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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.02.2010
REGOLAMENTO TITOLO
I Articolo
1 1- Il
presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5,
delle Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2007 n° 15/15,
del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n° 114, della Legge Regionale 5
marzo 2008, n. 3 e della Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile
2008, n. 22/1. Articolo
2 1- L’insediamento
e l’esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche sono
rivolte al perseguimento delle seguenti finalità: -
funzione di servizio nell’interesse dei cittadini in modo integrato con le
attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare
complessivamente l’offerta commerciale dell’intero paese; -
funzione di valorizzazione e di promozione del paese o di parti dello
stesso; -
funzione di promozione delle produzioni tipiche locali e dello stesso
territorio. Articolo
3 1- Ai
fini dell’applicazione del presente regolamento si intendono: a) Per commercio
sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e
la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche,
comprese quelle del demanio marittimo, e sulle aree private delle quali il
Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. b) Per aree
pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà
privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di
qualunque natura destinata ad uso pubblico. c) Per posteggio,
la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la
disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato
all’esercizio dell’attività commerciale. d) Per mercato,
l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità,
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese
per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di
alimenti e bevande, l’erogazione dei pubblici servizi, e) Per fiera,
la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle
aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di
operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in
occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. f) Per fiera
promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree
pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al
fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane,
centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o
particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni
possono partecipare, oltre che gli operatori autorizzati all’esercizio del
commercio su aree pubbliche, anche tutti gli altri soggetti iscritti al
registro delle imprese. g) Per feste o sagre locali manifestazioni che si svolgono in determinati
periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali,
folcloristici, tradizionali locali. h) Per mercato
straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni
diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di
posteggi. i) Per posteggio
fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della
quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione. l) Per posteggio
libero, posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente
riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o
dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere
stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del
mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante. m) Per presenze
in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato
nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere
l’attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia. n) Per presenze
effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha
effettivamente esercitato l’attività in tale fiera; o) Per anzianità
nel mercato l’anzianità di presenza nel mercato riferita alla prima
concessione del titolare o del cedente (per atto tra vivi o causa morte). La
cessione o l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte
del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di
priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal
subentrante al fine dell'’assegnazione in concessione dei posteggi nei
mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato,
nonché al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. p) Per miglioria,
la possibilità per un operatore, già titolare di concessione di posteggio
in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purché non assegnato,
con valida motivazione; q) Per scambio
la possibilità, per due operatori concessionari di posteggio in una
fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; r) Per posteggio
riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti
portatori di handicap. s) Per settore
merceologico, quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, L.R. 5/2006
per esercitare l’attività commerciale con riferimento ai settori
ALIMENTARE e NON ALIMENTARE. t) Per spunta,
l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo
aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della
concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella
giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. u) Per spuntista,
l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, intende
occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in
concessione o non ancora assegnato. Articolo
4 1-
La regolamentazione, la gestione, il rilascio e la revoca dei
titoli autorizzatori è di competenza del Servizio Attività Produttive. 2-
Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche,
nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano al
Settore di Polizia Municipale, che assicura l’espletamento delle attività
di vigilanza. 3-
Al fine di garantire continuità nell’attività di gestione e
controllo dei mercati, il Settore di Polizia Municipale assicura continuità
di presenza di idoneo personale che trasmetterà regolarmente al
Responsabile del Servizio Attività Produttive tutti i dati e gli
accertamenti relativi all’attività di controllo di cui al presente
regolamento per l’adozione degli opportuni provvedimenti. Articolo
5 1- Il
commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi
provvedimenti concessori
previsti dalla Legge Regionale n. 5/2006 e dalla Legge Regionale n. 3/2008,
nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli
seguenti. 2- Il
Comune, nella stessa delibera di cui al successivo art. 9, individua le aree
aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali
l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a
condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette.
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per
motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di
pubblico interesse. 3- Le
aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere
individuate all’interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni
paesaggistici.
