COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
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                                                                                                                       (Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 19.12.2007)

 

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

   

CAPO I

FINALITA' E CONTENUTO

 

Articolo 1
Scopo e ambito di applicazione

1- Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della  contabilità del Comune di Sinnai, in attuazione dell'art. 59 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e dello statuto comunale.

2- Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione economico-finanziaria, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese  per il bilancio, ovvero mutazioni qualitative e quantitative del patrimonio dell'Ente.

3- A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di  controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

 

Articolo 2
Programmazione dell'attività dell'Ente

1- Il Comune assume il sistema  della  programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per informare ad esso la propria attività amministrativa.

2- I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono:

a) la relazione previsionale e programmatica;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il piano economico finanziario;

d) il bilancio annuale di previsione;

e) il piano esecutivo di gestione.

 

Articolo 3
Relazione previsionale e programmatica

1-Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale, secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 12 del Dlgs. 77/95.

 

Articolo 4
Bilancio pluriennale

1-Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione.

2- E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste.

3- Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.

4- Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.

 

Articolo 5
Piani economico finanziari

1- Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui destinate all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.

2- La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

3- Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico

finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, e i ricavi.

4- Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo 6
Modalità di formazione dei documenti di programmazione

1- Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 13.

2- Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui al precedente comma, la Giunta propone i documenti sulla base di consultazioni con gli Enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale, nonché attraverso la convocazione di pubbliche assemblee, al fine di assicurare il più efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunità interessata.

3- I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni di cui all'art.5, e trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa.

 

CAPO III

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

 

Articolo 7
Esercizio finanziario

1- L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2- Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.

 

Articolo 8
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1- L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione dell'organo consiliare in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere da parte degli Organi esecutivi e dei Responsabili dei Servizi, nei limiti temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun intervento,delle somme previste nel bilancio deliberato.

2- Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonchè le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

3- In assenza di bilancio deliberato dall'Organo consiliare è consentita soltanto una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

4- La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico-amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.

5- Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo regionale di controllo ( esercizio provvisorio ) oppure in assenza del bilancio deliberato dall'Organo consiliare ( gestione provvisoria), il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto competenza, sulla base di idonea attestazione di sussistenza dei requisiti che consentono l'assolvimento della spesa, resa dal Responsabile della Ragioneria.

6- Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato.

 

Articolo 9
Entrate e spese

1- Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

 

Articolo 10
Servizi per conto di terzi

1- Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.

 

Articolo 11
Fondo di riserva

1- Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2- Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con

deliberazione della Giunta da trasmettere, con cadenza mensile, a cura del Segretario al Presidente del Consiglio.

 

Articolo 12
Bilancio annuale di previsione

1- La gestione  finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2-Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

 

Articolo 13
Modalità di formazione del progetto di bilancio

1-Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, entro il 31 luglio di ogni anno i Responsabili dei Servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissati dal Sindaco le relative proposte, corredate da apposite relazioni, comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria.

Le proposte devono essere compatibili con le indicazioni di carattere finanziario fornite dal Sindaco o suo delegato.

2- La Giunta espletate, tramite la Ragioneria, le prime operazioni di coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili, fornisce ai Responsabili dei Servizi indicazioni ai fini di un adeguamento delle proposte formulate.
Le nuove elaborazioni dovranno essere presentate alla Ragioneria entro il 31 agosto.

3- La Ragioneria, entro il successivo 15 settembre, elabora l'ipotesi di bilancio, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa.

4- La Giunta approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati documenti di programmazione entro il 20 settembre, trasmettendo la relativa deliberazione all'Organo di revisione per acquisirne il parere, che dovrà essere reso entro i successivi otto giorni.

5- Il bilancio di previsione e relativi allegati sono, a cura del Segretario, trasmessi al Presidente del Consiglio e comunicati ai singoli consiglieri entro il 30 settembre.

