COMUNE DI SINNAI                        PROVINCIA DI CAGLIARI

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

46

del Reg.

 

OGGETTO:

 

 

Modifica dello Statuto Comunale.

 

Data 28.10.2004

 

L’anno Duemilaquattro, il giorno Ventotto del mese di Ottobre alle ore 16,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

 

CONSIGLIERI

P

A

CONSIGLIERI

P

A

 

1)     SERRELI SANDRO

X

 

12)  LOBINA BRUNO

X

 

2)     LOBINA ALDO

 

X

13)  SERRA MASSIMO

X

 

3)     TREMULO PAOLO

X

 

14)  FALQUI GIOVANNI

X

 

4)     ANEDDA TARCISIO

X

 

15)  ZEDDA CELESTE

X

 

5)     PUSCEDDU M. BARBARA

 

X

16)  ORRU' ANDREA

X

 

6)     LOI MARCO

 

X

17)  LEONI MASSIMO

X

 

7)     MORICONI CESARE

X

 

18)  PODDA SALVATORE

X

 

8)     VALENTINI EMILIO

X

 

19)  MELIS GIUSEPPE

X

 

9)     UDA SARA

 

X

20)  CAPPAI MASSIMO

X

 

10)  MALLOCCI MASSIMILIANO

X

 

21)  MANNU GIORGIO

 

X

11)  CAU GRAZIANO

X

 

 

 

 

 

Presenti        n° 16

 

Assenti            5

 

OLTRE ALL'ASSESSORE TECNICO: ATZERI GIULIO

P

A

 

X

 

Presiede il Sig. Valentini Emilio nella qualità di Presidente del Consiglio con l’assistenza del Segretario Generale f.f. Dr.ssa Escana Anna Rita.

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.LGS. 267/2000.

 

Nomina scrutatori i Consiglieri Sigg.:

- Leoni Massimo - Cau Graziano - Melis Giuseppe.

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

 

PREMESSO CHE:                  

 

     L’esigenza di anticipare una modifica parziale dello statuto sulla più ampia rivisitazione, che, si rende necessaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nasce dalla recente sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali.

 

     La materia, anch’essa in continua evoluzione, attendeva una definitiva regolamentazione normativa prima di essere inserita negli Statuti Comunali.

 

     La tipicizzazione dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali introdotta dall’art.22 della legge 142/90 subiva prima gli aggiustamenti delle leggi Bassanini e una totale riforma con la Finanziaria 2002, scarsamente applicata. Il tormentato quadro normativo del settore dei servizi pubblici locali veniva nuovamente ritoccato con l’art.14  del Dl.269/2003, convertito con modificazioni, nella legge 326/2003 e dall’art.4, comma 234, della finanziaria 2004.

 

     Attualmente il quadro di riferimento è rappresentato dall’art.113 del TUEL da leggersi alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2004, n.272. La stessa sentenza ha dichiarato incostituzionale l’art.113 bis del TUEL sui servizi senza rilevanza economica, per incompetenza dello Stato a legiferare in materia e, quindi, per l’esistenza di uno spazio per una “specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale”.

 

     Le motivazioni della sentenza inducono, pertanto, a credere che in attesa di una organica legislazione regionale, la materia possa e debba essere disciplinata dallo Statuto Comunale.

 

VISTI gli artt.113 e 113 bis del TUEL previgenti la citata sentenza della Corte Costituzionale.

 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale, 27 luglio 2002, n. 272 e la nota commento agli atti.

 

VISTA la bozza di modifica dello Statuto, già esaminata favorevolmente dalla II Commissione Consiliare.

 

CONSIDERATO CHE tale modifica interviene:

     con integrazioni sul 2° e 5° comma e con un nuovo 6° comma sull’art.5, Titolo 1°;

     cassando l’art.14 del Titolo 1°;

     sostituendo integralmente gli artt.51, 52, 53,54,55,57 del Capo 1°, Titolo 3°;

come evidenziato in grassetto nel testo integrale che si propone all’assemblea.

