COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA


Allegato “A” alla deliberazione
C.C. n° 40
del 20 Settembre 2004

  

 

NUOVO

STATUTO ACQUAVITANA S.P.A. 


 NUOVO STATUTO ACQUAVITANA S.P.A. MODIFICATO ED ADEGUATO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO.

 

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

 

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articolo 113 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 numero 267, della L. 24 giugno 1997, n. 196 e del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510 e successive loro modificazioni, una società per azioni che agisce sotto la denominazione "Azienda per la Captazione e la Qualificazione all'Uso dell'Acqua Valorizzazione delle Idrorisorse Trattamento Acque Neogestione degli Acquedotti S.p.A.".

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata "A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A.

 

Articolo 2.

La società ha sede legale in Sìnnai.

Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale o anche all'estero.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici contabili ed uffici commerciali o unità locali, comunque denominate, non dotati di rappresentanza stabile e di un'organizzazione amministrativa e decisionale autonoma.

La sede sociale potrà essere trasferita, in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, con semplice decisione dell'organo amministrativo; tale decisione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea utile dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

 

Articolo 3

La durata della società è stabilita alla data del 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata.

 

Articolo 4

La società ha per oggetto l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, nell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione o per conto dei competenti enti pubblici territoriali.

La società ha ad oggetto la gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei servizi di acquedotto e potabilizzazione, fognatura e depurazione, distribuzione gas; l'organizzazione e l'esercizio delle attività accessorie e connesse secondo i criteri enunciati nel D.P.C.M. 4 marzo 1996; la gestione della fatturazione e la bollettazione di ogni attività economica dei prefati servizi; lo sfruttamento di acque minerali e sorgive, la captazione delle acque superficiali, con la gestione degli invasi, di falde, la razionale utilizzazione delle risorse idriche, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse interne in modo da assicurare la qualità del servizio in relazione alla domanda degli utenti ed alle esigenze di tutela ambientale, l'efficienza operativa ed economica e la affidabilità qualitativa e quantitativa.

La società potrà progettare, organizzare, realizzare, gestire e manutenere gli impianti e le reti necessari o comunque funzionali o correlati allo svolgimento delle attività o dei servizi costituenti l'oggetto sociale; potrà attivare servizi per le emergenze.

La società potrà effettuare, anche per conto terzi, il servizio di autospurgo e di fornitura d'acqua a mezzo di autobotti.

La società potrà organizzare e gestire il servizio di distribuzione del gas e della elettricità, gli impianti ed i servizi di telecomunicazioni, utilities in genere ed attività connesse, pertinenti ed accessorie, nessuna esclusa od eccettuata nel rispetto della legislazione vigente.

La società potrà:

- effettuare ricerche, sperimentare ed acquisire nuove tecnologie afferenti il proprio oggetto nonchè vendere ed apporre brevetti su dette tecnologie;

- dotarsi di un proprio laboratorio per eseguire le analisi sulle acque potabili e reflue trattate nei propri impianti e negli impianti in gestione;

- eseguire analisi di laboratorio, chimiche, microbiologiche e tossicologiche per terzi nei diversi settori che riguardano: acque, ambiente, alimenti, beni del settore merceologico, materiali di risulta e biomasse;

- organizzare e tenere corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione per personale tecnico impiegato o destinato ad essere impiegato nei settori di attività sopraspecificati.

La società potrà avvalersi delle agevolazioni e delle provvidenze previste dalla normativa della Regione Sardegna, da quella nazionale e da quella comunitaria.

La società potrà svolgere le attività e i servizi prefati, sia direttamente che tramite i propri soci o terzi, siano essi persone fisiche che giuridiche.

La società, nel rispetto di ogni normativa vigente, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà svolgere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali, connesse o attinenti al raggiungimento, anche indiretto, dello scopo sociale e potrà assumere partecipazioni in altre società, anche miste o consorzi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

La società potrà partecipare, anche in associazione temporanea o in raggruppamento nelle forme di legge, a gare, appalti ed affidamenti di soggetti pubblici o privati aventi, comunque, ad oggetto lo svolgimento di attività o servizi affini o connessi al proprio oggetto sociale.

E' espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalla legge, tempo per tempo, vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

 

CAPO II - CAPITALE SOCIALE- AZIONI-OBBLIGAZIONI- RECESSO

 
Articolo 5

Il capitale sociale è di 258.200 (duecentocinquantottomiladuecento) euro ed è rappresentato da n. 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di 25,82 (venticinque virgola ottantadue) euro ciascuna.

