COMUNE DI SINNAI PROVINCIA
DI CAGLIARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N° 12 del Reg. Data 28.02.2002 |
OGGETTO: |
Modifiche al vigente Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. |
L’anno Duemiladue, il
giorno Ventotto del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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CONSIGLIERI |
P |
A |
CONSIGLIERI |
P |
A |
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1) SERRELI SANDRO |
X |
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12) LOBINA BRUNO |
X |
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2) LOBINA ALDO |
X |
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13) SERRA MASSIMO |
X |
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3) TREMULO PAOLO |
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X |
14) FALQUI GIOVANNI |
X |
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4) ANEDDA TARCISIO |
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X |
15) ZEDDA CELESTE |
X |
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5) PUSCEDDU M. BARBARA |
X |
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16)
ORRU'
ANDREA |
X |
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6) LOI MARCO |
X |
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17) LEONI MASSIMO |
X |
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7) MORICONI CESARE |
X |
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18) PODDA SALVATORE |
X |
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8) VALENTINI EMILIO |
X |
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19) MELIS GIUSEPPE |
X |
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9) UDA SARA |
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X |
20) CAPPAI MASSIMO |
X |
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10) MALLOCCI MASSIMILIANO |
X |
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21) MANNU GIORGIO |
X |
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11) CAU GRAZIANO |
X |
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Presenti n° 18 |
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Assenti n° 3 |
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OLTRE ALL'ASSESSORE TECNICO: ATZERI
GIULIO |
P |
A |
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X |
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Presiede il Sig. Valentini Emilio
nella qualità di Presidente del Consiglio con l’assistenza del Vice
Segretario Generale Dr.ssa Escana Anna Rita.
Il Presidente, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta
di deliberazione iscritta all’ordine del giorno e dotata dei pareri previsti
dall’art. 49 del D.LGS. 267/2000.
Nomina scrutatori i
Consiglieri Sigg.:
- Cau Graziano – Loi Marco –
Cappai Massimo.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con deliberazione
del C.C. n.38 del 30/06/1998 e successive modificazioni, veniva adottato il
regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili in attuazione a quanto
stabilito dall’art.52 del D.L.vo n. 446/97;
VISTO l’art.8 c.3 ultimo periodo del D.L.vo n.
504/92 il D.L. n. 50/97, convertito in L. n. 122 del 09/05/97 che consente
l’applicazione di una maggiore detrazione d’imposta a favore dei soggetti
passivi in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
VISTO l’art.59 comma 1, lettere d), e) e p)
del D.L.vo n. 446/97;
RICHIAMATO l’art. 59, c.1, lett.
g) del D.L.vo n. 446/97, il quale stabilisce che: “I comuni, con regolamento
adottato a norma dell’art. 52, possono determinare periodicamente e per zone
omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine
della limitazione del potere di accertamento del comune, qualora l’imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato,
secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo
l’insorgenza del contenzioso.”;
RITENUTO necessario approvare i valori venali
delle aree fabbricabili per l’anno 2002, così come determinate dal responsabile
del servizio urbanistica;
RAVVISATA inoltre la necessità
di riformulare:
-
l’art.4 che estende le agevolazioni previste per
l’abitazione principale alle pertinenze anche distintamente iscritte in
catasto;
-
l’art.5 che estende l’applicazione dell’aliquota
agevolata e della detrazione previste per le abitazioni principali a quelle
concesse in comodato gratuito;
-
l’art.13 che disciplina gli incentivi per il
personale addetto all’ufficio tributi;
e
di introdurre l’art.5 bis;
VISTO l’art.
27, c. 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che “Il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF ……omissis…, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento.”;
P R O P O N E
-
di apportare al vigente Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti modifiche:
·
l’art.
4 viene così sostituito:
ARTICOLO
4
(Estensione
delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali)
Ai
sensi dell’art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs.n.446/97 le pertinenze
dell’abitazione principale (cantine, box, posti macchina), ancorché
distintamente iscritte in catasto… (le cantine, i box, i posti macchina, che
costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente
iscritte in catasto, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa,
purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e
l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di
godimento.)Si considerano parti integranti dell’abitazione principale purché ci
sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo
avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
usufruiscono pertanto dell’aliquota ridotta prevista per la stessa e della
detrazione, limitatamente alla quota non utilizzata in detrazione dall’imposta
dovuta per l’abitazione principale.
·
l’art.
