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REGOLAMENTO
COMUNALE DEGLI ISTITUTI lstanze,
petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari, Approvato
con deliberazione del Consiglio
Comunale N° 21
del 30 Maggio 2008.
TITOLO
I ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE Capo
I LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE Articolo
1 1)
Il presente regolamento
disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini
all’Amministrazione locale, in attuazione di quanto disposto dal Titolo V –
Capo I – II – III dello Statuto Comunale. 2)
Il Comune attua il
principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini,
nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione
Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle
scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione
dell’attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante
per la comunità locale, nei modi e nelle forme
disciplinate dal presente Regolamento della Partecipazione Popolare. 3)
Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai
successivi articoli del presente regolamento, le condizioni per intervenire
direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro
proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere
sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività
amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità. Articolo
2 1)
Le forme di partecipazione popolare previste dallo Statuto Comunale
assicurano ai cittadini ed all’Amministrazione gli strumenti più idonei per
realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e
rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo dei
protagonisti. 2)
Gli Istituti di
consultazione e partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale sono: a)
Diritto di Istanza, petizione o proposta; b)
Le Consulte; c)
Altri organismi di partecipazione popolare; d)
Albo delle Associazioni; e)
Consiglio dei Giovani; f)
La Carta dei Servizi ai cittadini; g)
La consultazione dei cittadini; h)
Diritto di iniziativa; i)
Referendum consultivo; j)
Forme di partecipazione al procedimento Amministrativo; k)
Difensore Civico. Articolo
3 1)
Per favorire l’interazione dell’attività Amministrativa con le varie
forme di partecipazione di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, è
istituito l’ufficio di partecipazione cui sono affidate le funzioni di
supporto tecnico-amministrativo alle attività degli istituti di partecipazione. 2)
L’ufficio di partecipazione si configura nei componenti dell’ufficio
Organi Istituzionali dell’Ente. 3)
L’ufficio di partecipazione diventa il punto di riferimento generale ed
il perno intorno a cui ruota la comunicazione interna nonché la comunicazione
esterna delle attività dei singoli servizi per quanto attiene agli istituti di
partecipazione. 4)
Il responsabile del procedimento dell’ufficio di partecipazione,
sentito il parere del Segretario Generale, individua l’organo competente a
pronunciarsi, ne informa il/i proponenti, il Sindaco e il Presidente del
Consiglio. Articolo
4 1)
Il Comune istituisce sul sito internet un Forum dedicato
all’interazione diretta fra l’Amministrazione e la cittadinanza, come mezzo
per favorire la partecipazione dei cittadini alle tematiche di natura sociale,
culturale, ambientale ed economica inerenti alla propria comunità. 2)
Il funzionamento del Forum telematico sarà disciplinato da apposito
regolamento con delibera del Consiglio Comunale entro 60 giorni
dall’approvazione del regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare. 3)
Nelle more utilizza le linee guida tracciate nella delibera di Giunta n.
46 del 26.03.2007. IL
DIRITTO DI ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA I
cittadini, anche in forma associata, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto
Comunale, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento della
partecipazione, hanno il diritto di presentare Istanze, Petizioni o Proposte
all’Amministrazione comunale per richiedere, precisandone i motivi,
l’adozione, la modifica o l’integrazione di atti e provvedimenti su materie
di competenza comunale. Articolo
6 1)
Le istanze sono rivolte all’Amministrazione comunale per determinate
materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non
essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo
determinato. 2)
Le istanze vanno indirizzate
al Sindaco, e/o al Presidente del Consiglio Comunale, presentate attraverso
l’ufficio della partecipazione e all’atto della presentazione diretta il
responsabile dell’ufficio rilascia una ricevuta. 3)
Le istanze sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione dal
presentatore o dai presentatori. 4)
Nelle istanze va indicato il recapito del soggetto al quale va inoltrata
la risposta dell’Amministrazione. 5)
Nelle istanze possono essere indicate, anche in via sommaria, ipotesi di
soluzione al problema od alla questione oggetto della istanza. 6)
La risposta scritta, da parte del Sindaco e/o del Presidente del
Consiglio Comunale deve essere inviata entro 60 giorni dal ricevimento e deve
contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il
procedimento non può avere corso; qualora si tratti di istanza a firma di più
cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario. 7)
Le istanze e le relative risposte vengono conservate in copia presso
l’ufficio della partecipazione e sono suscettibili del procedimento, ai sensi
della L. 241/90. 8)
Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale possono dichiarare
l’irricevibilità dell’istanza nel caso in cui l’oggetto non sia
pertinente ed esuli dalle competenze dell’Amministrazione comunale ovvero
l’istanza sia redatta in termini inadeguati dandone comunicazione motivata
agli interessati entro 15 (quindici) giorni ai sensi della Legge 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni. Articolo
7 1)
Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento
dell’Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi
collettivi o diffusi al fine di risolvere il problema e questioni di comune
necessità e di interesse. 2)
Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco che ne da notizia al Presidente
del Consiglio, il quale informa il Consiglio Comunale; 3)
Le petizioni, sottoscritte da almeno
100 di cittadini residenti elettori,
sono presentate in carta libera con eventuale documentazione allegata,
all’Amministrazione Comunale, indirizzate al Sindaco, presso l’ufficio della
partecipazione, e devono comprendere i nomi di almeno due firmatari che assumono
la veste di referenti del Comune. 4)
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione le
petizioni sono esaminate, anche sotto il profilo dell’ammissibilità, dalla
commissione consiliare permanente competente che può richiedere la verifica da
parte dell’Ufficio della regolarità delle sottoscrizioni, ed ha facoltà di
disporre l’audizione dei firmatari. 5)
La commissione di cui al comma 4 comunica il proprio parere all’organo
competente che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, deve pronunciarsi
sulle petizioni. 6)
Le decisioni assunte vengono comunicate ai referenti entro quindici
giorni successivi. 7)
Verrà fornita ampia e dettagliata notizia ai cittadini dei contenuti
delle petizioni e dei relativi atti dell’Amministrazione attraverso gli organi
di informazione del Comune. 8)
Le petizioni e le relative risposte vengono conservate in copia presso
l’ufficio della partecipazione e sono suscettibili dei procedimenti ai sensi
della L. 241/90. 9)
Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio possono dichiarare l’irricevibilità
delle Petizioni nel caso in cui l’oggetto non sia pertinente e esuli dalle
competenze dell’Amministrazione comunale ovvero le Petizioni siano redatte in
termini inadeguati, dandone comunicazione agli interessati. Articolo
8 1)
Gli organismi associativi operanti nel Comune ed i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Sinnai, anche in forma collettiva, possono
esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi mediante la
formulazione di proposte contenenti il testo dell’atto di cui si chiede
l’adozione e l’illustrazione del suo contenuto e delle sue finalità. 2)
Le proposte di atti sono presentate in carta libera all'Amministrazione
Comunale nella persona del Sindaco, presso l’ufficio della partecipazione. Le
proposte devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della
Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte per punti e devono contenere
anche una valutazione presunta della spesa che gli interventi comportano. Ai
promotori delle proposte il Comune, attraverso gli uffici competenti, fornisce
la consulenza per la corretta stesura. 3)
Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 3% dei cittadini
residenti elettori alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni
proposta devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la
veste di referenti per il Comune. 4)
Il Sindaco, entro 60 giorni dalla presentazione, accertata la regolarità
delle sottoscrizioni, acquisiti i pareri previsti dalla legge, pone le proposte
all’ordine del giorno della Giunta, ovvero le trasmette al Presidente del
Consiglio che le pone all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 20
(venti) giorni dalla ricezione. 5)
La Giunta può disporre di sentire i referenti della proposta. Se la
materia compete al Consiglio, i referenti sono avvertiti dal Presidente del
Consiglio Comunale affinché possano assistere alla relativa seduta del
Consiglio. Articolo
9 1)
Chi intende promuovere una petizione o proposta ha l'onere di raccogliere
le firme necessarie per l’ammissibilità della stessa e depositare la proposta
con la firma autenticata del promotore che attesta la veridicità delle
sottoscrizioni raccolte. 2)
Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed
il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste
elettorali del Comune è accertata d’ufficio. 3)
Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere
riprodotto il testo della petizione. 4)
Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate.
