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(Allegato alla Deliberazione C.C. n. 23 del 14 Luglio 2010)
REGOLAMENTO CAPO
I Articolo
1 1-
Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e
della contabilità del Comune di Sinnai, in attuazione dell'art. 59
comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n.77, e dello statuto comunale. 2-
Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono
all'amministrazione economico-finanziaria, finalizzate alla conservazione e
corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e
controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese
per il bilancio, ovvero mutazioni qualitative e quantitative del
patrimonio dell'Ente. 3-
A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla
formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di
scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di
controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività
amministrativa. CAPO
II Articolo
2 1-
Il Comune assume il sistema della
programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per
informare ad esso la propria attività amministrativa. 2-
I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono: a)
la relazione previsionale e programmatica; b)
il bilancio pluriennale di previsione; c)
il piano economico finanziario; d)
il bilancio annuale di previsione; e)
il piano esecutivo di gestione. Articolo
3 1-Al
bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e
programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale,
secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 12 del Dlgs. 77/95. Articolo
4 1-Il
bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio
periodo, di durata pari a quello della Regione. 2-
E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di
autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste. 3-
Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel
periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese
di investimento relative ad ognuno degli anni considerati. 4-
Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con
quelli del bilancio di previsione annuale di competenza. Articolo
5 1-
Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con
l'assunzione di mutui destinate all'esercizio di servizi pubblici, deve essere
approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti
previsti. 2-
La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario
costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei
progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei
relativi mutui. 3-
Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il
piano economico finanziario
dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi
gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, e i ricavi. 4-
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 46 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo
6 1-
Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 13. 2-
Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di
cui al precedente comma, la Giunta propone i documenti sulla base di
consultazioni con gli Enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative
agenti sul territorio comunale, nonché attraverso la convocazione di pubbliche
assemblee, al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi
con le esigenze della comunità interessata. 3-
I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il
progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni di
cui all'art.5, e trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza
unitamente alla proposta di deliberazione approvativa. CAPO
III Articolo
7 1-
L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2-
Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni
di spesa. Articolo
8 1-
L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione
dell'organo consiliare in sede di approvazione del bilancio o con atto
successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere da parte degli
Organi esecutivi e dei Responsabili dei Servizi, nei limiti temporali di due
mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun
intervento,delle somme previste nel bilancio deliberato. 2-
Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o
quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonchè le spese
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente. 3-
In assenza di bilancio deliberato dall'Organo consiliare è consentita soltanto
una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. 4-
La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel
parere tecnico-amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e
risultare specificatamente nel relativo provvedimento. 5-
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo
regionale di controllo ( esercizio provvisorio ) oppure in assenza del bilancio
deliberato dall'Organo consiliare ( gestione provvisoria), il Tesoriere è
tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza, sulla base di
idonea attestazione di sussistenza dei requisiti che consentono l'assolvimento
della spesa, resa dal Responsabile della Ragioneria. 6-
Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma
1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato. Articolo
9 1-
Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto
della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità,
veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico. Articolo
10 1-
Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione,
distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto
stabilito dalla normativa vigente. Articolo
11 1-
Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di
riserva ordinario che non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore al 2%
del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2-
Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre
dell'esercizio, con deliberazione
della Giunta da trasmettere, con cadenza mensile, a cura del Segretario al
Presidente del Consiglio. Articolo
12 1-
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema
previsto dalle vigenti disposizioni normative. 2-Il
bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica e dal bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione
dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Articolo
13 1-Ai
fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di
programmazione allegati, entro il 31 luglio di ogni anno i Responsabili dei
Servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente
fissati dal Sindaco le relative proposte, corredate da apposite relazioni,
comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria. Le
proposte devono essere compatibili con le indicazioni di carattere finanziario
fornite dal Sindaco o suo delegato. 2-
La Giunta espletate, tramite la Ragioneria, le prime operazioni di coordinamento
delle proposte e di verifica di compatibilità con l'insieme delle risorse
ipotizzabili, fornisce ai Responsabili dei Servizi indicazioni ai fini di un
adeguamento delle proposte formulate. 3-
La Ragioneria, entro il successivo 15 settembre, elabora l'ipotesi di bilancio,
previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della
compatibilità delle previsioni di spesa. 4-
La Giunta approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati documenti di
programmazione entro il 20 settembre, trasmettendo la relativa deliberazione
all'Organo di revisione per acquisirne il parere, che dovrà essere reso entro i
successivi otto giorni. 5-
Il bilancio di previsione e relativi allegati sono, a cura del Segretario,
trasmessi al Presidente del Consiglio e comunicati ai singoli consiglieri entro
il 30 settembre. 6-
I membri del Consiglio possono presentare emendamenti agli schemi del bilancio
entro il 20 ottobre, mediante deposito presso la Segreteria comunale. 7-
Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del
bilancio. 8-
Gli emendamenti, nello stesso ordine cronologico di presentazione, sono
sottoposti all'esame della competente Commissione Consiliare permanente, previa
acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità. Non
è dovuto sugli emendamenti il parere dell'organo di revisione. Gli emendamenti
così come definitivamente formulati sono posti in votazione da parte
dell'assemblea consiliare prima dell'approvazione del bilancio. 9-
Il bilancio, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a
maggioranza semplice. Articolo
14 1-
Quando il termine ordinario di approvazione del bilancio previsto nell'art. 55
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito ad altra data, la durata della proroga ha efficacia anche per i termini indicati
nell'articolo precedente. Articolo
15 1-
Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli
allegati documenti di programmazione, fornendo
gratuitamente ai richiedenti copia per estratto dei predetti documenti. Articolo
16 1-
Nel Piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di competenza,sono
determinati gli obiettivi di gestione dei singoli Servizi, con l'eventuale
graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità,
centri di costo, capitoli ed articoli. 2-
La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per
ciascun servizio, dai Responsabili
di settore cui fanno capo i servizi nei termini e con le modalità di cui al
precedente art. 13. 3-
La Giunta definisce, in sede di approvazione dello
schema di bilancio e sulla base dello stesso, il piano esecutivo di
gestione,dandone conoscenza, in allegato allo schema medesimo, all'Organo
consiliare. 4-Il
piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è approvato
dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base del bilancio di
previsione deliberato dall'Organo consiliare. Articolo
17 1-
I prelievi di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti
che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie
in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di
indifferibilità. 2-
Sono vietati i prelievi dagli stanziamenti finanziati con entrate straordinarie
o con vincoli di destinazione
e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale e
stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli
iscritti nei servizi per conto di
terzi ed altre parti del bilancio. 3-Possono
essere deliberati prelievi di fondi entro e non oltre il 30 novembre
dell'esercizio. Articolo
18 1-
Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni
per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a
nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in
corso d'anno. 2-
Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30
novembre dell'esercizio. Articolo
19 1-
L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una
variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare
alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni
di competenza anche al fine di mantenere
l'equilibrio del bilancio. 2-
L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le
eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con
l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti
interessati. Articolo
20 1-
Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni
modificative delle previsioni dei
capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le
dotazioni degli interventi in bilancio. 2-
La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal
Responsabile del Servizio ed
è formalizzata con deliberazione della Giunta. 3-
Possono essere deliberate variazioni al Piano esecutivo di gestione fino al 15
dicembre dell'esercizio. 4-
La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in
difformità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere
motivata dalla Giunta. 5-
Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più
interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni
di modifica del bilancio. CAPO
IV Articolo
21 1-La
gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi
procedurali: a)
accertamento; b)
emissione dell'ordinativo di incasso; c)
riscossione; d)
versamento. Articolo
22 1-L'entrata
è accertata quando,verificata la ragione del credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice,
quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può
attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito. 2-
L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione
acquisita dal Responsabile del procedimento. 3-
Le entrate concernente i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli
emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge. 4-
Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri
Enti pubblici sono accertate
sulla base dei provvedimenti di assegnazione. 5-
Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti
di capitali e rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti
amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare. 6-
Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di
riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli. 7-
Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato
con Istituti di credito
ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e
Prestiti o dagli
Istituti di Previdenza. 8-
Le entrate concernente poste compensative delle spese sono accertate in
corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo. 9-
Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti
amministrativi specifici,contratti
o provvedimenti giudiziari. 10-
In ogni altro caso,in mancanza di idonea documentazione concernente il credito,
l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo. 11-
Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata di cui
al precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è
tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro quindici giorni
dall'acquisizione, alla Ragioneria, che provvederà all'annotazione nelle
scritture contabili di entrata. 12-
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non
accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati
finali della gestione. Articolo
23 1-
Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riscuotere una
determinata somma dovuta all'Ente. 2-
Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno
finanziario, recano le seguenti
indicazioni: a)
esercizio finanziario; b)
risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza; c)
codifica; d)
nome e cognome o ragione sociale del debitore; e)
causale della riscossione; f)
importo in cifre e lettere; g)
data di emissione; h)
eventuali vincoli di destinazione delle entrate; i)
attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le
entrate devono affluire; l)
eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata. 3-
Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria. 4-
Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura
della Ragioneria. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice
copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta. Articolo
24 1-
Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi
dall'Ente, contro rilascio di
quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito
bollettario che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più
fascicoli. 2-
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che
i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo
rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del
versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune di Sinnai". 3-
Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria, alla quale
il Tesoriere richiederà l'emissione degli ordinativi di incasso entro 30 giorni
dalla segnalazione stessa. 4-
Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati
all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva
emissione di ordinativo di incasso, con cadenza massima quindicinale. 5-
Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni
formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme
riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il giorno
successivo. Articolo
25 1-
Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art. 21 e non
riscosse entro il termine dell'esercizio. 2-
Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le
entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del
bilancio. Articolo
26 1-
Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è
tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della Ragioneria, che
l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e
integrale riscontro nella gestione. CAPO
V Articolo
27 1-
La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi
procedurali: a)
impegno; b)
liquidazione; c)
ordinazione; d)
pagamento. Articolo
28 1-
Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nell'ambito
delle attribuzioni ad
essi demandate, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in
bilancio. 2-
Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del
piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con
proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate cronologicamente per
servizio di provenienza, raccolte in copia presso la Segreteria e pubblicate
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 3-
L’ordinazione a terzi può essere effettuata solo dopo che l’atto
d’impegno è divenuto esecutivo. La richiesta deve contenere anche
l’indicazione dell’atto d’impegno e della copertura finanziaria e
l’avvertenza che gli estremi della richiesta siano riportati anche nella
successiva fattura. 4-
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute
a creditori individuati, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio. 5-
Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese comunque
comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale. 6-
Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale
dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti, compresi gli interessi di preammortamento e gli oneri
accessori, nonché per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio
e successive variazioni. 7-
Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica
destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del
correlato accertamento di entrata. 8-
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di parte
corrente che in conto capitale,in corrispondenza dell'accertamento di entrate
aventi destinazioni vincolate per legge. 9-
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere
assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme
definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate
costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione. Articolo
29 1-
I Servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti
di qualsiasi natura dai quali
possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono
tenuti a trasmettere alla Ragioneria le proposte, le determinazioni e i
provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello
stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi. 2-
La Ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art.30, annotando nelle
scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di
deliberazioni e determinazioni l'attestazione di copertura finanziaria. 3-
Per le spese afferenti a procedure in via di espletamento, l'atto autorizzativo
dell'avvio del procedimento costitutivo del vincolo sulle previsioni di
bilancio, determina una prenotazione di impegno.
