COMUNE DI SINNAI                                                                    PROVINCIA DI CAGLIARI

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

12 del Reg.

 

Data 28.02.2002

 

OGGETTO:

 

Modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

L’anno Duemiladue, il giorno Ventotto del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

 

CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

P

A

 

1)     SERRELI SANDRO

X

 

12)  LOBINA BRUNO

X

 

2)     LOBINA ALDO

X

 

13)  SERRA MASSIMO

X

 

3)     TREMULO PAOLO

 

X

14)  FALQUI GIOVANNI

X

 

4)     ANEDDA TARCISIO

 

X

15)  ZEDDA CELESTE

X

 

5)     PUSCEDDU M. BARBARA

X

 

16)  ORRU' ANDREA

X

 

6)     LOI MARCO

X

 

17)  LEONI MASSIMO

X

 

7)     MORICONI CESARE

X

 

18)  PODDA SALVATORE

X

 

8)     VALENTINI EMILIO

X

 

19)  MELIS GIUSEPPE

X

 

9)     UDA SARA

 

X

20)  CAPPAI MASSIMO

X

 

10)  MALLOCCI MASSIMILIANO

X

 

21)  MANNU GIORGIO

X

 

11)  CAU GRAZIANO

X

 

 

 

 

 

Presenti        n° 18

 

Assenti            3

 

 

OLTRE ALL'ASSESSORE TECNICO: ATZERI GIULIO

P

A

X

 

 

 

Presiede il Sig. Valentini Emilio nella qualità di Presidente del Consiglio con l’assistenza del Vice Segretario Generale Dr.ssa Escana Anna Rita.

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.LGS. 267/2000.

 

Nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.:

- Cau Graziano – Loi Marco – Cappai Massimo.

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n.38 del 30/06/1998 e successive modificazioni, veniva adottato il regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili in attuazione a quanto stabilito dall’art.52 del D.L.vo n. 446/97;

 

VISTO l’art.8 c.3 ultimo periodo del D.L.vo n. 504/92 il D.L. n. 50/97, convertito in L. n. 122 del 09/05/97 che consente l’applicazione di una maggiore detrazione d’imposta a favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

VISTO l’art.59 comma 1, lettere d), e) e p) del D.L.vo n. 446/97;

 

RICHIAMATO l’art. 59, c.1, lett. g) del D.L.vo n. 446/97, il quale stabilisce che: “I comuni, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso.”;

 

RITENUTO necessario approvare i valori venali delle aree fabbricabili per l’anno 2002, così come determinate dal responsabile del servizio urbanistica;

 

RAVVISATA inoltre la necessità di riformulare:

 

-         l’art.4 che estende le agevolazioni previste per l’abitazione principale alle pertinenze anche distintamente iscritte in catasto;

 

-         l’art.5 che estende l’applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato gratuito;

 

-         l’art.13 che disciplina gli incentivi per il personale addetto all’ufficio tributi;

 

e di introdurre l’art.5 bis;

 

VISTO l’art. 27, c. 8 della L. n. 448/01 il quale stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ……omissis…, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento.”;

 

P R O P O N E

 

-         di apportare al vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti modifiche:

 

·             l’art. 4 viene così sostituito:

 

ARTICOLO 4

(Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali)

 

Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs.n.446/97 le pertinenze dell’abitazione principale (cantine, box, posti macchina), ancorché distintamente iscritte in catasto… (le cantine, i box, i posti macchina, che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.)Si considerano parti integranti dell’abitazione principale purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; usufruiscono pertanto dell’aliquota ridotta prevista per la stessa e della detrazione, limitatamente alla quota non utilizzata in detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale.

 

·                    l’art. 5 viene così sostituito:

 

ARTICOLO 5

(Estensione dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado civile di parentela)

 

Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile di parentela, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente, ed esista un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.

 

A queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Per avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare:

1.      Il primo anno perentoriamente entro il 31 luglio:

-         autodichiarazione da cui risulti che il contribuente  beneficiario del diritto abbia costituito un nucleo familiare autonomo ed abbia stabilito nell’abitazione la propria dimora abituale;

-         documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esistenza del comodato;

2.      per gli anni successivi è sufficiente presentare entro lo stesso termine un’autocertificazione comprovante il persistere dei requisiti.

 

Per l’anno 2002 si applicherà l’agevolazione del presente articolo per l’intero anno anche per i contratti d’uso registrati successivamente e comunque entro il 31 luglio, semprechè si abbiano i requisiti richiesti.

 

L’amministrazione si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di chiedere eventuale documentazione integrativa.

