Servizio

AREA

ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta di delibera g.c.

Gest. Pers. Finanz.

 

Gestione Tributi

 

 

 

 

 

Gest. Econom. Patrim. Contr. Gest. Uff. Attiv. Produtt.

 

SETTORE

FINANZIARIO

 

 

 

 

Comune Di Sinnai

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2003.

 

PREMESSO CHE:

 

-         con delibera C.C. n. 35 del 13.06.1995 e successive modificazioni, il Comune di Sinnai si e’ dotato del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

 

-         la G.C. con delib. n. 30 del 14/2/2002 approvò, nel rispetto del Regolamento Comunale, le tariffe per l'applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei RR.SS.UU. per l'anno 2002 secondo la classificazione delle sei categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

 

CONSIDERATO che l’art. 1, c. 7 del D.L. n. 392 del 27/12/00, convertito in L. n. 26 del 28/02/01, stabilisce che , sino all’anno precedente all’applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/97 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 31, c. 23 della L. n. 448/98, secondo cui ai fini della determinazione del costo di esercizio dei servizi di N.U. gestiti in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all’art. 7, c. 2, lett. C) del D.L.vo n. 22/97, in deroga a quanto previsto dall’art. 61, c. 3 bis del D.L.vo n. 507/93; 

 

RICHIAMATA la delib. del C.C. n. 2 del 27/02/98, che stabilì di considerare l’intero costo di spazzamento del servizio N.U. ai fini della determinazione del costo di esercizio dei servizi di N.U., secondo quanto previsto dall’art. 49, c. 12 della L. n. 449/97;

 

VISTO l’art. 27, c. 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ……omissis…, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento”;

 

VISTO il D.M. dell’Interno del 19.12.2002 che ha stabilito la proroga al 31.3.2003, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2003 da parte degli enti locali;

 

DATO ATTO CHE:

 

-         il C.C. con la delib. n. 84 dell’11/10/00 approvò il regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi della facoltà, di cui all’art. 49, c. 1 bis del D.L.vo n. 22/97, come modificato dall’art. 33, c. 2 della L. n. 488/99, di introduzione sperimentale dal 01/01/01 della tariffa “Ronchi” con conseguente disapplicazione della normativa di cui al D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni, prevedendo nel contempo anche la costituzione di una società mista per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la riscossione della tariffa;

 

-         il C.C. con propria deliberazione n° 14/2002 ha modificato l’art. 26 del suddetto regolamento, prorogando l’entrata in vigore della tariffa al 01/01/03;

 

-            si sono allungati i tempi di costituzione della società di capitale per la gestione del servizio igiene pubblica in associazione con alcuni comuni limitrofi e pertanto verrà prorogata l’entrata in vigore della tariffa al 01/01/04;

 

CONSIDERATO che l’art. 49, c. 1 del D.L.vo n. 22/97 impone l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine del periodo di transizione stabilito dall’art. 11, c. 1 del D.P.R. n. 158 del 23/12/99 (che per questo Ente scade il 31/12/04, salvo l’applicazione anticipata della tariffa in via sperimentale);

 

VISTI i costi del servizio sostenuti nell’anno 2002 e quelli previsti per il corrente anno in base ai contratti in essere;

 

VISTE le tariffe applicate per l’anno 2002;

 

RAMMENTATO che a far data dal 01/01/04 si applicherà la tariffa ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà gestito dalla società di capitale, e, pertanto, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.L.vo surrichiamato, è necessario raggiungere nell’anno in corso la piena copertura del servizio;    

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale della tassa RR.SS.UU.;

 

VISTI i D.L.vi n. 507/1993 e n. 22/1997;

 

P R O P O N E

 

-         di stabilire per il corrente anno un adeguamento delle tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei RR.SS.UU., nella misura del 39,118%, necessaria al conseguimento di un gettito per il 2003 che consenta la copertura totale dei costi del servizio.

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA

Art. 49 D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

 

Data,

Il Responsabile del Servizio

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE

Art. 49 D.LGS. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

 

Data,

Il Responsabile dell'Area