1- Il
commercio su aree pubbliche può essere svolto: A. su
posteggi dati in concessione per dieci anni; B. negli
spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi a condizione che sia
esercitato in forma itinerante. 2- L’esercizio
dell’attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di
persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ai soci
illimitatamente responsabili. 3-
Le autorizzazioni sono di due tipi: a)
autorizzazione di tipo A
per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante
l’utilizzo di un posteggio; questa abilita anche all’esercizio in forma
itinerante nell’ambito del territorio regionale; b) autorizzazione
di Tipo B per il commercio su area pubblica in forma itinerante da
presentarsi nel Comune nel quale il richiedente ha la residenza (se persona
fisica) o la sede legale (in caso di persona giuridica); questa abilita
anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al
domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi
di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Articolo
7 1-
Le autorizzazioni di cui
all’art. 6, sono sostituite, decorsi 20 giorni, dalla presentazione della
dichiarazione autocertificativa al S.U.A.P. del Comune. Articolo
8 1-
E’ fatto
obbligo a tutti gli operatori di esibire il documento autorizzativo in
originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti alla
gestione dei servizi del mercato. 2-
Gli uffici verificano
annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o
autorizzazione su aree pubbliche. 3-
L’attività può
essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da
dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549
del C.C.), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro,
purché appositamente delegati, e in possesso del documento autorizzativo
originale. Articolo
9 1- Il
Comune, tramite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, sulla
base delle disposizioni emanate dalla Regione, previa consultazione delle
organizzazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, può: a)
istituire nuovi mercati; b) per i
mercati esistenti: 1.
aumentarne o diminuirne la periodicità; 2.
trasferirli in altra zona del territorio comunale; 3.
aumentarne o diminuirne il numero dei posteggi. 2- Nell’atto
di istituzione o trasferimento il Comune stabilisce: la localizzazione del
mercato, l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio
dell’attività, la sua suddivisione interna in posteggi, le vie di
transito o parcheggi, la frequenza di svolgimento, l’eventuale
suddivisione merceologica e il numero dei posteggi riservati agli
agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. 3- Le
Deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse
all’Assessorato Regionale competente in materia di commercio. 4- Più
soggetti, purché operatori su aree pubbliche e riuniti in consorzio o
società consortili, che mettono a disposizione del Comune un’area
mercatale da poter essere destinata a tale attività, se compatibile con le
destinazioni urbanistiche, hanno diritto alle rispettive concessioni di
posteggio. Articolo
10 1- In
applicazione delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le
specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo. 2- Per
i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte
riservate rispettivamente al settore merceologico alimentare e non
alimentare. 3- Apposite
aree di mercato, in una percentuale non inferiore al 30% della superficie
totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la
precedenza gli imprenditori agricoli associati. 4- Il
Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche
al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare
riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia
rivolta essenzialmente al turismo. 5- Il
Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni
merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori
mercato, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di
particolari ricorrenze o festività. 6- Nelle
ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti
gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti
di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini
dell’ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei
posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di
esclusione in difetto o di decadenza della concessione rilasciata. Articolo
11 1- I
mercati sono distinti in: a)
mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle tipologie alimentari e
non alimentari; b)
mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie; c)
mercati giornalieri con periodicità stagionale; d)
mercati con periodicità non giornaliera; e)
mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari
merceologie; f)
fiere-mercato e mostre-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie,
opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini,
fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini, animali; g) sagre. 2- La
definizione delle aree di mercato deve tenere conto: a) delle
previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità
decennale del posteggio; b) delle
norme in materia di viabilità; c) delle
limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore
archeologico, storico, artistico, ambientale; d) delle
prescrizioni di carattere igienico-sanitario; e) della
normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; f) di
altro motivo di pubblico interesse. Art.
12 1- Le
dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo, esclusi i
parcheggi, devono essere tali da consentire all’operatore una adeguata
esposizione delle merci oggetto dell’attività. 2- Le
corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei mercati non
potranno essere inferiori a m. 3,00. 3- I
posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati
anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita. 4- Tra
un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella
misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e
attrezzature. 5- L’eventuale
tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal
suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa. 6- Tutte
le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono
essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell’attività. 7- L’istituzione
dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla
realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare
funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto
disposto dalle vigenti norme sanitarie. Art.
13 1- E’
consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi a: a)
mercati che all’entrata in vigore della legge venivano già svolti in
detti giorni e quindi possono continuare a svolgere la loro attività con le
modalità già previste; b)
fiere-mercato caratterizzate da una determinata specializzazione
merceologica, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 11 del presente
regolamento.
1- Nel
caso di trasferimento di mercati il Servizio Attività Produttive provvede
alla formazione di una graduatoria di tutti gli operatori titolari di
concessione nel precedente mercato, secondo il seguente criterio di priorità: -
anzianità nel mercato di appartenenza (tenuto conto di eventuali, diverse,
periodicità). In caso
di parità di punteggio, in ulteriore subordine progressivo: -
presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap; - numero
di familiari a carico; -
anzianità del richiedente; -
anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa; -
anzianità complessiva maturata dall’operatore quale risulta dalla data di
iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese; Solo per
i produttori agricoli, in ulteriore subordine progressivo: - anzianità
di rilascio dell’autorizzazione amministrativa o di presentazione della
denuncia di inizio attività di cui all’art. 4 del D.Lgs n°228/01. In
caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 2- I
titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta
del posteggio. Coloro che
sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista , potranno
avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta.
In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di
scelta e l'ufficio assegnerà il primo posteggio libero, inteso come numero
progressivo, del settore di appartenenza. 3- Qualora,
alla fine dell’assegnazione, risultino ancora posteggi liberi, si procederà
secondo le modalità indicate nell’articolo 20. Articolo
15 1- Il
Comune, sentite le Associazioni di Categoria, ha facoltà di revocare,
modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con
riferimento alla dislocazione, di tutti i posteggi, anche già assegnati,
quando ciò sia reso necessario per la tutela dell’interesse pubblico. 2- Nel
caso in cui l'area pubblica su cui insiste il posteggio non sia di proprietà
comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla
disponibilità dell'area da parte del Comune. 3- Le
variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo, dei
posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse
pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non
comportano modifiche definitive degli stessi. Articolo
16 1-
L’autorizzazione all’esercizio
sulle aree pubbliche dell’attività di vendita dei prodotti alimentari
abilita anche alla somministrazione dei
medesimi, a condizione che il
titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra
attività. L’abilitazione alla somministrazione
deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 2- L’attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della
normativa vigente in materia igienico-sanitaria stabilite da leggi,
regolamenti e ordinanze vigenti in materia. 3- Al Servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede,
nell’ambito della propria competenza, l’Azienda U.S.L. 4- E’ consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti
alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso
delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa. TITOLO
II Articolo
17 1- Il
mercato con posteggi viene svolto secondo la periodicità e nelle giornate
stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale. 2- Qualora
la giornata di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli
effetti di legge, compresa la festività della Santa Patrona del 4 dicembre,
il mercato non si potrà svolgere. 3-
Il mercato inoltre non si potrà tenere nella settimana che precede e in
quella che segue la ricorrenza di Tutti i Santi, come meglio precisato con
apposita Ordinanza Sindacale. 4-
In casi eccezionali stabiliti di volta in volta dal Comune, il mercato non
si potrà svolgere qualora una festività o una manifestazione si protragga
sino al giorno che precede quello di svolgimento del mercato. Tale divieto
dovrà essere preventivamente comunicato agli operatori dal servizio Polizia
Municipale. 5- L’area
di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del primo comma, è
interdetta, nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con
contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il
giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di
conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai
soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il
mercato o per i loro spostamenti ed ai mezzi di Polizia e di Pronto
Soccorso. Articolo
18 1-
La concessione del posteggio ha validità decennale ed è tacitamente
rinnovata, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione Comunale. 2- L’operatore
deve essere titolare di un solo posteggio per la stessa giornata mercatale. 3- I
titolari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie
maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella
concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze, con merce o
qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito. In ogni caso i
titolari di posteggio non possono: 1.
impedire il flusso pedonale e le operazioni di mercato in genere; 2.
occultare la visibilità dei banchi degli altri operatori; 3.
intralciare l’accesso e l’operatività dei mezzi di soccorso. 4-
È vietato esporre la merce sul suolo ad esclusione delle piante, dei
fiori e delle calzature. 5- Le
attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la
misura del
posteggio assegnato e inoltre devono essere situate ad una altezza minima
dal suolo di metri 2,00 misurati nella parte più bassa. 6-
Ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di un metro tra un
posteggio e l’altro. 7-
E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare libera e ben visibile la
linea che delimita il proprio posteggio. 8- Gli
assegnatari del posteggio possono utilizzare per l’esposizione e la
vendita della merce sia un banco tradizionale che il supporto del veicolo, a
condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni
del posteggio. Articolo
19 1- Il
Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera
l’area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell’orario
di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini. 2- Ai
sensi delle disposizioni emanate dalla Regione, l’orario di vendita è
stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi: - inizio
delle vendite non prima delle ore 07,00; -
fascia oraria di vendita non inferiore a quattro ore e non superiore a
diciotto ore giornaliere, anche frazionate; 3- Fatta
salva diversa disposizione sindacale gli operatori devono essere presenti
improrogabilmente entro le ore 08,00. In caso di assenza dei titolari, la
Polizia municipale può procedere all’assegnazione dei posteggi. 4- Nel
caso di posteggi liberi o non ancora assegnati, la Polizia Municipale può
procedere senza attendere. 5- Nell’ora
successiva alla chiusura, gli operatori dovranno procedere allo sgombero
dell’area di mercato. Articolo
20 1- Il
Servizio Attività Produttive rende noto tramite bando pubblicato
all'Albo Pretorio, nel sito internet e in un quotidiano a rilevanza
regionale, la disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato, con
l'indicazione delle merceologie in cui sono suddivisi e del numero dei
posteggi riservati ai produttori agricoli; 2- Non
sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente
conclusi i procedimenti di revoca. 3- Gli
interessati all’assegnazione di un posteggio devono presentare domanda (in
bollo) entro i termini indicati dal bando. 4- Le
assegnazioni saranno effettuate in base ad apposita graduatoria. Nella
formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di
priorità: a)
maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato
oggetto del bando nell’ultimo biennio, così come risulta dalla
documentazione agli atti del Comune; b)
richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori; c)
richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una
autorizzazione all’esercizio di commercio su aree pubbliche; d) In
ulteriore subordine progressivo: - presenza
nel nucleo familiare di portatore di handicap; - numero
familiari a carico; - anzianità
del richiedente; - anzianità
di rilascio dell’autorizzazione amministrativa; - anzianità
di iscrizione al registro delle imprese. Solo per i
produttori agricoli, in ulteriore subordine progressivo: -
anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa o di
presentazione della denuncia di inizio attività di cui all’art. 4 del
D.Lgs n° 228/2001. In
caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 5-
In caso di rinuncia
all’assegnazione del posteggio da parte dell’avente diritto, si procederà
all’assegnazione del posteggio resosi disponibile agli operatori risultati
idonei che seguono in ordine di graduatoria. 6-
La graduatoria ha
validità biennale, decorrente dalla data della sua approvazione. Dalla
stessa si attingerà, secondo l’ordine degli idonei, per tutto il periodo
della sua validità, nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a
seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività e decadenza
della concessione. 7-
I titolari vengono
convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio.
All’assegnazione dei posteggi si
procederà mediate scelta del relativo posteggio da parte dell’operatore
avente diritto, seguendo l’ordine della graduatoria. Coloro che sono
impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista, potranno avvalersi
di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso
di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta
e l'ufficio assegnerà il primo posteggio libero, inteso come numero
progressivo, del settore di appartenenza. 8- Presso
il Servizio Attività Produttive deve essere presente e a disposizione degli
operatori e di chiunque ne abbia interesse: a)
la planimetria dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, il
settore merceologico e l'eventuale merceologia; b)
l'elenco dei titolari di autorizzazione di posteggio con indicati i dati
riferiti: all'autorizzazione amministrativa, al posteggio assegnato con
superficie ed alla data di assegnazione del posteggio; c)
il registro di graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base ai
criteri di cui al comma 4. Articolo
21 1. I
titolari di posteggio possono presentare domanda di miglioria, a mano all’Ufficio Protocollo o
mediante raccomandata A/R, utilizzando apposita modulistica predisposta dal
Servizio Attività Produttive. 2. La
miglioria, ogni qualvolta si rende libero un posteggio, verrà assegnata
secondo l’ordine di presentazione delle domande. Le migliorie possono
avvenire solo nell'ambito del settore di appartenenza. 3. In
caso di rifiuto della miglioria la richiesta si considera decaduta e il
titolare di posteggio, se ancora interessato, dovrà presentare una nuova
richiesta ai sensi del primo comma. 4. Nei
mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio sempre nell'ambito
dello stesso settore merceologico. Le domande dovranno essere presentate
congiuntamente dai titolari di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei
posteggi oggetto di scambio. Articolo
22 1- I
posteggi fuori mercato sono individuati dal Comune, tramite apposito atto
deliberativo del Consiglio Comunale, con le stesse modalità di istituzione
del mercato. 2- Qualora
si tratti di posteggi di nuova istituzione, il Comune rilascia la
concessione decennale e l’autorizzazione di tipo A, tramite bando
comunale, da pubblicarsi per almeno quindici giorni all’Albo Pretorio,
sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: a)
richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori; b)
richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una
autorizzazione all’esercizio di commercio su aree pubbliche; c) in
ulteriore subordine progressivo: -
presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap; -
numero familiari a carico; -
anzianità del richiedente; -
anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa; -
anzianità di iscrizione al registro delle imprese. In caso di
ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 3- Nel
caso di posteggi fuori mercato per il commercio di generi alimentari
all’interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben
delimitati nei quali, per espressa dichiarazione degli organi
dell’Amministrazione, si manifesti l’esigenza di concedere l’area per
il servizio di ristoro congiuntamente e subordinatamente all’espletamento
di altri servizi collaterali (quali, ad es. apertura e chiusura degli
accessi, custodia, sorveglianza, pulizia, cura, ecc), la concessione
decennale e la relativa autorizzazione può essere sostituita da una
convenzione, stipulata con l’operatore ai sensi dell’art. 11 della Legge
241/90, nella quale sono dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (dimensioni e caratteristiche della struttura, attività, orari, servizi
aggiuntivi richiesti e loro modalità di espletamento, durata, penalità,
cause di rescissione, formalità da rispettare per un eventuale subingresso
di altro soggetto, ecc.). Articolo
23 1- L’operatore
è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro
l’orario previsto dal provvedimento sindacale. 2- L’operatore
che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio
entro le ore 08.00, è considerato assente. 3- L'assenza
non sarà riportata nel registro qualora: a) venga
prodotta idonea giustificazione entro e non oltre gg. 10 (dieci); b) si
verifichino intemperie ritenute tali dal settore Polizia Municipale, da non
poter consentire il regolare svolgimento del mercato. 4- Gli
operatori non possono lasciare il mercato prima dell’orario di chiusura
salvi i casi di provata forza maggiore e previa autorizzazione da parte
degli Agenti di Polizia Municipale
preposti alla vigilanza o in loro assenza, previa comunicazione telefonica
allo stesso Comando. In caso contrario l’operatore sarà considerato
assente a tutti gli effetti. 5- L’attività
di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale. Le
graduatorie con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e
consultabili. 6- Il
resoconto delle presenze nel singolo mercato deve essere trasmesso al
Servizio Attività Produttive entro la prima quindicina del mese di Gennaio
di ogni anno. Articolo
24 1- L’assegnazione
dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione,
per tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Municipale,
per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio
quello del maggior numero di presenze. In caso di produttore agricolo si
segue lo stesso criterio. 2- L’assegnazione
temporanea viene effettuata tenendo conto obbligatoriamente della
destinazione - alimentare e non alimentare - del posteggio. Articolo
25 1- L’assegnazione
dei posteggi liberi ha validità giornaliera. 2- Il
30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli o in
mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l’assegnazione di
tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui all’articolo
precedente. Articolo
26 1- I
posteggi devono essere utilizzati rispettando i diversi settori - alimentare
e non alimentare - cui sono destinati. Non è consentita pertanto la vendita
di alimentari in posteggi destinati alla vendita di non alimentari e
viceversa. 2- La
concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l’azienda
commerciale e, ai sensi dell’art. 4 della Delibera G.R. n° 15/15 del
19.4.2007, solo a parenti e affini entro il quarto grado. E’ vietato
l’abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non
con le modalità descritte nel successivo articolo. 3- E’
fatto obbligo all’operatore di lasciare l’area utilizzata libera da ogni
tipo di rifiuto prodotto. I rifiuti, inseriti in idonei sacchetti, devono
essere depositati negli appositi cassonetti comunali e nei singoli
contenitori che ogni operatore dovrà procurarsi. 4- E’
rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere
chiodi o altro materiale, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare
rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o
imbrattare il suolo. 5-
È assolutamente esclusa la rimozione di qualsiasi elemento
architettonico e di arredo urbano compresa la lastricatura di pietra. In
particolare per il montaggio delle strutture è proibito conficcare sul
suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi
e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di
qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della
pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all’area mercatale.
Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché
versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od
altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione. Con
riferimento alle modalità di ingresso e uscita dei mezzi dalla Piazza, ai
fini dell’integrità dei cordoli della pavimentazione è fatto obbligo per
gli operatori di dotarsi di opportune rampe di raccordo amovibili da
collocare tra il piano stradale e quello della Piazza, durante le fasi di
manovra. Con riferimento alle modalità di stazionamento, è fatto obbligo
per gli operatori di utilizzare idonei elementi di protezione: tappeti da
posizionare sotto i propri automezzi, contro la caduta o il versamento di
residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione, pena
sanzioni ed eventualmente sospensione per reiterate violazioni. 6- I
titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato
e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita. 7- Il
Comune deve richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a
garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. 8- E’
vietato l’utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con
esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita
di generi alimentari. 9- E'
vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita
con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la
vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con
l’uso di apparecchiature acustiche, sempre ché il volume sia minimo, da
concordare con il personale di vigilanza della Polizia Municipale, e tale da
non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed
ai residenti nella zona. 10-
E’ fatto obbligo agli operatori di usare sempre modi corretti ed educati
con la clientela e con i colleghi. 11- I
cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere
scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e
devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti. 12- L'operatore
non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta,
della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente
già predisposte per la vendita. 13- Gli
operatori non possono lasciare il mercato prima dell’orario di chiusura
salvi i casi di provata forza maggiore e previa autorizzazione da parte
degli Agenti di Polizia Municipale
preposti alla vigilanza o in loro assenza, previa comunicazione telefonica
allo stesso Servizio di Polizia Municipale. 14- Ai
concessionari è fatto obbligo: a)
di fornire ai funzionari del servizio attività produttive ed agli agenti di
vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all’attività svolta
nei mercati; b)
osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui
al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia
Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza; c)
esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente
l’attività, nonché dimostrativo dell’identità personale. 15- La
violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del presente
regolamento. Articolo
27 1-
La concessione del posteggio decade nel caso in cui l’operatore: a)
non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori,
complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero non utilizzi il
posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei
giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (ovvero superiore alle
13 giornate di mercato nel caso di mercato settimanale), fatti salvi i casi
di assenza per malattia, gravidanza e puerperio debitamente documentati
entro 10 gg. dall’assenza; b)
nel caso di attività stagionale, non utilizzi il posteggio per un
numero di giorni superiore al limite calcolato in proporzione alla durata
dell'attività secondo il rapporto di 1/4 stabilito dalla legge; c)
non paghi il canone per l’occupazione del suolo pubblico ai sensi
dei regolamenti specifici; d)
venga sospeso per più di due volte in un anno per le violazioni di
cui all’art. 26 comma 5. 2-
Il personale addetto al controllo deve comunicare tempestivamente al
Servizio Attività produttive il verificarsi delle cause di decadenza di cui
al comma 1. 3-
Il Funzionario Responsabile del servizio attività produttive accerta la
sussistenza delle motivazioni della decadenza e provvede a comunicare
all’interessato l’avvio del procedimento. L’operatore ha un termine di
30 giorni per presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine
della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza dagli
atti amministrativi oggetto del presente articolo. La decadenza
della concessione del posteggio e la revoca dell’autorizzazione va
immediatamente comunicata all'interessato. Articolo
28 1-
I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato
tradizionale, si svolgeranno con le stesse modalità del mercato ordinario,
senza la riassegnazione dei posteggi. 2-
Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati
che si tengono in giorni anticipati, posticipati o straordinari non
sono conteggiate, sono invece conteggiate
le presenze degli spuntisti. Articolo
29 RESPONSABILITÀ 1-
L’Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a
terzi dagli operatori mercatali nonché per furti o incendi che si
dovessero verificare nei mercati. Articolo
30 1-
Gli operatori di ciascun mercato dovranno nominare (in assemblea
o tramite i rappresentanti di categoria) un loro rappresentante di
riferimento con i seguenti compiti: ·
riferire all’amministrazione comunale sull’andamento dei mercati; ·
presentare eventuali proposte di miglioramento dell’attività
mercatale; ·
segnalare eventuali problematiche. 2-
Il rappresentante durerà in carica per tre anni. TITOLO
III Articolo
31 1- L’esercizio
del commercio in forma itinerante può essere svolto: a) negli
spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi; b) con
l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto
della stessa; c)
a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni
che disciplinano la circolazione stradale. 2- E'
consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e
sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo e comunque
per non più di un’ora. E' comunque vietata la vendita con l'uso di
bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. 3- Le
soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro non meno di
500 metri e per non più di un'ora e almeno 150 metri dagli esercizi
commerciali in sede fissa della stessa tipologia merceologica. 4- Il
commercio itinerante non può esercitarsi in concomitanza con lo svolgimento
di mercati e fiere ad una distanza inferiore a metri 500 (misurata dal
confine degli stessi). 5- Il
Comune con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su
tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma
itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per
motivi di carattere igienico sanitario, in modo particolare in occasione
dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare
numeroso pubblico. Articolo
32 1- L'esercizio
del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone
analiticamente indicate nella planimetria allegata al presente Regolamento. 2- Presso
il Servizio Attività Produttive e presso la sede della Polizia Municipale
è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio del
Comune nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
Articolo
33 1- Ai
sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio
in forma itinerante è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti
indirizzi: - inizio
delle vendite non prima delle ore 07,00; -
fascia oraria di vendita non inferiore a quattro ore e non superiore a
diciotto ore giornaliere, anche frazionate. TITOLO
IV Articolo
34 1- Le
fiere vengono istituite con Deliberazione di Giunta Comunale nella quale
sono indicati i giorni e le aree. 2-
Le aree indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma
1, dovranno risultare dalle planimetrie ad essa allegate in cui si
evidenzia: a)
l'ampiezza
complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree
pubbliche con la sua estensione in mq; b)
la suddivisione dell'area in posteggi (numero e dimensioni), la loro
collocazione, il loro numero progressivo e l'eventuale articolazione in
funzione della tipologia di cui al punto c). c)
la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico: ·
alimentare; ·
non alimentare; ·
somministrazione di alimenti e bevande; ·
eventuali merceologie "specifiche" (qualora si voglia
limitare la manifestazione ad alcune tipologie particolari perché conformi
alla tradizione, al tema, ecc.); 3- Dovranno
essere privilegiate le produzioni dell’artigianato locale e dell’agroalimentare. 4-
Nelle fiere mercato specializzate possono partecipare gli artigiani nonché
i soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura,
grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
Possono inoltre partecipare anche i soggetti che non esercitano l’attività
commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo
del tutto sporadico ed occasionale. 5- Nei
casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area, tutta o
in parte, può essere temporaneamente spostata in altra area alternativa da
individuare sempre con apposito atto deliberativo. 6- Gli
orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art.
50 comma 7 del D.Lgs. n° 267/2000). 7- L’individuazione
di nuove fiere non previste nella deliberazione di cui al comma 1 dovrà
essere comunicata al Servizio Attività Produttive almeno trenta giorni
prima del loro svolgimento. Articolo
35 1-
Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di
posteggio devono: -
essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; -
presentare richiesta al servizio attività produttive almeno 60 giorni prima
della manifestazione da consegnarsi a
mano all’Ufficio Protocollo o mediante raccomandata A/R 2-
Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine saranno ammessi a
partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma
1, sulla base dell'ordine di arrivo attestato dal numero di
protocollo. 3-
La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari
di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e
dalle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell’artigianato
locale e dell’agroalimentare. Articolo
36 1-
Per feste o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono
in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose,
eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si
svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la
disponibilità. Articolo
37 1- Il
numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare
all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i
termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dalla Giunta
Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni
altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti
da parte di soggetti terzi. 2- La
Giunta Comunale determina, in relazione al calendario delle feste e sagre
tradizionali, per ciascuna, il numero e l'ubicazione dei posteggi da
attribuire nonché gli articoli di cui è consentita la vendita, tenendo
conto degli usi e delle consuetudini. 3- I
posteggi vengono assegnati agli operatori dietro presentazione di apposita
domanda in bollo con l’espressa indicazione delle manifestazioni a cui
sono interessati. La domanda deve pervenire al Servizio Attività
Produttive, entro il ventesimo (20)
giorno antecedente la data della manifestazione. 4- La
domanda deve contenere: -
i dati anagrafici del richiedente e il recapito telefonico; -
Codice Fiscale o Partita IVA; -
numero e data dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e la
merceologia trattata. 5- L’assegnazione
riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione,
indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. Essa avverrà
secondo una graduatoria redatta sommando i punteggi derivanti
dall'applicazione dei seguenti criteri acquisiti negli ultimi tre anni: - maggior
numero di presenze maturate nella stessa manifestazione (1 punto per ogni anno); - numero
di volte di presentazione della domanda per la stessa manifestazione (punti
0,50 per anno). In caso
di parità verranno privilegiate le produzioni locali e i prodotti dell’agroalimentare.
In caso
di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 6- Esaurita
la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno
assegnati agli operatori che presenteranno domanda successivamente alla
scadenza di cui al comma 1, sulla base dell'ordine di arrivo attestato dal
numero di protocollo. 7- La
graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno sette giorni
prima della manifestazione. 8- Saranno
ritenute pervenute fuori termine e rigettate le domande presentate al
protocollo del Comune nei tre giorni antecedenti la manifestazione . 9- Gli
operatori interessati saranno convocati seguendo l'ordine della graduatoria
per la scelta del posteggio. Chi non potrà presentarsi nel giorno ed ora
prevista, potrà avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai
fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente
perderà il diritto di scelta e l'assegnazione avverrà d'ufficio. 10- L'assegnazione
avviene dietro rilascio dell’autorizzazione e previa presentazione della
ricevuta del pagamento di quanto dovuto per l’occupazione del suolo
pubblico. 11- Il
titolare del posteggio non può far occupare lo stesso a chi non ne abbia
titolo pena la revoca della concessione al titolare. 12-
Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione
degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria dell’area
con l'indicazione numerata dei posteggi e della merceologia consentita alla
vendita. Articolo
38 1- Per
essere ammesso al posteggio, l'assegnatario dovrà esibire agli operatori di
Polizia: -
l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata
dalla Provincia o dal Comune; -
l'originale dell'autorizzazione specifica per l'esercizio nella
manifestazione; - la
ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa per
l'occupazione aree pubbliche. 2- L'Agente
di Polizia segnerà su apposito registro le presenze e le trasmetterà al
termine della manifestazione al Servizio Attività Produttive per consentire
l’aggiornamento del registro delle presenze. Articolo
39 1- I
banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature,
(compresi i generatori) e le merci esposte, devono essere collocati negli
spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio,
in modo da: a) non
arrecare pericolo ai passanti; b) essere
tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro; c) non
occultare i banchi limitrofi. 2- In
ogni caso, le strutture, i veicoli e le attrezzature in genere non devono
essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto
intervento. 3- Il
Sindaco, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del
traffico nell’area interessata. Articolo
40 1- Il
posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati
motivati da cause di forza maggiore, e deve comunque essere sempre occupato
dalle attrezzature e dalle merci. 2- Con
l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità
civili verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi
all'esercizio dell'attività. 3- Le
tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non
potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore e devono essere
collocate ad un'altezza non inferiore a metri 2,00 nella parte più bassa. 4- E'
vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con
grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto. 5- Ai
commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito
l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché‚ il rumore
non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. 6- Gli
esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le
disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie,
vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione
di legge. 7- L'operatore
è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle
operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, che inseriti in idonei
sacchetti, devono essere depositati negli appositi contenitori. 8- Al
fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà
essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA. TITOLO
V Articolo
41 1- La
vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata
nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla
vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. 2- In
ogni caso è vietato tenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm
50 dal suolo. 3- L'operatore
deve tenere sul proprio posteggio un estintore a polvere di kg 6,00
omologato e regolarmente revisionato. TITOLO
VI
Articolo
42 1- Al
fine dell’applicazione del presente regolamento, si considerano valide a
tutti gli effetti le presenze maturate alla data in entrata in vigore dello
stesso. 2- Ai
fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione
giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare
dell'impresa commerciale e, in caso di società, del suo legale
rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la
presenza, su delega, di collaboratori familiari (art.230 bis del C.C) di
dipendenti (collocamento ordinario), di lavoratori interinali (Legge n°
196/1997), dell'associato in partecipazione (artt. 2549-2554 del C.C.) del
collaboratore coordinato continuativo (art. 2 Legge 335/1995) e a tutte
quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Tali soggetti delegati
dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2,
Legge Regionale 5/2006. Articolo
43 1- I
concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa Occupazione
Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) temporanea la cui misura è determinata dal
regolamento apposito tenendo conto della superficie assegnata. 2- Il
pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche dovrà avvenire obbligatoriamente per: - i mq
stabiliti dall'ente per ciascun posteggio; - tutti i
giorni della festa. 3- Il
pagamento della TOSAP deve essere fatto anticipatamente tramite bollettino
di conto corrente postale entro i termini stabiliti dal regolamento sulla
TOSAP o dalle convenzioni predisposte. 4- In
assenza di convenzioni i pagamenti dovranno essere effettuati: - Secondo
quanto previsto dal regolamento comunale, e comunque anticipatamente per i
titolari di posteggio decennale e temporaneo; -
quotidianamente per gli spuntisti. Articolo
44 1-
Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal
presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste
dall’art. 18 della Legge Regionale n° 5/2006 e successive modifiche ed
integrazioni e per le parti non in contrasto dall’art. 29 del D.Lgs.
114/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 2- Per
le violazioni non sanzionate dalle su citate norme si applica il “Regolamento
per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per
violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali”. Articolo
45 |