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Capo I – Norme Generali Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento Art. 2 – Definizioni Art. 3 – Istituzione della Tariffa Capo II – Costo e Tariffe del Servizio Art. 4 – Gestione e costo del Servizio Art. 5 – Presupposto dell’applicazione della Tariffa Art. 6 – Determinazione della Tariffa ed obbligazione tariffaria Art. 7 – Categorie di utenze Capo III – Applicazione della Tariffa Art. 8 – Locali ed aree oggetto della Tariffa Art. 9 – Commisurazione delle superfici Art. 10 – Esclusioni di carattere oggettivo Art. 11 – Soggetti passivi Art. 12 – Utenze domestiche e numero degli occupanti Art. 13 – Riduzione di Tariffa Art. 14 – Agevolazioni e riduzioni per utenze domestiche Art. 15 – Agevolazioni per la raccolta differenziata Art. 16 – Sostituzione del Comune al soggetto passivo Art. 17 – Impianti sportivi Art. 18 – Tariffa giornaliera Capo IV – Denunce, Controlli, Riscossione, Penalità e Indennità Art. 19 – Comunicazione d’inizio e variazione dell’occupazione Art. 20 – Cessazione e rimborso Art. 21 – Attività di controllo Art. 22 - Penalità Art. 23 – Riscossione e conguaglio Art. 24 – Indennità di mora Art. 25 – Norme transitorie e finali Art. 26 – Entrata in vigore e norme di rinvio
Capo I – Norme Generali Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall’Art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22. In particolare, determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. 2. Il Regolamento disciplina anche le modalità di riscossione, volontaria e coattiva, e le penalità previste per le violazioni. Art. 2 – Definizioni 1. Agli effetti del presente Regolamento s’intende: - per "Tariffa", il corrispettivo dovuto per l’utilizzazione del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti di cui all’Art. 1; - per "Gestore", il soggetto che esplica le attività relative alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale, nonché all’applicazione e riscossione della Tariffa, nel rispetto dei principi della convenzione e del relativo disciplinare; - per "Convenzione", il contratto per la concessione del Servizio, stipulato tra l’Amministrazione comunale ed il Gestore, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell’Art. 23 del D. Lgs. n. 22 del 1997; - per "Decreto", il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; - per "rifiuti", quelli urbani ed assimilati, come definiti e classificati dall’Art. 7 del Decreto; - per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione della Tariffa, approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; - per "servizio", il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
Art. 3 – Istituzione della Tariffa 1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, anche differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale degli stessi, svolta in regime di privativa sull’intero territorio comunale, mediante la costituzione di apposita Società per Azioni a partecipazione pubblica locale prevalente, è istituita la Tariffa, adottata ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all’Art. 7, comma 2, del decreto, nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 21, comma 2, lettera g), del medesimo Decreto. 3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.
Capo II – Costo e Tariffe del Servizio Art. 4 – Gestione e costo del servizio 1. Il Gestore provvede a tutte le attività richieste per le varie fasi della gestione del servizio, nel rispetto delle norme del Regolamento comunale che disciplina il servizio medesimo, della convenzione e del relativo disciplinare. 2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento di cui al comma 1. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito, trova correlativa ed automatica applicazione la relativa Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore è tenuto a comunicare al Comune il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, come disposto dall’Art. 8 del D.P.R. n. 158/1999. 4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi quelli, di qualsiasi natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della Tariffa. 5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, nonché del tasso d’inflazione programmato.
Art. 5 – Presupposto dell’applicazione della Tariffa 1. La Tariffa è dovuta per l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso. 2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la Tariffa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivato il servizio, è situata soltanto la strada di accesso ai suddetti fabbricati. 3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o per le multiproprietà.
Art. 6 – Determinazione della Tariffa ed obbligazione tariffaria 1. La determinazione della Tariffa delle varie utenze è effettuata, sia per la parte fissa che per quella variabile, avendo riguardo alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999. I necessari parametri di riferimento, relativamente alle opzioni di cui alle tabelle 2, 3a, e 4a, sono stabiliti dal Comune in sede di deliberazione tariffaria. 2. Il Consiglio comunale, nel termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio preventivo, determina annualmente la Tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura tale da assicurare la copertura di cui al comma 4 del precedente Art. 4. In caso di mancata adozione della deliberazione di modifica entro il termine suddetto, s’intende prorogata la Tariffa in vigore. 3. La Tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad autonoma obbligazione da parte del soggetto passivo, essa è applicata e riscossa dal Gestore nel rispetto di quanto disposto e convenuto. 4. L’obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’occupazione, fatta salva la presunzione di cui all’Art. 19, comma 5, e perdura fino alla cessazione, come disposto nell’Art. 20. 5. La Tariffa, per la parte fissa, è dovuta per l’intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano temporaneamente chiusi o l’uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso.