6- I membri del Consiglio possono presentare emendamenti agli schemi del bilancio entro il 20 ottobre, mediante deposito presso la Segreteria comunale.

7- Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del bilancio.

8- Gli emendamenti, nello stesso ordine cronologico di presentazione, sono sottoposti all'esame della competente Commissione Consiliare permanente, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità. Non è dovuto sugli emendamenti il parere dell'organo di revisione. Gli emendamenti così come definitivamente formulati sono posti in votazione da parte dell'assemblea consiliare prima dell'approvazione del bilancio.

9- Il bilancio, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a maggioranza semplice.

 

Articolo 14
Differimento termini di formazione del bilancio

1- Quando il termine ordinario di approvazione del bilancio previsto nell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito ad altra data, la durata della  proroga ha efficacia anche per i termini indicati nell'articolo precedente.

 

Articolo 15
Pubblicità del bilancio

1- Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, fornendo  gratuitamente ai richiedenti copia per estratto dei predetti documenti.

 

Articolo 16
Piano esecutivo di gestione

1- Nel Piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di competenza,sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli Servizi, con l'eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità, centri di costo, capitoli ed articoli.

2- La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai  Responsabili di settore cui fanno capo i servizi nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 13.

3- La Giunta definisce, in sede di approvazione dello  schema di bilancio e sulla base dello stesso, il piano esecutivo di gestione,dandone conoscenza, in allegato allo schema medesimo, all'Organo consiliare.

4-Il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Organo consiliare.

 

Articolo 17
Prelievi di fondi

1- I prelievi di fondi si operano mediante trasferimento di somme da stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che abbiano carattere di indifferibilità.

2- Sono vietati i prelievi dagli stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincoli di

destinazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale e stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché dai capitoli iscritti nei servizi  per conto di terzi ed altre parti del bilancio.

3-Possono essere deliberati prelievi di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio.

 

Articolo 18
Variazioni di bilancio

1- Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.

2- Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio.

 

Articolo 19
Assestamento generale di bilancio

1- L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare  alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di  mantenere l'equilibrio del bilancio.

2- L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati.

 

Articolo 20
Variazione al piano esecutivo di gestione

1- Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative  delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.

2- La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile del Servizio

ed è formalizzata con deliberazione della Giunta.

3- Possono essere deliberate variazioni al Piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre dell'esercizio.

4- La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere motivata dalla Giunta.

5- Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.

 

CAPO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

 

Articolo 21
Fasi procedurali di acquisizione delle entrate

1-La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

a) accertamento;

b) emissione dell'ordinativo di incasso;

c) riscossione;

d) versamento.

 

Articolo 22
Accertamento dell'entrata

1-L'entrata è accertata quando,verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.

2- L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione acquisita dal Responsabile del procedimento.

3- Le entrate concernente i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.

4- Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici sono

accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.

5- Le entrate di natura patrimoniale, da  trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.

6- Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.

7- Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con Istituti di

credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa Depositi e Prestiti o

dagli Istituti di Previdenza.

8- Le entrate concernente poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.

9- Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi

specifici,contratti o provvedimenti giudiziari.

10- In ogni altro caso,in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

11- Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata di cui al precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, è tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro quindici giorni dall'acquisizione, alla Ragioneria, che provvederà all'annotazione nelle scritture contabili di entrata.

12- Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

Articolo 23
Emissione degli ordinativi di incasso

1- Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta all'Ente.

2- Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, recano  le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;

c) codifica;

d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;

e) causale della riscossione;

f) importo  in cifre e lettere;

g) data di emissione;

h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;

i) attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate devono affluire;

l) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.

3- Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria.

4- Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a cura della Ragioneria. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.

 

Articolo 24
Riscossione e versamento delle entrate

1- Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi dall'Ente, contro  rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario che è unico per ogni esercizio, anche se costituito da più fascicoli.

2- Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune di Sinnai".

3- Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria, alla quale il Tesoriere richiederà l'emissione degli ordinativi di incasso entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.

4- Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso, con cadenza massima quindicinale.

5- Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il giorno successivo.

 

Articolo 25
Residui attivi

1- Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art. 21 e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2- Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio.

 

Articolo 26
Vigilanza sulla gestione delle entrate

1- Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della Ragioneria, che l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione.

 

CAPO V

GESTIONE DELLE SPESE

 

Articolo 27
Fasi procedurali di effettuazione delle spese

1- La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione;

d) pagamento.

 

Articolo 28
Impegno delle spese

1- Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni

ad essi demandate, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio.

2- Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate cronologicamente per servizio di provenienza, raccolte in copia presso la Segreteria e pubblicate all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

3- L’ordinazione a terzi può essere effettuata solo dopo che l’atto d’impegno è divenuto esecutivo. La richiesta deve contenere anche l’indicazione dell’atto d’impegno e della copertura finanziaria e l’avvertenza che gli estremi della richiesta siano riportati anche nella successiva fattura.

4- Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori individuati, per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.

5- Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese comunque comprese nei  limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.

6- Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonché per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni.

7- Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del correlato accertamento di entrata.

8- Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale,in corrispondenza dell'accertamento di entrate aventi destinazioni vincolate per legge.

9- Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

Articolo 29
Prenotazione di impegno

1- I Servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o provvedimenti di qualsiasi  natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto, obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria le proposte, le determinazioni e i provvedimenti con l'indicazione degli oneri previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere imputati gli oneri medesimi.

2- La Ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art.30, annotando nelle scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle proposte di deliberazioni e determinazioni l'attestazione di copertura finanziaria.

3- Per le spese afferenti a procedure in via di espletamento, l'atto autorizzativo dell'avvio del procedimento costitutivo del vincolo sulle previsioni di bilancio, determina una prenotazione di  impegno. Qualora entro il termine dell'esercizio non dovesse essere perfezionata l'obbligazione giuridica di cui al comma 3 del precedente articolo, l'atto di prenotazione decade e la spesa determina economia della previsione di bilancio sulla quale era stato costituito il vincolo.

 

Articolo 30
Adempimenti procedurali per gli atti di impegno

1-Tutti gli atti di cui al precedente articolo, non appena formalizzati, devono essere inoltrati alla Ragioneria dalla Segreteria della Giunta o del Consiglio o dai Servizi per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo elenco entro 15 giorni dalla formalizzazione.

2- Alla Ragioneria devono essere trasmessi, negli stessi termini e con le stesse modalità, gli atti che impegnano il bilancio pluriennale.

3- Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 27, devono essere, altresì, trasmessi dal Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata, entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione della idonea documentazione.

4- Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati formalizzati, la Segreteria della Giunta o del Consiglio, o i Servizi, sono tenuti, ognuno per gli atti di propria competenza, a trasmetterne copia alla Ragioneria entro il termine massimo del 5 gennaio dell'esercizio successivo.

5- E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione verso terzi, di dare comunicazione alla Ragioneria non oltre i quindici giorni successivi,del titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma dovuta. Per le obbligazione perfezionate dopo il 22 dicembre, la comunicazione deve essere resa entro il 5 gennaio dell'esercizio successivo.

 

Articolo 31
Attestazione di copertura finanziaria

1- I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

2- Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi, l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale

e dei bilanci annuali seguenti.

3- Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul pertinente stanziamento di bilancio.

4- Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, l'attestazione di

copertura finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.

 

Articolo 32
Parere di regolarità contabile

1- Su ogni proposta di deliberazione o determinazione o di altro provvedimento che comporti entrate o spese, il Responsabile della Ragioneria esprime il parere di regolarità contabile, previa verifica:

a) della regolarità della documentazione;

b) della corretta imputazione della entrata e della spesa;

c) dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;

d) della conformità alle norme fiscali;

e) del rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del presente regolamento.

2- Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della proposta, con un termine minimo di  almeno giorni tre.

3-L'Organo deputato ad adottare l'atto ,in presenza di parere negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.

 

Articolo 33
Spese per interventi di somma urgenza

1- Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.

2- Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.

3- In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.

4- La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per l’ordinazione dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori stessi.

5- I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'Organo di revisione a

cura del Responsabile del Servizio.

 

Articolo 34
Liquidazione delle spese

1- La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore.

2- La determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi, alla Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

3- Alla determinazione di cui al comma precedente è, altresì, allegato il mandato di pagamento sottoscritto dallo stesso Responsabile del Servizio.

4- Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni  permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art. 35.

 

Articolo 35
Ordinazione delle spese

1- L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:

a) esercizio finanziario;

b) intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;

c) codifica;

d) creditore, nonché, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA;

e) causale del pagamento;

f) somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;

g) modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;

h) data di emissione;

i) estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;

l) eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

2- I mandati di pagamento sono emessi dall'addetto ai Servizi Finanziari entro 10 giorni dal ricevimento degli atti di liquidazione è sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dipendente che esercita le funzioni vicarie.

3- Il Servizio Finanziario procede altresì all’ordinazione delle spese fisse in tempo utile affinché il Tesoriere possa effettuare i pagamenti alle rispettive scadenze.

4- L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta.

5-Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.

6- Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.

7- Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.

8- Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa.

   

Articolo 36
Pagamento delle spese

1- Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere,della obbligazione verso il creditore.

2- Il  pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento.

3- Il Tesoriere è tenuto ad effettuare ,anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni. La Ragioneria entro  quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.

 

 

Articolo 37
Residui passivi

1- Le spese impegnate a norma dell'art. 27 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

2- Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio.

3- L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal Responsabile della Ragioneria, deve essere consegnato al Tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.

4- Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile della Ragioneria in sede di ordinazione della spesa.

 

Articolo 38
Spese del Servizio di economato

1- Le spese del Servizio economato sono disciplinate dal vigente Regolamento economale, che detta  disposizioni relativamente alla esecuzione, alla liquidazione ed al pagamento, nonché a quant'altro è necessario per la completa disciplina.

 

CAPO VI

SCRITTURE CONTABILI

 

Articolo 39
Sistema di scritture

1- Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti,deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa sotto l'aspetto:

a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;

b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;

c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.

 

Articolo 40
Contabilità finanziaria

1- La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:

a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da  riscuotere per ciascuna risorsa;

b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;

c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;

d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;

e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

 

Articolo 41
Contabilità patrimoniale

1- Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario.

2- Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo capo IX.

 

Articolo 42
Contabilità economica

1- Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e negativi si riferiscono.

2- I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità

economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati.

3- A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.

4- Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite in funzione delle

determinazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 45.

 

Articolo 43
Scritture complementari - contabilità fiscale

1- Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia.

 

CAPO VII

RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 44
Rendiconto della gestione

1- I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2- Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione  finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.

3- Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

4- La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'Organo di revisione di cui all'art. 57, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Articolo 45
Conto del bilancio

1- Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2- Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali.

3- Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri

gestionali può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del bilancio di altri specifici indicatori e parametri.

4- Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.

 

Articolo 46
Conto economico

1- Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio.

2- Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.

3- Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di

costo può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal

Servizio controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal successivo esercizio, di altri specifici conti economici.

 

Articolo 47
Conto del patrimonio

1- Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività

finanziarie e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2- Il risultato differenziale rappresenta il  patrimonio netto o il deficit patrimoniale.

 

Articolo 48
Conto degli agenti contabili

1- L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonché, coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2- Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato

al rendiconto e con esso sottoposto all'Organo consiliare.

 

Articolo 49
Modalità di formazione del rendiconto

1- La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi entro il mese di marzo di ciascun anno.

2- La Ragioneria procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità.

A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la  documentazione entro i successivi dieci giorni.

