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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17.02.2010

 

REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

  

TITOLO I
NORME GENERALI

 

 

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1- Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 2006 n° 5, delle Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2007 n° 15/15, del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n° 114, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 e della Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2008, n. 22/1.

 

Articolo 2
CRITERI DI INDIRIZZO E FINALITÀ

1- L’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio sulle aree pubbliche sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:

- funzione di servizio nell’interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l’offerta commerciale dell’intero paese;

- funzione di valorizzazione e di promozione del paese o di parti dello stesso;

- funzione di promozione delle produzioni tipiche locali e dello stesso territorio.

 

Articolo 3
DEFINIZIONI

1- Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intendono:

a) Per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, e sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

c) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.

d) Per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione dei pubblici servizi,

e) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

f) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni possono partecipare, oltre che gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, anche tutti gli altri soggetti iscritti al registro delle imprese.

g) Per feste o sagre locali manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, folcloristici, tradizionali locali.

h) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

i) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.

l) Per posteggio libero, posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

m) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

n) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera;

o) Per anzianità nel mercato l’anzianità di presenza nel mercato riferita alla prima concessione del titolare o del cedente (per atto tra vivi o causa morte). La cessione o l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

p) Per miglioria, la possibilità per un operatore, già titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purché non assegnato, con valida motivazione;

q) Per scambio la possibilità, per due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

r) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.

s) Per settore merceologico, quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, L.R. 5/2006 per esercitare l’attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

t) Per spunta, l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

u) Per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, intende occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.

 

Articolo 4
COMPITI DEGLI UFFICI

1-    La regolamentazione, la gestione, il rilascio e la revoca dei titoli autorizzatori è di competenza del Servizio Attività Produttive.

2-    Il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano al Settore di Polizia Municipale, che assicura l’espletamento delle attività di vigilanza.

3-    Al fine di garantire continuità nell’attività di gestione e controllo dei mercati, il Settore di Polizia Municipale assicura continuità di presenza di idoneo personale che trasmetterà regolarmente al Responsabile del Servizio Attività Produttive tutti i dati e gli accertamenti relativi all’attività di controllo di cui al presente regolamento per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

 

Articolo 5
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

1- Il commercio sulle aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti   concessori previsti dalla Legge Regionale n. 5/2006 e dalla Legge Regionale n. 3/2008, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

2- Il Comune, nella stessa delibera di cui al successivo art. 9, individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3- Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all’interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.


Articolo 6
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1- Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

A. su posteggi dati in concessione per dieci anni;

B. negli spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.

2- L’esercizio dell’attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ai soci illimitatamente responsabili.

3- Le autorizzazioni sono di due tipi:

a) autorizzazione di tipo A per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio; questa abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale;

b) autorizzazione di Tipo B per il commercio su area pubblica in forma itinerante da presentarsi nel Comune nel quale il richiedente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale (in caso di persona giuridica); questa abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

 

Articolo 7
PROCEDURA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1- Le autorizzazioni di cui all’art. 6, sono sostituite, decorsi 20 giorni, dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa al S.U.A.P. del Comune.

 

Articolo 8
OBBLIGO DI ESIBIRE L’AUTORIZZAZIONE

1-    E’ fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire il documento autorizzativo in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti alla gestione dei servizi del mercato.

2-    Gli uffici verificano annualmente la sussistenza dei requisiti dei titolari di concessione o autorizzazione su aree pubbliche.

3-    L’attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, e in possesso del documento autorizzativo originale.

 

Articolo 9
ISTITUZIONE E VARIAZIONE DEI MERCATI

1- Il Comune, tramite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, previa consultazione delle organizzazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, può:

a) istituire nuovi mercati;

b) per i mercati esistenti:

1.      aumentarne o diminuirne la periodicità;

2.      trasferirli in altra zona del territorio comunale;

3.      aumentarne o diminuirne il numero dei posteggi.

