COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N° 42 del Reg. Data 05.03.2003 |
OGGETTO: |
Determinazione aliquote, detrazione
abitazione principale ed agevolazioni ICI per l'anno 2003. |
L’anno Duemilatre
il giorno Cinque del mese di Marzo nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:
Sig. Serreli
Sandro nella qualità di Sindaco, che presiede con l’assistenza del Segretario
Generale Dr.ssa Angotzi Maria Assunta.
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ASSESSORI |
P |
A |
ASSESSORI |
P |
A |
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- LOBINA ALDO |
X |
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- LOBINA BRUNO |
X |
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- TREMULO PAOLO |
X |
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- SERRA MASSIMO |
X |
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- PUSCEDDU M. BARBARA |
X |
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- ATZERI GIULIO |
X |
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- MORICONI CESARE |
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X |
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Il Presidente,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e,
illustra la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO CHE:
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con D.L.vo n. 504
del 30.12.1992 è stata istituita l'ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI;
-
l'art. 6, c 1° del
predetto decreto, così come sostituito dall'art, 3, c 53 della L. n.662 del
23.12.1996, dispone che l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da
adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;
nel caso di mancata adozione della deliberazione, si applica l'aliquota del 4 ‰;
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l'art. 6, c 2°
stabilisce che l'aliquota, da deliberare nella misura compresa tra il 4 ed il 7
per mille può essere diversificata entro tale limite per gli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi
non locati ed inoltre la stessa può essere agevolata in rapporto alle diverse
tipologie degli enti senza scopo di lucro;
VISTO l’art. 27, c. 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che “Il termine
per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF ……omissis…, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento.”;
VISTO il D.M. dell’Interno del 19.12.2002
che ha stabilito la proroga al 31.3.2003, del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2003 da parte degli enti locali;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 8, c 3
del D.L.vo n.504/92, (come sostituito dall'art.3. c 55 della L n.662/96), a
decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui all'art. 6,
c1°, l'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere ridotta fino al
50% o in alternativa, la detrazione di L.200.000, di cui al c 2° del medesimo
articolo, può essere elevata fino a L.500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio;
VISTO l'art. 4, 1° c del D.L. n. 437 del
8.8.1996 convertito in L. n.556 del 24.10.1996, che consente ai comuni di
deliberare , ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/92, un'aliquota ridotta,
comunque non inferiore al 4‰, in favore
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a
condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo
gettito annuale realizzato;
VISTO l'art. 1, c.5 delle legge N° 449 del
27/12/1997 che attribuisce ai comuni la facoltà di fissare aliquote agevolate
dell'ICI anche inferiori al 4‰, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali,
oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori;
RITENUTO di dover fissare per l'anno d'imposta
2003 le aliquote d'imposta e la misura della detrazione per l'abitazione
principale;
VISTO il vigente regolamento per
l'applicazione dell'ICI;
VISTO in particolare l’art. 5 bis del
vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI che introduce l’applicazione di
un’aliquota agevolata e di una maggiore detrazione d’imposta a favore dei
soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap
con invalidità del 100% secondo quanto previsto dell’art.8 comma 3° ultimo
periodo del D.L.vo n. 504/92 così come modificato dal D.L. N.50/97 convertito
con la L. n. 122 del 09/05/97;
P R O P O N E
-
di fissare per
l'esercizio 2003 l'aliquota ICI nella misura del 6 ‰, ai sensi dell'art.6 del D.L.vo n.
504/92 come sostituito dall'art. 3, c 53 della L n 662/96, ed un'aliquota
ridotta al 5 ‰ in favore
delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della L n 556/96, dando
atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia
almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
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di riconoscere per
l'abitazione principale la detrazione nella misura di € 258,00, ai sensi
dell'art. 8, c3 del D.L.vo n. 504/92 (come sostituito dall'art. 3, c della L. n
662/96);
_ di riconoscere altresì per l’abitazione principale utilizzata
come dimora abituale dai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente
un portatore di handicap con invalidità del 100%, l’aliquota agevolata del 4 ‰e la detrazione d’imposta di € 258,00,
ai sensi dell’art.8 c. 3 ultimo periodo del D.L.vo n.504/92 a condizione che il
reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a
ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status
di invalido o portatore di handicap), sia inferiore a € 47.000,00;
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di fissare
l'aliquota agevolata del 3 ‰ a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la
durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai
sensi dell'art. 1, c.5 delle legge n° 449/97;
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di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
VISTA e valutata la surriportata
proposta di deliberazione;
VISTI il parere favorevole espresso
dal Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica, il
parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;
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di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra
riportato.
CONSEGUENTEMENTE
la G.C., stante l’urgenza, con voto unanime, espresso palesemente;
D E L I B E R A
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. 267/2000.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene
firmato come appresso:
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
GENERALE F.to SERRELI
F.to ANGOTZI |
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Pubblicato all’Albo Pretorio dal 12.03.2003 e per gg. 15
consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANGOTZI |
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Per copia conforme al suo originale
ad uso amministrativo. Sinnai, lì 12.03.2003
IL FUNZIONARIO INCARICATO
CARDIA |