3- All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la Ragioneria entro  il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta  di deliberazione consiliare alla Giunta.

4- Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione, comprendente l'analisi della revisione e delle ragioni dell'eliminazione in tutto o in parte dei residui attivi e passivi, trasmettendola al Servizio controllo di gestione che, entro il 15 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.

5- La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'Organo di revisione entro il 20 maggio, a cura del Segretario.

6- L'Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni.

7- La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante inoltro al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario.

8- Il rendiconto è approvato dall'Organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

9- Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da comunicazione al Tesoriere e agli agenti contabili interni.

 

Articolo 50
Eliminazione dei residui attivi

1- La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito accertamento del credito, o assolutamente inesigibili o di dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto.

2- Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto della eliminazione.

3- I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.

 

Articolo 51
Avanzo di amministrazione

1- L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.

2- Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.

3- Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e, tuttavia, per l'indisponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo successivo.

4- Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento, possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i finanziamenti correlati.

5- La quota di avanzo di amministrazione disponibile, in quanto non soggetta a vincoli, può essere destinata al finanziamento di spese nel seguente ordine di priorità:

a) debiti fuori bilancio riconoscibili;

b) interventi in conto capitale;

c) interventi correnti in sede di assestamento, soltanto ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

6- L'avanzo di amministrazione è applicabile al bilancio dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo consiliare.

 

Articolo 52
Disavanzo di amministrazione

1- Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.

2- Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi.

Entro il 30 settembre l'Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.

3- Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa.

4- L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di bilancio.

5-Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.

 

Articolo 53
Debiti fuori bilancio

1- Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'Organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.

2- La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è sottoposta all'Organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

 

Articolo 54
Pubblicità del rendiconto

1- Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta  depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l'ufficio del Segretario generale.

2- Del deposito si da informazione a mezzo avviso pubblico all'albo pretorio e sul quotidiano a  maggiore tiratura nel territorio provinciale.

 

Articolo 55
Trasmissione del rendiconto alla Corte dei Conti

1- Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Enti locali della Corte dei conti entro 30 giorni dal definitivo esame del Comitato di Controllo.

 

CAPO VIII

SERVIZIO DI TESORERIA

 

Articolo 56
Affidamento del servizio

1-     L'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti ovvero delle disposizioni previste dal vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, qualora ne ricorrano i presupposti;

2-     Il servizio è regolato in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente;

3-     E’ fatta salva per l’Ente la possibilità di avvalersi dell’estensione delle condizioni del servizio di tesoreria della RAS secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale;

4-     Il tesoriere è agente contabile dell’Ente.

 

Articolo 57
Convenzione di Tesoreria

1- I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di

tesoreria. In particolare la convenzione stabilisce:

a) la durata del servizio;

b) il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica introdotto dalla legge 29  ottobre 1984 n. 720 e successive integrazioni e modificazioni;

c) le anticipazioni di cassa;

d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;

f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere;

g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi centrali ai sensi di legge.

 

Articolo 58
Operazioni di riscossione e pagamento

1- Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere.
La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del Responsabile della Ragioneria e non è soggetta a vidimazione.

2- La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando,comunque,a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.

3- Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare.

Qualora la Ragioneria rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.

 

Articolo 59
Comunicazioni e trasmissioni documenti fra Comune e Tesoriere

1- Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora ciò sia concordato fra le parti.

 

Articolo 60
Verifiche di cassa

1- Il tesoriere é responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri

d'obbligo, dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a destinazione vincolata , e la dinamica delle singole componenti.

2- Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione  del  Comune  e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.

 

 

Articolo 61
Gestione dei titoli e valori

1- Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente  sono disposte dal Responsabile della Ragioneria.

2- Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria, con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti artt.22 e 23.

3- L'autorizzazione  allo  svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi è disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso Responsabile del Servizio.

4- I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio. Lo svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effettua  la gara.

