|
|
REGOLAMENTO
DI GESTIONE TITOLO
I
In
conformità degli artt. 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, i Comuni di
Sinnai e Maracalagonis hanno esercitato, ognuno per quanto di competenza, il
diritto di prelazione, per l’impianto e l’esercizio delle farmacie comunali,
con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali in data 7 luglio 2011, n. 34
e in data 6 giugno 2011, n. 26 (divenuta esecutiva in data 20 agosto
2011). Il
presente regolamento disciplina il funzionamento amministrativo, contabile e
tecnico delle farmacie comunali assunte in forma associata dai Comuni di Sinnai
e Maracalagonis ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n.
475, n. 2578 e della legge della Regione Autonoma della Sardegna 27 aprile 1984,
n.12. Il
servizio di Farmacia Comunale Associato, previa adozione di una convenzione fra
enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, potrà essere gestito dai
Comuni mediante le seguenti formule gestionali: Art.
2
-
Sedi delle Farmacie Comunali Le
farmacie comunali hanno le seguenti sedi: TITOLO
II
Alla
gestione delle farmacie provvedono direttamente gli organi dell’Azienda
Speciale Consortile o del concessionario, a seconda della rispettive competenze,
salvo le attribuzioni riservate dalla legge e dal presente regolamento al
Farmacista - Direttore. In
caso di concessione a terzi il concessionario è tenuto adempie agli obblighi
nei confronti dei Comuni Associati come disciplinato dagli atti della procedura
di gara e dal contratto di servizio. Al
Sindaco di ciascun Comune compete la determinazione degli orari di apertura e
chiusura delle farmacie, sentite le Aziende Sanitarie Locali ed in conformità
delle norme vigenti. TITOLO
III
La
direzione di ogni sede di farmacia comunale, in attuazione delle direttive
fissate dall'Amministrazione Comunale e se del caso dall’Azienda Speciale
Consortile, è affidata al Farmacista - Direttore che ne assume la responsabilità. Il
Farmacista-Direttore organizza il servizio distribuendo i compiti fra il
personale. Il Farmacista Direttore indirizza e sorveglia il personale dipendente
nell’esatta osservanza degli orari, nella corretta trattazione con il
pubblico, nella accurata spedizione delle ricette e precisa applicazione delle
tariffe e in tutto quel complesso di lecite iniziative che possono apportare,
insieme con la migliore soddisfazione della clientela, un sempre maggior
incremento alla farmacia. In
particolare, il Farmacista-Direttore: a)
sovrintende a tutto l'andamento della farmacia e da lui dipende tutto il
personale in servizio presso la farmacia; b)
informa di volta in volta l'Amministrazione dell’Azienda o del
Concessionario di tutto ciò che può avere importanza nella gestione e
provoca i provvedimenti che reputa opportuni per la conservazione, il
funzionamento e l'incremento della gestione stessa; c)
presenta all'Amministrazione dell’Azienda, periodicamente ed almeno
annualmente, una relazione per iscritto sull'andamento della farmacia; d)
esegue le deliberazioni degli organi dell’Azienda o del Concessionario; e)
ha in carico tutte le merci, le attrezzature, dotazioni e scorte in
assegnazione alla farmacia e vigila perchè non avvengano sottrazioni,
dispersioni o abusi; f)
controlla le merci che entrano e quelle che escono dalla farmacia e ne cura
la più razionale dislocazione e conservazione; g)
vigila sullo stato e sulla corretta e razionale conservazione dei medicinali
e degli altri prodotti, sulla loro autenticità e scadenza, custodendoli e
conservandoli nei debiti modi affinchè non subiscano deperimenti; h)
cura la tempestiva separazione dei prodotti incommerciabili, provvedendo
alla loro restituzione od all’avviamento alla distruzione, secondo le
normative vigenti; i)
aggiorna i prezzi di vendita segnati sulle specialità ed i prezzi a carico
di tutte le merci; j)
controlla le rimanenze perchè sia provveduto tempestivamente ai necessari
rifornimenti tenendo le dotazioni di scorta nei limiti indispensabili ai
bisogni della farmacia e perchè non abbiano a costituirsi giacenze
inutilizzabili; k)
cura il normale ed economico andamento della farmacia, la sua organizzazione
e lo sviluppo della sua attività, l'esatta ed aggiornata conservazione ed
applicazione di tutte le disposizioni cogenti, delle tariffe, dei formulari,
delle circolari e degli ordini di servizio, l'osservanza dei turni e della
disciplina; l)
risponde degli incassi, del regolare funzionamento del registratore e delle
relative registrazioni; m)
risponde della corretta gestione e delle registrazioni previste per i
medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le disposizioni
vigenti; n)
vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e del presente
Regolamento. Art.
