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Allegato
A alla Deliberazione C.C. n. 32
del 23/07/2010 REGOLAMENTO
SOVRACOMUNALE
L’organizzazione
locale è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni educativi e formativi
delle persone, avendo a riferimento i principi di libertà, universalità,
accessibilità, equità e partecipazione. L’organizzazione
e la promozione del sistema pubblico dei servizi alla prima infanzia si
fonda sui seguenti principi, espressi anche a livello regionale: a)
innovazione e sperimentazione; b)
continuità educativa; c)
massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più
ampia utenza; d)
diversificazione delle offerte e flessibilità dell’organizzazione; e)
omogenea qualità dell’offerta; f)
risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni; g)
organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e
conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare; h)
ottimizzazione dell’uso delle risorse, in relazione alla qualità e all’economicità; i)
tutela dei diritti all’educazione dei disabili. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 23/12/2005 N° 23, “Sistema integrato dei servizi alla persona” e secondo le disposizioni regolamentari ed attuative regionali vigenti, disciplina il funzionamento secondo regole unitarie del sistema pubblico dei servizi educativi per la prima infanzia, da 0 ai 3 anni, nel territorio dei Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta. Ciascun
ente locale può prevedere norme e regole integrative del presente
regolamento generale, nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate.
In caso di contrasto, prevalgono le norme del presente regolamento. Nell’ambito
del sistema pubblico dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al
Capo V
del Regolamento di Attuazione dell’art. 43 della L.R. N° 23/2005
denominato “Organizzazione e Funzionamento delle Strutture Sociali”
approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n°
4 del 22/07/2008, i Comuni regolamentano, con il presente atto,
i seguenti servizi: -
Nido d’infanzia; -
Servizi in contesto domiciliare; Le
norme del presente regolamento si applicano ai servizi attivati ed
attivabili che sono o saranno gestiti direttamente o indirettamente dagli
enti locali. I
Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai riconoscono l’importanza di
condividere le regole informatrici del sistema locale dei servizi alla prima
infanzia in funzione di : -
Sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le
organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni
e contraddittorietà d’impostazione, in direzione di una rete integrata
del sistema di offerta; -
Coordinare e raccordare efficacemente i servizi esistenti, garantendo ai
cittadini dell’area territoriale eguali sistemi di accesso e quote
omogenee di contribuzione al costo del servizio; -
Assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori
in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte; -
Garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per
gli utenti; -
Valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell’integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi. Il
perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di
politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione
all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle
responsabilità genitoriali fra madri e padri. Nel
loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi
con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio,
con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie
le cui attività toccano la realtà dell’infanzia. Il
Sistema integrato dei servizi alla persona previsto dal Piano Locale
Unitario dell’Ambito di cui all’art. 20 della L.R. n° 23/2005 comprende
al suo interno il sistema dell’offerta di servizi educativi per la prima
infanzia sia pubblica che privata. La realizzazione e lo sviluppo del
sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nell’Ambito si fonda
sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell’offerta nel
quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi. I
Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai effettuano in forma associata una
programmazione di massima del fabbisogno di strutture e servizi per la prima
infanzia sul territorio, in rapporto alla domanda espressa e potenziale ed
agli obiettivi di copertura fissati dall’Unione Europea anche in relazione
ad una loro equilibrata distribuzione sul territorio fondata su criteri di
