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(Allegato
B Alla
deliberazione G.C. n. 68 del 06 Maggio 2008)
REGOLAMENTO
PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
NOTIFICHE, ALBO PRETORIO E DEPOSITO ATTI
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
- Il
presente regolamento, in attuazione delle previsioni statutarie ed in
conformità ai principi del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive integrazioni e modifiche, disciplina la organizzazione e le
modalità di svolgimento del servizio notifiche svolto dal comune di
Sinnai.
Art. 2
Il servizio notifiche
- Il
servizio notifiche, oggetto del presente regolamento, viene curato dai
messi comunali che provvedono, sotto la propria responsabilità e
nell’ambito dell’organizzazione del proprio tempo di lavoro, a
garantire la notifica degli atti entro le scadenze, nel rispetto dei
principi fissati dal presente regolamento.
- I
messi del comune di Sinnai provvedono ad effettuare le notificazioni
degli atti emanati dagli uffici comunali loro assegnati e possono anche
notificare atti emanati da altre pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, c. 2, del D.Lgs.n. 165/2001 che ne facciano richiesta a
quella da cui essi effettivamente dipendono, qualora non sia possibile
eseguirle utilmente con il servizio postale o con altre forme previste
dalla legge nell’ambito delle vigenti disposizioni, con competenza
territoriale estesa a quella del territorio comunale.
- L’amministrazione
comunale ricorre ai messi notificatori di altro ente locale solo qualora
non sia possibile eseguire utilmente la notificazione mediante il
servizio postale.
- L’attività
di notifica può essere estesa anche a dipendenti di altri servizi
dell’ente, prioritariamente a dipendenti dell’area amministrativa.
- Il
personale della Polizia Municipale effettua le notifiche previste dal
Codice della Strada.
Art. 3
Norme di comportamento del messo comunale
1.
Si applicano anche alla figura del messo le norme di comportamento
previste per gli altri pubblici dipendenti dal D.M. 31.3.1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1994, n. 149) e da
ultimo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione
Pubblica con decreto 28.11.2000 (in
G.U. 30.4.2001, n. 84).
2.
Il messo in particolare è tenuto:
·
ad osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità
che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa;
·
a tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione;
·
ad anteporre il rispetto della legge e dell'interesse pubblico
agli interessi privati propri od altrui;
·
ad ispirare le proprie decisioni e comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato e del quale assume le
responsabilità connesse ai propri compiti;
·
ad evitare nella vita sociale situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione
da cui dipende.
3.
Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla
nozione dell'articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico
ufficiale.
4.
Il messo comunale nel trattare i dati deve attenersi alle
disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati
personali (D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003). L'inosservanza di queste
norme è fonte di responsabilità e comporta il risarcimento del danno ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri.
Art. 4
La notifica
1.
La notifica è un atto formale di partecipazione con il quale la
pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato
l'esistenza di un determinato atto o fatto, effettuato da soggetto abilitato
(ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l'atto
che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica. Tutta la
materia e la procedura relativa è trattata dagli articoli da 137 a 151 del
codice di procedura civile.
2.
Alcune particolari forme di notificazione sono disciplinate:
·
dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(notificazioni in materia tributaria),
·
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazione di
atti a mezzo posta)
·
dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione
all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di
Strasburgo).
Art. 5
La relata di notifica
1.
La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base
alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve
indicare:
·
la persona alla
quale è consegnata la copia e le sue qualità;
·
l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai
sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile;
·
il luogo della
consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate;
·
i motivi della
mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
2.
La relazione è datata e sottoscritta dal messo.
3.
La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino
a querela di falso, in ordine all'attività che il messo attesta di avere
svolto.
4.
L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi
restituito all'amministrazione richiedente o all’ufficio richiedente.
Art. 6
Registro
delle notificazioni
1.
Ogni atto notificato dal messo deve essere trascritto in ordine
cronologico in apposito registro.
2.
In detto registro da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato
andranno annotati per ogni atto i seguenti dati:
- numero
cronologico in ragione di anno;
- numero
di protocollo generale assegnato;
- data
dell'atto (giorno - mese - anno);
- provenienza
(amministrazione ed ufficio richiedente);
- natura
dell'atto (descrizione sommaria del contenuto dell'atto);
- destinatario
(soggetto o soggetti a cui è destinato)
- data
della notifica (giorno - mese - anno);
- nominativo
della persona al quale è consegnato;
- annotazioni
(eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.)
