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SCUOLA
CIVICA DI
MUSICA STATUTO Titolo
1 (Configurazione
giuridica - finalità - partecipazione e mezzi) Art.
1 La
Scuola Civica Musicale intitolata a “Giuseppe Verdi” è organismo operativo,
promosso dai Comuni
territorialmente vicini di Sinnai e di Settimo S.P. che intendono perseguire la
gestione associata del servizio di istruzione musicale a favore dei giovani
residenti nell’ambito territoriale dei Comuni interessati. La
Scuola ha sede nel Comune di Sinnai, che provvede a fornire locali idonei per lo
svolgimento delle attività da essa promosse. Art.
2 I
Comuni interessati alla gestione associata del predetto servizio possono aderire
stipulando apposita convenzione, ai sensi dell’Art. 24 della legge 8 giugno
1990 n° 142, con i Comuni di Sinnai e Settimo S. Pietro, promotori
dell’iniziativa. La
convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità previste dal presente
Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro
rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie. Per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Scuola è
organizzata, sulla base di apposita convenzione, con la partecipazione di
Istituzioni pubbliche o private o di Associazioni, non aventi scopo di lucro,
operanti con esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale. Art.
3 La
Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l’istruzione
musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed
intellettuale dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle
Associazioni operanti nel territorio. In particolare la Scuola avrà lo scopo
di: ·
diffondere, integrando l’offerta formativa delle altre Istituzioni
scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale; ·
offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una
preparazione modulata su diversi livelli, utile all’inserimento nei gruppi
musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero formarsi, e capace
altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche
presso i Conservatori musicali; ·
rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali
espressi dalle Associazioni locali; ·
promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, dibattiti. La
scuola si propone l’obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato
sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente particolarmente dal
mondo giovanile e dall’associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi
formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico. I
servizi della Scuola sono prioritariamente rivolti alle persone residenti nei
Comuni associati. La scuola opera nell’ambito degli indirizzi programmatici
definiti dagli organi istituzionale di detti Enti.
Le
modalità di ammissione alla Scuola e di dimissione dalla Scuola e le modalità
di funzionamento, dei servizi della Scuola sono stabilite nel regolamento
generale della Scuola che viene approvato dagli organi istituzionali dei Comuni
associati. Art.
5 La
Scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento,
nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti
risorse: ·
i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni ai sensi
della L.R. 15.10.1997 n° 28; ·
le quote di partecipazione dei Comuni associati, anche nella forma di
contributo alle famiglie sulle spese sostenute per l’accesso ai corsi e per la
frequenza; ·
eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a
sostegno dell’attività della Scuola; ·
le quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi. Il patrimonio della Scuola, escludendosi l’evenienza di acquisire beni immobili, consisterà in tutti i beni mobili inventariabili che entreranno a far parte della dotazione strumentale della Scuola. Non apparterranno al patrimonio della Scuola i locali comunali messi a disposizione per la sede della Scuola ed ogni altro bene messo a disposizione da chiunque in comodato d’uso. In caso di scioglimento della Scuola, il patrimonio della stessa verrà devoluto nell’ordine: a)
ai Comuni associati, per quanto utilizzabile nei servizi di istituto ed
in proporzione alle quote di partecipazione al servizio stabilite in sede di
convenzione o con atto separato; b)
alle Associazioni musicali ed alle corali comunali operanti nell’ambito
dei Comuni associati; c)
alle Istituzioni Scolastiche presenti nel territorio. Il
Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi
di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in uso di strumenti
musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo
svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale. Titolo
II
Sono
organi di gestione della Scuola il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Docenti ed il Direttore. I
predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede della Scuola. Le
funzioni di Componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Scuola e la loro partecipazione alle sedute del Consiglio sono volontarie e
gratuite. Art.
7 Il
Consiglio di Amministrazione della Scuola è composto da: ·
quattro rappresentanti dell’Istituzione o Associazione convenzionata,
individuati prioritariamente tra i componenti l’organo esecutivo della stessa; ·
un rappresentante di ciascuno dei Comuni associati; nominato dal sindaco
sulla base degli indirizzi stabiliti da Consiglio comunale; ·
un rappresentante degli studenti eletto con votazione segreta estesa a
tutti gli allievi ammessi ai corsi; ·
due rappresentanti dei genitori degli allievi da essi stessi eletti con
voto segreto; ·
Direttore del Collegio dei Docenti; ·
Docente, con funzione di Vice Direttore, eletto al Collegio dei Docenti. Non
possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Scuola i Sindaci e gli
Assessori dei Comuni associati. Il
Consigliere resta in carica un quadriennio. I
Consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di
decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica
tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito. I
Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute
consecutive, decadono dalla carica. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata
comunicazione all’Ente o all’Organo che ha proceduto alla nomina. Art.