L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla
data, il numero delle firme contenute nel foglio. 5)
Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di
consultazioni elettorali comunali. Articolo
10 1)
Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al
protocollo generale. Copia delle stesse, a cura del responsabile dell'ufficio
della partecipazione, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a
garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste
dallo Statuto e dal presente regolamento. 2)
Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e
proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in
forma sintetica mediante gli organi di informazione del Comune. Articolo
11 1)
Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale
possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio
Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti,
indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio. La richiesta è inviata
per il tramite dell'ufficio di partecipazione al Presidente del Consiglio. Il
Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il
Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della
Commissione o Commissioni, dispone l'audizione entro un termine massimo di 30
giorni, inviando ai richiedenti l'invito riportante il giorno, l'ora e la sede
della stessa. L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati
entro lo stesso termine. 2)
Dell’esito della consultazione va redatto, a cura del responsabile
dell’ufficio della partecipazione, apposito verbale da trasmettere al
Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali
determinazioni. Capo
II
1)
Il Comune promuove la
collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative,
mediante l’istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate
“Consulte”. 2)
Le Consulte, espressione delle esigenze e degli interessi delle
organizzazioni e
dei gruppi
portatori degli interessi
diffusi, devono essere sentite in
vista dell'adozione di
provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico
ed ambientale. 3)
A tal fine sono istituite le seguenti Consulte: a.
Consulta delle Frazioni; b.Consulta
delle Pari Opportunità; c.
Consulta dei Giovani; d.Consulta
di Quartiere. 4)
L’Amministrazione comunale deve tramite i propri organi istituzionali,
interpellare le Consulte su tutte le materie ritenute opportune in special modo
quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale,
relativi alla programmazione dell’attività amministrativa. 5)
Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare
istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale,
secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione. 6)
Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale devono disporre,
secondo le rispettive competenze, l’invio alle Consulte di atti o documenti;
essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono atti,
documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva
nei confronti dell’Amministrazione comunale. Articolo
13 1)
La collaborazione tra gli
organi istituzionali dell’ente, i cittadini e le libere forme associative si
attua anche attraverso l’istituzione di organismi di partecipazione popolare
diversi da quelli previsti al precedente art. 11, quali comitati, associazioni,
etc.; 2)
Alle associazioni costituite a fini sociali, culturali, sportivi,
ricreativi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o
particolare, operanti sul territorio comunale, il Comune riconosce un ruolo
propositivo ed interlocutorio nelle iniziative amministrative. 3)
L’Amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi
istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte ed atti
dell’attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali
organismi sono stati costituiti. 4)
Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le
rispettive competenze, l’invio a detti organismi di atti o documenti; essi,
inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, forniscono atti, documenti o
informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti
dell’Amministrazione comunale. Articolo
14 1)
Nell’ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito
l’Albo delle forme associative. 2)
Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni e le altre libere
forme associative devono produrre esplicita richiesta, dichiarando il possesso
dei requisiti di cui all’art. 18 della Costituzione. 3)
Alle associazioni costituite ai fini sociali, culturali, sportivi,
ricreativi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o
particolare, operanti sul territorio comunale, il Comune riconosce un ruolo
propositivo ed interlocutorio nelle iniziative Amministrative. 4)
I criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
sono disciplinati nel seguente modo: A)
possono chiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni regolarmente
costituite, con sede legale e operativa a Sinnai senza scopo di lucro e fini
partitici e che dimostrino l’effettiva operatività nel territorio da almeno
sei mesi precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo. Possono chiedere
altresì l’iscrizione all’Albo le sezioni delle associazioni a carattere
nazionale e regionale che svolgono attività in ambito comunale. B)
la domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla
seguente documentazione: -
atto costitutivo e statuto redatti sotto forma di atto pubblico e/o
scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma
registrata; -
elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali; -
relazione svolta nel semestre precedente; -
certificato di affiliazione alla Federazione e/o Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI o relativa dichiarazione sostitutiva di
certificazione per le associazioni sportive. C)
l’iscrizione all’Albo delle associazioni è disposta dal responsabile