 

·                    Viene aggiunto il seguente art. 5bis:

 

ARTICOLO 5 bis

(Agevolazioni previste per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale)

 

Ai sensi dell’art.8 c. 3 ultimo periodo del D.L.vo n.504/92 così come modificato dal D.L. n.50/97 convertito in Legge N.122/97 si applica alle abitazioni principali utilizzate come dimora abituale, un’aliquota agevolata e/o una maggiore detrazione d’imposta, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

-         soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità del 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che:

a)      l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà in tutto il territorio nazionale, ad eccezione di eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare inferiori al 50%;

b)      che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;

c)      che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a € 47.000, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dallo status del portatore di handicap.

 

Per avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare entro il 31 luglio di ciascun anno:

1.      documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche idonea a dimostrare lo stato e il grado di invalidità;

2.      autodichiarazione attestante che:

a)      il soggetto portatore di handicap appartiene al nucleo familiare del/i soggetto/i ICI usufruenti delle agevolazioni ;

b)      l’abitazione oggetto di agevolazioni è l’unica in possesso, ad eccezione di eventuali quote ereditarie possedute dal nucleo complessivamente inferiori al 50%;

c)      l’abitazione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

d)      il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), è inferiore a € 47.000,00.            .

 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di chiedere eventuale documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato.

 

·                    L’art. 13 viene così sostituito:

 

ARTICOLO 13

(Incentivi per il personale addetto)

 

Ai sensi dell’art.3 comma 57 della L.  n.662 del 23.12.1996 una percentuale del gettito di imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune.

 

Ai sensi dell’Art.59, primo comma, lettera p) del D.Lgs.446/’97, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, così come previsto dal succitato art. 3 comma 57 della Legge n.662/96 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi, così come verrà disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta Comunale.

 

-         di approvare per l’anno 2002 i valori venali delle aree fabbricabili, come risulta dall’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

-         di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

 

-         di trasmettere lo stesso alla Direzione Regionale delle Entrate di Cagliari entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e di renderlo pubblico mediante avviso nella G.U., ai sensi del 2° comma del D.Lvo n. 446/97.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Presidente del Consiglio Valentini Emilio introduce l’argomento all’o.d.g. e cede la parola all’Ass. Atzeri Giulio;

 

SENTITA la relazione dell’Ass. Atzeri Giulio che illustra i contenuti della proposta di deliberazione.

 

Rientra il Cons. Anedda Tarcisio quindi i presenti sono 19.

 

Esce il Cons. Cappai Massimo quindi i presenti sono 18.

 

Sentiti gli interventi:

 

del Cons. Mannu Giorgio il quale soffermandosi sull’Art. 5 ritiene non si debba chiedere tutti gli anni la stessa dichiarazione di utilizzo dell’immobile perché sarebbe ripetitivo. Occorre ridurre la burocrazia dell’ente e quindi sarebbe più giusto dichiarare la cessazione dell’utilizzo con conseguente termine del beneficio.

 

dell’Ass. Atzeri Giulio il quale, rispondendo al Cons. Mannu, precisa che in tale modo potrebbero verificarsi dei fatti incresciosi nel senso che, attualmente, viene chiesta esclusivamente una autocertificazione comprovante i requisiti, nell’altro caso potrebbe capitare che, ad esempio, in una famiglia dove gli affari vengono condotti sempre dal marito, nel caso in cui questi venisse a mancare e la moglie non provvedesse a presentare la dichiarazione, scatterebbero le sanzioni. Presentando invece l’autocertificazione annualmente si ha diritto al beneficio e si evitano situazioni imbarazzanti.

 

del Cons. Orrù Andrea il quale riferendosi all’art. 5 bis laddove si dice che “si applica alle abitazioni principali utilizzate come dimora abituale, un’aliquota agevolata e/o una maggiore detrazione d’imposta, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a favore delle seguenti categorie di contribuenti:”. Anche in questo caso, dice, sarebbe opportuno, posto che l’aliquota agevolata e la maggiore detrazione siano ulteriori, rispetto alle agevolazioni già previste per la prima casa, specificare quale aliquota agevolata o comunque in che misura ci sarà la detrazione di imposta, visto che, essendoci variabili compatibilmente con le esigenze di bilancio, se fosse possibile specificare qual è questa aliquota agevolata e comunque a quale detrazione andrebbe incontro uno che si trova in queste condizioni, eviterebbero il sorgere di nuovi problemi.

 

dell’Ass. Atzeri Giulio il quale rispondendo al Cons. Orrù spiega che trattasi di competenza della Giunta che, ogni anno, provvederà a fissare queste quote, compatibilmente, con le esigenze di bilancio. Anticipa per quanto riguarda il bilancio per il 2002 che l’agevolazione è quella prevista per l’abitazione principale e quindi del 5 per mille e la detrazione da L. 400.000, per tutti, passerà a L. 500.000 in questi casi. Non possiamo specificarlo qua perché è competenza annuale della Giunta.