2- Nell’atto di istituzione o trasferimento il Comune stabilisce: la localizzazione del mercato, l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, la sua suddivisione interna in posteggi, le vie di transito o parcheggi, la frequenza di svolgimento, l’eventuale suddivisione merceologica e il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

3- Le Deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere trasmesse all’Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

4- Più soggetti, purché operatori su aree pubbliche e riuniti in consorzio o società consortili, che mettono a disposizione del Comune un’area mercatale da poter essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

 

Articolo 10
SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA DEI MERCATI, FIERE E POSTEGGI FUORI MERCATO

1- In applicazione delle norme di legge vigenti, il Comune definisce le specializzazioni tipologiche dei mercati tramite apposito atto deliberativo.

2- Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente al settore merceologico alimentare e non alimentare.

3- Apposite aree di mercato, in una percentuale non inferiore al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati.

4- Il Comune può fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche al fine di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente al turismo.

5- Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per mercati, fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico o in occasione di particolari ricorrenze o festività.

6- Nelle ipotesi previste dal presente articolo, gli uffici competenti adottano tutti gli opportuni provvedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di tipologia della merce e dei relativi livelli qualitativi ai fini dell’ammissione degli operatori alle procedure di assegnazione dei posteggi secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, con facoltà di esclusione in difetto o di decadenza della concessione rilasciata.

 

Articolo 11
TIPOLOGIE DI MERCATO

1- I mercati sono distinti in:

a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle tipologie alimentari e non alimentari;

b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;

c) mercati giornalieri con periodicità stagionale;

d) mercati con periodicità non giornaliera;

e) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;

f) fiere-mercato e mostre-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini, animali;

g) sagre.

2- La definizione delle aree di mercato deve tenere conto:

a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;

b) delle norme in materia di viabilità;

c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale;

d) delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario;

e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

f) di altro motivo di pubblico interesse.

 

Art. 12
DIMENSIONI, ATTREZZATURE, PARCHEGGI

1- Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo, esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all’operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell’attività.

2- Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei mercati non potranno essere inferiori a m. 3,00.

3- I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita.

4- Tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m. 1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

5- L’eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

6- Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell’attività.

7- L’istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.

 

Art. 13
MERCATI DOMENICALI E FESTIVI

1- E’ consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi a:

a) mercati che all’entrata in vigore della legge venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare a svolgere la loro attività con le modalità già previste;

b) fiere-mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 11 del presente regolamento.


Art. 14
TRASFERIMENTO DEL MERCATO

1- Nel caso di trasferimento di mercati il Servizio Attività Produttive provvede alla formazione di una graduatoria di tutti gli operatori titolari di concessione nel precedente mercato, secondo il seguente criterio di priorità:

- anzianità nel mercato di appartenenza (tenuto conto di eventuali, diverse, periodicità).

In caso di parità di punteggio, in ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap;

- numero di familiari a carico;

- anzianità del richiedente;

- anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa;

- anzianità complessiva maturata dall’operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese;

Solo per i produttori agricoli, in ulteriore subordine progressivo:

- anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa o di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all’art. 4 del D.Lgs n°228/01.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

2- I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio.

Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista , potranno avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'ufficio assegnerà il primo posteggio libero, inteso come numero progressivo, del settore di appartenenza.

3- Qualora, alla fine dell’assegnazione, risultino ancora posteggi liberi, si procederà secondo le modalità indicate nell’articolo 20.

 

Articolo 15
MODIFICA DEI POSTEGGI

1- Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria, ha facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con riferimento alla dislocazione, di tutti i posteggi, anche già assegnati, quando ciò sia reso necessario per la tutela dell’interesse pubblico.

2- Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

3- Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo, dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano modifiche definitive degli stessi.

 

Articolo 16
VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1- L’autorizzazione all’esercizio sulle aree pubbliche dell’attività di vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione  dei medesimi, a condizione  che il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione  deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

2- L’attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

3- Al Servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell’ambito della propria competenza, l’Azienda U.S.L.

