Comune di Sinnai
Provincia di
Cagliari
REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
ALLE IMPRESE DI
NUOVA O RECENTE FORMAZIONE
L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, Art. 19
Delibera C.C. n. 33 del 14 maggio 1999
Con modifiche apportate con deliberazione CC n° 75
Del 13.12.2001.
Art. 1
Oggetto del
Regolamento – Principi
1- Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi a sostegno delle imprese di nuova o recente formazione, per l’avvio di iniziative imprenditoriali locali tendenti all’incremento dell’occupazione ed all’incremento delle attività produttive per la valorizzazione di risorse locali e dei servizi funzionali allo sviluppo.
2- L’Amministrazione comunale, in attuazione di quanto previsto dall’Art. 7 e seguenti del vigente Statuto comunale, riconosce la necessità di formulare un programma di interventi diversificati tendenti a sostenere l’iniziativa imprenditoriale, quale risorsa insostituibile per l’intera Comunità e prioritaria referente per la cura degli interessi e dello sviluppo economico della collettività.
3- Il presente Regolamento disciplina, in modo specifico, la concessione dei contributi alle imprese previsti dal Programma Comunale degli Interventi finalizzati all’Occupazione ed allo Sviluppo Produttivo approvato, ai sensi dell’Art. 19 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, con Delibera del Consiglio comunale n. 33 del 14 maggio 1999.
Art. 2
Programmazione
1- L’Assessore delle attività produttive del Comune definisce annualmente il programma esecutivo degli interventi a favore delle imprese di nuova formazione nel rispetto della programmazione generale disposta dal Consiglio comunale.
2- Lo stato di attuazione del programma è verificato trimestralmente da parte del responsabile del servizio, che riferirà alla Giunta municipale ed alla competente C.C.P.
Art. 3
Beneficiari
1- Imprese di nuova o recente formazione costituite sotto la veste giuridica di:
-
ditte
individuali;
-
società
di persone;
-
cooperative
a.r.l.
Sono escluse le società di capitale.
2 - Sono, altresì, escluse le ditte individuali, le società di persone e le cooperative i cui titolari o i cui soci risultino lavoratori dipendenti (anche part – time o a tempo determinato), liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori titolari di partita IVA in relazione ad altra attività d’impresa.
3 E’ richiesta la residenza a Sìnnai da almeno 12 mesi per il titolare della ditta individuale o, nel caso di società di persone e di cooperative, per almeno i due terzi dei soci. Si prescinde da tale obbligo per gli emigrati di ritorno, purché gli stessi risultino residenti a Sìnnai alla data di pubblicazione del bando, e lo siano stati per un periodo complessivo di 12 mesi anche non continuativi. Con atto della Giunta si potrà prevedere l'attribuzione di un punteggio diversificato per il periodo compreso tra 12 e 24 mesi.
4 E’ altresì richiesto l’obbligo della localizzazione delle attività produttive e della sede legale nell’ambito territoriale del Comune di Sìnnai.
Art. 4
1- E’ previsto il sostegno all’avvio o al consolidamento di piccole iniziative produttive, di nuova o di recente attivazione, di soggetti imprenditoriali singoli o associati, attraverso la concessione di contributi per investimenti di importo non superiore a 60 (sessanta) milioni di lire.
2-
Il
contributo finanziario alle imprese viene disposto in favore di piccole
iniziative produttive, la cui piena operatività preveda investimenti
complessivi in conto capitale d’importo non superiore ai 200 (duecento) milioni
di lire.
3-
Il
contributo, concesso in conto capitale, non potrà superare l’80% (ottanta per
cento) della spesa per gli investimenti ammissibili, strettamente connessi con
l’attività produttiva avviata, e comunque non potrà superare il limite massimo
di 60 (sessanta) milioni di lire. Il finanziamento viene concesso per il 60%
(sessanta per cento) in forma di contributo a fondo perduto, e per il restante
40% (quaranta per cento) in forma di prestito agevolato senza interessi da
restituire in otto rate semestrali posticipate.
4-
Il
finanziamento diretto alle imprese, anche considerando ogni altra agevolazione
pubblica concessa alle medesime, dovrà rispettare rigorosamente i limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in materia di “aiuti de minimis”, di cui
ai regolamenti della Commissione delle Comunità europee n. 92/C 213/02 e n.
96/C 68/06.
1-
La
messa a concorso dei contributi verrà deliberata annualmente dalla Giunta
municipale, nel rispetto degli atti di programmazione adottati dal Consiglio
comunale. La G.M., contestualmente, dovrà approvare apposito bando
disciplinante la procedura concorsuale ed indicante i titoli e i requisiti
valutabili, e dovrà nominare la Commissione deputata alla valutazione delle
domande ed alla formulazione della graduatoria di merito.
2-
In
sede di prima applicazione il beneficio è esteso alle imprese di recente
formazione, individuate in quelle costituite in data successiva al 1° gennaio
1998, la cui attività d’impresa sia in fase di avviamento. In ogni caso non
sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento
di concessione del contributo.
3-
Sempre
in sede di prima applicazione, non si individuano settori prioritari
d’intervento. Per le annualità successive il Consiglio comunale potrà stabilire
diversamente all’atto della programmazione generale degli interventi in
materia.
1- E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di utilizzare i beni ammessi alle agevolazioni esclusivamente per l’attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per almeno 5 (cinque) anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.
2- In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca del beneficio concesso ed al conseguente recupero, nei modi di legge, delle somme erogate.
3- Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite indagine di mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i preventivi ed i contratti d’acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti sorretti dal contributo.
