COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
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(Allegato alla Delibera C.C. n° 62 del 30.09.2002)


COMUNI DI SINNAI  E  SETTIMO S. PIETRO

SCUOLA  CIVICA  DI  MUSICA

 

STATUTO

 

 

Titolo 1

(Configurazione giuridica - finalità - partecipazione e mezzi)

 

Art. 1
(Configurazione giuridica)

La Scuola Civica Musicale intitolata a “Giuseppe Verdi” è organismo operativo, promosso dai  Comuni territorialmente vicini di Sinnai e di Settimo S.P. che intendono perseguire la gestione associata del servizio di istruzione musicale a favore dei giovani residenti nell’ambito territoriale dei Comuni interessati.

La Scuola ha sede nel Comune di Sinnai, che provvede a fornire locali idonei per lo svolgimento delle attività da essa promosse.

 

Art. 2
(Partecipazione)

I Comuni interessati alla gestione associata del predetto servizio possono aderire stipulando apposita convenzione, ai sensi dell’Art. 24 della legge 8 giugno 1990 n° 142, con i Comuni di Sinnai e Settimo S. Pietro, promotori dell’iniziativa.

La convenzione tra i Comuni stabilisce, oltre le finalità previste dal presente Statuto, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Scuola è organizzata, sulla base di apposita convenzione, con la partecipazione di Istituzioni pubbliche o private o di Associazioni, non aventi scopo di lucro, operanti con esperienza pluriennale nel settore della formazione musicale.

 

Art. 3
(Finalità)

La Scuola ha lo scopo di diffondere, nelle Comunità locali, l’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e per il rafforzamento delle esperienze condotte dalle Associazioni operanti nel territorio. In particolare la Scuola avrà lo scopo di:

·     diffondere, integrando l’offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;

·     offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all’inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero formarsi, e capace altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali;

·     rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali espressi dalle Associazioni locali;

·     promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, dibattiti.

La scuola si propone l’obiettivo di offrire un servizio stabile, programmato sulla base della domanda di istruzione musicale proveniente particolarmente dal mondo giovanile e dall’associazionismo culturale, idoneo a garantire percorsi formativi sistematici e qualificati con il metodo del rigore didattico.

I servizi della Scuola sono prioritariamente rivolti alle persone residenti nei Comuni associati. La scuola opera nell’ambito degli indirizzi programmatici definiti dagli organi istituzionale di detti Enti.


Art. 4

(Ammissione alla Scuola)

Le modalità di ammissione alla Scuola e di dimissione dalla Scuola e le modalità di funzionamento, dei servizi della Scuola sono stabilite nel regolamento generale della Scuola che viene approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati.

 

Art. 5
(Mezzi finanziari e patrimoniali)

La Scuola viene dotata di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento, nonché di arredi e strumenti didattici e musicali, destinandovi le seguenti risorse:

·    i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna ai Comuni ai sensi della L.R. 15.10.1997 n° 28;

·    le quote di partecipazione dei Comuni associati, anche nella forma di contributo alle famiglie sulle spese sostenute per l’accesso ai corsi e per la frequenza;

·    eventuali altri contributi e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostegno dell’attività della Scuola;

·    le quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi.

Il patrimonio della Scuola, escludendosi l’evenienza di acquisire beni immobili, consisterà in tutti i beni mobili inventariabili che entreranno a far parte della dotazione strumentale della Scuola. Non apparterranno al patrimonio della Scuola i locali comunali messi a disposizione per la sede della Scuola ed ogni altro bene messo a disposizione da chiunque in comodato d’uso. In caso di scioglimento della Scuola, il patrimonio della stessa verrà devoluto nell’ordine:

a)    ai Comuni associati, per quanto utilizzabile nei servizi di istituto ed in proporzione alle quote di partecipazione al servizio stabilite in sede di convenzione o con atto separato;

b)   alle Associazioni musicali ed alle corali comunali operanti nell’ambito dei Comuni associati;

c)    alle Istituzioni Scolastiche presenti nel territorio.

Il Regolamento Generale della Scuola può prevedere, limitatamente a brevi periodi di tempo e disciplinandola adeguatamente, la concessione in uso di strumenti musicali o altro materiale alle Associazioni che li richiedessero per lo svolgimento di iniziative di particolare valore sociale e culturale.

 

Titolo II
(Organi della Scuola e loro funzionamento)


Art. 6

(Organi della Scuola)

Sono organi di gestione della Scuola il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Docenti ed il Direttore.

I predetti organi operano e si riuniscono nei locali sede della Scuola.

Le funzioni di Componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola e la loro partecipazione alle sedute del Consiglio sono volontarie e gratuite.

 

Art. 7
(Composizione e durata del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è composto da:

·    quattro rappresentanti dell’Istituzione o Associazione convenzionata, individuati prioritariamente tra i componenti l’organo esecutivo della stessa;

·    un rappresentante di ciascuno dei Comuni associati; nominato dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti da Consiglio comunale;

·    un rappresentante degli studenti eletto con votazione segreta estesa a tutti gli allievi ammessi ai corsi;

·    due rappresentanti dei genitori degli allievi da essi stessi eletti con voto segreto;

·    Direttore del Collegio dei Docenti;

·    Docente, con funzione di Vice Direttore, eletto al Collegio dei Docenti.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Scuola i Sindaci e gli Assessori dei Comuni associati.

Il Consigliere resta in carica un quadriennio.

I Consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di decadenza, dimissioni o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata comunicazione all’Ente o all’Organo che ha proceduto alla nomina.

 

Art. 8
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è organo propositivo e consultivo.

Il C. d’A. definisce, nell’ambito degli indirizzi programmatici dettati dalle Amministrazioni dei Comuni associati e nei limiti delle disponibilità del bilancio della Scuola, gli obiettivi ed i programmi da attuare.

Il C. d’A. verifica la rispondenza dei risultati dell’attività gestionale della Scuola alla programmazione, presentando nell’apposita relazione annuale i risultati alle Amministrazioni dei Comuni associati ed agli organi dell’Istituzione o Associazione convenzionata.

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola, in particolare:

·    propone la programmazione annuale dell’attività della Scuola individuando le spese relative nonché le risorse da utilizzare nell’anno di riferimento;

·    definisce il regolamento interno di gestione della Scuola, sulla base del regolamento generale della Scuola approvato dagli organi istituzionali dei Comuni associati;

·    approva la relazione annuale sul rendiconto della gestione da trasmettere agli organi istituzionali dei Comuni associati ed agli organi dell’Istituzione o dell’Associazione convenzionata;

·    approva gli indirizzi di programmazione didattica, cui deve attenersi l’attività dei docenti, sulla base di una documentata proposta del Direttore della Scuola;

·    approva la programmazione delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali, sulla base di una proposta del Direttore della Scuola.

 

Art. 9
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Sindaco del Comune sede della Scuola, non appena nominati i suoi componenti. Nella stessa seduta di prima convocazione, i Consiglieri procedono, a scrutinio segreto, all’elezione del Presidente e del Vice Presidente. Viene eletto Presidente e Vice Presidente chi consegue, con votazione separata, la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Scuola.

Le sedute del Consiglio hanno luogo abitualmente una volta al mese ed in ogni caso entro il 15 Settembre per la programmazione annuale dell’attività della Scuola ed entro il 30 Marzo per l’approvazione della relazione sul rendiconto della gestione.

Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante invito scritto, esse non sono valide senza la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione della Scuola non sono pubbliche, ad esse partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, il segretario della Scuola.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti ed a scrutinio palese, fatta eccezione per le questioni concernenti persone, dovendosi procedere in tale caso a votazione a scrutinio segreto.

Ciascun Consigliere ha diritto che nel verbale si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui adottate.

Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese copia degli atti deliberativi del Consiglio.

 

Art. 10
(Funzioni del Presidente)

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti della Scuola.

Il particolare, il Presidente:

·      ha la rappresentanza della Scuola e cura i rapporti con gli Enti;

·      convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione della Scuola, stabilendo l’ordine del giorno delle sedute;

·      sovrintende alla esecuzione delle determinazioni del Consiglio;

·      sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza o con altre organizzazioni interessate al campo di attività della Scuola.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce.

 

Art. 11
(Collegio dei Docenti)

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti della Scuola ed è presieduto dal Direttore della Scuola.

Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno, a maggioranza, un Vicedirettore ed un Segretario dell’Assemblea.

Il Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua assenza o impedimento.

Il Collegio dei Docenti:

·    delibera sull’organizzazione interna e sulla didattica della Scuola e formula i criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti ai corsi, l’articolazione dell’orario delle lezioni;

·    delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione intermedia degli allievi, stabilisce la ripartizione dell’anno scolastico in trimestri o in quadrimestri;

·    programma l’azione educativa e formativa in conformità alle finalità statuite e nell’ambito degli indirizzi adottati dal Consiglio di Amministrazione;

·    adegua, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, i programmi degli insegnamenti impartiti alle specifiche esigenze della realtà culturale locale;

·    stabilisce il calendario delle prove d’esame per l’ammissione ai corsi e degli esami finali, nonché la formazione delle relative Commissioni.

 

Art. 12
(Il Direttore della Scuola)

Il Direttore della Scuola è il responsabile dell’organizzazione, della didattica e dell’andamento della Scuola, nonché della preparazione artistica delle manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma.

Il Direttore è nominato dall’Istituzione o Associazione che, assumendone gli oneri conseguenti, partecipa all’organizzazione della Scuola. La nomina è effettuata sulla base dei titoli accademici, di documentati requisiti professionali e del curriculum artistico.

L’incarico è espletato con rapporto di tipo professionale, disciplinato da apposita convenzione tra l’artista e l’Istituzione o Associazione cui fanno carico i relativi oneri.

Il Direttore convoca e presiede, fuori dagli orari delle lezioni, il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro di programmazione didattica e cura la trasmissione dei deliberati al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore redige annualmente la propria relazione sui risultati dell’attività didattica ed artistica della Scuola, che invia al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il 15 settembre di ogni anno per essere allegata alla Relazione finale sull’andamento della Scuola da proporre all’approvazione del Consiglio.

 

Art. 13
(Il Segretario)

Il Segretario della Scuola è responsabile delle procedure tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività della Scuola.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da personale appositamente incaricato dall'associazione che organizza e gestisce la Scuola e che può essere scelto anche tra i propri soci.

I compiti e le funzioni del Segretario sono definiti dal Regolamento generale della Scuola.

 

Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente Statuto è approvato dai Consigli comunali dei Comuni associati per la gestione del Servizio della Scuola Civica Musicale intercomunale e potrà essere modificato dagli stessi anche su proposta del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Integra e completa le disposizioni del presente statuto il Regolamento generale della Scuola.