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Allegato
alla deliberazione C.C.
n. 8 del 27 Marzo 2009
REGOLAMENTO
PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
NORME
GENERALI
Frequenza e modalità del servizio di NETTEZZA URBANA
La frequenza dell’espletamento delle fasi di raccolta e trasporto dei
rifiuti, nonché della pulizia del suolo pubblico, verrà
stabilita dall’Amministrazione comunale in funzione delle
specifiche necessità locali e di zona e di eventuali altre esigenze
organizzative, assicurando in ogni caso una struttura adeguata al
mantenimento di un idoneo livello di qualità
dell’ambiente, sia sotto il profilo igienico che estetico, in
tutte le aree del territorio delimitate ai sensi dell’art. 3.
·
Negli spazi aperti pubblici o destinati ad uso pubblico il Comune
collocherà appositi contenitori per la raccolta dei piccoli
rifiuti rilasciati dai cittadini.
Recipienti
per la raccolta dei rifiuti
I rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni ed altri insediamenti
civili in genere, non potranno essere conferiti sfusi.
·
La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata mediante sacchi a
perdere, eventualmente messi a disposizione dalla stessa Amministrazione,
per la totalità dei rifiuti o per diverse categorie di essi (es.:
raccolta differenziata della carta e del vetro).
·
Nei sacchi non dovranno essere introdotti rifiuti bagnati ed
oggetti acuminati che, premendo verso l’esterno, possano provocare
lacerazioni. Non è consentito far uscire dal sacco parti di rifiuti. I
sacchetti dovranno essere depositati all’esterno delle abitazioni, in
punti prestabiliti, o in idonei contenitori.
·
Nel caso in cui il Comune abbia istituito il Servizio di raccolta
mediante cassonetti, gli utenti depositeranno i sacchetti entro i suddetti
contenitori collocati sul suolo pubblico a servizio di più unità
abitative.
·
I titolari di attività ambulante, sia che operino singolarmente o
collettivamente nei mercati, fiere e simili, dovranno depositare nei
cassonetti i sacchetti contenenti tutti i RR.SS.UU. e quelli assimilati,
prodotti dalla loro attività.
·
Le prescrizioni del presente articolo devono essere applicate anche
nell’ambito dei cantieri (es. edili) per i rifiuti contenenti sostanze
putrescibili.
Tutela
del personale
·
Nello svolgimento di tutti i servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di
igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Obblighi
per l’utente
·
E’ vietato depositare i sacchetti o i rifiuti accanto ai
cassonetti.
·
In casi speciali o laddove non esiste il sistema di raccolta
tramite cassonetti potrà essere consentito, a giudizio dell’ufficio
comunale competente, che i sacchetti di raccolta siano depositati sulla
pubblica via in aree appositamente segnalate. In tal caso il sacchetto
dovrà essere deposto sulla strada non più di un’ora prima del
passaggio dell’automezzo preposto al servizio, secondo il programma di
raccolta che dovrà essere pubblicato dal Comune.
·
E’ pure vietato rovistare nei rifiuti o imbrattare le piazzuole
di stazionamento dei cassonetti.
·
E’ vietata la costruzione e l’uso nei fabbricati, di canne di
raccolta o di caduta dei rifiuti solidi.
·
Negli spazi pubblici (strade, piazze, sottopassaggi, zone a verde
etc.) i cittadini sono tenuti a gettare i rifiuti di piccole dimensioni
(ad es.: carta, scatole di sigarette, biglietti etc.) nei cestini
predisposti a tal fine dal Comune.
Servizio
di ritiro e trasporto
·
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sarà
esplicato dal personale del comune, ovvero dal personale della ditta
appaltatrice, che dovrà provvedere allo smaltimento svuotando i
contenitori negli automezzi senza provocare dispersioni o spandimenti.
·
La sosta dei veicoli destinati al trasporto dovrà essere limitata
al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di
riempimento.
·
Il ritiro dei rifiuti ed il trasporto al centro di raccolta, ovvero
all’impianto di smaltimento, dovrà essere effettuato possibilmente
nelle ore notturne o in ore di minor traffico al fine di ridurre al
massimo gli inconvenienti che tale servizio può determinare.
