Provincia di Cagliari
Capitolato
speciale d’oneri
ART. 1
Oggetto dell’appalto
Il
presente capitolato ha per oggetto:
1) il servizio dei seguenti trasporti
degli alunni residenti nella frazione di Solanas e case sparse e
frequentanti:
-
la scuola media ed elementare di Villasimius, con doposcuola due volte la
settimana;
-
la scuola materna privata convenzionata “Mater Gentium”
2)
il servizio di accompagnamento per
l’assistenza degli stessi alunni durante
il trasporto.
Il servizio dovrà essere
così articolato:
a)
Ore
7,20 – imbarco degli alunni della scuola dell’obbligo, Su Reu, Santa Barbara,
Pireddu, Solanas, per Villasimius;
b)
Ore
9,00 – imbarco alunni scuola
materna, Su Reu, Santa Barbara, Pireddu, Solanas, per istituto Mater Gentium;
c)
Ore
12,30 – imbarco alunni scuola elementare Villasimius, per Solanas, Pireddu,
Santa Barbara, Su Reu;
d)
Ore
13,30 – imbarco alunni scuola media Villasimius, per Solanas, Pireddu, Santa
Barbara, Su Reu;
e)
Ore
15,30 – imbarco alunni scuola materna istituto Mater Gentium, per Solanas,
Pireddu, Santa Barbara, Su Reu;
f)
Ore
14,15 – imbarco alunni scuola dell’obbligo Su Reu, Santa Barbara, Pireddu,
Solanas, per Villasimius;
g)
Ore
17,30 –imbarco da Villasimius per Solanas, Pireddu, Santa Barbara, Su Reu;
Circa
n° 16 alunni
Il numero degli utenti, così come sopra indicato, è
puramente indicativo, potendo, l’amministrazione, aumentarlo, diminuirlo o
sopprimerlo, in rapporto alle esigenze effettive, senza che l’appaltatore possa
trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente
capitolato.
ART. 2
Carattere dei servizi
Tutti i servizi oggetto dell’appalto sono ad ogni
effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere
sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o d’abbandono, anche parziale,
del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’amministrazione potrà
senz’altro sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e
spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
ART. 3
Durata dell’appalto
La
durata dell’appalto è stabilita in tre anni scolastici 2001/2002, 2002/2003 e
2003/2004.
È consentito il rinnovo espresso del contratto, a
norma dell'art. 44 della Legge 724/94 nel caso in cui l’ente, accertata la
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, ritenga di
assicurare il servizio allo stesso appaltatore, alle stesse condizioni
contrattuali dell’appalto scaduto, semprechè il prestatore esprima il suo
assenso e prevedendo una revisione del prezzo contrattuale di adeguamento alle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati e nella misura del 75%.
ART. 4
Personale
Il servizio dovrà essere
garantito da proprio personale, in particolare da N° 1 autista e N° 1
assistente.
L'autista dovrà essere in
possesso di patente D con abilitazione di tipo KD e dell'attestato di idoneità
professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991 N° 448 art. 6 e
richiesto ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero dei Trasporti e della
Navigazione 21 gennaio 1997.
L'assistente dovrà essere
garantita per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e
media.
L’appaltatore dovrà essere
capace e fisicamente idoneo.
Il comune si riserva di
controllare l’idoneità fisica il cui accertamento e demandato ai competenti
servizi dell’A.S.L.
In servizio il personale
dovrà indossare abbigliamento decente ed osservare un contegno corretto e
rispettoso nei confronti sia della cittadinanza sia dell’amministrazione.
Qualora il personale non
osservasse siffatto contegno o fosse trascurato nel servizio o usasse un
linguaggio scorretto e riprovevole, l'Amministrazione Comunale provvederà
all'applicazione delle penali.
Nello svolgimento di tutti i
servizi contemplati nel presente capitolato devono essere sempre salvaguardati,
nel migliore dei modi, l’igiene ed il decoro.
Il personale è tenuto
all’osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed emananti
dell’amministrazione comunale.
L’appaltatore è tenuto al
rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria e delle disposizioni
di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed
all’osservanza di tutte le norme a tutela della salute e della integrità
fisica.
ART. 5
Cessione e subappalto
È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi
titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione
del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati
all’Amministrazione.
In caso d’indisponibilità l’appaltatore dovrà
garantire un sostituto munito di patente D con abilitazione di tipo KD e
attestato di idoneità professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre
1991 N° 448 art. 6 e richiesto ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero dei
Trasporti e della Navigazione 21 gennaio 1997, previa comunicazione scritta
all’amministrazione Comunale e nullaosta di questa, con spese a carico
dell’appaltatore.
