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Servizio
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AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
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Proposta di delibera g.c.
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Gest. Pers.
Finanz. |
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Gestione
Tributi |
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Gest.
Econom. Patrim. Contr. Gest. Uff. Attiv. Produtt.
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SETTORE
FINANZIARIO
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Comune
Di Sinnai |
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OGGETTO: |
APPROVAZIONE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2003. |
PREMESSO CHE:
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con delibera C.C. n.
35 del 13.06.1995 e successive modificazioni, il Comune di Sinnai si e’ dotato
del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani;
-
la G.C. con delib.
n. 30 del 14/2/2002 approvò, nel rispetto del Regolamento Comunale, le tariffe
per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei RR.SS.UU.
per l'anno 2002 secondo la classificazione delle sei categorie di locali ed
aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la
medesima misura tariffaria;
CONSIDERATO che l’art. 1, c. 7 del D.L. n. 392 del
27/12/00, convertito in L. n. 26 del 28/02/01, stabilisce che , sino all’anno
precedente all’applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/97 e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 31, c.
23 della L. n. 448/98, secondo cui ai fini della determinazione del costo di
esercizio dei servizi di N.U. gestiti in regime di privativa comunale, i comuni
possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo
dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all’art. 7, c. 2, lett. C)
del D.L.vo n. 22/97, in deroga a quanto previsto dall’art. 61, c. 3 bis del
D.L.vo n. 507/93;
RICHIAMATA la delib. del C.C. n. 2 del 27/02/98,
che stabilì di considerare l’intero costo di spazzamento del servizio N.U. ai
fini della determinazione del costo di esercizio dei servizi di N.U., secondo
quanto previsto dall’art. 49, c. 12 della L. n. 449/97;
VISTO il D.M. dell’Interno del 19.12.2002
che ha stabilito la proroga al 31.3.2003, del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2003 da parte degli enti locali;
DATO ATTO
CHE:
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il C.C. con la
delib. n. 84 dell’11/10/00 approvò il regolamento per l’applicazione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi della
facoltà, di cui all’art. 49, c. 1 bis del D.L.vo n. 22/97, come modificato
dall’art. 33, c. 2 della L. n. 488/99, di introduzione sperimentale dal
01/01/01 della tariffa “Ronchi” con conseguente disapplicazione della normativa
di cui al D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni, prevedendo nel contempo
anche la costituzione di una società mista per la gestione del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la riscossione della tariffa;
-
il C.C. con propria
deliberazione n° 14/2002 ha modificato l’art. 26 del suddetto regolamento,
prorogando l’entrata in vigore della tariffa al 01/01/03;
-
si sono allungati i
tempi di costituzione della società di capitale per la gestione del servizio
igiene pubblica in associazione con alcuni comuni limitrofi e pertanto verrà
prorogata l’entrata in vigore della tariffa al 01/01/04;
CONSIDERATO che l’art. 49, c. 1 del D.L.vo n.
22/97 impone l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani entro il termine del periodo di transizione stabilito dall’art.
11, c. 1 del D.P.R. n. 158 del 23/12/99 (che per questo Ente scade il 31/12/04,
salvo l’applicazione anticipata della tariffa in via sperimentale);
VISTI i costi del servizio sostenuti
nell’anno 2002 e quelli previsti per il corrente anno in base ai contratti in
essere;
VISTE le tariffe applicate per l’anno 2002;
RAMMENTATO che a far data dal 01/01/04 si
applicherà la tariffa ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà
gestito dalla società di capitale, e, pertanto, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del
D.L.vo surrichiamato, è necessario raggiungere nell’anno in corso la piena
copertura del servizio;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale della
tassa RR.SS.UU.;
VISTI i D.L.vi n. 507/1993 e n. 22/1997;
P R O P O N E
-
di stabilire per il
corrente anno un adeguamento delle tariffe per l'applicazione della tassa per
lo smaltimento dei RR.SS.UU., nella misura del 39,118%, necessaria al
conseguimento di un gettito per il 2003 che consenta la copertura totale dei
costi del servizio.
di rendere il
presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA Art.
49 D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE - |
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Data, |
Il Responsabile del Servizio |
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PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE Art.
49 D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267 -
FAVOREVOLE - |
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Data, |
Il Responsabile dell'Area |