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REGOLAMENTO DI
CONTABILITA' CAPO
I FINALITA'
E CONTENUTO Articolo
1 1-
Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e
della
contabilità del Comune di Sinnai, in attuazione dell'art. 59 comma 1
della legge 8 giugno 1990 n. 142, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.77, e dello statuto comunale. 2-
Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono
all'amministrazione economico-finanziaria, finalizzate alla conservazione e
corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e
controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese
per il bilancio, ovvero mutazioni qualitative e quantitative del
patrimonio dell'Ente. 3-
A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine
alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un
sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di
controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività
amministrativa. CAPO
II PROGRAMMAZIONE Articolo
2 1-
Il Comune assume il sistema
della
programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati per
informare ad esso la propria attività amministrativa. 2-
I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio
sono: a)
la relazione previsionale e programmatica; b)
il bilancio pluriennale di previsione; c)
il piano economico finanziario; d)
il bilancio annuale di previsione; e)
il piano esecutivo di gestione. Articolo
3 1-Al
bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e
programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale,
secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 12 del Dlgs. 77/95. Articolo
4 1-Il
bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di
medio periodo, di durata pari a quello della Regione. 2-
E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di
autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese previste. 3-
Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare
nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per
le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati. 4-
Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere
con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza. Articolo
5 1-
Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con
l'assunzione di mutui destinate all'esercizio di servizi pubblici, deve
essere approvato un piano economico finanziario, diretto ad accertare
l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione
agli introiti previsti. 2-
La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario
costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione
dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione
dei relativi mutui. 3-
Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il
piano economico finanziario
dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi
compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, e i ricavi. 4-
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 46 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e
integrazioni. Articolo
6 1-
Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art.
13. 2-
Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione
di cui al precedente comma, la Giunta propone i documenti sulla base di
consultazioni con gli Enti, le istituzioni, le forme organizzative e
associative agenti sul territorio comunale, nonché attraverso la
convocazione di pubbliche assemblee, al fine di assicurare il più efficace
collegamento degli interventi con le esigenze della comunità interessata. 3-
I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il
progetto da approvare, firmati dal Responsabile, contenenti le indicazioni
di cui all'art.5, e trasmessi alla Ragioneria per le verifiche di competenza
unitamente alla proposta di deliberazione approvativa. CAPO
III BILANCIO
ANNUALE DI PREVISIONE Articolo
7 1-
L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2-
Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e
impegni di spesa. Articolo
8 1-
L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di
autorizzazione dell'organo consiliare in sede di approvazione del bilancio o
con atto successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere
da parte degli Organi esecutivi e dei Responsabili dei Servizi, nei limiti
temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un
dodicesimo, per ciascun intervento,delle somme previste nel bilancio
deliberato. 2-
Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge
o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonchè le
spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente. 3-
In assenza di bilancio deliberato dall'Organo consiliare è consentita
soltanto una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle
obbligazioni già assunte e l'effettuazione di spese necessarie per evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi, nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove
esistenti. 4-
La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata
nel parere tecnico-amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e
risultare specificatamente nel relativo provvedimento. 5-
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo
regionale di controllo ( esercizio provvisorio ) oppure in assenza del
bilancio deliberato dall'Organo consiliare ( gestione provvisoria), il
Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto
competenza, sulla base di idonea attestazione di sussistenza dei requisiti
che consentono l'assolvimento della spesa, resa dal Responsabile della
Ragioneria. 6-
Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato. Articolo
9 1-
Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto
della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità,
veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico. Articolo
10 1-
Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione,
distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto
stabilito dalla normativa vigente. Articolo
11 1-
Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente, un fondo di
riserva ordinario che non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore
al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2-
Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre
dell'esercizio, con deliberazione
della Giunta da trasmettere, con cadenza mensile, a cura del Segretario al
Presidente del Consiglio. Articolo
12 1-
La gestione
finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che
deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto
dalle vigenti disposizioni normative. 2-Il
bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e
programmatica e dal bilancio pluriennale ed accompagnato dalla relazione
dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Articolo
13 1-Ai
fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di
programmazione allegati, entro il 31 luglio di ogni anno i Responsabili dei
Servizi formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità
previamente fissati dal Sindaco le relative proposte, corredate da apposite
relazioni, comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria. Le
proposte devono essere compatibili con le indicazioni di carattere
finanziario fornite dal Sindaco o suo delegato. 2-
La Giunta espletate, tramite la Ragioneria, le prime operazioni di
coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità con l'insieme
delle risorse ipotizzabili, fornisce ai Responsabili dei Servizi indicazioni
ai fini di un adeguamento delle proposte formulate. 3-
La Ragioneria, entro il successivo 15 settembre, elabora l'ipotesi di
bilancio, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e
della compatibilità delle previsioni di spesa. 4-
La Giunta approva gli schemi di bilancio annuale e degli allegati documenti
di programmazione entro il 20 settembre, trasmettendo la relativa
deliberazione all'Organo di revisione per acquisirne il parere, che dovrà
essere reso entro i successivi otto giorni. 5-
Il bilancio di previsione e relativi allegati sono, a cura del Segretario,
trasmessi al Presidente del Consiglio e comunicati ai singoli consiglieri
entro il 30 settembre. 6-
I membri del Consiglio possono presentare emendamenti agli schemi del
bilancio entro il 20 ottobre, mediante deposito presso la Segreteria
comunale. 7-
Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio
del bilancio. 8-
Gli emendamenti, nello stesso ordine cronologico di presentazione, sono
sottoposti all'esame della competente Commissione Consiliare permanente,
previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di
legittimità. Non è dovuto sugli emendamenti il parere dell'organo di
revisione. Gli emendamenti così come definitivamente formulati sono posti
in votazione da parte dell'assemblea consiliare prima dell'approvazione del
bilancio. 9-
Il bilancio, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a
maggioranza semplice. Articolo
14 1-
Quando il termine ordinario di approvazione del bilancio previsto nell'art.