5 viene così sostituito:
ARTICOLO
5
(Estensione
dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per le abitazioni principali
a quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il
secondo grado civile di parentela)
Ai
sensi dell’art.59, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.446/97, le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il
secondo grado civile di parentela, sono equiparate alle abitazioni principali
se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, vi
dimori abitualmente, ed esista un contratto di comodato d’uso gratuito
regolarmente registrato.
A
queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni
principali e la detrazione prevista per le stesse.
Per
avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare:
1. Il
primo anno perentoriamente entro il 31 luglio:
-
autodichiarazione da cui risulti che il
contribuente beneficiario del diritto
abbia costituito un nucleo familiare autonomo ed abbia stabilito
nell’abitazione la propria dimora abituale;
-
documentazione idonea a dimostrare l’effettiva
esistenza del comodato;
2. per
gli anni successivi è sufficiente presentare entro lo stesso termine
un’autocertificazione comprovante il persistere dei requisiti.
Per
l’anno 2002 si applicherà l’agevolazione del presente articolo per l’intero
anno anche per i contratti d’uso registrati successivamente e comunque entro il
31 luglio, semprechè si abbiano i requisiti richiesti.
L’amministrazione
si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di
chiedere eventuale documentazione integrativa.
·
Viene
aggiunto il seguente art. 5bis:
ARTICOLO
5 bis
(Agevolazioni
previste per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico – sociale)
Ai
sensi dell’art.8 c. 3 ultimo periodo del D.L.vo n.504/92 così come modificato
dal D.L. n.50/97 convertito in Legge N.122/97 si applica alle abitazioni
principali utilizzate come dimora abituale, un’aliquota agevolata e/o una
maggiore detrazione d’imposta, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a
favore delle seguenti categorie di contribuenti:
-
soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia
presente un portatore di handicap con invalidità del 100%, risultante dal
certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti
strutture pubbliche, a condizione che:
a) l’abitazione
principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà in tutto il territorio nazionale, ad eccezione di eventuali quote
ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare inferiori al 50%;
b) che
non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;
c) che
il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno
precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e
comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia
superiore a € 47.000, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dallo
status del portatore di handicap.
Per
avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare
entro il 31 luglio di ciascun anno:
1. documentazione
rilasciata dalle competenti strutture pubbliche idonea a dimostrare lo stato e
il grado di invalidità;
2. autodichiarazione
attestante che:
a) il
soggetto portatore di handicap appartiene al nucleo familiare del/i soggetto/i
ICI usufruenti delle agevolazioni ;
b) l’abitazione
oggetto di agevolazioni è l’unica in possesso, ad eccezione di eventuali quote
ereditarie possedute dal nucleo complessivamente inferiori al 50%;
c) l’abitazione
non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;
d) il
reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a
ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status
di invalido o portatore di handicap), è inferiore a € 47.000,00. .
L’Amministrazione
si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di
chiedere eventuale documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato.
·
L’art.
13 viene così sostituito:
ARTICOLO
13
(Incentivi
per il personale addetto)
Ai sensi dell’art.3 comma 57 della L. n.662 del 23.12.1996 una percentuale del
gettito di imposta comunale sugli immobili può essere destinata al
potenziamento degli uffici tributari del Comune.
Ai sensi dell’Art.59, primo comma, lettera p) del
D.Lgs.446/’97, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune,
così come previsto dal succitato art. 3 comma 57 della Legge n.662/96 possono
essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi,
così come verrà disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta
Comunale.
-
di approvare per l’anno 2002 i valori venali
delle aree fabbricabili, come risulta dall’allegato “A” che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto;
-
di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo;
-
di trasmettere lo stesso alla Direzione
Regionale delle Entrate di Cagliari entro trenta giorni dalla data in cui è
divenuto esecutivo e di renderlo pubblico mediante avviso nella G.U., ai sensi
del 2° comma del D.Lvo n. 446/97.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Valentini Emilio introduce
l’argomento all’o.d.g. e cede la parola all’Ass. Atzeri Giulio;
SENTITA la relazione dell’Ass. Atzeri Giulio che illustra i contenuti
della proposta di deliberazione.
Rientra il Cons. Anedda Tarcisio quindi i
presenti sono 19.
Esce il Cons. Cappai Massimo quindi i
presenti sono 18.