·
Il servizio dovrà essere effettuato mediante attrezzature che,
come capacità e numero, siano adeguate alle modalità ed ai tempi di
ritiro stabiliti. I mezzi dovranno essere idonei ad evitare dispersioni di
materiale, pericoli per l’igiene pubblica e per il decoro ambientale.
·
Tutte le attrezzature mobili dovranno essere sottoposte a regolare
manutenzione nonché a pulizia, disinfezione e disinfestazione alla fine
di ogni giornata lavorativa.
Art.
1
Definizione del regime di privativa
Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di
SINNAI che le esercita in regime di privativa.
·
Il Servizio di Nettezza Urbana è istituito nel centro abitato,
nelle frazioni, nelle lottizzazioni dei piani di zona F e C, in zone
d’interesse turistico frequentate da visitatori, nei piani delle zone D
e G.
·
La delimitazione delle aree servite sarà riportata su apposita
cartografia consultabile, da parte degli utenti, presso il competente
ufficio comunale.
·
E’ fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti
comunque situati fuori dell’area di raccolta di abbandonare ovvero
scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;
questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana
provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori
viciniori o in aree o centri di raccolta opportunamente attrezzate.
·
Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani il comune di SINNAI ai sensi dell’art. 39, comma 2, della Legge
22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo
i cui costi sono a carico di coloro che conferiscono i rifiuti stessi e
sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
·
Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o
attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e
del regolamento di igiene urbana del comune di SINNAI.
Art.
2
Istituzione della tassa
·
E’ istituita nel Comune di SINNAI la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi
del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente
regolamento.
·
Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del
citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di
applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la
classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo
riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti
urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della
tariffa.
Art.
3
Tassa giornaliera di smaltimento
·
E’ istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non
ricorrentemente, locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da
servitù di pubblico passaggio.
·
L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a
seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente a quello
della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all’art. 77
del Decreto.
·
La tassa giornaliera è applicata anche per l’occupazione o
l’uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul
suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati
eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
·
La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è
determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale
attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,
maggiorata di un importo pari al 50%.
·
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione
contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria
recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa
a produrre rifiuti solidi urbani interni.
·
La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
a)
le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore,
effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi
altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di
somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti
che non perseguano fini di lucro;
b)
le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una
ora;
c)
le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore,
effettuate con fiori e piante ornamentali all’esterno di fabbricati ad
uso di civile abitazione o di negozi in occasione di festività,
celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a
delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività
commerciale;
d)
le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
e)
le occupazioni di
durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le
operazioni di trasloco.
Art.
4
Oggetto
·
La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle
varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento,
ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti di cui al
primo comma dell’art. 1.
·
Il mancato utilizzo del servizio non comporta l’esclusione dal
pagamento della tassa.
·
L’applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree
ubicate nelle zone di cui al successivo articolo 5.
·
La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è
situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per
gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
·
Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa
riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
5
Limiti di applicazione territoriale
·
L’applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio
comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani interni così come disposto dagli art. 3 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dal dettato del
vigente regolamento di igiene urbana.
·
La tassa è in ogni modo dovuta anche in assenza della
delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta
sia di fatto attuato nella zona.
·
E’ fatta salva la facoltà del comune di SINNAI di estendere il
regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone
perimetrate sopra menzionate.
·
Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto
il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.
Art.
6
Zone non servite
·
Fermo restante, per chi produce rifiuti, l’obbligo del
conferimento nei contenitori viciniori, nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in
regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza
non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta
rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
(VEDASI ART. 59 COMMA 2 d.lgs. 507/93).
- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza
superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante
nelle zone perimetrate o di fatto servite.
Art.
7
Soggetti passivi
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le
aree scoperte.
·
Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda
dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dall’uso di abitazione,
dalla locazione, dall’affitto, dal comodato e, comunque, dalla
conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o
delle aree soggette al tributo.
·
Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con
mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all’affittuario, può
essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
·
Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato
tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi
da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.
·
Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali
integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune
e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori; fermo restante, nei confronti di questi ultimi, la possibilità
di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso
esclusivo.
Art.
8
Solidarietà
·
Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del
nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero
coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
·
Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del
procedimento tributario e per quanto attiene alla debenza della tassa.
Art.
9
Superficie tassabile
·
La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie
dei locali e delle aree tassabili.
·
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei
muri.
·
La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul
perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni
che vi insistono.