Un esempio: per il 2002 avevamo previsto la conferma dell’aliquota del 5 per mille per quanto riguarda la dimora abituale con una detrazione di L. 400.000; per quanto riguarda invece questa particolare categoria confermiamo il 5 per mille per l’abitazione principale e la detrazione anziché di L. 400.000 sarà di L. 500.000. Questo possiamo dirlo perché già deliberato in Giunta per il 2002.

 

del Cons. Zedda Celeste il quale si dice curioso di capire se questa è una previsione di legge perché, prosegue, “compatibilmente con le esigenze di bilancio” non vuol dire assolutamente niente, tenuto conto peraltro che  il bilancio, quest’anno, almeno da una lettura non molto approfondita e attenta, chiude con uno sbilancio di oltre 900 milioni di lire, significa che, nonostante questo, c’è la possibilità di avere un occhio di riguardo nei confronti delle categorie più disagiate.

 

dell’Ass. Atzeri Giulio il quale puntualizza che è la legge che impone quella dicitura e quindi viene riportato quanto previsto dal D.L.vo n. 504/92. Chiarisce che il bilancio non è affatto “sbilanciato” e che quei 900 milioni sono coperti con gli oneri di urbanizzazione e con gli avanzi di amministrazione.

Si è in grado di garantire questa agevolazione alle famiglie disagiate.

 

del Cons. Zedda Celeste che chiede venga fatta una lettura dell’art. 8 comma 3 D.L.vo n. 504/92.

 

dell’Ass. Atzeri Giulio che dà lettura di quanto richiesto dal Cons. Zedda.

 

del Cons. Zedda Celeste il quale dice che nota che c’è una previsione massima di detrazione fino a 500.000 lire compatibilmente con le esigenze di  bilancio ma, all’interno di questa previsione massima c’è questo tipo di possibilità.

 

del Sindaco Serreli Sandro il quale chiarisce che tutto si cala certamente all’interno dell’articolato di legge e da lì non possiamo sfuggire.

 

del Cons. Zedda Celeste il quale afferma che una lettura non tecnica della previsione di questo articolo prevede che si applica alle abitazioni principali utilizzate come dimora abituale una aliquota agevolata e/o una maggiore detrazione di imposta compatibilmente con le esigenze di  bilancio. Non c’è un massimo come invece c’è in legge, all’interno del quale questa possibilità di manovra è contemplata a favore dell’Amministrazione e quindi a favore della popolazione.

 

del Sindaco Serreli Sandro il quale dice che i Regolamenti non possono andare oltre.

 

dell’Ass. Atzeri Giulio il quale dice che l’introduzione dell’Art. 5 bis ci permette, compatibilmente con le esigenze di  bilancio, anno per anno di vedere se e in che misura concedere questa agevolazione, che non è un obbligo ma una facoltà dei comuni. Per quanto riguarda il 2002 questa agevolazione consisterà nella conferma ovviamente dell’aliquota del 5 per mille per dimora abituale, però la detrazione dalle L. 400.000 spettante per tutti passa a L. 500.000. L’anno prossimo non lo sappiamo, la nostra speranza è di portare l’aliquota dal 5 al 4 per mille per queste categorie di persone.

 

del Cons. Falqui Giovanni il quale dice che non può che approvare le proposte di modifica ed integrazione al Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., pur avendo avuto perplessità riguardo alle previsioni dell’art. 5 sul comodato d’uso. Prende atto delle spiegazioni fornite dall’Ass. Atzeri riguardo alla necessità di operare un chiarimento di quelle che sono le reali situazioni che portano al beneficio in questione. L’aspetto più importante ritiene sia rappresentato dall’introduzione dell’articolo 5 bis e delle agevolazioni per queste categorie di soggetti, come dice la legge, in situazione di particolare disagio economico e sociale, per i quali gli risulta che la Giunta abbia già provveduto a fissare, nell’ambito di quella che è la previsione di legge (massimo L. 500.000 per tutte le detrazioni), il massimo delle detrazioni per questi soggetti (prima casa di portatori di handicap).

Fa presente al Consiglio che negli ultimi anni c’è stato un deciso intervento dell’Amministrazione a favore soprattutto dei cittadini per ciò che riguarda la prima casa. Solo due anni fa, nel 2000, la detrazione era ancora di L. 200.000, l’anno scorso fu portata a L. 300.000 e dal 2002, per tutti i possessori di prima abitazione, salirà a L. 400.000. E’ del parere non sia ancora il massimo ma giudica già molto positivo questo andamento. Pensa che se in seguito si riuscirà ad abbassare l’aliquota attuale dal 5 al 4 per mille si andrà incontro alle esigenze di tutti i cittadini. Già così una buona parte dei cittadini, possessori di prima abitazione, non pagheranno più l’I.C.I..

Dice di approvare le modifiche proposte e preannuncia, a nome del gruppo Insieme per Sinnai, voto favorevole.