4- E’ consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

  

TITOLO II
DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI

  

Articolo 17
MERCATO SETTIMANALE

1- Il mercato con posteggi viene svolto secondo la periodicità e nelle giornate stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale.

2- Qualora la giornata di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, compresa la festività della Santa Patrona del 4 dicembre, il mercato non si potrà svolgere.

3- Il mercato inoltre non si potrà tenere nella settimana che precede e in quella che segue la ricorrenza di Tutti i Santi, come meglio precisato con apposita Ordinanza Sindacale.

4- In casi eccezionali stabiliti di volta in volta dal Comune, il mercato non si potrà svolgere qualora una festività o una manifestazione si protragga sino al giorno che precede quello di svolgimento del mercato. Tale divieto dovrà essere preventivamente comunicato agli operatori dal servizio Polizia Municipale.

5- L’area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del primo comma, è interdetta, nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti ed ai mezzi di Polizia e di Pronto Soccorso.

 

Articolo 18
POSTEGGIO IN CONCESSIONE

1- La concessione del posteggio ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione Comunale.

2- L’operatore deve essere titolare di un solo posteggio per la stessa giornata mercatale.

3- I titolari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze, con merce o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito. In ogni caso i titolari di posteggio non possono:

1.      impedire il flusso pedonale e le operazioni di mercato in genere;

2.      occultare la visibilità dei banchi degli altri operatori;

3.      intralciare l’accesso e l’operatività dei mezzi di soccorso.

4- È vietato esporre la merce sul suolo ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.

5- Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la  misura  del posteggio assegnato e inoltre devono essere situate ad una altezza minima dal suolo di metri 2,00 misurati nella parte più bassa.

6- Ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di un metro tra un posteggio e l’altro.

7- E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare libera e ben visibile la linea che delimita il proprio posteggio.

8- Gli assegnatari del posteggio possono utilizzare per l’esposizione e la vendita della merce sia un banco tradizionale che il supporto del veicolo, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio.

 

Articolo 19
ORARIO DI VENDITA

1- Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l’area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell’orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.

2- Ai sensi delle disposizioni emanate dalla Regione, l’orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 07,00;

- fascia oraria di vendita non inferiore a quattro ore e non superiore a diciotto ore giornaliere, anche frazionate;

3- Fatta salva diversa disposizione sindacale gli operatori devono essere presenti improrogabilmente entro le ore 08,00. In caso di assenza dei titolari, la Polizia municipale può procedere all’assegnazione dei posteggi.

4- Nel caso di posteggi liberi o non ancora assegnati, la Polizia Municipale può procedere senza attendere.

5- Nell’ora successiva alla chiusura, gli operatori dovranno procedere allo sgombero dell’area di mercato.

 

Articolo 20
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1- Il Servizio Attività Produttive rende noto tramite bando pubblicato all'Albo Pretorio, nel sito internet e in un quotidiano a rilevanza regionale, la disponibilità dei posteggi liberi in ogni mercato, con l'indicazione delle merceologie in cui sono suddivisi e del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli;

2- Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi i procedimenti di revoca.

3- Gli interessati all’assegnazione di un posteggio devono presentare domanda (in bollo) entro i termini indicati dal bando.

4- Le assegnazioni saranno effettuate in base ad apposita graduatoria. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando nell’ultimo biennio, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio di commercio su aree pubbliche;

d) In ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;

- numero familiari a carico;

- anzianità del richiedente;

- anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa;

- anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Solo per i produttori agricoli, in ulteriore subordine progressivo:

- anzianità di rilascio dell’autorizzazione amministrativa o di presentazione della denuncia di inizio attività di cui all’art. 4 del D.Lgs n° 228/2001.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

5- In caso di rinuncia all’assegnazione del posteggio da parte dell’avente diritto, si procederà all’assegnazione del posteggio resosi disponibile agli operatori risultati idonei che seguono in ordine di graduatoria. 

