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(Allegato B) alla Delibera G.C. n° 6 del 21.01.2008)
REGOLAMENTO
PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE,
ALBO PRETORIO E DEPOSITO ATTI
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il
presente regolamento, in attuazione delle previsioni statutarie ed in
conformità ai principi del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e
successive integrazioni e modifiche, disciplina la organizzazione e le
modalità di svolgimento del servizio notifiche svolto dal comune di
Sinnai.
Art. 2
Il servizio notifiche
1. Il
servizio notifiche, oggetto del presente regolamento, viene curato dai
messi comunali che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell’ambito
dell’organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire la
notifica degli atti entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati
dal presente regolamento.
2. I
messi del comune di Sinnai provvedono ad effettuare le notificazioni
degli atti emanati dagli uffici comunali loro assegnati e possono anche
notificare atti emanati da altre pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, c. 2, del D.Lgs.n. 165/2001 che ne facciano richiesta a quella da cui
essi effettivamente dipendono, qualora non sia possibile eseguirle
utilmente con il servizio postale o con altre forme previste dalla legge
nell’ambito delle vigenti disposizioni, con competenza territoriale
estesa a quella del territorio comunale.
3. L’amministrazione
comunale ricorre ai messi notificatori di altro ente locale solo qualora
non sia possibile eseguire utilmente la notificazione mediante il
servizio postale.
4. L’attività
di notifica può essere estesa anche a dipendenti di altri servizi dell’ente,
prioritariamente a dipendenti dell’area amministrativa.
5. Il
personale della Polizia Municipale effettua le notifiche previste dal
Codice della Strada.
Art. 3
Norme di comportamento del messo comunale
1. Si
applicano anche alla figura del messo le norme di comportamento previste
per gli altri pubblici dipendenti dal D.M. 31.3.1994 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1994, n. 149) e da ultimo dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica con decreto
28.11.2000 (in G.U. 30.42001, n. 84).
2. Il
messo in particolare è tenuto:
• ad
osservare gli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa;
• a
tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione;
• ad
anteporre il rispetto della legge e dell'interesse pubblico agli
interessi privati propri od altrui;
• ad
ispirare le proprie decisioni e comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato e del quale assume le responsabilità
connesse ai propri compiti;
• ad
evitare nella vita sociale situazioni e comportamenti che possano
nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione
da cui dipende.
3.
Nell'esercizio delle sue funzioni il messo comunale, in base alla
nozione dell'articolo 357 del codice penale, è considerato pubblico
ufficiale.
4. Il
messo comunale nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni
contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.
n. 196 del 30 Giugno 2003). L'inosservanza di queste norme è fonte di
responsabilità e comporta il risarcimento del danno ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile se si cagiona danno ad altri.
Art. 4
La notifica
1. La
notifica è un atto formale di partecipazione con il quale la pubblica
amministrazione porta legalmente a conoscenza dell'interessato
l'esistenza di un determinato atto o fatto, effettuato da soggetto
abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel
consegnare l'atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata
di notifica. Tutta la materia e la procedura relativa è trattata dagli
articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile.
2.
Alcune particolari forme di notificazione sono disciplinate:
•
dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni
in materia tributaria),
•
dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazione di atti a
mezzo posta)
•
dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero
limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di
Strasburgo).
Art. 5
La relata di notifica
1. La
relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla
procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve
indicare:
• la
persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;
• l'ora
della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai
sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di
procedura civile;
• il
luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche
effettuate;
• i motivi
della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità
del destinatario.
2. La
relazione è datata e sottoscritta dal messo.
3. La
relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a
querela di falso, in ordine all'attività che il messo attesta di avere
svolto.
4.
L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi
restituito all'amministrazione richiedente o all’ufficio richiedente.
Art. 6
Registro delle notificazioni
1. Ogni
atto notificato dal messo deve essere trascritto in ordine cronologico
in apposito registro.
2. In
detto registro da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato andranno
annotati per ogni atto i seguenti dati:
•
numero cronologico in ragione di anno;
•
numero di protocollo generale assegnato;
•
data dell'atto (giorno - mese - anno);
•
provenienza (amministrazione ed ufficio richiedente);
•
natura dell'atto (descrizione sommaria del contenuto dell'atto);
•
destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato)
•
data della notifica (giorno - mese - anno);
•
nominativo della persona al quale è consegnato;
•
annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità,
ecc.)
