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REGOLAMENTO Approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27 Settembre 2007 CAPO I Art.
1 1. Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 70, 71 e 72
Capo III dello Statuto Comunale di Sinnai e delle disposizioni in materie di cui
al D.Lgs. 267/2000, disciplina l’istituzione del Difensore Civico Comunale a
tutela dei cittadini, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità,
buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa del
Comune e delle sue istituzioni. 2. Le modalità per l’elezione, i requisiti per la nomina,
incompatibilità e decadenza sono disciplinate dallo Statuto e dal presente
Regolamento. 3.
Gli stessi definiscono inoltre le prerogative del Difensore Civico ed
i rapporti intercorrenti fra lo stesso ed il Consiglio Comunale. Art.
2 1. Il Comune con idonei mezzi di informazione deve assicurare ai
Cittadini la completa conoscenza della Istituzione e delle funzioni del
Difensore Civico, la sede, l’orario di ricevimento nonché ogni altro dato
necessario a favorire l’accesso all’istituto. 2.
Deve altresì essere data idonea informazione circa la completa
gratuità delle prestazioni a favore dei soggetti che hanno diritto di
richiederne l’intervento. 3.
Copia del presente Regolamento sarà inviata, entro trenta (30)
giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, ai
responsabili di Area dell’Ente, alle Associazioni, alle Consulte, alle Aziende
e Società operanti sul territorio comunale e dovrà essere pubblicato
sul sito Internet del Comune. 4.
I responsabili di Area sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei
contenuti del Regolamento al personale dipendente ed a disporre affinché le
norme che lo stesso stabilisce siano osservate. CAPO II
Art.3 1.
In prima istanza, il Sindaco, entro trenta (30) giorni
dall’avvenuta esecutività del presente Regolamento, con apposito manifesto e
con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna, RENDE NOTI alla
Cittadinanza i termini di apertura e chiusura
della presentazione delle candidature. 2.
Il termine previsto non potrà essere inferiore a trenta giorni. 3.
Dovranno altresì essere indicati i requisiti per la nomina alla
carica di Difensore Civico, nonché le cause di incompatibilità previste dallo
Statuto e dal presente Regolamento. 4.
In caso di vacanza dell’ufficio la procedura per la nomina del
Difensore Civico dovrà essere attivata entro i quindici giorni successivi al
motivo che l’ha determinata. 5.
Il Sindaco provvede altresì, 120 gg. prima della scadenza del
mandato del Difensore Civico in carica, a RENDERE NOTI i termini di apertura e
chiusura della presentazione della candidatura di cui al 1° comma del presente
articolo.
Art.4 1.
La domanda di candidatura può essere presentata da Cittadini
dell’Unione Europea che siano residenti nella Provincia di Cagliari laureati
in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, o in difetto di
comprovata ed almeno decennale esperienza giuridico-amministrativa nella P.A.,
che abbiano compiuto il 40° (quarantesimo) anno di età, che siano in possesso
dei requisiti di eleggibilità per l’elezione a Consigliere Comunale, che non
si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste per gli stessi e che
diano garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e adeguata
competenza. 2.
La candidatura dovrà essere formalizzata con nota indirizzata al
Sindaco contenuta in una busta chiusa senza alcun segno identificativo, con
l’unica indicazione “ Candidatura all’ufficio di Difensore Civico” e
contenente i seguenti dati: a).
Nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza e professione. b).
Curriculum dell’attività lavorativa e amministrativa svolta e comprovante
la preparazione e l’esperienza nel campo giuridico-amministrativo.
c).
Autocertificazione del candidato di essere in possesso dei requisiti necessari e
di trovarsi in posizione di riconosciuta d).
Dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità
alla carica del Consiglio Comunale. 3.
Ogni Cittadino residente nel Comune ha diritto di prendere visione,
senza formalità alcuna, delle domande presentate e della documentazione ad esse
allegata. 4.
L’ufficio Protocollo provvederà alla registrazione della busta così
come pervenuta senza esaminarne il contenuto. Art.