6- La graduatoria ha validità biennale, decorrente dalla data della sua approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l’ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, nel caso in cui si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività e decadenza  della concessione.

7- I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del posteggio. All’assegnazione dei posteggi  si procederà mediate scelta del relativo posteggio da parte dell’operatore avente diritto, seguendo l’ordine della graduatoria. Coloro che sono impossibilitati a presentarsi nel giorno ed ora prevista, potranno avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'ufficio assegnerà il primo posteggio libero, inteso come numero progressivo, del settore di appartenenza.

8- Presso il Servizio Attività Produttive deve essere presente e a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia;

b) l'elenco dei titolari di autorizzazione di posteggio con indicati i dati riferiti: all'autorizzazione amministrativa, al posteggio assegnato con superficie ed alla data di assegnazione del posteggio;

c) il registro di graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base ai criteri di cui al comma 4.

 

Articolo 21
POSTEGGIO - MIGLIORIA E SCAMBIO

1. I titolari di posteggio possono presentare domanda di miglioria, a mano all’Ufficio Protocollo o mediante raccomandata A/R, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Servizio Attività Produttive.

2. La miglioria, ogni qualvolta si rende libero un posteggio, verrà assegnata secondo l’ordine di presentazione delle domande. Le migliorie possono avvenire solo nell'ambito del settore di appartenenza.

3. In caso di rifiuto della miglioria la richiesta si considera decaduta e il titolare di posteggio, se ancora interessato, dovrà presentare una nuova richiesta ai sensi del primo comma.

4. Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio sempre nell'ambito dello stesso settore merceologico. Le domande dovranno essere presentate congiuntamente dai titolari di posteggio, con l'indicazione dei numeri dei posteggi oggetto di scambio.

 

Articolo 22
POSTEGGI FUORI MERCATO

1- I posteggi fuori mercato sono individuati dal Comune, tramite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, con le stesse modalità di istituzione del mercato.

2- Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, il Comune rilascia la concessione decennale e l’autorizzazione di tipo A, tramite bando comunale, da pubblicarsi per almeno quindici giorni all’Albo Pretorio, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

a) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

b) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio di commercio su aree pubbliche;

c) in ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;

- numero familiari a carico;

- anzianità del richiedente;

- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;

- anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

3- Nel caso di posteggi fuori mercato per il commercio di generi alimentari all’interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali, per espressa dichiarazione degli organi dell’Amministrazione, si manifesti l’esigenza di concedere l’area per il servizio di ristoro congiuntamente e subordinatamente all’espletamento di altri servizi collaterali (quali, ad es. apertura e chiusura degli accessi, custodia, sorveglianza, pulizia, cura, ecc), la concessione decennale e la relativa autorizzazione può essere sostituita da una convenzione, stipulata con l’operatore ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/90, nella quale sono dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (dimensioni e caratteristiche della struttura, attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti e loro modalità di espletamento, durata, penalità, cause di rescissione, formalità da rispettare per un eventuale subingresso di altro soggetto, ecc.).

 

Articolo 23
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DELLE PRESENZE

1- L’operatore è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l’orario previsto dal provvedimento sindacale.

2- L’operatore che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08.00, è considerato assente.

3- L'assenza non sarà riportata nel registro qualora:

a) venga prodotta idonea giustificazione entro e non oltre gg. 10 (dieci);

b) si verifichino intemperie ritenute tali dal settore Polizia Municipale, da non poter consentire il regolare svolgimento del mercato.

4- Gli operatori non possono lasciare il mercato prima dell’orario di chiusura salvi i casi di provata forza maggiore e previa autorizzazione da parte degli Agenti di Polizia Municipale preposti alla vigilanza o in loro assenza, previa comunicazione telefonica allo stesso Comando. In caso contrario l’operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5- L’attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Municipale. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

6- Il resoconto delle presenze nel singolo mercato deve essere trasmesso al Servizio Attività Produttive entro la prima quindicina del mese di Gennaio di ogni anno.

 

Articolo 24
MODALITÀ ASSEGNAZIONE POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

1- L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, in attesa di assegnazione, per tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Municipale, per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio quello del maggior numero di presenze. In caso di produttore agricolo si segue lo stesso criterio.

2- L’assegnazione temporanea viene effettuata tenendo conto obbligatoriamente della destinazione - alimentare e non alimentare - del posteggio.

 

Articolo 25
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1- L’assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.

2- Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l’assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui all’articolo precedente.

 

Articolo 26
PRESCRIZIONI

1- I posteggi devono essere utilizzati rispettando i diversi settori - alimentare e non alimentare - cui sono destinati. Non è consentita pertanto la vendita di alimentari in posteggi destinati alla vendita di non alimentari e viceversa.

2- La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l’azienda commerciale e, ai sensi dell’art. 4 della Delibera G.R. n° 15/15 del 19.4.2007, solo a parenti e affini entro il quarto grado. E’ vietato l’abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita se non con le modalità descritte nel successivo articolo.

3- E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare l’area utilizzata libera da ogni tipo di rifiuto prodotto. I rifiuti, inseriti in idonei sacchetti, devono essere depositati negli appositi cassonetti comunali e nei singoli contenitori che ogni operatore dovrà procurarsi.

4- E’ rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, i muri, infiggere chiodi o altro materiale, appendere oggetti di qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso, sporcare o imbrattare il suolo.

5- È assolutamente esclusa la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la lastricatura di pietra. In particolare per il montaggio delle strutture è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all’area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione. Con riferimento alle modalità di ingresso e uscita dei mezzi dalla Piazza, ai fini dell’integrità dei cordoli della pavimentazione è fatto obbligo per gli operatori di dotarsi di opportune rampe di raccordo amovibili da collocare tra il piano stradale e quello della Piazza, durante le fasi di manovra. Con riferimento alle modalità di stazionamento, è fatto obbligo per gli operatori di utilizzare idonei elementi di protezione: tappeti da posizionare sotto i propri automezzi, contro la caduta o il versamento di residui liquidi o solidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione, pena sanzioni ed eventualmente sospensione per reiterate violazioni.

6- I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.

7- Il Comune deve richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti.

8- E’ vietato l’utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.

9- E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi specie e/o con insistenti offerte di merci; la vendita di musicassette, dischi, CD e similari, potrà essere effettuata con l’uso di apparecchiature acustiche, sempre ché il volume sia minimo, da concordare con il personale di vigilanza della Polizia Municipale, e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.

10- E’ fatto obbligo agli operatori di usare sempre modi corretti ed educati con la clientela e con i colleghi.

11- I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.

12- L'operatore non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico, ad esclusione di confezioni eventualmente già predisposte per la vendita.

13- Gli operatori non possono lasciare il mercato prima dell’orario di chiusura salvi i casi di provata forza maggiore e previa autorizzazione da parte degli Agenti di Polizia Municipale preposti alla vigilanza o in loro assenza, previa comunicazione telefonica allo stesso Servizio di Polizia Municipale.

14- Ai concessionari è fatto obbligo:

a) di fornire ai funzionari del servizio attività produttive ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all’attività svolta nei mercati;

b) osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall'Ufficio competente e dal personale di vigilanza;

c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l’attività, nonché dimostrativo dell’identità personale.

15- La violazione delle prescrizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del presente regolamento.

