COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA



(Regolamento Partecipazione Popolare elaborato a cura dell’Ufficio Organi Istituzionali,
esaminato e definito dalla 2° Commissione in data 22 febbraio 2008
e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 21 del 30/05/2008.)

 

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

lstanze, petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari, referendum popolari, Difensore Civico.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  21 del 30 Maggio 2008.


TITOLO  I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

  

Capo I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

 

Articolo  1
Oggetto

1)  Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale, in attuazione di quanto disposto dal Titolo V – Capo I – II – III dello Statuto Comunale.

2)  Il Comune attua il principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme  disciplinate dal presente Regolamento della Partecipazione Popolare.

3)  Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli del presente regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

 

Articolo  2
Finalità ed Istituti

1)  Le forme di partecipazione popolare previste dallo Statuto Comunale assicurano ai cittadini ed all’Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo dei protagonisti.
 

2)  Gli Istituti di consultazione e partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale sono:

a)   Diritto di Istanza, petizione o proposta;

b)  Le Consulte;

c)   Altri organismi di partecipazione popolare;

d)  Albo delle Associazioni;

e)   Consiglio dei Giovani;

f)    La Carta dei Servizi ai cittadini;

g)  La consultazione dei cittadini;

h)  Diritto di iniziativa;

i)     Referendum consultivo;

j)    Forme di partecipazione al procedimento Amministrativo;

k)   Difensore Civico.

 

Articolo  3
Ufficio di partecipazione

 

1)  Per favorire l’interazione dell’attività Amministrativa con le varie forme di partecipazione di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, è istituito l’ufficio di partecipazione cui sono affidate le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività degli istituti di partecipazione.
 

2)  L’ufficio di partecipazione si configura nei componenti dell’ufficio Organi Istituzionali dell’Ente.
 

3)  L’ufficio di partecipazione diventa il punto di riferimento generale ed il perno intorno a cui ruota la comunicazione interna nonché la comunicazione esterna delle attività dei singoli servizi per quanto attiene agli istituti di partecipazione.
 

4)  Il responsabile del procedimento dell’ufficio di partecipazione, sentito il parere del Segretario Generale, individua l’organo competente a pronunciarsi, ne informa il/i proponenti, il Sindaco e il Presidente del Consiglio.

 

Articolo  4
Forum

1)  Il Comune istituisce sul sito internet un Forum dedicato all’interazione diretta fra l’Amministrazione e la cittadinanza, come mezzo per favorire la partecipazione dei cittadini alle tematiche di natura sociale, culturale, ambientale ed economica inerenti alla propria comunità.

2)  Il funzionamento del Forum telematico sarà disciplinato da apposito regolamento con delibera del Consiglio Comunale entro 60 giorni dall’approvazione del regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare.

3)  Nelle more utilizza le linee guida tracciate nella delibera di Giunta n. 46 del 26.03.2007.

 

IL DIRITTO DI ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA


 Articolo  5
Le Istanze

I cittadini, anche in forma associata, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto Comunale, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento della partecipazione, hanno il diritto di presentare Istanze, Petizioni o Proposte all’Amministrazione comunale per richiedere, precisandone i motivi, l’adozione, la modifica o l’integrazione di atti e provvedimenti su materie di competenza comunale.

 

Articolo  6
Le Istanze – Modalità di presentazione – esito e comunicazione

1)  Le istanze sono rivolte all’Amministrazione comunale per determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
 

2)   Le istanze vanno indirizzate al Sindaco, e/o al Presidente del Consiglio Comunale, presentate attraverso l’ufficio della partecipazione e all’atto della presentazione diretta il responsabile dell’ufficio rilascia una ricevuta.
 

3)  Le istanze sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione dal presentatore o dai presentatori.
 

4)  Nelle istanze va indicato il recapito del soggetto al quale va inoltrata la risposta dell’Amministrazione.
 

5)  Nelle istanze possono essere indicate, anche in via sommaria, ipotesi di soluzione al problema od alla questione oggetto della istanza.

6)  La risposta scritta, da parte del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio Comunale deve essere inviata entro 60 giorni dal ricevimento e deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso; qualora si tratti di istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario.
 