del servizio Amministrativo. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione
tramite pubblicazione all’Albo comunale e inserimento nel sito internet del
Comune. D)
l’iscrizione all’Albo costituisce condizione essenziale: -
per accedere a interventi economici a sostegno di attività annuali,
manifestazioni o iniziative autonomamente programmate, partecipazione a
iniziative del Comune; -
per l’utilizzo di impianti, strutture od attrezzature del Comune; -
per il riconoscimento del Patrocinio dell’Ente; -
per il riconoscimento di associazione di interesse comunale; -
per l’inserimento in appositi spazi sul sito del Comune riguardanti le
associazioni. 5)
Al fine di verificare il permanere dei requisiti di base, viene disposta
una revisione triennale o straordinaria in presenza di novità legislative che
riguardano le associazioni; Il venir meno dei requisiti previsti per
l’iscrizione o lo scioglimento della associazione determina la cancellazione
dall’Albo. Articolo
15 1)
E’ possibile costituire la Consulta delle associazioni. La Consulta è
l’assemblea di tutte le associazioni iscritte all’Albo. L’effettivo
svolgimento della attività sociale nel territorio comunale è condizione
essenziale per richiedere e mantenere l’iscrizione all’Albo. 2)
Scopo primario della Consulta è quello di favorire la più ampia
diffusione dell’associazionismo in tutti i suoi vari aspetti nella popolazione
sinnaese e quindi la crescita culturale complessiva. La Consulta interviene nei
processi di formazione delle decisioni nei diversi campi della cultura, dello
sport, del tempo libero e del volontariato formulando proposte e interagendo con
l’Amministrazione Comunale e con gli Enti di settore. Valorizza e sostiene
l’associazionismo sinnaese attraverso progetti volti a far conoscere le
attività delle diverse associazioni e supportando l’Amministrazione Comunale
nel coordinare gli interventi. Favorisce la nascita di nuove associazioni,
fornendo loro il supporto ed i suggerimenti necessari. 3)
La Consulta è nominata dal Consiglio Comunale, rimane in carica due anni
ed è costituita: -
da un rappresentante per associazione indicato da ciascuna di esse; -
da due rappresentanti scelti tra i Consiglieri Comunali di cui 1 (uno)
per la maggioranza e 1 (uno) per la minoranza; -
possono far parte della Consulta con un ruolo di consulenza,
rappresentanti esterni alle associazioni scelti fra cittadini sinnaesi e non, di
provata competenza ed esperienza. 4)
La Consulta: a)
svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi
all’associazionismo nel Comune e in un contesto più ampio, nonché convegni,
seminari, conferenze; favorisce l’informazione e le conoscenze relative alla
legislazione e a tutte le iniziative riguardanti l’associazionismo stesso; b)
esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed
atti amministrativi e programmatori del Comune che riguardano le diverse
componenti dell’associazionismo; c)
formula proposte per l’adeguamento della azione Amministrativa alle finalità
previste dallo Statuto e dal presente regolamento in materia di cultura, sport,
spettacolo, volontariato e tutte le tematiche che potrebbero esservi coinvolte; d)
opera in piena autonomia nell’esercizio delle sue funzioni e attua forme di
collaborazione e di scambio con altre Consulte ed in raccordo con la Commissione
Consiliare Permanente competente; e)
svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui al comma 2
del presente regolamento. 5)
La Consulta di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare
proposte all’Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le
finalità della Consulta e su specifici atti. Nel sottoporre gli atti alla
Consulta, l’Amministrazione fissa un termine per la formulazione del parere. 6)
L’Assemblea, costituita come descritto al punto 3, è valida – in
prima convocazione – con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti ed in seconda convocazione – un’ora dopo – con la presenza di
almeno 1/3
dei componenti. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, su
convocazione del Presidente e, in via straordinaria, su convocazione del
Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3
dei componenti. In ogni caso sarà convocata dal Presidente ogni volta che
l’Ente locale richiederà un parere alla Consulta. L’Assemblea elabora un
programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta
almeno una volta l’anno una dettagliata relazione, che sarà portata alla
conoscenza del Consiglio Comunale, sulla attività della Consulta. L’Assemblea
al suo insediamento elegge il Presidente e, con votazione separata, i
responsabili di settore (uno per la cultura, uno per lo sport ed uno per il
volontariato) che presiederanno le eventuali Commissioni di Settore e, insieme
al Presidente ed ai 2 Consiglieri Comunali, faranno parte dell’Ufficio di
Presidenza. 7)
Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede
l’Assemblea e non potrà essere né Consigliere Comunale, Provinciale,
Regionale né Assessore. Il Presidente ed i componenti dell’Assemblea dovranno
inoltre essere scelti al di fuori degli organismi dei partiti e dei sindacati e
di gruppi aventi finalità a questi assimilabili. Inoltre dovranno essere scelti
al di fuori degli organismi direttivi degli enti strumentali del Comune. Il
Segretario, scelto dal Presidente tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza,
dovrà coadiuvare il Presidente, redigere i verbali delle assemblee e custodire
gli atti e la corrispondenza. 8)
La Consulta si dà un proprio regolamento interno con il quale disciplina
il funzionamento dei suoi organi. 9)
Il Comune metterà a disposizione della Consulta tutto il materiale
informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della
Consulta stessa all’azione amministrativa per le materie di loro competenza.
1)
Il Consiglio Comunale e la Giunta, per propria iniziativa, tenuto conto
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove consultazioni della
popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela
dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini. 2)
Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di
assemblee pubbliche convocate sotto forma di “Consiglio Comunale Aperto”,
convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica,
per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione. La
convocazione dei “Consigli” avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo
preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità
indicate dal regolamento. 3)
La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai
residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata
attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o
sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad
indirizzare le scelte dell'Amministrazione. 4)
Le consultazioni anzidette possono essere attivate nei confronti di
particolari categorie e/o gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti
territoriali delimitati, in relazione all’interesse specifico o limitato degli
argomenti oggetto della consultazione stessa. 5)
Le risultanze delle consultazioni sono rese pubbliche mediante deposito
nella Segreteria generale del Comune, con eventuale affissione all’Albo
Pretorio dell’Ente. L’organo che ha promosso la consultazione deve farne
menzione nel provvedimento conseguente, evidenziandone il risultato e motivando
l’eventuale difformità della decisione. Articolo
17 1)
La consultazione mediante assemblea pubblica ha per fine l’esame di
proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse località del Comune, che
investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate. 2)
In particolare la Giunta Comunale convoca assemblee di cittadini nelle
diverse località del territorio comunale con frequenza almeno annuale sui
seguenti temi: A)
Programma Opere Pubbliche; B)
Formazione dell’esercizio del bilancio annuale e di quello pluriennale; C)
l’istituzione od il funzionamento di servizi pubblici; D)
la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche; E)
la tutela dell’ambiente e la protezione della salute; F)
lo sviluppo economico, la difesa dell’occupazione, la sicurezza dei
cittadini e delle loro attività; G)
altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità
di reciproca informazione tra Amministrazione e cittadini. 3)
L’iniziativa della convocazione delle assemblee spetta alla Giunta, la
quale determina il calendario ed i luoghi delle consultazioni e fissa l’ordine
del giorno. La convocazione dei cittadini avviene mediante manifesti esposti
nelle bacheche comunali e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini o
mediante comunicati stampa, radio e televisione, o mediante i servizi
informativi del Comune. Dello svolgimento delle assemblee il Sindaco dà
preventiva comunicazione ai Consiglieri comunali, per l’eventuale
partecipazione. 4)
Le assemblee sono presiedute dal Sindaco o da un assessore dallo stesso
delegato. La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i cittadini
interessati all’argomento in discussione ed ai medesimi è assicurata piena
libertà d’espressione, d’intervento e di proposta, secondo l’ordine dei
lavori previsto. All’assemblea assiste un dipendente comunale designato dal
Segretario Generale con funzioni di segreteria. 5)
La decisione di indire assemblee pubbliche può essere deliberata anche
dal Consiglio Comunale prima dell’adozione di atti di indirizzo che entrano
nella sua sfera di competenza; 6)
Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono
essere promosse e organizzate da gruppi di cittadini (almeno 100), da
associazioni iscritte all’Albo (almeno 6) o da una consulta. In tal caso i
promotori fanno pervenire una lettera d’invito al Sindaco almeno 15 gg. prima
di quello stabilito per la riunione; 7)
Le conclusioni dell’assemblea sono espresse con un documento
riassuntivo dei pareri e delle proposte prevalenti espresse dagli intervenuti,
che viene portato alla conoscenza della Giunta per le valutazioni e le eventuali
decisioni conseguenti e depositato nella Segreteria generale a libera visione
del pubblico. Articolo
18 1)
Il Consiglio Comunale o la Giunta, per disporre di elementi di
valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica
amministrativa, relative ad interventi che incidono in maniera rilevante sulle
condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può
effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di sondaggi d’opinione
concretantisi in compilazione di questionari, interviste, ecc. 2)
Le linee generali della
consultazione, la metodologia e l’ambito della stessa sono approvati
dall’organo che assume l’iniziativa e che dispone il relativo impegno di
spesa in base al piano finanziario predisposto ed all’attestazione di
copertura finanziaria. 3)
La consultazione può essere effettuata nei confronti: A)
di particolari fasce di cittadini individuati, in relazione alla
specifica finalità, in base alla classe d’età, all’attività effettuata od
alla condizione non lavorativa, nell’ambito territoriale di residenza, ecc.; B)
di un campione limitato ad una aliquota percentuale dei cittadini
individuato mediante sorteggio o con particolari metodologie statistiche o
casualmente. 4)
Il sondaggio, che comunque deve garantire la segretezza della opinione
espressa, può concernere sia valutazioni che orientamenti; in tale ultimo caso
deve essere effettuato in modo da garantire la scelta tra più soluzioni. 5)
Una commissione composta dal Segretario generale e da due dipendenti
comunali dal medesimo designati, oltre a 2 Consiglieri comunali di cui n. 1
(uno) della maggioranza e n. 1 (uno) della minoranza, avvalendosi degli uffici
comunali, provvede all’organizzazione della rilevazione e sovrintende
all’elaborazione dei dati, alle verifiche, alla classificazione delle
risposte. 6)
Le risultanze della consultazione sono quindi portate alla conoscenza
dell’organo committente, per le valutazioni e le eventuali decisioni
conseguenti e depositate nella Segreteria generale a libera visione del