55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito ad altra data, la durata
della
proroga ha efficacia anche per i termini indicati nell'articolo
precedente. Articolo
15 1-
Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la
conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli
allegati documenti di programmazione, fornendo
gratuitamente ai richiedenti copia per estratto dei predetti
documenti. Articolo
16 1-
Nel Piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di
competenza,sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli Servizi,
con l'eventuale graduazione delle risorse e degli interventi in centri di
responsabilità, centri di costo, capitoli ed articoli. 2-
La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per
ciascun servizio, dai
Responsabili di settore cui fanno capo i servizi nei termini e con le
modalità di cui al precedente art. 13. 3-
La Giunta definisce, in sede di approvazione dello
schema di bilancio e sulla base dello stesso, il piano esecutivo di
gestione,dandone conoscenza, in allegato allo schema medesimo, all'Organo
consiliare. 4-Il
piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è approvato
dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base del bilancio di
previsione deliberato dall'Organo consiliare. Articolo
17 1-
I prelievi di fondi si operano mediante trasferimento di somme da
stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare
dotazioni deficitarie in relazione alle effettive necessità, per spese che
abbiano carattere di indifferibilità. 2-
Sono vietati i prelievi dagli stanziamenti finanziati con entrate
straordinarie o con vincoli di destinazione
e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto
capitale e stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti, nonché
dai capitoli iscritti nei servizi
per conto di terzi ed altre parti del bilancio. 3-Possono
essere deliberati prelievi di fondi entro e non oltre il 30 novembre
dell'esercizio. Articolo
18 1-
Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle
previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta
destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori
entrate accertate in corso d'anno. 2-
Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30
novembre dell'esercizio. Articolo
19 1-
L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una
variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare
alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le
previsioni di competenza anche al fine di
mantenere l'equilibrio del bilancio. 2-
L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le
eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con
l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti
interessati. Articolo
20 1-
Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni
modificative
delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun
servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio. 2-
La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal
Responsabile del Servizio ed
è formalizzata con deliberazione della Giunta. 3-
Possono essere deliberate variazioni al Piano esecutivo di gestione fino al
15 dicembre dell'esercizio. 4-
La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in
difformità della proposta formulata dal Responsabile del Servizio deve
essere motivata dalla Giunta. 5-
Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più
interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive
deliberazioni di modifica del bilancio. CAPO
IV GESTIONE
DELLE ENTRATE Articolo
21 1-La
gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi
procedurali: a)
accertamento; b)
emissione dell'ordinativo di incasso; c)
riscossione; d)
versamento. Articolo
22 1-L'entrata
è accertata quando,verificata la ragione del credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica
debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa
scadenza, si può attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio
l'ammontare del credito. 2-
L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione
acquisita dal Responsabile del procedimento. 3-
Le entrate concernente i tributi propri sono accertate a seguito dei ruoli
emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge. 4-
Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri
Enti pubblici sono accertate
sulla base dei provvedimenti di assegnazione. 5-
Le entrate di natura patrimoniale, da
trasferimenti di capitali e rimborsi di crediti sono accertate sulla
base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare. 6-
Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di
riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli. 7-
Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto
stipulato con Istituti di credito
ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla Cassa
Depositi e Prestiti o dagli
Istituti di Previdenza. 8-
Le entrate concernente poste compensative delle spese sono accertate in
corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo. 9-
Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti
amministrativi specifici,contratti
o provvedimenti giudiziari. 10-
In ogni altro caso,in mancanza di idonea documentazione concernente il
credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione
del medesimo. 11-
Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata di
cui al precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a
supporto, è tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro quindici
giorni dall'acquisizione, alla Ragioneria, che provvederà all'annotazione
nelle scritture contabili di entrata. 12-
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non
accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione. Articolo
23 1-
Con gli ordinativi di incasso si da ordine al Tesoriere di riscuotere una
determinata somma dovuta all'Ente. 2-
Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno
finanziario, recano
le seguenti indicazioni: a)
esercizio finanziario; b)
risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza; c)
codifica; d)
nome e cognome o ragione sociale del debitore; e)
causale della riscossione; f)
importo
in cifre e lettere; g)
data di emissione; h)
eventuali vincoli di destinazione delle entrate; i)
attribuzione alla contabilità speciale fruttifera o infruttifera a cui le
entrate devono affluire; l)
eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata. 3-
Ogni ordinativo di incasso è sottoscritto dal Responsabile della
Ragioneria. 4-
Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al Tesoriere per l'esecuzione a
cura della Ragioneria. L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in
duplice copia, numerato e datato, di cui uno è restituito firmato per
ricevuta. Articolo
24 1-
Le entrate sono riscosse dal Tesoriere mediante ordinativi d'incasso emessi
dall'Ente, contro
rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da
staccarsi da apposito bollettario che è unico per ogni esercizio, anche se
costituito da più fascicoli. 2-
Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme
che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo
rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del
versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Comune di
Sinnai". 3-
Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate alla Ragioneria, alla
quale il Tesoriere richiederà l'emissione degli ordinativi di incasso entro
30 giorni dalla segnalazione stessa. 4-
Il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati
all'Ente è disposto esclusivamente dall'Ente medesimo, mediante preventiva
emissione di ordinativo di incasso, con cadenza massima quindicinale. 5-
Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni
formalmente autorizzati con provvedimento dell'Ente. In tal caso, le somme
riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il giorno
successivo. Articolo
25 1-
Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art. 21 e non
riscosse entro il termine dell'esercizio. 2-
Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente
le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del
bilancio. Articolo
26 1-
Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è
tenuto a curare, anche a seguito di segnalazione della Ragioneria, che
l'accertamento e la riscossione delle entrate trovino puntuale, tempestivo e
integrale riscontro nella gestione. CAPO
V GESTIONE
DELLE SPESE Articolo
27 1-
La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi
procedurali: a)
impegno; b)
liquidazione; c)
ordinazione; d)
pagamento. Articolo
28 1-
Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi,
nell'ambito delle attribuzioni ad
essi demandate, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in
bilancio. 2-
Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione
del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi
con proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate
cronologicamente per servizio di provenienza, raccolte in copia presso la
Segreteria e pubblicate all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 3-
L’ordinazione a terzi può essere effettuata solo dopo che l’atto
d’impegno è divenuto esecutivo. La richiesta deve contenere anche
l’indicazione dell’atto d’impegno e della copertura finanziaria e
l’avvertenza che gli estremi della richiesta siano riportati anche nella
successiva fattura. 4-
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme
dovute a creditori individuati, per ragioni determinate, a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio. 5-
Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per spese
comunque comprese nei
limiti delle previsioni del bilancio pluriennale. 6-
Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale
dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti, compresi gli interessi di preammortamento e gli oneri
accessori, nonché per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del
bilancio e successive variazioni. 7-
Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica
destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare
del correlato accertamento di entrata. 8-
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di parte
corrente che in conto capitale,in corrispondenza dell'accertamento di
entrate aventi destinazioni vincolate per legge. 9-
Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere
assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme
definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme
impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali della gestione. Articolo
29 1-
I Servizi che redigono proposte di deliberazioni, determinazioni o
provvedimenti di qualsiasi
natura dai quali possono derivare, in modo diretto o indiretto,
obbligazioni finanziarie, sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria le
proposte, le determinazioni e i provvedimenti con l'indicazione degli oneri
previsti, dell'esercizio e dello stanziamento di bilancio cui devono essere
imputati gli oneri medesimi. 2-
La Ragioneria esegue le verifiche di cui al successivo art.30, annotando
nelle scritture gli impegni in corso di formazione e apponendo sulle
proposte di deliberazioni e determinazioni l'attestazione di copertura
finanziaria. 3-
Per le spese afferenti a procedure in via di espletamento, l'atto
autorizzativo dell'avvio del procedimento costitutivo del vincolo sulle
previsioni di bilancio, determina una prenotazione di
impegno. Qualora entro il termine dell'esercizio non dovesse essere
perfezionata l'obbligazione giuridica di cui al comma 3 del precedente
articolo, l'atto di prenotazione decade e la spesa determina economia della
previsione di bilancio sulla quale era stato costituito il vincolo. Articolo
30 1-Tutti
gli atti di cui al precedente articolo, non appena formalizzati, devono
essere inoltrati alla Ragioneria dalla Segreteria della Giunta o del
Consiglio o dai Servizi per l'annotazione. L'inoltro deve avvenire a mezzo
elenco entro 15 giorni dalla formalizzazione. 2-
Alla Ragioneria devono essere trasmessi, negli stessi termini e con le
stesse modalità, gli atti che impegnano il bilancio pluriennale. 3-
Gli atti in forza dei quali si considerano impegnate le spese di cui ai
commi 6 e 7 del precedente articolo 27, devono essere, altresì, trasmessi
dal Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata,
entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione della idonea documentazione. 4-
Qualora gli atti che hanno formato oggetto di impegno non siano stati
formalizzati, la Segreteria della Giunta o del Consiglio, o i Servizi, sono
tenuti, ognuno per gli atti di propria competenza, a trasmetterne copia alla
Ragioneria entro il termine massimo del 5 gennaio dell'esercizio successivo. 5-
E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha espletato il
procedimento di spesa conclusosi con il perfezionamento dell'obbligazione
verso terzi, di dare comunicazione alla Ragioneria non oltre i quindici
giorni successivi,del titolo giuridico, del soggetto creditore e della somma
dovuta. Per le obbligazione perfezionate dopo il 22 dicembre, la
comunicazione deve essere resa entro il 5 gennaio dell'esercizio successivo. Articolo
31 1-
I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. 2-
Qualora l'atto comporti spese in tutto o in parte a carico di esercizi
successivi, l'attestazione di copertura viene resa con riferimento ai
corrispondenti stanziamenti del bilancio pluriennale e
dei bilanci annuali seguenti. 3-
Con l'attestazione viene garantita la disponibilità finanziaria sul
pertinente stanziamento di bilancio. 4-
Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di
destinazione, l'attestazione di copertura
finanziaria può essere resa nei limiti del correlato accertamento di
entrata. Articolo
32 1-
Su ogni proposta di deliberazione o determinazione o di altro provvedimento
che comporti entrate o spese, il Responsabile della Ragioneria esprime il
parere di regolarità contabile, previa verifica: a)
della regolarità della documentazione; b)
della corretta imputazione della entrata e della spesa; c)
dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione; d)
della conformità alle norme fiscali; e)
del rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del
presente regolamento. 2-
Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre 15 giorni