Art. 7 – Categorie di utenza 1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d’uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è effettuata, sulla base dei criteri e dei coefficienti risultanti dall’applicazione delle tabelle 1a, 2, 3a e 4a di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, dal Comune in sede di deliberazione tariffaria e costituirà l’Allegato "A" al presente Regolamento cui si unisce per farne parte integrante. Le attività non espressamente elencate nell’Allegato "A" suddetto, ai fini dell’applicazione della Tariffa, cono associate alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e, quindi, della connessa potenzialità di produzione di rifiuti. 2. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l’applicazione della Tariffa si fa riferimento alla media dei coefficienti Kc e Kd stabiliti per le attività esercitate. 3. La Tariffa è unica anche se, per l’esercizio delle attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio, area espositiva, area commerciale, area deposito, ecc.), pure se ubicate in luoghi diversi. Tuttavia, in caso di esercizio di attività (esempio, attività alberghiera) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell’attività medesima (esempio, albergo con ristorante), si applicano distinte tariffe anche nell’ipotesi di complesso unitario. 4. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all’esercizio delle attività medesime, sempre che tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest’ultima. 5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali e le aree scoperte produttive, pertinenze o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale. 6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un’attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l’attività esercitata.
Capo III – Applicazione della Tariffa Art. 8 – Locali ed aree oggetto della Tariffa 1. Fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 10, costituiscono oggetto per l’applicazione della Tariffa tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente, purché in grado di originare rifiuti urbani e/o assimilati. 2. Costituiscono pure oggetto della Tariffa: - le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo esemplificativo, i porticati, i passaggi coperti per il collegamento tra edifici, i chiostri e le tettoie di protezione merci o materie prime; - le aree scoperte operative, in quanto utilizzate o destinate, in modo autonomo e non occasionale, all’esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, parcheggi, dancing, cinema all’aperto, magazzini e deposito di merci e materiali o di prodotti finiti, destinati alla commercializzazione). 3. Sono, invece, oggettivamente esclusi dalla Tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura o caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, ovvero i locali e le aree che producono rifiuti in quantità non apprezzabile secondo la comune esperienza, (quali, a titolo esemplificativo: i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti, ammessi e riconosciuti dallo stato, e quelli strettamente connessi all’attività di culto medesimo; le sale di esposizione di musei, pinacoteche e simili).
Art. 9 – Commisurazione delle superfici 1. L’individuazione dei dati, relativi alle superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa, è effettuata avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva, è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore (o uguale) oppure inferiore al mezzo metro quadrato. 2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.
Art. 10 – Esclusioni di carattere oggettivo 1. Ai fini del calcolo della superficie di cui al precedente Art. 9, non si prendono in considerazione a) Con riguardo ai locali, oltre a quelli indicati nel comma 3 dell’Art. 8, i locali: - anche se abitativi, non adibiti ad alcun uso, non allacciati ai servizi pubblici a rete e privi di qualsiasi arredo; - delle abitazioni non agibili o inabitabili o aventi altezza non superiore a metri 1,50 (quali soffitte, ripostigli e simili); - stabilmente muniti di attrezzature che ne consentano soltanto un uso precario ed occasionale (quale, a titolo esemplificativo, il locale caldaia per il riscaldamento domestico, gli impianti di lavaggio automezzi, le celle frigorifere, i vani ascensore, le cabine elettriche); - di fabbricati rurali, anche catastalmente censiti ad uso abitativo, che di fatto ed in via non occasionale sono utilizzati strumentalmente per l’attività agricola con produzione di rifiuti speciali; - di fabbricati di fatto non utilizzati, per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i lavori relativi abbiano avuto durata superiore a trenta giorni; - i locali degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatti utilizzati esclusivamente per la pratica dell’attività agonistico-sportiva. b) Con riguardo alle aree, quelle: - impraticabili o in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo; - terrazze scoperte e simili; - non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso; - delle stazioni di servizio carburanti, per le parti visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e uscita dei veicoli; - utilizzate come deposito di veicoli da demolire; - le aree scoperte degli impianti sportivi di cui sopra. 2. In caso di esercizio di attività in grado di produrre separatamente rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali, ma le cui rispettive superfici utilizzate non sono sempre le stesse, per cui non risultano quantificabili in modo certo, perché non delimitate in via permanente, la Tariffa è applicata con riferimento alla complessiva superficie utilizzata, percentualmente ridotta come di seguito indicato: a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi (10%); b) lavanderie a secco e tintorie non industriali (50%); c) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti (30%); d) elettrauto (20%); e) caseifici e cantine vinicole (20%); f) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie (40%); g) officine di carpenteria metallica (50%); h) tipografie, stamperie, laboratori per incisione e vetrerie (30%); i) laboratori fotografici ed eliografici (50%); j) produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose (30%); k) lavorazione materie plastiche e vetroresine (30%). 3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi. 4. La riduzione si applica sia alle superfici delle aree coperte che alle superfici delle aree scoperte operative.
