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Allegato alla
deliberazione C.C. n. 33 del 14.05.2003 REGOLAMENTO
PER Art.
1 Oggetto
del Regolamento 1-
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi a
sostegno delle imprese agricole di nuova o recente formazione, per l’avvio di
iniziative imprenditoriali locali tendenti all’incremento dell’occupazione e
delle attività produttive nel settore agricolo favorendo l’insediamento dei
giovani in agricoltura. 2-
L’Amministrazione comunale, in attuazione di quanto previsto dall’Art.
9 del vigente Statuto comunale, riconosce la necessità di formulare un
programma di interventi diversificati tendenti a sostenere l’iniziativa
imprenditoriale, promuove lo sviluppo del settore agricolo e della zootecnia
innovando e qualificando il tessuto imprenditoriale. 3-
La concessione di aiuti di cui al presente regolamento è
prevista nel Programma Comunale degli Interventi finalizzati
all’Occupazione ed allo Sviluppo Produttivo approvato, ai sensi dell’Art. 19
della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37. Art.
2 Obiettivi 1-
I contributi erogati sulla base di tale regolamento sono finalizzati a: ·
Incentivare il ricambio generazionale in agricoltura; ·
Tutelare le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali; ·
Ridurre i costi di produzione; ·
Tutelare e migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene e
benessere degli animali; ·
Promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole e
zootecniche. Art.
3 Settori
di intervento 1-
Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi per le attività
inerenti la produzione, la trasformazione e commercializzazione
dei seguenti prodotti agricoli: uva
da tavola, ortaggi, erbe officinali, latte e derivati del latte. Art.
4 Beneficiari 1-
Possono beneficiare del contributo i “giovani agricoltori” che, in
qualità di imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. o di coltivatori
diretti di cui all’art. 2083 C.C., siano regolarmente iscritti al registro
imprese sotto forma di ditta individuale società di persone o Cooperative. 2-
Tra i beneficiari vengono ricompresi anche coloro che proprietari di un
terreno, titolari di altro diritto reale escluso l’uso, comodatari
o affittuari abbiano intenzione
di dare avvio ad una impresa agricola, in tal caso, l’iscrizione alla Camera
di Commercio dovrà essere regolarizzata entro 60 giorni dall’approvazione
della graduatoria dei beneficiari di cui al comma 2 dell’art. 13. 3-
Il beneficio è esteso anche alle imprese agricole di recente formazione
costituite in data successiva al 1° gennaio 2000 la cui attività di impresa
sia in fase di avviamento. Art.
5 Condizioni
soggettive ed oggettive. 1-
La concessione degli aiuti è subordinata al rispetto delle seguenti
condizioni: a)
possesso da parte di colui che presenta la domanda dei requisiti di
“giovane agricoltore previsti dall’art. 8 del Reg. CE 1257/1999: non aver
compiuto 40 anni, possesso di conoscenze
e competenze professionali adeguate, insediamento
nell’azienda agricola per la prima volta e in qualità di capo. b) sia soddisfatto il requisito minimo di redditività per cui il RLS (reddito lordo standard) aziendale non sia inferiore a 5 UDE (unità di dimensione europea) pari a 6.000 Euro; c) che l’azienda rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia di ambiente, zooprofilassi delle malattie infettive, igiene e benessere degli animali . d)
che sia documentata la piena disponibilità, per un periodo comunque non
inferiore ai 5 anni, dei terreni nei quali l’azienda è ubicata e ai quali sono destinati gli investimenti. e)
residenza a Sinnai da almeno 12 mesi per il titolare della ditta
individuale o, nel caso di società di persone e di cooperative, per almeno i
due terzi dei soci. Si prescinde da tale obbligo per gli emigrati di ritorno,
purché gli stessi risultino residenti a Sinnai alla data di pubblicazione del
bando, e lo siano stati per un periodo complessivo di 12 mesi anche non
continuativi f)
è altresì richiesto l’obbligo di fissare la sede legale nel Comune di
Sinnai e la localizzazione dell’attività produttiva prevalentemente (almeno
il 51%) nello stesso ambito territoriale; g)
la superficie complessiva da destinare alla coltivazione non sia
inferiore a 5.000 m2 (compatibilmente con il requisito della
redditività); h)
il singolo appezzamento non sia
inferiore a 2.500 m2. Art.
6 Conoscenze e competenze
professionali. 1-
In ordine alle conoscenze e competenze professionali è richiesto almeno
uno dei seguenti requisiti: ·
possesso del Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o in Scienze forestali
o in Medicina Veterinaria o in Scienze delle produzioni animali o in Scienze
delle tecnologie alimentari, ovvero, di diploma universitario per le medesime
aree professionali; ·
possesso del diploma di Istituto Tecnico agrario o di Istituto
professionale ad indirizzo agrario; ·
possesso di attestato di frequenza con
profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di
almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali e
regionali; ·
esercizio, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione
della domanda, dell’attività agricola come titolare di azienda agricola, o
come coadiuvanti agricoli familiari o come lavoratori agricoli.