dalla data di ricezione della proposta, con un termine minimo di
almeno giorni tre. 3-L'Organo
deputato ad adottare l'atto ,in presenza di parere negativo, può ugualmente
assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che
inducono a disattendere il parere stesso. Articolo
33 1-
Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o
imprevedibili, allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma
urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di
sicurezza, il relativo impegno di spesa può essere formalizzato con
provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo
all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in
corso. 2-
Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono
regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre. 3-
In caso di mancata formalizzazione non può darsi corso all'emissione del
mandato di pagamento. 4-
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per l’ordinazione
dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori stessi. 5-
I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi
all'Organo di revisione a cura
del Responsabile del Servizio. Articolo
34 1-
La liquidazione della somma certa e liquida dovuta è effettuata dal
Responsabile del Servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa,
sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del
creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione
giuridica da parte dello stesso creditore. 2-
La determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, con la quale viene
liquidata la spesa, è trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi,
alla Ragioneria per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali. 3-
Alla determinazione di cui al comma precedente è, altresì, allegato il
mandato di pagamento sottoscritto dallo stesso Responsabile del Servizio. 4-
Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni
permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide
con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art. 35. Articolo
35 1-
L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al
creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento,
numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, tratto sul
Tesoriere, contenente i seguenti elementi: a)
esercizio finanziario; b)
intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e
relativa disponibilità; c)
codifica; d)
creditore, nonché, ove richiesto, codice fiscale o partita IVA; e)
causale del pagamento; f)
somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione
dell'importo netto e delle ritenute operate; g)
modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a
quietanzare nei casi di pagamento diretto; h)
data di emissione; i)
estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il
mandato viene emesso; l)
eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito. 2-
I mandati di pagamento sono emessi dall'addetto ai Servizi Finanziari entro
10 giorni dal ricevimento degli atti di liquidazione è sono sottoscritti
dal Responsabile del Servizio Finanziario o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal dipendente che esercita le funzioni vicarie. 3-
Il Servizio Finanziario procede altresì all’ordinazione delle spese fisse
in tempo utile affinché il Tesoriere possa effettuare i pagamenti alle
rispettive scadenze. 4-
L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato
e datato, di cui uno è restituito firmato per ricevuta. 5-Possono
essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso
intervento o capitolo, che dispongono pagamenti ad una pluralità di
soggetti, anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i
titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere. 6-
Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad
esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei
contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei
mutui o pagamenti aventi scadenza successiva a tale data. 7-
Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla
Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di
tesoreria. 8-
Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi
della spesa. Articolo
36 1-
Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione
delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del Tesoriere,della
obbligazione verso il creditore. 2-
Il
pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il
Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa
economale solo per i casi previsti dal relativo regolamento. 3-
Il Tesoriere è tenuto ad effettuare ,anche in assenza di ordinazione della
spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo
e da delegazioni. La Ragioneria entro
quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso,
provvede ad emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al
servizio competente. Articolo
37 1-
Le spese impegnate a norma dell'art. 27 e non pagate entro il termine
dell'esercizio costituiscono residui passivi. 2-
Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente
le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto
del bilancio. 3-
L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato, sottoscritto dal
Responsabile della Ragioneria, deve essere consegnato al Tesoriere ad
avvenuta approvazione del rendiconto. 4-
Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il
Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto
residui, sulla base di attestazione di sussistenza del debito resa dal
Responsabile della Ragioneria in sede di ordinazione della spesa. Articolo
38 1-
Le spese del Servizio economato sono disciplinate dal vigente Regolamento
economale, che detta
disposizioni relativamente alla esecuzione, alla liquidazione ed al
pagamento, nonché a quant'altro è necessario per la completa disciplina. CAPO
VI SCRITTURE
CONTABILI Articolo
39 1-
Il sistema di contabilità, utilizzando anche sistemi informatici e relativi
supporti,deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa sotto
l'aspetto: a)
finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di
rilevare, per ciascuna risorsa e intervento, la situazione degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi
stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di
quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione
dei residui; b)
patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi
del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del
patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni
intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o
per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura
dell'esercizio; c)
economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e
negativi secondo i criteri della competenza economica. Articolo
40 1-
La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti
libri e registri contabili: a)
il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni
successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da
riscuotere per ciascuna risorsa; b)
il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni
successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per
ciascun intervento; c)
gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun
intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio,
per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da
riscuotere o da pagare a fine esercizio; d)
il giornale cronologico delle reversali e dei mandati; e)
ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di
gestione. Articolo
41 1-
Strumento della contabilità patrimoniale è l'inventario. 2-
Per la formazione, procedure e aggiornamento, si fa rinvio agli articoli
contenuti nel successivo capo IX. Articolo
42 1-
Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della
contabilità economica. A tal fine, gli accertamenti di entrata e gli
impegni di spesa registrano anche il periodo al quale i corrispondenti
componenti economici positivi e negativi si riferiscono. 2-
I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità
finanziaria e patrimoniale formano oggetto di rilevazione in contabilità economica
al verificarsi dell'evento che li ha determinati. 3-
A chiusura di esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori
componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del
prospetto di conciliazione. 4-
Rilevazioni più dettagliate per servizi o per centri di costo sono eseguite
in funzione delle determinazioni
di cui all'ultimo comma del successivo art. 45. Articolo
43 1-
Per le attività di natura commerciale o agricola, le scritture finanziarie,
economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite
registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche
disposizioni in materia. CAPO
VII RISULTATI
DI AMMINISTRAZIONE Articolo
44 1-
I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che
comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del
patrimonio. 2-
Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta
sull'andamento della gestione
finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti
verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di
efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti
rispetto alle previsioni. 3-
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla
chiusura dell'esercizio. 4-
La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla
relazione dell'Organo di revisione di cui all'art. 57, comma 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142. Articolo
45 1-
Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per
l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti
disposizioni normative. 2-
Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro
delle condizioni di deficitarietà e la tabella dei parametri gestionali. 3-
Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali
e parametri gestionali
può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del
Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di
ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni,
possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del bilancio di altri
specifici indicatori e parametri. 4-
Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di
gestione e quello di amministrazione. Articolo
46 1-
Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi
dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti
disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico
dell'esercizio. 2-
Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda,
mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto
economico ed al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici
e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e
patrimoniale. 3-
Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi
o per centri di costo
può essere presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del
Consiglio dal Servizio
controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e
l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere
l'elaborazione e l'allegazione al conto economico, dal successivo esercizio,
di altri specifici conti economici. Articolo
47 1-
Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività
e le passività finanziarie
e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo
lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative. 2-
Il risultato differenziale rappresenta il
patrimonio netto o il deficit patrimoniale. Articolo
48 1-
L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno
incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonché,
coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono
rendere il conto della propria gestione entro il mese di febbraio di ciascun
anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative. 2-
Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione
d'obbligo, è allegato al
rendiconto e con esso sottoposto all'Organo consiliare. Articolo
49 1-
La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni
forma oggetto di appositi verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi
entro il mese di marzo di ciascun anno. 2-
La Ragioneria procede, alla verifica dei conti e della allegata
documentazione entro i successivi 30 giorni, dando conferma della regolarità
e completezza oppure contestando carenze e irregolarità. A
fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili
interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la
documentazione entro i successivi dieci giorni. 3-
All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto
del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede la
Ragioneria entro
il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta
di deliberazione consiliare alla Giunta. 4-
Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta
di relazione al rendiconto della gestione, comprendente l'analisi della
revisione e delle ragioni dell'eliminazione in tutto o in parte dei residui
attivi e passivi, trasmettendola al Servizio controllo di gestione che,
entro il 15 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta. 5-
La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo
schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando
gli atti all'Organo di revisione entro il 20 maggio, a cura del Segretario. 6-
L'Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni. 7-
La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di
rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono
messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante inoltro
al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario. 8-
Il rendiconto è approvato dall'Organo consiliare entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 9-
Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da comunicazione al
Tesoriere e agli agenti contabili interni. Articolo
50 1-
La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o
in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito
accertamento del credito, o assolutamente inesigibili o di dubbia esigibilità,
è effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto. 2-
Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere
conto della eliminazione. 3-
I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito
elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini
di prescrizione. Articolo
51 1-
L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di
cassa e dei residui attivi sui residui passivi. 2-
Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del
