|
(Allegato alla Deliberazione C.C.
n. 10 del 30.03.2004)
REGOLAMENTO
PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER
LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
NORME
GENERALI
Frequenza
e modalità del servizio di NETTEZZA URBANA
·
La frequenza dell’espletamento delle fasi di raccolta e trasporto
dei rifiuti, nonché della pulizia del suolo pubblico, verrà stabilita
dall’Amministrazione comunale in funzione delle specifiche necessità
locali e di zona e di eventuali altre esigenze organizzative, assicurando
in ogni caso una struttura adeguata al mantenimento di un idoneo livello
di qualità dell’ambiente, sia sotto il profilo igienico che estetico,
in tutte le aree del territorio delimitate ai sensi dell’art. 3.
·
Negli spazi aperti pubblici o destinati ad uso pubblico il Comune
collocherà appositi contenitori per la raccolta dei piccoli rifiuti
rilasciati dai cittadini.
Recipienti
per la raccolta dei rifiuti
·
I rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni ed altri insediamenti
civili in genere, non potranno essere conferiti sfusi.
·
La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata mediante sacchi a
perdere, eventualmente messi a disposizione dalla stessa Amministrazione,
per la totalità dei rifiuti o per diverse categorie di essi (es.:
raccolta differenziata della carta e del vetro).
·
Nei sacchi non dovranno essere introdotti rifiuti bagnati ed
oggetti acuminati che, premendo verso l’esterno, possano provocare
lacerazioni. Non è consentito far uscire dal sacco parti di rifiuti. I
sacchetti dovranno essere depositati all’esterno delle abitazioni, in
punti prestabiliti, o in idonei contenitori.
·
Nel caso in cui il Comune abbia istituito il Servizio di raccolta
mediante cassonetti, gli utenti depositeranno i sacchetti entro i suddetti
contenitori collocati sul suolo pubblico a servizio di più unità
abitative.
·
I titolari di attività ambulante, sia che operino singolarmente o
collettivamente nei mercati, fiere e simili, dovranno depositare nei
cassonetti i sacchetti contenenti tutti i RR.SS.UU. e quelli assimilati,
prodotti dalla loro attività.
·
Le prescrizioni del presente articolo devono essere applicate anche
nell’ambito dei cantieri (es. edili) per i rifiuti contenenti sostanze
putrescibili.
Tutela
del personale
·
Nello svolgimento di tutti i servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di
igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Obblighi
per l’utente
·
E’ vietato depositare i sacchetti o i rifiuti accanto ai
cassonetti.
·
In casi speciali o laddove non esiste il sistema di raccolta
tramite cassonetti potrà essere consentito, a giudizio dell’ufficio
comunale competente, che i sacchetti di raccolta siano depositati sulla
pubblica via in aree appositamente segnalate. In tal caso il sacchetto
dovrà essere deposto sulla strada non più di un’ora prima del
passaggio dell’automezzo preposto al servizio, secondo il programma di
raccolta che dovrà essere pubblicato dal Comune.
·
E’ pure vietato rovistare nei rifiuti o imbrattare le piazzuole
di stazionamento dei cassonetti.
·
E’ vietata la costruzione e l’uso nei fabbricati, di canne di
raccolta o di caduta dei rifiuti solidi.
·
Negli spazi pubblici (strade, piazze, sottopassaggi, zone a verde
etc.) i cittadini sono tenuti a gettare i rifiuti di piccole dimensioni
(ad es.: carta, scatole di sigarette, biglietti etc.) nei cestini
predisposti a tal fine dal Comune.
Servizio
di ritiro e trasporto
·
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sarà
esplicato dal personale del comune, ovvero dal personale della ditta
appaltatrice, che dovrà provvedere allo smaltimento svuotando i
contenitori negli automezzi senza provocare dispersioni o spandimenti.
·
La sosta dei veicoli destinati al trasporto dovrà essere limitata
al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di
riempimento.