La società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci ed erogare finanziamenti a favore delle società partecipate, nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 58 del giorno 11 marzo 1994. Pertanto detti finanziamenti potranno essere ricevuti ed erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i finanziatori dovranno essere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;

- i finanziatori dovranno essere titolari di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, anche per parti non proporzionali, in conto finanziamento e in conto capitale. Il riconoscimento degli interessi ed il loro tasso verranno stabiliti dall'assemblea dei soci.

 

Articolo 6

Le azioni sono di  tipo: "A" e "B" ed eventualmente "C".

Salvo quanto previsto dal successivo comma sesto, le azioni di tipo "A" potranno essere sottoscritte solo da enti pubblici territoriali, loro consorzi, da Società, Enti ed Enti finanziari pubblici e il loro trasferimento sarà ammissibile solo in favore di Enti Pubblici Territoriali, loro consorzi, Società, Enti ed Enti Finanziari pubblici.

Le azioni di tipo "A" non potranno mai eccedere il 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

Le azioni di tipo "B" possono essere sottoscritte solo da soggetti privati. Il loro trasferimento sarà ammissibile solo in favore di soggetti, persone fisiche e giuridiche, privati.

Le azioni di tipo "B" non potranno mai eccedere il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Su preciso indirizzo deliberato dai competenti organi degli Enti che costituiscono la parte pubblica, con delibera della assemblea straordinaria, una aliquota di azioni di tipo "A" non superiore al 29% (ventinove per cento) del capitale sociale potrà essere riservata anche all'azionariato diffuso; la delibera stabilirà la misura della quota prefata, il numero massimo delle azioni acquistabili da ciascun singolo socio, le modalità del suo collocamento e le modalità per consentire che tali azioni una volta emesse restino comunque sul mercato nel rispetto della normativa vigente. Le azioni destinate all'azionariato diffuso diventano di tipo "C".

Le azioni di tipo "A", di tipo "B" e di tipo "C" attribuiscono gli stessi diritti, salvo quanto stabilito ai successivi articoli 27 (ventisette) e 36 (trentasei).

Articolo 7

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal consiglio di amministrazione con verbale redatto da un Notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

In tal caso la stessa assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII del codice civile.

 

Articolo  8

In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni saranno offerte in opzione ai soci in proporzione al numero e al tipo di azioni di cui sono titolari.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con il socio, sulla base del rapporto di cambio e del tipo di azioni.

L'offerta di opzione sarà pubblicata ai sensi di legge e depositata presso il Registro delle Imprese.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

E' attribuita all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino all'ammontare massimo deliberato dall'assemblea dei soci, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, nel rispetto delle modalità e delle forme previste nell'articolo 2443 del codice civile.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni o obbligazioni convertibili.

Articolo 9

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in danaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

 

Articolo 10

Le azioni sono nominative.

La qualità di azionista importa la adesione incondizionata allo statuto e a tutte le deliberazioni della Assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

 

Articolo 11

I versamenti sulle azioni sono richiesti ai soci sottoscrittori con lettera raccomandata dell'organo amministrativo. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi di mora pari a quattro punti percentuali in più rispetto all'interesse legale, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

 

Articolo 12

In caso di trasferimento di azioni di tipo "B" per atto tra vivi spetta ai soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà inviare una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci ed alla Società con l'indicazione del corrispettivo richiesto, delle modalità di pagamento e del nominativo dell'eventuale aspirante acquirente non socio. I soci interessati dovranno, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio proponente, agli altri soci ed alla Società, la propria accettazione. Dal momento del ricevimento dell'accettazione la proposta di vendita non sarà più revocabile.

Nel caso in cui al socio proponente pervengano più accettazioni da parte dei soci le azioni offerte dovranno essere acquistate e divise in parti uguali tra i soci accettanti.

Le azioni non sono liberamente alienabili a persone, fisiche o giuridiche, non socie.

La cessione ad estranei, per la sua stessa validità, dovrà essere approvata dalla assemblea ordinaria dei soci e dovrà riportare in ogni caso il voto favorevole delle azioni possedute dagli enti pubblici soci. L'Assemblea, in caso di mancato motivato gradimento, dovrà indicare la persona o le persone, fisiche o giuridiche, socie o non socie, che dovranno acquistare, alle stesse condizioni, la partecipazione azionaria cedenda.