Sentiti gli interventi:
del Cons. Mannu Giorgio il quale
soffermandosi sull’Art. 5 ritiene non si debba chiedere tutti gli anni la
stessa dichiarazione di utilizzo dell’immobile perché sarebbe ripetitivo.
Occorre ridurre la burocrazia dell’ente e quindi sarebbe più giusto dichiarare
la cessazione dell’utilizzo con conseguente termine del beneficio.
dell’Ass. Atzeri Giulio il quale,
rispondendo al Cons. Mannu, precisa che in tale modo potrebbero verificarsi dei
fatti incresciosi nel senso che, attualmente, viene chiesta esclusivamente una
autocertificazione comprovante i requisiti, nell’altro caso potrebbe capitare
che, ad esempio, in una famiglia dove gli affari vengono condotti sempre dal
marito, nel caso in cui questi venisse a mancare e la moglie non provvedesse a
presentare la dichiarazione, scatterebbero le sanzioni. Presentando invece
l’autocertificazione annualmente si ha diritto al beneficio e si evitano
situazioni imbarazzanti.
del Cons. Orrù Andrea il quale riferendosi
all’art. 5 bis laddove si dice che “si applica alle abitazioni principali
utilizzate come dimora abituale, un’aliquota agevolata e/o una maggiore detrazione
d’imposta, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a favore delle seguenti
categorie di contribuenti:”. Anche in questo caso, dice, sarebbe opportuno,
posto che l’aliquota agevolata e la maggiore detrazione siano ulteriori,
rispetto alle agevolazioni già previste per la prima casa, specificare quale
aliquota agevolata o comunque in che misura ci sarà la detrazione di imposta,
visto che, essendoci variabili compatibilmente con le esigenze di bilancio, se
fosse possibile specificare qual è questa aliquota agevolata e comunque a quale
detrazione andrebbe incontro uno che si trova in queste condizioni,
eviterebbero il sorgere di nuovi problemi.
dell’Ass. Atzeri Giulio il quale rispondendo
al Cons. Orrù spiega che trattasi di competenza della Giunta che, ogni anno,
provvederà a fissare queste quote, compatibilmente, con le esigenze di
bilancio. Anticipa per quanto riguarda il bilancio per il 2002 che
l’agevolazione è quella prevista per l’abitazione principale e quindi del 5 per
mille e la detrazione da L. 400.000, per tutti, passerà a L. 500.000 in questi
casi. Non possiamo specificarlo qua perché è competenza annuale della Giunta.
Un esempio: per il 2002
avevamo previsto la conferma dell’aliquota del 5 per mille per quanto riguarda
la dimora abituale con una detrazione di L. 400.000; per quanto riguarda invece
questa particolare categoria confermiamo il 5 per mille per l’abitazione
principale e la detrazione anziché di L. 400.000 sarà di L. 500.000. Questo
possiamo dirlo perché già deliberato in Giunta per il 2002.
del Cons. Zedda Celeste il quale si dice
curioso di capire se questa è una previsione di legge perché, prosegue,
“compatibilmente con le esigenze di bilancio” non vuol dire assolutamente
niente, tenuto conto peraltro che il
bilancio, quest’anno, almeno da una lettura non molto approfondita e attenta,
chiude con uno sbilancio di oltre 900 milioni di lire, significa che,
nonostante questo, c’è la possibilità di avere un occhio di riguardo nei
confronti delle categorie più disagiate.
dell’Ass. Atzeri Giulio il quale puntualizza
che è la legge che impone quella dicitura e quindi viene riportato quanto
previsto dal D.L.vo n. 504/92. Chiarisce che il bilancio non è affatto
“sbilanciato” e che quei 900 milioni sono coperti con gli oneri di urbanizzazione
e con gli avanzi di amministrazione.
Si è in grado di garantire
questa agevolazione alle famiglie disagiate.
del Cons. Zedda Celeste che chiede venga
fatta una lettura dell’art. 8 comma 3 D.L.vo n. 504/92.
dell’Ass. Atzeri Giulio che dà lettura di quanto
richiesto dal Cons. Zedda.
del Cons. Zedda Celeste il quale dice che
nota che c’è una previsione massima di detrazione fino a 500.000 lire
compatibilmente con le esigenze di
bilancio ma, all’interno di questa previsione massima c’è questo tipo di
possibilità.
del Sindaco Serreli Sandro il quale chiarisce
che tutto si cala certamente all’interno dell’articolato di legge e da lì non
possiamo sfuggire.