Art. 11 – Soggetti passivi 1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell’Art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. 2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di utilizzo del servizio di cui all’Art. 19 e, per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica (con vincolo di solidarietà con i subentranti nei diritti della persona giuridica). 3. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la Tariffa sono dovute dall’occupante o conduttore esclusivo; se, invece, di uso comune, la denuncia e la Tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso; e ciò, mediante aggiunta della quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo. 4. Nel caso di locali in multiproprietà, e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune. 5. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la Tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l’intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all’anno. 6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la Tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.
Art. 12 – Utenze domestiche e numero degli occupanti 1. Ai fini del presente Regolamento, sono "utenze domestiche attive" le abitazioni di dimora abituale del soggetto passivo e dei suoi familiari iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune; sono "utenze domestiche non attive" le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconde case) e gli alloggi dei cittadini residenti all’estero. 2. Sono assimilate alle utenze domestiche non attive le unità immobiliari occupate da enti, pubblici o privati, costituenti comunità diverse da quelle definite nell’Allegato "A". 3. Per le utenze domestiche attive, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza ovvero, se successiva, alla data d’iscrizione anagrafica; comunque è fatto salvo il conguaglio di cui all’Art. 22, comma 3, per le variazioni del numero dei componenti intervenute nel corso dell’anno. Per le persone non residenti, che s’aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 60 (sessanta) giorni, il soggetto di cui all’Art. 11 presenta apposita denuncia. 4. Per le utenze domestiche non attive si applica lo stesso criterio tariffario determinato per quelle attive, considerando, però, un numero di occupanti pari a 4 (quattro) qualora non sia stata presentata la denuncia relativa, fatte salve le verifiche d’ufficio. In caso di seconde case di soggetti residenti, il numero degli occupanti è, comunque, determinato in 3 (tre) unità.
Art. 13 – Riduzioni di Tariffa 1. La tariffa
è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio è istituito ed attivato. 3. qualora il servizio, sebbene istituito o attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di sede dell’attività, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni imposte al Gestore, la Tariffa, relativamente alla quota variabile, è ridotta al (40%) qualora la distanza dal punto più vicino superi i 500 (cinquecento) metri, escludendo nel calcolo di tale distanza i percorsi in proprietà privata. 4. L’interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi estranei alla responsabilità del Gestore non comporta esonero o riduzioni della tariffa, a condizione che l’interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 (trenta) giorni. In caso contrario la Tariffa, per la sola parte variabile, è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese intero d’interruzione. 5. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 6 (sei) mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente con un coefficiente di riduzione, rapportato alla durata della stagionalità, in ogni caso non superiore a 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese intero d’effettiva sospensione delle attività.
Art. 14 – Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche 1. Al fine di rispettare il disposto dell’Art. 9, comma 10, del Decreto, nelle modalità di suddivisione, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, del totale dei costi del servizio da coprire con la parte fissa della Tariffa, la quota attribuibile alle utenze domestiche non potrà superare la percentuale del predetto totale stabilita nella deliberazione con la quale l’Amministrazione comunale approva la Tariffa. 2. La parte variabile della Tariffa delle utenze domestiche non attive è ridotta di 1/12 per ogni bimestre compiuto di assenza dall’abitazione. Il soggetto passivo, deve produrre al Gestore la documentazione idonea a comprovare il protrarsi dell’assenza ovvero presentare apposita autocertificazione da rendere nei modi di legge. 3. La riduzione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui l’immobile relativo all’utenza domestica non attiva, nel corso dell’anno di competenza, è concesso in locazione per un periodo di qualsiasi durata.
Art. 15 – Agevolazioni per la raccolta differenziata 1. Ferma restando la copertura integrale del costo complessivo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni, sono determinate attraverso l’abbattimento della parte variabile della Tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. In particolare: a) per le utenze domestiche, secondo le modalità stabilite nella deliberazione di approvazione della Tariffa, le agevolazioni sono determinate in relazione alle quantità effettivamente avviate a recupero (tramite conferimento nell’apposito sito del servizio pubblico), misurate e documentate, rapportate ai coefficienti di produzione utilizzati per il calcolo della quota variabile della Tariffa; b) per le utenze non domestiche, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della Tariffa, secondo le modalità stabilite nella deliberazione di approvazione della Tariffa stessa. Il coefficiente di riduzione è determinato in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua il recupero, comprova di aver avviato al recupero medesimo, rapportata ai coefficienti di produzione che, per la specifica categoria, sono utilizzati per il calcolo della predetta quota. Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti da imballaggio.