ART. 6
Modo dell’appalto
L’appalto sarà effettuato
mediante asta pubblica con metodo di cui all’art. 73 lettera c) del R.D. n. 827
del 23.05.1924 e con le procedure di cui al successivo art. 76 non avvalendosi
della facoltà prevista dal 4° comma dello stesso articolo.
L’offerta dovrà essere
riferita ai singoli trasporti da effettuarsi nell’intero arco della giornata,
ovvero nei vari orari, dovendosi considerare globale ed unitaria.
Inoltre per tutti i
percorsi, la stessa deve essere duplice, poiché dovrà prevedere anche il costo
del trasporto per gli eventuali rientri pomeridiani nelle scuole materne.
Il prezzo offerto dai
prestatori partecipanti dovrà essere al netto di tutti gli oneri derivanti
dall’organizzazione e dall’espletamento del servizio.
ART. 7
Importo a base d'appalto
L’importo a base d’appalto è
determinato in base al prezzo giornaliero dei viaggi per conduzione e
assistente.
L'importo complessivo annuo
a base d'appalto è determinato in £ 54.900.000 (EURO 28.353,48) oltre l’I.V.A.
sulla base dei prezzi unitari sottoindicati per un numero di giorni pari a 220
per la frequenza normale scolastica ed a 80 per il rientro pomeridiano:
-
£
135.000 giornaliere per conduzione
scuolabus per frequenza dell'orario normale delle lezioni;
-
£ 80.000 giornaliere per assistenza
scuolabus per la frequenza dell'orario normale delle lezioni;
-
£
60.000 giornaliere conduzione scuolabus per rientri pomeridiani o viaggi
aggiuntivi in genere;
-
£
35.000 giornaliere per assistenza scuolabus per rientri pomeridiani;
IVA 10% esclusa.
Ogni trasporto, sia per la
frequenza dell'orario normale sia per rientri pomeridiani, doposcuola,
assemblee sindacali o altro sono da intendersi andata e ritorno per gli
studenti.
Per tutta la durata del
contratto l'importo a base d'appalto è pari a £ 164.700.000 (Euro 85060,45).
Per l'intervento sarà messa
a disposizione dell'aggiudicatario la somma di £ 6.000.000 per acquisto gasolio
e lubrificanti, riparazioni gomme, piccoli interventi manutentivi straordinari le
cui spese dovranno essere anticipate dall'aggiudicatario al quale verranno poi
rimborsate sulla base di apposita richiesta con allegate le pezze
giustificative.
Gli interventi manutentivi
devono essere prima autorizzati dal responsabile comunale del parco automezzi.
Sulla predetta somma a
disposizione l'Amministrazione Comunale potrà disporre di apposite
anticipazioni nella misura non superiore a due mensilità della spesa storica.
In questo caso al reintegro dei fondi si provvederà a presentazione del rendiconto
corredato della documentazione comprovante le spese sostenute.
ART. 8
Partecipazione alla gara
La partecipazione alla gara
è aperta a tutti i prestatori di servizio singoli o raggruppati i quali
dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione, come è stabilito
nell’avviso d’asta, e dovranno attenersi a tutte le disposizioni in essa
contenute.
Per ciò che concerne i
prestatori di servizi raggruppati, ai sensi degli articoli 11 del D. leg.vo 17
Marzo 1995, n° 157e 10 del D. leg.vo 24 Luglio 1992, n° 358, l’offerta
congiunta deve essere sottoscritta da tutti i prestatori raggruppati e deve
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli prestatori e
contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi prestatori
si conformeranno alla disciplina nei predetti articoli 11 del D.Leg.vo n°157
del 1995 e10 del D. Leg.vo n° 358 del 1992.
ART. 9
Pagamenti
Per l’esecuzione del
servizio oggetto dell’appalto, il comune corrisponderà all’appaltatore il
canone di gestione risultante dell’aggiudicazione della gara d’appalto.
Il canone sarà predisposto
in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di presentazione della
fattura, alla quale dovranno essere allegati: fotocopia del libretto di marcia
debitamente compilato, dischi del crono – tachigrafo relativi a ciascun giorno
di servizio; dichiarazione della scuola sugli orari di arrivo a scuola degli
alunni, dichiarazione di un genitore che attesti la presenza dell'assistenza,
la fattura quietanzata e corredata dei buoni acquisto relativa alla fornitura
del gasolio. Qualora manchi anche uno solo degli allegati sopraindicati il
pagamento della fattura verrà sospeso fino a che l'appaltatore non provveda
alla presentazione di quanto richiesto. L’appaltatore, con tale corrispettivo,
s’intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del comune per
il servizio di che trattasi e non ha, quindi, diritto a nuovi o maggiori
compensi.
Il canone dell’appalto è
comprensivo di qualsiasi spesa.
Qualora l’appalto venga
stipulato con un prestatore di servizio non individuale o società commerciale,
dovrà essere designata la persona incaricata a riscuotere in nome o per conto
dello stesso prestatore o società (l’incarico dovrà risultare dallo statuto o
dall’atto costitutivo o da altro documento da allegarsi al contratto).
