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TITOLO
I Il
presente regolamento, emanato in virtù della potestà regolamentare, ai sensi
dell’art. 7 del T.U e del proprio Statuto, disciplina la gestione del Centro
di Aggregazione Sociale per Anziani istituito ai sensi dell’art.27 della L.R.
n. 4/88 e che ha la funzione di promuovere iniziative di attività di
aggregazione, culturali, ricreative, sportive e di informazione.” Il
Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Sinnai, sito al primo piano della
Casa Di Accoglienza per Anziani di via Trieste donata al Comune dai fratelli
Vittorio ed Emanuele Puggioni , è luogo d'intrattenimento
e di servizi principalmente destinato alle persone anziane e si propone di
assicurare effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il
rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali. Costituisce
un punto di irradiazione sul territorio di iniziative ricreative, culturali e di
istruzione, tese a favorire l'aggregazione ed il miglioramento delle condizioni
di vita degli anziani nei rapporti sociali con tutte le altre componenti della
collettività, oltre, ove presenti, di prestazioni alla persona. Si caratterizza
per la polifunzionalità delle
erogazioni sia di carattere partecipativo/socio culturale a cui fa riferimento il
presente regolamento sia di assistenza e sostegno alla cittadinanza nel suo
complesso. Gestione Il
Centro di Aggregazione Sociale è a tutti gli effetti un'unità d'offerta dei
servizi socio assistenziali comunali. L'Amministrazione comunale pertanto
provvede direttamente al mantenimento dei servizi secondo le leggi vigenti in
materia, le norme di carattere regionale ed il presente regolamento; in
particolare assicura stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali,
alle attrezzature, all'espletamento dei servizi ed all'attuazione
dei programmi, mediante affidamento a terzi del servizio di gestione,
salva diversa disposizione in sede di programmazione
degli interventi. Art.
3 I
servizi del Centro di aggregazione Sociale sono riservati ai cittadini sinnaesi
pensionati o che abbiano compiuto il 60° anno di età, così pure alle
persone invalide ed a tutti coloro che si trovano in stato di bisogno, così
come definito dalla Legge Regionale n.4/88 e successive integrazioni
e modifiche e tali persone costituiscono gli utenti del Centro Sociale se
ed in quanto fanno esplicita richiesta di iscrizione. L'accesso
al Centro ed ai servizi che vengono
erogati è regolamentato secondo i criteri e le modalità previsti dal Piano
comunale per gli interventi socio-assistenziali, dalla Legge Regionale 4/88 e
successive integrazioni e modifiche e dal piano regionale socio-assistenziale. L'accesso
al Centro Sociale ed ai servizi ed attività che si svolgono è consentito a
tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative culturali e ricreative
organizzate dagli stessi e che ne fanno esplicita richiesta. In
sede di programmazione di determinati servizi
e attività potrà essere prevista anche una contribuzione alle spese per le
singole attività. L’apertura
della struttura è assicurata per almeno tre giorni la settimana in orari da
stabilirsi in sede di programmazione annuale. È
prevista la realizzazione delle seguenti attività: -
audizioni musicali; - registrazione di canzoni e cori che fanno parte del patrimonio popolare; -
incontri musicali con
balli; - visione di spettacoli televisivi e/o cinematografici e/o teatrali con discussione per gruppi di interesse; -
giochi da tavolo e giochi
all'aperto; - lettura di quotidiani, riviste, libri, raccolte di documentazione per generi ed interessi diversi; -
conferenze e dibattiti su
temi di interesse sanitario, socio‑economico, dietetico, ecc.; - promozione ed organizzazione di escursioni ed attività ricreative, culturali e teatrali; -
attività sportivo ricreative; -
attività di animazione; -
altre eventuali attività anche in connessione con le attività degli
altri centri di aggregazione polivalenti operanti
a Sinnai. Gli
spazi a disposizione degli utenti sono quelli ubicati al primo piano del centro
di Accoglienza Anziani F.lli Puggioni e consistono in: -
salone polifunzionale; -
laboratori; -
infermeria;
-
mensa e lavanderia annesse
al Centro di accoglienza. I
servizi sono i seguenti: -
S.A.D; -
mensa e bar mediante distributori automatici; -
ambulatorio infermieristico (limitatamente
alle prestazioni erogabili da
parte dell'Ente locale); -
servizio di lavanderia e stireria; -
bagni assistiti; -
segretariato sociale; -
assistenza sociale polivalente; -
altri eventuali servizi a favore della generalità della popolazione,
secondo la programmazione comunale. TITOLO II Art.
7 Per
garantire il coinvolgimento degli
utenti nella vita e nelle attività (di cui all'art.
5) del CAS, sono istituiti i seguenti organi di partecipazione: -
Assemblea degli utenti; -
Commissione di Coordinamento;
L'Assemblea
degli utenti del CAS è costituita dai cittadini sinnaesi, pensionati o che
abbiano compiuto 60 anni, iscritti al centro
ovvero fruitori anche di singole attività. E’
presieduta dal Sindaco o dall’Assessore ai Servizi Sociali o da un suo
delegato. Art.
9 L'Assemblea
deve essere convocata almeno 2 volte l'anno dal Sindaco e Assessore ai servizi
sociali, mediante avviso da affiggere all’Albo Pretorio del Comune e alla
bacheca del Centro almeno 15 giorni prima della data di riunione. Il
Sindaco o l’Assessore è tenuto a riunire l'Assemblea,
in un termine non inferiore a 20 giorni, quando lo richiedano almeno un
terzo degli utenti.
Art.
10 L'Assemblea
degli utenti del CAS ha compiti: -
propositivi in ordine al
programma di attività di animazione, culturali, ricreative e di socializzazione
del centro; -
di verifica sull'attuazione dello
stesso; -
di espressione e trasmissione delle esigenze degli utenti; -
nomina i propri rappresentanti in seno alla Commissione di Coordinamento.
Art.
11 Il
coordinamento e la programmazione del
CAS spetta alla Commissione di Coordinamento
composta da : -
Sindaco o Assessore ai Servizi Sociali o un suo delegato; -
Funzionario responsabile del settore per il servizio sociale; -
Assistente sociale responsabile del servizio; -
Una delegazione di due utenti eletta dall’assemblea degli utenti; La
Commissione propone attività ricreative e culturali ed iniziative atte a
favorire i processi di socializzazione per un continuo miglioramento del CAS,
sempre nel rispetto delle esperienze e delle culture di tutti gli
utenti,predispone il programma delle attività, che dovrà essere inserito nel
piano socio assistenziale. Art.
12 La
delegazione dell’assemblea degli utenti durano in carica due anni o comunque
fino alla nuova nomina e viene eletta dall’Assemblea
degli utenti. L’elezione
è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti
o in seconda convocazione da fissarsi anche nello stesso giorno se sono presenti
almeno un terzo degli iscritti. Risulta
eletto colui che otterrà il maggior numero di preferenze. A parità di voti
risulterà eletto il più anziano di età. Art.
- 13 Negli ambienti del Centro i fruitori devono: ·
osservare un comportamento corretto ·
non apportare danni alle strutture mobili ed immobili, alle suppellettili
del centro, né al materiale comunque presente negli ambienti ·
far attenzione al mantenimento della pulizia degli ambienti e dei servizi
·
evitare discussioni litigiose o comunque particolarmente animate ·
evitare di disturbare le attività di altri, siano esse programmate o
libere ·
osservare le disposizioni impartite dal personale che gestisce il centro Coloro
che non osservano le prescrizioni suddette saranno allontanati dal Centro, salvo
ulteriori provvedimenti nei singoli casi. L'utente
nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della
quota di compartecipazione alla spesa, se prevista. Eventuali
reclami inerenti al servizio ed al personale addetto devono essere presentati
per iscritto ed indirizzati al funzionario responsabile del settore. Art.14 L’aggiudicatario
del servizio di gestione del CAS è obbligato a stipulare apposita polizza
assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi da infortuni o da
danni subiti o provocati sia dagli
utenti che dal personale dipendente o dai volontari che collaborano. Art.15 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia ed ai Regolamenti comunali, per quanto applicabili.
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