COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA



(Allegato alla Deliberazione C.C. n. 10 del 30.03.2004)

  

 

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

                     

 

NORME GENERALI

Frequenza e modalità del servizio di NETTEZZA URBANA

 

·      La frequenza dell’espletamento delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché della pulizia del suolo pubblico, verrà stabilita dall’Amministrazione comunale in funzione delle specifiche necessità locali e di zona e di eventuali altre esigenze organizzative, assicurando in ogni caso una struttura adeguata al mantenimento di un idoneo livello di qualità dell’ambiente, sia sotto il profilo igienico che estetico, in tutte le aree del territorio delimitate ai sensi dell’art. 3.

·     Negli spazi aperti pubblici o destinati ad uso pubblico il Comune collocherà appositi contenitori per la raccolta dei piccoli rifiuti rilasciati dai cittadini.

 

Recipienti per la raccolta dei rifiuti

 

·      I rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni ed altri insediamenti civili in genere, non potranno essere conferiti sfusi.

·      La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata mediante sacchi a perdere, eventualmente messi a disposizione dalla stessa Amministrazione, per la totalità dei rifiuti o per diverse categorie di essi (es.: raccolta differenziata della carta e del vetro).

·      Nei sacchi non dovranno essere introdotti rifiuti bagnati ed oggetti acuminati che, premendo verso l’esterno, possano provocare lacerazioni. Non è consentito far uscire dal sacco parti di rifiuti. I sacchetti dovranno essere depositati all’esterno delle abitazioni, in punti prestabiliti, o in idonei contenitori.

·      Nel caso in cui il Comune abbia istituito il Servizio di raccolta mediante cassonetti, gli utenti depositeranno i sacchetti entro i suddetti contenitori collocati sul suolo pubblico a servizio di più unità abitative.

·      I titolari di attività ambulante, sia che operino singolarmente o collettivamente nei mercati, fiere e simili, dovranno depositare nei cassonetti i sacchetti contenenti tutti i RR.SS.UU. e quelli assimilati, prodotti dalla loro attività.

·     Le prescrizioni del presente articolo devono essere applicate anche nell’ambito dei cantieri (es. edili) per i rifiuti contenenti sostanze putrescibili.

 

Tutela del personale

 

·      Nello svolgimento di tutti i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Obblighi per l’utente

 

·      E’ vietato depositare i sacchetti o i rifiuti accanto ai cassonetti.

·      In casi speciali o laddove non esiste il sistema di raccolta tramite cassonetti potrà essere consentito, a giudizio dell’ufficio comunale competente, che i sacchetti di raccolta siano depositati sulla pubblica via in aree appositamente segnalate. In tal caso il sacchetto dovrà essere deposto sulla strada non più di un’ora prima del passaggio dell’automezzo preposto al servizio, secondo il programma di raccolta che dovrà essere pubblicato dal Comune.

·      E’ pure vietato rovistare nei rifiuti o imbrattare le piazzuole di stazionamento dei cassonetti.

·      E’ vietata la costruzione e l’uso nei fabbricati, di canne di raccolta o di caduta dei rifiuti solidi.

·     Negli spazi pubblici (strade, piazze, sottopassaggi, zone a verde etc.) i cittadini sono tenuti a gettare i rifiuti di piccole dimensioni (ad es.: carta, scatole di sigarette, biglietti etc.) nei cestini predisposti a tal fine dal Comune.

 

Servizio di ritiro e trasporto

 

·      Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sarà esplicato dal personale del comune, ovvero dal personale della ditta appaltatrice, che dovrà provvedere allo smaltimento svuotando i contenitori negli automezzi senza provocare dispersioni o spandimenti.

·      La sosta dei veicoli destinati al trasporto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

·      Il ritiro dei rifiuti ed il trasporto al centro di raccolta, ovvero all’impianto di smaltimento, dovrà essere effettuato possibilmente nelle ore notturne o in ore di minor traffico al fine di ridurre al massimo gli inconvenienti che tale servizio può determinare.

·      Il servizio dovrà essere effettuato mediante attrezzature che, come capacità e numero, siano adeguate alle modalità ed ai tempi di ritiro stabiliti. I mezzi dovranno essere idonei ad evitare dispersioni di materiale, pericoli per l’igiene pubblica e per il decoro ambientale.

·     Tutte le attrezzature mobili dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione nonché a pulizia, disinfezione e disinfestazione alla fine di ogni giornata lavorativa.

 

Art.  1

Definizione del regime di privativa

 

·      Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di SINNAI che le esercita in regime di privativa.

·      Il Servizio di Nettezza Urbana è istituito nel centro abitato, nelle frazioni, nelle lottizzazioni dei piani di zona F e C, in zone d’interesse turistico frequentate da visitatori, nei piani delle zone D e G.

·      La delimitazione delle aree servite sarà riportata su apposita cartografia consultabile, da parte degli utenti, presso il competente ufficio comunale.

·      E’ fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori o in aree o centri di raccolta opportunamente attrezzate.

·      Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di SINNAI ai sensi dell’art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di coloro che conferiscono i rifiuti stessi e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

·     Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del regolamento di igiene urbana del comune di SINNAI.

 

Art.  2

Istituzione della tassa

 

·      E’ istituita nel Comune di SINNAI la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

·     Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

 

 

 

 

Art.  3

Tassa giornaliera di smaltimento

 

·      E’ istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

·      L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente a quello della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all’art. 77 del Decreto.

·      La tassa giornaliera è applicata anche per l’occupazione o l’uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

·      La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

·      In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

·      La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

a)   le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;

b)   le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

c)   le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all’esterno di fabbricati ad uso di civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d)   le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e)   le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

 

 

Art.  4

Oggetto

 

·      La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti di cui al primo comma dell’art. 1.