pubblico. L’utilizzazione delle risultanze della consultazione è rimessa,
sotto ogni aspetto, all’apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali
dell’organo committente. Articolo
19 1)
L'iniziativa popolare per la formazione, modificazione e integrazione dei
Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si
esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte,
rispettivamente, in articoli od in schemi di deliberazione. 2)
La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 3% dei cittadini
elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e depositata con firma
autenticata del presentatore, che attesta la veridicità delle sottoscrizioni
raccolte. 3)
Il diritto di iniziativa da parte delle Comunità di Solanas, San
Gregorio e Tasonis, su provvedimenti amministrativi di interesse generale che
riguardano ciascun nucleo abitato, viene esercitato anche attraverso la Consulta
con una proposta sottoscritta da almeno il 3% dei cittadini
elettori delle Comunità risultanti al 31 Dicembre dell'anno
precedente. 4)
Sono esclusi dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie: a)
Regolamenti interni di organizzazione; b)
Tributi e bilancio; c)
Espropriazioni per pubblica utilità; d)
Designazioni e nomine. 5)
La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare
viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della proposta,
presenta la sua relazione al Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni
che per conoscenza la trasmette al Sindaco. 6)
Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la
proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della
Commissione ed entro lo stesso termine alla convocazione del Consiglio Comunale. Articolo
20 1)
Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione
comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale. 2)
Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione e di
regolamento. 3)
La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite
negli articoli che seguono. 4)
Le proposte di deliberazione e di regolamento vanno indirizzate al
Sindaco, che le trasmette per l’esame all’Assessore competente o al
Presidente del Consiglio, secondo la rispettiva competenza. 5)
Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 64 dello Statuto. 6)
Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura
regolamentare, deve essere redatta in articoli. 7)
Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a
carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per
farvi fronte. Articolo
21 1)
Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l’individuazione
dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del
presente regolamento. Articolo
22 1)
A richiesta dei promotori, gli uffici e servizi comunali competenti
collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine
assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti
dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del
Comune. 2)
La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene
al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale. Articolo
23 1)
Per la raccolta e l’autenticazione delle firme, nonché per il
deposito, l’ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e
relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le
petizioni dagli articoli 6 e successivi. Articolo
24 1)
Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento
amministrativo, effettuando periodicamente la revisione dei regolamenti comunali
sia per l’aggiornamento dei procedimenti negli stessi previsti, sia per la
costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo
tutte le misure agevolative applicabili nell’interesse dei cittadini,
consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed
informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le
integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all’interessato
dell’esito del procedimento. 2)
Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa,
le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di certificati ed ogni
altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il
rapporto fra i cittadini e l’Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto
disposto dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il
D.Lgs. 445/2000 e dalle leggi annuali di semplificazione. Dispone l’adozione
di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività
istruttorie in ogni settore di attività. Riduce e regola i tempi di attesa e le
modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei
servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi
di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico
generale. 3)
Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti
perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di
facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’Ente, adottando ogni misura
per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità.
Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione,
attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun
settore/area costituiranno motivo di valutazione dell’operato del Responsabile
di settore/area. CAPO
III
Articolo
25 1)
Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 67 dello Statuto Comunale, il
Referendum consultivo si svolge con le modalità previste dal presente
Regolamento; 2)
E' ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale su
materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera comunità. 3)
Oltre che per espressa deliberazione consiliare, assunta a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Referendum può essere
richiesto dall'8% dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell'anno
precedente. 4)
Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: a.
le norme statutarie; b.
i tributi comunali; c.
le tariffe dei pubblici servizi; d.
l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del
personale; e.
il piano regolatore generale e le relative varianti generali; f.
le designazioni e nomine di rappresentanti; g.
tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela
dei principi fondamentali di rispetto della persona umana. h.
proposte già sottoposte a
consultazione referendaria quando
non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio; i. |