3. Il
numero cronologico/anno assegnato è riportato su tutti gli atti da
notificare.
Art. 7
Tempo delle notificazioni
1. Al
fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini, l'articolo
147 del c.p.c. (come modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre
2005, n. 263) prevede che le notifiche vengano effettuate non prima
delle ore 7 e dopo le ore 21.
2. Pur
non considerando tali termini perentori è opportuno vengano rispettati
dal messo al fine di evitare l'insorgere di contenziosi e problematiche
di qualunque genere.
Art. 8
Notifiche di atti dell’amministrazione comunale
1. Per
ottenere la notificazione di un atto il Responsabile di Servizio che l’ha
adottato provvede ad inviarlo all’ufficio messi tempestivamente. Al
fine di garantire all’ufficio messi una efficace programmazione del
lavoro gli atti da notificarsi devono essere trasmessi unitamente ad una
nota in cui siano indicati:
- il
destinatario/i destinatari dell’atto;
-
gli estremi dell’atto da notificare;
- il
numero di copie dell’atto trasmesse;
- l’eventuale
termine di notifica in caso di scadenza.
2. Di
norma, salvo che non venga richiesta la notifica d’urgenza, i messi
comunali provvedono alle notifiche in relazione all’ordine cronologico
di arrivo all’ufficio e, comunque, tenendo conto della natura e dell’eventuale
termine di prescrizione o di decadenza dell’atto da notificare.
3. Gli
atti trasmessi all’ufficio messi non devono comunque contenere schemi
di relazione di notifica difformi da quelli predisposti dal competente
ufficio messi.
4. L’ufficio
messi, eseguita la notificazione richiesta, provvede alla tempestiva
restituzione degli atti all’area richiedente mediante apposita nota di
trasmissione.
5. Le
note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed
archiviate.
Art. 9
Notifiche per conto di altre amministrazioni
1. Il
Comune di Sinnai, in applicazione dell’articolo 10, c. 1, della legge
03/08/1999 n. 265 e successive integrazioni e modifiche, provvede alla
notifica di atti per conto di altre pubbliche amministrazioni
utilizzando i propri messi comunali solo in seguito a richiesta
motivata da parte delle stesse pubbliche amministrazioni subordinatamente
all’impossibilità, dalle medesime debitamente formalizzata, di
utilizzo del servizio postale o di altra forma di notificazione.
2. La
notifica degli atti dell’Amministrazione Finanziaria indicati dall’articolo
14 della legge 20/11/1982 n. 890 e successive integrazioni e modifiche,
può essere effettuata, nei periodi di maggiore carico di lavoro dell’ufficio
messi, prioritariamente mediante il servizio postale, come previsto al
comma secondo, dell’art. 14 della L.N. 890/1982.
3.
Qualora il messo comunale, per gli atti dell’Amministrazione
finanziaria, si avvale del sistema di notifica a mezzo posta il compenso
loro spettante è ridotto della metà come previsto dal comma 2 dell’art.
14 della L.n.890/1992.
Art. 10
Notifiche Atti Polizia Municipale
1. La
disciplina contenuta nel presente regolamento si applica alle
notificazioni di verbali di accertamento di violazioni amministrative,
ordinanze ingiuntive, convocazioni, inviti a comparire, comunicazioni
inerenti procedimenti giudiziari, effettuate dalla Polizia Municipale su
delega di altri Comandi di Polizia Municipale, della Prefettura, della
Procura della Repubblica, di altri uffici giudiziari o di altre
autorità di polizia giudiziaria.
2. Degli
atti notificati dalla Polizia Municipale viene tenuto apposito registro,
con gli stessi contenuti e modalità previsti all’art. 6.
Art. 11
Rimborsi
1. L’amministrazione
pubblica richiedente il servizio di notifica deve rimborsare al Comune
di Sinnai la somma di € 5.88 per ogni notifica effettuata (come
determinato dal decreto ministero dell’Economia e dellefinanze di
concerto con il ministero dell’Interno del 3 ottobe 2006), fermo
restando comunque l’ulteriore obbligo di versamento per le spese di
spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo
le tariffe vigenti, eventualmente sostenute dall’amministrazione
comunale nelle ipotesi previste dall’articolo 140 del codice di
procedura civile.
2. Detta
somma è aggiornata ogni tre anni in virtù di apposito decreto del
ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministero
dell’Interno e la stessa verrà applicata senza ulteriori
modificazioni del presente regolamento.