del Cons. Zedda Celeste il quale afferma
che una lettura non tecnica della previsione di questo articolo prevede che si
applica alle abitazioni principali utilizzate come dimora abituale una aliquota
agevolata e/o una maggiore detrazione di imposta compatibilmente con le
esigenze di bilancio. Non c’è un
massimo come invece c’è in legge, all’interno del quale questa possibilità di
manovra è contemplata a favore dell’Amministrazione e quindi a favore della
popolazione.
del Sindaco Serreli Sandro il quale dice che i
Regolamenti non possono andare oltre.
dell’Ass. Atzeri Giulio il quale dice che
l’introduzione dell’Art. 5 bis ci permette, compatibilmente con le esigenze
di bilancio, anno per anno di vedere se
e in che misura concedere questa agevolazione, che non è un obbligo ma una
facoltà dei comuni. Per quanto riguarda il 2002 questa agevolazione consisterà
nella conferma ovviamente dell’aliquota del 5 per mille per dimora abituale,
però la detrazione dalle L. 400.000 spettante per tutti passa a L. 500.000.
L’anno prossimo non lo sappiamo, la nostra speranza è di portare l’aliquota dal
5 al 4 per mille per queste categorie di persone.
del Cons. Falqui Giovanni il quale dice che
non può che approvare le proposte di modifica ed integrazione al Regolamento
per l’applicazione dell’I.C.I., pur avendo avuto perplessità riguardo alle
previsioni dell’art. 5 sul comodato d’uso. Prende atto delle spiegazioni
fornite dall’Ass. Atzeri riguardo alla necessità di operare un chiarimento di
quelle che sono le reali situazioni che portano al beneficio in questione.
L’aspetto più importante ritiene sia rappresentato dall’introduzione
dell’articolo 5 bis e delle agevolazioni per queste categorie di soggetti, come
dice la legge, in situazione di particolare disagio economico e sociale, per i
quali gli risulta che la Giunta abbia già provveduto a fissare, nell’ambito di
quella che è la previsione di legge (massimo L. 500.000 per tutte le
detrazioni), il massimo delle detrazioni per questi soggetti (prima casa di
portatori di handicap).
Fa presente al Consiglio che
negli ultimi anni c’è stato un deciso intervento dell’Amministrazione a favore
soprattutto dei cittadini per ciò che riguarda la prima casa. Solo due anni fa,
nel 2000, la detrazione era ancora di L. 200.000, l’anno scorso fu portata a L.
300.000 e dal 2002, per tutti i possessori di prima abitazione, salirà a L. 400.000.
E’ del parere non sia ancora il massimo ma giudica già molto positivo questo
andamento. Pensa che se in seguito si riuscirà ad abbassare l’aliquota attuale
dal 5 al 4 per mille si andrà incontro alle esigenze di tutti i cittadini. Già
così una buona parte dei cittadini, possessori di prima abitazione, non
pagheranno più l’I.C.I..
Dice di approvare le
modifiche proposte e preannuncia, a nome del gruppo Insieme per Sinnai, voto
favorevole.
del Cons. Anedda Tarcisio il quale
interviene per ribadire un altro aspetto. Oggi il Sindaco sicuramente darà
notizia dell’esito positivo dell’esame dello studio di compatibilità paesistico
ambientale del Piano Urbanistico Comunale presso il Comitato Tecnico Regionale.
Ricorda la valenza programmatica dell’azione relativa alla riduzione del peso
dell’I.C.I., anche ai fini della sollecitazione dello sviluppo locale che,
ancora in gran parte, punta sul territorio, sulle risorse del territorio,
sull’urbanistica e sull’edilizia. Grazie al nuovo Piano Urbanistico che, appena
la Giunta Regionale pubblicherà l’approvazione dello studio di compatibilità
paesistico ambientale, verrà pubblicato, avremo la disponibilità di un cospicuo
quantitativo di nuove volumetrie. Ora, se risiedere a Sinnai comporta, per il
cittadino, oltre ad altri vantaggi, relativi alla qualità della vita, qualità
dei servizi, anche un minor aggravio di oneri per l’I.C.I., sicuramente si
potrà sostenere lo sviluppo delle nostre imprese con misure come questa che
oggi la Giunta propone. Si ha il dovere di utilizzare ogni strumento
regolamentare anche come strumento di incentivazione dello sviluppo e
dell’iniziativa privata. In questo momento, procedere a passi accelerati verso
questi sgravi, va nella direzione di una giustizia sociale, di una maggiore
equità sociale e di una amplificazione delle opportunità per gli operatori
locali e per quanti potranno con maggiore serenità scegliere di intervenire,
operare ed abitare nel nostro paese. Annuncia voto favorevole del Gruppo
Civitas – Diritto di Cittadinanza.