·      Il mancato utilizzo del servizio non comporta l’esclusione dal pagamento della tassa.

·      L’applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo articolo 5.

·      La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

·      Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

 

 

Art.  5

Limiti di applicazione territoriale

 

·      L’applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli art. 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.

·      La tassa è in ogni modo dovuta anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia di fatto attuato nella zona.

·      E’ fatta salva la facoltà del comune di SINNAI di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrate sopra menzionate.

·      Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

 

Art.  6

Zone non servite

 

·      Fermo restante, per chi produce rifiuti, l’obbligo del conferimento nei contenitori viciniori, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

·      - 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

      (VEDASI ART. 59 COMMA 2 d.lgs. 507/93).

·     - 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

 

Art.  7

Soggetti passivi

 

·      La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

·      Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall’usufrutto, dall’uso di abitazione, dalla locazione, dall’affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

·      Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all’affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

·      Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

·     Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restante, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Art.  8

Solidarietà

 

·      Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

·      Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene alla debenza della tassa.

 

 

Art.  9

Superficie tassabile

 

·      La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

·      La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

·      La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

·      I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

·      Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

·      Sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

·      Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.

·      Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall’anno successivo.

 

Art.  10

Locali tassabili e loro pertinenze

 

·      Si considerano locali tassabili, agli effetti dell’applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, comunque coperti, aventi altezza minima di mt. 1,50 e chiusura laterale, anche parziale, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.

·      Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali.

·      Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

·      a) tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell’edificio – rimesse, autorimesse, corselli, serre (purchè non pertinenze di fondi rustici), vano scale e vano ascensore, etc.;

·      b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

·      c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

·      d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all’esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

·      e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

·      f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

·      g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

·      h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

·      i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

·      j) tutti i vani, nessuno escluso, di edifici di enti religiosi, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni ecc..

·      Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

·      Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

·      a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;

·      b) i portici, i cortili e i giardini;

·      c) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone, che servono all’uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;

·      Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

 

Art.  11

Aree tassabili

 

·      Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita all’aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell’autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilizie di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell’edificio annesso.

·      Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

·      a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

·      b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

·      c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all’aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l’esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);

·      d) le aree adibite a banchi di vendita all’aperto, cioè tutti gli spazi all’aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l’attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

·      e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

·      f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

·      g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;

·      h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l’effettuazione di pubblici spettacoli (cinema teatri e simili);

·      i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, semprechè per loro natura sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

 

Art.  12

Distributori di carburanti

 

·      L’applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

·      a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile;

·      b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;

·      c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso ed all’uscita dei veicoli dall’area di servizio;

·      Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

·      Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d’uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno compresi nella categoria a cui appartiene l’attività esercitata in tali locali o su tali aree.

 

Art.  13

Parti comuni del condominio

(art. 63 2 comma)

 

·      La superficie delle parti comuni del condominio di cui al terzo e quarto comma dell’art. 10, qualora non occupata in via esclusiva dal dichiarante obbligato, deve essere dichiarata dai singoli condomini secondo le relative quote millesimali.

·      Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio nella misura:

·      a) del 10% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;

·      b) del   6% se il condominio ha fino a 15 unità immobiliari;

·      c) del   2% se il condominio ha oltre 15 unità immobiliari.

(vedasi art. 63 2 comma D.Lgs. 507/93).

 

Art.  14

Multiproprietà e centri commerciali

 

·      Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

·      E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all’Ufficio Tributi del comune di SINNAI entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

 

Art.  15

Locali ed aree intassabili

 

·      Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

·      Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 62 del decreto.

·      Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente comma è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

·      Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

 

 

Art.  16

Esenzioni

 

Sono esenti dalla tassa:

 

a)      Le unità immobiliari non utilizzate per l’intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata attestante, tra l’altro l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, dell’energia elettrica, dell’acqua;

b)      Le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l’inizio di tale utilizzo;

c)      I solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;

d)      I locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, con esclusione – in ogni caso – della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell’area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;

e)      I locali a celle frigorifere;

f)       I locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

 

Art.  17

Condizioni per l’esenzione

 

·      L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

·      Il comune di SINNAI può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.

·      L’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

·      Allorchè queste vengano a cessare, l’interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all’art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’esenzione.

 

Art.  18

Riduzioni

 

1.  Per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, la tassa è commisurata all’effettivo periodo di utilizzo scolastico.

2.  Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all’ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte cui si dovranno allegare in copia le ricevute di conferimento ai centri di smaltimento autorizzati dei rifiuti speciali, tossici o nocivi prodotti.

3.  Per i locali delle attività produttive, commerciali e dei servizi, non ricomprese nella tabella di cui al comma 2 ma per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero dimostrino con le modalità di cui al comma 2 di aver provveduto a proprie spese al conferimento dei rifiuti speciali ai centri di smaltimento autorizzati, si applica una riduzione della tariffa unitaria nella misura percentuale del 30%.

 

ATTIVITA’

DETASSAZIONE

Lavanderie e tintorie

50%

Laboratori fotografici sviluppo stampa colore, stampa bianco e nero

50%

Officine lavorazione marmi, ceramiche, vetro ed altre similari

50%

Officine di carpenteria metallica

50%

Autocarrozzerie – Falegnamerie

40%

Autofficine per riparazioni veicoli

30%

Gommisti

30%

Tipografie

30%

Autofficine di elettrauto

20%

Cantine vinicole e caseifici

10%

Studi medici – veterinai – dentisti - odontotecnici

10%

Farmacie

10%

 

Art.  19

Riduzione della tassa per motivi di servizio