 

Articolo 62
Resa del conto

1- Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio

finanziario.

2- Il conto del tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.

 

CAPO IX

GESTIONE PATRIMONIALE

 

Articolo 63
Beni comunali

1- I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

a) beni soggetti al regime del demanio;

b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali disponibili.

 

Articolo 64
Inventario dei beni soggetti al regime del demanio

1- L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;

b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali;

c) il valore determinato secondo la normativa vigente;

d) l'ammontare delle quote di ammortamento.

 

Articolo 65
Inventario dei beni immobili patrimoniali

1- L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:

a) la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;

c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;

d) lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;

e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

f) l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;

g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

h) l'ammontare delle quote di ammortamento;

i) gli eventuali redditi.

 

Articolo 66
Inventario dei beni mobili

1- L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e la specie;

d) il valore;

e) l'ammontare delle quote di ammortamento.

2- Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.

3- I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti

anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

4- Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i mobili di valore individuale inferiore a lire cinquecentomila ascrivibili alle seguenti tipologie:

a) mobilio, arredamenti e addobbi;

b) strumenti e utensili;

c) attrezzature di ufficio.

5- La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od  altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio patrimonio, su proposta dell'utilizzatore.

 

Articolo 67
Procedure di classificazione dei beni

1- Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta.

 

Articolo 68
Aggiornamento degli inventari

1- Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

2- E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

 

Articolo 69
Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni

1- Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative  vigenti.

2- Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.

3- Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi

determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.

4- Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato

negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.

5- Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.

 

Articolo 70
Ammortamento dei beni

1- Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.

2- La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla Ragioneria entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente.

3- Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei  beni patrimoniali relativi, per l'intero.

4- Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.

5- Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire due milioni. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.

6- I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.

 

CAPO X

VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

 

Articolo 71
Controllo finanziario

1- Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di  bilancio

con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.

2- Il Comune è tenuto a rispettare nelle  variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.

3- La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione bimestrale al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Organo di revisione e al Segretario.

4- Qualora in sede di controllo finanziario,dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Organi previsti al comma precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri.

5- Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre.

6- Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale da atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.

 

Articolo 72
Verifica dei programmi

1- Ciascun Responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica

sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione bimestrale al Sindaco e al Presidente del Consiglio, dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio controllo di gestione.

2- Il Consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato

di attuazione dei programmi.

 

Articolo 73
Controllo di gestione

1- Il modello organizzativo della struttura, le procedure e le modalità per l'applicazione del controllo di gestione, le eventuali collaborazioni esterne, le determinazioni sulla resa del servizio in convenzione con altri Enti locali e quanto altro necessario per la completa disciplina saranno previste in apposite norme regolamentari.

 

CAPO XI

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

 

Articolo 74
Organo di revisione

1- Il controllo interno e la revisione della gestione economico finanziaria è affidato in  attuazione della legge nazionale e regionale e dello statuto all'Organo di revisione.

2- L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per le proprie

riunioni e per la conservazione della documentazione.

3- I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:

a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai Responsabili dei Servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima  tempestività;

b) ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;

c) partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;

d) partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni consiliari e del Consiglio di amministrazione delle  Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti;

e) ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio e delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.

4- L'Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell'Organo stesso,al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.

 

Articolo 75
Principi informatori dell'attività del
del collegio  dei revisori

1- L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.

2- Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza , verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.

 

Articolo 76
Decadenza e sostituzione dei revisori

1- L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'Organo, o a tre sedute di cui all'art.74  comma 3 lett. c) e d) comporta la decadenza dello stesso.

2- Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.

 

Articolo 77
Esercizio della revisione

1- L'esercizio della revisione è svolto dall'Organo di revisione, in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti.

2- L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei Revisori.

3- Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo è trasmessa alla Segreteria ed alla Ragioneria.

