COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA

  

Allegato alla delibera Giunta Comunale
N.
184 dell'06.11.2006

 

REGOLAMENTO  DI  RIPARTIZIONE DEGLI  INCENTIVI  DI  CUI
ALL' ARTICOLO  92 DEL D.LGS. 12/04/2006, N. 163

(GIÀ ART. 18  L. N°109/1994 E  SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI)

 

 

ART. 1

Il presente regolamento stabilisce i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni (ora art. 92 del D.Lgs. 163/2006), individua i soggetti interessati, definisce le procedure per l'assegnazione alle strutture tecniche comunali degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche, ovvero di redazione di atti di pianificazione comunque denominati e, infine, determina le competenze economiche del personale che partecipa alle attività sopra elencate.

 

ART. 2

Il presente regolamento recepisce l'esigenza di definire una regolamentazione adeguata ed armonica con l'impostazione del sistema organizzativo Comunale.

Pertanto individua, nel rispetto dell'autonomia e flessibilità della gestione, i processi di pianificazione, di programmazione e quello attuativo-gestionale, distinti a livello di strutture, di flussi economici finanziari, di ruoli, mansioni e responsabilità, ma interconnessi dalle attività di armonizzazione, di controllo e di verifica periodica dello stato di attuazione complessivo, fatte salve le competenze di carattere generale dei Settori di Ragioneria e Controllo di Gestione, disciplinate da altre norme.

Detti processi debbono attuarsi in maniera coerente e coordinata, nel rispetto dell'ambito delle competenze dei soggetti interessati, asservite all'interesse prioritario del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione.

 

ART. 3

La progettazione deve rispondere al generale interesse dell'Ente, nel rispetto dei principi di buona amministrazione; specificatamente deve essere volta al perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione e della qualità delle opere da realizzare.

L'attività di progettazione deve essere rispettosa ed applicativa della preliminare attività di programmazione, che a sua volta deve essere coerente con la pianificazione generale del territorio e con le scelte strategiche operate dall'amministrazione.

Il relativo criterio incentivante deve essere coerente con detti principi e finalità e deve essere armonizzato con linee generali di gestione personale.

In ossequio alla normativa di cui alla L.241/90, alla L.216/95, alla L.191 del 16 Giugno 1998, alla L.415 del 18 Novembre 1998, ai principi organizzativi che l'Ente si è dato mediante l'approvazione della dotazione organica vigente, ai criteri generali adottati dal Consiglio Comunale e, infine, all'attribuzione formale degli incarichi di responsabilità settoriale da parte del Sindaco, nell'ambito della struttura comunale sono stati individuati i Settori Tecnici, alle quali è normalmente attribuita la competenza e la responsabilità dell'attività di pianificazione del territorio, della formazione del programma di realizzazione delle nuove opere pubbliche e delle relative manutenzioni e gestioni, dell'attività progettuale esecutiva, e, infine, dell'attività realizzativa delle opere.

Ciascun Responsabile del Settore, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, provvede a redigere la proposta di programma triennale delle opere pubbliche o di redazione degli atti di pianificazione di propria competenza, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione. Provvede inoltre alla predisposizione dell'elenco dei lavori pubblici da realizzare nell'arco di un anno, oltre alla formulazione delle proposte di aggiornamento annuale del programma triennale.

Le proposte formulate dai diversi Settori vengono armonizzate fra loro ed inserite in un unico documento programmatico mediante apposite conferenze dei Responsabili dei Settori interessati,  presiedute e coordinate dal Direttore Generale o in sua mancanza dal Segretario Generale, e sottoposte, quindi all'approvazione dell'Amministrazione, nei termini e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti per l'attività generale di programmazione del Comune ed in particolare dal D.Lgs 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale di contabilità.

In occasione dell'attribuzione del PEG ai Responsabili dei Settori, gli stessi provvedono ad affidare gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.7 della L.109/1994 e successive modificazioni (ora art. 10 del  D.Lgs. 163/2006) e dell'art.4 della L.241/90, delle attività connesse alla realizzazione delle opere pubbliche o di redazione degli atti di pianificazione di competenza dei rispettivi Settori a funzionari tecnici in servizio nelle stesse. Nell'affidare gli incarichi i Responsabili di Settore terranno conto delle specializzazioni conseguite, delle esperienze lavorative maturate e dei carichi di lavoro già affidati.

Nel caso che i Responsabili di Settore non provvedano ad affidare l'incarico per un determinato lavoro o atto di pianificazione ad altri, essi stessi assumono, sempre che si tratti di funzionari tecnici, la funzione di Responsabile unico del relativo Procedimento.

Sussistendo le condizioni previste dal 5°comma dell'art. 7 della L.109/1994 (ora comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006) e successive modificazioni, i Responsabili di Settore possono proporre all'Amministrazione l'affidamento a professionisti esterni, singoli o associati, di compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico.

Nel caso in cui l'intervento programmato interessi le competenze di più Settori e, di conseguenza, più Responsabili di Settore, per la formulazione del programma d'intervento e per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si farà riferimento al responsabile del Settore maggiormente interessato sulla base dei contenuti progettuali prevalenti dell'intervento e in via subordinata, sulla base del relativo importo finanziario. Eventuali contrasti tra Responsabili, in ordine all'applicazione di tale disposizione saranno risolte dal Direttore Generale e in sua mancanza dal Segretario Generale, sulla base dei criteri sopra indicati.

Mediante conferenze periodiche dei responsabili interessati, convocate con cadenza quadrimestrale e ogni volta che sia necessario, si procederà alla verifica dello stato di attuazione di tutti gli interventi programmati, in relazione ai quali ciascun responsabile dovrà produrre un sintetico riepilogo attinente il programma o parte di programma di propria competenza.

Tanti riepiloghi confluiranno, con la stessa periodicità, in una relazione illustrativa che renda conto all'Amministrazione dello stato di attuazione del programma generale delle opere pubbliche e delle pianificazioni.

Restano salve ed impregiudicate le attività e gli adempimenti stabiliti dalle disposizioni vigenti o dalle direttive dell'Amministrazione ai fini del controllo di gestione.

Ciò premesso, le figure professionali che partecipano alle attività di pianificazione, di programmazione, progettazione, direzione dei lavori e collaudo, in relazione alla normativa sopra richiamata, sono le seguenti:

1)        Responsabile del Programma OO.PP.  : Funzionario di categoria non inferiore alla D3 competente alla formazione e allo svolgimento del programma triennale delle opere pubbliche  così come previsto dall’art. 7, comma 5 dellla Legge 109/94 (ora art. 10 del D.Lgs. 163/2006). Ha compiti sia propulsivi sia di controllo del programma;

2)  Responsabile del settore: responsabile del Settore interessato alla realizzazione delle suindicate attività, il quale in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, partecipa, per la parte di propria competenza e di concerto con i responsabili degli altri settori interessati al fine di armonizzare le varie iniziative, alla redazione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale degli stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione. Ove si tratti di responsabile funzionario tecnico, egli assume l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, qualora non abbia provveduto ad affidare tale incarico ad altro tecnico in servizio presso il Settore di propria competenza. Si precisa che ai sensi dell'art. 10, comma 7° del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento deve essere esclusivamente un tecnico. Sussistendo le condizioni previste dal comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, il Responsabile di Settore può proporre all'Amministrazione di affidare a professionisti esterni, singoli o associati, compiti di supporto all'attività del Responsabile Unico. Egli partecipa inoltre, ogni quattro mesi, alle conferenze dei Responsabili attraverso le quali prende cognizione dello stato di attuazione dei programmi di competenza di tutti i Settori Tecnici e predispone la conseguente relazione informativa per l'Amministrazione.

Nella fase di formazione ed aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche e di compilazione dell'elenco annuale dei lavori il Responsabile del Settore opera avvalendosi delle proposte, delle informazioni e dei dati forniti dai Responsabili Unici dei Procedimenti che fanno capo al proprio Settore;

3) Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile di Settore tecnico o funzionario tecnico responsabile del procedimento che può consistere nella attuazione di un'opera pubblica, ovvero nella redazione di un atto di pianificazione e che comprende le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera, ovvero della pianificazione. Su tale figura professionale ricadono gli adempimenti, le funzioni e le responsabilità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8 del Regolamento di attuazione della Legge approvato con DPR 554/1999; si precisa che, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento deve essere esclusivamente un tecnico. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’ amministrazione. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati all’ Amministrazione in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza;

4) Coordinatore della progettazione e/o esecuzione in materia di sicurezza: Dipendente tecnico, di categoria  non inferiore alla C/1, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dalla L.494 del 14/08/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) Progettista: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto; possono essere individuate più figure di progettista in relazione ad uno stesso intervento;

6) Collaboratori: Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività di progettazione, di direzione dei lavori o di pianificazione;

7) Direttore dei lavori: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto;

8) Collaudatore: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla D3 e in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

Detto personale è individuato prevalentemente nell'ambito degli Uffici tecnici, previ accordi fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento. I collaboratori di supporto possono essere reperiti secondo i citati criteri anche nell'ambito di Settori  non espressamente tecnici.

 

ART. 4

Le attività oggetto del presente regolamento sono quelle previste per la progettazione e realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto.

Sono comprese, inoltre, le progettazioni dei piani urbanistici generali, particolareggiati ed attuativi e, comunque, degli atti di pianificazione comunque denominati.

Sono invece escluse le progettazioni di opere e di lavori da eseguire in economia diretta o in altra forma similare e comunque le attività progettuali non ricomprese nell'ambito di applicazione della norma di riferimento.

Per progetto di Opera Pubblica si intende quello relativo ad un opera la cui realizzazione avvenga a seguito di adeguata progettazione; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 16, della legge 109/94, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16, così come sostituiti dall’art. 93 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 163/2006.

Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.

Per atti di pianificazione generale si intendono, ad es.: il Piano Strategico, il Piano Regolatore Generale, comunale o intercomunale (o PUC: Piano Urbanistico Comunale o Intercomunale) e le loro revisioni, nonché le varianti agli stessi strumenti urbanistici; il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), il Piano Urbanistico del Commercio, etc.

Per atti di pianificazione esecutiva si intendono, ad es.: i Piani Particolareggiati, i Piani di Lottizzazione, i Piani per Insediamenti Produttivi, i Piani di Zona per l’edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l’edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 865 del 1971, il Piano Urbano del Traffico (PUT), il Piano Urbano dei Parcheggi (PUP) e simili, i Piani di Recupero di iniziativa pubblica, i Piani Integrati di Recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i Piani o Progetti Integrati (cosiddetti programmi/progetti complessi in genere) come i P.I.A. (Piani Integrati d’Area), i P.R.U. (Piani di Riqualificazione Urbana), i P.I.T. (Progetti Integrati Territoriali), etc., nonché i loro aggiornamenti, e gli altri atti di pianificazione esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione.

Non rientrano le prestazioni professionali per la redazione degli atti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, quali rilievi di qualsiasi natura, frazionamenti, accatastamenti, etc., che dovranno essere compensati a parte; qualora però tali atti costituiscono parte integrante dell’attività di progettazione OO.PP. e pianificazione di cui sopra, la prestazione andrà quantificata in funzione del 30% dell’importo specifico della tariffa professionale.

 

ART. 5

Il conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento presuppone da parte del responsabile competente la verifica del livello di professionalità e disponibilità del soggetto affidatario dell'incarico, tenendo conto della prevalenza dei contenuti progettuali, nei termini di cui al precedente art.3.

 

ART. 6

Il Responsabile Unico del Procedimento individua il gruppo di progettazione nella sua composizione quantitativa e professionale, stabilendo le attività da attribuire ai diversi elementi.

Individua altresì gli eventuali suoi collaboratori definendone, come sopra indicato, le competenze.

Il Responsabile Unico del Procedimento propone preventivamente al responsabile del Settore interessato, per le verifiche di propria competenza, lo schema di composizione del gruppo di progettazione.

Quest'ultimo, successivamente, previ accordi con i Responsabili degli altri Settori interessati, redige e formalizza il provvedimento contenente la composizione del gruppo di progettazione, i compiti attribuiti a ciascun componente, nei confronti dell'Amministrazione, alla quale dovrà essere data comunicazione.

Le nomine i cui sopra debbono garantire nel loro complesso una rotazione dei dipendenti, fermo restando il possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività progettuali attribuite.

Qualora l’attività di progettazione coinvolga competenze multidisciplinari di Settori diversi, potrà essere costituito, in conformità allo specifico regolamento degli uffici e dei servizi, una unità progetto dedicata.

 

ART. 7

Il Responsabile Unico del Procedimento, inoltre, in fase d'avvio dell'intervento programmato predispone un quadro di ripartizione preventivo dell'incentivo economico, nonché, a consuntivo, il quadro remunerativo finale.

Nel provvedimento di affidamento dell’incarico sono generalmente previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall’art. 28 della L. 109/94 e ss.mm. (ora art. 141 Codice dei Contratti) e dalle norme del regolamento di attuazione.

Nei casi di assenza o di mancata indicazione di cui al precedente comma si farà riferimento ai tempi e alle necessità legate agli atti di programmazione dell’Amministrazione comunale e con la stessa concordati o, qualora legati alla richiesta di finanziamenti, alle scadenze stabilite per legge o dai bandi pubblici di riferimento.

Durante lo svolgimento delle attività progettuali il Responsabile Unico del Procedimento, ove sia persona diversa dal responsabile del Settore di sua appartenenza, riferisce periodicamente con apposita relazione scritta a quest'ultimo in merito alle attività svolte dai soggetti partecipanti, al rispetto dei tempi programmati e lo informa delle eventuali difficoltà riscontrate.

Nel caso in cui si verifichino ritardi fornirà al Responsabile giustificazioni scritte e formulerà proposte concrete per la risoluzione dei problemi che li hanno causati.

 

ART. 8

Il Responsabile del Settore riferisce all'Assessore delegato o al Sindaco sullo stato di attuazione del programma di propria competenza, segnala eventuali problemi e prospetta le soluzioni opportune, attivandosi conseguentemente secondo le indicazioni concordate con gli Amministratori.

Inoltre partecipa periodicamente alle conferenze dei Responsabili, atte a definire gli elementi informativi attinenti l'andamento dell'attuazione del programma generale.

I Responsabili dei Settori provvedono alle determinazioni relative agli iter di connessione del programma di cui sono responsabili con gli altri programmi in corso di attuazione, utilizzando modalità e strumenti informativi, il più possibile omogenei e funzionali, che consentano il regolare aggiornamento delle informazioni e conseguentemente il corretto monitoraggio delle attività e la tempestiva attivazione di rimedi e correttivi adeguati in caso di necessità.

 

ART.  9

Il Sindaco, in caso di inerzia dei soggetti incaricati, interviene presso il Responsabile di Settore  perché vengano rimosse le circostanze che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi e perché vengano adottati i provvedimenti che si rendano all'uopo necessari. Può inoltre richiedere, ove occorra, l'attivazione delle procedure per l'individuazione delle responsabilità e dei danni che potessero verificarsi a carico dell'Amministrazione a seguito di un comportamento dei soggetti non conforme agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dal ruolo rivestito e dagli impegni assunti ai sensi del presente regolamento.

 

ART. 10

Il fondo incentivante la progettazione interna di cui all'art. 18 della L. 109/94, come modificato dall'art. 6, comma 13, della L. 127/97 e dall'art. 2, comma 18, della L. 191 del 16 Giugno 1998 e dall’art. 3 comma 30 della L. 350/2003 e ss.mm. (ora art. 92 del Codice dei Contratti), è costituito dal 2% dell’importo posto a base di gara dell’opera pubblica o del lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell’I.V.A.

Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull’importo della tariffa professionale per le relative prestazioni specifiche, vigente alla data di affidamento dell’incarico progettuale, ed in particolare:

­          30 per cento della tariffa per le prestazioni specificatamente urbanistiche e di pianificazione territoriale riconducibili immediatamente alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell’1 dicembre 1969, n. 6679 e ss.mm.,  aggiornata all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo;

­          30 per cento della tariffa professionale per le prestazioni di pianificazione comunque denominata non immediatamente ricomprese nel punto precedente e calcolabili per similitudine in modo oggettivo o in modo forfetario (a discrezione) ai sensi della L. 143/49 e ss.mm. o altri provvedimenti normativi e regolamentari regionali, nazionali o comunitari;

­          30 per cento della tariffa professionale calcolabile in modo forfetario (a discrezione), comunque in conformità alla L. 143/49 e ss.mm. o altri provvedimenti legislativi e regolamentari regionali, nazionali o comunitari per gli atti di Pianificazione comunque denominati e non immediatamente ricompresi nel primo alinea, e classificabili come Programmazione/Progettazione Complessa, ovvero, qualora finalizzati all’ottenimento di finanziamenti pubblici, pari all’1,2 per cento massimo del finanziamento pubblico ottenuto (nella fattispecie la percentuale di cui sopra include sia la parte di Pianificazione Territoriale/Programmazione complessa che nel dettaglio gli studi e analisi di carattere socio economico strettamente connessi con l’attività di pianificazione – la percentuale di liquidazione non dovrà comunque essere superiore al 30% della relativa tariffa professionale cumulativa delle singole tariffe per le prestazioni specificatamente svolte di pianificazione).

Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito anche per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all’ufficio tecnico responsabile della progettazione e, in tal caso, i riferimenti ed il livello progettuale a cui rifarsi per la prestazione progettuale effettuata è quella che ricomprende i 3 livelli di progetto (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo) oltre agli eventuali adempimenti del D.Lgs 494/96.

La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera o intervento pianificatorio, tenendo presente i criteri previsti dalla norma e dal presente regolamento, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.

Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).

 

ART. 11

Le voci di bilancio, per gli stanziamenti delle somme relative al fondo, sono individuate con riferimento ai vari Settori tecnici secondo il criterio della prevalenza. Più precisamente l'assegnazione del programma e dei relativi fondi sarà attuata in base alla prevalenza dei contenuti progettuali dell'intervento.

 

ART. 12

Le somme come precedentemente individuate ai sensi della L.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni (ora Codice dei Contratti), non sono rese disponibili, ai fini della liquidazione, sino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo ovvero, nel caso della redazione di un atto di pianificazione, al momento della sua adozione da parte dell'organo deliberante competente, come previsto dall'art. 92 del G.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti).

 

ART. 13

Al fine d’individuare i soggetti cui corrispondere l’incentivo alla progettazione, occorre far riferimento alle condizioni previste nel comma 4 dell’articolo 90 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge n. 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

 

ART. 14

L'incarico di progettazione, direzione dei lavori e collaudo è svolto di norma durante l'orario ordinario d'ufficio.

Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

 

ART. 15

La ripartizione del fondo per la progettazione di lavori pubblici, nonché per gli atti di pianificazione, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell’incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la ripartizione riportata nei successivi commi del presente articolo.

L’eventuale ulteriore ripartizione del fondo per le prestazioni elementari relative alla progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su proposta del responsabile del procedimento; in assenza di accordo, la ripartizione è definita dal responsabile del procedimento (o Direttore dell’Area), sentiti gli eventuali interessati dissenzienti, secondo i criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo individuale per il raggiungimento del risultato.

I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.

Nel caso di progettazioni di atti di pianificazione comunque denominati le somme incentivanti dovranno essere ripartite secondo le seguenti percentuali:

1)        Responsabile del Procedimento (15%);

2)        Gruppo di progettazione (85%) così ripartito:

A)       Progettisti: tecnici che nell'ambito delle competenze professionali redigono il progetto e assumono la responsabilità dell'atto di pianificazione firmando i relativi elaborati (50%);

B)       Collaboratori progettuali: Tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto di pianificazione su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto A) e che firmandoli assumono responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale (30%);

C)       Collaboratori non progettuali: altri componenti dell'Ufficio Tecnico che collaborano ai fini della predisposizione della documentazione costituente l'atto di pianificazione, pur non sottoscrivendo elaborati ( es. redazione di atti amministrativi, dattilografia, fotocopiatura, stampa, rilegatura) (5%).

Qualora, un soggetto ricopra, eccezionalmente e nei casi consentiti dalla legge, più ruoli tra quelli elencati, le percentuali di partecipazione relative saranno sommate tra loro.

Nel caso che le prestazioni professionali del personale dell’Ufficio siano limitate a quelle del solo Responsabile del Procedimento, la percentuale attribuita allo stesso RP del 15% del fondo, si intende raddoppiata; la stessa può arrivare fino al 50% qualora l’ufficio svolga attività di co-progettazione, a seguito della complessità dell’intervento, da valutare di volta in volta in funzione delle specificità delle prestazioni.

Nel caso di progettazioni, direzione lavori e collaudi di opere pubbliche si dovrà preliminarmente discernere la quota di competenza delle attività progettuali da quelle di competenza delle funzioni svolte dal Direttore dei Lavori, degli Assistenti contabili e di cantiere e dal Collaudatore e quelle svolte dall’ Ufficio delle Espropriazioni.

Si stabilisce convenzionalmente e normalmente che al Collaudatore è riservata una quota pari al 10% del fondo mentre se agli Uffici è affidata la sola collaudazione tecnico amministrativa la percentuale del 10% è elevata al 30%. Nel caso poi la collaudazione venga sostituita dal Certificato di regolare esecuzione allora la quota convenzionale del 10% ad essa riservata viene attribuita proporzionalmente alle altre prestazioni professionali.

Per quanto attiene la ripartizione del restante 90% del fondo si farà riferimento alle aliquote contenute nella tabella B della Legge 02.02.1949 n°143 così come integrata dal Decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001.

Le quote dei compensi incentivanti di competenza delle attività di progettazione di opere pubbliche saranno ripartite secondo le seguenti percentuali:

1)        Responsabile Unico del Procedimento (15%);

2)        Gruppo di progettazione (85%) così ripartito:

A)    Progettisti: Tecnici che nell'ambito delle competenze professionali redigono il progetto e assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati (45%) di cui 1/9 per la predisposizione del Piano Particolareggiato e la stima delle aree da espropriare se necessario;

B)     Collaboratori progettuali Tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto A e che firmandoli assumono responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale (25%);

C)    Collaboratori non progettuali: Altri componenti dell'Ufficio Tecnico che collaborano ai fini della predisposizione della documentazione costituente il progetto, pur non sottoscrivendo elaborati (es. redazione atti amministrativi, dattilografia, fotocopiatura, stampa, rilegatura) (10%);

D)    Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione ai sensi della L.494/96 (5%).

Qualora un soggetto ricopra, eccezionalmente e nei casi consentiti dalla legge, più ruoli tra quelli elencati, le percentuali di partecipazione relative saranno sommate tra loro.

Le quote dei compensi incentivanti di competenza delle attività di direzione dei lavori saranno ripartite secondo le seguenti percentuali:

3)        Responsabile Unico del Procedimento (15%) ;

4)        Direttore dei Lavori (50%);

5)        Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (5%);

6)        Assistenti contabili e di cantiere (30%) di cui 1/3 per l’ espletamento delle pratiche espropriative se presenti;

Qualora un soggetto ricopra eccezionalmente, stante l'assenza di personale abilitato all'espletamento dei relativi incarichi, e nei casi consentiti dalla legge, più ruoli tra quelli elencati, le percentuali di partecipazione relative saranno sommate tra loro.

 

Nel caso che le prestazioni professionali del personale dell’Ufficio siano limitate a quelle del solo Responsabile Unico del Procedimento, la percentuale attribuita allo stesso RUP del 15% del fondo, si intende raddoppiata e l’ eventuale verifica in sede progettuale del Piano particolareggiato delle espropriazioni e delle stime relative pari al 5%, oltre che la definizione della procedura espropriativa pari al 10% è ugualmente raddoppiata rispetto a quanto precedentemente previsto (10% + 20%).

Le percentuali del fondo incentivante per l’ espletamento della pratica espropriativa sono riconosciute nelle seguenti proporzioni:

A)    Fase di progettazione : ½ al responsabile dell’ Ufficio Espropriazioni, ½ al responsabile unico del procedimento.

B)     Fase dell’ esecuzione : 1/3 al responsabile dell’ Ufficio Espropriazioni, 1/3 al responsabile unico del procedimento, 1/3 ai collaboratori Amministrativi;

 

Le attività di supporto al Responsabile del Procedimento sono ripartite secondo la tabella B6 di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001

 

Aliquote parziali per attività omogenee Riferimenti
(DPR 554/1999)
% Tab. B6
Pre progetto e fattibilità intervento Art. 8 commi a, b, c 30
Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione Art. 8 commi e, f, o, p 15
Preliminare Definitiva Esecutiva
Supervisione alla Direzione Lavori
Art. 8 commi l, r, t, v, y, z 10
Supervisione alla Sicurezza Art. 8 commi n, u 5
Funzioni Amministrative Art. 8 commi d, g, h, i, m, q, s, w 10
Validazione progetto Artt 46, 47 30

In casi particolari, per eccessivo carico di lavoro o per necessità di particolari professionalità, il Responsabile Unico del Procedimento potrà incaricare professionisti esterni dell’espletamento di attività di supporto. In questo caso le aliquote parziali sono quelle della Tabella B6 di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 anzi riportata ed i compensi saranno i seguenti :

  •    25% (Onorario Progettazione e DDLL) x (aliquote Tabella B6 per le prestazioni svolte).

 I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.

Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge (ora comma 8 art. 90 del D.Lgs. 163/2006).

I compensi per ciascuno dei componenti la commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi sono così stabiliti:

Tipo

Partecipanti da

Partecipanti a

Percentuale

concorso di idee

1

5

3%

concorso di idee

6

99999

5%

concorso di progettazione

1

5

5%

concorso di progettazione

5

99999

7%

appalti di servizi > 40.000 Euro

1

5

9%

appalti di servizi > 40.000 Euro

6

10

11%

appalti di servizi > 40.000 Euro

11

20

13%

appalti di servizi > 40.000 Euro

21

99999

15%

appalti di servizi < 40.000 Euro

1

10

6%

appalti di servizi < 40.000 Euro

11

20

9%

appalti di servizi < 40.000 Euro

21

99999

12%

 

ART. 16

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e a professionisti esterni; sono altresì equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l’attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

Nel caso la progettazione sia eseguita parzialmente da professionisti esterni la quota del compenso incentivante che potrà essere attribuita sarà commisurata alla percentuale di prestazione professionale effettivamente eseguita dal gruppo interno, determinata sulla base delle aliquote di cui alla tabella B) della L.143/1949 o dalle leggi e circolari vigenti per le prestazioni urbanistiche (inerenti atti di pianificazione).

Qualora si proceda all’incarico collegiale con professionisti esterni, per il quale non sia possibile una immediata suddivisione delle prestazioni specialistiche, il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,80; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.

In deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all’articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all’articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1 luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 1, l’onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico dell’ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla citata tabella B della L. 143/49 e ss.mm..

 

ART. 16 bis

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione e ad uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

Qualora il lavoro pubblico da progettare o l’atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’affidamento; qualora una o più d’una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta  esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento. 

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l’esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l’uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest’ultima e utilizzati dall’ufficio tecnico per l’espletamento delle prestazioni convenzionate.

 

ART. 17

Nel caso in cui la direzione dei lavori di opere progettate da professionisti esterni e affidate in appalto a terzi venga effettuata nell'ambito dell'Ufficio Tecnico Comunale verrà ripartita fra il personale formalmente incaricato la quota del 2% relativa a tale specifica prestazione, dedotta pertanto la quota relativa alla progettazione, con l'utilizzo delle percentuali indicate al precedente art.14.

 

ART. 18

Nella determinazione degli incentivi, la base di calcolo sarà considerata senza l'applicazione delle maggiorazioni previste per incarico parziale ai sensi della legge 02/03/49 n°143.

 

ART. 19

Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, dalla data di ricevimento delle relazioni finali predisposte dal Responsabile del Procedimento sopra richiamate, con provvedimento del responsabile del Settore, nel seguente modo:

a)    per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell’atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;

b)    per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall’ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all’ente;

c)    per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori;

d)    per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori;

e)    per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori;

f)     per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori;

g)    per il collaudo, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo certificato;

h)    per il Responsabile del Procedimento, il 50% entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori ed il restante 50% entro 30 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo;

i)      per il Responsabile dei lavori il 50% entro 30 giorni dall’ultimazione lavori ed il restante 50% entro 30 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo;

Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo.

Qualora uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’impiego per qualunque causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento.

In ogni caso, qualora l’intervento sia interamente finanziato con contributi pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere dalla data di accreditamento del finanziamento.

Il fondo relativo alla redazione del Piano Urbanistico Comunale o altri atti di pianificazione generale, della loro revisione o variante, è liquidato, dalla data di ricevimento delle relazioni finali predisposte dal Responsabile del Procedimento sopra richiamate, con provvedimento del responsabile del Settore, nel seguente modo:

a)    per un 80% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell’atto di pianificazione;

b)    per un 20% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di adozione definitiva, ovvero dopo 12 mesi dalla adozione sempre che la mancata approvazione non dipenda da errori o carenze tecnico-progettuali;

c)    per  il Responsabile del Procedimento, il 75% entro i termini della lettera a) ed il restante 25% entro i termini della lettera b).

Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

a)     per l’80% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione dell’atto di pianificazione;

b)     per il 20% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione definitiva (di approvazione) dell’atto di pianificazione;

c)     per il responsabile del Procedimento valgono i termini di cui al comma 5.

Per le varianti ai piani regolatori o altri atti di pianificazione che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione dell’atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

Nulla è dovuto per l’istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Qualora nel procedimento di redazione ed approvazione degli atti di cui al presente articolo sia prevista la stesura e l’approvazione di un progetto di massima, entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte della commissione consiliare competente o da parte della Giunta o del Consiglio Comunale, dovrà essere liquidata una percentuale dei compensi pari al 20%. In tal caso le due successive fasi di liquidazione saranno ridotte ciascuna del 10%.

In ogni caso, qualora l’intervento sia interamente finanziato con contributi pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere dalla data di accreditamento del finanziamento.

L’adeguamento agli indici ISTAT deve essere riferito al momento del conferimento dell’incarico al gruppo interno. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, ai competenti ordini professionali, la verifica del calcolo dei compensi da erogare al personale interessato.

 

ART. 19 bis

Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 19, comma 1, ovvero all’articolo 19, commi 5 e 6, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 19, comma 1, ovvero commi 5 e 6, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all’ultimazione della singola prestazione.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l’amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno continuare nell’attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell’amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l’incarico è sospeso.

Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del procedimento nel trasmettere l’atto di liquidazione all’ufficio di ragioneria indica distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario, al fine di agevolare l’emissione del mandato di pagamento di cui all’articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.

In ogni caso, qualora l’intervento sia interamente finanziato con contributi pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere dalla data di accreditamento del finanziamento.

 

ART. 20

Per quanto attiene agli incentivi spettanti agli Uffici Tecnici Comunali per le progettazioni d'opere pubbliche affidate agli stessi dopo l'entrata in vigore della L.109/94 ed ancora in corso alla data di approvazione del presente regolamento essi si applicheranno nella misura e con le modalità previste nel presente regolamento anche per le prestazioni parziali eseguite dal funzionario incaricato. Nessun incentivo potrà essere liquidato per lavori già collaudati e su cui non sia stato effettuato a tempo debito e dall’Organo competente il relativo impegno di spesa.

In ogni caso nessun incentivo potrà essere liquidato se non trova copertura nel quadro economico del progetto in esecuzione.

Per quanto attiene agli incentivi spettanti agli Uffici Tecnici Comunali per la redazione di atti di pianificazione affidati in corso si continueranno ad applicare le norme valevoli al momento dell' incarico, mentre per le nuove prestazioni si applicheranno le norme del presente regolamento. Per i lavori ancora in corso, qualora nel quadro economico non sia stato previsto il dovuto accantonamento, si rende l’accantonamento, anche se tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante l’approvazione di un nuovo quadro economico sempre che siano si siano rese disponibili le risorse senza maggiori oneri per l’Amministrazione salvo quanto già programmato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


ART. 21

Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro d’ufficio e firma, dal tecnico o dai tecnici dell’ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell’atto di pianificazione, individuati nell’atto di conferimento di cui all’articolo 6, comma 3 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell’atto di pianificazione medesimi.

 

ART. 22

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell’incarico.

L’amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all’utilizzazione degli elaborati già predisposti.

L’amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l’ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l’obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d’autore.

 

ART. 23

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’amministrazione comunale.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell’amministrazione.

Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all’acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L’ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all’acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell’espletamento delle prestazioni.

Con l’atto di conferimento di cui all’articolo 10, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e ss.mm., possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all’espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell’atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l’espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

 

ART. 24

Gli oneri per l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 109/94 e ss.mm. (ora art. 90 comma 4 del D.Lgs. 163/2006) o di altre disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dei dipendenti.

Sono altresì a carico del dipendente i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l’ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

 

ART. 25

Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 109/94 e ss.mm. (ora art. 90 comma 5 del D.Lgs. 163/2006), sono a carico dell’amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.


ART. 26

Limitatamente alle fasi procedurali di liquidazione degli incentivi non ancora definite o concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni pregresse per le quali devono essere previsti e accantonati i fondi di incentivazione.

Qualora il fondo sia già stato definito e ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora l’importo del fondo incentivante stanziato non sia conforme con le disposizioni di cui al presente regolamento e le prestazioni non siano ancora state effettuate si dovrà automaticamente procedere all’adeguamento dello stesso fondo.

Qualora le aliquote di cui agli articoli precedenti, di cui al presente regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell’adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare appl