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 30/09/1999 di approvazione dello Statuto Comunale, così come integrata e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30/11/2000;

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

 

PROPONE

 

1) Di modificare lo Statuto comunale così come segue:

 

Titolo I

Art. 5

Obiettivi Fondamentali

 

            Vengono integrati i commi 2° e 5° e viene inserito il 6° comma, di conseguenza l'Art. 5 viene così riformulato:

Il Comune:

1.  ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti da Leggi dello Stato o della Regione Autonoma della Sardegna.

2.  Esercita le proprie funzioni ed attività proprie e funzioni attribuite o delegate da Leggi Statali e Regionali secondo il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

3.  Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità  culturale e valorizzando l’originalità e la genuinità della  tradizione locale.

4.  Garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche del Comune, il diritto all’informazione ed alla trasparenza sull’attività amministrativa ed alla consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal   presente statuto.

5. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali anche partecipando allo sviluppo ed al finanziamento della cooperazione sociale locale.

6.  Il comune promuove e partecipa attivamente a forme associative con i soggetti del terzo settore nel programmare, progettare e gestire gli interventi alla persona e del sociale.

Viene cassato l’Art.14;

Titolo III - Capo I

 

Vengono sostituiti integralmente gli artt.51, 52, 53,54,55,57 così come segue:

Art. 51 - Servizi pubblici comunali

1. Il comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

a)      la produzione di beni e servizi,

b)      attività rivolte a realizzare fini sociali,

c)      la promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi di adeguatezza, collaborazione e di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

Art. 52 - Forme di gestione dei servizi comunali

1. Per la gestione dei servizi pubblici il comune adotta una delle forme previste dalla legge.

2 Il comune gestisce i servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a mezzo di altre forme di gestione previste dall’ordinamento o introdotte dalla consuetudine anche mediante rapporti con soggetti privati determinati al conseguimento di finalità pubbliche, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i comuni.

3. La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento della stessa segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza, funzionalità per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli scopi del servizio.

4. Per l’affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale, sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata, di norma, la forma della convenzione o della concessione.

5. Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente, il comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.

6. Per la gestione dei servizi sociali ed in genere per i servizi alla persona il comune può procedere anche all’affidamento diretto a fondazioni, associazioni, cooperative sociali da esso stesso costituite o partecipate su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

7. Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il comune può procedere anche all’affidamento diretto ad associazioni o fondazioni da esso stesso  costituite, su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

 Art. 53 - Le istituzioni

1. Per l’esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza economica il comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.

2. L’istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Il consiglio comunale, dopo averne fissato il numero, determina gli indirizzi per la designazione, da parte del sindaco, dei componenti del consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale. Il regolamento può consentire la designazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.

5. Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione gli organi della istituzione adottano gli atti di amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per la proroga degli organi amministrativi.

6. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della designazione.

7. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell’organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la designazione.

8. Il direttore dell’istituzione è incaricato dal sindaco che potrà scegliere fra i dipendenti comunali di qualifica non inferiore all’ottava oppure all’esterno con apposito contratto a tempo determinato di diritto privato.

9. Il comune conferisce i mezzi finanziari e strumentali mobili ed immobili.

10. Il regolamento disciplina l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento delle istituzioni, le modalità di nomina e revoca del direttore, il regime della indennità degli organi, nonché le forme di vigilanza da parte dell’ente.

Art. 54 - Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L’azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Organi dell’azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Alla designazione ed alla revoca degli amministratori in rappresentanza del comune provvede il sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.

6. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il comune, con propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.

8. L’affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e i provvedimenti gestionali.

Art. 55 - Le convenzioni ed i consorzi

1. Qualora il comune ne ravvisi l’opportunità, la convenienza, la economicità e l’efficacia, può intraprendere forme associative e di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata degli uffici e dei servizi pubblici e per lo svolgimento di specifiche funzioni. In particolare può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altri comuni e province. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio. Lo stesso consorzio può provvedere alla gestione di più servizi.

2. Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei modi stabiliti dalla legge.

