COMUNE DI SINNAI PROVINCIA
DI CAGLIARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N° |
28 |
del Reg. |
OGGETTO: |
Determinazione
aliquote, DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ed agevolazioni ICI per l'anno
2004. |
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Data
18.02.2004 |
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L’anno Duemilaquattro il giorno Diciotto del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
Sig. Serreli Sandro nella qualità di Sindaco, che presiede con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Angotzi Maria Assunta.
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ASSESSORI |
P |
A |
ASSESSORI |
P |
A |
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- LOBINA ALDO |
X |
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- LOBINA BRUNO |
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X |
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- TREMULO PAOLO |
X |
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- SERRA MASSIMO |
X |
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- PUSCEDDU M. BARBARA |
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X |
- ATZERI GIULIO |
X |
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- MORICONI CESARE |
X |
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO CHE:
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con
D.L.vo n. 504 del 30.12.1992 è stata istituita l'ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI;
-
l'art.
6, c 1° del predetto decreto, così come sostituito dall'art, 3, c 53 della L.
n.662 del 23.12.1996, dispone che l'aliquota è stabilita dal Comune, con
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per
l'anno successivo; nel caso di mancata adozione della deliberazione, si applica
l'aliquota del 4‰;
-
l'art.
6, c 2° stabilisce che l'aliquota, da deliberare nella misura compresa tra il 4
ed il 7 per mille può essere diversificata entro tale limite per gli immobili
diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o
di alloggi non locati ed inoltre la stessa può essere agevolata in rapporto
alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
VISTO l’art. 27, c. 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che “Il termine
per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF ……omissis…, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento.”;
VISTO il D.M. dell’Interno del
23/12/02 che ha stabilito la proroga al 31.3.2004, del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2004 da parte degli enti locali;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi
dell'art. 8, c 3 del D.L.vo n.504/92, (come sostituito dall'art.3. c 55 della L
n.662/96), a decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui
all'art. 6, c1°, l'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere
ridotta fino al 50% o in alternativa, la detrazione di € 103,29, di cui al c 2°
del medesimo articolo, può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio;
VISTO l'art. 4, 1° c del D.L. n.
437 del 8.8.1996 convertito in L. n.556 del 24.10.1996, che consente ai comuni
di deliberare , ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/92, un'aliquota ridotta,
comunque non inferiore al 4‰, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari
all'ultimo gettito annuale realizzato;
VISTO l'art. 1, c.5 delle legge
n. 449 del 27/12/1997 che attribuisce ai comuni la facoltà di fissare aliquote
agevolate dell'ICI anche inferiori al 4‰, a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure
all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle
unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
RITENUTO di dover fissare per
l'anno d'imposta 2004 le aliquote d'imposta e la misura della detrazione per
l'abitazione principale;
VISTO il vigente regolamento per
l'applicazione dell'ICI;
VISTO in particolare l’art. 5
bis del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI che introduce
l’applicazione di un’aliquota agevolata e di una maggiore detrazione d’imposta
a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore
di handicap con invalidità del 100% secondo quanto previsto dell’art.8 comma 3°
ultimo periodo del D.L.vo n. 504/92 così come modificato dal D.L. N.50/97
convertito con la L. n. 122 del 09/05/97;
P
R O P O N E
-
di
fissare per l'esercizio 2004 l'aliquota ICI nella misura del 6‰, ai sensi dell'art. 6 del
D.L.vo n. 504/92 come sostituito dall'art. 3, c 53 della L n. 662/96, ed
un'aliquota ridotta al 4,5‰ in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4
della L n 556/96, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
-
di
riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura di € 258,00,
ai sensi dell'art. 8, c3 del D.L.vo n. 504/92 (come sostituito dall'art. 3, c
della L. n 662/96);
- di
riconoscere altresì per l’abitazione principale utilizzata come dimora abituale
dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di
handicap con invalidità del 100%, l’aliquota agevolata del 4‰
e la detrazione
d’imposta di € 258,00, ai sensi dell’art. 8 c. 3 ultimo periodo del D.L.vo
n.504/92 a condizione che il reddito complessivo annuo lordo comprendente
eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali
redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), sia
inferiore a € 47.000,00;
-
di
fissare l'aliquota agevolata del 3‰ a favore di proprietari
che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o
inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle
unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori, ai sensi
dell'art. 1, c.5 delle legge n° 449/97;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
VISTA e
valutata la surriportata proposta di deliberazione;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Sociale in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;
- di approvare la proposta di
deliberazione nel testo sopra riportato.
CONSEGUENTEMENTE la G.C.,
stante l’urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;
D E L I B E R A
- di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.LGS.
267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to SERRELI F.to ANGOTZI |
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Pubblicato all’Albo Pretorio dal 23.02.2004 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari. IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI |
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Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, lì 23.02.2004 Il Funzionario Incaricato Cardia |