5
-
Tariffe - Spedizione delle ricette La farmacia provvede alla vendita dei medicinali e degli altri prodotti di libera vendita ed alla spedizione delle ricette per conto del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, ed in regime privato, direttamente al pubblico. La
spedizione delle ricette sarà fatta in conformità alle vigenti leggi. I
farmacisti collaboratori devono coadiuvare il Farmacista-Direttore in tutto
quanto è disposto per il migliore andamento della farmacia. I farmacisti
collaboratori assumono la responsabilità, anche a tutti gli effetti di
legge, del proprio lavoro e danno conto al Direttore di farmacia delle
operazioni e registrazioni di cassa che hanno effettuato. I
farmacisti hanno l'obbligo di prestare il servizio di guardia farmaceutica
diurno, notturno e festivo, secondo quanto previsto dalle norme e
regolamenti vigenti. Il farmacista
addetto a tale servizio deve assicurarsi che il campanello di chiamata
funzioni e che l'insegna esterna sia accesa. Durante
il servizio i farmacisti indosseranno il camice bianco con il distintivo
dell’Ordine dei Farmacisti. Tali camici, in numero congruo per gli
opportuni ricambi, saranno forniti gratuitamente dall’Azienda. TITOLO
IV
La
pianta organica del personale della farmacia comunale è allegata al
presente regolamento. Tale
organico potrà essere modificato dall’Organo amministrativo
dell’Azienda o dal Concessionario sulla base dell’andamento
dell’attività aziendale. Il
personale adibito alla farmacia è assunto con provvedimento dell’ Organo
amministrativo dell’Azienda secondo il rispetto delle normative vigenti. Il
Farmacista-Direttore ed i Farmacisti- Collaboratori devono essere in
possesso del diploma di laurea in farmacia, dell’abilitazione
all'esercizio professionale, ed essere iscritti all’albo dei farmacisti. Il
Farmacista - Direttore oltre ai titoli di cui al precedente articolo deve
aver prestato servizio per almeno due anni presso una farmacia aperta al
pubblico. Al
personale adibito alla farmacia è praticato il trattamento economico e
normativo previsto dal “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti di aziende farmaceutiche speciali”. TITOLO
V Art.
7
-
Patrimonio Il
patrimonio della farmacia è costituito dalla dotazione dei beni mobili ed
immobili assegnati all’atto dell’assunzione del servizio e dai
successivi incrementi patrimoniali. Art.
8
-
Inventario I beni mobili ed immobili della farmacia saranno descritti e valutati in appositi registri di inventario e di consistenza, secondo il loro originario valore d'acquisto e sono dati in consegna al Farmacista - Direttore. Alla
fine di ogni anno, e straordinariamente quando e’ richiesto
dall’Amministrazione dell’Azienda o dal Concessionario, dovrà eseguirsi
l’inventario preciso di tutte le merci ed oggetti accessori di scorta
esistenti. L’inventario viene eseguito tramite procedura informatica nel
periodo di tempo più breve possibile e sotto la personale responsabilità e
guida del Farmacista- Direttore della farmacia con la collaborazione dei
Farmacisti collaboratori e dell’eventuale personale amministrativo
dell’Azienda o del Concessionario. Per particolari esigenze, o in caso di
necessità, l’inventario può essere affidato a ditta esterna
specializzata. Per
inventario si intende la ricognizione esatta in qualità e quantità di
tutte le rimanenze di merci e la loro trascrizione nell’apposito registro
inventario, anche per via informatica, e le verifiche delle rimanenze. Le
verifiche contabili delle rimanenze dovranno distinguere per quanto
possibile le differenze provenienti da errori di lavoro o di scritturazione
da quelle provenienti da eventuali sottrazioni. Le
risultanze finali saranno sottoposte alla Amministrazione dell’Azienda. Art.
9
-
Previsioni di esercizio Il
Farmacista-Direttore dovrà fornire all’Amministrazione dell’Azienda o
del concessionario entro il 15 settembre dell'anno precedente tutti gli
elementi per la formulazione delle previsioni d’esercizio. Art.
10
-
Contratti e spese in economia Le
spese di acquisto delle merci ed oggetti per il rifornimento della farmacia
sono fatte, salvo eccezioni, in economia. Sono fatte pure in economia le
spese ed opere per l'ordinaria manutenzione delle macchine, attrezzi, mobili
ed immobili per il rifornimento e la rinnovazione del guardaroba e per le
provviste di cancelleria e di stampati. Alla
effettuazione delle spese ed opere in economia di cui al precedente articolo
nonché di tutte quelle che sono indispensabili al funzionamento normale e
ordinario della farmacia provvede il Farmacista - Direttore sotto la sua
responsabilità e nel rispetto delle modalità, norme e cautele all’uopo
stabilite dall’Organo Amministrativo dell’Azienda. Le
fatture delle ditte fornitrici della farmacia sono vistate dal Farmacista -
Direttore e sono liquidate dall’Amministrazione dell’Azienda o dal
Concessionario. I
contratti per le provviste e forniture, per i quali non sia ammesso o non si
ritenga di provvedere in economia, dovranno stipularsi secondo le norme che
regolano i contratti comunali. Art.
11
-
Contabilità Debbono
essere tenuti tutti i registri e scritture contabili previsti dalla legge o
ritenuti utili od opportuni dall’Amministrazione dell’Azienda o dal
Concessionario. Il
Farmacista - Direttore ha l'obbligo di dare conto esatto del movimento di
entrata e di uscita dei materiali che ha in consegna, valendosi della
collaborazione del personale dipendente. Le
avarie, rotture e dispersioni di materiale di qualsiasi genere devono
risultare da appositi verbali, redatti di volta in volta a cura e sotto la
responsabilità del Farmacista - Direttore. Tutti
gli atti e documenti relativi alla gestione della farmacia dovranno essere
custoditi e opportunamente classificati in apposito archivio. La
riscossione per le vendite eseguite dalla farmacia al pubblico è affidata
al Farmacista – Direttore ed ai Farmacisti-Collaboratori. Il
Farmacista-Direttore risponde della custodia del denaro, degli eventuali
errori nel maneggio di esso, nonchè dell'esatta applicazione delle tariffe.
Tutte le riscossioni per le vendite al pubblico devono essere registrate in
conformità alle normative fiscali vigenti. Le Il
Farmacista collaboratore e solidalmente responsabile col Farmacista –
Direttore per tutte le
operazioni da lui compiute al banco. Per
l'esecuzione delle spese minute ed urgenti potrà essere messo a
disposizione del Farmacista-Direttore un congruo fondo che sarà determinato
dall’Amministrazione dell’Azienda o dal Concessionario. Il rimborso di
tali spese minute ed urgenti sarà fatto previa presentazione di
documentazione rendiconto. Il Farmacista - Direttore avrà sempre facoltà
di depositare le somme costituenti il fondo a disposizione presso il conto
corrente bancario indicato dall’ Amministrazione dell’ Azienda o dal
Concessionario e di erogarle anche a mezzo di assegni bancari. Art.
12
-
Risultanze dell’esercizio Il
rendiconto di ciascun esercizio corredato di tutti gli elementi riguardanti
la gestione della farmacia verrà inserito nel bilancio dell’Azienda. TITOLO
VI
Per
quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alla disciplina del
servizio farmaceutico, si applicano le disposizioni della Farmacopea
Ufficiale vigente, del T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934 n° 1265, del Regolamento del Servizio Farmaceutico approvato
con R.D. 30 settembre 1938, n. 1705, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e
successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra normativa vigente. Sede
di Sinnai Sede
di Maracalagonis |