Le azioni sono trasmissibili mortis causa liberamente solo in favore degli eredi legittimi. In caso di istituzione di erede o di legato in favore di persona non rientrante fra gli eredi legittimi del socio deceduto la Società ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla notizia della disposizione testamentaria, un acquirente delle azioni cadute in successione; il prezzo, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà essere determinato dall'organo amministrativo sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le azioni di tipo "C" sono liberamente trasmissibili inter vivos e mortis causa.

 

Articolo 13

L'ente pubblico territoriale che ha concorso alla costituzione della società è tenuto a conservare, per tutta la durata della società, una partecipazione minima pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, con conseguente divieto di alienare le azioni, in misura tale da intaccare questa soglia nonché di costituire sulle stesse diritti reali.

L'ingresso di altri enti locali avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

 

Articolo 14

I soci privati che hanno concorso alla costituzione della società sono tenuti a conservare l'originaria partecipazione al capitale fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società, con conseguente divieto di alienare, durante il periodo in questione, le azioni possedute nonché di costituire diritti reali sulle stesse o di porre in essere atti idonei a determinare il trasferimento delle azioni di tipo "B" da loro possedute.

Dopo lo spirare del termine del 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della società, i titolari delle azioni di tipo "B" potranno effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare il trasferimento delle azioni da loro possedute, a condizione che gli enti pubblici titolari delle azioni di tipo "A" esprimano il preventivo motivato gradimento, ai sensi di legge.

Articolo 15

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- il cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede legale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione;

- la proroga del termine di durata della società o la determinazione della durata della società a tempo indeterminato;

- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di azioni a terzi che non siano banche o istituti di credito;

- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

- gli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite, qualora si rinunci al diritto di opzione nonchè la rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso sono quelli previsti dall'articolo 2437 bis del codice civile.

Nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una delibera, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

I criteri di determinazione del valore delle azioni del socio recedente sono quelli indicati dall'articolo 2437 ter, secondo comma, del codice civile.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile.

Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio receduto è quello previsto dall'articolo 2437 quater del codice civile.

 

CAPO III - ASSEMBLEA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE

 
Articolo 16

L'assemblea legalmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione della Assemblea, la spettanza del diritto di intervento dei soci in assemblea e la regolarità delle deleghe sono rimesse al Presidente dell'assemblea medesima.

 

Articolo 17

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dall'organo amministrativo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro  centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In tali casi di dilazione gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, può essere convocata dall'organo amministrativo, ogni qualvolta lo reputi opportuno.

Le Assemblee di norma sono convocate presso la sede legale, ma possono avere luogo anche altrove, purché in Italia.


Articolo 18

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare nonchè delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "L'UNIONE SARDA", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in deroga a quanto sopra riportato, secondo le diverse modalità consentite dall'articolo 2366 del codice civile, ove ne ricorrano le condizioni.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, ove nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'organo amministrativo deve convocare, senza ritardo, l'assemblea quando ne venga fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare, a norma di legge, su proposta degli amministratori.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.


Articolo 19

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

I soci, anche ai fini degli adempimenti di cui al III comma dell'articolo 2370 del codice civile, devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno trè giorni prima della data dell'assemblea.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Gli amministratori, in seguito all'esibizione dei titoli, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno, comunque, il diritto di essere convocati.

L'azionista che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare in essa nei modi e con i limiti previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile.


Articolo 20

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 2371 del codice civile.

Il Presidente, eventualmente su designazione dell'Assemblea, nomina il Segretario ed eventualmente due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle singole votazioni.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

 

Articolo 21

Ogni socio nelle Assemblee ha diritto ad un voto per azione.

 

Articolo 22

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è legalmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuta.


Articolo 23

L'Assemblea ordinaria delibera, nelle materie ad essa riservate dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Tuttavia per le nomine dell'organo amministrativo e di quello di controllo, considerato quanto disposto nei successivi articoli 27 (ventisette) e 36 (trentasei), sarà sufficiente la maggioranza dei voti delle azioni di tipo "B".


Articolo 24

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di un numero di soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, nelle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, in prima convocazione con il voto favorevole di un numero di soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale, mentre, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale presente.

Tuttavia per le deliberazioni che concernono il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'emissione di azioni privilegiate, l'aumento del capitale sociale, la revoca dello stato di liquidazione, la proroga del termine e l'esclusione del diritto di opzione, tanto in prima che in seconda convocazione, dovranno riportare il voto favorevole  di tanti soci che rappresentino almeno l'81% (ottantuno per cento) del capitale sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il voto favorevole di tutti i soci.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

 

Articolo 25

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, nei modi previsti dall'articolo 2375 del codice civile.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio e dagli Scrutatori, se nominati.