 

Articolo 78
Funzioni, collaborazione e referto al Consiglio

1- I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:

a) collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:

1) bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;

2) variazioni e assestamenti di bilancio;

3) piani economico finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;

4) programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;

5) alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;

6) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;

7) modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;

8) convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

9) costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;

10) partecipazione a Società di capitali;

11) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

b) vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:

1) acquisizione delle entrate;

2) effettuazione delle spese;

3) gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili;

4) attività contrattuale;

5) amministrazione dei beni;

6) adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

7) tenuta della contabilità.

c) consulenza e referto in ordine alla:

1) efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;

2) rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione.

d) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

 

Articolo 79
Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati

1- L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità delle previsioni, sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio.

2- Il parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui all'art.13 del presente regolamento.

 

Articolo 80
Parere sulle variazioni e assestamenti di bilancio

1- Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse all'Organo di revisione; entro otto giorni dal ricevimento l'Organo esprime il parere. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.

2-Non è richiesto il parere sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del bilancio collegati al  controllo finanziario della gestione, da attuarsi ai sensi dell'art. 71 se già acquisito con esito  favorevole sulla proposta di riequilibrio formulata dalla Ragioneria.

 

Articolo 81
Altri pareri, attestazioni e certificati

1- Tutti gli altri pareri contemplati nell'art.78, le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i

quali il termine è ridotto a cinque giorni.

 

Articolo 82
Modalità di richiesta dei pareri

1- Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse  a cura dei Servizi Finanziari.

 

Articolo 83
Pareri su richiesta dei Consiglieri

1- Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo al Presidente del Consiglio, può richiedere pareri sugli aspetti economico-finanziari della  gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente.

2- Laddove il Presidente del  Consiglio  non intenda trasmettere  la  richiesta,  dovrà darne immediata motivazione, all'uopo  convocando  la Conferenza dei Capigruppo.

3- L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i trenta giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente del Consiglio perchè venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

 

Articolo 84
Pareri su richiesta della Giunta

1- Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonchè proposte sull'ottimizzazione della gestione.

2- L'Organo di revisione  fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

 

Articolo 85
Relazione al rendiconto

1- La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza , alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonchè dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui all'art. 73.

2- La relazione in ogni caso deve dare  dimostrazione, oltre  alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:

a) del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato;

b) della  destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;

c) della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;

d) delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonchè dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio.

3- La relazione al rendiconto è resa nei  termini di cui all'art. 49 del presente regolamento.

 

Articolo 86
Irregolarità nella gestione

1- Nel caso riscontri irregolarità nella  gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio, l'Organo di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare.

Il consiglio  dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine  indicato dall'Organo di revisione stesso.

 

Articolo 87
Trattamento economico dei revisori

1- Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 88
Area economico finanziaria

1- Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i servizi gestione economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi attivi e passivi e controllo di gestione, sono ricompresi nel settore economico finanziario.

2- Il coordinamento dell'area economico finanziaria è affidato al Ragioniere capo del Comune.

3- La struttura organizzativa dei Servizi facenti capo al Settore economico-finanziario è definita nel regolamento  sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi e relativa dotazione organica, secondo i criteri generali di cui al presente articolo.

 

Articolo 89
Ragioneria e Responsabile della Ragioneria

1- I richiami alla "Ragioneria" e "Responsabile della Ragioneria" contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti, rispettivamente, sia al settore economico finanziario e al  Ragioniere capo che alla competente struttura del settore ed al suo Responsabile.

 

Articolo 90
Poteri sostitutivi

1- Le competenze, le sottoscrizioni, le  attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi

dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento al Segretario, sono resi, in  caso di sua assenza o impedimento, dal  Vice Segretario.

2- Le competenze, le sottoscrizioni,le attestazioni, i  pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi

dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento, al Responsabile della Ragioneria sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal Funzionario più anziano del settore economico finanziario.

 

Articolo 91
Applicazione del regolamento

1- L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre con la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.

2- Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 21/06/1996