Qualora entro il termine dell'esercizio non dovesse essere perfezionata
l'obbligazione giuridica di cui al comma 3 del precedente articolo, l'atto di
prenotazione decade e la spesa determina economia della previsione di bilancio
sulla quale era stato costituito il vincolo. Articolo
30 1-Tutti
gli atti di cui al precedente articolo, non appena formalizzati, devono essere
inoltrati alla Ragioneria dalla Segreteria della Giunta o del Consiglio o dai
Servizi per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 15
giorni dalla formalizzazione. 2-
Alla Ragioneria devono essere trasmessi, negli stessi termini e con le stesse
modalità, gli atti che impegnano il bilancio pluriennale. 3-
Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui ai commi 6
e 7 del precedente articolo 27, devono essere, altresì, trasmessi dal
Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 15
giorni dall'avvenuta acquisizione della idonea documentazione. 4-
Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati
formalizzati, la Segreteria della Giunta o del Consiglio, o i Servizi, sono
tenuti, ognuno per gli atti di propria competenza, a trasmetterne copia alla
Ragioneria entro il termine massimo del 5 gennaio dell'esercizio successivo. 5-
E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento
di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi, di
dare comunicazione alla Ragioneria non oltre i quindici giorni successivi,del
titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le
obbligazione perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa
entro il 5 gennaio dell'esercizio successivo. Articolo
31 1-
I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. 2-
Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi
successivi, l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai
corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e
dei bilanci annuali seguenti. 3-
Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente
stanziamento di bilancio. 4-
Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione,
l'attestazione di copertura
finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di entrata. Articolo
32 1-
Su ogni proposta di deliberazione o determinazione o di altro provvedimento che
comporti entrate o spese, il Responsabile della Ragioneria esprime il parere di
regolarità contabile, previa verifica: a)
della regolarità della documentazione; b)
della corretta imputazione della entrata e della spesa; c)
dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione; d)
della conformità alle norme fiscali; e)
del rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del
presente regolamento. 2-
Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre 15 giorni dalla
data di ricezione della proposta, con un termine minimo di
almeno giorni tre. 3-L'Organo
deputato ad adottare l'atto ,in presenza di parere negativo, può ugualmente
assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono
a disattendere il parere stesso. Articolo
33 1-
Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o
imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma
urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di
sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con
provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo
all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso. 2-
Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate
entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre. 3-
In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del
mandato di pagamento. 4-
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per l’ordinazione dei
materiali necessari per l’esecuzione dei lavori stessi. 5-
I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'Organo
di revisione a Articolo
34 1-
La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal
Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa,
sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore,
previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da
parte dello stesso creditore. 2-
La determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, con la quale viene
liquidata la spesa, è trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi, alla
Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 3-
Alla determinazione di cui al comma precedente è, altresì, allegato il mandato
di pagamento sottoscritto dallo stesso Responsabile del Servizio. 4-
Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni
permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con
la fase dell'ordinazione di cui al successivo art. 35. Articolo
35 1-
L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al
creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, numerato
in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere,
contenente i seguenti elementi: a)
esercizio finanziario; b)
intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e
relativa disponibilità; c)
codifica; d)
creditore, nonché, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA; e)
causale del pagamento; f)
somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo
netto e delle ritenute operate; g)
modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare
nei casi di pagamento diretto; h)
data di emissione; i)
estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il
mandato viene emesso; l)
eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito. 2-
I mandati di pagamento sono emessi dall'addetto ai Servizi Finanziari entro 10
giorni dal ricevimento degli atti di liquidazione è sono sottoscritti dal
Responsabile del Servizio Finanziario o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal dipendente che esercita le funzioni vicarie. 3-
Il Servizio Finanziario procede altresì all’ordinazione delle spese fisse in
tempo utile affinché il Tesoriere possa effettuare i pagamenti alle rispettive
scadenze. 4-
L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e
datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta. 5-Possono
essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o
capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se
accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge
l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere. 6-
Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad
esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi
previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti
aventi scadenza successiva a tale data. 7-
Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla
Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di
tesoreria. 8-
Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi
della spesa. Articolo
36 1-
Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle
spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere,della
obbligazione verso il creditore. 2-
Il pagamento di qualsiasi spesa
deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento
diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal
relativo regolamento. 3-
Il Tesoriere è tenuto ad effettuare ,anche in assenza di ordinazione della
spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da
delegazioni. La Ragioneria entro quindici
giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il
mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente. Articolo
37 1-
Le spese impegnate a norma dell'art. 27 e non pagate entro il termine
dell'esercizio costituiscono residui passivi. 2-
Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le
partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del
bilancio. 3-
L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal
Responsabile della Ragioneria, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta
approvazione del rendiconto. 4-
Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il
Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui,
sulla base di attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile della
Ragioneria in sede di ordinazione della spesa. Articolo
38 1-
Le spese del Servizio economato sono disciplinate dal vigente Regolamento
economale, che detta disposizioni
relativamente alla esecuzione, alla liquidazione ed al pagamento, nonché a
quant'altro è necessario per la completa disciplina.
1-
Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi
supporti,deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa sotto
l'aspetto: a)
finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di
rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la
situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da
pagare, anche relativamente alla gestione dei residui; b)
patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del
patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio
all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso
dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio; c)
economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e
negativi secondo i criteri della competenza economica.