 

Articolo 26

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina e la revoca degli amministratori, come specificato all'articolo 27 (ventisette) del presente statuto, la nomina e la revoca dei sindaci, come specificato all'articolo 36 (trentasei) del presente statuto, la determinazione del compenso spettante agli amministratori ed ai sindaci, la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, sulle altre materie attribuitele dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.


Articolo 27

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri.

La nomina di due membri su cinque o di trè su sette del Consiglio è riservata ai titolari delle azioni di tipo "A", che vi provvederanno direttamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2449 del codice civile.

La nomina, degli altri trè su cinque o di quattro su sette membri del Consiglio sarà effettuata dall'assemblea ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei soli soci titolari delle azioni di tipo "B".

La nomina di uno dei consiglieri, di cui al precedente terzo comma, è riservata, ove esistenti, ai titolari di azioni di tipo "C" che la decideranno con la maggioranza dei propri voti.

Analoghe disposizioni, nel rispetto dell'articolo 2386 del codice civile, si applicano nel caso di cooptazione di nuovi amministratori in sostituzione di quelli in carica, per qualsivoglia motivo venuti a cessare.

Gli amministratori durano in carica trè esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente e l'Amministratore delegato: il primo viene scelto fra gli amministratori designati dai soci titolari delle azioni di tipo "A" e il secondo viene scelto fra gli amministratori nominati dai soci titolari delle azioni di tipo "B e "C" se esistenti.

 

Articolo 28

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dall'Amministratore delegato.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta di due consiglieri o di due membri del Collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima; il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il consiglio è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purchè sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione, l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

 

Articolo 29

Per la validità delle sedute valgono le disposizioni di legge.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, le proposte si intendono respinte.

 

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ritenga opportuni, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli azionisti.

Per le facoltà che competono al Consiglio di Amministrazione questo è autorizzato a regolarle e a provvedervi come meglio crede; può anche delegare alcune delle facoltà di sua competenza ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti.

 

Articolo 31

Le deliberazioni del consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario, nei modi previsti dall'articolo 2421 del Codice Civile.

 

Articolo 32

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e l'emolumento stabilito dalla Assemblea.

 

Articolo 33

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli Amministratori, automaticamente sarà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

 

Articolo 34

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e disgiuntamente, agli Amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, determinandone i poteri, le condizioni e le modalità, attribuire la firma sociale anche ad altri Amministratori o funzionari della società e potrà nominare uno o più direttori generali, su designazione della maggioranza dei consiglieri, espressi dalle azioni di tipo "B".

 

Articolo 35

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ove richiesta.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale, a condizione che sia interamente costituito da revisori contabili.

L'incarico del controllo contabile è conferito per la durata dell'incarico di trè esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci, la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

 

Articolo 36

Il Collegio sindacale si compone di trè sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica trè esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

La nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un sindaco supplente è riservata ai titolari delle azioni di tipo "A", che vi provvederanno direttamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2449 del codice civile.

La nomina dei due sindaci effettivi e di quello supplente è effettuata dall'assemblea ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei soli soci titolari delle azioni di tipo "B".

L'Assemblea ordinaria determina il compenso spettante al Collegio sindacale.

Articolo 37

Le riunioni collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale) possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso è necessario che:

 a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

 b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

 c) sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

 d) ove non si tratti di riunione totalitaria vengano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, anche con una sola sede distaccata, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, per motivi tecnici, in corso di riunione venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

 

 CAPO IV - BILANCIO E UTILI


Articolo 38

L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà alla formazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

 

Articolo 39

Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, detratta la quota di riserva obbligatoria per legge, saranno attribuiti agli azionisti in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale della società, salvo diversa destinazione deliberata dalla Assemblea ordinaria.

 

CAPO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 40

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si osserveranno le norme stabilite in materia dalle disposizioni di legge.

La mancata conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla conduzione della società, ai fini della gestione del servizio oggetto della società stessa, accertata dalla competente Autorità di ambito, costituisce una causa di scioglimento della società ulteriore rispetto a quelle stabilite dal codice civile.

 

Articolo 41

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto sociale e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni di legge, anche della Regione Autonoma della Sardegna.