COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 33 del 14.05.2003

 

REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DI AIUTI
AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, Art. 19

   

Art. 1

Oggetto del Regolamento

 

1-                 Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi a sostegno delle imprese agricole di nuova o recente formazione, per l’avvio di iniziative imprenditoriali locali tendenti all’incremento dell’occupazione e delle attività produttive nel settore agricolo favorendo l’insediamento dei giovani in agricoltura.

 

2-                 L’Amministrazione comunale, in attuazione di quanto previsto dall’Art. 9 del vigente Statuto comunale, riconosce la necessità di formulare un programma di interventi diversificati tendenti a sostenere l’iniziativa imprenditoriale,  promuove lo sviluppo del settore agricolo e della zootecnia innovando e qualificando il tessuto imprenditoriale.

 

3-                 La concessione di aiuti di cui al presente regolamento è  prevista nel Programma Comunale degli Interventi finalizzati all’Occupazione ed allo Sviluppo Produttivo approvato, ai sensi dell’Art. 19 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37.

 

Art. 2

Obiettivi

 

1-                 I contributi erogati sulla base di tale regolamento sono finalizzati a:

·        Incentivare il ricambio generazionale in agricoltura;

·        Tutelare le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali;

·        Ridurre i costi di produzione;

·        Tutelare e migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali;

·        Promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole e zootecniche.

 

Art. 3

Settori di intervento

 

1-            Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi per le attività inerenti la produzione, la trasformazione e commercializzazione  dei seguenti prodotti agricoli:

uva da tavola, ortaggi, erbe officinali, latte e derivati del latte.

 

Art. 4

Beneficiari

 

1-      Possono beneficiare del contributo i “giovani agricoltori” che, in qualità di imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. o di coltivatori diretti di cui all’art. 2083 C.C., siano regolarmente iscritti al registro imprese sotto forma di ditta individuale società di persone o Cooperative.

 

2-            Tra i beneficiari vengono ricompresi anche coloro che proprietari di un terreno, titolari di altro diritto reale escluso l’uso, comodatari  o affittuari abbiano  intenzione di dare avvio ad una impresa agricola, in tal caso, l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà essere regolarizzata entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria dei beneficiari di cui al comma 2 dell’art. 13.

 

 

3-            Il beneficio è esteso anche alle imprese agricole di recente formazione costituite in data successiva al 1° gennaio 2000 la cui attività di impresa sia in fase di avviamento.

 

Art. 5

Condizioni soggettive ed oggettive.

 

1-                 La concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)      possesso da parte di colui che presenta la domanda dei requisiti di “giovane agricoltore previsti dall’art. 8 del Reg. CE 1257/1999: non aver compiuto 40 anni, possesso di  conoscenze e competenze professionali adeguate,  insediamento nell’azienda agricola per la prima volta e in qualità di capo.

b) sia soddisfatto il requisito minimo di redditività per cui il RLS (reddito lordo standard) aziendale non sia inferiore a 5 UDE (unità di dimensione europea) pari a 6.000 Euro;

c) che l’azienda rispetti  i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia di  ambiente, zooprofilassi delle malattie infettive, igiene e benessere degli animali .

d)      che sia documentata la piena disponibilità, per un periodo comunque non inferiore ai 5 anni, dei terreni nei quali l’azienda è ubicata  e ai quali sono destinati gli investimenti.

e)  residenza a Sinnai da almeno 12 mesi per il titolare della ditta individuale o, nel caso di società di persone e di cooperative, per almeno i due terzi dei soci. Si prescinde da tale obbligo per gli emigrati di ritorno, purché gli stessi risultino residenti a Sinnai alla data di pubblicazione del bando, e lo siano stati per un periodo complessivo di 12 mesi anche non continuativi

f)        è altresì richiesto l’obbligo di fissare la sede legale nel Comune di Sinnai e la localizzazione dell’attività produttiva prevalentemente (almeno il 51%) nello stesso ambito territoriale;

g)      la superficie complessiva da destinare alla coltivazione non sia inferiore a 5.000 m2 (compatibilmente con il requisito della redditività);

h)      il singolo appezzamento non  sia inferiore  a 2.500 m2.

 

Art. 6

Conoscenze e competenze professionali.

 

1-     In ordine alle conoscenze e competenze professionali è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

·        possesso del Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o in Scienze forestali o in Medicina Veterinaria o in Scienze delle produzioni animali o in Scienze delle tecnologie alimentari, ovvero, di diploma universitario per le medesime aree  professionali;

·        possesso del diploma di Istituto Tecnico agrario o di Istituto professionale ad indirizzo agrario;

·        possesso di attestato di frequenza  con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali;

·        esercizio, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, dell’attività agricola come titolare di azienda agricola, o come coadiuvanti agricoli familiari o come lavoratori agricoli.  L’esercizio dell’attività agricola dovrà risultare  da specifica autocertificazione attestante l’iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A.  l’indicazione della specifica sezione per i titolari di azienda agricola o attestante l’iscrizione all’INPS per i coadiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli.