·
I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla
superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
·
Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50
vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
·
Sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte
che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree
assoggettabili alla tassa.
·
Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree
scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma
precedente.
·
Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono
applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia
originaria, o di variazione con effetto dall’anno successivo.
Art.
10
Locali tassabili e loro pertinenze
·
Si considerano locali tassabili, agli effetti dell’applicazione
della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi
specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, comunque coperti,
aventi altezza minima di mt. 1,50 e chiusura laterale, anche parziale,
qualunque ne sia la destinazione o l’uso.
·
Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza
od accessorio dei suddetti locali.
·
Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i
seguenti vani:
·
a) tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni,
tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori
(anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le
dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell’edificio –
rimesse, autorimesse, corselli, serre (purchè non pertinenze di fondi
rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;
·
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi
professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
·
c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a
botteghe e laboratori di artigiani;
·
d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti
all’esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni,
osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i
negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali,
comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
·
e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali,
industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali,
di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la
esclusione delle superfici di essi ove per specifiche caratteristiche
strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di
lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
·
f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a
circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri
esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
·
g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori,
di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi
cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di
palestre e simili;
·
h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e
depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di
viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
·
i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere,
sale d’aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli,
bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di
associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
·
j) tutti i vani, nessuno escluso, di edifici di enti religiosi, di
enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di
natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di
assistenza, di caserme, stazioni ecc..
·
Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi
urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui
all’art. 1117 del codice civile nonché le aree scoperte che
costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a
tassa.
·
Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i
seguenti locali ed aree:
·
a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;
·
b) i portici, i cortili e i giardini;
·
c) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per
la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque,
le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone, che servono
all’uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;
·
Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel
precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.
Art.
11
Aree tassabili
·
Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di
carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita
all’aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove
possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non
costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai
sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini
dell’autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilizie di rispetto,
adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e
continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo
oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non
occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da
quella esercitata nell’edificio annesso.
·
Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo
esemplificativo:
·
a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
·
b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e
natura;
·
c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo
all’aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate
per l’esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi,
area parcheggio, etc.);
·
d) le aree adibite a banchi di vendita all’aperto, cioè tutti
gli spazi all’aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato
permanente a prescindere dalla circostanza che l’attività venga
esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
·
e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi
di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
·
f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di
pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
·
g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività
artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
·
h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per
l’effettuazione di pubblici spettacoli (cinema teatri e simili);
·
i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da
gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private,
fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività
sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma,
ai soli praticanti, semprechè per loro natura sulle stesse non si
producano rifiuti solidi urbani.
Art.
12
Distributori di carburanti
·
L’applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che
gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non
terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
·
a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile;
·
b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
·
c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a
verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e
destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le
aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso ed all’uscita
dei veicoli dall’area di servizio;
·
Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente
categoria.
·
Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d’uso
diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno compresi
nella categoria a cui appartiene l’attività esercitata in tali locali o
su tali aree.
Art.
13
Parti comuni del condominio
(art. 63 2 comma)
·
La superficie delle parti comuni del condominio di cui al terzo e
quarto comma dell’art. 10, qualora non occupata in via esclusiva dal
dichiarante obbligato, deve essere dichiarata dai singoli condomini
secondo le relative quote millesimali.
·
Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte,
la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli
occupanti o detentori degli alloggi in condominio nella misura:
·
a) del 10% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;
·
b) del 6% se il condominio ha fino a 15 unità immobiliari;
·
c) del 2% se il condominio ha oltre 15 unità immobiliari.
(vedasi art. 63 2 comma D.Lgs. 507/93).
Art.
14
Multiproprietà e centri commerciali
·
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i
locali e le aree in uso esclusivo.
·
E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al
soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di
presentare all’Ufficio Tributi del comune di SINNAI entro il 20 gennaio
di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree
del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale
integrato.
Art.
15
Locali ed aree intassabili
·
Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di
regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di
legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a
proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
·
Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui
ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 62 del
decreto.
·
Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente
comma è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso
contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.
·
Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di
cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in
osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 14, secondo comma, del
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni
e del relativo regolamento di igiene urbana.
Art.
