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Cos’e’
l’autocertificazione Consiste
nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare,in sostituzione delle
tradizionali certificazioni richieste sui propri stati e requisiti
personali, apposite DICHIARAZIONI
FIRMATE DALL’INTERESSATO. La firma non deve essere autenticata.
L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità
di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettarla,riservandosi la passibilità di controllo e di verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi,nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati:pratiche per contrarre matrimonio,rapporti con l’Autorità’ Giudiziaria,atti da trasmettere all’estero.
Ì Le Amministrazioni Pubbliche. Ì
I Servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come
trasporti,erogazione di energia,servizio Ì Privati: e’ possibile presentare
autocertificazione a privati (Banche ed Assicurazioni) che decideranno in tutta
libertà Ì I Tribunali non sono obbligati ad accettare
l’autocertificazione.
Ì
Cittadini italiani, Cittadini dell’Unione Europea, Cittadini di paesi
extracomunitari in possesso di regolare permesso
Per
avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli Uffici
Pubblici e’ necessario prima compilare la dichiarazione richiesta
che non e’ soggetta ad alcuna autenticazione. Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà,occorre l’autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza. L’autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del Pubblico ufficiale autenticante. L’accertamento dell’identità’ del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
Il
pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non accetta
l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,nonostante
ci siano tutti i requisiti per accoglierla,incorre nelle sanzioni previste
dall’art. 328 del Codice penale e
rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio. Il
cittadino dovrà in primo luogo,accertare: Ì
chi e’ il responsabile della pratica inoltrata,richiedendo nome,cognome
e qualifica; Ì
il numero di protocollo della stessa ed il tipo di procedimento
attribuito. Ì
le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione o della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Così come la Pubblica Amministrazione sa chi e’ il proprio interlocutore, IL CITTADINO, HA altrettanto il DIRITTO DI SAPERE chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi. Ottenuti i dati il cittadino dovrà richiedere,per iscritto,le ragioni del mancato accoglimento dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà segnalando anche per conoscenza,gli estremi dalla pratica alla Prefettura del luogo in cui e’ stata rifiutata l’autocertificazione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica - ROMA. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,il pubblico ufficiale o l’incaricato non compie l’atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo o rifiuto,scattano i presupposti per le sanzioni dalla reclusione fino ad un anno o della multa. Il termini di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità e’ d’ufficio,pertanto non sono necessarie querele,istanze o quant’altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva,si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l’omissione di atti d’ufficio.
Con l’emanazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,l’obbligo dell’autenticazione della firma rimane solo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quando la stessa non e’ contenuta in un’istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) e’ sufficiente la sottoscrizione dell’interessato. L’autenticità della firma delle dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,cancellieri,segretari comunali,funzionari incaricati dai sindaci,anche nei comuni diverso da quello di residenza; nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. Nessuna imposta di bollo deve essere,peraltro,corrisposta dal cittadino quando comprova che l’uso dell’atto e’ esente, per legge, dall’imposta. Principali usi che giustificano l’esenzione dall’imposta di bollo: pensionistico,leva militare,elettorale.
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere. L’amministrazione pubblica può provveder d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E’ evidente che le norme,semplificando l’azione amministrativa,vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione ed il cittadino rapporti di fiduciosa collaborazione. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d’altra parte, punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.
A)
Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni · La data ed il luogo di nascita · La residenza · La cittadinanza · Il godimento dei diritti politici · Lo stato civile (celibe,nubile,coniugato,vedovo/a, divorziato); · Lo stato di famiglia; · L’esistenza in vita; · La nascita di un figlio; · Il decesso del coniuge,dell’ascendente o del discendente; · La posizione agli effetti degli obblighi militari; · L’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; ·
Titolo di studio o qualifica
professionale posseduta,esami sostenuti,titolo di specializzazione o di ·
Situazione reddituale od
economica,anche ai fini della concessione di benefici o vantaggi di qualsiasi · Stato di disoccupazione,qualità di pensionato e categoria di pensione,qualità di studente o di casalinga; · Qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,di tutore,di curatore e simili; · Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali o di qualsiasi tipo; · Tutte le posizioni relativi all’adempimento di obblighi militari; · Di non avere riportato condanne penali; · Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile; Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione di firma. B) Con dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non compresi nella precedente lettera A) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi, la situazione di famiglia originaria, la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati,fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,non può contenere manifestazioni di volontà (impegni,rinunce,accettazioni,procure) e deleghe configuranti una procura. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni,nel caso in cui gli stati,i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione,l’amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all’amministrazione competente. In questo caso,per accelerare il procedimento,l’interessato può trasmettere,anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica,non autenticata,dei certificati di cui egli sia già in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quanto siano contestuali ad un’istanza. In questo caso l’interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: a)
unitamente alla copia,non autenticata,di un documento di riconoscimento (nel
caso di invio per posta o per via |
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