3.
Il numero cronologico/anno assegnato è riportato su tutti gli atti
da notificare.
Art. 7
Tempo
delle notificazioni
1.
Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini,
l'articolo 147 del c.p.c. (come
modificato dal comma 1 dell'art. 2, L.
28 dicembre 2005, n. 263) prevede che le notifiche vengano
effettuate non prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
2.
Pur non considerando tali termini perentori è opportuno vengano
rispettati dal messo al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e
problematiche di qualunque genere.
Art. 8
Notifiche di atti dell’amministrazione comunale
- Per
ottenere la notificazione di un atto il Responsabile di Servizio che
l’ha adottato provvede ad inviarlo all’ufficio messi
tempestivamente. Al fine di garantire all’ufficio messi una efficace
programmazione del lavoro gli atti da notificarsi devono essere
trasmessi unitamente ad una nota in cui siano indicati:
-
il destinatario/i destinatari dell’atto;
-
gli estremi dell’atto da notificare;
-
il numero di copie dell’atto trasmesse;
-
l’eventuale termine di notifica in caso di scadenza.
- Di
norma, salvo che non venga richiesta la notifica d’urgenza, i messi
comunali provvedono alle notifiche in relazione all’ordine cronologico
di arrivo all’ufficio e, comunque, tenendo conto della natura e
dell’eventuale termine di prescrizione o di decadenza dell’atto da
notificare.
- Gli
atti trasmessi all’ufficio messi non devono comunque contenere schemi
di relazione di notifica difformi da quelli predisposti dal competente
ufficio messi.
- L’ufficio
messi, eseguita la notificazione richiesta, provvede alla tempestiva
restituzione degli atti all’area richiedente mediante apposita nota di
trasmissione.
- Le
note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed
archiviate.
Art. 9
Notifiche per conto di altre amministrazioni
- Il
Comune di Sinnai, in applicazione dell’articolo 10, c. 1, della legge
03/08/1999 n. 265 e successive integrazioni e modifiche, provvede alla
notifica di atti per conto di altre pubbliche amministrazioni
utilizzando i propri messi comunali solo
in seguito a richiesta motivata da parte delle stesse pubbliche
amministrazioni subordinatamente all’impossibilità, dalle medesime debitamente
formalizzata, di utilizzo del servizio postale o di altra forma di
notificazione.
- La
notifica degli atti dell’Amministrazione Finanziaria indicati
dall’articolo 14 della legge 20/11/1982 n. 890 e successive
integrazioni e modifiche, può essere effettuata, nei periodi di
maggiore carico di lavoro dell’ufficio messi, prioritariamente
mediante il servizio postale, come previsto al comma secondo,
dell’art. 14 della L.N. 890/1982.
- Qualora
il messo comunale, per gli atti dell’Amministrazione finanziaria, si
avvale del sistema di notifica a mezzo posta il compenso loro spettante
è ridotto della metà come previsto dal comma 2 dell’art. 14 della
L.n.890/1992.
Art.
10
Notifiche Atti Polizia Municipale
- La
disciplina contenuta nel presente regolamento si applica alle
notificazioni di verbali di accertamento di violazioni amministrative,
ordinanze ingiuntive, convocazioni, inviti a comparire, comunicazioni
inerenti procedimenti giudiziari, effettuate dalla Polizia Municipale su
delega di altri Comandi di Polizia Municipale, della Prefettura, della
Procura della Repubblica, di altri uffici giudiziari o di altre autorità
di polizia giudiziaria.
- Degli
atti notificati dalla Polizia Municipale viene tenuto apposito registro,
con gli stessi contenuti e modalità previsti all’art. 6.
Art.
11
Rimborsi
- L’amministrazione
pubblica richiedente il servizio di notifica deve rimborsare al Comune
di Sinnai la somma di € 5.88 per ogni notifica effettuata (come determinato dal decreto ministero dell’Economia e delle
finanze di concerto con il ministero dell’Interno del 3 ottobre 2006),
fermo restando comunque l’ulteriore obbligo di versamento per le spese
di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento,
secondo le tariffe vigenti, eventualmente sostenute
dall’amministrazione comunale nelle ipotesi previste dall’articolo
140 del codice di procedura civile.
