COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA


(Allegato alla deliberazione C.C. n° 30 del 17.05.2004)


REGOLAMENTO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

 

Art. 1   Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l’uso  e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico di proprietà comunale. E’ compresa nella disciplina del presente Regolamento l’utilizzazione in orario extra – scolastico degli impianti sportivi scolastici. Ai sensi dell’art. 12 della Legge n° 517 del 04.08.1977, l’Amministrazione comunale dispone la concessione per l’utilizzazione in orario extra – scolastico degli impianti sportivi scolastici secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previa consultazione del competente Consiglio di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.


Art. 2   Uso e classificazione impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all’uso e gestione della Federazione CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società Sportive iscritte all’Albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L’utilizzo è inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio.


Art. 3   Tipologia gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell’Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 30 – 31 – 112 comma 1 e 2 – art. 113  lett. a) – b) – c) – d) ed e) – art. 114 comma 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  e  7 del D. Leg. N° 267 del 18.08.2000.

In particolare per:

a)    Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall’Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

b)   Gestione mista

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall’Amministrazione comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell’utilizzo totale, che per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite convenzioni a Società o Enti sportivi regolarmente iscritti all’Albo Comunale Istituito ai sensi dell’art. 10 della L. R. 17/99.

c)    Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive mediante apposite convenzioni.

In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse, in conformità ad apposito progetto proposto dalle associazioni e approvato dalla Giunta comunale.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all’Albo della Prefettura, individuati mediante una gara in osservanza, laddove applicabili,
delle norme dettate dal D. Leg.vo 157/95 e dagli artt. 73  lett. C) e 76 del R.D. 827/24.

 

Art. 4   Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all’ottimale gestione degli impianti sportivi:

a)  Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo     Sport:

Ø      individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti  sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;

Ø      stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi.

  b)     La Giunta sentito il parere della Commissione Comunale allo Sport:

Ø      individua gli elementi essenziali per la formazione dei rapporti tra Comune ed Organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;

Ø      definisce le tariffe per utilizzo degli impianti sportivi e le aggiorna annualmente;

Ø      individua i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti

  c)     Il Responsabile del competente settore dell’Amministrazione comunale:

Ø      Provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti  sportivi;

Ø      Provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli impianti sportivi;

Ø      Da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5 marzo 1990, n° 46   “Norme  per la sicurezza degli impianti”  e   D.P.R 6 dicembre 1991, n° 417 “Regolamento di attuazione della Legge n° 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti”;

Ø      Acquisisce e dà attuazione al piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”;

Ø      Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

 

Art. 5   Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l’assegnazione, l’eventuale  diniego, i tariffari, gli orari d’uso, le manifestazioni e le gare e quant’altro riguarda l’utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli Organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi Comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

 

Art. 6   Gestione diretta

           Qualora l’impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall’Amministrazione comunale, le Società  o Gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa  nel corso dell’anno ed ottenere la concessione in uso, dovranno fare richiesta all’Amministrazione comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell’anno.


Art. 7
   Pianificazione attività

Nel caso che più Società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l’Amministrazione comunale, potrà affidare l’impianto a più Società, specificando nel Regolamento generale d’uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l’Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.


Art. 8   Tipologia concessione

           Gli impianti possono essere dati in uso per:

 a) manifestazioni sportive

 b) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee;

c)  manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre –  ecc).

Le manifestazioni di cui al punto C) potranno essere tenute compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b).

Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall’Amministrazione comunale.

 
Art. 9   Tariffe  

1 - Per l’uso degli impianti Sportivi Comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell’apposito tariffario e il versamento di un
deposito cauzionale, differenziati per tipo di impianti, per attività e fasce orarie.

La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

2 – Le tariffe devono consentire una entrata, in rapporto ai costi di gestione, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale per gli impianti sportivi classificati “servizi a domanda individuale”;

3 – Per l’uso continuativo, non inferiore a due volte alla settimana da parte delle Società e Associazioni Sportive locali dilettantistiche senza fini di lucro, le tariffe determinate sono ridotte minimo del 20%.

La riscossione delle tariffe avviene mediante pagamento di un canone annuale rapportato alle ore di utilizzo, in tre quote, con versamento della prima quota all’atto della concessione amministrativa d’uso e delle successive a scadenza dei 90 e dei 180 giorni successivi.

Il ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza comporta la revoca della concessione e la conseguente inibizione all’uso dell’impianto sportivo.

Per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Comune il concessionario dovrà stipulare a proprie spese una polizza fidejussoria presso una compagnia di assicurazione di livello nazionale. La polizza dovrà essere allegata alla concessione amministrativa per farne parte integrante e sostanziale;

4 - Sono esenti dal pagamento delle tariffe d'accesso le società sportive concessionarie degli impianti in gestione sociale pluriennale di cui al secondo comma, punto c) dell'art. 3.

5 – Per le Società e Associazioni Sportive locali dilettantistiche senza fini di lucro, concessionarie degli impianti in regime di gestione convenzionata prevista dalla lettera C) dell’art. 3, cui dovranno far carico le spese di manutenzione ordinaria e quelle funzionali all’attività sportiva praticata, le tariffe d’uso sono ridotte minimo del 50%.

La riscossione avviene mediante pagamento di canone annuale in tre quote con versamento della prima quota all’atto della stipula della convenzione e delle successive a scadenza dei 120 e 240 giorni successivi.

Il ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza comporta la revoca della concessione, la conseguente inibizione all’uso dell’impianto sportivo e costituisce, in ogni caso, motivo di risoluzione ipso-jure della convenzione, salvo ed in pregiudicato ogni diritto, azione o ragione del Comune per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Comune il concessionario dovrà stipulare a proprie spese una polizza fidejussoria presso una compagnia di assicurazione di livello nazionale. La polizza dovrà essere allegata alla convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
 

Art. 10   Riprese televisive  

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l’Amministrazione comunale si riserva di maggiorare almeno del 10% le quote previste nel tariffario per le ore in cui si tiene la manifestazione.


Art. 11   Criteri per l’assegnazione
 

Nei casi previsti dall’art. 8, le priorità nella scelta del concessionario è data a Società Sportive senza fini di lucro, che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell’impianto e/o nell’ambito del territorio del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

Ø             numeri di atleti tesserati;

Ø             anni di attività del sodalizio;

Ø             livello campionati cui partecipa il sodalizio;

Ø             risultati agonistici ottenuti;

Ø             attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Qualora nessuna Società sportiva locale faccia richiesta di concessione dell’impianto in gestione convenzionata, l’uso dell’impianto potrà essere concesso alle stesse condizioni stabilite al punto 4 dell’art. 9, ad altre Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o Enti sportivi che curano e promuovono l’attività sportiva giovanile.

 
Art. 12   Mancato accoglimento richieste di uso
 

L’eventuale mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.


Art. 13
   Convenzioni

Qualora l’Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione, la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente Regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse. La convenzione avrà, comunque, la durata da 1 fino a un massimo di 15 anni.

Nelle convenzioni sono stabiliti l'eventuale canone e i servizi di custodia, di manutenzione, di pulizia che fanno carico al soggetto concessionario.

Non è consentita alcuna forma di sub-concessione, pena l’immediata rescissione dei rapporti contrattuali ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all’Amministrazione.

 

Art. 14   Uso pubblico sociale impianti 

Per gli impianti dati in concessione l’Amministrazione comunale garantisce che la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999 n° 17.

Per uso pubblico – sociale dell’impianto si intende la fruizione privilegiata a favore delle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani e le Associazioni del Volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazione connesse.

 

Art. 15   Concessione d’uso  

Nel caso in cui l’impianto sportivo sia dato in concessione, l’uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità comunale.
 

Art. 16   Doveri del concessionario  

Il concessionario dovrà:

a)   utilizzare l’impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;

b)  prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;

c)   concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;

d)  praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l’Amministrazione comunale potrà indicare;

e)   consentire l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;

f)     mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l’impianto, se non utilizzato dalla Società sportiva concessionaria per gare di campionato e altre manifestazioni sportive, per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ad altri campionati ufficiali e manifestazioni a carattere cittadino, nazionali ed internazionali, secondo accordi e programmi annuali assunti d’intesa fra le parti, nel rispetto del regolamento delle tariffe e del tariffario vigenti;

g)  concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l’uso degli impianti sportivi adottato dall’Amministrazione comunale;

h)  assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94);

i)     adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.

 

Art. 17   Manutenzione e gestione ordinaria  

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che Tecnici, Funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.

L’Amministrazione comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il Concessionario, inoltre, dovrà presentare all’Amministrazione comunale, e per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport, una relazione annuale sulla gestione dell’impianto e sulla attività sportiva svolta.

 

Art. 18   Risarcimento danni 

Chi ottiene l’uso dell’impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento   dell’ordine e della disciplina

durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc.,sono a carico degli Organizzatori o comunque di chi ha richiesto l’uso dell’impianto.
 

Art. 19   Polizza assicurativa  

L’Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell’area delle attrezzature o dell’uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l’Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall’Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l’Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant’altro occorso nell’ambito degli impianti.

 

Art. 20   Decadenza e revoca della concessione di gestione  

Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all’assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1.        morosità nei pagamenti dei canoni d’uso previsto dal tariffario;

2.        uso degli impianti in modo difforme  da quanto previsto dal presente
Regolamento;

3.        ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

4.        non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;

5.        danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli
impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su  indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto.
In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l’Ente rinunciatario, darà comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l’uso degli impianti. L’Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell’impianto.

 

Art. 21   Vigilanza e custodia impianti  

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l’impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna  e vigilerà sulle modalità e limiti d’uso.

Ove l’impianto non abbia un proprio custode, s’intende che l’utente dell’impianto – se non ha segnalato tempestivamente prima dell’uso particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e funzionale l’impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

 

Art. 22   Deposito cauzionale  

Chiunque ottenga l’uso degli impianti sportivi dovrà versare all’Amministrazione comunale o all’ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull’uso dell’impianto.

  

Art. 23   Uso gratuito  

I gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l’uso dell’impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi
cauzionali previsti dal precedente articolo, a condizione che si provveda alle spese funzionali dell’attività sportiva praticata. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Per le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città e per le manifestazioni a scopo di beneficenza, la Giunta Comunale potrà concedere l’uso dell’impianto anche gratuitamente, a condizione che si provveda alle spese funzionali dell’attività sportiva praticata.

 

Art. 24   Responsabilità per la custodia di valori o effetti d’uso  

L’Amministrazione comunale o l’Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

 

Art. 25   Vigilanza durante le manifestazioni  

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le Società  provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l’Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le Società dovranno richiedere agli Organi competenti l’impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.
 

Art. 26   Istanza per l’uso degli impianti in gestione convenzionata  

Le Società sportive locali che intendono avere in concessione gli impianti in regime di gestione convenzionata prevista dall’art. 3 debbono presentare apposita istanza nei modi stabiliti dal provvedimento di approvazione dello schema di convenzione entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.


Art. 27
   Norma transitoria
 

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.

 

Art. 28   Rilascio copie 

Il rilascio di copia  del presente Regolamento  può essere richiesto,  da ogni

cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90.

 

Art. 29   Disposizioni finali  

            Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l’Amministrazione comunale, sentita la Commissione Comunale allo Sport, attenendosi alle disposizioni di Legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli Organismi interessati.