5 1. La Commissione esaminatrice viene nominata dal Consiglio Comunale ed
è composta dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale
che ne fanno parte di diritto senza diritto di voto e da cinque membri scelti ed
eletti fra i cittadini che abbiano i requisiti di eleggibilità a Consigliere
Comunale, di cui almeno due (2) espressione della minoranza. Il voto per la
nomina deve essere limitato a due preferenze per consentire la rappresentanza
della minoranza all’interno della Commissione. 2.
La Commissione così come composta viene convocata, quindici giorni
prima della pubblicazione del bando, dal Presidente del Consiglio e nella prima
seduta procede alla elezione del Suo Presidente e
preventivamente, senza ancora conoscere il nominativo dei candidati,
determinerà i criteri di preferenza per la nomina a Difensore Civico. 3.
La stessa, una volta assunte le proprie determinazioni, procederà
alla selezione di una rosa di cinque candidati da sottoporre alla votazione del
Consiglio Comunale tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto e dal
presente Regolamento e motivandone la scelta. Delle operazioni della Commissione
dovrà essere redatto apposito verbale che sarà depositato agli atti del
Consiglio Comunale. 4.
Il verbale dovrà essere trasmesso dal Presidente della Commissione
al Presidente del Consiglio Comunale, che provvederà ad iscrivere all’ordine
del giorno del Consiglio nella prima seduta utile, la nomina del Difensore
Civico con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio
Comunale. Art.
6 1. Entro dieci giorni dall’esecutività dell’atto di nomina il
Sindaco informa la Cittadinanza, con apposito manifesto e/o con altre forme di
pubblicità, dell’avvenuta nomina. Art.
7 1.
Il Consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore Civico
per grave inadempienza ai doveri d’ufficio o qualora, dopo la sua elezione,
sopravvenga una causa di incompatibilità non rimossa prevista dallo Statuto e
dal presente Regolamento. 2.
La procedura di revoca è promossa con proposta motivata dal Sindaco,
dal Presidente del Consiglio Comunale, o da almeno un quinto dei consiglieri
assegnati. 3.
Esaminata la proposta il Consiglio Comunale decide preliminarmente in
merito alla fondatezza della stessa con votazione segreta. Se la proposta è
ritenuta fondata, il Presidente del Consiglio Comunale notifica i rilievi
formulati al Difensore Civico invitandolo a presentare le sue deduzioni entro i
successivi venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide
sulla proposta di revoca, tenuto conto delle eventuali deduzioni pervenute dal
Difensore Civico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del
Consiglio e l’intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Il
voto è espresso in forma segreta. 4.
L’avvenuta revoca è notificata all’interessato il quale cessa
immediatamente l’esercizio delle funzioni. Art.
8 1.
Al Difensore Civico è attribuito un’indennità mensile
corrispondente all’indennità di funzione corrisposta al Presidente del
Consiglio Comunale. CAPO
III Art.9 1.
Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità
stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, alla tutela non
giurisdizionale degli interessi legittimi di qualunque interessato, persona
fisica, associazione, e persona giuridica.Provvede inoltre alla tutela degli
interessi collettivi e diffusi con particolare riguardo alla tutela del
territorio e dell’ambiente. 2.
Il diritto di attivare l’ufficio del Difensore Civico prescinde dal
possesso della Cittadinanza Italiana. 3. Il patrocinio del Difensore Civico è completamente gratuito. 4.
Il Difensore Civico interviene su istanza dei soggetti di cui al
comma 1 o di propria iniziativa, nei casi in cui nello svolgimento
dell’attività amministrativa si profilino ritardi, negligenze, disfunzioni,
carenze, omissioni, abusi o illegittimità, allo scopo di garantire
l’effettivo rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, buon
andamento, trasparenza, tempestività ed efficienza. 5.
Sono esclusi dalla competenza del Difensore Civico e se proposta
l’azione deve essere sospesa: a)
Gli atti e i procedimenti in riferimento
ai quali siano già pendenti o vengano successivamente proposti ricorsi davanti b)
I provvedimenti oggetto di procedimento
penale, anche se pendente in fase istruttoria. c)
Le controversie inerenti il rapporto di
lavoro dei dipendenti del Comune, di istituzioni, aziende speciali o Società a
capitale misto. Art.10 1.
Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti
dell’attività dell’amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, nei
confronti di aziende dipendenti o partecipate dal Comune, nonché dei soggetti
pubblici e privati al quale sia affidata la gestione di servizi pubblici
comunali. 2.
Qualora il Difensore Civico, nell’esercizio della propria attività,
rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di ufficio ed attività di
altre Pubbliche Amministrazioni o di Imprese e Società concessionarie di
pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell’ambito del territorio
comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al 1° comma dell’art.
9), ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione
per l’intervento dell’Amministrazione Comunale, prestando, per lo stesso, la
collaborazione che gli sia eventualmente richiesta. La disponibilità a
consentire l’attività del Difensore Civico, espressa dagli interessati,
comporta l’accettazione delle norme del presente Regolamento, per quanto
applicabili. 3.
Il Difensore Civico comunale raccoglie e trasmette al Difensore
Civico regionale o agli altri difensori civici locali competenti per territorio
le istanze che rientrano nella loro sfera di attività. Art.11 1.
L’istanza può essere avanzata dall’interessato in forma scritta,
contenente il nome e cognome del proponente, la sottoscrizione, fornendo tutti
gli elementi necessari di riferimento ed allegando la documentazione ritenuta
necessaria. L’istanza può essere effettuata anche verbalmente. In tal caso il
Difensore Civico, anche tramite un suo collaboratore, assume per iscritto gli
elementi essenziali della richiesta facendola sottoscrivere all’interessato. 2.
Il Difensore Civico prima di iniziare la trattazione della pratica
invita il proponente, in caso di mancanza di uno degli elementi formali quali le
generalità o la sottoscrizione, a regolarizzare l’istanza in un termine
perentorio non inferiore ai cinque giorni. 3.
Il Difensore Civico non può dare corso a Istanze derivanti da
segnalazioni anonime. 4.
Qualora si profili la possibilità di proporre la domanda in altra
sede il Difensore Civico informa preliminarmente l’istante. Art.12 1.
Sono sottratte alla competenza del Difensore Civico: a).
Le iniziative dei Consiglieri Comunali che
discendono dai poteri loro conferiti dalla legge e dal regolamento. b).
Le pretese dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale derivanti dal
rapporto di impiego o di lavoro. c).
Le delibere di Consiglio Comunale e di Giunta salvo le facoltà previste
dall’art. 16. 2.
Non possono ricorrere al Difensore Civico: a).
I Consiglieri Comunali se non nei casi
specificatamente previsti dalla legge. b).
Le pubbliche amministrazioni. c). Il Segretario Comunale,
il Direttore Generale, i dirigenti ed i revisori dei conti nell’ambito delle
loro funzioni. 3.
Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le
controversie comunque promosse od insorte da concessionari ed appaltatori di
opere, forniture o servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di
lavoro autonomo, i cui rapporti sono regolati da contratti o convenzioni. Non
rientra, inoltre, nel campo di intervento del Difensore Civico l’attività
imprenditoriale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di
capitali cui partecipa il Comune. 4.
Nel solo caso in cui contraente sia un’Associazione, all’atto
della stipula della convenzione o con atto successivo si può derogare a quanto
previsto dal presente articolo. Art.13 1.
Quando riceve una richiesta di intervento ovvero ritiene di poter
agire di propria iniziativa, il Difensore Civico richiede le notizie e le
informazioni necessarie, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia
degli stessi con le modalità di cui all’art.14. 2.
Se gli elementi acquisiti ne fanno ritenere necessario
l’intervento, il Difensore Civico avverte il responsabile del servizio ed il
responsabile del procedimento portandoli a conoscenza della questione
sottoposta. Il responsabile del procedimento è tenuto a procedere all’esame
delle contestazioni mosse ed a fornire chiarimenti entro dieci giorni. 3.
Ricevute le deduzioni di cui al comma precedente il Difensore Civico,
ove necessario, entro i successivi dieci giorni comunica al responsabile del
servizio ed allo stesso responsabile del procedimento, in forma scritta, le
proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del procedimento ed
indica, nel rispetto della normativa vigente e dei tempi del procedimento
amministrativo, il termine massimo per la definizione del medesimo. Copia del
provvedimento deve essere contestualmente inviato per conoscenza al Sindaco, al
Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, al Direttore Generale
del comune e dell’eventuale altra amministrazione interessata. La definizione
dell’istanza dovrà essere in ogni caso comunicata all’interessato, nel caso
in cui l’intervento del Difensore Civico Comunale non ottenga esito
favorevole, nell’effettuare la conseguente comunicazione all’interessato, lo
rende edotto delle azioni che, dallo stesso, possono essere promosse in sede
Amministrativa o Giurisdizionale. 4.
Il responsabile del servizio o del procedimento è tenuto a
provvedere attraverso un nuovo atto entro il termine indicato dal Difensore
Civico. 5.
Compete al Segretario Comunale e al Direttore Generale impartire le
opportune direttive ed adottare le eventuali misure organizzative per assicurare
da parte del servizio, nonché dei dirigenti o funzionari interessati la più
ampia collaborazione. 6.
I provvedimenti amministrativi emanati a norma del comma 4 devono dar
conto delle osservazioni formulate, motivando per quanto viene disposto
diversamente da esso. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al
Difensore Civico. 7.
Le istanze presentate al Difensore Civico non sospendono
l’esecutività degli atti. 8.
Non possono essere riproposte istanze già definite se non fondate su
elementi nuovi o diversi. 9.
Qualora venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di
fatti configurabili come reati, il Difensore Civico inoltra il rapporto
all’Autorità Giudiziaria. Art.
14 1.
Direttamente o per il tramite del suo ufficio, il Difensore Civico ha
diritto di accedere agli uffici e di richiedere con qualsiasi forma notizie
sullo stato delle pratiche a lui sottoposte, nonché di consultare ed ottenere
copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’oggetto del
suo intervento e di acquisire tutte le informazioni disponibili. 2.
Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d’ufficio,
salvi i casi stabiliti dalla legge. 3.
Le risposte devono essere fornite senza ritardo per iscritto. 4.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio anche dopo la
cessazione dalla carica. Art.
15 1.
Il Difensore Civico segnala al Sindaco, al Segretario Comunale ed al
Direttore Generale o al responsabile di altra amministrazione, il dirigente o
dipendente del Comune, dell’istituzione o azienda o altro soggetto che: a) impedisca
o ritardi senza giustificato motivo l’accesso del Difensore Civico; b)
non rispetti il termine massimo per il
compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore Civico; c)
nella formazione dell’atto o
provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico
e non dia, nello stesso tempo, motivazione dell’inosservanza.Più in generale
può essere data segnalazione anche in caso si verifichino altri ostacoli,
ritardi o impedimenti. 2.
Il Sindaco o il Presidente di società o istituzione, comunicano al
Difensore Civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate o i motivi per i
quali essi hanno ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare. 3.
Il Difensore Civico ha altresì diritto di richiedere al Prefetto, in
casi eccezionali di palese e reiterata inadempienza, la nomina di un Commissario
ad Acta o l’adozione degli opportuni provvedimenti. Art.
16 1.
Il Difensore Civico esercita, nei limiti di cui all’art. 127 del
DPR 267/2000 e con le forme del presente Regolamento, il controllo di legittimità
sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale. CAPO
IV Art.
17 1.
Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione sull’attività svolta e sui provvedimenti
adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate e le proposte di
innovazioni organizzative ed amministrative per il buon andamento
dell’amministrazione comunale, degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti. 2.
La relazione viene rimessa dal Difensore Civico al Presidente del
Consiglio Comunale il quale la iscrive all’ordine del giorno del primo
Consiglio utile. A cura del Presidente del Consiglio Comunale copia della
relazione è trasmessa al Sindaco, al Segretario
generale, al Direttore Generale ed al Presidente dei Revisori dei conti. 3.
Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la
relazione partecipa, su invito del Presidente, il Difensore Civico il quale, se
richiesto, può fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio. Art.
18 1.
Il Difensore Civico deve
essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta
Comunale. 2.
Può partecipare alla discussione di argomenti iscritti all’ordine
del giorno delle Commissioni Consiliari quando si tratti di questioni
particolari di sua competenza. 3. Le Commissioni Consiliari possono convocare il Difensore Civico per
chiarimenti sulla attività svolta. Art.
19 1.
Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto
quanto previsto dal presente regolamento. 2.
Il Difensore Civico può richiedere al Sindaco gli interventi
necessari per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo
ufficio. Art.
20 1.
Il Difensore Civico informa il Segretario Generale e il Direttore
Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell’esercizio della sua
attività, segnalando i servizi ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e
procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 2.
Il Segretario generale ed il Direttore Generale intervengono, secondo
le rispettive competenze, su richiesta del Difensore Civico o anche di propria
iniziativa, per assicurare che i responsabili dei servizi prestino allo stesso
la loro collaborazione nel modo più sollecito, completo ed efficace. 3.
Il Segretario generale garantisce, nel quadro delle sue funzioni di
tutela della legittimità dell’azione amministrativa, un libero ed efficace
svolgimento delle funzioni di difesa civica. CAPO V Art.
21 1.
Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni in piena autonomia
ed indipendenza il Difensore Civico è escluso da ogni rapporto di dipendenza
gerarchica o funzionale con gli Organi del Comune. 2.
La Giunta Comunale è tenuta ad assicurare all’ufficio del
Difensore Civico le risorse umane, tecniche, logistiche e finanziarie per
garantirne il funzionamento. 3.
Il Difensore Civico segnala al Sindaco eventuali esigenze di modifica
o di potenziamento dell’organico. La Giunta è tenuta a provvedere e a
soddisfarne le richieste compatibilmente con le risorse di bilancio e con le
esigenze complessive servizi comunali. 4.
Spetta al Difensore Civico l’organizzazione interna dell’ufficio
e la definizione dei compiti del personale addetto. 5.
Spetta al Difensore Civico determinare l’orario di apertura al
pubblico dell’ufficio, sentito il Sindaco, in modo da garantire la massima
fruibilità. Art.
22 1.
Al Difensore Civico devono essere garantiti locali adeguati alla
funzione che deve essere svolta, idonei per ampiezza e facilità di accesso con
particolare riguardo all’eliminazione di ogni barriera architettonica. 2. L’ufficio è dotato dell’arredamento e delle attrezzature
necessarie, ivi compresi mezzi informatici e telematici. Deve inoltre essere
corredato di testi e pubblicazioni di natura giuridica, contabile ed
amministrativa, del quale il Difensore Civico ha segnalato la necessità. 3.
Il personale addetto all’ufficio, previa autorizzazione della
Giunta Comunale, può partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione
professionale relativi alle funzioni esercitate. 4.
Ogni onere economico per l’organizzazione dell’ufficio è a
carico del Comune. A tal fine ogni anno, entro il 30 settembre, il Difensore
Civico segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da
preventivare nel bilancio dell’esercizio successivo per il funzionamento del
suo ufficio. 5.
La notifica degli atti e dei provvedimenti del Difensore Civico viene
effettuata dai messi comunali. Art.
23 1.
Per assicurare il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei
cittadini, il Difensore Civico mantiene rapporti con il Difensore Civico della
Regione Sardegna e della Provincia di Cagliari se istituiti e con quelli
istituiti negli altri Comuni della Regione. 2.
Il Difensore Civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative
diverse che hanno per oggetto i rapporti di cui al precedente comma. CAPO
VI Art.
24 1.
Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2.
Con la stessa maggioranza il Consiglio può apportare tutte le
modifiche ritenute necessarie, nonché deliberarne l’abrogazione parziale o
totale. La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla
proposta di un regolamento sostitutivo.
Regolamento
per la nomina e l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico, formulato a
cura della Seconda Commissione Consiliare. Aggiornato alla data del 17/05/2007
– Integrato ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 34
del 27 Settembre 2007. |