L’esercizio dell’attività agricola dovrà risultare
da specifica autocertificazione attestante l’iscrizione al registro
imprese presso la C.C.I.A.A. l’indicazione
della specifica sezione per i titolari di azienda agricola o attestante
l’iscrizione all’INPS per i coadiuvanti agricoli familiari e per i
lavoratori agricoli. Art.
7 Tipologia
dell’intervento intensità di aiuto
1-
Il sostegno è finalizzato all’avvio o al consolidamento di piccole
iniziative produttive, di nuova o di recente attivazione, di soggetti
imprenditoriali singoli o associati, attraverso la concessione di aiuti per
investimenti, di importo non superiore a 9.000 (novemila) Euro. 2-
Il contributo, concesso in conto capitale, espresso come percentuale del
volume dei costi ammissibili, non
potrà superare ai sensi
dell’art. 7 del Reg. CE n.1257/1999
il 55% (cinquantacinque per cento) dell’investimento totale.
In ogni caso l’importo dell’aiuto
non potrà superare il limite massimo indicato al precedente comma. 3-
Il finanziamento viene concesso per il 60% (sessanta per cento) in forma
di contributo a fondo perduto, e per il restante 40% (quaranta per cento) in
forma di prestito agevolato senza interessi da restituire in otto rate
semestrali posticipate. Art. 8
Investimenti
finanziabili e spese ammissibili.
1-
Per la realizzazione
del progetto sono ammesse a contributo esclusivamente le spese d’investimento, al netto di IVA,
rientranti nelle categorie di seguito elencate: a)
impianto di colture arboree specializzate (uva da tavola, ortaggi, erbe
officinali); b)
acquisto di macchine, attrezzature e apparecchiature agricole; c)
acquisto di apparecchiature e programmi informatici
per ufficio fino ad un massimo del 12%; d)
spese generali, onorari e
oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di
brevetti e licenze fino ad un massimo del 12%; 2-
Rientrano nel progetto finanziabile gli investimenti riguardanti la
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti
nell’azienda agricola e il cui
processo di trasformazione avvenga sempre all’interno della medesima. Per
trasformazione di un prodotto agricolo deve intendersi quel trattamento in
seguito al quale il prodotto ottenuto comunque rimane un prodotto agricolo. 3-
I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo
produttivo, nuovi di fabbrica o usati. 4-
L’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile
in casi debitamente giustificati
qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti
condizioni: a)
una dichiarazione del venditore deve
attestare l’origine esatta del materiale
e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di contributo erogato
da ente locale, nazionale o comunitario; b)
l’acquisto deve rappresentare un vantaggio particolare per
il programma o il progetto, o essere imposto da circostanze eccezionali
(materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la
buona realizzazione del progetto); c)
riduzione del costo relativo (e quindi del contributo) rispetto al costo
del materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per
l’operazione; d)
le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono
essere adeguate alle esigenze del progetto. 5-
I beni usati possono essere acquistati esclusivamente da venditori che
non siano e non siano stati nel
passato legati al beneficiario (o a soci della società) da rapporti di
controllo o di compartecipazione ad
impresa o da rapporto di parentela e/o
affinità fino al 4° grado civile. 6-
In ogni caso di acquisto di
beni usati nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo
essenziale per l'ammissione alle agevolazioni è garantire e documentare
il trasferimento all'impresa della piena proprietà del bene nei modi previsti
dalla legge in relazione alla loro natura.
7-
Non sono ammessi al contributo investimenti per l’acquisto,
l’edificazione e la ristrutturazione di immobili. Le spese effettivamente
sostenute per tali voci d’investimento, con oneri esclusivamente a carico
dell’impresa, se documentate concorrono a determinare l’investimento
complessivo, possono essere
considerate ai soli fini dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento
nella graduatoria di merito. 8-
L’IVA deve essere esclusa
dalle spese ammissibili; tuttavia
per i beneficiari che non la possono recuperare, saranno riconosciute le spese
al lordo di IVA previa
presentazione di autocertificazione attestante l’impossibilità di recupero
dell’imposta. Art.9Metodologia di
attuazione dell’intervento
1-
La messa a concorso dei contributi verrà deliberata dalla Giunta
municipale, nel rispetto degli atti di programmazione adottati dal Consiglio
comunale. La G.M., contestualmente, dovrà approvare apposito bando
disciplinante la procedura concorsuale ed indicante i titoli e i requisiti
valutabili, e dovrà nominare la Commissione deputata alla valutazione delle
domande ed alla formulazione della graduatoria di merito. Art. 10
Obblighi e
garanzie a carico dei beneficiari del contributo
1-
E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di non alienare
o cedere a qualunque titolo i beni ammessi alle agevolazioni e di
utilizzarli esclusivamente per
l’attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per almeno 5 (cinque)
anni dalla data di ammissione alle agevolazioni. 2-
In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca del beneficio
concesso ed al conseguente recupero, nei modi di legge, delle somme erogate. 3-
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite indagine di
mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i preventivi
ed i contratti d’acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti
sorretti dal contributo. 4-
Il beni per i quali sono concessi i contributi (a fondo perduto e
prestito agevolato), dovranno essere assicurati contro i danni (furto, incendio,
ecc.), per un importo almeno pari al contributo assegnato. 5-
Il contributo è concesso dal Comune subordinatamente all’acquisizione
di idonee garanzie assicurative sull’investimento finanziato. 6-
Gli oneri sostenuti per prestazione di garanzie assicurative sui beni
finanziati possono essere ammessi a contributo nell’ambito degli interventi
del Comune per il sostegno alla formazione delle nuove imprese. Art.