bilancio, è tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati
destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto
capitale e dei fondi di ammortamento. 3-
Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti
complessivamente in avanzo e, tuttavia, per l'indisponibilità da attribuire
alle quote di cui al comma precedente, la parte di risultato contabile di
amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura
del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite
nell'articolo successivo. 4-
Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese
correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento, possono
essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i
finanziamenti correlati. 5-
La quota di avanzo di amministrazione disponibile, in quanto non soggetta a
vincoli, può essere destinata al finanziamento di spese nel seguente ordine
di priorità: a)
debiti fuori bilancio riconoscibili; b)
interventi in conto capitale; c)
interventi correnti in sede di assestamento, soltanto ai fini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio. 6-
L'avanzo di amministrazione è applicabile al bilancio dopo l'approvazione
del rendiconto da parte dell'Organo consiliare. Articolo
52 1-
Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui
passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi. 2-
Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la
copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e
inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi. Entro
il 30 settembre l'Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per
il riequilibrio della gestione. 3-
Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le
entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali
disponibili, con esclusione dei prestiti e di quelle aventi specifica
destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa. 4-
L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato in
sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire
nell'esercizio, comporta l'adozione di un provvedimento di assestamento di
bilancio. 5-Il
disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote
non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento
accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto
capitale. Articolo
53 1-
Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità
di debiti fuori bilancio, l'Organo consiliare adotta il relativo
provvedimento indicando i mezzi di copertura. 2-
La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti
fuori bilancio è sottoposta all'Organo consiliare per l'adozione con
procedura d'urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo
alla presentazione della proposta. Articolo
54 1-
Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta
depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che
vogliano esaminarlo presso l'ufficio del Segretario generale. 2-
Del deposito si da informazione a mezzo avviso pubblico all'albo pretorio e
sul quotidiano a
maggiore tiratura nel territorio provinciale. Articolo
55 1-
Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Enti locali
della Corte dei conti entro 30 giorni dal definitivo esame del Comitato di
Controllo. CAPO
VIII SERVIZIO
DI TESORERIA Articolo
56 1-
L'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme vigenti ovvero delle
disposizioni previste dal vigente regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, qualora ne ricorrano i presupposti; 2-
Il servizio è regolato in base ad una convenzione deliberata
dall’organo consiliare dell’Ente; 3-
E’ fatta salva per l’Ente la possibilità di avvalersi
dell’estensione delle condizioni del servizio di tesoreria della RAS
secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale; 4-
Il tesoriere è agente contabile dell’Ente. Articolo
57 1-
I rapporti fra il Comune e il Tesoriere sono regolati dalla legge e da
apposita convenzione di tesoreria.
In particolare la convenzione stabilisce: a)
la durata del servizio; b)
il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria unica introdotto
dalla legge 29
ottobre 1984 n. 720 e successive integrazioni e modificazioni; c)
le anticipazioni di cassa; d)
le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; e)
la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; f)
i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al Tesoriere; g)
la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere
agli Organi centrali ai sensi di legge. Articolo
58 1-
Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve
essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di
riscossione è a carico del Tesoriere. 2-
La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul
giornale di cassa. Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di
incasso, sono registrate come entrate provvisorie restando,comunque,a carico
del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso. 3-
Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di
riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio
del giornale di cassa o documento similare. Qualora
la Ragioneria rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'Ente
formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni. Articolo
59 1-
Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le
verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonché la
trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso, possono
essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti
qualora ciò sia concordato fra le parti. Articolo
60 1-
Il tesoriere é responsabile della corretta tenuta e conservazione dei
documenti e dei registri d'obbligo,
dai quali possano rilevarsi le giacenze di liquidità distinte dei fondi a
destinazione vincolata , e la dinamica delle singole componenti. 2-
Il Tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione
del
Comune
e dell'Organo di revisione tutta la documentazione utile per le
verifiche di cassa. Articolo
61 1-
Le operazioni di movimento dei titoli di proprietà dell'Ente
sono disposte dal Responsabile della Ragioneria. 2-
Gli ordinativi di incasso dei depositi definitivi di somme, valori o titoli
che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con l'Ente sono
sottoscritti dal Responsabile della Ragioneria, con le modalità e nei tempi
di cui ai precedenti artt.22 e 23. 3-
L'autorizzazione
allo
svincolo dei depositi, di somme, valori o titoli costituiti da terzi
è disposta dal Responsabile del Servizio competente che ha acquisito la
documentazione giustificativa del diritto al rimborso. L'atto di
liquidazione e l'ordinazione della spesa sono sottoscritti dallo stesso
Responsabile del Servizio. 4-
I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e
cauzionali, sono oggetto di bolletta di Tesoreria diversa dalla quietanza e
annotati in apposito registro tenuto a cura del competente Servizio. Lo
svincolo avviene su ordinazione del Responsabile del Servizio che effettua
la gara. Articolo
62 1-
Il Tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario. 2-
Il conto del tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la
gestione di cassa. CAPO
IX GESTIONE
PATRIMONIALE Articolo
63 1-
