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Allegato
alla delibera Giunta Comunale REGOLAMENTO
DI RIPARTIZIONE ART. 1 Il
presente regolamento stabilisce i criteri di ripartizione del fondo di cui
all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni (ora art. 92 del D.Lgs.
163/2006), individua i soggetti interessati, definisce le procedure per
l'assegnazione alle strutture tecniche comunali degli incarichi di
progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche, ovvero di
redazione di atti di pianificazione
comunque denominati e, infine, determina le competenze economiche del
personale che partecipa alle attività sopra elencate. ART. 2 Il
presente regolamento recepisce l'esigenza di definire una regolamentazione
adeguata ed armonica con l'impostazione del sistema organizzativo Comunale. Pertanto
individua, nel rispetto dell'autonomia e flessibilità della gestione, i
processi di pianificazione, di programmazione e quello attuativo-gestionale,
distinti a livello di strutture, di flussi economici finanziari, di ruoli,
mansioni e responsabilità, ma interconnessi dalle attività di armonizzazione,
di controllo e di verifica periodica dello stato di attuazione complessivo,
fatte salve le competenze di carattere generale dei Settori di Ragioneria e
Controllo di Gestione, disciplinate da altre norme. Detti
processi debbono attuarsi in maniera coerente e coordinata, nel rispetto
dell'ambito delle competenze dei soggetti interessati, asservite all'interesse
prioritario del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione. ART. 3 La
progettazione deve rispondere al generale interesse dell'Ente, nel rispetto dei
principi di buona amministrazione; specificatamente deve essere volta al
perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione e della
qualità delle opere da realizzare. L'attività
di progettazione deve essere rispettosa ed applicativa della preliminare attività
di programmazione, che a sua volta deve essere coerente con la pianificazione
generale del territorio e con le scelte strategiche operate
dall'amministrazione. Il
relativo criterio incentivante deve essere coerente con detti principi e finalità
e deve essere armonizzato con linee generali di gestione personale. In
ossequio alla normativa di cui alla L.241/90, alla L.216/95, alla L.191 del 16
Giugno 1998, alla L.415 del 18 Novembre 1998, ai principi organizzativi che
l'Ente si è dato mediante l'approvazione della dotazione organica vigente, ai
criteri generali adottati dal Consiglio Comunale e, infine, all'attribuzione
formale degli incarichi di responsabilità settoriale da parte del Sindaco,
nell'ambito della struttura comunale sono stati individuati i Settori Tecnici,
alle quali è normalmente attribuita la competenza e la responsabilità
dell'attività di pianificazione del territorio, della formazione del programma
di realizzazione delle nuove opere pubbliche e delle relative manutenzioni e
gestioni, dell'attività progettuale esecutiva, e, infine, dell'attività
realizzativa delle opere. Ciascun
Responsabile del Settore, in occasione della predisposizione del bilancio
preventivo, provvede a redigere la proposta di programma triennale delle opere pubbliche o di redazione degli atti
di pianificazione di propria competenza, da sottoporre all'approvazione
dell'Amministrazione. Provvede inoltre alla predisposizione dell'elenco
dei lavori pubblici da realizzare nell'arco di un anno, oltre alla
formulazione delle proposte di aggiornamento annuale del programma triennale. Le
proposte formulate dai diversi Settori vengono armonizzate fra loro ed inserite
in un unico documento programmatico mediante apposite conferenze dei
Responsabili dei Settori interessati, presiedute
e coordinate dal Direttore Generale o in sua mancanza dal Segretario Generale, e
sottoposte, quindi all'approvazione dell'Amministrazione, nei termini e nelle
forme previste dalle disposizioni vigenti per l'attività generale di
programmazione del Comune ed in particolare dal D.Lgs 267/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni e dal regolamento comunale di contabilità. In
occasione dell'attribuzione del PEG ai Responsabili dei Settori, gli stessi
provvedono ad affidare gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell'art.7 della L.109/1994 e successive modificazioni (ora art. 10 del
D.Lgs. 163/2006) e dell'art.4 della L.241/90, delle attività connesse
alla realizzazione delle opere pubbliche o di redazione degli atti
di pianificazione di competenza dei rispettivi Settori a funzionari
tecnici in servizio nelle stesse. Nell'affidare gli incarichi i Responsabili di
Settore terranno conto delle specializzazioni conseguite, delle esperienze
lavorative maturate e dei carichi di lavoro già affidati. Nel
caso che i Responsabili di Settore non provvedano ad affidare l'incarico per un
determinato lavoro o atto di
pianificazione ad altri, essi stessi assumono, sempre che si tratti di
funzionari tecnici, la funzione di Responsabile unico del relativo Procedimento. Sussistendo
le condizioni previste dal 5°comma dell'art. 7 della L.109/1994 (ora comma 7
dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006) e successive modificazioni, i Responsabili
di Settore possono proporre all'Amministrazione l'affidamento a professionisti
esterni, singoli o associati, di compiti di supporto all'attività del
Responsabile Unico. Nel
caso in cui l'intervento programmato interessi le competenze di più Settori e,
di conseguenza, più Responsabili di Settore, per la formulazione del programma
d'intervento e per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento si farà riferimento al responsabile del Settore maggiormente
interessato sulla base dei contenuti progettuali prevalenti dell'intervento e in
via subordinata, sulla base del relativo importo finanziario. Eventuali
contrasti tra Responsabili, in ordine all'applicazione di tale disposizione
saranno risolte dal Direttore Generale e in sua mancanza dal Segretario
Generale, sulla base dei criteri sopra indicati. Mediante
conferenze periodiche dei responsabili interessati, convocate con cadenza
quadrimestrale e ogni volta che sia necessario, si procederà alla verifica
dello stato di attuazione di tutti gli interventi programmati, in relazione ai
quali ciascun responsabile dovrà produrre un sintetico riepilogo attinente il
programma o parte di programma di propria competenza. Tanti
riepiloghi confluiranno, con la stessa periodicità, in una relazione
illustrativa che renda conto all'Amministrazione dello stato di attuazione del
programma generale delle opere pubbliche e delle pianificazioni. Restano
salve ed impregiudicate le attività e gli adempimenti stabiliti dalle
disposizioni vigenti o dalle direttive dell'Amministrazione ai fini del
controllo di gestione. Ciò
premesso, le figure professionali che partecipano alle attività di
pianificazione, di programmazione, progettazione, direzione dei lavori e
collaudo, in relazione alla normativa sopra richiamata, sono le seguenti: 1)
Responsabile del Programma OO.PP. :
Funzionario di categoria non inferiore alla D3 competente alla formazione e
allo svolgimento del programma triennale delle opere pubbliche
così come previsto dall’art. 7, comma 5 dellla Legge 109/94 (ora art.
10 del D.Lgs. 163/2006). Ha compiti sia propulsivi sia di controllo del
programma; 2)
Responsabile del settore: responsabile del Settore interessato alla
realizzazione delle suindicate attività, il quale in occasione della
predisposizione del bilancio preventivo, partecipa, per la parte di propria
competenza e di concerto con i responsabili degli altri settori interessati al
fine di armonizzare le varie iniziative, alla redazione della proposta di
programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale degli stessi, da
sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione. Ove si tratti di responsabile
funzionario tecnico, egli assume l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento, qualora non abbia provveduto ad affidare tale incarico ad altro
tecnico in servizio presso il Settore di propria competenza. Si precisa che ai
sensi dell'art. 10, comma 7° del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del
procedimento deve essere esclusivamente un tecnico. Sussistendo le condizioni
previste dal comma 7 dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni, il Responsabile di Settore può proporre all'Amministrazione di
affidare a professionisti esterni, singoli o associati, compiti di supporto
all'attività del Responsabile Unico. Egli partecipa inoltre, ogni quattro mesi,
alle conferenze dei Responsabili attraverso le quali prende cognizione dello
stato di attuazione dei programmi di competenza di tutti i Settori Tecnici e
predispone la conseguente relazione informativa per l'Amministrazione. Nella
fase di formazione ed aggiornamento del programma triennale delle opere
pubbliche e di compilazione dell'elenco annuale dei lavori il Responsabile del
Settore opera avvalendosi delle proposte, delle informazioni e dei dati forniti
dai Responsabili Unici dei Procedimenti che fanno capo al proprio Settore; 3)
Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile di Settore tecnico o
funzionario tecnico responsabile del procedimento che può consistere nella
attuazione di un'opera pubblica, ovvero nella redazione di un atto
di pianificazione e che comprende le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera, ovvero della pianificazione. Su
tale figura professionale ricadono gli adempimenti, le funzioni e le
responsabilità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8 del Regolamento di
attuazione della Legge approvato con DPR 554/1999; si precisa che, ai sensi
dell'art. 10, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento deve
essere esclusivamente un tecnico. Il responsabile del procedimento svolge i
propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’ amministrazione. Il
responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla
Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la
dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto
dall’articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 relativamente all’intervento
affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati all’ Amministrazione in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità
disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza; 4)
Coordinatore della progettazione e/o esecuzione in materia di sicurezza:
Dipendente tecnico, di categoria non
inferiore alla C/1, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle
competenze derivanti dalla L.494 del 14/08/96 e successive modificazioni ed
integrazioni; 5)
Progettista: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da
individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto; possono
essere individuate più figure di progettista in relazione ad uno stesso
intervento; 6)
Collaboratori: Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali,
che operano a supporto delle attività di progettazione, di direzione dei lavori
o di pianificazione; 7)
Direttore dei lavori: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla
C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto; 8)
Collaudatore: Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla D3 e in
possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia
partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori
attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della
tipologia e della entità del progetto. Detto
personale è individuato prevalentemente nell'ambito degli Uffici tecnici, previ
accordi fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto
delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in
base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente
legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento. I
collaboratori di supporto possono essere reperiti secondo i citati criteri anche
nell'ambito di Settori non
espressamente tecnici. ART. 4 Le
attività oggetto del presente regolamento sono quelle previste per la
progettazione e realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto. Sono
comprese, inoltre, le progettazioni dei piani urbanistici generali,
particolareggiati ed attuativi e, comunque, degli atti di pianificazione comunque denominati. Sono
invece escluse le progettazioni di opere e di lavori da eseguire in economia
diretta o in altra forma similare e comunque le attività progettuali non
ricomprese nell'ambito di applicazione della norma di riferimento. Per
progetto di Opera Pubblica si intende quello relativo ad un opera la cui
realizzazione avvenga a seguito di adeguata progettazione; per progetti
preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte
rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 16, della legge 109/94,
eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo
16, così come sostituiti dall’art. 93 del Codice dei Contratti approvato con
D.Lgs. n. 163/2006. Per
i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra
progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza,
di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e
fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Per
atti di pianificazione generale si intendono, ad es.: il Piano Strategico, il
Piano Regolatore Generale, comunale o intercomunale (o PUC: Piano Urbanistico
Comunale o Intercomunale) e le loro revisioni, nonché le varianti agli stessi
strumenti urbanistici; il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), il Piano
Urbanistico del Commercio, etc. Per
atti di pianificazione esecutiva si intendono, ad es.: i Piani
Particolareggiati, i Piani di Lottizzazione, i Piani per Insediamenti
Produttivi, i Piani di Zona per l’edilizia economico-popolare, le
localizzazioni degli interventi per l’edilizia economico-popolare alternative
ai piani di zona ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 865 del 1971, il
Piano Urbano del Traffico (PUT), il Piano Urbano dei Parcheggi (PUP) e simili, i
Piani di Recupero di iniziativa pubblica, i Piani Integrati di Recupero di
iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i Piani o Progetti Integrati
(cosiddetti programmi/progetti complessi in genere) come i P.I.A. (Piani
Integrati d’Area), i P.R.U. (Piani di Riqualificazione Urbana), i P.I.T.
(Progetti Integrati Territoriali), etc., nonché i loro aggiornamenti, e gli
altri atti di pianificazione esecutivi, comunque denominati, attuativi di
strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. Rientrano
tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di
lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro
dimensione. Non
rientrano le prestazioni professionali per la redazione degli atti di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7, quali rilievi di qualsiasi natura, frazionamenti,
accatastamenti, etc., che dovranno essere compensati a parte; qualora però tali
atti costituiscono parte integrante dell’attività di progettazione OO.PP. e
pianificazione di cui sopra, la prestazione andrà quantificata in funzione del
30% dell’importo specifico della tariffa professionale. ART. 5 Il
conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento presuppone da
parte del responsabile competente la verifica del livello di professionalità e
disponibilità del soggetto affidatario dell'incarico, tenendo conto della
prevalenza dei contenuti progettuali, nei termini di cui al precedente art.3. ART. 6 Il
Responsabile Unico del Procedimento individua il gruppo di progettazione nella
sua composizione quantitativa e professionale, stabilendo le attività da
attribuire ai diversi elementi. Individua
altresì gli eventuali suoi collaboratori definendone, come sopra indicato, le
competenze. Il
Responsabile Unico del Procedimento propone preventivamente al responsabile del
Settore interessato, per le verifiche di propria competenza, lo schema di
composizione del gruppo di progettazione. Quest'ultimo,
successivamente, previ accordi con i Responsabili degli altri Settori
interessati, redige e formalizza il provvedimento contenente la composizione del
gruppo di progettazione, i compiti attribuiti a ciascun componente, nei
confronti dell'Amministrazione, alla quale dovrà essere data comunicazione. Le
nomine i cui sopra debbono garantire nel loro complesso una rotazione dei
dipendenti, fermo restando il possesso dei requisiti professionali necessari per
lo svolgimento delle attività progettuali attribuite. Qualora
l’attività di progettazione coinvolga competenze multidisciplinari di Settori
diversi, potrà essere costituito, in conformità allo specifico regolamento
degli uffici e dei servizi, una unità progetto dedicata. ART. 7 Il
Responsabile Unico del Procedimento, inoltre, in fase d'avvio dell'intervento
programmato predispone un quadro di ripartizione preventivo dell'incentivo
economico, nonché, a consuntivo, il quadro remunerativo finale. Nel
provvedimento di affidamento dell’incarico sono generalmente previsti i
termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente
suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per
la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con
il tempo utile contrattuale assegnato all’impresa per l’esecuzione dei
lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti
dall’art. 28 della L. 109/94 e ss.mm. (ora art. 141 Codice dei Contratti) e
dalle norme del regolamento di attuazione. Nei
casi di assenza o di mancata indicazione di cui al precedente comma si farà
riferimento ai tempi e alle necessità legate agli atti di programmazione
dell’Amministrazione comunale e con la stessa concordati o, qualora legati
alla richiesta di finanziamenti, alle scadenze stabilite per legge o dai bandi
pubblici di riferimento. Durante
lo svolgimento delle attività progettuali il Responsabile Unico del
Procedimento, ove sia persona diversa dal responsabile del Settore di sua
appartenenza, riferisce periodicamente con apposita relazione scritta a
quest'ultimo in merito alle attività svolte dai soggetti partecipanti, al
rispetto dei tempi programmati e lo informa delle eventuali difficoltà
riscontrate. Nel
caso in cui si verifichino ritardi fornirà al Responsabile giustificazioni
scritte e formulerà proposte concrete per la risoluzione dei problemi che li
hanno causati. ART. 8 Il
Responsabile del Settore riferisce all'Assessore delegato o al Sindaco sullo
stato di attuazione del programma di propria competenza, segnala eventuali
problemi e prospetta le soluzioni opportune, attivandosi conseguentemente
secondo le indicazioni concordate con gli Amministratori. Inoltre
partecipa periodicamente alle conferenze dei Responsabili, atte a definire gli
elementi informativi attinenti l'andamento dell'attuazione del programma
generale. I
Responsabili dei Settori provvedono alle determinazioni relative agli iter di
connessione del programma di cui sono responsabili con gli altri programmi in
corso di attuazione, utilizzando modalità e strumenti informativi, il più
possibile omogenei e funzionali, che consentano il regolare aggiornamento delle
informazioni e conseguentemente il corretto monitoraggio delle attività e la
tempestiva attivazione di rimedi e correttivi adeguati in caso di necessità. ART.
9 Il
Sindaco, in caso di inerzia dei soggetti incaricati, interviene presso il
Responsabile di Settore perché
vengano rimosse le circostanze che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi
e perché vengano adottati i provvedimenti che si rendano all'uopo necessari. Può
inoltre richiedere, ove occorra, l'attivazione delle procedure per
l'individuazione delle responsabilità e dei danni che potessero verificarsi a
carico dell'Amministrazione a seguito di un comportamento dei soggetti non
conforme agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dal ruolo rivestito e
dagli impegni assunti ai sensi del presente regolamento. ART. 10 Il
fondo incentivante la progettazione interna di cui all'art. 18 della L. 109/94,
come modificato dall'art. 6, comma 13, della L. 127/97 e dall'art. 2, comma 18,
della L. 191 del 16 Giugno 1998 e dall’art. 3 comma 30 della L. 350/2003 e
ss.mm. (ora art. 92 del Codice dei Contratti), è costituito dal 2%
dell’importo posto a base di gara dell’opera pubblica o del lavoro aumentato
della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da
affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, per i quali
siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione
lavori, in ogni caso al netto dell’I.V.A. Per
gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento
sull’importo della tariffa professionale per le relative prestazioni
specifiche, vigente alla data di affidamento dell’incarico progettuale, ed in
particolare:
30 per cento della tariffa per le prestazioni specificatamente
urbanistiche e di pianificazione territoriale riconducibili immediatamente alla
circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica,
dell’1 dicembre 1969, n. 6679 e ss.mm., aggiornata
all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico,
ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza
considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo;
30 per cento della tariffa professionale per le prestazioni di
pianificazione comunque denominata non immediatamente ricomprese nel punto
precedente e calcolabili per similitudine in modo oggettivo o in modo forfetario
(a discrezione) ai sensi della L. 143/49 e ss.mm. o altri provvedimenti
normativi e regolamentari regionali, nazionali o comunitari;
30 per cento della tariffa professionale calcolabile in modo
forfetario (a discrezione), comunque in conformità alla L. 143/49 e ss.mm. o
altri provvedimenti legislativi e regolamentari regionali, nazionali o
comunitari per gli atti di Pianificazione comunque denominati e non
immediatamente ricompresi nel primo alinea, e classificabili come
Programmazione/Progettazione Complessa, ovvero, qualora finalizzati
all’ottenimento di finanziamenti pubblici, pari all’1,2 per cento massimo
del finanziamento pubblico ottenuto (nella fattispecie la percentuale di cui
sopra include sia la parte di Pianificazione Territoriale/Programmazione
complessa che nel dettaglio gli studi e analisi di carattere socio economico
strettamente connessi con l’attività di pianificazione – la percentuale di
liquidazione non dovrà comunque essere superiore al 30% della relativa tariffa
professionale cumulativa delle singole tariffe per le prestazioni
specificatamente svolte di pianificazione). Il
fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in
sede di appalto si verifichino dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito
anche per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o
omissioni imputabili all’ufficio tecnico responsabile della progettazione e,
in tal caso, i riferimenti ed il livello progettuale a cui rifarsi per la
prestazione progettuale effettuata è quella che ricomprende i 3 livelli di
progetto (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo) oltre agli eventuali adempimenti
del D.Lgs 494/96. La
determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per
ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata
all'interno del quadro economico di ogni opera o intervento pianificatorio,
tenendo presente i criteri previsti dalla norma e dal presente regolamento,
rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio. Le
disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva
copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera). ART. 11 Le
voci di bilancio, per gli stanziamenti delle somme relative al fondo, sono
individuate con riferimento ai vari Settori tecnici secondo il criterio della
prevalenza. Più precisamente l'assegnazione del programma e dei relativi fondi
sarà attuata in base alla prevalenza dei contenuti progettuali dell'intervento. ART. 12 Le
somme come precedentemente individuate ai sensi della L.109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni (ora Codice dei Contratti), non sono rese
disponibili, ai fini della liquidazione, sino al momento dell'approvazione del
progetto esecutivo ovvero, nel caso della redazione di un atto di
pianificazione, al momento della sua adozione da parte dell'organo deliberante
competente, come previsto dall'art. 92 del G.Lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti). ART. 13
Al
fine d’individuare i soggetti cui corrispondere l’incentivo alla
progettazione, occorre far riferimento alle condizioni previste nel comma 4
dell’articolo 90 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui i progetti redatti dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici
diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l’amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni alla data di entrata in
vigore della legge n. 415/98 e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. ART. 14 L'incarico
di progettazione, direzione dei lavori e collaudo è svolto di norma durante
l'orario ordinario d'ufficio. Le
eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non
potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri
istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica
nell'incentivo disposto dalla norma in questione. ART. 15 La
ripartizione del fondo per la progettazione di lavori pubblici, nonché per gli
atti di pianificazione, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle
altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento
dell’incarico; nel silenzio del provvedimento trova applicazione la
ripartizione riportata nei successivi commi del presente articolo. L’eventuale
ulteriore ripartizione del fondo per le prestazioni elementari relative alla
progettazione di lavori pubblici, ovvero la ripartizione per la redazione degli
atti di pianificazione, è predeterminata mediante accordo dei partecipanti su
proposta del responsabile del procedimento; in assenza di accordo, la
ripartizione è definita dal responsabile del procedimento (o Direttore
dell’Area), sentiti gli eventuali interessati dissenzienti, secondo i criteri
di professionalità, imparzialità e proporzionalità in relazione al contributo
individuale per il raggiungimento del risultato. I
destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della
liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e
2, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo
ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota
a loro spettante ai sensi degli stessi commi. Nel
caso di progettazioni di atti di pianificazione comunque denominati le somme
incentivanti dovranno essere ripartite secondo le seguenti percentuali: 1)
Responsabile del Procedimento (15%); 2)
Gruppo di progettazione (85%) così ripartito: A)
Progettisti: tecnici che nell'ambito delle competenze professionali
redigono il progetto e assumono la responsabilità dell'atto di pianificazione
firmando i relativi elaborati (50%); B)
Collaboratori progettuali: Tecnici che redigono elaborati di tipo
descrittivo facenti parte dell'atto di pianificazione su disposizione dei
tecnici di cui al precedente punto A) e che firmandoli assumono responsabilità
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati ed altro, nell'ambito delle
competenze del proprio profilo professionale (30%); C)
Collaboratori non progettuali: altri componenti dell'Ufficio Tecnico che
collaborano ai fini della predisposizione della documentazione costituente
l'atto di pianificazione, pur non sottoscrivendo elaborati ( es. redazione di
atti amministrativi, dattilografia, fotocopiatura, stampa, rilegatura) (5%). Qualora,
un soggetto ricopra, eccezionalmente e nei casi consentiti dalla legge, più
ruoli tra quelli elencati, le percentuali di partecipazione relative saranno
sommate tra loro. Nel
caso che le prestazioni professionali del personale dell’Ufficio siano
limitate a quelle del solo Responsabile del Procedimento, la percentuale
attribuita allo stesso RP del 15% del fondo, si intende raddoppiata; la stessa
può arrivare fino al 50% qualora l’ufficio svolga attività di
co-progettazione, a seguito della complessità dell’intervento, da valutare di
volta in volta in funzione delle specificità delle prestazioni. Nel
caso di progettazioni, direzione lavori e
collaudi di opere pubbliche si dovrà preliminarmente discernere la quota di
competenza delle attività progettuali da quelle di competenza delle funzioni
svolte dal Direttore dei Lavori, degli Assistenti contabili e di cantiere e dal
Collaudatore e quelle svolte dall’ Ufficio delle Espropriazioni. Si
stabilisce convenzionalmente e normalmente che al Collaudatore è riservata una
quota pari al 10% del fondo mentre se agli Uffici è affidata la sola
collaudazione tecnico amministrativa la percentuale del 10% è elevata al 30%.
Nel caso poi la collaudazione venga sostituita dal Certificato di regolare
esecuzione allora la quota convenzionale del 10% ad essa riservata viene
attribuita proporzionalmente alle altre prestazioni professionali. Per
quanto attiene la ripartizione del restante 90% del fondo si farà riferimento
alle aliquote contenute nella tabella B della Legge 02.02.1949 n°143 così come
integrata dal Decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001. Le
quote dei compensi incentivanti di competenza delle attività di progettazione
di opere pubbliche saranno ripartite secondo le seguenti percentuali: 1)
Responsabile Unico del Procedimento (15%); 2)
Gruppo di progettazione (85%) così ripartito: A)
Progettisti: Tecnici che nell'ambito delle competenze
professionali redigono il progetto e assumono la responsabilità della
progettazione firmando i relativi elaborati (45%) di cui 1/9 per la
predisposizione del Piano Particolareggiato e la stima delle aree da espropriare
se necessario; B)
Collaboratori progettuali Tecnici che redigono elaborati di tipo
descrittivo facenti parte del progetto su disposizione dei tecnici di cui al
precedente punto A e che firmandoli assumono responsabilità dell'esattezza
delle rilevazioni, misurazioni, dati ed altro, nell'ambito delle competenze del
proprio profilo professionale (25%); C)
Collaboratori non progettuali: Altri componenti dell'Ufficio
Tecnico che collaborano ai fini della predisposizione della documentazione
costituente il progetto, pur non sottoscrivendo elaborati (es. redazione atti
amministrativi, dattilografia, fotocopiatura, stampa, rilegatura) (10%); D)
Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione ai sensi
della L.494/96 (5%). Qualora
un soggetto ricopra, eccezionalmente e nei casi consentiti dalla legge, più
ruoli tra quelli elencati, le percentuali di partecipazione relative saranno
sommate tra loro. Le
quote dei compensi incentivanti di competenza delle attività di direzione
dei lavori saranno ripartite secondo le seguenti percentuali: 3)
Responsabile Unico del Procedimento (15%) ; 4)
Direttore dei Lavori (50%); 5)
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la
realizzazione dell'opera (5%); 6)
Assistenti contabili e di cantiere (30%) di cui 1/3 per l’
espletamento delle pratiche espropriative se presenti; Qualora
un soggetto ricopra eccezionalmente, stante l'assenza di personale abilitato
all'espletamento dei relativi incarichi, e nei casi consentiti dalla legge, più
ruoli tra quelli elencati, le percentuali di partecipazione relative saranno
sommate tra loro. Nel
caso che le prestazioni professionali del personale dell’Ufficio siano
limitate a quelle del solo Responsabile Unico del Procedimento, la percentuale
attribuita allo stesso RUP del 15% del fondo, si intende raddoppiata e l’
eventuale verifica in sede progettuale del Piano particolareggiato delle
espropriazioni e delle stime relative pari al 5%, oltre che la definizione della
procedura espropriativa pari al 10% è ugualmente raddoppiata rispetto a quanto
precedentemente previsto (10% + 20%). Le
percentuali del fondo incentivante per l’ espletamento della pratica
espropriativa sono riconosciute nelle seguenti proporzioni: A)
Fase di progettazione : ½ al responsabile dell’ Ufficio
Espropriazioni, ½ al responsabile unico del procedimento. B)
Fase dell’ esecuzione : 1/3 al responsabile dell’ Ufficio
Espropriazioni, 1/3 al responsabile unico del procedimento, 1/3 ai collaboratori
Amministrativi; Le attività
di supporto al Responsabile del Procedimento sono ripartite secondo la tabella
B6 di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001
In
casi particolari, per eccessivo carico di lavoro o per necessità di
particolari professionalità, il Responsabile Unico del Procedimento potrà
incaricare professionisti esterni dell’espletamento di attività di
supporto. In questo caso le aliquote parziali sono quelle della Tabella B6
di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 anzi
riportata ed i compensi saranno i seguenti :
I
soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. Gli
affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono
partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di
lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con
riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il
tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a
questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge (ora comma 8 art. 90
del D.Lgs. 163/2006). I compensi per ciascuno dei componenti la commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi sono così stabiliti:
ART. 16 Sono
ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico
dell’amministrazione e a professionisti esterni; sono altresì equiparati ai
professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle
vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai
relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l’attività
professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono
stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione. Nel
caso la progettazione sia eseguita parzialmente da professionisti esterni la
quota del compenso incentivante che potrà essere attribuita sarà commisurata
alla percentuale di prestazione professionale effettivamente eseguita dal gruppo
interno, determinata sulla base delle aliquote di cui alla tabella B) della
L.143/1949 o dalle leggi e circolari vigenti per le prestazioni urbanistiche
(inerenti atti di pianificazione). Qualora
si proceda all’incarico collegiale con professionisti esterni, per il quale
non sia possibile una immediata suddivisione delle prestazioni specialistiche,
il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è
ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,80; in tal caso
tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo
previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota
rettificata ai sensi del presente comma. In
deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all’articolo 11
della legge 2 marzo 1949 n. 144, all’articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1
luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di
incarico collegiale affidato ai sensi del comma 1, l’onorario del
professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle
vigenti disposizioni, è ridotto alla metà. Non
è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro
pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate
all’ufficio tecnico dell’ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero
quello nel quale le prestazioni parziali affidate all’ufficio tecnico
dell’ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla
citata tabella B della L. 143/49 e ss.mm.. ART.
16 bis Sono
ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico
dell’amministrazione e ad uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre
amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una
convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da
eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre
amministrazioni. Qualora
il lavoro pubblico da progettare o l’atto di pianificazione da redigere siano
di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di
servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote
proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base
alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli
abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente
l’affidamento; qualora una o più d’una delle amministrazioni partecipanti
abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non
conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa
amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta
esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.
Qualora
il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, siano di pertinenza
esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da
erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa
amministrazione. Qualora
il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, sia di pertinenza
esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l’esclusione
di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di
rimborso delle eventuali spese per l’uso di beni strumentali o di materiali di
consumo di proprietà di quest’ultima e utilizzati dall’ufficio tecnico per
l’espletamento delle prestazioni convenzionate. ART. 17 Nel
caso in cui la direzione dei lavori di opere progettate da professionisti
esterni e affidate in appalto a terzi venga effettuata nell'ambito dell'Ufficio
Tecnico Comunale verrà ripartita fra il personale formalmente incaricato la
quota del 2% relativa a tale specifica prestazione, dedotta pertanto la quota
relativa alla progettazione, con l'utilizzo delle percentuali indicate al
precedente art.14. ART. 18 Nella
determinazione degli incentivi, la base di calcolo sarà considerata senza
l'applicazione delle maggiorazioni previste per incarico parziale ai sensi della
legge 02/03/49 n°143. ART. 19 Gli
importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono
liquidati, in relazione alle singole quote, dalla data di ricevimento delle
relazioni finali predisposte dal Responsabile del Procedimento sopra richiamate,
con provvedimento del responsabile del Settore, nel seguente modo: a)
per il progetto preliminare, entro 30 giorni dall’esecutività della
delibera di approvazione del progetto o dell’atto di programmazione che
recepisce o contiene il progetto preliminare; b)
per il progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i
pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall’ordinamento, anche da
parte di amministrazioni o organi esterni all’ente; c)
per il progetto esecutivo, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o
dall’affidamento dei lavori; d)
per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di
progettazione, con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori; e)
per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di
esecuzione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996,
entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori; f)
per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 60
giorni dall’ultimazione dei lavori; g)
per il collaudo, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo
certificato; h)
per il Responsabile del Procedimento, il 50% entro 30 giorni
dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei lavori ed il restante 50% entro
30 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo; i)
per il Responsabile dei lavori il 50% entro 30 giorni dall’ultimazione
lavori ed il restante 50% entro 30 giorni dall’approvazione del certificato di
collaudo; Qualora
il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la
liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo. Qualora
uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’impiego per qualunque
causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la
liquidazione della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente
frazionata secondo i criteri del regolamento con atto del Responsabile unico del
procedimento, è liquidata entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento. In
ogni caso, qualora l’intervento sia interamente finanziato con contributi
pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere
dalla data di accreditamento del finanziamento. Il
fondo relativo alla redazione del Piano Urbanistico Comunale o altri atti di
pianificazione generale, della loro revisione o variante, è liquidato, dalla
data di ricevimento delle relazioni finali predisposte dal Responsabile del
Procedimento sopra richiamate, con provvedimento del responsabile del Settore,
nel seguente modo: a)
per un 80% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di
adozione dell’atto di pianificazione; b)
per un 20% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione
comunale di adozione definitiva, ovvero dopo 12 mesi dalla adozione sempre che
la mancata approvazione non dipenda da errori o carenze tecnico-progettuali; c)
per il Responsabile del
Procedimento, il 75% entro i termini della lettera a) ed il restante 25% entro i
termini della lettera b). Il
fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è
liquidato nel seguente modo: a)
per l’80% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di
adozione dell’atto di pianificazione; b)
per il 20% entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione di
adozione definitiva (di approvazione) dell’atto di pianificazione; c)
per il responsabile del Procedimento valgono i termini di cui al comma 5. Per
le varianti ai piani regolatori o altri atti di pianificazione che non
coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono
limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli
procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di
presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in
unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto. Lo stesso
termine si applica ai piani urbani del traffico. Per
i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti
teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici
coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è
fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione
di approvazione dell’atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due
parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la
corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq. Nulla
è dovuto per l’istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli
eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati. Qualora
nel procedimento di redazione ed approvazione degli atti di cui al presente
articolo sia prevista la stesura e l’approvazione di un progetto di massima,
entro trenta giorni dalla data di approvazione da parte della commissione
consiliare competente o da parte della Giunta o del Consiglio Comunale, dovrà
essere liquidata una percentuale dei compensi pari al 20%. In tal caso le due
successive fasi di liquidazione saranno ridotte ciascuna del 10%. In
ogni caso, qualora l’intervento sia interamente finanziato con contributi
pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere
dalla data di accreditamento del finanziamento. L’adeguamento
agli indici ISTAT deve essere riferito al momento del conferimento
dell’incarico al gruppo interno. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
richiedere, ai competenti ordini professionali, la verifica del calcolo dei
compensi da erogare al personale interessato. ART.
19 bis Qualora
uno degli eventi di cui all’articolo 19, comma 1, ovvero all’articolo 19,
commi 5 e 6, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o
leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni
successivi al verificarsi della causa di impedimento. Qualora
uno degli eventi di cui all’articolo 19, comma 1, ovvero commi 5 e 6, non si
verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata
approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro
impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità
del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è
disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento
o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi
all’ultimazione della singola prestazione. Nei
casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora
concluse in tutte le loro fasi, l’amministrazione deve comunicare
tempestivamente al responsabile unico del procedimento se intenda o meno
continuare nell’attuazione del progetto o del piano; nel silenzio
dell’amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il
pronunciamento e, perdurando il silenzio, l’incarico è sospeso. Qualora
i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile unico del
procedimento nel trasmettere l’atto di liquidazione all’ufficio di
ragioneria indica distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per
ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva. Per
ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti
per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima
erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario,
al fine di agevolare l’emissione del mandato di pagamento di cui
all’articolo 185 del decreto legislativo 267/2000. In
ogni caso, qualora l’intervento sia interamente finanziato con contributi
pubblici, i termini di cui ai commi precedenti sono da calcolarsi a decorrere
dalla data di accreditamento del finanziamento. ART. 20 Per
quanto attiene agli incentivi spettanti agli Uffici Tecnici Comunali per le
progettazioni d'opere pubbliche affidate agli stessi dopo l'entrata in vigore
della L.109/94 ed ancora in corso alla data di approvazione del presente
regolamento essi si applicheranno nella misura e con le modalità previste nel
presente regolamento anche per le prestazioni parziali eseguite dal funzionario
incaricato. Nessun incentivo potrà essere liquidato per lavori già collaudati
e su cui non sia stato effettuato a tempo debito e dall’Organo competente il
relativo impegno di spesa. In
ogni caso nessun incentivo potrà essere liquidato se non trova copertura nel
quadro economico del progetto in esecuzione. Per
quanto attiene agli incentivi spettanti agli Uffici Tecnici Comunali per la
redazione di atti di pianificazione
affidati in corso si
continueranno ad applicare le norme valevoli al momento dell' incarico, mentre
per le nuove prestazioni si applicheranno le norme del presente regolamento.
Per i lavori ancora in corso, qualora nel quadro economico non sia stato
previsto il dovuto accantonamento, si rende l’accantonamento, anche se
tardivo, conforme alla disciplina vigente ed attuabile mediante l’approvazione
di un nuovo quadro economico sempre che siano si siano rese disponibili le
risorse senza maggiori oneri per l’Amministrazione salvo quanto già
programmato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli
elaborati sono sottoscritti, con timbro d’ufficio e firma, dal tecnico o dai
tecnici dell’ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità
professionale del progetto o dell’atto di pianificazione, individuati
nell’atto di conferimento di cui all’articolo 6, comma 3 e che, secondo le
norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere
definiti autori e titolari del progetto o dell’atto di pianificazione
medesimi. ART.
22 Il
progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’amministrazione
committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità
pubbliche perseguite al momento dell’incarico. L’amministrazione
ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i
livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio
tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti
con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre
riserve, opposizioni o altri impedimenti all’utilizzazione degli elaborati già
predisposti. L’amministrazione
ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio
ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad
altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con
i livelli precedenti, l’ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti
progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con
l’obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli
adeguamenti e aggiornamenti necessari. Per
quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme
vigenti sui diritti d’autore. ART.
23 Tutte
le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative
ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico
dell’amministrazione comunale. La
fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e
dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti
dall’ordinamento interno dell’amministrazione. Il
servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei
beni e all’acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e
semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle
prestazioni tecniche. L’ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del
procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi
competenti all’acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le
forniture non abbiano a causare ritardi nell’espletamento delle prestazioni. Con
l’atto di conferimento di cui all’articolo 10, o con indicazione nel Piano
esecutivo di gestione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del
1995 e ss.mm., possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui
quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di
consumo e simili, necessarie all’espletamento degli incarichi tecnici di cui
al regolamento. Qualora,
per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell’atto facciano uso
di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l’espletamento
delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o
altra somma comunque denominata. ART.
24 Gli
oneri per l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza,
ove questa sia obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
109/94 e ss.mm. (ora art. 90 comma 4 del D.Lgs. 163/2006) o di altre
disposizioni, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono
a carico dei dipendenti. Sono
altresì a carico del dipendente i contributi obbligatori di solidarietà o
assimilabili, conseguenti l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e
dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per
i quali l’ordinamento preveda che siano a carico genericamente del
committente. ART.
25 Ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 109/94 e ss.mm. (ora art. 90
comma 5 del D.Lgs. 163/2006), sono a carico dell’amministrazione gli oneri per
la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori
pubblici, nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza.
Limitatamente
alle fasi procedurali di liquidazione degli incentivi non ancora definite o
concluse, il presente regolamento si applica anche alle prestazioni pregresse
per le quali devono essere previsti e accantonati i fondi di incentivazione. Qualora
il fondo sia già stato definito e ripartito o ne siano state definite le
modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai
termini di pagamento. Nei
casi di cui al comma precedente, qualora l’importo del fondo incentivante
stanziato non sia conforme con le disposizioni di cui al presente regolamento e
le prestazioni non siano ancora state effettuate si dovrà automaticamente
procedere all’adeguamento dello stesso fondo. Qualora le aliquote di cui agli articoli precedenti, di cui al presente regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell’adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare appl |