1-
La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri
e registri contabili: a)
il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni
successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da
riscuotere per ciascuna risorsa; b)
il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni
successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per
ciascun intervento; c)
gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun
intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio, per
anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere
o da pagare a fine esercizio; d)
il giornale cronologico delle reversali e dei mandati; e)
ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di
gestione. Articolo
41 1-
Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario. 2-
Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli
contenuti nel successivo capo IX. Articolo
42 1-
Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità
economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa
registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici
positivi e negativi si riferiscono. 2-
I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità
finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica
al verificarsi dell'evento che li ha determinati. 3-
A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti
economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di
conciliazione. 4-
Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite in
funzione delle determinazioni
di cui all'ultimo comma del successivo art. 45. Articolo
43 1-
Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie,
economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite
registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche
disposizioni in materia.
Articolo
44 1-
I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende
il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2-
Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento
della gestione finanziaria e
patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio.
Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta,
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi
sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. 3-
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla
chiusura dell'esercizio. 4-
La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla
relazione dell'Organo di revisione di cui all'art. 57, comma 5, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
1-
Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per
l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni
normative. 2-
Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle
condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali. 3-
Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e
parametri gestionali
può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del
Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di
ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni,
possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del bilancio di altri
specifici indicatori e parametri. 4-
Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione
e quello di amministrazione. Articolo
46 1-
Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi
dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni
normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio. 2-
Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda,
mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto
economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e
dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale. 3-
Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o
per centri di costo
può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del
Consiglio dal Servizio
controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e
l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere
l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal successivo esercizio, di
altri specifici conti economici. Articolo
47 1-
Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e
le passività finanziarie
e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo
schema previsto dalle vigenti disposizioni normative. 2-
Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio
netto o il deficit patrimoniale. Articolo
48 1-
L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno
incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonché,
coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono
rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun
anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative. 2-
Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione
d'obbligo, è allegato al
rendiconto e con esso sottoposto all'Organo consiliare. Articolo
49 1-
La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma
oggetto di appositi verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi entro il
mese di marzo di ciascun anno. 2-
La Ragioneria procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione
entro i successivi 30 giorni, dando conferma della regolarità e completezza
oppure contestando carenze e irregolarità. A
fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili
interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la
documentazione entro i successivi dieci giorni. 3-
All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del
patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la
Ragioneria entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di
proposta di deliberazione
consiliare alla Giunta. 4-
Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di
relazione al rendiconto della gestione, comprendente l'analisi della revisione e
delle ragioni dell'eliminazione in tutto o in parte dei residui attivi e
passivi, trasmettendola al Servizio controllo di gestione che, entro il 15
maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta. 5-
La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema
di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti
all'Organo di revisione entro il 20 maggio, a cura del Segretario. 6-
L'Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni. 7-
La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di
rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono
messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante inoltro al
Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario. 8-
Il rendiconto è approvato dall'Organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. 9-
Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da comunicazione al
Tesoriere e agli agenti contabili interni. Articolo
50 1-
La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in
parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito
accertamento del credito, o assolutamente inesigibili o di dubbia esigibilità,
è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto. 2-
Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere
conto della eliminazione. 3-
I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito
elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione. Articolo
51 1-
L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e
dei residui attivi sui residui passivi. 2-
Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è
tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al
finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di
ammortamento. 3-
Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente
in avanzo e, tuttavia, per l'indisponibilità da attribuire alle quote di cui al
comma precedente, la parte di risultato contabile di amministrazione disponibile
determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si
provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo successivo. 4-
Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese
correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento, possono
essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i
finanziamenti correlati. 5-
La quota di avanzo di amministrazione disponibile, in quanto non soggetta a
vincoli, può essere destinata al finanziamento di spese nel seguente ordine di
priorità: a)
debiti fuori bilancio riconoscibili; b)
interventi in conto capitale; c)
interventi correnti in sede di assestamento, soltanto ai fini della salvaguardia
degli equilibri di bilancio. 6-
L'avanzo di amministrazione è applicabile al bilancio dopo l'approvazione del
rendiconto da parte dell'Organo consiliare. Articolo
52 1-
Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi
sul fondo di cassa e sui residui attivi. 2-
Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura
dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente
nei primi due immediatamente successivi. Entro
il 30 settembre l'Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il
riequilibrio della gestione. 3-
Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le
entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili,
con esclusione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge,
ovvero mediante riduzione di spesa. 4-
L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in
sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire
nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di
bilancio. 5-Il
disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non
disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento
accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale. Articolo
53 1-
Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità
di debiti fuori bilancio, l'Organo consiliare adotta il relativo provvedimento
indicando i mezzi di copertura. 2-
La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti
fuori bilancio è sottoposta all'Organo consiliare per l'adozione con procedura
d'urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla
presentazione della proposta. Articolo
54 1-
Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta
depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano
esaminarlo presso l'ufficio del Segretario generale. 2-
Del deposito si da informazione a mezzo avviso pubblico all'albo pretorio e sul
quotidiano a maggiore tiratura nel territorio provinciale. Articolo
55 1-
Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Enti locali della
Corte dei conti entro 30 giorni dal definitivo esame del Comitato di Controllo. CAPO
VIII Articolo
55-bis 1-
Il comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia
fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso dipendenti, da consorzi
cui partecipa, nonché da soggetti giuridici partecipati dallo stesso, nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 1
bis - A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate
congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al
rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse.
Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a
favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria
competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata
dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per
la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. 2-
La garanzia fideiussoria, ove non ricorrano le condizioni di cui alle
fattispecie del comma 1 del presente articolo,
può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali,
costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del D.L.vo n.
267/2000 per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere
di cui all'articolo 116, comma
1. In tali casi il comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di
ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura
non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 3-
La garanzia
fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di
mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini
culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché
siano sussistenti le seguenti condizioni: a)
il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata
una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b)
la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della
concessione; c)
la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di
rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 4-
Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con
fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1
dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. CAPO
IX Articolo
56 1-
L'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti ovvero delle
disposizioni previste dal vigente regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, qualora ne ricorrano i presupposti; 2-
Il servizio è regolato in base ad una convenzione deliberata
dall’organo consiliare dell’Ente; 3-
E’ fatta salva per l’Ente la possibilità di avvalersi
dell’estensione delle condizioni del servizio di tesoreria della RAS secondo
quanto previsto dalla vigente normativa regionale; 4-
Il tesoriere è agente contabile dell’Ente. Articolo
57 1-
I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita
convenzione di tesoreria.
In particolare la convenzione stabilisce: a)
la durata del servizio; b)
il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica introdotto dalla
legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive integrazioni e
modificazioni; c)
le anticipazioni di cassa; d)
le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; e)
la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; f)
i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere; g)
la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli
Organi centrali ai sensi di legge. Articolo
58 1-
Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere
previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è
a carico del Tesoriere. 2-
La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale
di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso,
sono registrate come entrate provvisorie restando,comunque,a carico del
Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso. 3-
Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di
riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del
giornale di cassa o documento similare. Qualora
la Ragioneria rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente
formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni. Articolo
59 1-
Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le
verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la
trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono
essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò
sia concordato fra le parti. Articolo
60 1-
Il tesoriere é responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti
e dei registri d'obbligo,
dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a
destinazione vincolata , e la dinamica delle singole componenti. 2-
Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione
del Comune
e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche
di cassa. Articolo
61 1-
Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente
sono disposte dal Responsabile della Ragioneria. 2-
Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli che
terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti
dal Responsabile della Ragioneria, con le modalità e nei tempi di cui ai
precedenti artt.22 e 23. 3-
L'autorizzazione allo
svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è
disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquisito la
documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e
l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del
Servizio. 4-
I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e
cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e
annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio. Lo svincolo
avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effettua
la gara. Articolo
62 1-
Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario. 2-
Il conto del tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione
di cassa. CAPO
X Articolo
63 1-
I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili e si
suddividono nelle seguenti categorie: a)
beni soggetti al regime del demanio; b)
beni patrimoniali indisponibili; c)
beni patrimoniali disponibili. Articolo
64 1-
L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia: a)
la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati; b)
il titolo di provenienza e gli estremi catastali; c)
il valore determinato secondo la normativa vigente; d)
l'ammontare delle quote di ammortamento. Articolo
65 1-
L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia: a)
la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati; b)
il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi
catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni; c)
la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta; d)
lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie; e)
