Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo al Comune di pubblicare documenti, informazioni o dati sul sito internet istituzionale, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione mediante lo strumento dell’accesso civico.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al responsabile del Settore/Unità di staff del Comune competente per la materia oggetto dell’obbligo di pubblicazione.
A tal proposito si veda la struttura organizzativa del Comune: Articolazione degli uffici
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Il Comune, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Settore comunale competente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, o comunque qualora non risulti possibile individuare un settore di riferimento, il richiedente può ricorrere al responsabile della trasparenza, che è il segretario generale del Comune – piazza delle Rimembranze – 09048 Sinnai (CA).
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Il segretario generale è anche responsabile della prevenzione della corruzione.
Registro Accesso Civico (Art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013)
– (Linee guida FOIA deliberazione ANAC 1309/2016 e Tabella allegata a deliberazione ANAC 1310/2010)