16
Esenzioni
Sono esenti dalla tassa:
a)
Le unità immobiliari non utilizzate per l’intero anno, chiuse e
prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia
comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata
attestante, tra l’altro l’assenza di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici, dell’energia elettrica, dell’acqua;
b)
Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l’inizio di
tale utilizzo;
c)
I solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
d)
I locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile, con esclusione – in ogni caso –
della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche
quando nell’area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata
soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
e)
I locali a celle frigorifere;
f)
I locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri
impianti tecnologici.
Art. 17
Condizioni per l’esenzione
·
L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato ed a
condizione che questi dimostri di averne diritto.
·
Il comune di SINNAI può, in qualsiasi tempo, eseguire gli
opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza
delle condizioni richieste per l’esenzione.
·
L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni
successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le
condizioni richieste.
·
Allorchè queste vengano a cessare, l’interessato deve presentare
al competente ufficio comunale la denuncia di cui all’art. 23 e la tassa
decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
sono venute meno le condizioni per l’esenzione.
Art.
18
Riduzioni
1.
Per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, la tassa è commisurata all’effettivo periodo di
utilizzo scolastico.
2.
Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di
regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti
stessi, si applica una detassazione delle superfici complessive nella
seguente misura percentuale, fermo restante che entro il 1° novembre di
ogni anno dovrà essere presentata all’ufficio comunale tributi idonea
documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti
smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica
richiesta e di dichiarazione di parte cui si dovranno allegare in copia le
ricevute di conferimento ai centri di smaltimento autorizzati dei rifiuti
speciali, tossici o nocivi prodotti.
3.
Per i locali delle attività produttive, commerciali e dei servizi,
non ricomprese nella tabella di cui al comma 2 ma per le quali gli utenti
dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi
comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un
pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo
smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico,
ovvero dimostrino con le modalità di cui al comma 2 di aver provveduto a
proprie spese al conferimento dei rifiuti speciali ai centri di
smaltimento autorizzati, si applica una riduzione della tariffa unitaria
nella misura percentuale del 30%.
|
ATTIVITA’
|
DETASSAZIONE
|
|
Lavanderie
e tintorie
|
50%
|
|
Laboratori
fotografici sviluppo stampa colore, stampa bianco e nero
|
50%
|
|
Officine
lavorazione marmi, ceramiche, vetro ed altre similari
|
50%
|
|
Officine
di carpenteria metallica
|
50%
|
|
Autocarrozzerie
– Falegnamerie
|
40%
|
|
Autofficine
per riparazioni veicoli
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30%
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Gommisti
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30%
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Tipografie
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30%
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Autofficine
di elettrauto
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20%
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Cantine
vinicole e caseifici
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10%
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Studi
medici – veterinai – dentisti - odontotecnici
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10%
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Farmacie
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10%
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Art. 19
Riduzione della tassa per motivi di servizio
·
Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma
dell’art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel
rispetto delle seguenti clausole perentorie:
·
a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal
diretto interessato;
·
b) l’agevolazione avrà decorrenza dall’anno successivo a
quello di presentazione della domanda suddetta;
·
c) che le circostanze giustificative della riduzione si siano
verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
·
d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile
all’Ente Locale o a chi sia da questo delegato a gestire il servizio;
·
e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle
distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta
vengano riconosciute dal comune di SINNAI o dalla competente autorità
sanitaria;
·
f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e dipendenti
da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
·
L’interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto
allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle
condizioni di cui all’art. 59, comma 6, del decreto.
·
Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza
o di esercizio dell’attività ovvero è effettuato in grave violazione
delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana – per cui
il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati – si
applicano le riduzioni tariffarie di cui all’art. 6, secondo le distanze
ivi previste.
·
Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del
regolamento di igiene urbana:
·
a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta
distanti più di cinquecento metri;
·
b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni
rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
·
c) la capacità o il numero dei contenitori ridotta di almeno un
terzo rispetto a quella prestabilita.
·
La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in
misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più
ipotesi di quelle indicate nell’art. 59, comma 4 del decreto.
·
La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della
interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata
del disservizio.
·
Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai
sensi dell’art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della
tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il
servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere
inferiore al 40% della tassa annuale.
Art.
20
Agevolazioni
La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:
a)
L’abitazione con unico occupante, attestata da autocertificazione
del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la
situazione anagrafica;
b)
Le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro
uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui
l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora,
per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio
nazionale.