 

Art. 7

Tipologia dell’intervento intensità di aiuto

 

1-                 Il sostegno è finalizzato all’avvio o al consolidamento di piccole iniziative produttive, di nuova o di recente attivazione, di soggetti imprenditoriali singoli o associati, attraverso la concessione di aiuti per investimenti, di importo non superiore a 9.000 (novemila) Euro.

 

2-                 Il contributo, concesso in conto capitale, espresso come percentuale del volume dei costi ammissibili, non potrà superare  ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n.1257/1999   il 55% (cinquantacinque per cento) dell’investimento totale.  In ogni caso l’importo dell’aiuto  non potrà superare il limite massimo indicato al precedente comma.

 

3-                 Il finanziamento viene concesso per il 60% (sessanta per cento) in forma di contributo a fondo perduto, e per il restante 40% (quaranta per cento) in forma di prestito agevolato senza interessi da restituire in otto rate semestrali posticipate.

 

Art. 8

Investimenti finanziabili e spese ammissibili.

 

1-       Per la realizzazione del progetto sono ammesse a contributo esclusivamente le spese      d’investimento, al netto di IVA, rientranti nelle categorie di seguito elencate:

a)      impianto di colture arboree specializzate (uva da tavola, ortaggi, erbe officinali);

b)      acquisto di macchine, attrezzature e apparecchiature agricole;

c)      acquisto di apparecchiature e programmi informatici  per ufficio fino ad un massimo del 12%;

d)      spese generali, onorari   e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze fino ad un massimo del 12%;

 

2-     Rientrano nel progetto finanziabile gli investimenti riguardanti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti nell’azienda agricola  e il cui processo di trasformazione avvenga sempre all’interno della medesima.

Per trasformazione di un prodotto agricolo deve intendersi quel trattamento in seguito al quale il prodotto ottenuto comunque rimane un prodotto agricolo.

 

3-     I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati.

 

4-     L’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente  giustificati qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti    condizioni:

a)      una dichiarazione del venditore deve  attestare l’origine esatta del materiale  e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di contributo erogato da ente locale, nazionale o comunitario;

b)      l’acquisto deve rappresentare un vantaggio particolare per  il programma o il progetto, o essere imposto da circostanze eccezionali (materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto);

c)      riduzione del costo relativo (e quindi del contributo) rispetto al costo del materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l’operazione;

d)      le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto.

 

5-     I beni usati possono essere acquistati esclusivamente da venditori che non siano e non siano stati  nel passato legati al beneficiario (o a soci della società) da rapporti di controllo o di  compartecipazione ad impresa o da rapporto di parentela  e/o affinità fino al 4° grado civile.

 

6-     In ogni caso  di acquisto di beni usati nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo  essenziale per l'ammissione alle agevolazioni è garantire e documentare il trasferimento all'impresa della piena proprietà del bene nei modi previsti dalla legge in relazione alla loro natura.   

 

7-     Non sono ammessi al contributo investimenti per l’acquisto, l’edificazione e la ristrutturazione di immobili. Le spese effettivamente sostenute per tali voci d’investimento, con oneri esclusivamente a carico dell’impresa, se documentate concorrono a determinare l’investimento complessivo,  possono essere considerate ai soli fini dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria di merito.

 

8-     L’IVA deve essere  esclusa dalle  spese ammissibili; tuttavia per i beneficiari che non la possono recuperare, saranno riconosciute le spese al lordo di IVA  previa presentazione di autocertificazione attestante l’impossibilità di recupero dell’imposta.

 

Art.9

Metodologia di attuazione dell’intervento

 

1-                 La messa a concorso dei contributi verrà deliberata dalla Giunta municipale, nel rispetto degli atti di programmazione adottati dal Consiglio comunale. La G.M., contestualmente, dovrà approvare apposito bando disciplinante la procedura concorsuale ed indicante i titoli e i requisiti valutabili, e dovrà nominare la Commissione deputata alla valutazione delle domande ed alla formulazione della graduatoria di merito.

 

Art. 10

Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo

 

1-                 E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di non alienare  o cedere a qualunque titolo i beni ammessi alle agevolazioni e di utilizzarli  esclusivamente per l’attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per almeno 5 (cinque) anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

 

2-                 In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca del beneficio concesso ed al conseguente recupero, nei modi di legge, delle somme erogate.

 

3-                 Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite indagine di mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i preventivi ed i contratti d’acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti sorretti dal contributo.