Art. 16 – Sostituzione del comune al soggetto passivo 1. Il Comune si sostituisce al soggetto passivo nel pagamento totale o parziale della Tariffa nei casi di: - utenze domestiche attive, costituite da persone in condizioni di accertato grave disagio economico assistite dal Comune ed individuate, anche per categorie, con apposito atto comunale; - locali e aree utilizzati da ONLUS, per iniziative a valenza socio assistenziale svolte a favore della Comunità e disciplinate da specifica convenzione stipulata con il Comune; - locali ed aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali. 2. L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa deve essere presentata al Comune dal soggetto interessato entro 30 (trenta) giorni dall’avverarsi del presupposto legittimante la sostituzione medesima. L’accoglimento dell’istanza, da parte del Comune, è comunicato al Gestore per gli adempimenti conseguenti.
Art. 17 – Impianti sportivi 1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadi comunali, palestre e simili), la cui relativa produzione di rifiuti è variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d’anno, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra gestore dell’impianto e Gestore del Servizio, e la Tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. 2. In mancanza di stipula di contratto, la Tariffa annuale è quella prevista per la relativa classe d’attività e la superficie di riferimento è tutta l’area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva, come indicato nell’Art. 10.
Art. 18 – Tariffa giornaliera 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. 2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente dal Comune, è commisurata al numero di metri quadrati di superficie occupata ed al numero di giorni d’occupazione. 3. In deroga al disposto di cui all’Art. 22, la Tariffa giornaliera è applicata e riscossa dall’Ufficio comunale competente ad autorizzare l’occupazione del suolo relativo ed è riversata trimestralmente al Gestore.
Capo IV – Denunce, Controlli, Penalità, Riscossione Art. 19 – Comunicazione d’inizio e variazione dell’occupazione 1. I soggetti di cui all’Art. 11, devono presentare apposita denuncia di inizio dell’occupazione di locali e/o aree costituenti presupposto per l’applicazione della Tariffa ai sensi dell’Art. 5 e siti nel territorio del Comune di Sìnnai. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi di applicazione della Tariffa. In caso contrario, deve essere presentata denuncia di variazione, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. 3. Le denunce di cui ai commi precedenti, di norma redatte sul modello predisposto dal Gestore e da questo messo gratuitamente a disposizione dell’interessato, devono essere presentate al Gestore medesimo direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero via Fax, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione ovvero dalla data in cui è avvenuta la variazione. 4. La denuncia d’inizio o di variazione, deve essere compilata con l’indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale. 5. All’atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della consegna; in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata il giorno indicato con il timbro postale; se via fax, nel giorno del suo ricevimento. 6. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della Tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata o dell’anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l’inizio dell’occupazione. 7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad uffici diversi da quelli del Gestore. 8. L’erede, che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a Tariffa a carico del defunto, ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità. 9. L’amministratore del condominio e il soggetto responsabile del pagamento della Tariffa, di cui al comma 4 dell’Art. 11, sono tenuti a presentare al Gestore, entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio e del centro commerciale o di servizi integrato. 10. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle denunce, debitamente sottoscritte, d’inizio di variazione, autorizzano il Gestore a determinare, sulla base degli stessi, la Tariffa dovuta senza l’obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
Art. 20 – Cessazione e rimborso 1. Il soggetto passivo o i suoi familiari, conviventi o incaricati, muniti d’apposita delega, devono presentare al gestore la denuncia di cessazione in corso d’anno dell’occupazione o conduzione, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione medesima. 2. La
cessazione può essere disposta d’ufficio dal Gestore sulla base di dati
certi circa la fine dell’utenza ovvero qualora egli abbia già provveduto
ad applicare la Tariffa a carico del soggetto che è subentrato negli stessi
locali o aree. 4. L’utente può richiedere al Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Soltanto sulle somme effettivamente rimborsate mediante corresponsione materiale della stessa spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge.
