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(Approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17/05/2004,
modificato con deliberazione C.C. n. 39 del 30/11/2005
e C.C. n. 5 del 18/02/2008, esecutive)
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO DI SINNAI
Art. 1
Scopo e Denominazione
Allo
scopo di divenire il soggetto affidatario dei servizi teatrali in ambito
comunale è costituita una Associazione con partecipazione mista, pubblica e
privata.
Con
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato,
l’Associazione assume la denominazione di “TEATRO CIVICO DI SINNAI –
Associazione”.
L’Associazione
è regolata dalle disposizioni previste dagli artt. 14 e seguenti del codice
civile per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.
L’atto
costitutivo dell’Associazione è stato stipulato dal notaio __________________
in data __________ .
Art.
2
Sede legale. Durata.
L’Associazione
ha sede legale in Sìnnai (CA).
La
struttura operativa principale è costituita dal Teatro civico di Viale della
Libertà, in Sìnnai.
La
durata dell’Associazione è stabilita in dieci anni rinnovabili, a far data
dalla stipulazione dell’atto costitutivo.
Art. 3
Finalità
L’Associazione,
privo di finalità di lucro, ha lo scopo di:
-
produrre, distribuire ed ospitare attività artistiche in genere e
spettacoli teatrali che siano nella migliore tradizione del teatro d’arte,
anche con riferimento al teatro sardo;
-
concorrere alla più larga diffusione della cultura nelle sue diverse
espressioni artistiche mediante la promozione di iniziative multimediali,
mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali
e rappresentazioni finalizzate al mondo della scuola e della gioventù;
-
interagire con le realtà dell’associazionismo locale, per il
consolidamento o la promozione delle esperienze artistiche nel territorio;
-
favorire, in ambito locale, la programmazione della Circuitazione
teatrale della Sardegna.
Per
i suoi scopi l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di organismi
di spettacolo con fini analoghi operanti a Sìnnai e nei centri vicini,
promovendone e favorendone l’attività e lo sviluppo.
Art. 4
Sede
Per
lo svolgimento della propria attività l’ Associazione ha la disponibilità
della struttura teatrale comunale, ubicata nel Viale della Libertà, nc ____ ,
in base ad apposita convenzione con il Comune di Sìnnai.
Per
il migliore perseguimento dei propri fini, l’ Associazione potrà realizzare e
organizzare spettacoli teatrali e
manifestazioni artistiche in genere in altre strutture pubbliche o private,
nelle scuole ed in altri luoghi idonei alle attività di spettacolo, sia in
Italia che all’estero.
Art.
5
Soci
Sono
soci fondatori dell’ Associazione il Comune di Sìnnai, in quanto proprietario
della struttura, e il soggetto privato ____________________________ ,
appartenente alle Associazioni di Spettacolo ai sensi dell’art. 56 della L.R.
n. 1/90, quale soggetto privato di particolare esperienza artistica e comprovata
professionalità nel settore delle attività di spettacolo.
I soci fondatori non hanno diritto di recesso, se non per giusta causa, per
tutta la durata dell’Associazione.
Art.
6
Patrimonio
Il
patrimonio dell’Ente è costituito:
-
dalla dotazione stabilita nella convenzione con il Comune di Sìnnai;
-
da acquisti, donazioni e lasciti destinati a incrementare le dotazioni
immobiliari e mobiliari dell’Associazione;
-
da contribuzioni ordinarie e straordinarie che allo stesso fine fossero
concesse da Enti pubblici o da privati.
Art.
7
Organi
Gli
organi dell’ Associazione sono:
-
L’Assemblea e il suo Presidente;
-
Il Consiglio di Amministrazione;
-
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
-
Il Direttore;
-
Il Collegio dei Revisori.
Art. 8
Assemblea
L’Assemblea
è l’organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti
essenziali alla vita dell’Associazione. Di essa fanno parte i soci fondatori
che nominano i propri rappresentanti nella misura di sei componenti il Comune di
Sìnnai e tre componenti il soggetto privato. L’ Assemblea è presieduta dal
Sindaco del Comune di Sinnai che si avvarrà, per l’espletamento del suo
compito, di una commissione consultiva nella quale siano rappresentate le
diverse realtà culturali cittadine.
L’Assemblea
elegge al proprio interno:
-
il Vice Presidente dell’Assemblea;
-
il Consiglio di Amministrazione;
-
nomina il Collegio dei Revisori;
-
nomina il Direttore Artistico;
-
delibera in merito ad ogni modifica statutaria;
-
approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il programma
artistico e finanziario di massima della
stagione teatrale e delle altre attività;
-
approva il Regolamento di attuazione dello Statuto;
-
ha ogni competenza ad essa riservata dalla legge.
L’Assemblea
deve essere convocata dal proprio Presidente almeno due volte all’anno per
l’approvazione del bilancio preventivo e del programma delle attività e per
l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea
deve essere inoltre convocata, entro trenta giorni, su richiesta motivata di uno
dei soci
La
convocazione dell’Assemblea può, inoltre, essere richiesta dal Presidente del
Consiglio d’Amministrazione per motivi urgenti.
L’Assemblea
è convocata mediante l’invio a ciascun componente, per lettera raccomandata,
dell’avviso di convocazione, contenente il giorno, l’ora ed il luogo di
convocazione e gli argomenti da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita quando è presente più della metà dei
componenti. Ad essa compete la nomina, anche tra persone esterne all’organo,
di un Segretario per la redazione dell’atto verbale.
L’Assemblea
delibera, salvo diversa indicazione, a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea
delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti (sei su nove)
nei casi seguenti:
-
approvazione di modifiche allo Statuto;
-
scioglimento anticipato dell’Associazione.
Il
componente dell’Assemblea svolge il suo mandato a titolo gratuito.
Art
9
Consiglio di Amministrazione
Il
Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compresi il
Presidente e il Vice Presidente, individuati tra persone in possesso di
comprovata qualificazione in campo culturale e/o esperienza manageriale o
amministrativa e nominati dall’Assemblea: due su proposta del Comune di Sìnnai
tra cui il Presidente, nominato dal Sindaco, e tre su proposta del soggetto
privato ___________________.
Il
Consiglio di Amministrazione:
-
nomina al suo interno il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
-
approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all’Assemblea dei soci;
-
approva il programma artistico e finanziario annuale da sottoporre
all’Assemblea;
-
approva il rendiconto di gestione presentato dal Direttore Artistico;
-
delibera sul trattamento economico dell’eventuale personale dipendente
e dei collaboratori esterni;
-
procede alla formazione e all’aggiornamento del Regolamento di
esecuzione dello Statuto da sottoporre all’Assemblea dei soci per
l’approvazione;
-
delibera su ogni altra questione rimessa dalla legge o dallo Statuto alla
sua competenza.
Il
Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni.
Nel
caso in cui nel corso di un esercizio venga meno la maggioranza dei Consiglieri,
il Consiglio di Amministrazione decadrà dalle sue funzioni. Entro trenta giorni
sarà convocata l’Assemblea dei soci per provvedere alle nuove nomine. In
tutti gli altri casi l’Assemblea dei soci sarà convocata immediatamente per
provvedere alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, nel rispetto della
rappresentanza stabilita al comma 1.
I
Consiglieri sono rieleggibili.
I
Consiglieri (compreso il Presidente ed il Vice Presidente) possono essere
revocati dall’Assemblea, a maggioranza degli aventi diritto.
Il
Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato decade
dalla carica. La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte
dell’Assemblea dei soci.
Il
Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. La
convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata, contenente
l’ordine del giorno, spedita a ciascun membro almeno otto giorni prima della
riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma,
e-mail, fax o per telefono
sottoforma di fonogramma, almeno ventiquattrore prima della seduta.
Per
la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei
Consiglieri in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente (almeno tre
Consiglieri su cinque essendo comunque rappresentati entrambi i soci).
Tutte
le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte sui verbali
redatti a cura di un Segretario nominato dal Consiglio medesimo al di fuori dei
propri membri. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario e resi disponibili ai Consiglieri e ai membri dell’Assemblea.
Il
Consiglio di Amministrazione può assistere alle riunioni dell’Assemblea dei
soci.
Ai
consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il
gettone di presenza equiparato al gettone previsto per il consigliere comunale.
Art. 10
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione è l’organo avente la
rappresentanza ordinaria e straordinaria dell’Associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio.
Il
Presidente:
-
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone al Consiglio
le direttive di funzionamento dell’Associazione e ne promuove l’attuazione;
-
dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
-
ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dal presente Statuto e dalla
legge;
-
può assumere impegni e contrarre obbligazioni nei limiti stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.
In
caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice
Presidente.
Il
Presidente ed il Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione di
cui fanno parte, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Al
Presidente è riconosciuta una indennità del 50% di quella prevista per il
Presidente del Consiglio Comunale.
Art. 11
Direttore
Il
Direttore è nominato dall’Assemblea ed è individuato prioritariamente
nell’ambito delle professionalità presenti all’interno del soggetto privato
con esperienze altamente qualificate nell’ambito delle attività culturali
teatrali e/o dell’organizzazione teatrale. Allo stesso viene riconosciuta una
indennità stabilita dall’Assemblea.
