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Art.
1
Oggetto e finalità Il
presente regolamento disciplina l’uso
e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso
pubblico di proprietà comunale. E’ compresa nella disciplina del presente
Regolamento l’utilizzazione in orario extra – scolastico degli impianti
sportivi scolastici. Ai sensi dell’art. 12 della Legge n° 517 del
04.08.1977, l’Amministrazione comunale dispone la concessione per
l’utilizzazione in orario extra – scolastico degli impianti sportivi
scolastici secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previa
consultazione del competente Consiglio di Circolo o di Istituto, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.
Gli
impianti sportivi comunali ricadenti nell’ambito di applicazione del
presente Regolamento sono destinati all’uso e gestione della Federazione
CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società
Sportive iscritte all’Albo Comunale, delle Società e Cooperative di
servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e
culturali. L’utilizzo è inoltre, destinato alla popolazione scolastica
qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Sarà
cura dell’Amministrazione comunale provvedere alla classificazione e
censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio.
Gli
impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature
costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile
dell’Amministrazione comunale. La
loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 30
– 31 – 112 comma 1 e 2 – art. 113
lett. a) – b) – c) – d) ed e) – art. 114 comma 1 – 2 – 3
– 4 – 5 – 6 e
7 del D. Leg. N° 267 del 18.08.2000. In
particolare per: a)
Gestione diretta Si
definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti
direttamente in economia dall’Amministrazione comunale attraverso i propri
uffici. b)
Gestione mista Si
definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti
direttamente dall’Amministrazione comunale per un tempo non inferiore ad
un terzo dell’utilizzo totale, che per il restante tempo, passano
automaticamente in gestione convenzionata con affidamento mediante apposite
convenzioni a Società o Enti sportivi regolarmente iscritti all’Albo
Comunale Istituito ai sensi dell’art. 10 della L. R. 17/99. c)
Gestione convenzionata Si
definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati
totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti
all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive mediante apposite
convenzioni. In
via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale
pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali che hanno
dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che
manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la
conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a
realizzare a proprie spese opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il
potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la
vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture
stesse, in conformità ad apposito progetto proposto dalle associazioni e
approvato dalla Giunta comunale. La
gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può
avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad
apposito albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all’Albo
della Prefettura, individuati mediante una gara in osservanza, laddove
applicabili, Art.
4
Quadro delle competenze In
relazione al razionale utilizzo ed all’ottimale gestione degli impianti
sportivi: a)
Il
Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale allo
Sport: Ø
individua
gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale
utilizzo e per la programmazione delle attività sportive; Ø
stabilisce
la disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo degli impianti
sportivi.
b)
La Giunta sentito
il parere della Commissione Comunale allo Sport: Ø
individua
gli elementi essenziali per la formazione dei rapporti tra Comune ed
Organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso
ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali
comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi; Ø
definisce
le tariffe per utilizzo degli impianti sportivi e le aggiorna annualmente; Ø
individua
i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti
c)
Il Responsabile del
competente settore dell’Amministrazione comunale: Ø
Provvede
alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti
sportivi; Ø
Provvede
all’assegnazione in concessione d’uso degli impianti sportivi; Ø
Da
attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5
marzo 1990, n° 46 “Norme
per la sicurezza degli impianti”
e D.P.R 6 dicembre 1991, n° 417 “Regolamento di
attuazione della Legge n° 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di
impianti”; Ø
Acquisisce
e dà attuazione al piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore
a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 “norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”; Ø
Esercita
ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti
sportivi della città. Art.
5
Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti Tutto
ciò che concerne l’assegnazione, l’eventuale
diniego, i tariffari, gli orari d’uso, le manifestazioni e le gare
e quant’altro riguarda l’utilizzo degli impianti deve essere portato a
conoscenza degli Organismi interessati mediante affissione pubblica negli
impianti sportivi Comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le
pubbliche affissioni. Art.
6
Gestione diretta
Qualora
l’impianto sportivo comunale sia gestito direttamente
dall’Amministrazione comunale, le Società
o Gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa
nel corso dell’anno ed ottenere la concessione in uso, dovranno
fare richiesta all’Amministrazione comunale, unendo alla domanda un
prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario
di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le
manifestazioni collaterali da indire nel corso dell’anno.
Nel
caso che più Società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso
impianto, l’Amministrazione comunale, potrà affidare l’impianto a più
Società, specificando nel Regolamento generale d’uso o nelle specifiche
convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra
l’Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso
impianto.
Gli
impianti possono essere dati in uso per: a)
manifestazioni sportive b)
allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee; c)
manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni –
congressi – mostre – ecc). Le
manifestazioni di cui al punto C) potranno essere tenute
compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai
punti a) e b). Tali
manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate
dall’Amministrazione comunale. 1
- Per l’uso degli impianti Sportivi Comunali è dovuto, da parte degli
utenti, il pagamento di quote stabilite nell’apposito tariffario e il
versamento di un La
loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di
approvazione del tariffario. 2
– Le tariffe devono consentire una entrata, in rapporto ai costi di
gestione, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale per gli impianti
sportivi classificati “servizi a domanda individuale”; 3
– Per l’uso continuativo, non inferiore a due volte alla settimana da
parte delle Società e Associazioni Sportive locali dilettantistiche senza
fini di lucro, le tariffe determinate sono ridotte minimo del 20%. La
riscossione delle tariffe avviene mediante pagamento di un canone annuale
rapportato alle ore di utilizzo, in tre quote, con versamento della prima
quota all’atto della concessione amministrativa d’uso e delle successive
a scadenza dei 90 e dei 180 giorni successivi. Il
ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza
comporta la revoca della concessione e la conseguente inibizione all’uso
dell’impianto sportivo. Per
il pagamento dei corrispettivi dovuti al Comune il concessionario dovrà
stipulare a proprie spese una polizza fidejussoria presso una compagnia di
assicurazione di livello nazionale. La polizza dovrà essere allegata alla
concessione amministrativa per farne parte integrante e sostanziale; 4
- Sono esenti dal pagamento delle tariffe d'accesso le società sportive
concessionarie degli impianti in gestione sociale pluriennale di cui al
secondo comma, punto c) dell'art. 3. 5
– Per le Società e Associazioni Sportive locali dilettantistiche senza
fini di lucro, concessionarie degli impianti in regime di gestione
convenzionata prevista dalla lettera C) dell’art. 3, cui dovranno far
carico le spese di manutenzione ordinaria e quelle funzionali all’attività
sportiva praticata, le tariffe d’uso sono ridotte minimo del 50%. La
riscossione avviene mediante pagamento di canone annuale in tre quote con
versamento della prima quota all’atto della stipula della convenzione e
delle successive a scadenza dei 120 e 240 giorni successivi. Il
ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza
comporta la revoca della concessione, la conseguente inibizione all’uso
dell’impianto sportivo e costituisce, in ogni caso, motivo di risoluzione
ipso-jure della convenzione, salvo ed in pregiudicato ogni diritto, azione o
ragione del Comune per il risarcimento dei danni patiti e patiendi. Per
il pagamento dei corrispettivi dovuti al Comune il concessionario dovrà
stipulare a proprie spese una polizza fidejussoria presso una compagnia di
assicurazione di livello nazionale. La polizza dovrà essere allegata alla
convenzione per farne parte integrante e sostanziale; Art.
10
Riprese televisive Nel
caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o
radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti,
l’Amministrazione comunale si riserva di maggiorare almeno del 10% le
quote previste nel tariffario per le ore in cui si tiene la manifestazione.
Nei
casi previsti dall’art. 8, le priorità nella scelta del concessionario è
data a Società Sportive senza fini di lucro, che già svolgono attività
nella disciplina sportiva praticata nell’impianto e/o nell’ambito del
territorio del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri: Ø
numeri
di atleti tesserati; Ø
anni
di attività del sodalizio; Ø
livello
campionati cui partecipa il sodalizio; Ø
risultati
agonistici ottenuti; Ø
attività
di promozione dello sport tra i giovani in età scolare. Qualora
nessuna Società sportiva locale faccia richiesta di concessione
dell’impianto in gestione convenzionata, l’uso dell’impianto potrà
essere concesso alle stesse condizioni stabilite al punto 4 dell’art. 9,
ad altre Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o Enti
sportivi che curano e promuovono l’attività sportiva giovanile. L’eventuale
mancato accoglimento delle richieste dei sodalizi sportivi interessati sarà
comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.
Qualora
l’Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione, la
stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare
esplicito richiamo al presente Regolamento, che formerà in ogni caso parte
integrante e sostanziale delle stesse. La convenzione avrà, comunque, la
durata da 1 fino a un massimo di 15 anni. Nelle
convenzioni sono stabiliti l'eventuale canone e i servizi di custodia, di
manutenzione, di pulizia che fanno carico al soggetto concessionario. Non
è consentita alcuna forma di sub-concessione, pena l’immediata
rescissione dei rapporti contrattuali ed il risarcimento di danni e spese
eventualmente causati all’Amministrazione. Art.
14
Uso pubblico sociale impianti Per
gli impianti dati in concessione l’Amministrazione comunale garantisce che
la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in
modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva, in
perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999
n° 17. Per
uso pubblico – sociale dell’impianto si intende la fruizione
privilegiata a favore delle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i
portatori di handicap, gli anziani e le Associazioni del Volontariato nel
settore della protezione civile relativamente alle esercitazione connesse. Art.
15
Concessione d’uso Nel
caso in cui l’impianto sportivo sia dato in concessione, l’uso dello
stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a
tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda
l’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità comunale. Art.
16
Doveri del concessionario Il
concessionario dovrà: a)
utilizzare l’impianto
per le finalità per le quali la concessione è stata accordata; b)
prestare la propria
collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo
sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti,
nel corso di ogni anno; c)
concedere libero accesso
al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente
organizzate dal Comune; d)
praticare le quote
agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap,
anziani, associazioni di volontariato) che l’Amministrazione comunale potrà
indicare; e)
consentire l’uso
gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole che non
posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra
le parti interessate; f)
mettere a disposizione dei
servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi
l’impianto, se non utilizzato dalla Società sportiva concessionaria per
gare di campionato e altre manifestazioni sportive, per la programmazione di
livello cittadino delle attività relative ad altri campionati ufficiali e
manifestazioni a carattere cittadino, nazionali ed internazionali, secondo
accordi e programmi annuali assunti d’intesa fra le parti, nel rispetto
del regolamento delle tariffe e del tariffario vigenti; g)
concedere l’uso
dell’impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da
privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà
fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l’uso degli
impianti sportivi adottato dall’Amministrazione comunale; h)
assolvere agli adempimenti
di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94); i)
adeguare il proprio piano
di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza
adottato. Art.
17
Manutenzione e gestione ordinaria Nel
caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti
sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario. Il
Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che Tecnici,
Funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di
effettuare. L’Amministrazione
comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi
ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere
comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori. Il
Concessionario, inoltre, dovrà presentare all’Amministrazione comunale, e
per conoscenza alla Commissione Comunale allo Sport, una relazione annuale
sulla gestione dell’impianto e sulla attività sportiva svolta. Art.
18
Risarcimento danni Chi
ottiene l’uso dell’impianto deve porre la massima diligenza per la
conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni
eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture,
alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il
mantenimento dell’ordine
e della disciplina durante
le manifestazioni, gare o allenamenti ecc.,sono a carico degli Organizzatori
o comunque di chi ha richiesto l’uso dell’impianto. Art.
19
Polizza assicurativa L’Amministrazione
comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta
ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e
per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e,
comunque le persone ammesse nell’area delle attrezzature o dell’uso
delle attrezzature. Detta
polizza, da concordare con l’Amministrazione per la sua struttura ed i
suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall’Organo Comunale
competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in
concessione, l’Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle
persone ed alle cose e di quant’altro occorso nell’ambito degli
impianti. Art.
20
Decadenza e revoca della concessione di gestione Il
Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere
all’assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si
verificano le condizioni seguenti: 1.
morosità nei pagamenti dei canoni d’uso previsto dal tariffario; 2.
uso degli impianti in modo difforme
da quanto previsto dal presente 3.
ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento; 4.
non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti; 5.
danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture
degli Nessun
indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso
spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione
per i motivi su indicati. Gli
spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per
consentire un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto. In
presenza di mancata comunicazione, alle Società continueranno ad essere
addebitati gli oneri previsti per l’uso degli impianti.
L’Amministrazione comunale ha inoltre, facoltà di revocare le
concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse
necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo
dell’impianto. Art.
21
Vigilanza e custodia impianti La
vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l’impianto sia affidato a
personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà
alla consegna e vigilerà sulle
modalità e limiti d’uso. Ove
l’impianto non abbia un proprio custode, s’intende che l’utente
dell’impianto – se non ha segnalato tempestivamente prima dell’uso
particolari inconvenienti o difetti – ha accettato come idoneo e
funzionale l’impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti. Art.
22
Deposito cauzionale Chiunque
ottenga l’uso degli impianti sportivi dovrà versare all’Amministrazione
comunale o all’ente concessionario gestore responsabile di spesa, un
deposito cauzionale, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia di
eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni
contrattuali sull’uso dell’impianto. Art.
23
Uso gratuito I
gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l’uso dell’impianto per
manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei
depositi Per
le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale, con
forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città e per le
manifestazioni a scopo di beneficenza, la Giunta Comunale potrà concedere
l’uso dell’impianto anche gratuitamente, a condizione che si provveda
alle spese funzionali dell’attività sportiva praticata. Art.
24
Responsabilità per la custodia di valori o effetti d’uso L’Amministrazione
comunale o l’Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non
risponderanno in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà
personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali. Art.
25
Vigilanza durante le manifestazioni Durante
le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le Società
provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni
responsabilità verso l’Amministrazione per i danni agli impianti, alle
parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza
e dal comportamento del pubblico. Laddove le disposizioni di pubblica
sicurezza lo impongano, le Società dovranno richiedere agli Organi
competenti l’impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto
per le manifestazioni pubbliche. Art.
26
Istanza per l’uso degli impianti in gestione convenzionata Le
Società sportive locali che intendono avere in concessione gli impianti in
regime di gestione convenzionata prevista dall’art. 3 debbono presentare
apposita istanza nei modi stabiliti dal provvedimento di approvazione dello
schema di convenzione entro il termine di trenta giorni dalla data di
esecutività del presente Regolamento.
A
far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati
tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia. Art.
28
Rilascio copie Il
rilascio di copia del presente
Regolamento può essere
richiesto, da ogni cittadino
e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e associazioni, in osservanza di
quanto disposto dalla Legge 241/90. Art.
29
Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e quando sia ritenuto
utile al miglior funzionamento degli impianti, l’Amministrazione comunale,
sentita la Commissione Comunale allo Sport, attenendosi alle disposizioni di
Legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di
esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli
Organismi interessati. |
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