È comunque fatto obbligo al
prestatore o società, in qualunque caso di decadenza o cessazione dalla carica
della persona precedentemente autorizzata a riscuotere (anche se tale
cessazione o decadenza avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto
sociale e sia pubblicata nei modi di legge), di notificare tempestivamente alla
stazione appaltante l’avvenuta decadenza o cessazione.
In difetto di tele notifica,
l’amministrazione non avrà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti alla
persona precedentemente delegata alla riscossione.
ART. 10
Garanzie
L'offerta da presentare per
l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria
da costituire nelle forme di legge pari al 2% dell'importo dell'appalto. Tale
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte
dell'aggiudicatario. Essa è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni
dall'aggiudicazione. L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia
fidejussoria, da costituire nelle more
di legge, pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per
cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere effetto solo alla data di cessazione del servizio.
La cauzione definitiva se
costituita con polizza fidejussoria assicurativa, la firma sulla polizza dovrà
essere autenticata da notaio. L'appaltatore potrà essere obbligato a
reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in
tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
La fidejussione bancaria o
la polizza assicurativa a costituzione sia della cauzione provvisoria che di
quella definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
ART.11
Spese contrattuali
Sono a carico
dell’appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al
contratto, nessun’esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua
registrazione.
ART. 12
Materiali ed attrezzi
Tutto il materiale
occorrente per la completa e perfetta esecuzione del servizio, verrà consegnato
all'appaltatore dall'Amministrazione e dovrà essere tenuto in buono stato.
L’amministrazione avrà la
facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di
manutenzione delle attrezzature e dei materiali.
ART. 13
Modalità di esecuzione del
servizio e compiti dell'appaltatore.
Il trasporto dovrà essere
effettuato con i veicoli comunali, secondo gli itinerari indicati nell'art. 1.
Eventuali modifiche dei punti di imbarco, sempre che non comportino oneri per
l'amministrazione, dovranno essere preventivamente concordate con il
responsabile del servizio.
Durante il corso
dell'appalto, qualora se ne ravvisasse la necessità in relazione a nuove
situazioni, potranno verificarsi variazioni circa il numero degli alunni, i
percorsi, nonché gli orari.
Oltre al servizio di
conduzione l'appaltatore dovrà garantire:
-
manutenzione
ordinaria (controllo acqua, olio, punterie, ingrassaggi e graffitaggi);
-
pulizia
giornaliera;
-
lavaggio
settimanale;
-
custodia
dello scuolabus nella stessa frazione di Solanas, in luogo coperto e chiuso.
Lo scuolabus potrà far
rientro a Sinnai solo previa autorizzazione da parte del Responsabile del
Servizio, dietro richiesta motivata da parte dell'appaltatore o per esigenze
dell'Amministrazione o del Servizio.
L’appaltatore attraverso il
conducente e l’accompagnatore ha l’obbligo di vigilare il minore , controllando
con la dovuta diligenza e e con
l’attenzione richiesta dall’età e
dallo sviluppo fisicopsichico, che questi non venga a trovarsi ijn situazioni
di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità .Tale
vigilanza deve essere esercitata
dal momento iniziale dell’affidamento sino a quando ad essa si
sostituisca quella, effettiva o potenziale , dei genitori.Il conducente dovrà
usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di
salita dei bambini sul pullman e della loro discesa, assicurando che tali
operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità.
ART. 14
Infortuni e danni
L’appaltatore risponderà
direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del comune,
salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società
assicuratrici.
ART.15
Responsabilità
dell’appaltatore
L’appaltatore è responsabile
di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’amministrazione od
a terzi e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del
servizio stesso.
ART. 16
Cooperazione
L’appaltatore dovrà
segnalare immediatamente all'ufficio pubblica istruzione tutte le circostanze e
fatti che, rilevati nell’espletamento del loro compito, possono impedire il
regolare svolgimento del servizio.
ART. 17
Vigilanza e controllo
Il comune provvederà a mezzo
dei propri agenti, ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo
sui servizi.
Qualsiasi mancanza accertata
dagli agenti comunali verrà comunicata all’appaltatore, per iscritto.
L’appaltatore, entro due
giorni dalla data della notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie
deduzioni: in mancanza di queste, l’amministrazione adotterà i provvedimenti
del caso.