7)  Le istanze e le relative risposte vengono conservate in copia presso l’ufficio della partecipazione e sono suscettibili del procedimento, ai sensi della L. 241/90.
 

8)  Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale possono dichiarare l’irricevibilità dell’istanza nel caso in cui l’oggetto non sia pertinente ed esuli dalle competenze dell’Amministrazione comunale ovvero l’istanza sia redatta in termini inadeguati dandone comunicazione motivata agli interessati entro 15 (quindici) giorni ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo  7
Le Petizioni – Modalità di presentazione – esito e comunicazione

1)  Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell’Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi al fine di risolvere il problema e questioni di comune necessità e di interesse.

2)  Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco che ne da notizia al Presidente del Consiglio, il quale informa il Consiglio Comunale;
 

3)  Le petizioni, sottoscritte da almeno  100 di cittadini residenti elettori,  sono presentate in carta libera con eventuale documentazione allegata, all’Amministrazione Comunale, indirizzate al Sindaco, presso l’ufficio della partecipazione, e devono comprendere i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.
 

4)  Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione le petizioni sono esaminate, anche sotto il profilo dell’ammissibilità, dalla commissione consiliare permanente competente che può richiedere la verifica da parte dell’Ufficio della regolarità delle sottoscrizioni, ed ha facoltà di disporre l’audizione dei firmatari.
 

5)  La commissione di cui al comma 4 comunica il proprio parere all’organo competente che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, deve pronunciarsi sulle petizioni.
 

6)  Le decisioni assunte vengono comunicate ai referenti entro quindici giorni successivi.

7)  Verrà fornita ampia e dettagliata notizia ai cittadini dei contenuti delle petizioni e dei relativi atti dell’Amministrazione attraverso gli organi di informazione del Comune.
 

8)  Le petizioni e le relative risposte vengono conservate in copia presso l’ufficio della partecipazione e sono suscettibili dei procedimenti ai sensi della L. 241/90.
 

9)  Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio possono dichiarare l’irricevibilità delle Petizioni nel caso in cui l’oggetto non sia pertinente e esuli dalle competenze dell’Amministrazione comunale ovvero le Petizioni siano redatte in termini inadeguati, dandone comunicazione agli interessati.  

 

Articolo 8
Proposte – Modalità di presentazione – esito e comunicazione

1)  Gli organismi associativi operanti nel Comune ed i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sinnai, anche in forma collettiva, possono esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi mediante la formulazione di proposte contenenti il testo dell’atto di cui si chiede l’adozione e l’illustrazione del suo contenuto e delle sue finalità.

2)  Le proposte di atti sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, presso l’ufficio della partecipazione. Le proposte devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte per punti e devono contenere anche una valutazione presunta della spesa che gli interventi comportano. Ai promotori delle proposte il Comune, attraverso gli uffici competenti, fornisce la consulenza per la corretta stesura.
 

3)  Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 3% dei cittadini residenti elettori alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni proposta devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti per il Comune.
 

4)  Il Sindaco, entro 60 giorni dalla presentazione, accertata la regolarità delle sottoscrizioni, acquisiti i pareri previsti dalla legge, pone le proposte all’ordine del giorno della Giunta, ovvero le trasmette al Presidente del Consiglio che le pone all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 20 (venti) giorni dalla ricezione.
 

5)  La Giunta può disporre di sentire i referenti della proposta. Se la materia compete al Consiglio, i referenti sono avvertiti dal Presidente del Consiglio Comunale affinché possano assistere alla relativa seduta del Consiglio.

 

Articolo  9
Raccolta e autenticazione delle firme per la Petizione o Proposta

1)  Chi intende promuovere una petizione o proposta ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l’ammissibilità della stessa e depositare la proposta con la firma autenticata del promotore che attesta la veridicità delle sottoscrizioni raccolte.
 

2)  Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d’ufficio.
 

3)  Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.
 

4)  Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.
 

5)  Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.

 

Articolo 10
Modalità di comunicazione in ordine alle Istanze, Petizioni e Proposte

1)  Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale. Copia delle stesse, a cura del responsabile dell'ufficio della partecipazione, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
 

2)  Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica mediante gli organi di informazione del Comune.