·
Il ritiro dei rifiuti ed il trasporto al centro di raccolta, ovvero
all’impianto di smaltimento, dovrà essere effettuato possibilmente
nelle ore notturne o in ore di minor traffico al fine di ridurre al
massimo gli inconvenienti che tale servizio può determinare.
·
Il servizio dovrà essere effettuato mediante attrezzature che,
come capacità e numero, siano adeguate alle modalità ed ai tempi di
ritiro stabiliti. I mezzi dovranno essere idonei ad evitare dispersioni di
materiale, pericoli per l’igiene pubblica e per il decoro ambientale.
·
Tutte le attrezzature mobili dovranno essere sottoposte a regolare
manutenzione nonché a pulizia, disinfezione e disinfestazione alla fine
di ogni giornata lavorativa.
Art.
1
Definizione
del regime di privativa
·
Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di SINNAI che
le esercita in regime di privativa.
·
Il Servizio di Nettezza Urbana è istituito nel centro abitato,
nelle frazioni, nelle lottizzazioni dei piani di zona F e C, in zone
d’interesse turistico frequentate da visitatori, nei piani delle zone D
e G.
·
La delimitazione delle aree servite sarà riportata su apposita
cartografia consultabile, da parte degli utenti, presso il competente
ufficio comunale.
·
E’ fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti
comunque situati fuori dell’area di raccolta di abbandonare ovvero
scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;
questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana
provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori
viciniori o in aree o centri di raccolta opportunamente attrezzate.
·
Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani il comune di SINNAI ai sensi dell’art. 39, comma 2, della Legge
22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo
i cui costi sono a carico di coloro che conferiscono i rifiuti stessi e
sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
·
Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o
attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e
del regolamento di igiene urbana del comune di SINNAI.
Art.
2
Istituzione
della tassa
·
E’ istituita nel Comune di SINNAI la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi
del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente
regolamento.
·
Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del
citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di
applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la
classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo
riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti
urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della
tariffa.
Art.
3
Tassa
giornaliera di smaltimento
·
E’ istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non
ricorrentemente, locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da
servitù di pubblico passaggio.
·
L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a
seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente a quello
della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all’art. 77
del Decreto.
·
La tassa giornaliera è applicata anche per l’occupazione o
l’uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul
suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati
eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
·
La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è
determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale
attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,
maggiorata di un importo pari al 50%.
·
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione
contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria
recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa
a produrre rifiuti solidi urbani interni.
·
La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
a)
le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore,
effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi
altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di
somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti
che non perseguano fini di lucro;
b)
le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una
ora;
c)
le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore,
effettuate con fiori e piante ornamentali all’esterno di fabbricati ad
uso di civile abitazione o di negozi in occasione di festività,
celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a
delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività
commerciale;
d)
le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
e)
le occupazioni di
durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le
operazioni di trasloco.
Art.
4
Oggetto
·
La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle
varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento,
ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti di cui al
primo comma dell’art. 1.
·
Il mancato utilizzo del servizio non comporta l’esclusione dal
pagamento della tassa.
·
L’applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree
ubicate nelle zone di cui al successivo articolo 5.
·
La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è
situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per
gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
·
Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa
riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
5
Limiti
di applicazione territoriale
·
L’applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio
comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani interni così come disposto dagli art. 3 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dal dettato del
vigente regolamento di igiene urbana.
·
La tassa è in ogni modo dovuta anche in assenza della
delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta
sia di fatto attuato nella zona.
·
E’ fatta salva la facoltà del comune di SINNAI di estendere il
regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone
perimetrate sopra menzionate.
·
Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto
il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.
Art.
6
Zone
non servite
·
Fermo restante, per chi produce rifiuti, l’obbligo del
conferimento nei contenitori viciniori, nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in
regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
·
- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a
distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta
rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
(VEDASI ART. 59 COMMA 2 d.lgs. 507/93).
·
- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a
distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta
rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
Art.
7
Soggetti
passivi
·
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le
aree scoperte.