 

del Cons. Anedda Tarcisio il quale interviene per ribadire un altro aspetto. Oggi il Sindaco sicuramente darà notizia dell’esito positivo dell’esame dello studio di compatibilità paesistico ambientale del Piano Urbanistico Comunale presso il Comitato Tecnico Regionale. Ricorda la valenza programmatica dell’azione relativa alla riduzione del peso dell’I.C.I., anche ai fini della sollecitazione dello sviluppo locale che, ancora in gran parte, punta sul territorio, sulle risorse del territorio, sull’urbanistica e sull’edilizia. Grazie al nuovo Piano Urbanistico che, appena la Giunta Regionale pubblicherà l’approvazione dello studio di compatibilità paesistico ambientale, verrà pubblicato, avremo la disponibilità di un cospicuo quantitativo di nuove volumetrie. Ora, se risiedere a Sinnai comporta, per il cittadino, oltre ad altri vantaggi, relativi alla qualità della vita, qualità dei servizi, anche un minor aggravio di oneri per l’I.C.I., sicuramente si potrà sostenere lo sviluppo delle nostre imprese con misure come questa che oggi la Giunta propone. Si ha il dovere di utilizzare ogni strumento regolamentare anche come strumento di incentivazione dello sviluppo e dell’iniziativa privata. In questo momento, procedere a passi accelerati verso questi sgravi, va nella direzione di una giustizia sociale, di una maggiore equità sociale e di una amplificazione delle opportunità per gli operatori locali e per quanti potranno con maggiore serenità scegliere di intervenire, operare ed abitare nel nostro paese. Annuncia voto favorevole del Gruppo Civitas – Diritto di Cittadinanza.

 

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

 

VISTI il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica, il parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

 

RITENUTO dover provvedere in merito;

 

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente,

 

D E L I B E R A

 

-     di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;

 

-         di apportare al vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti modifiche:

 

·             l’art. 4 viene così sostituito:

 

ARTICOLO 4

(Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali)

 

Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs.n.446/97 le pertinenze dell’abitazione principale (cantine, box, posti macchina), ancorché distintamente iscritte in catasto… (le cantine, i box, i posti macchina, che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.)Si considerano parti integranti dell’abitazione principale purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento; usufruiscono pertanto dell’aliquota ridotta prevista per la stessa e della detrazione, limitatamente alla quota non utilizzata in detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale.

 

·                    l’art. 5 viene così sostituito:

 

ARTICOLO 5

(Estensione dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado civile di parentela)

 

Ai sensi dell’art.59, comma 1, lettera e) del D.Lgs.n.446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile di parentela, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente, ed esista un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato.

 

A queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Per avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare:

1.      Il primo anno perentoriamente entro il 31 luglio:

-         autodichiarazione da cui risulti che il contribuente  beneficiario del diritto abbia costituito un nucleo familiare autonomo ed abbia stabilito nell’abitazione la propria dimora abituale;

-         documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esistenza del comodato;

2.      per gli anni successivi è sufficiente presentare entro lo stesso termine un’autocertificazione comprovante il persistere dei requisiti.

 

Per l’anno 2002 si applicherà l’agevolazione del presente articolo per l’intero anno anche per i contratti d’uso registrati successivamente e comunque entro il 31 luglio, semprechè si abbiano i requisiti richiesti.

 

L’amministrazione si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di chiedere eventuale documentazione integrativa.

 

·                    Viene aggiunto il seguente art. 5bis:

 

ARTICOLO 5 bis

(Agevolazioni previste per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale)

 

Ai sensi dell’art.8 c. 3 ultimo periodo del D.L.vo n.504/92 così come modificato dal D.L. n.50/97 convertito in Legge N.122/97 si applica alle abitazioni principali utilizzate come dimora abituale, un’aliquota agevolata e/o una maggiore detrazione d’imposta, compatibilmente con le esigenze di bilancio, a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

-         soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità del 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che:

a)      l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà in tutto il territorio nazionale, ad eccezione di eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal nucleo familiare inferiori al 50%;

b)      che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;

c)      che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a € 47.000, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dallo status del portatore di handicap.

 

Per avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario presentare entro il 31 luglio di ciascun anno:

1.        documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche idonea a dimostrare lo stato e il grado di invalidità;

2.        autodichiarazione attestante che:

a)        il soggetto portatore di handicap appartiene al nucleo familiare del/i soggetto/i ICI usufruenti delle agevolazioni ;

b)        l’abitazione oggetto di agevolazioni è l’unica in possesso, ad eccezione di eventuali quote ereditarie possedute dal nucleo complessivamente inferiori al 50%;

c)        l’abitazione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;

d)        il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), è inferiore a € 47.000,00.            .

 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di chiedere eventuale documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato.

 

·                    L’art. 13 viene così sostituito:

 

ARTICOLO 13

(Incentivi per il personale addetto)