COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N° |
209 |
del Reg. |
OGGETTO: |
Risarcimento danni sinistro del 15.01.2003 – sig.ra
Orrù Speranza. |
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Data
29.09.2004 |
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L’anno Duemilaquattro il giorno Ventinove del mese di Settembre nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
Sig. Serreli Sandro nella qualità di Sindaco, che presiede con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Angotzi Maria Assunta.
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ASSESSORI |
P |
A |
ASSESSORI |
P |
A |
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- LOBINA ALDO |
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X |
- LOBINA BRUNO |
X |
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- TREMULO PAOLO |
X |
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- SERRA MASSIMO |
X |
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- PUSCEDDU M. BARBARA |
X |
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- ATZERI GIULIO |
X |
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- MORICONI CESARE |
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X |
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Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, illustra la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che
CONSIDERATO che
·
dagli accertamenti eseguiti dalla compagnia
assicurativa La Piemontese Assicurazioni S.p.A., e da questi comunicati
all’ufficio economato per via telefonica in data 24.09.2004, si è appurato che
il sinistro non è imputabile al Comune di Sinnai e quindi non risarcibile dalla
predetta compagnia assicurativa in quanto la buca, creatasi nel manto stradale
tra una cunetta ed una griglia in ferro per lo scolo delle acque, non può
essere considerata in questo caso un insidia (e quindi non visibile e non
prevedibile) poiché la danneggiata era perfettamente a conoscenza della stessa,
dovendo necessariamente attraversare il luogo del sinistro per poter
raggiungere la propria abitazione.
·
Il dislivello in questione risulterebbe essere stato
creato, sempre stante gli accertamenti dell’assicurazione, da un privato
cittadino al fine di agevolare lo scolo delle acque e risalirebbe a periodi
precedenti la stipula del contratto tra questo Ente e l’assicurazione, (che in
questo caso potrebbe quindi opporre eccezioni al risarcimento);
DATO ATTO che
·
Le
predette motivazioni a favore dell’ente sono comunque da dimostrarsi in
un’udienza il cui esito è sempre incerto e con l’ausilio di competenze
specifiche quali tecnici e periti;
·
Una
condanna comporterebbe per l’Ente un aggravio di spese che l’Assicurazione,
considerato che la presenza del dislivello risalirebbe a periodi precedenti la
stipula del contratto con questo Comune, non intenderebbe accollarsi;
·
La
compagnia assicurativa, stante l’esiguità del danno (ammontante ad € 722,51),
si è resa disponibile, dietro autorizzazione dell’Ente, a risarcire comunque la
danneggiata e a definire quindi il sinistro senza il ricorso in giudizio;
PROPONE
·
Di autorizzare, al fine di evitare un aggravio
di spese per l’Ente, la compagnia assicurativa “La Piemontese Assicurazioni
S.p.A” al risarcimento dell’importo di € 722,51 nei confronti della danneggiata;
·
Di
dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
·
Di
rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
VISTA e
valutata la surriportata proposta di deliberazione;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Sociale in
ordine alla regolarità tecnica;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;
- di approvare la proposta di
deliberazione nel testo sopra riportato.
CONSEGUENTEMENTE la G.C.,
stante l’urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;
D E L I B E R A
- di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.LGS.
267/2000.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to SERRELI F.to ANGOTZI |
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Pubblicato all’Albo Pretorio dal 30.09.2004 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari. IL SEGRETARIO GENERALE F.to ANGOTZI |
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Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. Sinnai, lì 30.09.2004 Il Funzionario Incaricato Cardia |