COMUNE DI SINNAI                                                                    PROVINCIA DI CAGLIARI

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

28

del Reg.

 

OGGETTO:

 

Determinazione aliquote, DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ed agevolazioni ICI per l'anno 2004.

Data 18.02.2004

 

L’anno Duemilaquattro il giorno Diciotto del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

 

Sig. Serreli Sandro nella qualità di Sindaco, che presiede con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Angotzi Maria Assunta.

 

ASSESSORI

P

A

ASSESSORI

P

A

 

-      LOBINA ALDO

X

 

-      LOBINA BRUNO

 

X

-      TREMULO PAOLO

X

 

-      SERRA MASSIMO

X

 

-      PUSCEDDU M. BARBARA

 

X

-      ATZERI GIULIO

X

 

-      MORICONI CESARE

X

 

 

 

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente proposta di deliberazione:

 

PREMESSO CHE:

 

-         con D.L.vo n. 504 del 30.12.1992 è stata istituita l'ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI;

 

-         l'art. 6, c 1° del predetto decreto, così come sostituito dall'art, 3, c 53 della L. n.662 del 23.12.1996, dispone che l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo; nel caso di mancata adozione della deliberazione, si applica l'aliquota del 4;

 

-         l'art. 6, c 2° stabilisce che l'aliquota, da deliberare nella misura compresa tra il 4 ed il 7 per mille può essere diversificata entro tale limite per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ed inoltre la stessa può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

VISTO l’art. 27, c. 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ……omissis…, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento.”;

 

VISTO il D.M. dell’Interno del 23/12/02 che ha stabilito la proroga al 31.3.2004, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2004 da parte degli enti locali;

 

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 8, c 3 del D.L.vo n.504/92, (come sostituito dall'art.3. c 55 della L n.662/96), a decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui all'art. 6, c1°, l'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere ridotta fino al 50% o in alternativa, la detrazione di € 103,29, di cui al c 2° del medesimo articolo, può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

 

VISTO l'art. 4, 1° c del D.L. n. 437 del 8.8.1996 convertito in L. n.556 del 24.10.1996, che consente ai comuni di deliberare , ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/92, un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

VISTO l'art. 1, c.5 delle legge n. 449 del 27/12/1997 che attribuisce ai comuni la facoltà di fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

RITENUTO di dover fissare per l'anno d'imposta 2004 le aliquote d'imposta e la misura della detrazione per l'abitazione principale;

 

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI;

 

VISTO in particolare l’art. 5 bis del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI che introduce l’applicazione di un’aliquota agevolata e di una maggiore detrazione d’imposta a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità del 100% secondo quanto previsto dell’art.8 comma 3° ultimo periodo del D.L.vo n. 504/92 così come modificato dal D.L. N.50/97 convertito con la L. n. 122 del 09/05/97;

 

P R O P O N E

 

-         di fissare per l'esercizio 2004 l'aliquota ICI nella misura del 6, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, c 53 della L n. 662/96, ed un'aliquota ridotta al 4,5 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della L n 556/96, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

-         di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura di € 258,00, ai sensi dell'art. 8, c3 del D.L.vo n. 504/92 (come sostituito dall'art. 3, c della L. n 662/96);

 

  -  di riconoscere altresì per l’abitazione principale utilizzata come dimora abituale dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità del 100%, l’aliquota agevolata del 4e la detrazione d’imposta di € 258,00, ai sensi dell’art. 8 c. 3 ultimo periodo del D.L.vo n.504/92 a condizione che il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), sia inferiore a € 47.000,00;

 

-         di fissare l'aliquota agevolata del 3 a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai  sensi dell'art. 1, c.5 delle legge n° 449/97;

 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Sociale in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

 

RITENUTO dover provvedere in merito;

 

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

 

D E L I B E R A

 

-     di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato.

 

CONSEGUENTEMENTE la G.C., stante l’urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;

 

D E L I B E R A

 

-     di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. 267/2000.

 

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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

          IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO GENERALE

            F.to SERRELI                                                                       F.to ANGOTZI

 

Pubblicato all’Albo Pretorio dal 23.02.2004 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                          F.to ANGOTZI

 

 

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

 

Sinnai, lì 23.02.2004

                                                                                                           Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                          Cardia