prossimità rispetto al bisogno. I
tre Comuni esercitano
direttamente mediante le proprie strutture, anche a valenza associata, le
funzioni di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi educativi per
la prima infanzia attivi sul territorio ed in particolare: -
forniscono indirizzi
politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi alla prima infanzia e
della qualità della vita per i bambini e le bambine; -
indirizzi politico amministrativi nei confronti della Fondazione
Polisolidale Fondazione di Partecipazione, gestore unico dei servizi socio
sanitari assistenziali partecipato
in misura prevalente dai tre Comuni. -
indirizzi e definizione
annuale delle quote omogenee di contribuzione al costo dei servizi; -
definizione e adozione
progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità. Nel
presente regolamento per “Comuni” si intendono i Comuni di Burcei,
Maracalagonis e Sinnai. I Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai hanno individuato la Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione quale gestore unico integrato dei servizi. La
suddetta Fondazione è soggetto autonomo di diritto privato partecipato in
misura prevalente dai Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai. Ad essa
compete programmare, attuare e svolgere la gestione dei servizi nel rispetto
del presente regolamento e secondo
gli indirizzi forniti dalle Amministrazioni Comunali. Garantisce le
prestazioni di servizio in termini di qualità, quantità ed economicità,
pari accessibilità, imparzialità, partecipazione
e trasparenza secondo gli standard definiti nelle carte dei servizi. Nel
presente regolamento “il gestore unico” è la Fondazione Polisolidale
– Fondazione di Partecipazione. Riguardo
ai servizi in contesto domiciliare di cui all’art. 24 del Regolamento
Regionale, il Gestore Unico svolge i compiti ad esso deputati dal presente
Regolamento. Il
presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema
locale nelle forme più opportune. I
Comuni e il Gestore Unico garantiscono a tutte le famiglie potenzialmente
interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via
di attivazione mediante la diffusione di adeguato materiale documentale,
informativo e divulgativo anche ricorrendo ai moderni strumenti tecnologici. Per
ottimizzare l'iscrizione ai servizi ai Cittadini dovranno essere garantite
adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da
chiarezza, semplicità e velocità. ART. 11 – STRUTTURE E RELATIVA CAPACITA’ RICETTIVA I
nidi d’infanzia presenti nell’ambito territoriale dei Comuni sono: -
Nido d’Infanzia Comunale di Sinnai sito in Via Sant’Isidoro che ha una
capacità ricettiva ordinaria di n° 59 bambini; -
Nido d’Infanzia Comunale di Maracalagonis sito in Via Colombo che ha una
capacità ricettiva ordinaria di n° 36 bambini; La
ricettività massima delle suddette strutture può essere incrementata nella
misura massima del 15% in considerazione dello scarto giornaliero tra
bambini iscritti e bambini frequentanti. Il
presente regolamento si applica alle ulteriori strutture che le
Amministrazioni Comunali realizzeranno nel corso degli anni. I
nidi d’infanzia si articolano in sezioni per classe di età dei bambini
frequentanti ed in particolare: -
Sezione
Lattanti: per
bambini di età compresa da tre mesi a dodici mesi; -
Sezione
Semi-divezzi: per
bambini di età superiore a dodici e sino a ventiquattro mesi; -
Divezzi:
per bambini di età superiore a ventiquattro mesi e sino a trentasei mesi. L’articolazione
delle sezioni varia a seconda della domanda di servizio proveniente dal
territorio nei limiti della capacità I
nidi d’Infanzia funzionano per undici mesi all’anno dal 1° settembre al
31 luglio. Il Gestore Unico valuta la possibilità di apertura anche nel
mese di agosto, definendo con le famiglie un orario di servizio flessibile e
la relativa contribuzione da parte dell’utente. I nidi d’Infanzia sono aperti dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 15.30 ed osservano la chiusura nei giorni festivi stabiliti dalla legge. Il Gestore Unico può valutare la possibilità di estendere l’orario di apertura sino alle ore 18.00 definendone la relativa tariffa quale servizio aggiuntivo a pagamento a totale carico delle famiglie. La
chiusura straordinaria delle strutture può avvenire, esclusivamente per
motivate necessità rilevate dal Responsabile del Servizio Comunale
competente ed è disposta dal Sindaco.
I
servizi nido d’infanzia inseriti nel sistema pubblico dell’offerta
garantiscono: a.
La realizzazione, in anticipo rispetto all’inizio del ciclo annuale di
funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza,
di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio,
per la presentazione generale del medesimo; b.
La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all’inizio
della frequenza; c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini. Tutte
le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei
bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca
e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse
famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in esso presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Ad
assenze superiori a 45 giorni solari continuativi (sabato e domenica
inclusi) seppur giustificate, ovvero per assenze ingiustificate superiori a
15 giorni solari continuativi può conseguire la perdita del diritto di
frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore. Per
consentire l’inserimento di bambini portatori di handicap, ai sensi
dell’art. 12 della Legge 104/92, il Gestore Unico valuta, in accordo con i
Servizi Sociali Professionali Comunali, l’adeguamento
dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi educativi per la prima
infanzia mediante l’assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di
personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia
proprie dell’A.S.L., ovvero riducendo il numero di bambini iscritti nella
sezione interessata. I
nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nei mesi di
settembre/ottobre ; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi
alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di
gennaio. Per particolari casi di bisogno, potranno essere altresì
programmati inserimenti anche in periodi successivi, in relazione ai posti
resisi disponibili. Nei
nidi d’infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno
scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola
dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico. All’interno degli orari di apertura e chiusura indicati all’art. 12 del presente regolamento, l’accesso al servizio è articolato secondo fasce orarie stabilite dal Gestore Unico all’atto dell’approvazione dei criteri per l’accesso al servizio, contemperando le esigenze familiari con la razionalizzazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili. I bambini possono essere prelevati dalla struttura solo da coloro i quali esercitano la potestà genitoriale o da persone delegate per iscritto dagli stessi previa comunicazione telefonica del genitore. Non
è consentito l’accesso alle strutture ad estranei, senza la preventiva
autorizzazione del Gestore Unico, salvo per i locali destinati ad ingresso
ed uffici, per i quali può decidere il Coordinatore dell’Asilo Nido. All’interno dei nidi d’Infanzia è operante il servizio mensa per i bambini, mediante cucina centralizzata presso l’Asilo Nido di Sinnai e/o mediante servizio di catering esterno. Il Servizio è assicurato sulla base di tabelle dietetiche approvate e vidimate dalla ASL di Cagliari esposte nelle bacheche di ciascuna struttura. Il servizio consiste nell’erogazione di un pranzo dalle ore 11.00 alle 12.00, e di due merende una a mezza mattina ed una nel primo pomeriggio. Eventuali particolari esigenze alimentari dei bambini devono essere comunicate per iscritto e giustificate da documentazione medica. Qualora questi alimenti non ricadano fra quelli previsti nelle succitate tabelle, devono essere forniti dai genitori senza che da ciò derivi una riduzione della retta di contribuzione. Al
di fuori dei casi sopra citati, non è consentito ai genitori portare
alimenti di alcun genere da distribuire ai
bambini.
I bambini che frequentano i Nidi d’Infanzia devono essere esenti da malattie infettive contagiose o diffusive, essere vaccinati a norma di legge secondo l’età. Il Coordinatore dell’Asilo Nido può in via cautelativa allontanare i bambini che presentano sintomi di salute precaria, previa comunicazione ai genitori e, in caso di urgenza, si attiverà presso le strutture sanitarie presenti nel territorio. Non
è consentito al personale somministrare ai bambini farmaci consegnati dai
genitori se non in casi eccezionali, previa espressa autorizzazione scritta
del medico e dietro assunzione di responsabilità resa per iscritto dal
genitore del bambino. Il
Gestore Unico istituisce, anche tramite le figure professionali impiegate
nelle strutture d’infanzia, il
Coordinamento Pedagogico Unitario che, in sinergia con i Servizi Sociali
Professionali Comunali, opera per promuovere uno stile educativo del nido
d’infanzia più omogeneo possibile, agisce per favorire un buon livello
comunicativo nei vari contesti della partecipazione (operatori, pediatra del
nido, famiglie, istituzioni, territorio) e dispone iniziative volte a
promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi. La carta dei Servizi del Gestore Unico definisce la composizione dello Staff di Coordinamento, garantendo la presenza di competenze psico-pedagogiche e sociali. Le finalità specifiche, l’organizzazione interna, i rapporti con le famiglie, l’aggiornamento degli operatori e le altre attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi propri del nido d’infanzia sono riportate nel progetto educativo, di validità triennale ed aggiornato annualmente. Il
Progetto Educativo ha come obiettivo primario il benessere psicofisico delle
bambine e dei bambini. Si esplica nell’ambito delle grandi aree
dell’apprendimento dell’età 0-3: l’area cognitiva, affettiva e
psicomotoria. Il Progetto Educativo, realizzato collegialmente dal gruppo
degli operatori del nido, rappresenta la cornice dell’organizzazione
generale del nido d’infanzia a cui tutti gli operatori si attengono al
fine di realizzare un coesione di comportamenti. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali ed alla socializzazione tra bambini e tra questi e gli adulti. Il
Progetto Educativo è consegnato alle famiglie all’atto della richiesta di
iscrizione al servizio e deve prevedere: a.
un’adeguata strutturazione del Nido, in relazione al numero dei
bambini/delle bambine accolti/e ed alle caratteristiche
della localizzazione, con la caratterizzazione degli spazi, sia esterni che
interni, e la loro chiara identificazione funzionale; b.
la strutturazione della giornata al Nido con indicazione dei tempi per
l’ingresso e l’uscita, le attività educative e di routines; c.
la produzione di documentazione relativa alle attività svolte, tramite la
redazione di monografie individuali o altro, così come del funzionamento
generale del servizio; ai fini di tale documentazione dovrà essere prevista
la clausola relativa alla sottoscrizione, da parte dei genitori dei
bambini/delle bambine ammessi/e, del consenso alla pubblicazione delle
immagini negli ambiti leciti consentiti dalla legge. Il
Soggetto Gestore dei Nidi d’Infanzia assicura la direzione organizzativa e
gestionale. Con il sostegno e la collaborazione del coordinamento pedagogico
unitario adempie altresì alle seguenti funzioni: a.
Elaborazione, attuazione e verifica del Progetto Educativo dei servizi; b.
Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori; c.
Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di aggiornamento
professionale; d.
Promozione dell’integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e
altri servizi educativi, sociali e sanitari; e.
Promozione e monitoraggio della qualità; f. Sviluppo della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale. Lo
sviluppo delle gestione di cui al precedente comma deve garantire
l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la
loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare,
nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego
razionale delle risorse. Il Gestore Unico garantisce, di norma, la gestione dei nidi d’infanzia con la presenza di figure differenziate per la funzione educativa e per la funzione ausiliaria; Il personale è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura; assicura inoltre, per quanto possibile, la stabilità del personale educativo ed ausiliario per l’intero anno educativo (salvo casi di forza maggiore) e quella della sostituzione degli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie e quant’altro contrattualmente previsto) con altri con gli stessi requisiti in tempi brevi e comunque in tempi utili a garantire il regolare espletamento del servizio nel rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente presenti. Il
personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio
costituisce il Gruppo degli Operatori. Il
Gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile
dell’elaborazione e dell’aggiornamento permanente del Progetto Educativo
del servizio e adotta a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità
collegiale di organizzazione del proprio lavoro. Uno
degli educatori presenti nel gruppo degli operatori riveste la funzione di
referente. Nell’ambito
dei servizi educativi pubblici per la prima infanzia sono garantite forme di
partecipazione delle famiglie degli utenti secondo quanto stabilito dalla
Carta dei servizi del Gestore Unico la quale deve prevedere l’istituzione
ed il funzionamento di un Organismo Unico di Partecipazione della Famiglie
che garantisca la rappresentatività di
ogni realtà comunale. La
carta dei servizi deve garantire che la partecipazione delle famiglie si
attui in tutte le fasi di gestione, dalla regolamentazione alla verifica e
monitoraggio. Deve prevedere iniziative di coinvolgimento alla vita dei
servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel
quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di
piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e
realizzazione. L’Organismo
Unico di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su
richiesta del Gestore Unico, esprime pareri non vincolanti sui diversi
aspetti legati al funzionamento dei servizi. La
presidenza dell’Organismo Unico di partecipazione delle famiglie è
attribuita a un genitore. La
durata in carica dell’Organismo Unico di partecipazione delle Famiglie, in
caso di componenti elettivi, è annuale e i suoi componenti sono
immediatamente rieleggibili, a condizione che mantengano la caratteristica
di essere utenti del servizio. Il
Gestore Unico garantisce il coordinamento e il supporto amministrativo delle
attività espletate dall’Organismo Unico di Partecipazione. La
partecipazione dei componenti all’Organismo Unico di Partecipazione è
garantita a titolo gratuito e volontario. Oltre
al funzionamento degli Organismi di Partecipazione dei commi precedenti, la
partecipazione delle famiglie si esplica secondo le modalità indicate nella
Carta dei Servizi anche mediante: a.
l’elaborazione di un programma organico e coerente di incontri con i
genitori che può essere articolato in assemblee generali, colloqui
individuali ed incontri anche informali; b.
la promozione alla partecipazione delle famiglie utenti ai percorsi
formativi e di sostegno alla genitorialità promossi dalle agenzie educative
presenti nel territorio; ART. 20 – UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI Possono
essere ammessi alla frequenza dei nidi d’infanzia i bambini che hanno una età
– alla data di effettivo avvio del servizio – compresa tra i tre mesi ed i
tre anni, appartenenti a nuclei familiari residenti nei Comune di Burcei,
Maracalagonis e Sinnai, con precedenza a favore degli iscritti all’anagrafe
della popolazione da almeno sei mesi. Per nucleo familiare ai fini
dell’ammissione ai servizi è da intendersi quello composto dal bambino e da
uno o entrambi i genitori o comunque da colui o coloro i quali esercitano la
potestà genitoriale. L’ammissione
presso ogni singola struttura pubblica avviene con precedenza e prioritariamente
a favore dei bambini residenti nel Comune ove ha sede la struttura d’infanzia
presa in considerazione. L'ammissione
di bambini residenti negli altri Comuni Associati è possibile, sulla base degli
stessi criteri previsti per i residenti, solo in caso di mancanza di domande di
residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili della struttura
considerata ed esclusivamente a completamento di sezioni già attivate; L’attivazione
di sezioni derivanti esclusivamente da domanda di utenti residenti in Comuni
Associati è subordinata all’impegno del Comune di residenza degli utenti a
farsi carico delle maggiori spese di gestione da parte del Gestore Unico. Il
Gestore Unico provvede annualmente a dare pubblicità dei servizi educativi
pubblici per la prima infanzia nei confronti dei suoi potenziali utenti
mediante appositi bandi unificati e altre forme di comunicazione pubblica
coordinata. I
bandi unificati contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo
funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso. Le
domande di iscrizione, uniche per tutto il territorio di riferimento,
vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore
Unico, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione richiesta. Il
periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di
aprile e/o maggio, non può essere inferiore a tre settimane, durante le
quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente
indicati. Tutte
le domande relative ai servizi educativi pubblici vengono raccolte presso il
Gestore Unico nelle sedi o uffici all’uopo indicati nel bando. Qualora
il numero delle domande di iscrizione al sistema pubblico dei servizi
educativi per la prima infanzia superi il numero dei posti disponibili,
vengono predisposte distinte
graduatorie per singola struttura e distinta per le seguenti fasce di età: -
Lattanti:
da tre mesi a dodici mesi; -
Semi-divezzi:
superiore a dodici e sino a ventiquattro mesi; -
Divezzi:
superiore a ventiquattro mesi e sino a trentasei mesi. Le
graduatorie saranno predisposte nel rispetto del presente regolamento secondo
gli ulteriori criteri stabiliti
nel bando di cui al precedente art. 21 tenendo
conto di: -
Prosecuzione del percorso formativo dei bambini già inseriti nel
precedente anno educativo; -
Caratteristiche e composizione del nucleo familiare, con particolare
riguardo a situazioni di disabilità del bambino o di altri componenti il
nucleo familiare; -
Situazione lavorativa dei genitori con particolare riferimento alle
necessità di conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi familiari; -
Situazione economica secondo i valori dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE). -
Situazioni di disagio sociale segnalati dai Servizi Sociali
Professionali Comunali. -
Criteri di precedenza e preferenza oltre a quelli indicati nel
presente regolamento definiti per rispondere a particolari esigenze di
tutela o per parità di punteggio; Alla
graduatoria iniziale seguiranno eventuali graduatorie supplementari da
redigersi ogni giorno in cui pervenga una richiesta di accesso al servizio e
comunque entro il 30 giugno dell’annualità di riferimento. La
carta dei servizi adottata dal Gestore Unico dovrà prevedere espressamente
le modalità ed i tempi di istruttoria delle graduatorie, le modalità di
ricorso e l’autorità a cui inoltrare
la relativa domanda. La
carta dei servizi disciplina altresì le
modalità di accettazione o rinuncia al servizio e l’utilizzo e la
formazione delle eventuali liste di attesa formatesi. Annualmente le Giunte Comunali, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all’inizio dell’anno scolastico, determineranno quote differenziate di compartecipazione al servizio nel rispetto del criterio di omogeneizzazione territoriale. Le tariffe saranno articolate sulla base dell’ISEE del richiedente e dell’orario giornaliero assegnato. Il Gestore Unico e le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni che hanno consentito all’utente di accedere a prestazioni agevolate, sia tramite verifiche mirate che a campione. Alla
condizione di morosità prolungata nel tempo (superiore a tre mesi di
contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante
apposito provvedimento del Gestore Unico. ART. 24 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA 1.
Il Gestore Unico stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di
compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le
modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati: a)
per la fase di inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data
di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di
permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall’1 al 7 =
mese intero, dall’8 al 22 = ½ di mensilità, dal 23 al 31 = ¼ di
mensilità; b)
qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa è prevista la
corresponsione della intera quota; c)
qualora il bambino, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel
mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi
di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5
giorni dall’inizio del mese successivo, l’addebito sarà ridotto alla
metà della tariffa prevista; d)
in occasione del periodo di festività natalizie (dicembre-gennaio) è
prevista una riduzione di 1/3 della quota di compartecipazione del solo mese
di gennaio, qualora il servizio sia interrotto per più di 5 giorni
lavorativi; e)
qualora il bambino venga ritirato dal nido d’infanzia la quota sarà
corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è pervenuta la
rinuncia. La rinuncia ha effetto 7 giorni dopo la sua presentazione al
protocollo del Gestore Unico (tempo tecnico per inserire un altro bambino). 1.
Il Gestore Unico dei Nidi d’infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni
raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle
seguenti materie: a.
informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria; b.
disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico,
sociale. I
Comuni promuovono i
servizi educativi in contesto domiciliare, come previsto all’art. 24 del
regolamento regionale, che sono servizi sperimentali finalizzati a
promuovere risposte flessibili e diversificate alle esigenze delle famiglie
e a valorizzare le capacità auto-organizzative delle famiglie. I
servizi sperimentali per la prima infanzia in contesto domiciliare sono: 1)
La Mamma Accogliente 2)
L’educatore Domiciliare; La Mamma Accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie fino ad un massimo di tre bambini (di norma anche il proprio) di età compresa fra tre mesi e tre anni. Il ruolo di mamma accogliente è svolto da persone in possesso di titolo specifico previsto per il ruolo di educatore di nidi d'infanzia. L’Educatore
familiare è un
operatore, con titolo specifico previsto per il ruolo di educatore dei nidi
d’infanzia, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi
fino a tre anni. Il Gestore Unico promuove per le mamme accoglienti interessate, prive del titolo specifico previsto, periodici percorsi di formazione obbligatoria di almeno 40 ore, comprensivi di tirocinio presso il nido d’infanzia comunale di Sinnai, quale struttura autorizzata funzionante da oltre 5 anni. Il percorso formativo è a carico delle mamme interessate. I
singoli Comuni possono prevedere specifici finanziamenti per
l’abbattimento del costo dei percorsi formativi. I
locali presso i quali viene svolto il servizio di mamma accogliente o di
educatore familiare devono In
particolare l’abitazione deve essere dotata delle seguenti
caratteristiche: -
certificazione relativa
alla messa a norma degli impianti elettrici e di riscaldamento; -
un bagno da utilizzare
esclusivamente per i bambini; -
cucina abitabile, spazi
adeguati alla somministrazione dei pasti; -
due stanze di adeguate
dimensioni di cui una da dedicare a zona riposo, l’altra specificatamente
organizzata per il gioco e la socializzazione dei bambini. Il
servizio può essere svolto presso l’abitazione della mamma accogliente o
dell’educatore familiare, presso l’abitazione delle famiglie
interessate. I
servizi domiciliari e familiari previsti nel presente regolamento non sono
soggetti ad autorizzazione ma è necessario acquisire dal Comune ove ha sede
l’abitazione l’attestazione d’adeguatezza degli spazi e la corretta
conduzione dei servizi. Il
Gestore Unico assicura nell’ambito della pubblicità relativa ai servizi
pubblici della prima infanzia la necessaria informazione alle famiglie
interessate all’attivazione dei servizi domiciliari, supportando e
favorendo l’incontro, l’aggregazione e l’autorganizzazione; Il
Gestore Unico attua la supervisione dei servizi domiciliari attivati
attraverso lo staff di Coordinamento Pedagogico Unitario; Il
Gestore Unico, su richiesta dei Comuni, istituisce
appositi albi territoriali nei quali iscrivere a domanda le mamme e gli
educatori che abbiano concluso il periodo formativo e di sensibilizzazione. Il
Gestore Unico su richiesta delle famiglie che dispongono di abitazioni
adeguate può assicurare il servizio domiciliare mediante l’impiego di
educatori e mamme accoglienti instaurando direttamente rapporti di lavoro e
garantendo peraltro il supporto tecnico
e amministrativo, il
coordinamento, e la continuità del servizio. I Comuni possono valutare
l’abbattimento dei costi di servizio a carico delle famiglie, anche
mediante trasferimento di risorse all’uopo destinate dalla Regione
Autonoma della Sardegna. Le
famiglie possono, comunque, stabilire direttamente regolari rapporti di
lavoro privato con la mamma o l’educatore in possesso dei requisiti
richiesti. La
scelta dell’educatore o della mamma accogliente– sia che l’accesso
avvenga attraverso il Gestore Unico o attraverso un rapporto di lavoro
privato diretto da parte delle famiglie- è individuato dalle famiglie. Il
Gestore Unico può attivare un servizio di Educatore Domiciliare a supporto
dei servizi nido dl’infanzia disciplinati dal presente regolamento per
completare con orari e modalità flessibili la frequenza del bambino presso
il nido in relazione alle diverse esigenze di vita e di lavoro della
famiglia. Alla
mamma accogliente e all’educatore familiare è riconosciuto per ogni
bambino che accoglie un compenso economico non superiore alla retta massima
applicata dai Comuni per i nidi d’infanzia. SEZIONE IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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