L’Assemblea
stabilisce la durata del contratto, con un minimo di quattro anni e le condizioni del contratto stesso. Il contratto può
essere rinnovato.
Il
Direttore:
-
ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell’Associazione;
-
partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione;
-
predispone il programma artistico e finanziario del teatro da sottoporre
al consiglio e presenta allo stesso, con scadenza quadrimestrale, il rendiconto
di gestione;
-
sovrintende alla gestione del teatro.
Art. 12
Collegio dei Revisori dei conti
Il
Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della gestione
dell’Associazione.
Esso
si compone di tre membri, di cui due scelti dall’Assemblea tra persone
iscritte al registro dei Revisori contabili ed uno designato dal Comune di Sìnnai,
con funzioni di Presidente del Collegio.
Per
ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente, che
subentra nei casi previsti dall’art. 2401 del CC.
Ai
Revisori si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste
dall’art. 2399 del CC per i sindaci delle società per azioni.
I
revisori restano in carica tre anni e non possono essere revocati
dall’Assemblea dei soci se non per giusta causa e dopo essere stati sentiti.
Essi sono rieleggibili.
La
retribuzione dei revisori è determinata dall’Assemblea dei soci al momento
della nomina.
Il
Collegio dei revisori ha i doveri, i poteri e le responsabilità del Collegio
sindacale delle società per azioni, di cui agli articoli 2403, 2406 e 2407 del
CC, per quanto applicabili.
Il
Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni quadrimestre.
Il
Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a più
di due riunioni del Collegio decade dall’ufficio.
Delle
riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto in un
registro e sottoscritto dagli intervenuti.
Le
deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta. Il revisore
dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.
I
Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e dell’Assemblea dei soci.
Art.
13
Mezzi di gestione
Ai
fabbisogni finanziari per il funzionamento dell’Associazione si provvede con:
-
i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività d’istituto;
-
le assegnazioni stabilite dalla convenzione con il Comune di Sìnnai;
-
i proventi e i contributi dello Stato, della Regione, della Provincia e
di altro Ente pubblico o privato che pervengano, in relazione alla sua attività,
all’Associazione o ai singoli soci per le finalità statutarie, quando non
espressamente destinati al patrimonio.
Art. 14
Esercizio finanziario – Bilancio
L’esercizio
finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30
giugno, seguendo la durata della stagione teatrale.
Il
bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea almeno due mesi
prima dell’inizio della stagione teatrale.
Il
bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro due mesi
dalla fine della stagione teatrale.
Il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere rimessi ai soci
e, nell’eventualità fosse richiesto, resi disponibili alle autorità
competenti in materia di spettacolo entro trenta giorni dalla delibera di
approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione
sull’andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori
dei conti.
Art. 15
Personale dipendente
Il
rapporto di lavoro con l’eventuale personale dipendente è di diritto
privato.
Il
Consiglio di Amministrazione prevederà, nel Regolamento di esecuzione,
l’inquadramento del personale dipendente e le relative competenze nel
rispetto della normativa prevista dal codice civile, dalla legislazione
speciale e dai contratti collettivi.
Art. 16
Obbligo di pareggio del bilancio
L’Associazione
ha l’obbligo del pareggio del bilancio nell’arco del biennio.
Qualora
scaduto il biennio la situazione di deficit permanga nei sei mesi
successivi, il Presidente dell’Assemblea deve convocare senza indugio
l’Assemblea stessa per informare i soci della situazione. Il Consiglio di
Amministrazione, compresi i relativi Presidente e Vice Presidente, decade
automaticamente.
Il
Sindaco del Comune di Sìnnai, sulla base di apposita previsione della
convenzione di affidamento del servizio, provvederà alla nomina di un
Commissario straordinario con il compito di operare fino al ripiano del
deficit e alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla
nomina del Presidente e del Vice Presidente del rinnovato Consiglio di
Amministrazione.
Art. 17
Cause di scioglimento e di estinzione
L’Associazione
si scioglie:
-
in caso di inadeguatezza delle assegnazioni e dei contributi
pubblici, sempre che non si possa sopperire con altri ricavi e proventi al
pareggio del bilancio;
-
alla scadenza del termine, qualora uno dei soci abbia dichiarato di
essere contrario al rinnovo.
In
caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione diventa totalmente e
senza eccezione alcuna di proprietà del Comune di Sìnnai.
Art. 18
Norma finale
Il
presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Le
modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea dei soci, entrano
in vigore dopo la ratifica, con atto divenuto esecutivo, da parte
dell’organo competente del Comune di Sìnnai.
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