L’agevolazione è riconosciuta previa dichiarazione
di rinuncia a cedere l’alloggio in locazione o in comodato e salvo
accertamento da parte del Comune;
c)
I locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
risultante da licenza o autorizzazione;
·
La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base
degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione di parte con
effetto dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata.
·
Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il
venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l’agevolazione; in
difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma
dell’art. 66 del decreto.
·
La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa
retroattivamente a decorrere dall’inizio dell’anno, qualora
l’abitazione sia data in locazione nel corso dell’anno medesimo.
·
La riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a
condizione che la licenza o l’autorizzazione sia allegata in copia alla
denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente
rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni
per settimana.
·
La tassa è ridotta nella misura del 15% per la parte abitativa
della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto ovvero
dall’imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in
zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa
colonica.
Art.
21
Esenzioni ed agevolazioni speciali
Sono esenti dalla tassa:
a)
I locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
b)
I locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici
Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed
associazioni aventi finalità sociali, comunque
convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale
da
ballo e da gioco e all’esercizio di attività
sottopposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
c)
Le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici
territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da
altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
d)
Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli
eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi
diversi da quello del culto in senso stretto.
e)
I locali condotti od occupati da associazioni ONLUS svolgenti
attività di volontariato che siano convenzionati con il
Comune;
f)
I locali condotti od occupati da soggetti giuridici anche sovra
comunali con prevalenza di partecipazione pubblica cui partecipi anche il
Comune di Sinnai e che svolgano attività sociali e socio assistenziali.
·
La tassa è dovuta nella misura ridotta del 40%:
a)
per le abitazioni occupate da famiglie composte da uno o due componenti
ultrasessantacinquenni, prevedendo tale agevolazione anche nel caso in cui
del medesimo nucleo familiare facciano parte esclusivamente discendenti
diretti disoccupati o inoccupati;
·
b) per le abitazioni occupate da portatori di handicap con
invalidità superiore ai 2/3 ed a condizione che il portatore di handicap
faccia parte di nucleo familiare il cui reddito complessivo annuo lordo
conseguito nell'anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a
ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale
dei redditi, (ad eccezione di eventuali redditi derivanti dallo status del
portatore di handicap) è inferiore a € 15.000,00 sino a n. 3 componenti
del nucleo familiare, aumentato di € 1.000,00 per ogni ulteriore
componente.
·
Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse
unicamente su domanda dell’avente diritto che attesterà il sussistere
delle condizioni previste mediante autocertificazione.
·
Il comune di SINNAI può, in qualsiasi momento, effettuare
controlli od accertamenti per appurare l’effettiva sussistenza delle
condizioni richieste per l’agevolazione.
·
L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni
successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le
condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare,
l’interessato deve presentare all’ufficio comunale tributi la denuncia
prevista di cui all’art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del
bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per
l’esenzione.
·
Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell’art.
67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra
il gettito che sarebbe stato acquisito con l’applicazione delle
ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi
addizionale o accessorio.
Art.
21 bis
Esenzioni a sostegno delle persone e famiglie in condizioni di grave
disagio economico
·
La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole,
nuclei familiari o soggetti riuniti in nuclei assistenziali autogestiti,
nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza (quali i titolari di
pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli
alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune) limitatamente
ai locali direttamente abitati.
·
L’elenco dei soggetti beneficiari dell’esenzione predisposto
dal responsabile del settore sociale verrà fornito al responsabile del
settore tributi prima dell’elaborazione della lista annuale TARSU.
·
Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa ai sensi dell’art. 67, del comma 3 del D.L.vo n.
507/93.
Art.
22
Destinazione promiscua
·
Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia
svolta un’attività economica e professionale la tassa è dovuta in base
alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla
superficie a tal fine
utilizzata.
Art. 23
Denunce
·
I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo
individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare
entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio della occupazione
o detenzione denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel
territorio del comune di SINNAI.
·
Si considera presentata in tempo utile anche la denuncia spedita
per posta entro tale data; in tal caso farà fede la data del timbro
postale. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera
presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al
Comune.
·
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli
predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione
degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre
quanto specificamente previsto dalla legge:
·
a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale,
l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e
del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
·
b) se trattasi di società, l’indicazione della ragione sociale e
del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della
partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del
rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
·
c) l’indicazione della superficie dei locali e delle aree e la
loro destinazione d’uso;
·
d) l’ubicazione dei locali e delle aree;
·
e) la data di inizio della utenza.
·
L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a
quelli di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino
variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
·
Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1,
le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio,
né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad
altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle
contenute nel presente regolamento.
·
In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di
autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali
interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a
provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di
omesso invito, l’obbligo della denuncia di parte.
·
L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione o la
detenzione dei locali o delle aree.
Art. 24
Variazioni e cessazioni
·
Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è
tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente
articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie
e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque
influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai
dati da indicare nella denuncia.
·
La denuncia di variazione nel corso dell’anno produce i propri
effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto
concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda
l’abbuono in caso risulti un minore importo tributario.
·
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o
conduzione di locali ed aree, purchè debitamente accertata a seguito di
regolare denuncia, dà diritto all’abbuono a decorrere dal primo giorno
del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene
presentata.
·
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità
successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri
di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e aree
ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito
di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
Art.
25
Funzionario responsabile
·
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 74 del decreto il comune
di SINNAI nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a
cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi.
·
Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di
cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione
Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.
Art.
26
Controlli delle denunce
·
Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti
in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e
destinazione delle superfici l’ufficio comunale può:
·
a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o
trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle
aree scoperte;
·
b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a
dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.
·
c) richiedere l’esibizione della copia del contratto di locazione
o di affitto dei locali ed aree;
·
d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione,
non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed
aree medesimi;
·
e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire
di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
·
f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro
tributo;
·
g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche
economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per
la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli
contribuenti.
Art.
27
Accesso agli immobili
·
In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle
richieste di cui all’articolo precedente nel termine concesso, gli
agenti di polizia urbana o i dipendenti comunali, ovvero il personale
incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell’art.
71, comma 4 del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni, muniti di
autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque
giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla
tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura
delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui
l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo
organismo.
·
La misurazione della superficie da parte dei dipendenti del Comune
o di eventuali incaricati esterni può essere effettuata una sola volta.
·
Nel caso in cui il contribuente ritenga che la superficie
assoggettata alla tassa sia errata, dovrà a sue spese presentare presso
l'Ufficio Tributi apposita perizia tecnica rilasciata da un tecnico
abilitato di sua fiducia, da cui si evinca eventuale diversa misurazione.
Art. 28
Presunzione semplice
·
In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi
altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la
verifica della posizione contributiva del cittadino, l’accertamento può
essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri
previsti dall’articolo 2729 del codice civile.
Art.
29
Accertamento
·
Il comune di SINNAI per il tramite del servizio tributi, controlla
le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede
all’accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
·
a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia
dovuta ai sensi del presente regolamento;
·
b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi
risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di
conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e
quella effettivamente dovuta;
·
c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei
alla esatta determinazione della tassa.
·
In caso di omessa denuncia, l’ufficio emette avviso di
accertamento d’ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere
presentata.
·
Negli altri casi previsti dal primo comma l’ufficio comunale
provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine
perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della denuncia di parte.
·
Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato
per l’organizzazione e la gestione del tributo di cui all’articolo 25,
devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del
contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d’uso, la
pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta,
delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate,
unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine
specificato il termine perentorio per il pagamento e l’organo cui adire
per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
·
Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora
all’ente accertatore, la tassa risulti per più anni totalmente o
parzialmente evasa, l’avviso di accertamento deve essere notificato
distintamente per ogni annualità.
·
Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto
l’accertamento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato,
ritenga errato in tutto o in parte l’accertamento notificato al
contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a
riformarlo previa comunicazione all’interessato.
Art.
30
Ruoli
·
La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel
ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie ed ha inizio con la
rata in scadenza il 10 aprile.
·
Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a mille lire per
difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso
se è superiore.
·
La applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è
disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in
cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il
mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la
maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione
dell’intero debito residuo.
·
La maggiore rateazione è ammessa unicamente:
a) su motivata richiesta scritta del contribuente;
b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del
credito;
c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati.
·
Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o
maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite
comunque non iscritti nei ruoli principali.
·
Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima
rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.