4. Il comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la gestione dei servizi sociali.

Art. 56 - Accordi di programma

1. Il comune può promuovere e stipulare accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono l’azione coordinata di comuni, province, regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma devono sancire i tempi, le modalità di assunzione ed il finanziamento dei rispettivi impegni e ogni altro requisito stabilito dalla legge.

Art. 57 - Conferenze tra enti

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari aspetti di questioni coinvolgenti le competenze di enti diversi, il comune può promuovere le conferenze di servizio tra enti.

2. Ove formalmente indette tali conferenze producono gli effetti di legge.

2) Di riformulare la numerazione degli articoli dei Titoli II e III;

 

3) Di adeguare le vecchie disposizioni di legge, citate nello statuto, alle nuove disposizioni di legge;

 

4) Di approvare le modifiche allo Statuto comunale, il cui testo definitivo, composto da n° 77 articoli, si allega alla presente, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Presidente del Consiglio Valentini Emilio introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco;

 

SENTITA la relazione del Sindaco Serreli Sandro che illustra i contenuti della surriportata proposta di deliberazione;

 

Esce il Cons. Cau quindi i presenti sono 15.

 

Il Cons. Mallocci Massimiliano viene nominato scrutatore in sostituzione del Cons. Cau.

 

Sentiti gli interventi:

 

del Cons. Orrù Andrea il quale afferma di non ritenere necessaria, oggi, la modifica dello Statuto comunale in quanto ci si trova di fronte ad una materia che è ancora in fase di evoluzione e non esiste una pronuncia delle regioni così come prevede la legge, per cui preannuncia di non essere favorevole a questa proposta di deliberazione.

 

dell'Ass. Falqui Giovanni il quale si dice perplesso per le dichiarazioni del Cons. Orrù e spiega che ci si trova di fronte alla necessità di procedere all'affidamento della gestione del Teatro comunale, per cui era stato individuato il mezzo nell'art. 113 bis del Testo Unico degli Enti Locali. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo questo articolo non nel merito ma in considerazione del fatto che fosse lo Stato a fissare la norma e non le Regioni e gli Enti locali. Visto che la Corte Costituzionale mette al pari livello Regione ed enti locali e che in assenza di legislazione lo Statuto comunale ha una sua validità ed importanza, la modifica allo Statuto ci permette di superare l'ostacolo e di andare avanti senza dover attendere la legge regionale. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo Insieme per Sìnnai.

 

Entrano gli Assessori Pusceddu e Lobina Aldo quindi i presenti sono 17.

 

Escono il Sindaco e l'Ass. Moriconi quindi i presenti sono 15.

 

VISTA e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

 

RITENUTO dover provvedere in merito;

 

CON VOTI n. 9 a favore, n. 5 contrari (Leoni, Podda, Orrù, Zedda e Cappai) e n. 1 astenuto (Melis) su n. 15 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

-     di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;

-     di riapprovare lo Statuto Comunale nella stesura definitiva, con le modifiche e sostituzioni proposte, che composto da n. 77 articoli fa parte integrante della presente deliberazione sotto la lettera "A".

 

CONSEGUENTEMENTE il C.C., stante l’urgenza, con voti n. 9 a favore, n. 5 contrari (Leoni, Podda, Orrù, Zedda e Cappai) e n. 1 astenuto (Melis) su n. 15 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

-     di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. 267/2000.

 

**********

Successivamente:

CONSIDERATO CHE l'Art. 6 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 prevede: "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie", non essendo stata votata favorevolmente dai due terzi dei consiglieri assegnati (14) la presente deliberazione verrà nuovamente sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale in successive sedute da tenersi entro 30 giorni.

 

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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

 

       IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

        F.to VALENTINI                                                                            F.to ESCANA

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio dal 03.11.2004 e per gg. 15 consecutivi con contestuale invio ai Capi Gruppo Consiliari.

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                 F.to ANGOTZI

 

 

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

 

Sinnai, lì 03.11.2004

                                                                                                        Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                        Cardia