- Detta
somma è aggiornata ogni tre anni in virtù di apposito decreto
del ministero dell’Economia
e delle finanze di concerto con il ministero dell’Interno e la
stessa verrà applicata senza ulteriori modificazioni del presente
regolamento.
- Al
fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio i messi
comunali sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti
notificati per conto di altre amministrazioni, sia le spese postali
affrontate a questo fine.
Art.
12
Modalità di pagamento
- Le
amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal
precedente articolo versando la somma dovuta alla Tesoreria Comunale
presso il Banco di Sardegna sportello d Sinnai -
ABI 1015, CAB 44030 C/C n. 99999 oppure sul conto corrente
postale numero 16416091 intestato a Comune Di Sinnai Via Quartu –
SINNAI, avendo cura di indicare espressamente, nella parte causale, la
formula “Rimborso spese di notifica atto Prot. n….. del ……”.
- I
messi comunali sono tenuti ad effettuare comunque le notifiche anche se
l’amministrazione richiedente non abbia provveduto al pagamento in via
preventiva.
- L’ufficio
messi provvede a richiedere con
cadenza trimestrale (ai sensi
del terzo comma D.M. 03.10.2006) alle singole amministrazioni
richiedenti la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per
tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse allegando la
documentazione giustificativa ed indicando il corrispettivo dovuto per
ciascuna notifica effettuata.
- La
richiesta di pagamento inviata alle altre pubbliche amministrazioni sarà
trasmessa in copia anche all’area finanziaria e patrimoniale, per i
successivi adempimenti di competenza.
Art.
13
Destinazione dei rimborsi
- I
rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio
comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti dell’ente.
- Ai
sensi dell’art. 54 del CCNL 14.09.2000 al fine di incentivare
l’attività prestata dai messi notificatori e dal restante personale
appositamente incaricato, se esistono le condizioni finanziarie, verrà
destinato al personale interessato il 90% dei rimborsi introitati ogni
anno per le notifiche effettuate nel periodo di tempo di riferimento.
Art.
14
Reciprocità ed eccezioni
- Il
rimborso delle spese di notifica si applica nei confronti di tutte le
amministrazioni che richiedano al Comune di Sinnai la notificazione di
atti e deve considerarsi esclusa ed inapplicabile qualsivoglia
condizione di reciprocità richiesta e/o assunta dalle amministrazioni
richiedenti.
- Sono
esentate dal pagamento le amministrazioni pubbliche con riguardo ai soli
provvedimenti assunti nell’esclusivo interesse del comune di Sinnai,
in quanto destinatario di proventi, e per le notificazioni che devono
per legge essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed a pena
di nullità, purché nella richiesta di notifica siano richiamate o
citate le disposizioni di legge invocate.
Art.
15
Notifiche speciali
- Vi sono
forme particolari di notificazione, oltre a quelle indicate nel comma 2
del precedente art. 4, che il legislatore ha previsto per la notifica di
determinati atti (ad esempio per
la notifica di atti tributari).
- La
modalità procedurale di tali notifiche consiste nell’invio di posta
raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a/r) che produce gli effetti di una notifica.
- Tali
notifiche possono essere effettuate direttamente dal funzionario che ha
emesso l’atto.
Art.
16
Notifiche a mezzo posta
- L’articolo
149 c.p.c. prevede che: “Se non ne è fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio
postale”.
- In
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 del presente
regolamento in tale caso i funzionari pubblici sono legittimati a
notificare per posta gli atti del proprio ufficio in forza dell’art.
12, L. 890/82, nella formulazione introdotta dal 5° comma dell’art.
10, Legge 265/99.
- Tale
norma consente al funzionario di notificare direttamente l’atto emesso
dal medesimo ufficio, a mezzo del servizio postale, nel territorio del
Comune per il quale presta servizio.
- I
funzionari debbono agire nel rispetto delle disposizioni contenute nella
legge medesima citata nei commi precedenti.
- Quest’ultima
prevede che l’avviso di ricevimento, completo in ogni sua parte e
munito del bollo dell’ufficio postale recante la data del giorno di
consegna (art. 4, comma 1) costituisce prova dell’eseguita
notificazione (art. 4, comma terzo) (L’avviso
di ricevimento contiene le attestazioni effettuate dall’agente
postale, alle quali sentenze recenti della Cassazione attribuiscono la
stessa fede della relata di notifica redatta da un ufficiale giudiziario
o dal messo comunale (Cass. civ., n. 3065/2003; Cass. civ. n. 11452/2003).