Art. 21 – Attività di controllo 1. Il Gestore esercita l’attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della Tariffa dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo. 2. A tale scopo egli può: - richiedere l’esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, ai fini d’accertare la data d’inizio dell’utilizzazione del servizio; - richiedere copia delle planimetrie catastali, atte ad accertare le superfici occupate; - richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della Tariffa, non solo agli occupanti o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree; - invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti; - accedere, previ accordi o convenzioni, alle banche dati in possesso del comune e degli enti o aziende erogatori di servizi a rete. 3. Qualora sia necessario verificare, all’interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l’applicazione della Tariffa, diversamente non accertabili, previo consenso dell’interessato, personale dipendente del Gestore potrà accedere alla proprietà privata, purché munito d’apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Sindaco. 4. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può far ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’Art. 2729 del Codice Civile. 5. E’ fatto obbligo agli uffici comunali addetti all’Anagrafe e Stato civile e alle attività commerciali di comunicare al Gestore, a cadenza periodica, rispettivamente ogni variazione intervenuta relativamente a nascita, decesso, residenza e costituzione di nuovi nuclei familiari e ogni rilascio di licenza o di comunicazione ricevuta relativamente all’esercizio d’attività. Le comunicazioni predette non sono dovute qualora il Gestore abbia attivato il collegamento telematico con l’Anagrafe comunale e/o con la C.C.I.A.A. 6. Qualora il soggetto passivo ometta di presentare la denuncia d’inizio dell’occupazione ovvero quella presentata risulti infedele o incompleta, il gestore provvede ad inviare un’apposita comunicazione all’utente, il quale, dalla data di ricevimento di tale comunicazione, ha 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione, anche mediante restituzione della nota ricevuta firmata per accettazione ovvero, se in disaccordo, inviando al gestore con raccomandata le precisazioni del caso, le quali, se riconosciute fondate, comportano l’annullamento o rettifica della predetta comunicazione. 7. Il Gestore, decorso il termine dei 30 giorni di cui al comma precedente, procedere ad emettere nei confronti dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione, compresi quelli che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione medesima.
Art. 22 – Penalità - in caso di omessa o tardiva denuncia d’inizio dell’occupazione, una maggiorazione del (100%) (cento %), calcolata sulla Tariffa dovuta sino alla data in cui è comunicata all’utente l’omissione o a quella in cui perviene la tardiva denuncia; - In caso di omessa o tardiva denuncia di variazione degli elementi determinanti per la composizione della tariffa, una maggiorazione pari al (50%) (cinquanta %) della differenza tra la nuova Tariffa dovuta e quella precedentemente determinata, per il periodo che va dall’accertata variazione sino alla data in cui è comunicata all’utente l’omessa denuncia di variazione o a quella in cui perviene la denuncia tardiva.
Art. 23 – Riscossione e conguaglio 1. Il Gestore provvede alla riscossione della Tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla convenzione di concessione del servizio. 2. L’ammontare annuo della Tariffa, dovuto dal soggetto passivo, è suddiviso in almeno quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dal gestore. 3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno della Tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo. 4. L’addebito del servizio può essere incluso in una fattura comprendente importi dovuti per servizi diversi, se questi sono effettuati dal gestore medesimo.
Art. 24 – Indennità di mora 1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal Gestore, che, comunque, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di ricevimento. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della Tariffa, il gestore provvederà ad addebitare un’indennità di mora in misura pari al (30%) (trenta %) dell’importo non versato o tardivamente versato, riducibile al (10%) (dieci %) se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza. Nei confronti degli utenti che negli ultimi 24 mesi hanno sempre pagato regolarmente le fatture, non si applica l’indennità di mora se il ritardo non è superiore a venti giorni. 2. Il Gestore, per il recupero dei crediti e per la riscossione coattiva potrà avvalersi di quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 25 – Norme transitorie e finali 1. La copertura totale dei costi di gestione del servizio esclusivamente a mezzo tariffa dovrà avvenire a partire dal primo anno d’applicazione. 2. Dal 1° gennaio 2001 è soppressa, sull’intero territorio comunale, l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Tuttavia, l’accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si sono verificati entro il 2000, continuano ad essere effettuati anche successivamente. 3. Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento. 4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2001, il Gestore applica le tariffe deliberate dal Comune. le quali, in via transitoria e per tre anni, sono determinate ripartendo l’importo totale da coprire tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base del rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo per l’anno 2000. 5. Per la prima applicazione della Tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi esposti nelle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti. 6. In sede di prima applicazione della Tariffa, la denuncia di cui al comma 3 dell’Art. 19 deve essere presentata entro sei mesi da tale applicazione.
Art. 26 – Entrata in vigore e norma di rinvio 1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge. 2. Si stabilisce la sua entrata in vigore e contestualmente all'affidamento in concessione del servizio di igiene pubblica alla costituenda società di capitali, nel rispetto del termine previsto ai sensi dell'art. 11, c. 1 del D.P.R. n. 158 del 23/12/99. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti |