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Allegato A alla Deliberazione C.C. n. 32 del 23/07/2010

 

  

REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE
DEI SERVIZI
ALLA PRIMA INFANZIA
(0-3 ANNI)

 

 


 SEZIONE I – CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA PUBBLICO LOCALE

 

ART. 1 – PRINCÌPI DI RIFERIMENTO

Al centro del sistema dei servizi alla prima infanzia vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità.

L’organizzazione locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità, accessibilità, equità e partecipazione.

L’organizzazione e la promozione del sistema pubblico dei servizi alla prima infanzia si fonda sui seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

a) innovazione e sperimentazione;

b) continuità educativa;

c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;

d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell’organizzazione;

e) omogenea qualità dell’offerta;

f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;

g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;

h) ottimizzazione dell’uso delle risorse, in relazione alla qualità e all’economicità;

i) tutela dei diritti all’educazione dei disabili.

 

ART.2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 23/12/2005 N° 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona” e secondo le disposizioni regolamentari ed attuative regionali vigenti, disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema pubblico dei servizi educativi per la prima infanzia, da 0 ai 3 anni, nel territorio dei Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.

Ciascun ente locale può prevedere norme e regole integrative del presente regolamento generale, nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate. In caso di contrasto, prevalgono le norme del presente regolamento.

 

ART. 3 – I SERVIZI REGOLAMENTATI

Nell’ambito del sistema pubblico dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al Capo  V  del Regolamento di Attuazione dell’art. 43 della L.R. N° 23/2005 denominato “Organizzazione e Funzionamento delle Strutture Sociali” approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 4 del 22/07/2008, i Comuni regolamentano, con il presente atto,  i seguenti servizi:

- Nido d’infanzia;

- Servizi in contesto domiciliare;

Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi attivati ed attivabili che sono o saranno gestiti direttamente o indirettamente dagli enti locali.

 

ART. 4 – FINALITA’ GENERALI DEL SISTEMA

I Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai riconoscono l’importanza di condividere le regole informatrici del sistema locale dei servizi alla prima infanzia in funzione di :

- Sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d’impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta;

- Coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai cittadini dell’area territoriale eguali sistemi di accesso e quote omogenee di contribuzione al costo del servizio;

- Assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte;

- Garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti;

- Valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

 

ART. 5 – FINALITA’ SPECIFICHE DEI SERVIZI

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell’infanzia.

 

ART. 6 – RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE D’AMBITO PLUS

Il Sistema integrato dei servizi alla persona previsto dal Piano Locale Unitario dell’Ambito di cui all’art. 20 della L.R. n° 23/2005 comprende al suo interno il sistema dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia sia pubblica che privata. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nell’Ambito si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell’offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

 

ART. 7 – COMPETENZE DEI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA

I Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai effettuano in forma associata una programmazione di massima del fabbisogno di strutture e servizi per la prima infanzia sul territorio, in rapporto alla domanda espressa e potenziale ed agli obiettivi di copertura fissati dall’Unione Europea anche in relazione ad una loro equilibrata distribuzione sul territorio fondata su criteri di prossimità rispetto al bisogno.

I tre Comuni  esercitano direttamente mediante le proprie strutture, anche a valenza associata, le funzioni di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio ed in particolare:

- forniscono indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;

- indirizzi politico amministrativi nei confronti della Fondazione Polisolidale Fondazione di Partecipazione, gestore unico dei servizi socio sanitari assistenziali  partecipato in misura prevalente dai tre Comuni.

- indirizzi e definizione annuale delle quote omogenee di contribuzione al costo dei servizi;

- definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

Nel presente regolamento per “Comuni” si intendono i Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai.

 

ART. 8 – GESTORE UNICO DEI SERVIZI

I Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai hanno individuato la Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione quale gestore unico integrato dei servizi.

La suddetta Fondazione è soggetto autonomo di diritto privato partecipato in misura prevalente dai Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai. Ad essa compete programmare, attuare e svolgere la gestione dei servizi nel rispetto del presente regolamento e  secondo gli indirizzi forniti dalle Amministrazioni Comunali. Garantisce le prestazioni di servizio in termini di qualità, quantità ed economicità, pari accessibilità, imparzialità, partecipazione  e trasparenza secondo gli standard definiti nelle carte dei servizi.

Nel presente regolamento “il gestore unico” è la Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione.

Riguardo ai servizi in contesto domiciliare di cui all’art. 24 del Regolamento Regionale, il Gestore Unico svolge i compiti ad esso deputati dal presente Regolamento.

 

ART. 9 – FORME DI PUBBLICITA’

Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.

 

ART. 10 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

I Comuni e il Gestore Unico garantiscono a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione mediante la diffusione di adeguato materiale documentale, informativo e divulgativo anche ricorrendo ai moderni strumenti tecnologici.

Per ottimizzare l'iscrizione ai servizi ai Cittadini dovranno essere garantite adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità.

 

SEZIONE II – NIDI D’INFANZIA

 

ART. 11 – STRUTTURE E RELATIVA CAPACITA’ RICETTIVA

 

I nidi d’infanzia presenti nell’ambito territoriale dei Comuni sono:

- Nido d’Infanzia Comunale di Sinnai sito in Via Sant’Isidoro che ha una capacità ricettiva ordinaria di n° 59 bambini;

- Nido d’Infanzia Comunale di Maracalagonis sito in Via Colombo che ha una capacità ricettiva ordinaria di n° 36 bambini;

La ricettività massima delle suddette strutture può essere incrementata nella misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti.

Il presente regolamento si applica alle ulteriori strutture che le Amministrazioni Comunali realizzeranno nel corso degli anni.

I nidi d’infanzia si articolano in sezioni per classe di età dei bambini frequentanti ed in particolare:

-     Sezione Lattanti: per bambini di età compresa da tre mesi a dodici mesi;

-     Sezione Semi-divezzi: per bambini di età superiore a dodici e sino a ventiquattro mesi;

-     Divezzi: per bambini di età superiore a ventiquattro mesi e sino a trentasei mesi.

L’articolazione delle sezioni varia a seconda della domanda di servizio proveniente dal territorio nei limiti della capacità
ricettiva massima ed in funzione delle risorse economiche a disposizione del Gestore Unico.

 

ART. 12 – CALENDARIO E ORARI DI APERTURA

I nidi d’Infanzia funzionano per undici mesi all’anno dal 1° settembre al 31 luglio. Il Gestore Unico valuta la possibilità di apertura anche nel mese di agosto, definendo con le famiglie un orario di servizio flessibile e la relativa contribuzione da parte dell’utente.

I nidi d’Infanzia sono aperti dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 ed osservano la chiusura nei giorni festivi stabiliti dalla legge. Il Gestore Unico può valutare la possibilità di estendere l’orario di apertura sino alle ore 18.00 definendone la relativa tariffa quale servizio aggiuntivo a pagamento a totale carico delle famiglie.

La chiusura straordinaria delle strutture può avvenire, esclusivamente per motivate necessità rilevate dal Responsabile del Servizio Comunale competente ed è disposta dal Sindaco.

 

ART. 13 – FREQUENZA

I servizi nido d’infanzia inseriti nel sistema pubblico dell’offerta garantiscono:

a. La realizzazione, in anticipo rispetto all’inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;

b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all’inizio della frequenza;

c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in esso presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini.

Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.

Ad assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a 15 giorni solari continuativi può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

Per consentire l’inserimento di bambini portatori di handicap, ai sensi dell’art. 12 della Legge 104/92, il Gestore Unico valuta, in accordo con i Servizi Sociali Professionali Comunali, l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia mediante l’assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell’A.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella sezione interessata.

I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nei mesi di settembre/ottobre ; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio. Per particolari casi di bisogno, potranno essere altresì programmati inserimenti anche in periodi successivi, in relazione ai posti resisi disponibili.

Nei nidi d’infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

All’interno degli orari di apertura e chiusura indicati all’art. 12 del presente regolamento, l’accesso al servizio è articolato secondo fasce orarie stabilite dal Gestore Unico all’atto dell’approvazione dei criteri per l’accesso al servizio, contemperando le esigenze familiari con la razionalizzazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili.

I bambini possono essere prelevati dalla struttura solo da coloro i quali esercitano la potestà genitoriale o da persone delegate per iscritto dagli stessi previa comunicazione telefonica del genitore.

Non è consentito l’accesso alle strutture ad estranei, senza la preventiva autorizzazione del Gestore Unico, salvo per i locali destinati ad ingresso ed uffici, per i quali può decidere il Coordinatore dell’Asilo Nido.

 

ART. 14 – SERVIZIO MENSA

All’interno dei nidi d’Infanzia è operante il servizio mensa per i bambini, mediante cucina centralizzata presso l’Asilo Nido di Sinnai e/o mediante servizio di catering esterno.

Il Servizio è assicurato sulla base di tabelle dietetiche approvate e vidimate dalla ASL di Cagliari esposte nelle bacheche di ciascuna struttura. Il servizio consiste nell’erogazione di un pranzo dalle ore 11.00 alle 12.00, e di due merende una a mezza mattina ed una nel primo pomeriggio.

Eventuali particolari esigenze alimentari dei bambini devono essere comunicate per iscritto e giustificate da documentazione medica. Qualora questi alimenti non ricadano fra quelli previsti nelle succitate tabelle, devono essere forniti dai genitori senza che da ciò derivi una riduzione della retta di contribuzione.

Al di fuori dei casi sopra citati, non è consentito ai genitori portare alimenti di alcun genere da distribuire ai bambini.

 

Art 15 – SOMMINISTRAZIONI FARMACI

I bambini che frequentano i Nidi d’Infanzia devono essere esenti da malattie infettive contagiose o diffusive, essere vaccinati a norma di legge secondo l’età.

Il Coordinatore dell’Asilo Nido può in via cautelativa  allontanare i bambini che presentano sintomi di salute precaria, previa comunicazione ai genitori e, in caso di urgenza, si attiverà presso le strutture sanitarie presenti nel territorio.

Non è consentito al personale somministrare ai bambini farmaci consegnati dai genitori se non in casi eccezionali, previa espressa autorizzazione scritta del medico e dietro assunzione di responsabilità resa per iscritto dal genitore del bambino.

 

ART. 16 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO UNITARIO

Il Gestore Unico istituisce, anche tramite le figure professionali impiegate nelle strutture d’infanzia,  il Coordinamento Pedagogico Unitario che, in sinergia con i Servizi Sociali Professionali Comunali, opera per promuovere uno stile educativo del nido d’infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello comunicativo nei vari contesti della partecipazione (operatori, pediatra del nido, famiglie, istituzioni, territorio) e dispone iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi.

La carta dei Servizi del Gestore Unico definisce la composizione dello Staff di Coordinamento, garantendo la presenza di competenze psico-pedagogiche e sociali.

Il coordinamento pedagogico fornisce sostegno ai servizi per l’elaborazione e l’aggiornamento del progetto educativo dei nidi, del quale essi rimangono responsabili, assicurando l’indirizzo unitario per il contesto territoriale e la coerenza con la più ampia rete di servizi alla prima infanzia gestiti o regolati dai Comuni.

 

ART. 17 – IL PROGETTO EDUCATIVO

Le finalità specifiche, l’organizzazione interna, i rapporti con le famiglie, l’aggiornamento degli operatori e le altre attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi propri del nido d’infanzia sono riportate nel progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente.

Il Progetto Educativo ha come obiettivo primario il benessere psicofisico delle bambine e dei bambini. Si esplica nell’ambito delle grandi aree dell’apprendimento dell’età 0-3: l’area cognitiva, affettiva e psicomotoria. Il Progetto Educativo, realizzato collegialmente dal gruppo degli operatori del nido, rappresenta la cornice dell’organizzazione generale del nido d’infanzia a cui tutti gli operatori si attengono al fine di realizzare un coesione di comportamenti.

Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali ed alla socializzazione tra bambini e tra questi e gli adulti.

Il Progetto Educativo è consegnato alle famiglie all’atto della richiesta di iscrizione al servizio e deve prevedere:

a. un’adeguata strutturazione del Nido, in relazione al numero dei bambini/delle bambine accolti/e ed alle  caratteristiche della localizzazione, con la caratterizzazione degli spazi, sia esterni che interni, e la loro chiara identificazione funzionale;

b. la strutturazione della giornata al Nido con indicazione dei tempi per l’ingresso e l’uscita, le attività educative e di routines;

c. la produzione di documentazione relativa alle attività svolte, tramite la redazione di monografie individuali o altro, così come del funzionamento generale del servizio; ai fini di tale documentazione dovrà essere prevista la clausola relativa alla sottoscrizione, da parte dei genitori dei bambini/delle bambine ammessi/e, del consenso alla pubblicazione delle immagini negli ambiti leciti consentiti dalla legge.

 

ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

Il Soggetto Gestore dei Nidi d’Infanzia assicura la direzione organizzativa e gestionale. Con il sostegno e la collaborazione del coordinamento pedagogico unitario adempie altresì alle seguenti funzioni:

a. Elaborazione, attuazione e verifica del Progetto Educativo dei servizi;

b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;

c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di aggiornamento professionale;

d. Promozione dell’integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;

e. Promozione e monitoraggio della qualità;

f. Sviluppo della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale.

Lo sviluppo delle gestione di cui al precedente comma deve garantire l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Il Gestore Unico garantisce, di norma, la gestione dei nidi d’infanzia con la presenza di figure differenziate per la funzione educativa e per la funzione ausiliaria; Il personale è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura; assicura inoltre, per quanto possibile, la stabilità del personale educativo ed ausiliario per l’intero anno educativo (salvo casi di forza maggiore) e quella della sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie e quant’altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti in tempi brevi e comunque in tempi utili a garantire il regolare espletamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente presenti.

Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.

Il Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell’elaborazione e dell’aggiornamento permanente del Progetto Educativo del servizio e adotta a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

Uno degli educatori presenti nel gruppo degli operatori riveste la funzione di referente.

 

ART. 19 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Nell’ambito dei servizi educativi pubblici per la prima infanzia sono garantite forme di partecipazione delle famiglie degli utenti secondo quanto stabilito dalla Carta dei servizi del Gestore Unico la quale deve prevedere l’istituzione ed il funzionamento di un Organismo Unico di Partecipazione della Famiglie che garantisca la rappresentatività  di ogni realtà comunale.

La carta dei servizi deve garantire che la partecipazione delle famiglie si attui in tutte le fasi di gestione, dalla regolamentazione alla verifica e monitoraggio. Deve prevedere iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

L’Organismo Unico di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del Gestore Unico, esprime pareri non vincolanti sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi.

La presidenza dell’Organismo Unico di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.

La durata in carica dell’Organismo Unico di partecipazione delle Famiglie, in caso di componenti elettivi, è annuale e i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili, a condizione che mantengano la caratteristica di essere utenti del servizio.

Il Gestore Unico garantisce il coordinamento e il supporto amministrativo  delle attività espletate dall’Organismo Unico di Partecipazione.

La partecipazione dei componenti all’Organismo Unico di Partecipazione è garantita a titolo gratuito e volontario.

Oltre al funzionamento degli Organismi di Partecipazione dei commi precedenti, la partecipazione delle famiglie si esplica secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi anche mediante:

a. l’elaborazione di un programma organico e coerente di incontri con i genitori che può essere articolato in assemblee generali, colloqui individuali ed incontri anche informali;

b. la promozione alla partecipazione delle famiglie utenti ai percorsi formativi e di sostegno alla genitorialità promossi dalle agenzie educative presenti nel territorio;

 

ART. 20 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

Possono essere ammessi alla frequenza dei nidi d’infanzia i bambini che hanno una età – alla data di effettivo avvio del servizio – compresa tra i tre mesi ed i tre anni, appartenenti a nuclei familiari residenti nei Comune di Burcei, Maracalagonis e Sinnai, con precedenza a favore degli iscritti all’anagrafe della popolazione da almeno sei mesi. Per nucleo familiare ai fini dell’ammissione ai servizi è da intendersi quello composto dal bambino e da uno o entrambi i genitori o comunque da colui o coloro i quali esercitano la potestà genitoriale. 

L’ammissione presso ogni singola struttura pubblica avviene con precedenza e prioritariamente a favore dei bambini residenti nel Comune ove ha sede la struttura d’infanzia presa in considerazione.

L'ammissione di bambini residenti negli altri Comuni Associati è possibile, sulla base degli stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili della struttura considerata ed esclusivamente a completamento di sezioni già attivate;

L’attivazione di sezioni derivanti esclusivamente da domanda di utenti residenti in Comuni Associati è subordinata all’impegno del Comune di residenza degli utenti a farsi carico delle maggiori spese di gestione da parte del Gestore Unico.

 

ART. 21 – BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il Gestore Unico provvede annualmente a dare pubblicità dei servizi educativi pubblici per la prima infanzia nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi unificati e altre forme di comunicazione pubblica coordinata.

I bandi unificati contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.

Le domande di iscrizione, uniche per tutto il territorio di riferimento, vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore Unico, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta.

Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di aprile e/o maggio, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.

Tutte le domande relative ai servizi educativi pubblici vengono raccolte presso il Gestore Unico nelle sedi o uffici all’uopo indicati nel bando.

  

ART. 22 – GRADUATORIE DI ACCESSO

Qualora il numero delle domande di iscrizione al sistema pubblico dei servizi educativi per la prima infanzia superi il numero dei posti disponibili, vengono  predisposte distinte graduatorie per singola struttura e distinta per le seguenti fasce di età:

-      Lattanti: da tre mesi a dodici mesi;

-      Semi-divezzi: superiore a dodici e sino a ventiquattro mesi;

-      Divezzi: superiore a ventiquattro mesi e sino a trentasei mesi.

Le graduatorie saranno predisposte nel rispetto del presente regolamento  secondo gli ulteriori  criteri stabiliti nel bando di cui al precedente art. 21  tenendo conto di:

-     Prosecuzione del percorso formativo dei bambini già inseriti nel precedente anno educativo;

-     Caratteristiche e composizione del nucleo familiare, con particolare riguardo a situazioni di disabilità del bambino o di altri componenti il nucleo familiare;

-     Situazione lavorativa dei genitori con particolare riferimento alle necessità di conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi familiari;

-     Situazione economica secondo i valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

-     Situazioni di disagio sociale segnalati dai Servizi Sociali Professionali Comunali.

-     Criteri di precedenza e preferenza oltre a quelli indicati nel presente regolamento definiti per rispondere a particolari esigenze di tutela o per parità di punteggio;

Alla graduatoria iniziale seguiranno eventuali graduatorie supplementari da redigersi ogni giorno in cui pervenga una richiesta di accesso al servizio e comunque entro il 30 giugno dell’annualità di riferimento.

La carta dei servizi adottata dal Gestore Unico dovrà prevedere espressamente le modalità ed i tempi di istruttoria delle graduatorie, le modalità di ricorso e l’autorità a cui inoltrare  la relativa domanda.

La carta dei servizi disciplina altresì  le modalità di accettazione o rinuncia al servizio e l’utilizzo e la formazione delle eventuali liste di attesa formatesi.

  

ART. 23 – RETTE

Per la frequenza dei Nidi d’Infanzia di cui al presente regolamento, ogni utente dovrà corrispondere direttamente al Gestore Unico con pagamento mensile anticipato, a decorrere dalla data di inserimento del bambino, la quota di contribuzione al costo del servizio, determinata sulla base della situazione economica del nucleo familiare misurata dal parametro ISEE di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i livelli tariffari fissati annualmente dalle Amministrazioni Comunali nell’ambito del provvedimento di cui al successivo comma 2.

Annualmente le Giunte Comunali, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all’inizio dell’anno scolastico, determineranno quote differenziate di compartecipazione al servizio nel rispetto del criterio di omogeneizzazione territoriale.

Le tariffe saranno articolate sulla base dell’ISEE del richiedente e dell’orario giornaliero assegnato.

Il Gestore Unico e le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni che hanno consentito all’utente di accedere a prestazioni agevolate, sia tramite verifiche mirate che a campione.

Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Gestore Unico.

 

ART. 24 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA

1. Il Gestore Unico stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:

a) per la fase di inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall’1 al 7 = mese intero, dall’8 al 22 = ½ di mensilità, dal 23 al 31 = ¼ di mensilità;

b) qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota;

c) qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall’inizio del mese successivo, l’addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista;

d) in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è prevista una riduzione di 1/3 della quota di compartecipazione del solo mese di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni lavorativi;

e) qualora il bambino venga ritirato dal nido d’infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è pervenuta la rinuncia. La rinuncia ha effetto 7 giorni dopo la sua presentazione al protocollo del Gestore Unico (tempo tecnico per inserire un altro bambino).

 
ART.25 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il Gestore Unico dei Nidi d’infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;

b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

 

 
SEZIONE III – SERVIZI IN CONTESTO DOMICILIARE

 

ART. 26 – SERVIZI DOMICILIARI

I Comuni promuovono i servizi educativi in contesto domiciliare, come previsto all’art. 24 del regolamento regionale, che sono servizi sperimentali finalizzati a promuovere risposte flessibili e diversificate alle esigenze delle famiglie e a valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie.

I servizi sperimentali per la prima infanzia in contesto domiciliare sono:

1) La Mamma Accogliente

2) L’educatore Domiciliare;

La Mamma Accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie fino ad un massimo di tre bambini (di norma anche il proprio) di età compresa fra tre mesi e tre anni. Il ruolo di mamma accogliente è svolto da persone in possesso di titolo specifico previsto per il ruolo di educatore di nidi d'infanzia.

L’Educatore familiare è un operatore, con titolo specifico previsto per il ruolo di educatore dei nidi d’infanzia, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni.

Il Gestore Unico promuove per le mamme accoglienti interessate, prive del titolo specifico previsto, periodici percorsi di formazione obbligatoria di almeno 40 ore, comprensivi di  tirocinio presso il nido d’infanzia comunale di Sinnai, quale struttura autorizzata funzionante da oltre 5 anni. Il percorso formativo è a carico delle mamme interessate.

I singoli Comuni possono prevedere specifici finanziamenti per l’abbattimento del costo dei percorsi formativi.

 

ART. 27 – IDONEITA’ DEI LOCALI

I locali presso i quali viene svolto il servizio di mamma accogliente o di educatore familiare devono essere salubri, conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie in materia di edilizia residenziale e di sicurezza previste per le civili abitazioni e rispondere alle esigenze di cura, di gioco, educative del bambino.

In particolare l’abitazione deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:

- certificazione relativa alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento;

- un bagno da utilizzare esclusivamente per i bambini;

- cucina abitabile, spazi adeguati alla somministrazione dei pasti;

- due stanze di adeguate dimensioni di cui una da dedicare a zona riposo, l’altra specificatamente organizzata per il gioco e la socializzazione dei bambini.

Il servizio può essere svolto presso l’abitazione della mamma accogliente o dell’educatore familiare, presso l’abitazione delle famiglie interessate. 

I servizi domiciliari e familiari previsti nel presente regolamento non sono soggetti ad autorizzazione ma è necessario acquisire dal Comune ove ha sede l’abitazione l’attestazione d’adeguatezza degli spazi e la corretta conduzione dei servizi.

 

ART. 28 – SUPERVISIONE E ORGANIZZAZIONE

Il Gestore Unico assicura nell’ambito della pubblicità relativa ai servizi pubblici della prima infanzia la necessaria informazione alle famiglie interessate all’attivazione dei servizi domiciliari, supportando e favorendo l’incontro, l’aggregazione e l’autorganizzazione;

Il Gestore Unico attua la supervisione dei servizi domiciliari attivati attraverso lo staff di Coordinamento Pedagogico Unitario;

Il Gestore Unico, su richiesta dei Comuni,  istituisce appositi albi territoriali nei quali iscrivere a domanda le mamme e gli educatori che abbiano concluso il periodo formativo e di sensibilizzazione.

Il Gestore Unico su richiesta delle famiglie che dispongono di abitazioni adeguate può assicurare il servizio domiciliare mediante l’impiego di educatori e mamme accoglienti instaurando direttamente rapporti di lavoro e garantendo peraltro il supporto tecnico e  amministrativo, il coordinamento, e la continuità del servizio. I Comuni possono valutare l’abbattimento dei costi di servizio a carico delle famiglie, anche mediante trasferimento di risorse all’uopo destinate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Le famiglie possono, comunque, stabilire direttamente regolari rapporti di lavoro privato con la mamma o l’educatore in possesso dei requisiti richiesti.

La scelta dell’educatore o della mamma accogliente– sia che l’accesso avvenga attraverso il Gestore Unico o attraverso un rapporto di lavoro privato diretto da parte delle famiglie- è individuato dalle famiglie.

Il Gestore Unico può attivare un servizio di Educatore Domiciliare a supporto dei servizi nido dl’infanzia disciplinati dal presente regolamento per completare con orari e modalità flessibili la frequenza del bambino presso il nido in relazione alle diverse esigenze di vita e di lavoro della famiglia.

Alla mamma accogliente e all’educatore familiare è riconosciuto per ogni bambino che accoglie un compenso economico non superiore alla retta massima applicata dai Comuni per i nidi d’infanzia.

 

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 29 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In attesa dell’adozione della carta dei servizi del gestore unico prevista all’art. 22 del presente regolamento, i criteri di accesso ai servizi per l’anno educativo 2010/2011 sono definiti dal Gestore Unico mediante proprio atto gestionale, previo parere favorevole delle Amministrazioni Comunali.

           

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento ha validità a decorrere dall’anno educativo 2010/2011.