 

Articolo 11
Audizione

1)  Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti, indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio. La richiesta è inviata per il tramite dell'ufficio di partecipazione al Presidente del Consiglio. Il Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della Commissione o Commissioni, dispone l'audizione entro un termine massimo di 30 giorni, inviando ai richiedenti l'invito riportante il giorno, l'ora e la sede della stessa. L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.
 

2)  Dell’esito della consultazione va redatto, a cura del responsabile dell’ufficio della partecipazione, apposito verbale da trasmettere al Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali determinazioni.

 

Capo II
LA PARTECIPAZIONE DELLE  LIBERE FORME ASSOCIATIVE


Articolo 12
Le Consulte

1)  Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative, mediante l’istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate “Consulte”.
 

2)  Le Consulte, espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni  e  dei  gruppi  portatori degli  interessi diffusi, devono essere sentite  in vista  dell'adozione di provvedimenti  di rilevante  rilievo sociale, economico  ed ambientale.
 

3)  A tal fine sono istituite le seguenti Consulte:

a. Consulta delle Frazioni;

b.Consulta delle Pari Opportunità;

c. Consulta dei Giovani;

d.Consulta di Quartiere.
 

4)  L’Amministrazione comunale deve tramite i propri organi istituzionali, interpellare le Consulte su tutte le materie ritenute opportune in special modo quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività amministrativa.
 

5)  Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione.
 

6)  Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale devono disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio alle Consulte di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’Amministrazione comunale.

 

Articolo 13
Associazioni e altri organismi di partecipazione popolare

 

1)  La collaborazione tra gli organi istituzionali dell’ente, i cittadini e le libere forme associative si attua anche attraverso l’istituzione di organismi di partecipazione popolare diversi da quelli previsti al precedente art. 11, quali comitati, associazioni, etc.;
 

2)  Alle associazioni costituite a fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o particolare, operanti sul territorio comunale, il Comune riconosce un ruolo propositivo ed interlocutorio nelle iniziative amministrative. 

3) L’Amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte ed atti dell’attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali organismi sono stati costituiti.  

4) Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio a detti organismi di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’Amministrazione comunale.

 

Articolo 14
Albo delle Associazioni e libere forme associative

 

1)  Nell’ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l’Albo delle forme associative.
 

2)  Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono produrre esplicita richiesta, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della Costituzione.
 

3)  Alle associazioni costituite ai fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o particolare, operanti sul territorio comunale, il Comune riconosce un ruolo propositivo ed interlocutorio nelle iniziative Amministrative.
 

4)  I criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni sono disciplinati nel seguente modo:
 

A)    possono chiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni regolarmente costituite, con sede legale e operativa a Sinnai senza scopo di lucro e fini partitici e che dimostrino l’effettiva operatività nel territorio da almeno sei mesi precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo. Possono chiedere altresì l’iscrizione all’Albo le sezioni delle associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono attività in ambito comunale.

 

B)     la domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

-       atto costitutivo e statuto redatti sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata;

-       elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;

-       relazione svolta nel semestre precedente;

-       certificato di affiliazione alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione per le associazioni sportive.
 

C)    l’iscrizione all’Albo delle associazioni è disposta dal responsabile del servizio Amministrativo. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo comunale e inserimento nel sito internet del Comune.

 

D)    l’iscrizione all’Albo costituisce condizione essenziale:

-       per accedere a interventi economici a sostegno di attività annuali, manifestazioni o iniziative autonomamente programmate, partecipazione a iniziative del Comune;

-       per l’utilizzo di impianti, strutture od attrezzature del Comune;

-       per il riconoscimento del Patrocinio dell’Ente;

-       per il riconoscimento di associazione di interesse comunale;

-       per l’inserimento in appositi spazi sul sito del Comune riguardanti le associazioni.
 

5)  Al fine di verificare il permanere dei requisiti di base, viene disposta una revisione triennale o straordinaria in presenza di novità legislative che riguardano le associazioni; Il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione o lo scioglimento della associazione determina la cancellazione dall’Albo.

 

Articolo 15
Consulte delle Associazioni
 

1)  E’ possibile costituire la Consulta delle associazioni. La Consulta è l’assemblea di tutte le associazioni iscritte all’Albo. L’effettivo svolgimento della attività sociale nel territorio comunale è condizione essenziale per richiedere e mantenere l’iscrizione all’Albo.
 

2)  Scopo primario della Consulta è quello di favorire la più ampia diffusione dell’associazionismo in tutti i suoi vari aspetti nella popolazione sinnaese e quindi la crescita culturale complessiva. La Consulta interviene nei processi di formazione delle decisioni nei diversi campi della cultura, dello sport, del tempo libero e del volontariato formulando proposte e interagendo con l’Amministrazione Comunale e con gli Enti di settore. Valorizza e sostiene l’associazionismo sinnaese attraverso progetti volti a far conoscere le attività delle diverse associazioni e supportando l’Amministrazione Comunale nel coordinare gli interventi. Favorisce la nascita di nuove associazioni, fornendo loro il supporto ed i suggerimenti necessari.
 

3)  La Consulta è nominata dal Consiglio Comunale, rimane in carica due anni ed è costituita:
 

-       da un rappresentante per associazione indicato da ciascuna di esse;

-       da due rappresentanti scelti tra i Consiglieri Comunali di cui 1 (uno) per la maggioranza e 1 (uno) per la minoranza;

-       possono far parte della Consulta con un ruolo di consulenza, rappresentanti esterni alle associazioni scelti fra cittadini sinnaesi e non, di provata competenza ed esperienza.
 

4)  La Consulta:
 

a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi all’associazionismo nel Comune e in un contesto più ampio, nonché convegni, seminari, conferenze; favorisce l’informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti l’associazionismo stesso;

b) esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatori del Comune che riguardano le diverse componenti dell’associazionismo;

c) formula proposte per l’adeguamento della azione Amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento in materia di cultura, sport, spettacolo, volontariato e tutte le tematiche che potrebbero esservi coinvolte;

d) opera in piena autonomia nell’esercizio delle sue funzioni e attua forme di collaborazione e di scambio con altre Consulte ed in raccordo con la Commissione Consiliare Permanente competente;

e) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui al comma 2 del presente regolamento.
 

5)  La Consulta di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all’Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le finalità della Consulta e su specifici atti. Nel sottoporre gli atti alla Consulta, l’Amministrazione fissa un termine per la formulazione del parere.
 

6)  L’Assemblea, costituita come descritto al punto 3, è valida – in prima convocazione – con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione – un’ora dopo – con la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, su convocazione del  Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti. In ogni caso sarà convocata dal Presidente ogni volta che l’Ente locale richiederà un parere alla Consulta. L’Assemblea elabora un programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta almeno una volta l’anno una dettagliata relazione, che sarà portata alla conoscenza del Consiglio Comunale, sulla attività della Consulta. L’Assemblea al suo insediamento elegge il Presidente e, con votazione separata, i responsabili di settore (uno per la cultura, uno per lo sport ed uno per il volontariato) che presiederanno le eventuali Commissioni di Settore e, insieme al Presidente ed ai 2 Consiglieri Comunali, faranno parte dell’Ufficio di Presidenza.
 

7)  Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede l’Assemblea e non potrà essere né Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale né Assessore. Il Presidente ed i componenti dell’Assemblea dovranno inoltre essere scelti al di fuori degli organismi dei partiti e dei sindacati e di gruppi aventi finalità a questi assimilabili. Inoltre dovranno essere scelti al di fuori degli organismi direttivi degli enti strumentali del Comune. Il Segretario, scelto dal Presidente tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza, dovrà coadiuvare il Presidente, redigere i verbali delle assemblee e custodire gli atti e la corrispondenza.
 

8)  La Consulta si dà un proprio regolamento interno con il quale disciplina il funzionamento dei suoi organi.
 

9)  Il Comune metterà a disposizione della Consulta tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Consulta stessa all’azione amministrativa per le materie di loro competenza.


