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Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 21 del 14 Luglio 2010

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

 

 

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Sinnai e Frazioni. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei codici di deontologia promossi dal Garante e, in particolare, il decalogo del 29/11/2000 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e videosorveglianza datato 08 aprile 2010.

 

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

d) per “titolare”, l’Ente Comune di  Sinnai cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

 

Art. 3 – Trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Sinnai, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

 

Art. 4 - Finalità

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sinnai in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dal vigente Statuto Comunale, dai Vigenti Regolamenti Comunali e dalle ordinanze sindacali in vigore;

3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Sinnai, sono finalizzate:

a) a supportare, in caso di manifesta necessità, le forze dell’ordine nel prevenire, scoraggiare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori;

d) al controllo della viabilità, della circolazione stradale, delle intersezioni ove sono installati impianti automatici per rilevare le infrazioni semaforiche e delle vie di accesso alle zone a traffico limitato e pedonali;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art.4 dello Statuto dei lavoratori ( legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili,limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando ( quando non indispensabili ) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente.

L’uso dei dati personali nell’ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

 

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

 

Art. 5 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Sinnai nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

 

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile viene nominato con apposito decreto del Sindaco. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.

6. Il Responsabile, in accordo con le esigenze dell’Amministrazione individua i settori di ripresa delle telecamere e le eventuali programmazioni di punti di ripresa predefiniti.

 

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell’impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile sarà nominato tra il Personale dipendente che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell’impianto di videosorveglianza è riservata al Responsabile nominato dal Sindaco.

3. Con l’atto di nomina, al Responsabile saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi.

4. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, esso sarà istruito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5. Nell’ambito degli incaricati, verranno designati, con l’atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi.

 

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L’accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale incaricato addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli .

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco.

3. Possono essere autorizzati all’accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all’accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.

 

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli eventuali incaricati di cui ai punti precedenti.

 


CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell’analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l’anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune telecamere, individuate da successivo e apposito elaborato progettuale, saranno  dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale e saranno, comunque, tutte collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comune. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L’impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l’evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.

4. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

 

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L’utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

 

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

  1. Il Comune di Sinnai , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga ad affiggere un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Comune di Sinnai  - Area videosorvegliata”.

2. Il Comune di Sinnai, nella persona del Sindaco, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

 

Art. 13 - Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

2) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;

3) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7) Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

 

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3. Alla sala controllo del Comune, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione, può accedere solo ed esclusivamente il personale autorizzato, debitamente istruito sull’utilizzo dell’impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Sindaco o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. L’utilizzo dei dispositivi di registrazione impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

3. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia più possibile il recupero dei dati;

4. Non è previsto il backup dei dati.

 

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali verranno distrutti;

 

Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall’art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

 

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l’intero dall’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

 

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Sinnai a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

 

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

 

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

 

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

  


CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 21 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

 

Art. 22 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente.

 

Art. 23 – Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l’assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell’elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Compete altresì all’Amministrazione comunale la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza massimamente funzionale alle finalità individuate.

 

Art. 24 – Norme di Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e dei provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

 

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.