·
Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in
materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato
articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/9/1931 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
31
Contenzioso
·
Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme
dettate dai decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992 la materia
del contenzioso è disciplinata dall’art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43, e dall’articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 32
Rimborsi
·
Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del
tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal
competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma
dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con
l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva,
ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge l’ufficio comunale
tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni
caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
·
Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l’interesse
nella misura prevista dal decreto a decorrere dal semestre successivo a
quello dell’eseguito pagamento.
·
Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità
formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo
degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono
attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l’anno
successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.
Art.
33
Sanzioni ed interessi
·
Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli
interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente
regolamento si fa specificamente riguardo ai commi 1, 2, 5 e 6
dell’articolo 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con
l’avviso di accertamento della tassa.
·
Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo 76
per cui è prevista la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire
centocinquantamila si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria
di cui alla L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
·
Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune di SINNAI
provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo
a quello della commessa infrazione.
Art.
34
Sanzioni amministrative
·
Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento
si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca
reato.
Art.
34 bis
·
Non si fa luogo all'applicazione della tassa, sia mediante
iscrizione a ruolo, che mediante versamento diretto, né all'effettuazione
di rimborsi per partite che non superino L. 20.000.
Art.
35
Classificazione dei locali e delle aree tassabili
·
La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con
omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura
tariffaria è regolamentata dal presente Regolamento – Allegato B – ed
entrerà in vigore dal 1 gennaio 1996. Le nuove tariffe saranno approvate
entro il 31 ottobre 1995 ed entreranno in vigore dal 1 gennaio 1996.
·
Fino al 31 dicembre 1995, agli effetti della applicazione della
tassa, i locali e le aree sono classificati come segue, in attuazione di
quanto prima stabilito:
1) unità abitative;
2) altri usi.
Art.
36
Entrata in vigore
·
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di
rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure
di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Art.
37
Pubblicità del regolamento
·
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge
7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne
possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo,
ai sensi dell’art. 46 della medesima Legge n. 142/1990 è pubblicato
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Art.
38
Abrogazioni
·
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili
e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie
contenute nell’attuale “Regolamento per l’applicazione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
·
E’ pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri
regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.
Art.
39
Disposizioni finali e transitorie
·
Il termine di presentazione delle denunce originarie o di
variazione, nonché delle denunce integrative di cui all’art. 23 del
presente regolamento è differito al 30 settembre 1995.
·
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano
applicazione:
a)
le leggi nazionali e regionali;
b)
il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei
rifiuti;
c)
gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
Art.
40
Variazioni del regolamento
·
L’amministrazione comunale di SINNAI si riserva la facoltà di
modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le
disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti
mediante Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
Allegato B alla deliberazione C.C.
n. 10 del 30 Marzo 2004
ALLEGATO
B
CLASSIFICAZIONE
DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE
RIFIUTI E TASSABILI CON LA MEDESIMA MISURA TARIFFARIA.
a)
Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche ad attività
di istituzione ed associazioni culturali, politiche, di
categoria e religiose, sale
teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado, palestre e
strutture sportive, depositi di
macchine e materiali militari.
indice
di produzione rifiuti 0,3
b)
Depositi di stoccaggio e magazzini in genere complessi commerciali
all’ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreative –
turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, parchi giochi ed
analoghi complessi attrezzati, circoli sportivi e ricreativi in cui non si
pratica la somministrazione di alimenti e bevande.
indice
di produzione rifiuti 0,8
c)
Locali ed aree ad uso
abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi
alberghieri ed altre strutture ricettive fisse; Locali adibiti ad attività
terziarie di servizi pubblici e privati professionali e direzionali.
indice
di produzione rifiuti 1,0
d)
Locali ed aree ad uso di produzione artigianale, o industriale, o
di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
indice
di produzione rifiuti 1,5
e)
Locali ed aree adibiti ad uso di produzione artigianale o
industriale, nonché alla vendita al dettaglio, di beni alimentari o
deperibili.
indice
di produzione rifiuti 2,0
f)
Locali ed aree adibiti a somministrazione di alimenti e bevande e
alla ristorazione (Bar, Caffè, Gelaterie, Circoli Privati, Ristoranti,
Pizzerie, Trattorie, Tavole calde, Mense Aziendali).
indice
di produzione rifiuti 2,50
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