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Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 21 del 14 Luglio 2010
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA
CAPO
I PRINCIPI GENERALI Art.
1 – Oggetto 1.
Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali,
realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel
territorio urbano del Comune di Sinnai e Frazioni. Per tutto quanto non è
dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto
disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato
con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei codici di deontologia
promossi dal Garante e, in particolare, il decalogo del 29/11/2000 e del
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e
videosorveglianza datato 08 aprile 2010.
Art.
2 – Definizioni 1.
Ai fini del presente regolamento si intende: a)
Per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la
sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che,
in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano
prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi
di trasporto; b)
per “trattamento”, tutte le
operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi
elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione,
la cancellazione e la distribuzione di dati; c)
per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, Ente o
associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati
con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di
videosorveglianza; d)
per “titolare”, l’Ente Comune di
Sinnai cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento dei dati personali; e)
per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al
titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; f)
per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni
di trattamento dal titolare o dal responsabile; g)
per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o
associazione cui si riferiscono i dati personali; h)
per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i)
per “diffusione”, il dare conoscenza
generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j)
per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o
a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile; k)
per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione di trattamento. Art.
3 – Trattamento dei dati personali 1.
Il presente regolamento garantisce che il
trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione
di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal
Comune di Sinnai, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì
i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione
coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di
dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l’interessato solo in caso di necessità. Art.
4 - Finalità 1.
Il trattamento dei dati personali è
effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2.
Le finalità istituzionali del suddetto
impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate
al Comune di Sinnai in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dal vigente
Statuto Comunale, dai Vigenti Regolamenti Comunali e dalle ordinanze
sindacali in vigore; 3.
Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle
funzioni istituzionali demandate al Comune di Sinnai, sono finalizzate: a)
a supportare, in caso di manifesta necessità, le forze dell’ordine nel
prevenire, scoraggiare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli
episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad
assicurare maggiore sicurezza ai cittadini; b)
a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione
Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del
patrimonio pubblico; c)
rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo
l’intervento degli operatori; d)
al controllo della viabilità, della circolazione stradale, delle
intersezioni ove sono installati impianti automatici per rilevare le
infrazioni semaforiche e delle vie di accesso alle zone a traffico limitato
e pedonali; Il
sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di
dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione
ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i
mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata. Gli
impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base
all’art.4 dello Statuto dei lavoratori ( legge 300 del 20 maggio 1970) per
effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti
dell’Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di
altri datori di lavoro, pubblici o privati. L’attività
di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per
il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini
indispensabili,limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando ( quando
non indispensabili ) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non
rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La
localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi
stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato. La
possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno
strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia
Municipale svolge quotidianamente. L’uso
dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso
degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni
che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo
particolare. CAPO
II OBBLIGHI
PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art.
5 – Titolare del trattamento 1.
Il Comune di Sinnai nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento,
adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la
protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione
dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196. Art.
6 – Responsabile 1.
Il Responsabile viene nominato con apposito decreto del Sindaco. E’
consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del
designato, previa approvazione del Sindaco. 2.
Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di
trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo
della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento. 3.
Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla
puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni. 4.
I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto, in sede di designazione. 5.
Il responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della
centrale di controllo, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei
sistemi. 6.
Il Responsabile, in accordo con le esigenze dell’Amministrazione individua
i settori di ripresa delle telecamere e le eventuali programmazioni di punti
di ripresa predefiniti. Art.
7 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell’impianto di
videosorveglianza 1.
Il Responsabile sarà nominato tra il Personale dipendente che per
esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia nel pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza
dei dati. 2.
La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata al
Responsabile nominato dal Sindaco. 3.
Con l’atto di nomina, al Responsabile saranno affidati i compiti specifici
e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi. 4.
In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, esso sarà istruito al
corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento
e sul presente regolamento. 5.
Nell’ambito degli incaricati, verranno designati, con l’atto di nomina,
i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e
delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi. Art.
8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo 1.
L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale
incaricato addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli . 2.
Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono
essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco. 3.
Possono essere autorizzati all’accesso
solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente
di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente
regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti
ed alla pulizia dei locali. 4.
Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee
istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle
persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli
impianti e di pulizia dei locali. 5.
Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul
puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati
pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato
l’accesso. Art.
9 - Accesso ai sistemi e parole chiave 1.
L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli
eventuali incaricati di cui ai punti precedenti.
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI Art.
10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 1.
I dati personali oggetto di trattamento sono: a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza; b)
raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi
utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti
di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario,
aggiornati; c)
raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d)
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al
soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al
periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4; e)
trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del
traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità
volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla
fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere
dati di carattere personale. 2.
I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di
videosorveglianza installate sul territorio comunale. 3.
Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese
video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o
artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune telecamere,
individuate da successivo e apposito elaborato progettuale, saranno
dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom
ottico e digitale e saranno, comunque, tutte collegate ad un centro di
gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche
consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della
ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non
effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non
siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I
segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di
monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comune. In questa sede
le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto
magnetico. L’impiego del sistema di
videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento, quando la sala
di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono
conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive
alla rilevazione, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o
chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. 4.
Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come
eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento
già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o
consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o
di polizia giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in
corso. Il
sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la
cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non
riutilizzabili i dati cancellati. In
caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali
saranno distrutti. Art.
11 - Obblighi degli operatori 1.
L’utilizzo del brandeggio da parte
degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme
ai limiti indicati nel presente regolamento. 2.
L’utilizzo delle telecamere è
consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici
mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. 3.
Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati
registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo
ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di
effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art.
4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta
al Sindaco. 4.
La mancata osservanza degli obblighi
previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni
disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni
amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali. Art.
12 - Informazioni rese al momento della raccolta
2.
Il Comune di Sinnai, nella persona del Sindaco, si obbliga a comunicare alla
comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con
l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale
incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva
cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del
successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l’affissione
di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale. Art.
13 - Diritti dell’interessato 1.
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro
presentazione di apposita istanza, ha diritto: a)
di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo; b)
di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del
responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati; c)
di ottenere, a cura del responsabile,
senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione
della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato
se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare
complessità o se ricorre altro giustificato motivo. 2)
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle
modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non
può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta
giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati
motivi; 3)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; 4)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. 5)
Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere
chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente. 6)
I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione. 7)
Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì,
farsi assistere da persona di fiducia. 8)
Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare
o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e
non oltre quindici giorni. 9)
Nel caso di esito negativo alla istanza
di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante
per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela
amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. Art.
14 - Sicurezza dei dati 1.
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli
effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo del Comune,
dove sono custoditi i dispositivi di registrazione, può accedere solo ed
esclusivamente il personale autorizzato, debitamente istruito
sull’utilizzo dell’impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per
iscritto dal Sindaco o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del
trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento
dei dati. 2.
L’utilizzo dei dispositivi di
registrazione impedisce di rimuovere il
disco rigido su cui sono memorizzate le immagini. 3.
Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti,
dovranno essere distrutti in modo che non sia più possibile il recupero dei
dati; 4.
Non è previsto il backup dei dati. Art.
15 - Cessazione del trattamento dei dati 1.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati
personali verranno distrutti; Art.
16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali 1.
La materia è disciplinata dall’art. 14 del Codice in materia di
protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni e o integrazioni. Art.
17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 1.
La materia è regolamentata per l’intero dall’art. 15 del Codice in
materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni. Art.
18 – Comunicazione 1.
La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sinnai a favore
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando
è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è
decorso il termine di cui all’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2.
Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente
comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed
autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal
titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. 3.
E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati. CAPO
IV TUTELA
AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE Art.
19 – Tutela 1.
Per tutto quanto attiene ai profili di
tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto
previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 2.
In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il
responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal
precedente art. 6. Art.
20 - Modifiche regolamentari 1.
I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di
aggiornamento normativo in materia di
trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti
amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti
regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente
recepiti. 2.
Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati
personali, sia a seguito della sua
approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed
eventuali aggiornamenti.
DISPOSIZIONI
FINALI Art.
21 - Tutela dei dati personali 1.
Il Comune garantisce, nelle forme
ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso
si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia Art.
22 - Pubblicità del regolamento. 1.
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a
disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi
momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente. Art.
23 – Provvedimenti attuativi Compete
alla Giunta Comunale l’assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti
al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell’elenco dei
siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la
definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in
coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento. Compete
altresì all’Amministrazione comunale la ricerca di forme di
collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da
rendere il sistema di videosorveglianza massimamente funzionale alle finalità
individuate. Art.
24 – Norme di Rinvio 1.
Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto
di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e dei provvedimenti a
carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali. 2.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art.
25 - Entrata in vigore. 1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua esecutività. |