4- Il beni per i quali sono concessi i contributi (a fondo perduto e prestito agevolato), dovrà essere assicurato contro i danni (furto, incendio, ecc.), per un importo almeno pari al contributo assegnato.
5- Il contributo è concesso dal Comune subordinatamente all’acquisizione di idonee garanzie assicurative sull’investimento finanziato.
6- Gli oneri sostenuti per prestazione di garanzie assicurative sui beni finanziati possono essere ammessi a contributo nell’ambito degli interventi del Comune per il sostegno alla formazione delle nuove imprese.
Art. 7
Requisiti professionali richiesti
1- E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per l’esercizio della specifica attività d’impresa dichiarata.
2- Per la partecipazione al concorso è stabilito sufficiente il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività produttiva da svolgere. In tal caso l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà essere formalizzata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diritto al contributo. Decorso inutilmente tale termine si decade dal beneficio.
Art. 8
Ammissibilità della proposta. Valutazione dei titoli al fine della
formazione
della graduatoria di merito per la concessione dei benefici.
1- Per l’ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento dovrà essere dimostrata, con la presentazione di apposito piano d’impresa, la validità economica dell’iniziativa imprenditoriale proposta. La verifica sarà effettuata secondo gli schemi standard di cui alle schede allegate, considerando le grandezze fondamentali e significative del piano d’investimenti presentato e sottoscritto dal concorrente.
2- Ai fini della formazione della graduatoria di merito si procederà all’assegnazione del punteggio determinandolo, con la procedura automatica di cui alla “Scheda Standard di Valutazione”, in base ai dati del piano d’impresa, in relazione a:
- grado di autofinanziamento delle spese d’investimento;
- impatto occupazionale, riferito al grado di incidenza delle spese per il personale;
- livello di formazione ed esperienza lavorativa del titolare dell’iniziativa. (Nei casi di società di persone e di società cooperativa, deve essere dichiarata l’esperienza formativa e lavorativa di un unico socio, scelto tra quelli in possesso dei requisiti personali per l’accesso alle agevolazioni richiesti ai titolari di ditte individuali).
Art. 9
Spese d’investimento ammissibili
1- Per la realizzazione del progetto sono ammesse a contributo esclusivamente le spese d’investimento, al netto di IVA, relative all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. I beni usati possono essere acquistati esclusivamente da venditori che non siano e non siano stati nel passato legati al beneficiario (o a soci della società) da rapporti di controllo o di compartecipazione ad impresa o da rapporto di parentela e/o affinità fino al 4° grado civile.
2- Nei casi di acquisto di beni nel rispetto del comma 2 condizione essenziale per l'ammissione alle agevolazioni è garantire e documentare il trasferimento all'impresa della piena proprietà del bene nei modi previsti dalla legge in relazione alla loro natura.
3- Non sono ammessi al contributo investimenti per l’acquisto, l’edificazione e la ristrutturazione di immobili. Le spese effettivamente sostenute per tali voci d’investimento, con oneri esclusivamente a carico dell’impresa, se documentate, possono essere considerate ai soli fini dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria di merito.
Art. 10
Domanda di ammissione alle agevolazioni
1- La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata al Comune di Sìnnai esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ricevimento.
2- Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello disponibile presso gli uffici del Comune, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.
3- Nella dichiarazione resa ai sensi dell’Art. 4 della L. n. 15/68 dovrà essere attestato, in particolare:
- che l’impresa (se già costituita) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- che tutte le notizie fornite nella domanda presentata e nelle schede tecniche allegate, nonché negli eventuali altri allegati prodotti, corrispondono al vero;
- che si è presa visione, e si accettano, gli obiettivi, le finalità e la procedura del bando;
- che non ricorrono le condizioni per il superamento dei limiti previsti in materia di “aiuti de minimis”, di cui al precedente Art. 4, comma 4, impegnandosi a rispettarlo anche nel futuro;
- di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito o di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto della domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- l’impegno a finanziare la parte non coperta dal contributo e ad effettuare l’investimento per l’intero importo dichiarato;
- l’impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti per il calcolo delle agevolazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’Art. 4 della L. n. 15/68;
- l’impegno ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni, e sulla salvaguardia dell’ambiente.
4- Per la partecipazione al concorso è indispensabile allegare alla domanda dettagliato preventivo di spesa, o precontratto d’acquisto, relativo alle attrezzature ed agli altri beni strumentali oggetto degli investimenti per i quali si chiede il contributo.
Art. 11
Procedura per la concessione delle agevolazioni
1- L’ammissione al contributo è deliberata sulla base della graduatoria finale del concorso, da pubblicarsi entro 45 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande stabiliti nel bando.
2- Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni, emanato dal funzionario responsabile del procedimento, individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce nello specifico le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell’iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.
3- Per l’attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, il Comune provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto entro e no oltre 60 gg., pena la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 7 comma 2 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione all'impresa del provvedimento di ammissione al contributo.
4- Entro 10 giorni dalla stipula del contratto il Comune verserà sul conto corrente bancario del beneficiario un’anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni (a fondo perduto e nella forma di prestito agevolato).
5- Per l'ammissibilità a contributo delle spese sostenute dall'impresa la data di riferimento è quello riportata nel provvedimento di concessione emanato dal funzionario di cui al comma 2.
6- Il Comune richiede al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede, in un’unica soluzione, all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale.
7- L’erogazione a saldo del contributo è, comunque, subordinata alla presentazione della fatturazione relativa ai beni oggetto dell’investimento previsti nel progetto proposto alle agevolazioni, per un importo non inferiore a quello dichiarato all’atto della partecipazione al concorso. La presentazione della fatturazione va effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto.