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REGOLAMENTO
COMUNALE DEGLI ISTITUTI lstanze,
petizioni, proposte di deliberazione, consultazioni popolari, Approvato
con deliberazione del Consiglio
Comunale N° 21
del 30 Maggio 2008.
TITOLO
I ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE Capo
I LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE Articolo
1 1)
Il presente regolamento
disciplina le modalità di esercizio dei diritti di partecipazione dei cittadini
all’Amministrazione locale, in attuazione di quanto disposto dal Titolo V –
Capo I – II – III dello Statuto Comunale. 2)
Il Comune attua il
principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini,
nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione
Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle
scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione
dell’attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante
per la comunità locale, nei modi e nelle forme
disciplinate dal presente Regolamento della Partecipazione Popolare. 3)
Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai
successivi articoli del presente regolamento, le condizioni per intervenire
direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro
proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere
sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività
amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità. Articolo
2 1)
Le forme di partecipazione popolare previste dallo Statuto Comunale
assicurano ai cittadini ed all’Amministrazione gli strumenti più idonei per
realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e
rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo dei
protagonisti. 2)
Gli Istituti di
consultazione e partecipazione popolare previsti dallo Statuto Comunale sono: a)
Diritto di Istanza, petizione o proposta; b)
Le Consulte; c)
Altri organismi di partecipazione popolare; d)
Albo delle Associazioni; e)
Consiglio dei Giovani; f)
La Carta dei Servizi ai cittadini; g)
La consultazione dei cittadini; h)
Diritto di iniziativa; i)
Referendum consultivo; j)
Forme di partecipazione al procedimento Amministrativo; k)
Difensore Civico. Articolo
3 1)
Per favorire l’interazione dell’attività Amministrativa con le varie
forme di partecipazione di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, è
istituito l’ufficio di partecipazione cui sono affidate le funzioni di
supporto tecnico-amministrativo alle attività degli istituti di partecipazione. 2)
L’ufficio di partecipazione si configura nei componenti dell’ufficio
Organi Istituzionali dell’Ente. 3)
L’ufficio di partecipazione diventa il punto di riferimento generale ed
il perno intorno a cui ruota la comunicazione interna nonché la comunicazione
esterna delle attività dei singoli servizi per quanto attiene agli istituti di
partecipazione. 4)
Il responsabile del procedimento dell’ufficio di partecipazione,
sentito il parere del Segretario Generale, individua l’organo competente a
pronunciarsi, ne informa il/i proponenti, il Sindaco e il Presidente del
Consiglio. Articolo
4 1)
Il Comune istituisce sul sito internet un Forum dedicato
all’interazione diretta fra l’Amministrazione e la cittadinanza, come mezzo
per favorire la partecipazione dei cittadini alle tematiche di natura sociale,
culturale, ambientale ed economica inerenti alla propria comunità. 2)
Il funzionamento del Forum telematico sarà disciplinato da apposito
regolamento con delibera del Consiglio Comunale entro 60 giorni
dall’approvazione del regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare. 3)
Nelle more utilizza le linee guida tracciate nella delibera di Giunta n.
46 del 26.03.2007. IL
DIRITTO DI ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA I
cittadini, anche in forma associata, ai sensi dell’art. 57 dello Statuto
Comunale, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento della
partecipazione, hanno il diritto di presentare Istanze, Petizioni o Proposte
all’Amministrazione comunale per richiedere, precisandone i motivi,
l’adozione, la modifica o l’integrazione di atti e provvedimenti su materie
di competenza comunale. Articolo
6 1)
Le istanze sono rivolte all’Amministrazione comunale per determinate
materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non
essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo
determinato. 2)
Le istanze vanno indirizzate
al Sindaco, e/o al Presidente del Consiglio Comunale, presentate attraverso
l’ufficio della partecipazione e all’atto della presentazione diretta il
responsabile dell’ufficio rilascia una ricevuta. 3)
Le istanze sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione dal
presentatore o dai presentatori. 4)
Nelle istanze va indicato il recapito del soggetto al quale va inoltrata
la risposta dell’Amministrazione. 5)
Nelle istanze possono essere indicate, anche in via sommaria, ipotesi di
soluzione al problema od alla questione oggetto della istanza. 6)
La risposta scritta, da parte del Sindaco e/o del Presidente del
Consiglio Comunale deve essere inviata entro 60 giorni dal ricevimento e deve
contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il
procedimento non può avere corso; qualora si tratti di istanza a firma di più
cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario. 7)
Le istanze e le relative risposte vengono conservate in copia presso
l’ufficio della partecipazione e sono suscettibili del procedimento, ai sensi
della L. 241/90. 8)
Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio Comunale possono dichiarare
l’irricevibilità dell’istanza nel caso in cui l’oggetto non sia
pertinente ed esuli dalle competenze dell’Amministrazione comunale ovvero
l’istanza sia redatta in termini inadeguati dandone comunicazione motivata
agli interessati entro 15 (quindici) giorni ai sensi della Legge 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni. Articolo
7 1)
Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento
dell’Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi
collettivi o diffusi al fine di risolvere il problema e questioni di comune
necessità e di interesse. 2)
Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco che ne da notizia al Presidente
del Consiglio, il quale informa il Consiglio Comunale; 3)
Le petizioni, sottoscritte da almeno
100 di cittadini residenti elettori,
sono presentate in carta libera con eventuale documentazione allegata,
all’Amministrazione Comunale, indirizzate al Sindaco, presso l’ufficio della
partecipazione, e devono comprendere i nomi di almeno due firmatari che assumono
la veste di referenti del Comune. 4)
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione le
petizioni sono esaminate, anche sotto il profilo dell’ammissibilità, dalla
commissione consiliare permanente competente che può richiedere la verifica da
parte dell’Ufficio della regolarità delle sottoscrizioni, ed ha facoltà di
disporre l’audizione dei firmatari. 5)
La commissione di cui al comma 4 comunica il proprio parere all’organo
competente che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, deve pronunciarsi
sulle petizioni. 6)
Le decisioni assunte vengono comunicate ai referenti entro quindici
giorni successivi. 7)
Verrà fornita ampia e dettagliata notizia ai cittadini dei contenuti
delle petizioni e dei relativi atti dell’Amministrazione attraverso gli organi
di informazione del Comune. 8)
Le petizioni e le relative risposte vengono conservate in copia presso
l’ufficio della partecipazione e sono suscettibili dei procedimenti ai sensi
della L. 241/90. 9)
Il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio possono dichiarare l’irricevibilità
delle Petizioni nel caso in cui l’oggetto non sia pertinente e esuli dalle
competenze dell’Amministrazione comunale ovvero le Petizioni siano redatte in
termini inadeguati, dandone comunicazione agli interessati. Articolo
8 1)
Gli organismi associativi operanti nel Comune ed i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Sinnai, anche in forma collettiva, possono
esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi mediante la
formulazione di proposte contenenti il testo dell’atto di cui si chiede
l’adozione e l’illustrazione del suo contenuto e delle sue finalità. 2)
Le proposte di atti sono presentate in carta libera all'Amministrazione
Comunale nella persona del Sindaco, presso l’ufficio della partecipazione. Le
proposte devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della
Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte per punti e devono contenere
anche una valutazione presunta della spesa che gli interventi comportano. Ai
promotori delle proposte il Comune, attraverso gli uffici competenti, fornisce
la consulenza per la corretta stesura. 3)
Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 3% dei cittadini
residenti elettori alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni
proposta devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la
veste di referenti per il Comune. 4)
Il Sindaco, entro 60 giorni dalla presentazione, accertata la regolarità
delle sottoscrizioni, acquisiti i pareri previsti dalla legge, pone le proposte
all’ordine del giorno della Giunta, ovvero le trasmette al Presidente del
Consiglio che le pone all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 20
(venti) giorni dalla ricezione. 5)
La Giunta può disporre di sentire i referenti della proposta. Se la
materia compete al Consiglio, i referenti sono avvertiti dal Presidente del
Consiglio Comunale affinché possano assistere alla relativa seduta del
Consiglio. Articolo
9 1)
Chi intende promuovere una petizione o proposta ha l'onere di raccogliere
le firme necessarie per l’ammissibilità della stessa e depositare la proposta
con la firma autenticata del promotore che attesta la veridicità delle
sottoscrizioni raccolte. 2)
Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed
il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste
elettorali del Comune è accertata d’ufficio. 3)
Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere
riprodotto il testo della petizione. 4)
Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate.
L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla
data, il numero delle firme contenute nel foglio. 5)
Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di
consultazioni elettorali comunali. Articolo
10 1)
Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al
protocollo generale. Copia delle stesse, a cura del responsabile dell'ufficio
della partecipazione, va inviata al Difensore Civico, il quale è tenuto a
garantire che le stesse siano esaminate nei tempi e con le modalità previste
dallo Statuto e dal presente regolamento. 2)
Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e
proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in
forma sintetica mediante gli organi di informazione del Comune. Articolo
11 1)
Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale
possono, per questioni di particolare rilevanza, e di competenza del Consiglio
Comunale, chiedere l'audizione alle Commissioni Consiliari competenti,
indirizzando la richiesta al Presidente del Consiglio. La richiesta è inviata
per il tramite dell'ufficio di partecipazione al Presidente del Consiglio. Il
Presidente della Commissione competente o, nel caso di più Commissioni, il
Presidente del Consiglio, una volta esaminata la richiesta, da parte della
Commissione o Commissioni, dispone l'audizione entro un termine massimo di 30
giorni, inviando ai richiedenti l'invito riportante il giorno, l'ora e la sede
della stessa. L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati
entro lo stesso termine. 2)
Dell’esito della consultazione va redatto, a cura del responsabile
dell’ufficio della partecipazione, apposito verbale da trasmettere al
Presidente del Consiglio e alla conferenza dei capigruppo per le eventuali
determinazioni. Capo
II
1)
Il Comune promuove la
collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative,
mediante l’istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate
“Consulte”. 2)
Le Consulte, espressione delle esigenze e degli interessi delle
organizzazioni e
dei gruppi
portatori degli interessi
diffusi, devono essere sentite in
vista dell'adozione di
provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico
ed ambientale. 3)
A tal fine sono istituite le seguenti Consulte: a.
Consulta delle Frazioni; b.Consulta
delle Pari Opportunità; c.
Consulta dei Giovani; d.Consulta
di Quartiere. 4)
L’Amministrazione comunale deve tramite i propri organi istituzionali,
interpellare le Consulte su tutte le materie ritenute opportune in special modo
quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale,
relativi alla programmazione dell’attività amministrativa. 5)
Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare
istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale,
secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione. 6)
Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale devono disporre,
secondo le rispettive competenze, l’invio alle Consulte di atti o documenti;
essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono atti,
documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva
nei confronti dell’Amministrazione comunale. Articolo
13 1)
La collaborazione tra gli
organi istituzionali dell’ente, i cittadini e le libere forme associative si
attua anche attraverso l’istituzione di organismi di partecipazione popolare
diversi da quelli previsti al precedente art. 11, quali comitati, associazioni,
etc.; 2)
Alle associazioni costituite a fini sociali, culturali, sportivi,
ricreativi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o
particolare, operanti sul territorio comunale, il Comune riconosce un ruolo
propositivo ed interlocutorio nelle iniziative amministrative. 3)
L’Amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi
istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte ed atti
dell’attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali
organismi sono stati costituiti. 4)
Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le
rispettive competenze, l’invio a detti organismi di atti o documenti; essi,
inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, forniscono atti, documenti o
informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti
dell’Amministrazione comunale. Articolo
14 1)
Nell’ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito
l’Albo delle forme associative. 2)
Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni e le altre libere
forme associative devono produrre esplicita richiesta, dichiarando il possesso
dei requisiti di cui all’art. 18 della Costituzione. 3)
Alle associazioni costituite ai fini sociali, culturali, sportivi,
ricreativi o comunque di interesse collettivo, a carattere generale o
particolare, operanti sul territorio comunale, il Comune riconosce un ruolo
propositivo ed interlocutorio nelle iniziative Amministrative. 4)
I criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
sono disciplinati nel seguente modo: A)
possono chiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni regolarmente
costituite, con sede legale e operativa a Sinnai senza scopo di lucro e fini
partitici e che dimostrino l’effettiva operatività nel territorio da almeno
sei mesi precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo. Possono chiedere
altresì l’iscrizione all’Albo le sezioni delle associazioni a carattere
nazionale e regionale che svolgono attività in ambito comunale. B)
la domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla
seguente documentazione: -
atto costitutivo e statuto redatti sotto forma di atto pubblico e/o
scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma
registrata; -
elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali; -
relazione svolta nel semestre precedente; -
certificato di affiliazione alla Federazione e/o Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI o relativa dichiarazione sostitutiva di
certificazione per le associazioni sportive. C)
l’iscrizione all’Albo delle associazioni è disposta dal responsabile
del servizio Amministrativo. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione
tramite pubblicazione all’Albo comunale e inserimento nel sito internet del
Comune. D)
l’iscrizione all’Albo costituisce condizione essenziale: -
per accedere a interventi economici a sostegno di attività annuali,
manifestazioni o iniziative autonomamente programmate, partecipazione a
iniziative del Comune; -
per l’utilizzo di impianti, strutture od attrezzature del Comune; -
per il riconoscimento del Patrocinio dell’Ente; -
per il riconoscimento di associazione di interesse comunale; -
per l’inserimento in appositi spazi sul sito del Comune riguardanti le
associazioni. 5)
Al fine di verificare il permanere dei requisiti di base, viene disposta
una revisione triennale o straordinaria in presenza di novità legislative che
riguardano le associazioni; Il venir meno dei requisiti previsti per
l’iscrizione o lo scioglimento della associazione determina la cancellazione
dall’Albo. Articolo
15 1)
E’ possibile costituire la Consulta delle associazioni. La Consulta è
l’assemblea di tutte le associazioni iscritte all’Albo. L’effettivo
svolgimento della attività sociale nel territorio comunale è condizione
essenziale per richiedere e mantenere l’iscrizione all’Albo. 2)
Scopo primario della Consulta è quello di favorire la più ampia
diffusione dell’associazionismo in tutti i suoi vari aspetti nella popolazione
sinnaese e quindi la crescita culturale complessiva. La Consulta interviene nei
processi di formazione delle decisioni nei diversi campi della cultura, dello
sport, del tempo libero e del volontariato formulando proposte e interagendo con
l’Amministrazione Comunale e con gli Enti di settore. Valorizza e sostiene
l’associazionismo sinnaese attraverso progetti volti a far conoscere le
attività delle diverse associazioni e supportando l’Amministrazione Comunale
nel coordinare gli interventi. Favorisce la nascita di nuove associazioni,
fornendo loro il supporto ed i suggerimenti necessari. 3)
La Consulta è nominata dal Consiglio Comunale, rimane in carica due anni
ed è costituita: -
da un rappresentante per associazione indicato da ciascuna di esse; -
da due rappresentanti scelti tra i Consiglieri Comunali di cui 1 (uno)
per la maggioranza e 1 (uno) per la minoranza; -
possono far parte della Consulta con un ruolo di consulenza,
rappresentanti esterni alle associazioni scelti fra cittadini sinnaesi e non, di
provata competenza ed esperienza. 4)
La Consulta: a)
svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi
all’associazionismo nel Comune e in un contesto più ampio, nonché convegni,
seminari, conferenze; favorisce l’informazione e le conoscenze relative alla
legislazione e a tutte le iniziative riguardanti l’associazionismo stesso; b)
esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed
atti amministrativi e programmatori del Comune che riguardano le diverse
componenti dell’associazionismo; c)
formula proposte per l’adeguamento della azione Amministrativa alle finalità
previste dallo Statuto e dal presente regolamento in materia di cultura, sport,
spettacolo, volontariato e tutte le tematiche che potrebbero esservi coinvolte; d)
opera in piena autonomia nell’esercizio delle sue funzioni e attua forme di
collaborazione e di scambio con altre Consulte ed in raccordo con la Commissione
Consiliare Permanente competente; e)
svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui al comma 2
del presente regolamento. 5)
La Consulta di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare
proposte all’Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le
finalità della Consulta e su specifici atti. Nel sottoporre gli atti alla
Consulta, l’Amministrazione fissa un termine per la formulazione del parere. 6)
L’Assemblea, costituita come descritto al punto 3, è valida – in
prima convocazione – con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti ed in seconda convocazione – un’ora dopo – con la presenza di
almeno 1/3
dei componenti. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, su
convocazione del Presidente e, in via straordinaria, su convocazione del
Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3
dei componenti. In ogni caso sarà convocata dal Presidente ogni volta che
l’Ente locale richiederà un parere alla Consulta. L’Assemblea elabora un
programma annuale, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e presenta
almeno una volta l’anno una dettagliata relazione, che sarà portata alla
conoscenza del Consiglio Comunale, sulla attività della Consulta. L’Assemblea
al suo insediamento elegge il Presidente e, con votazione separata, i
responsabili di settore (uno per la cultura, uno per lo sport ed uno per il
volontariato) che presiederanno le eventuali Commissioni di Settore e, insieme
al Presidente ed ai 2 Consiglieri Comunali, faranno parte dell’Ufficio di
Presidenza. 7)
Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede
l’Assemblea e non potrà essere né Consigliere Comunale, Provinciale,
Regionale né Assessore. Il Presidente ed i componenti dell’Assemblea dovranno
inoltre essere scelti al di fuori degli organismi dei partiti e dei sindacati e
di gruppi aventi finalità a questi assimilabili. Inoltre dovranno essere scelti
al di fuori degli organismi direttivi degli enti strumentali del Comune. Il
Segretario, scelto dal Presidente tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza,
dovrà coadiuvare il Presidente, redigere i verbali delle assemblee e custodire
gli atti e la corrispondenza. 8)
La Consulta si dà un proprio regolamento interno con il quale disciplina
il funzionamento dei suoi organi. 9)
Il Comune metterà a disposizione della Consulta tutto il materiale
informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della
Consulta stessa all’azione amministrativa per le materie di loro competenza.
1)
Il Consiglio Comunale e la Giunta, per propria iniziativa, tenuto conto
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove consultazioni della
popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela
dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini. 2)
Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di
assemblee pubbliche convocate sotto forma di “Consiglio Comunale Aperto”,
convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica,
per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione. La
convocazione dei “Consigli” avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo
preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità
indicate dal regolamento. 3)
La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai
residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata
attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o
sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad
indirizzare le scelte dell'Amministrazione. 4)
Le consultazioni anzidette possono essere attivate nei confronti di
particolari categorie e/o gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti
territoriali delimitati, in relazione all’interesse specifico o limitato degli
argomenti oggetto della consultazione stessa. 5)
Le risultanze delle consultazioni sono rese pubbliche mediante deposito
nella Segreteria generale del Comune, con eventuale affissione all’Albo
Pretorio dell’Ente. L’organo che ha promosso la consultazione deve farne
menzione nel provvedimento conseguente, evidenziandone il risultato e motivando
l’eventuale difformità della decisione. Articolo
17 1)
La consultazione mediante assemblea pubblica ha per fine l’esame di
proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse località del Comune, che
investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate. 2)
In particolare la Giunta Comunale convoca assemblee di cittadini nelle
diverse località del territorio comunale con frequenza almeno annuale sui
seguenti temi: A)
Programma Opere Pubbliche; B)
Formazione dell’esercizio del bilancio annuale e di quello pluriennale; C)
l’istituzione od il funzionamento di servizi pubblici; D)
la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche; E)
la tutela dell’ambiente e la protezione della salute; F)
lo sviluppo economico, la difesa dell’occupazione, la sicurezza dei
cittadini e delle loro attività; G)
altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità
di reciproca informazione tra Amministrazione e cittadini. 3)
L’iniziativa della convocazione delle assemblee spetta alla Giunta, la
quale determina il calendario ed i luoghi delle consultazioni e fissa l’ordine
del giorno. La convocazione dei cittadini avviene mediante manifesti esposti
nelle bacheche comunali e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini o
mediante comunicati stampa, radio e televisione, o mediante i servizi
informativi del Comune. Dello svolgimento delle assemblee il Sindaco dà
preventiva comunicazione ai Consiglieri comunali, per l’eventuale
partecipazione. 4)
Le assemblee sono presiedute dal Sindaco o da un assessore dallo stesso
delegato. La partecipazione all’assemblea è aperta a tutti i cittadini
interessati all’argomento in discussione ed ai medesimi è assicurata piena
libertà d’espressione, d’intervento e di proposta, secondo l’ordine dei
lavori previsto. All’assemblea assiste un dipendente comunale designato dal
Segretario Generale con funzioni di segreteria. 5)
La decisione di indire assemblee pubbliche può essere deliberata anche
dal Consiglio Comunale prima dell’adozione di atti di indirizzo che entrano
nella sua sfera di competenza; 6)
Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono
essere promosse e organizzate da gruppi di cittadini (almeno 100), da
associazioni iscritte all’Albo (almeno 6) o da una consulta. In tal caso i
promotori fanno pervenire una lettera d’invito al Sindaco almeno 15 gg. prima
di quello stabilito per la riunione; 7)
Le conclusioni dell’assemblea sono espresse con un documento
riassuntivo dei pareri e delle proposte prevalenti espresse dagli intervenuti,
che viene portato alla conoscenza della Giunta per le valutazioni e le eventuali
decisioni conseguenti e depositato nella Segreteria generale a libera visione
del pubblico. Articolo
18 1)
Il Consiglio Comunale o la Giunta, per disporre di elementi di
valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica
amministrativa, relative ad interventi che incidono in maniera rilevante sulle
condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può
effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di sondaggi d’opinione
concretantisi in compilazione di questionari, interviste, ecc. 2)
Le linee generali della
consultazione, la metodologia e l’ambito della stessa sono approvati
dall’organo che assume l’iniziativa e che dispone il relativo impegno di
spesa in base al piano finanziario predisposto ed all’attestazione di
copertura finanziaria. 3)
La consultazione può essere effettuata nei confronti: A)
di particolari fasce di cittadini individuati, in relazione alla
specifica finalità, in base alla classe d’età, all’attività effettuata od
alla condizione non lavorativa, nell’ambito territoriale di residenza, ecc.; B)
di un campione limitato ad una aliquota percentuale dei cittadini
individuato mediante sorteggio o con particolari metodologie statistiche o
casualmente. 4)
Il sondaggio, che comunque deve garantire la segretezza della opinione
espressa, può concernere sia valutazioni che orientamenti; in tale ultimo caso
deve essere effettuato in modo da garantire la scelta tra più soluzioni. 5)
Una commissione composta dal Segretario generale e da due dipendenti
comunali dal medesimo designati, oltre a 2 Consiglieri comunali di cui n. 1
(uno) della maggioranza e n. 1 (uno) della minoranza, avvalendosi degli uffici
comunali, provvede all’organizzazione della rilevazione e sovrintende
all’elaborazione dei dati, alle verifiche, alla classificazione delle
risposte. 6)
Le risultanze della consultazione sono quindi portate alla conoscenza
dell’organo committente, per le valutazioni e le eventuali decisioni
conseguenti e depositate nella Segreteria generale a libera visione del
pubblico. L’utilizzazione delle risultanze della consultazione è rimessa,
sotto ogni aspetto, all’apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali
dell’organo committente. Articolo
19 1)
L'iniziativa popolare per la formazione, modificazione e integrazione dei
Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si
esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte,
rispettivamente, in articoli od in schemi di deliberazione. 2)
La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 3% dei cittadini
elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e depositata con firma
autenticata del presentatore, che attesta la veridicità delle sottoscrizioni
raccolte. 3)
Il diritto di iniziativa da parte delle Comunità di Solanas, San
Gregorio e Tasonis, su provvedimenti amministrativi di interesse generale che
riguardano ciascun nucleo abitato, viene esercitato anche attraverso la Consulta
con una proposta sottoscritta da almeno il 3% dei cittadini
elettori delle Comunità risultanti al 31 Dicembre dell'anno
precedente. 4)
Sono esclusi dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie: a)
Regolamenti interni di organizzazione; b)
Tributi e bilancio; c)
Espropriazioni per pubblica utilità; d)
Designazioni e nomine. 5)
La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare
viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della proposta,
presenta la sua relazione al Presidente del Consiglio Comunale entro 30 giorni
che per conoscenza la trasmette al Sindaco. 6)
Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la
proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della
Commissione ed entro lo stesso termine alla convocazione del Consiglio Comunale. Articolo
20 1)
Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione
comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale. 2)
Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione e di
regolamento. 3)
La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite
negli articoli che seguono. 4)
Le proposte di deliberazione e di regolamento vanno indirizzate al
Sindaco, che le trasmette per l’esame all’Assessore competente o al
Presidente del Consiglio, secondo la rispettiva competenza. 5)
Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 64 dello Statuto. 6)
Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura
regolamentare, deve essere redatta in articoli. 7)
Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a
carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per
farvi fronte. Articolo
21 1)
Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l’individuazione
dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 6 del
presente regolamento. Articolo
22 1)
A richiesta dei promotori, gli uffici e servizi comunali competenti
collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine
assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti
dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del
Comune. 2)
La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene
al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale. Articolo
23 1)
Per la raccolta e l’autenticazione delle firme, nonché per il
deposito, l’ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e
relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le
petizioni dagli articoli 6 e successivi. Articolo
24 1)
Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento
amministrativo, effettuando periodicamente la revisione dei regolamenti comunali
sia per l’aggiornamento dei procedimenti negli stessi previsti, sia per la
costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo
tutte le misure agevolative applicabili nell’interesse dei cittadini,
consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed
informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le
integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all’interessato
dell’esito del procedimento. 2)
Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa,
le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di certificati ed ogni
altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il
rapporto fra i cittadini e l’Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto
disposto dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il
D.Lgs. 445/2000 e dalle leggi annuali di semplificazione. Dispone l’adozione
di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività
istruttorie in ogni settore di attività. Riduce e regola i tempi di attesa e le
modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei
servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi
di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico
generale. 3)
Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti
perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di
facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’Ente, adottando ogni misura
per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità.
Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione,
attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun
settore/area costituiranno motivo di valutazione dell’operato del Responsabile
di settore/area. CAPO
III
Articolo
25 1)
Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 67 dello Statuto Comunale, il
Referendum consultivo si svolge con le modalità previste dal presente
Regolamento; 2)
E' ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale su
materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera comunità. 3)
Oltre che per espressa deliberazione consiliare, assunta a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Referendum può essere
richiesto dall'8% dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell'anno
precedente. 4)
Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: a.
le norme statutarie; b.
i tributi comunali; c.
le tariffe dei pubblici servizi; d.
l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del
personale; e.
il piano regolatore generale e le relative varianti generali; f.
le designazioni e nomine di rappresentanti; g.
tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela
dei principi fondamentali di rispetto della persona umana. h.
proposte già sottoposte a
consultazione referendaria quando
non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio; i.
oggetti sui
quali il
Consiglio deve
esprimersi entro termini stabiliti dalla
legge. 5)
Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica
che non facciano riferimento a varianti al Piano Regolatore Generale. 6)
La deliberazione adottata d'iniziativa dal Consiglio comunale stabilisce
il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro ed
univoco, e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La
deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
Art.26 Promozione 1)
I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono,
con la sottoscrizione di almeno centocinquanta elettori del Comune, così come
previsto dal 6° comma dell’art. 67 dello Statuto, alla costituzione di un
Comitato promotore, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso
l'incarico di proporre al Sindaco il tema del referendum. Il Comitato sottopone
al Sindaco la proposta, con l'indicazione del tema e l’illustrazione delle
finalità. 2)
Il Sindaco convoca entro i quindici giorni successivi alla presentazione
della proposta di cui al precedente comma, la Commissione consiliare competente
che per l’occasione viene allargata al Segretario Generale e al Difensore
Civico. La Commissione si pronuncia, entro trenta giorni, sull’ammissibilità
del referendum, udito il Comitato promotore, il quale apporta al tema proposto
modifiche e adeguamenti ritenuti necessari dalla Commissione. La decisione viene
notificata dal Sindaco al rappresentante del Comitato promotore, con atto
motivato, entro cinque giorni da quello di adozione della decisione. Se la
richiesta viene dichiarata dalla Commissione non ammissibile, il Comitato dei
cittadini può, entra trenta giorni, richiedere il pronunciamento del Consiglio
Comunale, che decide in via definitiva. 3)
Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato promotore procede
alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore all’8% dei
cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, apposte sui
moduli stabiliti dal regolamento, con l'osservanza delle modalità dallo stesso
previste. La raccolta delle sottoscrizioni ed il deposito dei relativi atti
presso il Segretario del Comune deve avvenire entro 90 (novanta) giorni da
quello di notifica della decisione di ammissione della Commissione o del
Consiglio comunale. 4)
Gli Uffici Comunali verificano il numero e la validità delle firme poste
sotto la richiesta di referendum. Qualora il Segretario Generale accertasse che
il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo
comunica al Sindaco, al Comitato promotore ed al Presidente del Consiglio
Comunale che procede alla convocazione del Consiglio per l’adozione della
consequenziale deliberazione. 5)
Dopo la decisione del Consiglio Comunale il Sindaco con proprio decreto
indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state
ultimate le formalità previste. 6)
il Referendum deve aver
luogo entro novanta giorni dalla indizione. 7)
Il Sindaco comunica l’indizione del Referendum mediante affissione del
decreto sindacale all’Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi trenta
giorni prima della data del Referendum. 8)
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune. Articolo
27 1)
Il Sindaco, sentita la Commissione di cui al comma 2 del precedente
Articolo e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando: a)
Sia stata promulgata legge che
disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria; b)
Sia intervenuto lo scioglimento del
Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento; c)
Sia stata accolta
dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria. d)
dell’avvenuta sospensione o revoca il
Sindaco ne dà comunicazione ai cittadini attraverso manifesti. Articolo
28 1)
Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative ai
referendum successivi alla loro indizione, sono a carico del Comune, comprese
quelle di allestimento di appositi spazzi per l’affissione di manifesti ed
altri stampati di propaganda. 2)
Il procedimento per le votazioni per il referendum e improntato a criteri
di semplicità ed economicità gestionali; 3)
Ogni altra spesa di propaganda è a carico dei promotori e di coloro che
partecipano alla competizione; 4)
Il numero, l’ubicazione, la delimitazione, il riparto e la assegnazione
degli spazi sono deliberati dalla Giunta Comunale entro il ventesimo giorno
precedente l’apertura della consultazione.
Il numero degli spazi è almeno pari alla metà di quelli normalmente
individuati per i Referendum
nazionali. 5)
Agli spazi di propaganda per
i Referendum possono accedere il comitato promotore e i partiti che presentino
istanze nel termine perentorio di tre giorni prima di quello indicato al comma
4, nonché il Sindaco e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale
senza spese per il Comune. Qualora siano indetti contemporaneamente più
Referendum, a ciascun gruppo promotore e agli altri aventi diritto spetta
un’unica sezione di tali spazi. La propaganda referendaria è esente da
diritti di affissione. ART.
29 1.
Ricevuta la comunicazione del giudizio di ammissibilità del quesito, il
Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme. Per la regolarità
della raccolta, il numero delle firme validamente apposte da sottoscrittori
iscritti nelle liste elettorali deve corrispondere all’8% degli elettori
iscritti nelle liste elettorali al 31/12 dell’anno precedente. 2.
Le firme sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali
deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI SINNAI
(Provincia di Cagliari) - Richiesta di Referendum consultivo" e il testo
espresso in modo chiaro, univoco e intelligibile del quesito referendario. I
moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segretario Generale
che li vidima apponendo il bollo del Comune, e la firma
all'inizio di ogni foglio. 3.
Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma
devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il nome, cognome, data e luogo
di nascita del sottoscrittore. 4.
Le firme devono essere autenticate da un Notaio, Cancelliere, Segretario
Generale, All'autentica delle firme possono altresì provvedere Funzionari
Comunali appositamente incaricati dal Sindaco, i Consiglieri Comunali che ne
facciano richiesta al
Sindaco ai sensi dell’Art.14 della legge 21/03/1990, n. 53 indicati
dalle.vigenti norme in materia di consultazioni
elettorali: L'autenticazione
deve recare l'indicazione, oltre che delle generalità e qualifica
dell'autenticante, la data in cui avviene e può essere anche collettiva per
tutte le firme contenute in ciascun modulo: in questo caso deve essere indicato
anche il numero delle firme contenute nel modulo. 5.
La raccolta delle firme deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti
presso la Segreteria Generale entro sessanta giorni da quello di comunicazione
al Comitato promotore del giudizio di ammissibilità. ART.
30 1.
Su incarico del Segretario Generale, nei sette giorni successivi al deposito dei
moduli contenenti le firme raccolte, l'ufficio elettorale del Comune verifica
l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, predisponendo una
certificazione collettiva con l'indicazione del numero complessivo dei
sottoscrittori iscritti e di quelli non iscritti. 2.
I moduli e la certificazione dell'ufficio elettorale sono quindi immediatamente
trasmessi, a cura del Segretario Generale, alla Commissione perché proceda alla
verifica di regolarità. 3.
A tal fine la Commissione accerta: A)
che i moduli, previamente vidimati, contengano, oltre alle firme, tutte le
indicazioni prescritte in ordine alle generalità dei sottoscrittori; B)
che i moduli contengano le dichiarazioni di autenticità delle firme,
regolarmente apposte da persone in possesso della necessaria qualifica, e che il
numero delle firme corrisponda a quello accertato in sede di autenticazione; C)
che sussista regolare certificazione dell'ufficio elettorale comunale in ordine
all'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali; D)
che il numero delle firme validamente apposte da sottoscrittori iscritti nelle
liste elettorali sia non inferiore all’
8% dei cittadini
elettori residenti al 31dicembre dell’anno precedente. 4.
che al termine della verifica con esito positivo, la Commissione dichiara la
regolarità della documentazione presentata e ne dispone la trasmissione al
Sindaco. 5.
Qualora la verifica abbia dato esito negativo, la Commissione dichiara la non
regolarità della documentazione presentata motivandone dettagliatamente le
ragioni e ne dispone la trasmissione al Sindaco. ART.
31 La
Commissione è formata dal Segretario Generale e da due esperti nominati dal
Consiglio Comunale, di cui n. 1 (uno) espressione della maggioranza e n. 1 (uno)
espressione della minoranza. ART.
32 2.
Divenuta esecutiva la deliberazione di cui al precedente comma, il referendum
indetto con provvedimento del Sindaco, è da emanarsi e pubblicarsi all'Albo
pretorio almeno 30 giorni prima della data fissata dal medesimo per la
consultazione. Dell'indizione del Referendum è data contestuale comunicazione
ai cittadini con pubblici manifesti. 3.
Nell'arco di un anno può svolgersi un'unica tornata referendaria. Tra una
consultazione referendaria comunale ed altre consultazioni (elezioni politiche,
amministrative, europee, referendum nazionali o regionali) deve intercorrere un
lasso di tempo non inferiore a 90 giorni. Dell'eventuale differimento del
Referendum comunale è data comunicazione ai cittadini con pubblici manifesti. 4.
Nell'unica tornata referendaria annuale non è ammesso lo svolgimento di più di
quattro Referendum. Se sono state presentate più richieste, si tiene conto
dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei Comitati promotori,
differendo quelli numericamente eccedenti alla successiva tornata elettorale. Art.33 1.
La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e
segreto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 2.
La consultazione referendaria è valida se alla votazione partecipa la
maggioranza (50%) degli aventi diritto al voto. La proposta referendaria è
approvata in caso abbia raggiunto la Maggioranza (50%) dei voti validamente
espressi. 3.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano in
quanto compatibili le disposizioni in vigore in materia di procedimento
elettorale referendario nazionale. ART.
34 1.
I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, contenenti oltre che le
generalità dell'elettore, anche il testo del quesito referendario e
l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della votazione, sono compilati
entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di
indizione del referendum e sono recapitati al domicilio degli elettori a mezzo
del servizio postale, anche raggruppati per famiglia anagrafica, entro i dieci
giorni successivi. ART.
35 1.
La propaganda elettorale relativa al referendum è consentita sino alle ore 24
del giorno precedente la votazione. 2.
La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita
esclusivamente egli appositi spazi individuati e delimitati con apposita
deliberazione della Giunta Comunale. 3.
Gli spazi, di superficie di metri 1 di base e metri 2 di altezza, sono assegnati
al Comitato promotore ed ai Gruppi consiliari, nonché ai Comitati ed alle
Consulte (costituiti rispettivamente come agli articoli 11 e 12 del presente
regolamento) che ne facciano richiesta scritta al Segretario Generale dal
ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione. 4.
I soggetti di cui al precedente comma possono consentire l'utilizzazione delle
superfici loro assegnate da parte di associazioni fiancheggiatrici che intendano
partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria
Generale del Comune. 5.
Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano, per quanto
compatibili con le disposizioni del presente regolamento, le norme della legge
4.4.1956 n. 212 nel testo modificato con successiva legge 24.4.1975 n. 130,
comprese le limitazioni ed i divieti ivi previsti ed intendendosi attribuite ai
soggetti di cui al precedente comma 3 le facoltà riconosciute dalla legge
stessa ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di
candidati. ART.
36 1.
Ciascun Ufficio elettorale di sezione per il referendum è composto dal
Presidente, da due scrutatori (dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le
funzioni di Vicepresidente) e da un segretario. 2.
Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della
votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, al
sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di
cui all'art. 5 bis della legge 8.3.1989 n. 95 (come modificata con legge
21.3.1990 n. 53). 3.
Nel medesimo periodo il Sindaco provvede alle designazioni dei Presidenti degli
uffici elettorali di sezione, prescelti nell'albo di cui alla legge 21.3.1990 n.
53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario tra gli elettori del
Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21.3.1990
n. 53. 4.
Ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto un onorario pari
a quello previsto dal D.P.R. 27.5.1991 per le consultazioni referendarie. 5.
L'impegno dei componenti degli Uffici elettorali di sezione è limitato al solo
giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione. ART.
37 1.
L'Ufficio elettorale di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore
7 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune
provvedono a consegnare ai Presidenti le schede, i verbali, una copia delle
liste elettorali della sezione ed il materiale necessario per la votazione e lo
scrutinio. 2.
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi può assistere, ove lo
richiedano, un rappresentante designato dal rappresentante del Comitato
promotore ed un rappresentante per ciascuno dei Gruppi Consiliari presenti in
Consiglio comunale, designato dal Capo gruppo. Gli atti di designazione sono
consegnati al Segretario Generale al più tardi il giorno antecedente la
votazione. 3.
Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico
colore sono fornite dal Comune e devono avere le caratteristiche di cui al
modello riprodotto nell'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono la
denominazione del Comune con lo stemma, il quesito referendario, letteralmente
riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e i riquadri destinati
all'espressione del voto con la separata indicazione SI - NO. Qualora nello
stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata,
per ognuno di essi, una scheda di colore diverso. 4.
Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei componenti dell'Ufficio
elettorale di sezione,incluso il segretario. 5.
Le operazioni di voto hanno inizio immediatamente dopo la vidimazione delle
schede e comunque non oltre le ore 8,30. 6.
L'elettore vota tracciando sulla scheda (con la matita copiativa ricevuta dal
Presidente insieme alla scheda) un segno sulla risposta da lui scelta (SI - NO),
all'interno del riquadro che la contiene. 7.
Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a
quel momento presenti in sala. 8.
Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che
continuano ininterrottamente fino alla conclusione. Concluse le operazioni il
materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente
dal Presidente allo Ufficio elettorale comunale. ART.
38 1.
Presso la Sede Comunale è costituito l'Ufficio centrale per il Referendum,
nelle persone dei componenti dell'Ufficio elettorale della prima sezione,
integrato dal Segretario Generale e da 2 (due) presidenti di altre sezioni,
estratti a sorte tra tutti i presidenti di sezione. 2.
L'Ufficio centrale per il Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 8,30 del
giorno successivo a quello delle operazioni di votazione e di scrutinio e, sulla
base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ogni consultazione
referendaria: A)
a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a constatare se stata
raggiuntala quota percentuale minima richiesta per la validità della
consultazione; B)
al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente
assegnati / non assegnati; C)
alla determinazione e proclamazione dei risultati del Referendum. 3.
Copia del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum è pubblicata, a cura
del Segretario Generale, all'Albo pretorio del Comune, per 15 giorni
consecutivi, con contestuale trasmissione ai capi gruppo Consiliari. 4.
Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum si svolgono in
adunanza pubblica. 5.
Ai componenti dell'Ufficio centrale per il referendum viene corrisposto, per le
funzioni da essi svolte, un compenso aggiuntivo pari al 50% di quello previsto
dal D.P.R. 27.5.1991. 6.
I verbali delle adunanze dell'Ufficio centrale per il referendum, insieme con
tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale, è depositato
nell'archivio comunale a cura del Segretario Generale. Trascorsi tre anni dalla
data della consultazione referendaria, il Responsabile dell'archivio comunale
assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali
delle sezioni e dell'Ufficio centrale e procede allo scarto del restante
materiale usato perla consultazione, incluse le schede della votazione. ART.
39 1.
Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento dall'Ufficio centrale dei
verbali della votazione, comunica l'esito della votazione stessa: A)
ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici; B)
ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi
del Referendum; C)
al Comitato promotore, mediante invio di copia dei verbali dell'Ufficio
centrale. Art.
40 1.
Conseguentemente all'esito della consultazione referendaria, il Presidente del
Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del
Consiglio Comunale la valutazione della scelta referendaria. 2.
Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti conseguenti alla propria
valutazione della scelta referendaria entro il quarantesimo giorno successivo
alla data del Referendum. 3.
Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dai
cittadini sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente
pronunciarsi, negli stessi termini di cui sopra, con una deliberazione
contenente ampia e documentata motivazione.
Per
quanto non espressamente previsto, ai fini della disciplina delle operazioni
di voto e di scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
relative allo svolgimento dei Referendum Nazionali. Art.
42 Il
presente regolamento entra in vigore, a norma dello Statuto, decorsi quindici
giorni dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio da effettuarsi dopo che
la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva. |