Articolo 16
La consultazione dei Cittadini

1)  Il Consiglio Comunale e la Giunta, per propria iniziativa, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.
 

2)  Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di assemblee pubbliche convocate sotto forma di “Consiglio Comunale Aperto”, convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione. La convocazione dei “Consigli” avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
 

3)  La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell'Amministrazione.
 

4)  Le consultazioni anzidette possono essere attivate nei confronti di particolari categorie e/o gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all’interesse specifico o limitato degli argomenti oggetto della consultazione stessa.
 

5)  Le risultanze delle consultazioni sono rese pubbliche mediante deposito nella Segreteria generale del Comune, con eventuale affissione all’Albo Pretorio dell’Ente. L’organo che ha promosso la consultazione deve farne menzione nel provvedimento conseguente, evidenziandone il risultato e motivando l’eventuale difformità della decisione.

 

Articolo 17
Assemblea
 

1)  La consultazione mediante assemblea pubblica ha per fine l’esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse località del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
 

2)  In particolare la Giunta Comunale convoca assemblee di cittadini nelle diverse località del territorio comunale con frequenza almeno annuale sui seguenti temi:
 

A)    Programma Opere Pubbliche;

B)     Formazione dell’esercizio del bilancio annuale e di quello pluriennale;

C)    l’istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;

D)    la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;

E)     la tutela dell’ambiente e la protezione della salute;

F)     lo sviluppo economico, la difesa dell’occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;

G)    altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione tra Amministrazione e cittadini.
 

3)  L’iniziativa della convocazione delle assemblee spetta alla Giunta, la quale determina il calendario ed i luoghi delle consultazioni e fissa l’ordine del giorno. La convocazione dei cittadini avviene mediante manifesti esposti nelle bacheche comunali e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini o mediante comunicati stampa, radio e televisione, o mediante i servizi informativi del Comune. Dello svolgimento delle assemblee il Sindaco dà preventiva comunicazione ai Consiglieri comunali, per l’eventuale partecipazione.
 

4)  Le assemblee sono presiedute dal Sindaco o da un assessore dallo stesso delegato. La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all’argomento in discussione ed ai medesimi è assicurata piena libertà d’espressione, d’intervento e di proposta, secondo l’ordine dei lavori previsto. All’assemblea assiste un dipendente comunale designato dal Segretario Generale con funzioni di segreteria.
 

5)  La decisione di indire assemblee pubbliche può essere deliberata anche dal Consiglio Comunale prima dell’adozione di atti di indirizzo che entrano nella sua sfera di competenza;
 

6)  Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono essere promosse e organizzate da gruppi di cittadini (almeno 100), da associazioni iscritte all’Albo (almeno 6) o da una consulta. In tal caso i promotori fanno pervenire una lettera d’invito al Sindaco almeno 15 gg. prima di quello stabilito per la riunione;
 

7)  Le conclusioni dell’assemblea sono espresse con un documento riassuntivo dei pareri e delle proposte prevalenti espresse dagli intervenuti, che viene portato alla conoscenza della Giunta per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti e depositato nella Segreteria generale a libera visione del pubblico.

 

Articolo 18
Sondaggi d’opinione/Questionari

1)  Il Consiglio Comunale o la Giunta, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in maniera rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di sondaggi d’opinione concretantisi in compilazione di questionari, interviste, ecc.
 

2)   Le linee generali della consultazione, la metodologia e l’ambito della stessa sono approvati dall’organo che assume l’iniziativa e che dispone il relativo impegno di spesa in base al piano finanziario predisposto ed all’attestazione di copertura finanziaria.
 

3)  La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 

A)    di particolari fasce di cittadini individuati, in relazione alla specifica finalità, in base alla classe d’età, all’attività effettuata od alla condizione non lavorativa, nell’ambito territoriale di residenza, ecc.;

 

B)     di un campione limitato ad una aliquota percentuale dei cittadini individuato mediante sorteggio o con particolari metodologie statistiche o casualmente.
 