3. Al
fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio i messi
comunali sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti
notificati per conto di altre amministrazioni, sia le spese postali
affrontate a questo fine.
Art. 12
Modalità di pagamento
1. Le
amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal
precedente articolo versando la somma dovuta alla Tesoreria Comunale
presso il Banco di Sardegna sportello d Sinnai - ABI 1015, CAB 44030 C/C
n. 99999 oppure sul conto corrente postale numero 16416091 intestato a
Comune Di Sinnai Via Quartu – SINNAI, avendo cura di indicare
espressamente, nella parte causale, la formula "Rimborso spese
di notifica atto Prot. n….. del ……".
2. I
messi comunali sono tenuti ad effettuare comunque le notifiche anche se
l’amministrazione richiedente non abbia provveduto al pagamento in via
preventiva.
3. L’ufficio
messi provvede a richiedere con cadenza trimestrale (ai sensi del
terzo comma D.M. 03.10.2006) alle singole amministrazioni richiedenti la
liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le
notificazioni effettuate per conto delle stesse allegando la
documentazione giustificativa ed indicando il corrispettivo dovuto per
ciascuna notifica effettuata.
4. La
richiesta di pagamento inviata alle altre pubbliche amministrazioni
sarà trasmessa in copia anche all’area finanziaria e patrimoniale,
per i successivi adempimenti di competenza.
Art. 13
Destinazione dei rimborsi
1. I
rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio
comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti dell’ente.
2. Ai
sensi dell’art. 54 del CCNL 14.09.2000 al fine di incentivare l’attività
prestata dai messi notificatori e dal restante personale appositamente
incaricato, se esistono le condizioni finanziarie, verrà destinato al
personale interessato il 90% dei rimborsi introitati ogni anno per le
notifiche effettuate nel periodo di tempo di riferimento.
Art. 14
Reciprocità ed eccezioni
1. Il
rimborso delle spese di notifica si applica nei confronti di tutte le
amministrazioni che richiedano al Comune di Sinnai la notificazione di
atti e deve considerarsi esclusa ed inapplicabile qualsivoglia
condizione di reciprocità richiesta e/o assunta dalle amministrazioni
richiedenti.
2. Sono
esentate dal pagamento le amministrazioni pubbliche con riguardo ai soli
provvedimenti assunti nell’esclusivo interesse del comune di Sinnai,
in quanto destinatario di proventi, e per le notificazioni che devono
per legge essere eseguite dai messi comunali in via esclusiva ed a pena
di nullità, purché nella richiesta di notifica siano richiamate o
citate le disposizioni di legge invocate.
Art. 15
Notifiche speciali
1. Vi
sono forme particolari di notificazione, quali quelle indicate nel comma
2 del precedente art. 4, che il legislatore ha previsto per la notifica
di determinati atti (ad esempio, per la notifica degli avvisi di
accertamento e di liquidazione ICI ex art. 11 del DLgs. n. 504/92, per
le carelle di pagamento ex art. 26, dp.r 602/73; per gli atti emessi ai
fini dell’imposta sulla pubblicità ex art. 10, D.Lgs. 507/93; per gli
atti del processo tributario ex art. 16, D.Lgs. 546/92).
2. La
modalità procedurale di tali notifiche consiste nell’invio di posta
raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a/r) che produce
gli effetti di una notifica, ma senza le peculiarità proprie della
notificazione. L’invio della raccomandata a/r, infatti, non necessita
dell’intervento di un soggetto abilitato alla notificazione né viene
richiesta una relazione di notifica.
3. Tali
notifiche possono essere effettuate direttamente dal funzionario che ha
emesso l’atto.
Art. 16
Notifiche a mezzo posta
1. L’articolo
149 c.p.c. prevede che: "Se non ne è fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio
postale".
2. In
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 del presente
regolamento in tale caso i funzionari pubblici sono legittimati a
notificare per posta gli atti del proprio ufficio in forza dell’art.
12, L. 890/82, nella formulazione introdotta dal 5° comma dell’art.
10, Legge 265/99.
3. Tale
norma consente al funzionario di notificare direttamente l’atto emesso
dal medesimo ufficio, a mezzo del servizio postale, nel territorio del
Comune per il quale presta servizio.
4. I
funzionari debbono agire nel rispetto delle disposizioni contenute nella
legge medesima citata nei commi precedenti.