I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili e
si suddividono nelle seguenti categorie: a)
beni soggetti al regime del demanio; b)
beni patrimoniali indisponibili; c)
beni patrimoniali disponibili. Articolo
64 1-
L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia: a)
la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati; b)
il titolo di provenienza e gli estremi catastali; c)
il valore determinato secondo la normativa vigente; d)
l'ammontare delle quote di ammortamento. Articolo
65 1-
L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia: a)
la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati; b)
il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli
estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni; c)
la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta; d)
lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie; e)
le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati; f)
l'ufficio o soggetto privato utilizzatore; g)
il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; h)
l'ammontare delle quote di ammortamento; i)
gli eventuali redditi. Articolo
66 1-
L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: a)
il luogo in cui si trovano; b)
la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c)
la quantità e la specie; d)
il valore; e)
l'ammontare delle quote di ammortamento. 2-
Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un
separato inventario con autonoma numerazione. 3-
I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed
artistico sono descritti anche
in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. 4-
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente
deteriorabili ed i mobili di valore individuale inferiore a lire
cinquecentomila ascrivibili alle seguenti tipologie: a)
mobilio, arredamenti e addobbi; b)
strumenti e utensili; c)
attrezzature di ufficio. 5-
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,
cessione od
altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile del
Servizio patrimonio, su proposta dell'utilizzatore. Articolo
67 1-
Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al
patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e
viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta. Articolo
68 1-
Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di
ogni esercizio finanziario. 2-
E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al
patrimonio. Articolo
69 1-
Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle
disposizioni normative
vigenti. 2-
Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi manutentivi di
ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa del
conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti
esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica. 3-
Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero
per decrementi determinati
da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità
economica. 4-
Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per
il valore dichiarato negli
atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia. 5-
Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato
al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile
o congruo. Articolo
70 1-
Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di
bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono
quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i
coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative
al valore dei beni patrimoniali relativi. 2-
La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla
Ragioneria entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende
confermata la misura stabilita l'anno precedente. 3-
Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio
sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti
disposizioni normative al valore dei
beni patrimoniali relativi, per l'intero. 4-
Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in
diminuzione del corrispondente valore patrimoniale. 5-
Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i
beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire due milioni.
Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del
patrimonio, i beni di cui al presente comma, si considerano interamente
ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione. 6-
I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di
prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati. CAPO
X VERIFICHE
E CONTROLLO DI GESTIONE Articolo
71 1-
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione
dei fondi di
bilancio con
particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli
accertamenti delle entrate. 2-
Il Comune è tenuto a rispettare nelle
variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario
e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e
contabili stabilite dalla legge. 3-
La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio,
della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione
bimestrale al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'Organo di revisione
e al Segretario. 4-
Qualora in sede di controllo finanziario,dovessero evidenziarsi degli
squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è
tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Organi previsti al comma
precedente, formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente
le misure necessarie al ripristino degli equilibri. 5-
Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente,
adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni.
Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque
essere adottato entro il 30 settembre. 6-
Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di
ciascun anno il provvedimento con il quale da atto dell'insussistenza di
condizioni di squilibrio. Articolo
72 1-
Ciascun Responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso
dell'esercizio alla verifica sull'andamento
della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e
dettagliata relazione bimestrale al Sindaco e al Presidente del Consiglio,
dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio controllo
di gestione. 2-
Il Consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, esprime le proprie
valutazioni sullo stato di
attuazione dei programmi. Articolo
73 1-
Il modello organizzativo della struttura, le procedure e le modalità per
l'applicazione del controllo di gestione, le eventuali collaborazioni
esterne, le determinazioni sulla resa del servizio in convenzione con altri
Enti locali e quanto altro necessario per la completa disciplina saranno
previste in apposite norme regolamentari. CAPO
XI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA Articolo
74 1-
Il controllo interno e la revisione della gestione economico finanziaria è
affidato in
attuazione della legge nazionale e regionale e dello statuto
all'Organo di revisione. 2-
L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali
per le proprie riunioni
e per la conservazione della documentazione. 3-
I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni: a)
possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni
tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.
Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o
comunque con la massima
tempestività; b)
ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti; c)
partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed
approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto; d)
partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle
Commissioni consiliari e del Consiglio di amministrazione delle
Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti; e)
ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio
e delle determinazioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi. 4-
L'Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà
a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni
sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme
comportamentali dell'Organo stesso,al fine di garantire una piena continuità
di giudizio sull'attività del Comune. Articolo
75 1-
L'Organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai
principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali. 2-
Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza
, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza,
economicità e produttività dell'azione dell'Ente. Articolo
76 1-
L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'Organo, o a tre
sedute di cui all'art.74
comma 3 lett. c) e d) comporta la decadenza dello stesso. 2-
Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per
inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere
alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i
successivi 30 giorni. Articolo
77 1-
L'esercizio della revisione è svolto dall'Organo di revisione, in conformità
alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico
conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere
verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e
oggetti. 2-
L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed
a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la
revisione economico-finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere
superiore al numero dei Revisori. 3-
Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo è trasmessa alla Segreteria ed
alla Ragioneria. Articolo
78 1-
I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti: a)
collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio
esercitata mediante pareri e proposte relativamente a: 1)
bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati; 2)
variazioni e assestamenti di bilancio; 3)
piani economico finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione
indotti; 4)
programmi di opere pubbliche e loro modificazioni; 5)
alienazioni, acquisti e permute di beni immobili; 6)
debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge; 7)
modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche; 8)
convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione
di forme associative; 9)
costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali; 10)
partecipazione a Società di capitali; 11)
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. b)
vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione
realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a: 1)
acquisizione delle entrate; 2)
effettuazione delle spese; 3)
gestione di cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli
agenti contabili; 4)
attività contrattuale; 5)
amministrazione dei beni; 6)
adempimenti relativi agli obblighi fiscali; 7)
tenuta della contabilità. c)
consulenza e referto in ordine alla: 1)
efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale
all'obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del rendiconto; 2)
rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione. d)
ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni
normative vigenti. Articolo
79 1-
L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine
alla congruità delle previsioni, sulla base dell'ultimo conto consuntivo
approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso,
delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare per
il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio. 2-
Il parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui
all'art.13 del presente regolamento.
Articolo
80 1-
Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse
all'Organo di revisione; entro otto giorni dal ricevimento l'Organo esprime
il parere. In mancanza di pronuncia nei termini previsti, il parere si
intende reso favorevolmente. 2-Non
è richiesto il parere sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del
bilancio collegati al
controllo finanziario della gestione, da attuarsi ai sensi dell'art.
71 se già acquisito con esito
favorevole sulla proposta di riequilibrio formulata dalla Ragioneria. Articolo
81 1-
Tutti gli altri pareri contemplati nell'art.78, le attestazioni e
certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro
dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali
il termine è ridotto a cinque giorni. Articolo
82 1-
Le richieste di acquisizione di parere sono trasmesse
a cura dei Servizi Finanziari. Articolo
83 1-
Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo al
Presidente del Consiglio, può richiedere pareri sugli aspetti
economico-finanziari della
gestione e sugli atti fondamentali dell'Ente. 2-
Laddove il Presidente del
Consiglio
non intenda trasmettere
la
richiesta,
dovrà darne immediata motivazione, all'uopo
convocando
la Conferenza dei Capigruppo. 3-
L'Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i
trenta giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al
Presidente del Consiglio perchè venga iscritta all'ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio. Articolo
84 1-
Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di
revisione in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari
dell'attività di competenza, nonchè proposte sull'ottimizzazione della
gestione. 2-
L'Organo di revisione
fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento
della Articolo
85 1-
La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza ,
alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed
organizzativi nonchè dei servizi erogati, avvalendosi anche delle
valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui all'art. 73. 2-
La relazione in ogni caso deve dare
dimostrazione, oltre
alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della
gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio
preventivo: a)
del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno
determinato; b)
della
destinazione libera o vincolata delle risultanze attive; c)
della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute
nella sua consistenza; d)
delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonchè dei criteri e
modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei
crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori
bilancio. 3-
La relazione al rendiconto è resa nei
termini di cui all'art. 49 del presente regolamento. Articolo
86 1-
Nel caso riscontri irregolarità nella
gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio, l'Organo
di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del
Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare. Il
consiglio
dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della
relazione e comunque non oltre il termine
indicato dall'Organo di revisione stesso. Articolo
87 1-
Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo
restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa
vigente. CAPO
XII DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE Articolo
88 1-
Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i
servizi gestione economica, finanziaria, economato e patrimonio, tributi
attivi e passivi e controllo di gestione, sono ricompresi nel settore
economico finanziario. 2-
Il coordinamento dell'area economico finanziaria è affidato al Ragioniere
capo del Comune. 3-
La struttura organizzativa dei Servizi facenti capo al Settore
economico-finanziario è definita nel regolamento
sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi e relativa
dotazione organica, secondo i criteri generali di cui al presente articolo. Articolo
89 1-
I richiami alla "Ragioneria" e "Responsabile della
Ragioneria" contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti,
rispettivamente, sia al settore economico finanziario e al
Ragioniere capo che alla competente struttura del settore ed al suo
Responsabile. Articolo
90 1-
Le competenze, le sottoscrizioni, le
attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento
finanziario e contabile e del presente regolamento al Segretario, sono resi,
in
caso di sua assenza o impedimento, dal
Vice Segretario. 2-
Le competenze, le sottoscrizioni,le attestazioni, i
pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento
finanziario e contabile e del presente regolamento, al Responsabile della
Ragioneria sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal Funzionario
più anziano del settore economico finanziario. Articolo
91 1-
L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre
con la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa
vigente. 2-
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato
con deliberazione del C.C. n. 50 del 21/06/1996 |