4)  Il sondaggio, che comunque deve garantire la segretezza della opinione espressa, può concernere sia valutazioni che orientamenti; in tale ultimo caso deve essere effettuato in modo da garantire la scelta tra più soluzioni.
 

5)  Una commissione composta dal Segretario generale e da due dipendenti comunali dal medesimo designati, oltre a 2 Consiglieri comunali di cui n. 1 (uno) della maggioranza e n. 1 (uno) della minoranza, avvalendosi degli uffici comunali, provvede all’organizzazione della rilevazione e sovrintende all’elaborazione dei dati, alle verifiche, alla classificazione delle risposte.
 

6)  Le risultanze della consultazione sono quindi portate alla conoscenza dell’organo committente, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti e depositate nella Segreteria generale a libera visione del pubblico. L’utilizzazione delle risultanze della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all’apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali dell’organo committente.
 

Articolo 19
Diritto di iniziativa
 

1)  L'iniziativa popolare per la formazione, modificazione e integrazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli od in schemi di deliberazione.
 

2)  La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 3% dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e depositata con firma autenticata del presentatore, che attesta la veridicità delle sottoscrizioni raccolte.
 

3)  Il diritto di iniziativa da parte delle Comunità di Solanas, San Gregorio e Tasonis, su provvedimenti amministrativi di interesse generale che riguardano ciascun nucleo abitato, viene esercitato anche attraverso la Consulta con una proposta sottoscritta da almeno il 3% dei cittadini elettori delle Comunità risultanti al 31 Dicembre dell'anno precedente.
 

4)  Sono esclusi dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a)   Regolamenti interni di organizzazione;

b)   Tributi e bilancio;

c)   Espropriazioni per pubblica utilità;

d)   Designazioni e nomine. 

5)  La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della proposta, presenta la sua relazione al Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni che per conoscenza la trasmette al Sindaco.
 

6)  Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della Commissione ed entro lo stesso termine alla convocazione del Consiglio Comunale.

 

Articolo 20
Proposte di deliberazione o di regolamenti
 

1)  Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale.
 

2)  Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione e di regolamento.
 

3)  La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.
 

4)  Le proposte di deliberazione e di regolamento vanno indirizzate al Sindaco, che le trasmette per l’esame all’Assessore competente o al Presidente del Consiglio, secondo la rispettiva competenza.
 

5)  Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai sensi del comma 4 dell’articolo 64 dello Statuto.
 

6)  Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, deve essere redatta in articoli.
 

7)  Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.

 

Articolo 21
Numero minimo di firme e promotori

1)  Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l’individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del presente regolamento.

 

Articolo 22
Collaborazione degli uffici
 

1)  A richiesta dei promotori, gli uffici e servizi comunali competenti collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.
 

2)  La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale.

 

Articolo 23
Raccolta delle firme, autenticazione, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione

1)  Per la raccolta e l’autenticazione delle firme, nonché per il deposito, l’ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 6 e successivi.
 

Articolo 24
Attività degli uffici e dei servizi - semplificazione

1)  Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo, effettuando periodicamente la revisione dei regolamenti comunali sia per l’aggiornamento dei procedimenti negli stessi previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell’interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all’interessato dell’esito del procedimento.
 

2)  Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l’Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto  disposto dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.Lgs. 445/2000 e dalle leggi annuali di semplificazione. Dispone l’adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico generale.
 

3)  Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’Ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore/area costituiranno motivo di valutazione dell’operato del Responsabile di settore/area.  

 

CAPO III
REFERENDUM CONSULTIVO

             

Articolo 25
Norme Generali

1)  Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 67 dello Statuto Comunale, il Referendum consultivo si svolge con le modalità previste dal presente Regolamento;
 

2)  E' ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale su materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera comunità.

 

3)  Oltre che per espressa deliberazione consiliare, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Referendum può essere richiesto dall'8% dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

4)  Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

a.   le norme statutarie;

b.   i tributi comunali;

c.    le tariffe dei pubblici servizi;

d.   l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;

e.   il piano regolatore generale e le relative varianti generali;

f.     le designazioni e nomine di rappresentanti;

g.   tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.

h.   proposte  già sottoposte a  consultazione referendaria  quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;

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