·
Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda
dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dall’uso di abitazione,
dalla locazione, dall’affitto, dal comodato e, comunque, dalla
conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o
delle aree soggette al tributo.
·
Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con
mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all’affittuario, può
essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
·
Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato
tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi
da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.
·
Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali
integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune
e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori; fermo restante, nei confronti di questi ultimi, la possibilità
di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso
esclusivo.
Art.
8
Solidarietà
·
Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del
nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero
coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
·
Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del
procedimento tributario e per quanto attiene alla debenza della tassa.
Art.
9
Superficie
tassabile
·
La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie
dei locali e delle aree tassabili.
·
La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei
muri.
·
La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul
perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni
che vi insistono.
·
I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla
superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
·
Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50
vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
·
Sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte
che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree
assoggettabili alla tassa.
·
Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree
scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma
precedente.
·
Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono
applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia
originaria, o di variazione con effetto dall’anno successivo.
Art.
10
Locali
tassabili e loro pertinenze
·
Si considerano locali tassabili, agli effetti dell’applicazione
della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi
specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, comunque coperti,
aventi altezza minima di mt. 1,50 e chiusura laterale, anche parziale,
qualunque ne sia la destinazione o l’uso.
·
Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza
od accessorio dei suddetti locali.
·
Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i
seguenti vani:
·
a) tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni,
tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori
(anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le
dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell’edificio –
rimesse, autorimesse, corselli, serre (purchè non pertinenze di fondi
rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;
·
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi
professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
·
c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a
botteghe e laboratori di artigiani;
·
d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti
all’esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni,
osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i
negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali,
comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
·
e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali,
industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali,
di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la
esclusione delle superfici di essi ove per specifiche caratteristiche
strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di
lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
·
f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a
circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri
esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
·
g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori,
di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi
cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di
palestre e simili;
·
h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e
depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di
viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
·
i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere,
sale d’aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli,
bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di
associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
·
j) tutti i vani, nessuno escluso, di edifici di enti religiosi, di
enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di
natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di
assistenza, di caserme, stazioni ecc..
·
Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi
urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui
all’art. 1117 del codice civile nonché le aree scoperte che
costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a
tassa.
·
Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i
seguenti locali ed aree:
·
a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;
·
b) i portici, i cortili e i giardini;
·
c) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per
la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque,
le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone, che servono
all’uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;
·
Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel
precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.
Art.
11
Aree
tassabili
·
Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di
carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita
all’aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove
possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non
costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai
sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini
dell’autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilizie di rispetto,
adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e
continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo
oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non
occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da
quella esercitata nell’edificio annesso.
·
Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo
esemplificativo:
·
a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
·
b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e
natura;
·
c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo
all’aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate
per l’esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi,
area parcheggio, etc.);
·
d) le aree adibite a banchi di vendita all’aperto, cioè tutti
gli spazi all’aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato
permanente a prescindere dalla circostanza che l’attività venga
esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
·
e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi
di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
·
f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di
pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
·
g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività
artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
·
h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per
l’effettuazione di pubblici spettacoli (cinema teatri e simili);
·
i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da
gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private,
fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività
sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma,
ai soli praticanti, semprechè per loro natura sulle stesse non si
producano rifiuti solidi urbani.
Art.
12
Distributori
di carburanti
·
L’applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che
gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non
terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
·
a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile;
·
b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
·
c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a
verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e
destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le
aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso ed all’uscita
dei veicoli dall’area di servizio;
·
Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente
categoria.
·
Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d’uso
diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno compresi
nella categoria a cui appartiene l’attività esercitata in tali locali o
su tali aree.
Art.
13
Parti
comuni del condominio
(art.
63 2 comma)
·
La superficie delle parti comuni del condominio di cui al terzo e
quarto comma dell’art. 10, qualora non occupata in via esclusiva dal
dichiarante obbligato, deve essere dichiarata dai singoli condomini
secondo le relative quote millesimali.