 

4-                 Il beni per i quali sono concessi i contributi (a fondo perduto e prestito agevolato), dovranno essere assicurati contro i danni (furto, incendio, ecc.), per un importo almeno pari al contributo assegnato.

 

5-                 Il contributo è concesso dal Comune subordinatamente all’acquisizione di idonee garanzie assicurative sull’investimento finanziato.

 

6-                 Gli oneri sostenuti per prestazione di garanzie assicurative sui beni finanziati possono essere ammessi a contributo nell’ambito degli interventi del Comune per il sostegno alla formazione delle nuove imprese.

 

Art. 11

Ammissibilità della proposta. Valutazione dei titoli al fine della formazione

della graduatoria di merito per la concessione dei benefici.

 

1-     Per l’ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento dovrà essere dimostrata, con la presentazione di apposito piano d’impresa, la validità economica dell’iniziativa imprenditoriale proposta.

 

2-     Ai fini della formazione della graduatoria di merito si procederà all’assegnazione del punteggio determinandolo in base al grado di autofinanziamento, scelta di produzione biologica, altra coltura  o allevamento di qualità, possesso di titoli di studi attinenti e non, durata dei periodi lavorativi o dei corsi di formazione professionale di cui all’art. 6.

 

Art. 12

Domanda di ammissione alle agevolazioni

 

1-     La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata, in bollo, al Comune di Sìnnai esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

 

2-     Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello disponibile presso gli uffici del Comune, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.

 

3-     Nella dichiarazione resa ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere attestato, in particolare:

- che l’impresa (se già costituita) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

-                     che tutte le notizie fornite nella domanda presentata e nelle schede tecniche allegate, nonché negli eventuali altri allegati prodotti, corrispondono al vero;

-                     che si è presa visione, e si accettano, gli obiettivi, le finalità e la procedura del bando;

-                     di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito o di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto della domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

-                     l’impegno a finanziare la parte non coperta dal contributo e ad effettuare l’investimento per l’intero importo dichiarato;

-                     l’impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti per il calcolo delle agevolazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000;

-                     l’impegno ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche;

-                     che per i mappali in proprietà l’azienda non ha trasferito, a qualunque titolo, la proprietà dei medesimi e che gode della piena e libera disponibilità degli stessi;

-                     che l’azienda ha sede legale nel Comune di Sinnai;

-                     i riferimenti catastali dei terreni dove  essa è ubicata e la superficie complessiva;

-                     che per i terreni non in proprietà l’azienda ha la disponibilità dei terreni indicati in base  al seguente titolo _____________________ di durata di anni_____ , e che possiede l’autorizzazione (che si allega) del proprietario ad eseguire le opere sul proprio fondo e a richiedere e a riscuotere il contributo;

 

1-                 Per la partecipazione al concorso è indispensabile allegare alla domanda dettagliato preventivo di spesa, o precontratto d’acquisto, relativo alle attrezzature ed agli altri beni strumentali oggetto degli investimenti per i quali si chiede il contributo.

 

Art. 13

Procedura per la concessione delle agevolazioni

 

1-                 Allo scadere dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande, si provvederà all’istruttoria al fine di determinare la graduatoria provvisoria con atto del funzionario competente.

 

2-                 Nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione dalla graduatoria provvisoria  si procederà a richiedere eventuali documentazioni per verificare il possesso dei requisiti dichiarati e per provvedere alla determinazione della graduatoria definitiva.

 

3-                 Eventuali ricorsi  sia alla graduatoria provvisoria che definitiva devono essere presentati entro  30 giorni dalla pubblicazione della stessa;

 

4-                 Per l’attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, il Comune provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della ammissione al beneficio con lettera A/R pena la decadenza dal beneficio;

 

5-                 Successivamente alla stipula del contratto il Comune verserà in rimessa diretta o sul conto corrente bancario del  beneficiario un’anticipazione pari al 45% (quarantacinque per cento) del totale degli investimenti ammessi  alle agevolazioni.

 

6-                 Le  spese di investimento per l’ammissibilità al contributo devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

 

7-                 Il Comune richiede al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede, in un’unica soluzione, all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

 

8-                 L’erogazione a saldo del contributo è, comunque, subordinata alla presentazione delle fatture quietanzate relative ai beni oggetto dell’investimento previsti nel progetto per un importo non inferiore a quello dichiarato all’atto della partecipazione al concorso. La presentazione della fatturazione va effettuata entro e non oltre 6 mesi  dalla stipula del contratto.

  

Art.14

Controlli

 

1-                 Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e visite ispettive, con proprio personale o con consulenti a tal fine  incaricati, per verificare il rispetto di tutti gli impegni assunti con il contratto di cui all’art.13 comma 4.

Di  tali sopralluoghi e visite verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal soggetto incaricato dal Comune  e dal beneficiario.