ART. 18
Penalità
In caso di inadempimento
agli obblighi dell’appalto, l’appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione
contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un
minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000 da applicarsi con
provvedimento del responsabile del settore servizi socio-culturali nel modo
seguente:
a)
Mancato
servizio: L. 200.000 per ciascun servizio mancato;
b)
Ritardo
arrivo a scuola: L. 50.000 per ciascun ritardo;
c)
Velocità
oltre i limiti previsti dal codice della strada: trasmissione all'autorità
competente del disco del cronotachigrafo;
d)
Incuria,
negligenza, imperizia nella conduzione del mezzo che determini pregiudizio o
danno all'Amministrazione Comunale: oltre all'eventuale risarcimento dei danni
causati, verrà applicata una penale pari al 5% del danno causato;
e)
Comportamenti
scorretti del conduttore verso il pubblico o l'Amministrazione: £50.000 per
ogni contestazione scritta e motivata dall'Amministrazione Comunale.
ALTRE INADEMPIENZE CONTRATTUALI
L'Amministrazione Comunale valuterà altre
inadempienze applicando una penalità che potrà variare da £ 50.000 a £
1.000.000.
L’applicazione della penale
sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza.
L’appaltatore, nei due
giorni dalla data di notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie
giustificazioni sulle quali deciderà il sindaco, sentito il responsabile del
competente servizio.
L’ammontare delle penali
sarà ritenuto dalle somme dovute all’appaltatore ed all’occorrenza sarà
prelevato dalla cauzione.
ART. 19
Esecuzione d’ufficio
Nel caso si verifichino
deficienze ed abusi nell’espletamento del servizio, l’amministrazione potrà
fare eseguire d’ufficio i lavori e quant’altro necessario per il regolare
assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l’appaltatore, espressamente
diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.
L’ammontare delle spese per
l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all’appaltatore ed
all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
ART. 20
Controversie fra appaltatore
ed utenti
Contro l’operato dei
dipendenti dell’appaltatore gli utenti possono ricorrere al sindaco o
funzionario dirigente, il quale decide secondo equità: la decisione sarà
accettata dall’appaltatore il quale rinuncia al ricorso all’autorità
giudiziaria.
È fatto salvo il ricorso
all’autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non venga accettato
dal privato utente.
ART.21
Controversie
Tutte le controversie che
dovessero sorgere tra il comune e l’appaltatore, così durante l’appalto come al
suo termine, non risolte in via amministrativa, saranno deferite al giudice
ordinario.
ART.22
Risoluzione del contratto
L’amministrazione si riserva
la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun
genere di indennità e compenso per l’appaltatore, qualora le disposizioni prese
ed i mezzi applicati per l’espletamento del servizio non dessero sicuro
affidamento, a giudizio dell’amministrazione, o che il servizio stesso non
fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità
e negligenze in genere o nel caso che sopravvenuti gravi motivi di pubblico
interesse.
In tal caso, all’appaltatore
sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con
deduzione, però, dell’ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già
maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni
ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza all’inadempimento da
parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.
Il provvedimento di
rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all’appaltatore
secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 23
Sottoscrizione clausole
onerose
L’appaltatore dovrà
dichiarare nella sottoscrizione del contratto d’appalto di accettare in modo
specifico ai sensi dell’art.1341 del codice civile, gli articoli aventi ad
oggetto:
-
cessione
e subappalto ;
-
canone
d’appalto e pagamenti;
-
cauzione;
-
spese
contrattuali;
-
personale;
-
osservanza
di leggi e di regolamenti;
-
penalità
;
-
controversie
fra appaltatore ed utente;
-
controversie;
-
infortuni
e danni.
ART. 24
Osservanza di leggi e
regolamenti
L’appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi
e regolamenti in materia di contabilità di stato, di cui ai RR.DD. 18 Novembre
1923, n° 2440, e 23 Maggio 1924.n° 827, e successive modificazioni e dalle
clausole e condizioni riportate nel nuovo capitolato d’oneri generali per le
forniture ed i servizi eseguiti a cura del provveditorato generale dello stato
approvato con D.M. 28 Ottobre 1985, pubblicato sul supplemento ordinario alla
G.U. n°51 del 3 Marzo del 1986.
Dovranno essere tenute presenti, altresì, le
clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, emanate con circolari dal
ministero dei lavori pubblici n° 1255/U.L. del 25 Luglio del 1985 e n° 880 U.L.
del 13 Maggio del 1986 e quant’ altro prescritto ai commi 7 e 8, legge 19 Marzo
del 1990, n°55.
La partecipazione all’appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena e
incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di
cui sopra.
Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate
dal presente capitolato, l’appaltatore avrà l’obbligo di osservare e di fare
osservare costantemente dal personale addetto a tutte le disposizioni di legge
e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso
dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze Municipali e,
specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell’appalto.
L’amministrazione potrà, in circostanze eccezionali,
sentito il responsabile del competente servizio e su proposta di questi,
emanare norme speciali sulla modalità di espletamento del servizio.
ART. 25
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente
capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento alla disposizione di
legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere
generale, in quanto compatibile.
IL
RESPONSABILE DEL SETTORE
per gli interventi socio
culturali
Rag.Angelo
Cappai