5. Quest’ultima
prevede che l’avviso di ricevimento, completo in ogni sua parte e
munito del bollo dell’ufficio postale recante la data del giorno di
consegna (art. 4, comma 1) costituisce prova dell’eseguita
notificazione (art. 4, comma terzo) (L’avviso di ricevimento contiene
le attestazioni effettuate dall’agente postale, alle quali sentenze
recenti della Cassazione attribuiscono la stessa fede della relata di
notifica redatta da un ufficiale giudiziario o dal messo comunale (Cass.
civ., n. 3065/2003; Cass. civ. n. 11452/2003).
CAPO - ALBO
PRETORIO
Art. 17
Atti pubblicabili
1. Di
seguito si elencano, in ordine alfabetico, i principali atti che possono
essere esposti e i tempi per la loro pubblicazione:
a) aste
pubbliche Avvisi - da affiggersi almeno 15 giorni prima del giorno
fissato per l’incanto (art. 64 r.d n. 827, 23.5.1924)
b) catasto
- Classamento e mappe - durata 60 giorni (art. 128 r.d.
12.10.1933, n. 1539 e succ. modificazioni)
c) catasto
Decisioni commissione censuaria su reclami del catasto, 30 giorni
(art. 158 r.d. 12.10.1933, n. 1539 e succ. modificazioni)
d) cimiteri
– autorizzazione di ampliamento – durata 8 gg. (art. 338 r.d.
27.07.1934, n. 1265)
e) deliberazioni
– salvo specifiche norme di legge durata 15 gg. (art. 124 T.U
d.lgs.18.08.2007, n.267);
f) determinazioni
– limitatamente agli atti relativi a gara di appalto e forniture
e selezione di personale (come previsto dall’art. 32 del regolamento
degli UU e SS. Vigente) – durata 15 gg. come per le deliberazioni;
g) espropriazioni
p.u.:domanda per dichiarazione di opera di pubblica utilità –
durata 15 gg. (art. 4, l. 25.06.1865, n. 2359 vedi ora D. Lgs. N.
325/2001, D.P.R. n. 327/2001 e succ. modificazioni);
h) espropriazioni
p.u: piano di esecuzione – durata 15 gg. (artt. 17 e 24 l.
25.06.1865, n. 2359 art. 4, l. 25.06.1865, n. 2359 vedi ora D. Lgs. N.
325/2001, D.P.R. n. 327/2001 e succ. modificazioni);
i) fiere,mercati
su aree pubbliche: istituzione e regolamentazione – durata 30 gg.consecutivi
(l.17.05.1866, n. 2933 e succ. modif);
j) giudici
popolari: elenchi di albi di Giudici popolari, 10 giorni (artt. 17
e 19 L. 10.04.1951, n. 287)
k) imposte
e tasse: avviso ai contribuenti – durata 20gg. (artt. 274/277
t.u.f.l. r.d. 14.09.1931, n. 1175 e succ. modif.);
l) istruzione:
elenco inadempienti all’obbligo dell’istruzione, durata 1 mese
(art. 182 r.d. 05.02.1928, n. 577 e succ. modif.)
m) lasciti,
Donazioni ai comuni: avvisi ai suscettibili ex legge,- durata 60
giorni (art. 3 r.d. 26.07.1896, n. 361 e succ. modif.)
n) leva:
Elenco iscritti alla leva, 15 giorni (art. 37 D.P.R. 14.02.1964, n.
237 e succ. modif.);
o) matrimonio:
pubblicazioni di matrimonio – durata 8 giorni comprendenti due
domeniche successive;
p) matrimonio:avviso
di matrimonio religioso – durata 10 gg. cons. (art. 13 l.
27.05.1929, n. 847);
q) nomi
e cognomi: Cambio di nome e/o cognome, 30 giorni (art. 90, D.P.R.
n. 396 del 3.11.2000);
r) oggetti
rinvenuti: avviso di ritrovamento – durata per due domeniche
consecutive e per tre gg. ogni volta (art. 928 c.c.)
s) Statuti
comunali: 30 giorni (d.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif.)
t) Strade
vicinali: Proposte di costituzione di un consorzio per
manutenzione strade vicinali – durata 15 giorni (art. 2 d.L.Lgt.
01.09.1918, n. 1446 e succ. modif.);
u) Usi
civici: decreto di accertamento – durata 30 giorni cons. (art.
49 r.d. 26.02.1928, n. 332)
v) Usi
civici: elenco ripartizioni – durata 30 giorni cons. (art. 57 -
art. 15 - r.d. 26.02.1928, n. 332);
w)
Pubblicità bandi per lavori di importo inferiore a euro 500.000,
dalla data di ricezione del bando e sino a quella di scadenza di
presentazione delle offerte (art. 80, V comma D.P.R. 21.12.1999 n.
554)
2.
Vengono pubblicati,altresì, gli atti trasmessi da altri Enti con i
quali dovrà essere indicato il periodo di pubblicazione richiesto o la
normativa di riferimento e esplicitato, se occorra la restituzione.
3.
Qualora la pubblicazione di cui trattasi concerna atti destinati alla
partecipazione a gare pubbliche o bandi concorsuali o altro, in modo che
per la loro complessità o estensione il pubblico chieda il rilascio di
copia dell’atto, gli addetti al servizio provvederanno ad effettuarla
previo pagamento dei soli costi di riproduzione da parte del
richiedente, unitamente a richiesta scritta di rilascio di copia e
successiva ricevuta di ritiro.
CAPO –
DEPOSITO DEGLI ATTI
Art. 18
TENUTA ATTI NOTIFICATI AL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL COMUNE DI SINNAI
1. Gli
atti notificati al domicilio eletto presso il Comune di Sinnai saranno
registrati, se trattasi di atto notificato dagli ufficiali Giudiziari,
in apposito registro o a mezzo di idonee ricevute raccolte in elenchi,
ove saranno apposte le indicazioni relative al richiedente la
notificazione, alla data del deposito ed ai dati identificativi del
destinatario.
2. Il
trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e/o
giudiziari, dovrà essere svolto adottando procedure che consentano la
tutela della riservatezza e della dignità del destinatario dell’atto,
osservando le norme in vigore.
3. I
destinatari degli atti depositati potranno effettuarne il ritiro,
durante l’orario di servizio dello sportello previa esibizione di
documento d’identità personale, i cui estremi saranno riportati in
apposita colonna del registro o della ricevuta, unitamente alla data del
ritiro ed alla sottoscrizione.
4.
Qualora i destinatari non possano ritirare direttamente l’atto
depositato quest’ultimo potrà essere ritirato da persona incaricata
seguendo la procedura indicata nel comma precedente e prendendo nota,
inoltre, se trattasi di convivente o meno.
Art. 19
DEPOSITO DI ATTI NOTIFICATI
1. Ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt.
139,140,143,150 del c.p.c., art.157 del c.p.p., art. 9 del R.D.
17.08.1907, n. 642, art. 60 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, art. 26 del
D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e/o integrazioni,
laddove la legge preveda il deposito degli atti presso la casa del
Comune, gli stessi, dovranno essere consegnati al personale impiegato
nell’attività di sportello al pubblico facente parte del servizio
notifiche, durante l’orario di sportello definito dal Responsabile del
servizio.
2.
Qualora richiesto sarà rilasciata idonea ricevuta ai terzi per gli atti
depositati presso il Comune, con le modalità stabilite dal Responsabile
del servizio.
3. L’atto
depositato sarà registrato, se trattasi di atto notificato dagli
ufficiali giudiziari e dagli aiutanti degli ufficiali giudiziari, in
apposito registro o a mezzo di idonee ricevute raccolte in elenchi ove
saranno apposte le indicazioni consentite dalla legge in ordine al
numero cronologico, alla data del deposito ed ai dati identificativi del
destinatario.
4. Il
trattamento di dati personali, identificativi, sensibili e/o giudiziari,
dovrà essere svolto adottando procedure che consentano la tutela della
riservatezza e della dignità del destinatario dell’atto, osservando
le norme in vigore.
5. I
destinatari degli atti in deposito potranno effettuarne il ritiro
durante l’orario di servizio dello sportello, previa esibizione di
documento d’identità personale, i cui estremi saranno riportati in
apposita colonna del registro o della ricevuta, unitamente alla data del
ritiro ed alla sottoscrizione.
6.
Qualora i destinatari non possano ritirare direttamente l’atto
depositato si procederà come indicato nel comma 4 dell’articolo
precedente.
7.
Analoghe modalità dovranno essere seguite nel caso di deposito di atto
amministrativo, finanziario o altro, effettuato direttamente dai messi
comunali o da altri soggetti attivi nella notificazione di atti,
Art. 20
ARCHIVIAZIONE
1. Di
volta in volta sia gli atti in deposito destinati a terzi, sia gli atti
pubblicati all’albo pretorio e non destinati al ritorno all’ufficio
o Ente richiedente il provvedimento, saranno raccolti a cura del
personale facente parte del servizio in ordine cronologico ed archiviati
in base alla vigente legge.
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