che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere
contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse
assegnate al Fondo nazionale di sostegno
per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L.
431/98;
Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del
comune di Sinnai, titolari di contratto di affitto interessati ad un contributo
integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari
degli immobili adibiti ad uso abitativo. Sono esclusi dalle agevolazioni i
canoni di locazione degli alloggi di E.R.P.
Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di
unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di Sinnai e occupate a
titolo di abitazione principale o esclusiva.
La locazione deve risultare da un
contratto regolarmente registrato, persistere al momento della presentazione
della domanda,permanere per tutto il periodo al quale si riferisce o sarà
riferito il contributo.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati al regime dei canoni di edilizia sovvenzionata e comunque non beneficiare di altre provvidenze finalizzate al pagamento del canone dilocazione.
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente
risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2
della L.R. 13/89.
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
a) Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
del nucleo familiare non
superiore a due pensioni minime INPS (€ 10.205,19) , rispetto al quale
l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
b) Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore al limite
previsto per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ( €
10.845,59), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non
inferiore al 24%.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
bando, nonché al momento dell’erogazione del contributo.
La mancanza anche di un solo requisito sopraindicato comporterà la non
accettazione della domanda.
La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o
da altro componente il suo nucleo familiare.
Per i nuclei familiari che includono al loro interno
ultrasessantacinquenni. o invalidi al l00% il contributo da assegnare é
incrementato fino al massimale della fascia corrispondente nelle seguenti
misure:
I.
del 10% nei casi in cui i suddetti
soggetti siano inseriti in nuclei familiari composti da oltre 2 persone;
II.
del 25% nei casi in cui il nucleo
familiare sia composto da una o due persone.
Art.2 - Nucleo familiare
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti
la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.
Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF
di uno dei componenti la famiglia anagrafica.
Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa
parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a
carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una
sola domanda di contributo.
La situazione economica e patrimoniale è quella relativa all’anno di
presentazione dell’ultima dichiarazione fiscale.
Ai fini della determinazione e verifica della situazione economica equivalente del nucleo familiare si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3.5.2000, n. 130, nonché le disposizioni attuattive contenute nel Regolamento approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7.5.1999 con esclusione del comma 5, art. 3 , come modificato con D.P.C.M. 242/2001;
Saranno escluse le domande con dichiarazione reddituale inattendibile e non giustificata (Es: reddito zero o comunque inferiore al canone di locazione).
Concorrono alla determinazione del
reddito del nucleo familiare anche:
-
le prestazioni previdenziali nonché
quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di
accompagnamento a favore degli invalidi ed i sussidi concessi dal Comune a
particolari categorie di infermi;
-
le pensioni sociali a favore di
invalidi civili,dei ciechi e dei sordomuti;
-
gli aiuti economici forniti da
parenti ed affini obbligati agli
alimenti;
Art.4 - Documentazione
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono
attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt.2 e 4, legge 15/l968,
fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza nel nucleo familiare
di persone affette da handicap o menomazioni .
Risulta altresì non autocertificabile la sentenza di sfratto eseguito per
finita locazione.
Art.5- Determinazione del punteggio da attribuire alle domande
La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e
criteri di priorità:
|
1) |
reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità ISEE non superiore all’importo annuo di una pensione sociale per persona ( € 2.833,28) |
PUNTI 2 |
|
2) |
reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità ISEE
non superiore all’importo annuo di una pensione minima INPS per persona ( €
5.061,28) |
PUNTI 1 |
|
3) |
reddito ISEE non superiore all’importo di due pensioni minime INPS la cui incidenza sul canone sia superiore al 14%, ovvero, reddito ISEE superiore al punto precedente e inferiore al limite di accesso previsto per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica la cui incidenza sul canone sia superiore al 24% |
|
|
Dal 15% al 20% |
PUNTI 1 |
|
|
Dal 21% al 24% |
PUNTI 2 |
|
|
Dal 25% al 29% |
PUNTI 1 |
|
|
Dal 30% al 34% |
PUNTI 2 |
|
|
Dal 35% al 39% |
PUNTI3 |
|
|
Dal 40% al 44% |
PUNTI 4 |
|
|
Dal 45% al 49% |
PUNTI 5 |
|
|
Dal 50% al 59% |
PUNTI 6 |
|
|
Dal 60% al 69% |
PUNTI 7 |
|
|
Dal 70% in poi |
PUNTI 8 |
|
|
Le percentuali saranno arrotondate per difetto
all’unità inferiore e per eccesso all’unità superiore
secondo le regole fiscali |
||
|
4) |
Presenza nel nucleo familiare di persone affette
da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità
competenti e da esse certificate, che comportino una diminuzione permanente
della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con
quello di cui al punto (5 |
PUNTI 2 |
|
5) |
Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte dell’autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto (4 |
PUNTI 3 |
|
6) |
Richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico. |
PUNTI 1 |
|
7) |
Nuclei Familiari composti da cinque unità ed oltre. |
PUNTI 1 |
Nella formazione della graduatoria, in caso di punteggi non cumulabili
verrà assegnato quello più vantaggioso;
A parità di punteggio si terrà conto della situazione economica equivalente calcolata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, con precedenza ai redditi piu’ bassi. Nel prospetto della graduatoria saranno indicati oltre alle generalità degli aspiranti beneficiari, al punteggio complessivo riportato ed all’entità del contributo spettante anche l’indicatore della situazione economica equivalente ottenuta sulla base della situazione economica patrimoniale dichiarata.