CAPO - ALBO PRETORIO
Art.
17
Atti pubblicabili
- Di
seguito si elencano, in ordine alfabetico, i principali
atti che possono essere esposti e i tempi per la loro
pubblicazione:
a)
aste
pubbliche Avvisi - da affiggersi almeno 15 giorni prima del giorno
fissato per l’incanto (art. 64 r.d n. 827, 23.5.1924)
b)
catasto
- Classamento e mappe - durata 60 giorni (art. 128 r.d. 12.10.1933,
n. 1539 e succ. modificazioni)
c)
catasto
Decisioni commissione censuaria su reclami del catasto, 30
giorni (art. 158 r.d. 12.10.1933, n. 1539 e succ. modificazioni)
d)
cimiteri
– autorizzazione di ampliamento – durata 8 gg. (art. 338 r.d.
27.07.1934, n. 1265)
e)
deliberazioni
– salvo specifiche norme di legge durata 15 gg. (art.
124 T.U d.lgs.18.08.2007, n.267);
f)
determinazioni
– limitatamente agli atti relativi a gara di appalto e forniture e
selezione di personale (come previsto
dall’art. 32 del regolamento degli UU e SS. Vigente) – durata 15 gg.
come per le deliberazioni;
g)
espropriazioni
p.u.:domanda per dichiarazione di opera di pubblica utilità –
durata 15 gg. (art. 4, l. 25.06.1865, n. 2359 vedi ora D. Lgs. N. 325/2001,
D.P.R. n. 327/2001 e succ. modificazioni);
h)
espropriazioni
p.u: piano di esecuzione – durata 15 gg. (artt. 17 e 24 l.
25.06.1865, n. 2359 art. 4, l. 25.06.1865, n. 2359 vedi ora D. Lgs. N.
325/2001, D.P.R. n. 327/2001 e succ. modificazioni);
i)
fiere,mercati
su aree pubbliche: istituzione e regolamentazione – durata 30 gg.consecutivi
(l.17.05.1866, n. 2933 e succ. modif);
j)
giudici
popolari: elenchi di albi di Giudici popolari, 10 giorni (artt. 17 e
19 L. 10.04.1951, n. 287)
k)
imposte
e tasse: avviso ai contribuenti – durata 20gg. (artt. 274/277
t.u.f.l. r.d. 14.09.1931, n. 1175 e succ. modif.);
l)
istruzione:
elenco inadempienti all’obbligo dell’istruzione, durata 1 mese (art. 182
r.d. 05.02.1928, n. 577 e succ. modif.)
m)
lasciti,
Donazioni ai comuni: avvisi ai suscettibili ex legge,- durata 60
giorni (art. 3 r.d. 26.07.1896, n. 361 e succ. modif.)
n)
leva:
Elenco iscritti alla leva, 15 giorni (art. 37 D.P.R. 14.02.1964, n. 237 e
succ. modif.);
o)
matrimonio:
pubblicazioni di matrimonio – durata 8 giorni comprendenti due domeniche
successive;
p)
matrimonio:avviso
di matrimonio religioso – durata 10 gg. cons. (art. 13 l. 27.05.1929, n.
847);
q)
nomi
e cognomi: Cambio di nome e/o cognome, 30 giorni (art. 90, D.P.R. n.
396 del 3.11.2000);
r)
oggetti
rinvenuti: avviso di ritrovamento – durata per due domeniche
consecutive e per tre gg. ogni volta (art. 928 c.c.)
s)
Statuti
comunali: 30 giorni (d.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e succ. modif.)
t)
Strade
vicinali: Proposte di costituzione di un consorzio per manutenzione
strade vicinali – durata 15 giorni (art. 2 d.L.Lgt. 01.09.1918, n. 1446 e
succ. modif.);
u)
Usi
civici: decreto di accertamento – durata 30 giorni cons. (art. 49
r.d. 26.02.1928, n. 332)
v)
Usi
civici: elenco ripartizioni – durata 30 giorni cons. (art. 57 -
art. 15 - r.d. 26.02.1928, n. 332);
w)
Pubblicità bandi per lavori di importo inferiore a euro 500.000,
dalla data di ricezione del bando e sino a quella di scadenza di
presentazione delle offerte (art. 80, V comma D.P.R. 21.12.1999 n. 554)
- Vengono
pubblicati,altresì, gli atti trasmessi da altri Enti con i quali dovrà
essere indicato il periodo di pubblicazione richiesto o la normativa di
riferimento e esplicitato, se occorra la restituzione.