VISTA e
valutata la surriportata proposta di deliberazione;
VISTI
il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore in ordine alla regolarità
tecnica, il parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTO UNANIME, espresso palesemente,
D E L I B E R A
- di approvare la proposta di
deliberazione nel testo sopra riportato;
-
di apportare al vigente Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti modifiche:
·
l’art.
4 viene così sostituito:
ARTICOLO
4
(Estensione
delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali)
Ai
sensi dell’art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs.n.446/97 le pertinenze
dell’abitazione principale (cantine, box, posti macchina), ancorché
distintamente iscritte in catasto… (le cantine, i box, i posti macchina, che
costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente
iscritte in catasto, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa,
purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e
l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di
godimento.)Si considerano parti integranti dell’abitazione principale purché ci
sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo
avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
usufruiscono pertanto dell’aliquota ridotta prevista per la stessa e della
detrazione, limitatamente alla quota non utilizzata in detrazione dall’imposta
dovuta per l’abitazione principale.
·
l’art.
5 viene così sostituito:
ARTICOLO
5
(Estensione
dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per le abitazioni
principali a quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea
retta entro il secondo grado civile di parentela)
Ai
sensi dell’art.59, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.446/97, le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il
secondo grado civile di parentela, sono equiparate alle abitazioni principali
se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, vi
dimori abitualmente, ed esista un contratto di comodato d’uso gratuito
regolarmente registrato.
A
queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni
principali e la detrazione prevista per le stesse.
Per
avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare:
1. Il
primo anno perentoriamente entro il 31 luglio:
-
autodichiarazione da cui risulti che il contribuente beneficiario del diritto abbia costituito un
nucleo familiare autonomo ed abbia stabilito nell’abitazione la propria dimora
abituale;
-
documentazione idonea a dimostrare l’effettiva
esistenza del comodato;
2. per
gli anni successivi è sufficiente presentare entro lo stesso termine
un’autocertificazione comprovante il persistere dei requisiti.
Per
l’anno 2002 si applicherà l’agevolazione del presente articolo per l’intero
anno anche per i contratti d’uso registrati successivamente e comunque entro il
31 luglio, semprechè si abbiano i requisiti richiesti.
L’amministrazione
si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di
chiedere eventuale documentazione integrativa.
·
Viene
aggiunto il seguente art. 5bis:
ARTICOLO
5 bis
(Agevolazioni
previste per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico – sociale)
Ai
sensi dell’art.8 c. 3 ultimo periodo del D.L.vo n.504/92 così come modificato
dal D.L. n.50/97 convertito in Legge N.122/97 si applica alle abitazioni
principali utilizzate come dimora abituale, un’aliquota agevolata e/o una
maggiore detrazione d’imposta, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a
favore delle seguenti categorie di contribuenti:
-
soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente
un portatore di handicap con invalidità del 100%, risultante dal certificato di
riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, a
condizione che:
a) l’abitazione
principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà in tutto il territorio nazionale, ad eccezione di eventuali quote
ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare inferiori al 50%;
b) che
non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;
c) che
il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno
precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e
comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia
superiore a € 47.000, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dallo
status del portatore di handicap.
Per
avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare
entro il 31 luglio di ciascun anno:
1.
documentazione rilasciata dalle competenti
strutture pubbliche idonea a dimostrare lo stato e il grado di invalidità;
2.
autodichiarazione attestante che:
a)
il soggetto portatore di handicap appartiene al
nucleo familiare del/i soggetto/i ICI usufruenti delle agevolazioni ;
b)
l’abitazione oggetto di agevolazioni è l’unica
in possesso, ad eccezione di eventuali quote ereditarie possedute dal nucleo
complessivamente inferiori al 50%;
c)
l’abitazione non viene locata parzialmente per
tutto l’anno di riferimento;
d)
il reddito complessivo annuo lordo comprendente
eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali
redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), è
inferiore a € 47.000,00. .
L’Amministrazione
si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di
chiedere eventuale documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato.
·
L’art.
13 viene così sostituito:
ARTICOLO
13
(Incentivi
per il personale addetto)