8 Il
Consiglio di Amministrazione della Scuola è organo propositivo e consultivo. Il
C. d’A. definisce, nell’ambito degli indirizzi programmatici dettati dalle
Amministrazioni dei Comuni associati e nei limiti delle disponibilità del
bilancio della Scuola, gli obiettivi ed i programmi da attuare. Il
C. d’A. verifica la rispondenza dei risultati dell’attività gestionale
della Scuola alla programmazione, presentando nell’apposita relazione annuale
i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati ed agli organi
dell’Istituzione o Associazione convenzionata. Il
Consiglio di Amministrazione della Scuola, in particolare: ·
propone la programmazione annuale dell’attività della Scuola
individuando le spese relative nonché le risorse da utilizzare nell’anno di
riferimento; ·
definisce il regolamento interno di gestione della Scuola, sulla base del
regolamento generale della Scuola approvato dagli organi istituzionali dei
Comuni associati; ·
approva la relazione annuale sul rendiconto della gestione da trasmettere
agli organi istituzionali dei Comuni associati ed agli organi dell’Istituzione
o dell’Associazione convenzionata; ·
approva gli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi
l’attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta del Direttore
della Scuola; ·
approva la programmazione delle manifestazioni di spettacolo e saggi
musicali, sulla base di una proposta del Direttore della Scuola. Art.
9 Il
Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Sindaco del Comune
sede della Scuola, non appena nominati i suoi componenti. Nella stessa seduta di
prima convocazione, i Consiglieri procedono, a scrutinio segreto, all’elezione
del Presidente e del Vice Presidente. Viene eletto Presidente e Vice Presidente
chi consegue, con votazione separata, la maggioranza assoluta dei voti dei
Consiglieri assegnati alla Scuola. Le
sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese ed in ogni caso
entro il 15 Settembre per la programmazione annuale dell’attività della
Scuola ed entro il 30 Marzo per l’approvazione della relazione sul rendiconto
della gestione. Le
sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante invito scritto, esse
non sono valide senza la presenza di almeno la metà dei componenti il
Consiglio. Le
sedute del Consiglio di Amministrazione della Scuola non sono pubbliche, ad esse
partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, il segretario della Scuola. Le
deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti
degli intervenuti ed a scrutinio palese, fatta eccezione per le questioni
concernenti persone, dovendosi procedere in tale caso a votazione a scrutinio
segreto. Ciascun
Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali
motivazioni di voto da lui adottate. Tutti
coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia
degli atti deliberativi del Consiglio. Art.
10 Il
Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e
dai Regolamenti della Scuola. Il
particolare, il Presidente: ·
ha la rappresentanza della Scuola e cura i rapporti con gli Enti; ·
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Scuola,
stabilendo l’ordine del giorno delle sedute; ·
sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio; ·
sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni
pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate
dell’utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività della
Scuola. In
caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo
sostituisce. Art.
11 Il
Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti della Scuola ed è
presieduto dal Direttore della Scuola. Il
Collegio dei Docenti elegge al suo interno, a maggioranza, un Vicedirettore ed
un Segretario dell’Assemblea. Il
Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua
assenza o impedimento. Il
Collegio dei Docenti: ·
delibera sull’organizzazione interna e sulla didattica della Scuola e
formula i criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti
ai corsi, l’articolazione dell’orario delle lezioni; ·
delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola
pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la
ripartizione dell’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri; ·
programma l’azione educativa e formativa in conformità alle finalità
statuite e nell’ambito degli indirizzi adottati dal Consiglio di
Amministrazione; ·
adegua, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, i
programmi degli insegnamenti impartiti alle specifiche esigenze della realtà
culturale locale; ·
stabilisce il calendario delle prove d’esame per l’ammissione ai
corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni. Art.
12 Il
Direttore della Scuola è il responsabile dell’organizzazione, della
didattica e dell’andamento della Scuola, nonché della preparazione
artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma. Il
Direttore è nominato dall’Istituzione o Associazione che, assumendone gli
oneri conseguenti, partecipa all’organizzazione della Scuola. La nomina è
effettuata sulla base dei titoli accademici, di documentati requisiti
professionali e del curriculum artistico. L’incarico
è espletato con rapporto di tipo professionale, disciplinato da apposita
convenzione tra l’artista e l’Istituzione o Associazione cui fanno carico i
relativi oneri. Il
Direttore convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il Collegio dei
Docenti, ne coordina il lavoro di programmazione didattica e cura la
trasmissione dei deliberati al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il
Direttore redige annualmente la propria relazione sui risultati dell’attività
didattica ed artistica della Scuola, che invia al Presidente del Consiglio di
Amministrazione entro il 15 settembre di ogni anno per essere allegata alla
Relazione finale sull’andamento della Scuola da proporre all’approvazione
del Consiglio. Art.
13 Il
Segretario della Scuola è responsabile delle procedure tecnico-amministrative
necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola. Le
funzioni di segretario saranno esercitate da personale appositamente incaricato
dall'associazione che organizza e gestisce la Scuola e che può essere scelto
anche tra i propri soci. I
compiti e le funzioni del Segretario sono definiti dal Regolamento generale
della Scuola. Art.
14 Il
presente Statuto è approvato dai Consigli comunali dei Comuni associati per la
gestione del Servizio della Scuola Civica Musicale intercomunale e potrà essere
modificato dagli stessi anche su proposta del Consiglio di Amministrazione della
Scuola. Integra
e completa le disposizioni del presente statuto il Regolamento generale
della Scuola. |