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REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO Art.
1 Il
presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, ha per
oggetto l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per le
Attività Produttive gestito in forma associata tra i Comuni di …………..,
con capofila il Comune di Sinnai. Art.
2 Il
presente atto costituisce lo strumento flessibile di regolamentazione
dell’attività e della competenza dello Sportello Unico per le Attività
Produttive gestito in forma associata. Art.
3 Lo
Sportello Unico per le Attività Produttive svolge funzioni di carattere: •
AMMINISTRATIVO: A)
di ricevimento, controllo ed invio agli
enti competenti delle dichiarazioni sostitutive di dichiarazione con
documentazione allegata che le imprese presentano per i casi di immediato avvio
dell’attività previste nei commi 20, 21 e 22 dell’art. 1 della L.R. n.
3/2008 e negli artt. 5, 11, 12 e 13 della circolare applicativa delib. N. 22/1
dell’11.04.2008; B)
di attivazione delle Conferenze di servizi previsti dall’art. 1, c. 24, della
L.R. n. 3/2008, disciplinate dall’art. 14 della Circolare applicativa
approvata con deliberazione G.R. n. 22/1 dell’11.04.2008; C)
di attivazione della
procedura per variante agli strumenti urbanistici, generali od esecutivi,
prevista dall’ art. 5 del D.P.R. n. 447/98; D)
di attivazione della
procedura di verifica e controllo prevista dall’art. 1, commi 27 e 28 L.R. n.
3/2008; •
INFORMATIVO: A)
di comunicazione all’utenza dei servizi erogati dallo sportello unico
associato descritti al paragrafo precedente, B)
di comunicazione all’utenza delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore del lavoro dipendente o autonomo,
ovvero delle informazioni concernenti le agevolazioni ed i finanziamenti alle
imprese. •
PROMOZIONALE: A)
di informazione all’utenza circa le possibilità e le opportunità connesse
all’insediamento delle imprese sul territorio della Struttura Unica associata.
Le
funzioni di carattere amministrativo sono riferite alle attività economico -
produttive di beni e servizi ed a tutti i procedimenti amministrativi, ivi
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, inerenti: a)
la localizzazione; b)
la realizzazione; c)
la ristrutturazione; d)
l’ampliamento; e)
la riattivazione; f)
la riconversione; g)
la cessazione; concernenti tutte le attività
che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese
le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in
forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività
turistico-ricettive. Sono
esclusi dalla competenza dello Sportello:
Gli
ambiti della competenza dello Sportello potranno essere meglio definiti o
modificati tramite apposite deliberazioni concernenti l’operatività ed il
funzionamento del servizio sulla base delle decisioni assunte in sede di
Conferenza dei Sindaci o di riunioni di coordinamento dei responsabili SUAP dei
Comuni associati.
Le
funzioni amministrative di cui all’articolo precedente sono coordinate dallo
Sportello Unico situato presso il Comune di………………………………,
ed esercitate, con uniformità di procedure, presso le postazioni di
front-office/back office situate nei Comuni associati, in relazione alla
competenza per territorio. Al
Responsabile dello Sportello Unico del Comune capofila compete l’indizione
della conferenza di servizi. Le
funzioni informative di cui all’articolo precedente sono esercitate da
ciascuna postazione di Sportello Unico presso i Comuni associati. Le
funzioni promozionali di cui all’articolo precedente, sono esercitate dallo
Sportello Unico dell’ente capofila, con la collaborazione dei referenti dei
Comuni associati.
Alla
direzione dello Sportello Unico in forma associata è preposto il
Dirigente/funzionario del Comune capofila di…………………. all’uopo
appositamente incaricato dal Sindaco generalmente incaricato di tutte le
funzioni e le responsabilità relative alla gestione del procedimento unico e
delle altre funzioni amministrative, informative e promozionali previste dal
precedente art. 3, nonché dal successivo art. 7. L’Ente
capofila può altresì nominare un funzionario comunale quale responsabile del
procedimento unico, dotato di tutti i poteri conferiti dalla normativa sullo
Sportello Unico da esercitarsi in caso di assenza, mancanza od impedimento del
Responsabile dello Sportello Unico. Il
Responsabile dello Sportello Unico e/o il responsabile del procedimento unico
esercitano il coordinamento dell’intero procedimento previsto anche
avvalendosi dei poteri di accesso agli atti e documenti detenuti da altri uffici
comunali del Comune capofila e degli altri Comuni associati. Al
Responsabile dello Sportello Unico come sopra individuato compete l’adozione
di tutti gli atti e provvedimenti concernenti l’organizzazione ed il
funzionamento dello Sportello Unico. Presso
ogni Comune associato è istituita una postazione locale dello Sportello Unico,
costituente parte integrante dello Sportello Unico associato che svolge attività
di front-office e back-office per le pratiche del proprio territorio. Ciascuno
dei comuni associati è tenuto a trasmettere tempestivamente allo Sportello
Unico capofila il provvedimento di nomina di un referente della postazione
locale, e del sostituto di questi, incaricati delle funzioni di veicolazione dei
flussi documentali tra lo Sportello Unico capofila ed i Comuni associati. Art.
7 Il
procedimento ha inizio con la presentazione di un’unica dichiarazione
autocertificativa corredata dell’ordinaria documentazione tecnica in duplice
copia allo Sportello unico dislocato nel territorio di riferimento. Tutti i
documenti devono essere presentati , a pena di inammissibilità dell’istanza,
anche digitalmente, secondo le modalità indicate nell’art. 5 della Circolare
applicativa di cui alla Deliberazione n. 22/1 dell’11.04.2008. Qualora
il controllo formale della documentazione presentata allo Sportello Unico locale
o al Comune capofila non risulta positivo l’istanza non può essere ricevuta. L’iter
procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti associati, ai sensi
delle nuove disposizioni regionali: art. 1 commi 16-32 L.R. n. 3/2008 e
deliberazione G.R. n. 22/1 dell’ 11.04.2008. Nel
procedimento unico le Amministrazioni, gli enti e gli uffici coinvolti potranno
segnalare allo Sportello locale eventuali richieste di integrazione documentale
entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione della documentazione (soprattutto
nei casi di valutazioni non discrezionali). Nei
casi di dichiarazioni di conformità con valutazioni discrezionali le
Amministrazioni, gli enti e gli uffici coinvolti potranno segnalare allo
Sportello locale la necessità di organizzare una riunione per avere eventuali
chiarimenti e delucidazioni rispetto alla dichiarazione sostitutiva presentata
dall’impresa da convocarsi entro e non oltre 15 giorni successivi alla
presentazione della dichiarazione. Art.
8 Per
quanto riguarda la gestione degli oneri e delle spese istruttorie resta a carico
dell’impresa interessata il pagamento, contestuale alla presentazione della
dichiarazione autocertificativa, delle spese e dei diritti previsti da leggi
statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti
autorizzatori, previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore
della L.R. n. 3/2008. La
Conferenza dei Sindaci può decidere, in ogni tempo, la previsione di apposito
onere o tariffa a fronte dell’attività dello Sportello Unico, purchè nei
limiti di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. citato. |