11 Ammissibilità della
proposta. Valutazione dei titoli al fine della formazione della graduatoria di
merito per la concessione dei benefici. 1-
Per l’ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento dovrà
essere dimostrata, con la presentazione di apposito piano d’impresa, la
validità economica dell’iniziativa imprenditoriale proposta. 2-
Ai fini della formazione della graduatoria di merito si procederà
all’assegnazione del punteggio determinandolo in base al grado di
autofinanziamento, scelta di produzione biologica, altra coltura
o allevamento di qualità, possesso di titoli di studi attinenti e non,
durata dei periodi lavorativi o dei corsi di formazione professionale di cui
all’art. 6. Art.
12 Domanda di ammissione
alle agevolazioni 1-
La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata, in bollo, al
Comune di Sìnnai esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento. 2-
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000,
secondo il modello disponibile presso gli uffici del Comune, al fine di fornire
tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di
ammissibilità della domanda stessa. 3-
Nella dichiarazione resa ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000 dovrà
essere attestato, in particolare: - che l’impresa (se già
costituita) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in
stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; -
che tutte le notizie fornite nella domanda presentata e nelle schede
tecniche allegate, nonché negli eventuali altri allegati prodotti,
corrispondono al vero; -
che si è presa visione, e si accettano, gli obiettivi, le finalità e la
procedura del bando; -
di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito o di
rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto della domanda, altre agevolazioni di
qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; -
l’impegno a finanziare la parte non coperta dal contributo e ad
effettuare l’investimento per l’intero importo dichiarato; -
l’impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento
delle notizie e dei dati esposti per il calcolo delle agevolazioni, sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’Art. 47 del
D.P.R. 445/2000; -
l’impegno ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche; -
che per i mappali in proprietà l’azienda non ha trasferito, a
qualunque titolo, la proprietà dei medesimi e che gode della piena e libera
disponibilità degli stessi; -
che l’azienda ha sede legale nel Comune di Sinnai; -
i riferimenti catastali dei terreni dove
essa è ubicata e la superficie complessiva; -
che per i terreni non in proprietà l’azienda ha la disponibilità dei
terreni indicati in base al
seguente titolo _____________________ di durata di anni_____ , e che possiede
l’autorizzazione (che si allega) del proprietario ad eseguire le opere sul
proprio fondo e a richiedere e a riscuotere il contributo; 1-
Per la partecipazione al concorso è indispensabile allegare alla domanda
dettagliato preventivo di spesa, o precontratto d’acquisto, relativo alle
attrezzature ed agli altri beni strumentali oggetto degli investimenti per i
quali si chiede il contributo. Art.
13 Procedura per la
concessione delle agevolazioni 1-
Allo scadere dei termini previsti dal bando per la presentazione delle
domande, si provvederà all’istruttoria al fine di determinare la graduatoria
provvisoria con atto del funzionario competente. 2-
Nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione dalla graduatoria
provvisoria si procederà a richiedere eventuali documentazioni per
verificare il possesso dei requisiti dichiarati e per provvedere alla
determinazione della graduatoria definitiva. 3-
Eventuali ricorsi sia alla
graduatoria provvisoria che definitiva devono essere presentati entro
30 giorni dalla pubblicazione della stessa; 4-
Per l’attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, il
Comune provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto
entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della ammissione al beneficio
con lettera A/R pena la decadenza dal beneficio; 5-
Successivamente alla stipula del contratto il Comune verserà in rimessa
diretta o sul conto corrente bancario del beneficiario
un’anticipazione pari al 45% (quarantacinque per cento) del totale degli
investimenti ammessi alle
agevolazioni. 6-
Le spese di investimento per l’ammissibilità al contributo
devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva. 7-
Il Comune richiede al soggetto beneficiario tutti gli elementi o
documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo
apposito monitoraggio, provvede, in un’unica soluzione, all’erogazione a
saldo del contributo in conto capitale. 8-
L’erogazione a saldo del contributo è, comunque, subordinata alla
presentazione delle fatture quietanzate relative ai beni oggetto
dell’investimento previsti nel progetto per un importo non inferiore a quello
dichiarato all’atto della partecipazione al concorso. La presentazione della
fatturazione va effettuata entro e non oltre 6 mesi
dalla stipula del contratto. Art.14 Controlli 1-
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e visite
ispettive, con proprio personale o con consulenti a tal fine
incaricati, per verificare il rispetto di tutti gli impegni assunti con
il contratto di cui all’art.13 comma 4. |