·
Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte,
la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli
occupanti o detentori degli alloggi in condominio nella misura:
·
a) del 10% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;
·
b) del 6% se il condominio ha fino a 15 unità immobiliari;
·
c) del 2% se il condominio ha oltre 15 unità immobiliari.
(vedasi
art. 63 2 comma D.Lgs. 507/93).
Art.
14
Multiproprietà
e centri commerciali
·
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i
locali e le aree in uso esclusivo.
·
E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al
soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di
presentare all’Ufficio Tributi del comune di SINNAI entro il 20 gennaio
di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree
del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale
integrato.
Art.
15
Locali
ed aree intassabili
·
Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di
regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di
legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a
proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia.
·
Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui
ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 62 del
decreto.
·
Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente
comma è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso
contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.
·
Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di
cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in
osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 14, secondo comma, del
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni
e del relativo regolamento di igiene urbana.
Art.
16
Esenzioni
Sono
esenti dalla tassa:
a)
Le unità immobiliari non utilizzate per l’intero anno, chiuse e
prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia
comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata
attestante, tra l’altro l’assenza di allacciamento alle reti dei
servizi pubblici, dell’energia elettrica, dell’acqua;
b)
Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze,
concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l’inizio di
tale utilizzo;
c)
I solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
d)
I locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile, con esclusione – in ogni caso –
della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche
quando nell’area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata
soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
e)
I locali a celle frigorifere;
f)
I locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri
impianti tecnologici.
Art.
17
Condizioni
per l’esenzione
·
L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato ed a
condizione che questi dimostri di averne diritto.
·
Il comune di SINNAI può, in qualsiasi tempo, eseguire gli
opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza
delle condizioni richieste per l’esenzione.
·
L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni
successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le
condizioni richieste.
·
Allorchè queste vengano a cessare, l’interessato deve presentare
al competente ufficio comunale la denuncia di cui all’art. 23 e la tassa
decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
sono venute meno le condizioni per l’esenzione.
Art.
18
Riduzioni
1.
Per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, la tassa è commisurata all’effettivo periodo di
utilizzo scolastico.
2.
Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di
regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti
stessi, si applica una detassazione delle superfici complessive nella
seguente misura percentuale, fermo restante che entro il 1° novembre di
ogni anno dovrà essere presentata all’ufficio comunale tributi idonea
documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti
smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica
richiesta e di dichiarazione di parte cui si dovranno allegare in copia le
ricevute di conferimento ai centri di smaltimento autorizzati dei rifiuti
speciali, tossici o nocivi prodotti.
3.
Per i locali delle attività produttive, commerciali e dei servizi,
non ricomprese nella tabella di cui al comma 2 ma per le quali gli utenti
dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi
comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un
pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo
smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico,
ovvero dimostrino con le modalità di cui al comma 2 di aver provveduto a
proprie spese al conferimento dei rifiuti speciali ai centri di
smaltimento autorizzati, si applica una riduzione della tariffa unitaria
nella misura percentuale del 30%.
|
ATTIVITA’
|
DETASSAZIONE
|
|
Lavanderie
e tintorie
|
50%
|
|
Laboratori
fotografici sviluppo stampa colore, stampa bianco e nero
|
50%
|
|
Officine
lavorazione marmi, ceramiche, vetro ed altre similari
|
50%
|
|
Officine
di carpenteria metallica
|
50%
|
|
Autocarrozzerie
– Falegnamerie
|
40%
|
|
Autofficine
per riparazioni veicoli
|
30%
|
|
Gommisti
|
30%
|
|
Tipografie
|
30%
|
|
Autofficine
di elettrauto
|
20%
|
|
Cantine
vinicole e caseifici
|
10%
|
|
Studi
medici – veterinai – dentisti - odontotecnici
|
10%
|
|
Farmacie
|
10%
|
Art.
19
Riduzione
della tassa per motivi di servizio
|