Art.6 - Formazione e
pubblicazione della graduatoria
a)
Istruttoria delle domande e graduatoria
provvisoria.
Il Comune
procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la
completezza e la regolarità. Provvede altresì all’attribuzione dei punteggi
secondo le disposizioni di cui all’art. 5
del presente bando ed entro 5 gg successivi lavorativi utili al termine per
la presentazione delle domande, procede alla formazione della graduatoria
provvisoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni
consecutivi.
b) Ricorsi
e graduatoria definitiva
Entro e non oltre il termine di 10 gg.
dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la
presentazione di ricorsi.
Il Comune, entro 5 gg. dal termine di
presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria
definitiva.
La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del
Responsabile, ed è pubblicata all’albo pretorio del Comune e inviata alla
Regione per l’adozione del provvedimento di finanziamento della spesa.
In presenza di risorse inferiori al fabbisogno i contributi saranno concessi nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, assegnando a ciascun beneficiario l’intero contributo spettante, fino alla concorrenza delle risorse attribuite dalla Regione
Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta
graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate favorendo i nuclei familiari
con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.
L’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo massimo ammissibile, al
netto degli oneri accessori, e il canone
considerato sopportabile in
relazione alla situazione economica equivalente (ISEE) del beneficiario.
Il canone massimo ammissibile è dato
dal minore dei due valori risultanti, l’uno dal contratto di locazione
regolarmente registrato, l’altro, convenzionale, fissato per i comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, come indicato nell’allegato alla nota regionale prot.11469 del 04.06.2002, in
€ 3.600, riferito ad un nucleo
familiare di due persone. Per ogni
persona in piu’ il canone massimo è incrementato del 20% .
Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sulla situazione
economica equivalente (ISEE)
indicate all’art.1 lettere a) e
b).
Esempio di calcolo dell’ammontare
massimo del contributo:
ISEE = € 10.000; canone annuo massimo ammissibile = € 3.600;canone
sopportabile = 10.000 X 24%= 2.400;
Ammontare massimo del contributo = canone annuo massimo ammissibile meno
canone sopportabile.
Quindi: ammontare del contributo = € 3.600 – 2.400 = € 1.200.
L’ammontare del contributo,
rapportato ad anno, non può comunque essere superiore a € 3.100 per i nuclei
familiari rientranti in ISEE non superiore
a due pensioni minime INPS, e ad € 2.324 per i nuclei familiari
rientranti in ISEE non superiore al limite di cui al precedente art.1 lettera
b) .
Ai sensi dell’art.1 - comma 4 - del D.L. n. 32/2000 pubblicato in G.U. n.
46 del 25/02/2000 i conduttori
aventi i requisiti di cui al D.M.L.L.P.P. 7/6/99, nei cui confronti sia stato cm esso provvedimento di rilascio
dell‘immobile, e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione
negli ultimi 12 mesi, secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 43l/98, avranno la precedenza nell’assegnazione dei
contributi.
Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 7
non appena la Regione provvederà alla ripartizione del fondo ed alla sua
erogazione.
La liquidazione del contributo a favore del beneficiario è subordinata alla
presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del fitto.
Gli interessati dovranno presentare
domanda entro e non oltre il 26 LUGLIO 2002, pena il non
accoglimento della domanda stessa.
Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere
compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune,
distribuiti presso L’ufficio Relazioni Con il Pubblico (U.R.P.) al piano terra
del Comune di Sinnai.
Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la
necessaria ed idonea documentazione ed indicare l’indirizzo al quale devono
essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate
esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di ricevimento al
pubblico (dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, lunedì e
mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 18.30) anche brevi manu.
Ai sensi dell’art. 11 del DPR 403/98 e
dell’art. 6, comma 3 del DPCN4 n. 221/99, spetta all’Amministrazione Comunale
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 15/1968
e successive modifiche che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva. il dichiarante decade dai benefici
conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera.
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione
familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni
altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4,
comma 7, D.Lgs. 109198)
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento
alla Legge 431/98 e 109/1998 nonché ai relativi decreti di attuazione.
Sinnai,lì
_______________________
(Rag
Angelo Cappai)