- Qualora
la pubblicazione di cui trattasi concerna atti destinati alla
partecipazione a gare pubbliche o bandi concorsuali o altro, in modo che
per la loro complessità o estensione il pubblico chieda il rilascio di
copia dell’atto, gli addetti al servizio provvederanno ad effettuarla
previo pagamento dei soli costi di riproduzione da parte del
richiedente, unitamente a richiesta scritta di rilascio di copia e
successiva ricevuta di ritiro.
CAPO
– DEPOSITO DEGLI ATTI
Art.
18
TENUTA ATTI NOTIFICATI AL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL COMUNE DI SINNAI
- Gli
atti notificati al domicilio eletto presso il Comune di Sinnai saranno
registrati, se trattasi di atto notificato dagli ufficiali Giudiziari,
in apposito registro o a mezzo di idonee ricevute raccolte in elenchi,
ove saranno apposte le indicazioni relative al richiedente la
notificazione, alla data del deposito ed ai dati identificativi del
destinatario.
- Il
trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e/o
giudiziari, dovrà essere svolto adottando procedure che consentano la
tutela della riservatezza e della dignità del destinatario dell’atto,
osservando le norme in vigore.
- I
destinatari degli atti depositati potranno effettuarne il ritiro,
durante l’orario di servizio dello sportello previa esibizione di
documento d’identità personale, i cui estremi saranno riportati in
apposita colonna del registro o della ricevuta, unitamente alla data del
ritiro ed alla sottoscrizione.
- Qualora
i destinatari non possano ritirare direttamente l’atto depositato
quest’ultimo potrà essere ritirato da persona incaricata seguendo la
procedura indicata nel comma precedente e prendendo nota, inoltre, se
trattasi di convivente o meno.
Art. 19
DEPOSITO DI ATTI NOTIFICATI
- Ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt.
139,140,143,150 del c.p.c., art. 157 del c.p.p., art. 9 del R.D.
17.08.1907, n. 642, art. 60 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, art. 26 del
D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e/o integrazioni,
laddove la legge preveda il deposito degli atti presso la casa del
Comune, gli stessi, dovranno essere consegnati al personale impiegato
nell’attività di sportello al pubblico facente parte del servizio
notifiche, durante l’orario di sportello definito dal Responsabile del
servizio.
- Qualora
richiesto sarà rilasciata idonea ricevuta ai terzi per gli atti
depositati presso il Comune, con le modalità stabilite dal Responsabile
del servizio.
- L’atto
depositato sarà registrato, se trattasi di atto notificato dagli
ufficiali giudiziari e dagli aiutanti degli ufficiali giudiziari, in
apposito registro o a mezzo di idonee ricevute raccolte in elenchi ove
saranno apposte le indicazioni consentite dalla legge in ordine al
numero cronologico, alla data del deposito ed ai dati identificativi del
destinatario.
- Il
trattamento di dati personali, identificativi, sensibili e/o giudiziari,
dovrà essere svolto adottando procedure che consentano la tutela della
riservatezza e della dignità del destinatario dell’atto, osservando
le norme in vigore.
- I
destinatari degli atti in deposito potranno effettuarne il ritiro
durante l’orario di servizio dello sportello, previa esibizione di
documento d’identità personale, i cui estremi saranno riportati in
apposita colonna del registro o della ricevuta, unitamente alla data del
ritiro ed alla sottoscrizione.
- Qualora
i destinatari non possano ritirare direttamente l’atto depositato si
procederà come indicato nel comma 4 dell’articolo precedente.
- Analoghe
modalità dovranno essere seguite nel caso di deposito di atto
amministrativo, finanziario o altro, effettuato direttamente dai messi
comunali o da altri soggetti attivi nella notificazione di atti,
Art.
20
ARCHIVIAZIONE
- Di
volta in volta sia gli atti in deposito destinati a terzi, sia gli atti
pubblicati all’albo pretorio e non destinati al ritorno all’ufficio
o Ente richiedente il provvedimento, saranno raccolti a cura del
personale facente parte del servizio in ordine cronologico ed archiviati
in base alla vigente legge.
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