le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati; f)
l'ufficio o soggetto privato utilizzatore; g)
il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; h)
l'ammontare delle quote di ammortamento; i)
gli eventuali redditi. Articolo
66 1-
L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: a)
il luogo in cui si trovano; b)
la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c)
la quantità e la specie; d)
il valore; e)
l'ammontare delle quote di ammortamento. 2-
Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un
separato inventario con autonoma numerazione. 3-
I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico
sono descritti anche
in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. 4-
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente
deteriorabili ed i mobili di valore individuale inferiore a lire cinquecentomila
ascrivibili alle seguenti tipologie: a)
mobilio, arredamenti e addobbi; b)
strumenti e utensili; c)
attrezzature di ufficio. 5-
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,
cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile
del Servizio patrimonio, su proposta dell'utilizzatore. Articolo
67 1-
Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al
patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e
viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta. Articolo
68 1-
Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni
esercizio finanziario. 2-
E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al
patrimonio. Articolo
69 1-
Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle
disposizioni normative vigenti. 2-
Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi manutentivi di
ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del conto
del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni
alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica. 3-
Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per
decrementi determinati
da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica. 4-
Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il
valore dichiarato negli
atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia. 5-
Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al
costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o
congruo. Articolo
70 1-
Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio
per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in
misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di
ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni
patrimoniali relativi. 2-
La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla
Ragioneria entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende
confermata la misura stabilita l'anno precedente. 3-
Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio
sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni
normative al valore dei beni
patrimoniali relativi, per l'intero. 4-
Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in
diminuzione del corrispondente valore patrimoniale. 5-
Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni
mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire due milioni. Ai fini
dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i
beni di cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati
nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione. 6-
I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima
applicazione, si considerano interamente ammortizzati. CAPO
XI Articolo
71 1-
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei
fondi di bilancio con
particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli
accertamenti delle entrate. 2-
Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni
di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili
stabilite dalla legge. 3-
La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio,
della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione bimestrale
al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Organo di revisione e al
Segretario. 4-
Qualora in sede di controllo finanziario,dovessero evidenziarsi degli squilibri
nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è tenuta a darne
tempestiva comunicazione agli Organi previsti al comma precedente, formulando le
opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al
ripristino degli equilibri. 5-
Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le
misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni. Per le
comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere
adottato entro il 30 settembre. 6-
Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun
anno il provvedimento con il quale da atto dell'insussistenza di condizioni di
squilibrio. Articolo
72 1-
Ciascun Responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio
alla verifica sull'andamento
della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e
dettagliata relazione bimestrale al Sindaco e al Presidente del Consiglio,
dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio controllo di
gestione. 2-
Il Consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, esprime le proprie
valutazioni sullo stato Articolo
73 1-
Il modello organizzativo della struttura, le procedure e le modalità per
l'applicazione del controllo di gestione, le eventuali collaborazioni esterne,
le determinazioni sulla resa del servizio in convenzione con altri Enti locali e
quanto altro necessario per la completa disciplina saranno previste in apposite
norme regolamentari. CAPO
XII Articolo
74 1-
Il controllo interno e la revisione della gestione economico finanziaria è
affidato in attuazione della legge nazionale e regionale e dello statuto
all'Organo di revisione. 2-
L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per
le proprie riunioni
e per la conservazione della documentazione. 3-
I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni: a)
possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni
tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.
Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque
con la massima tempestività; b)
ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti; c)
partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto; d)
partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle
Commissioni consiliari e del Consiglio di amministrazione delle
Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti; e)
ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e
delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi. 4-
L'Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a
consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni
sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali
dell'Organo stesso,al fine di garantire una piena continuità di giudizio
sull'attività del Comune. Articolo
75 1-
L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi
di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali. 2-
Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza ,
verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza,
economicità e produttività dell'azione dell'Ente. Articolo
76 1-
L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'Organo, o a tre
sedute di cui all'art.74 comma 3
lett. c) e d) comporta la decadenza dello stesso. 2-
Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per
inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla
sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30
giorni. Articolo
77 1-
L'esercizio della revisione è svolto dall'Organo di revisione, in conformità
alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico
conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche
e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti. 2-
L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a
sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la
revisione economico-finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere
superiore al numero dei Revisori. 3-
Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo è trasmessa alla Segreteria ed
alla Ragioneria. Articolo
78 1-
I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti: a)
collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio
esercitata mediante pareri e proposte relativamente a: 1)
bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati; 2)
variazioni e assestamenti di bilancio; 3)
piani economico finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione
indotti; 4)
programmi di opere pubbliche e loro modificazioni; 5)
alienazioni, acquisti e permute di beni immobili; 6)
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge; 7)
modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche; 8)
convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di
forme associative; 9)
costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali; 10)
partecipazione a Società di capitali; 11)
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. b)
vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione
realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a: 1)
acquisizione delle entrate; 2)
effettuazione delle spese; 3)
gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti
contabili; 4)
attività contrattuale; 5)
amministrazione dei beni; 6)
adempimenti relativi agli obblighi fiscali; 7)
tenuta della contabilità. c)
consulenza e referto in ordine alla: 1)
efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale
all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del rendiconto; 2)
rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione. d)
ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative
vigenti. Articolo
79 1-
L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla
congruità delle previsioni, sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato,
del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre
sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare per il conseguimento
dell'equilibrio e del pareggio di bilancio. 2-
Il parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui all'art.13
del presente regolamento.
1-
Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse
all'Organo di revisione; entro otto giorni dal ricevimento l'Organo esprime il
parere. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso
favorevolmente. 2-Non
è richiesto il parere sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del bilancio
collegati al controllo finanziario
della gestione, da attuarsi ai sensi dell'art. 71 se già acquisito con esito
favorevole sulla proposta di riequilibrio formulata dalla Ragioneria. Articolo
81 1-
Tutti gli altri pareri contemplati nell'art.78, le attestazioni e certificazioni
per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro dieci giorni dalla
richiesta, salvo casi d'urgenza per i Articolo
82 1-
Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse
a cura dei Servizi Finanziari. Articolo
83 1-
Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo al Presidente
del Consiglio, può richiedere pareri sugli aspetti economico-finanziari della
gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente. 2-
Laddove il Presidente del Consiglio
non intenda trasmettere la
richiesta, dovrà darne
immediata motivazione, all'uopo convocando la
Conferenza dei Capigruppo. 3-
L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i trenta
giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente del
Consiglio perchè venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del
Consiglio. Articolo
84 1-
Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di
revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività
di competenza, nonchè proposte sull'ottimizzazione della gestione. 2-
L'Organo di revisione fornisce i
pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Articolo
85 1-
La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza , alla
produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi
nonchè dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al
controllo di gestione di cui all'art. 73. 2-
La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione,
oltre alla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le
previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo: a)
del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato; b)
della destinazione libera o
vincolata delle risultanze attive; c)
della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella
sua consistenza; d)
delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonchè dei criteri e
modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e
per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio. 3-
La relazione al rendiconto è resa nei termini
di cui all'art. 49 del presente regolamento. Articolo
86 1-
Nel caso riscontri irregolarità nella gestione
per le quali ritiene dover riferire al Consiglio, l'Organo di revisione redige
apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'iscrizione
all'ordine del giorno dell'Organo consiliare. Il
consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna
della relazione e comunque non oltre il termine
indicato dall'Organo di revisione stesso. Articolo
87 1-
Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo
restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa
vigente. CAPO
XIII Articolo
88 1-
Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i
servizi gestione economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi attivi
e passivi e controllo di gestione, sono ricompresi nel settore economico
finanziario. 2-
Il coordinamento dell'area economico finanziaria è affidato al Ragioniere capo
del Comune. 3-
La struttura organizzativa dei Servizi facenti capo al Settore
economico-finanziario è definita nel regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi e relativa dotazione
organica, secondo i criteri generali di cui al presente articolo. Articolo
89 1-
I richiami alla "Ragioneria" e "Responsabile della
Ragioneria" contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti,
rispettivamente, sia al settore economico finanziario e al
Ragioniere capo che alla competente struttura del settore ed al suo
Responsabile. Articolo
90 1-
Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni,
i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento
finanziario e contabile e del presente regolamento al Segretario, sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario. 2-
Le competenze, le sottoscrizioni,le attestazioni, i
pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento
finanziario e contabile e del presente regolamento, al Responsabile della
Ragioneria sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal Funzionario più
anziano del settore economico finanziario. Articolo
91 1-
L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre con
la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente. 2-
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato
con deliberazione del C.C. n. 50 del 21/06/1996 |