 

Articolo 27
DECADENZA CONCESSIONE

1- La concessione del posteggio decade nel caso in cui l’operatore:

a)     non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, complessivamente, a tre mesi in ciascun anno solare, ovvero non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi (ovvero superiore alle 13 giornate di mercato nel caso di mercato settimanale), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio debitamente documentati entro 10 gg. dall’assenza;

b)     nel caso di attività stagionale, non utilizzi il posteggio per un numero di giorni superiore al limite calcolato in proporzione alla durata dell'attività secondo il rapporto di 1/4 stabilito dalla legge;

c)     non paghi il canone per l’occupazione del suolo pubblico ai sensi dei regolamenti specifici;

d)     venga sospeso per più di due volte in un anno per le violazioni di cui all’art. 26 comma 5.

2- Il personale addetto al controllo deve comunicare tempestivamente al Servizio Attività produttive il verificarsi delle cause di decadenza di cui al comma 1.

3- Il Funzionario Responsabile del servizio attività produttive accerta la sussistenza delle motivazioni della decadenza e provvede a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento. L’operatore ha un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Al termine della procedura il Comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza dagli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

La decadenza della concessione del posteggio e la revoca dell’autorizzazione va immediatamente comunicata all'interessato.

 

Articolo 28
MERCATI STRAORDINARI

1- I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgeranno con le stesse modalità del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2- Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati  che si tengono in giorni anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, sono invece  conteggiate le presenze degli spuntisti.

 

Articolo 29

RESPONSABILITÀ

1- L’Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dagli operatori mercatali nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nei mercati.

 

Articolo 30
STRUMENTI DI CONSULTAZIONE FRA OPERATORI E COMUNE

1-    Gli operatori di ciascun mercato dovranno nominare (in assemblea o tramite i rappresentanti di categoria) un loro rappresentante di riferimento con i seguenti compiti:

·   riferire all’amministrazione comunale sull’andamento dei mercati;

·   presentare eventuali proposte di miglioramento dell’attività mercatale;

·   segnalare eventuali problematiche.

2-    Il rappresentante durerà in carica per tre anni.

 

 

TITOLO III
COMMERCIO ITINERANTE

 

Articolo 31
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1- L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto:

a) negli spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi;

b) con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;

c) a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2- E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario per servirlo e comunque per non più di un’ora. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

3- Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro non meno di 500 metri e per non più di un'ora e almeno 150 metri dagli esercizi commerciali in sede fissa della stessa tipologia merceologica.

4- Il commercio itinerante non può esercitarsi in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere ad una distanza inferiore a metri 500 (misurata dal confine degli stessi).

5- Il Comune con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico sanitario, in modo particolare in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

 

Articolo 32
ZONE VIETATE

1- L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone analiticamente indicate nella planimetria allegata al presente Regolamento.

2- Presso il Servizio Attività Produttive e presso la sede della Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio del Comune nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

 

Articolo 33
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1- Ai sensi delle norme vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 07,00;

- fascia oraria di vendita non inferiore a quattro ore e non superiore a diciotto ore giornaliere, anche frazionate.

 

 

TITOLO IV
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN OCCASIONE DI FESTE O SAGRE LOCALI E FIERE

 

Articolo 34
MODALITA’ DI ISTITUZIONE DELLE FIERE

1- Le fiere vengono istituite con Deliberazione di Giunta Comunale nella quale sono indicati i giorni e le aree.

2- Le aree indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1, dovranno risultare dalle planimetrie ad essa allegate in cui si evidenzia:

a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche con la sua estensione in mq;

b) la suddivisione dell'area in posteggi (numero e dimensioni), la loro collocazione, il loro numero progressivo e l'eventuale articolazione in funzione della tipologia di cui al punto c).

c) la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico:

· alimentare;

· non alimentare;

· somministrazione di alimenti e bevande;

· eventuali merceologie "specifiche" (qualora si voglia limitare la manifestazione ad alcune tipologie particolari perché conformi alla tradizione, al tema, ecc.);

3- Dovranno essere privilegiate le produzioni dell’artigianato locale e dell’agroalimentare.

4- Nelle fiere mercato specializzate possono partecipare gli artigiani nonché i soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono inoltre partecipare anche i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

5- Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in altra area alternativa da individuare sempre con apposito atto deliberativo.

6- Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50 comma 7 del D.Lgs. n° 267/2000).

7- L’individuazione di nuove fiere non previste nella deliberazione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata al Servizio Attività Produttive almeno trenta giorni prima del loro svolgimento.

 

Articolo 35
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE

1- Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

- presentare richiesta al servizio attività produttive almeno 60 giorni prima della manifestazione da consegnarsi a mano all’Ufficio Protocollo o mediante raccomandata A/R

2- Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine saranno ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1, sulla base dell'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo.

3- La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e dalle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell’artigianato locale e dell’agroalimentare.

 

Articolo 36
DEFINIZIONE DI FESTE O SAGRE LOCALI

1- Per feste o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

 

Articolo 37
CONCESSIONE TEMPORANEA DEL POSTEGGIO IN OCCASIONE DI FESTE O SAGRE LOCALI

1- Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.

2- La Giunta Comunale determina, in relazione al calendario delle feste e sagre tradizionali, per ciascuna, il numero e l'ubicazione dei posteggi da attribuire nonché gli articoli di cui è consentita la vendita, tenendo conto degli usi e delle consuetudini.

3- I posteggi vengono assegnati agli operatori dietro presentazione di apposita domanda in bollo con l’espressa indicazione delle manifestazioni a cui sono interessati. La domanda deve pervenire al Servizio Attività Produttive, entro il ventesimo (20) giorno antecedente la data della manifestazione.

4- La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente e il recapito telefonico;  

- Codice Fiscale o Partita IVA;

- numero e data dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e la merceologia trattata.

5- L’assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza. Essa avverrà secondo una graduatoria redatta sommando i punteggi derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri acquisiti negli ultimi tre anni:

- maggior numero di presenze maturate nella stessa manifestazione (1 punto per ogni anno);

- numero di volte di presentazione della domanda per la stessa manifestazione (punti 0,50 per anno).

In caso di parità verranno privilegiate le produzioni locali e i prodotti dell’agroalimentare.

In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

6- Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati agli operatori che presenteranno domanda successivamente alla scadenza di cui al comma 1, sulla base dell'ordine di arrivo attestato dal numero di protocollo.

7- La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno sette giorni prima della manifestazione.

8- Saranno ritenute pervenute fuori termine e rigettate le domande presentate al protocollo del Comune nei tre giorni antecedenti la manifestazione .

9- Gli operatori interessati saranno convocati seguendo l'ordine della graduatoria per la scelta del posteggio. Chi non potrà presentarsi nel giorno ed ora prevista, potrà avvalersi di un delegato (nominato con delega scritta) ai fini della scelta. In caso di assenza anche del delegato, il richiedente perderà il diritto di scelta e l'assegnazione avverrà d'ufficio.

10- L'assegnazione avviene dietro rilascio dell’autorizzazione e previa presentazione della ricevuta del pagamento di quanto dovuto per l’occupazione del suolo pubblico.

11- Il titolare del posteggio non può far occupare lo stesso a chi non ne abbia titolo pena la revoca della concessione al titolare.

12- Presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria dell’area con l'indicazione numerata dei posteggi e della merceologia consentita alla vendita.

 

Articolo 38
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1- Per essere ammesso al posteggio, l'assegnatario dovrà esibire agli operatori di Polizia:

- l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dalla Provincia o dal Comune;

- l'originale dell'autorizzazione specifica per l'esercizio nella manifestazione;

- la ricevuta del versamento attestante il pagamento della tassa per l'occupazione aree pubbliche.

2- L'Agente di Polizia segnerà su apposito registro le presenze e le trasmetterà al termine della manifestazione al Servizio Attività Produttive per consentire l’aggiornamento del registro delle presenze.

 

Articolo 39
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1- I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature, (compresi i generatori) e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da:

a) non arrecare pericolo ai passanti;

b) essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro;

c) non occultare i banchi limitrofi.

2- In ogni caso, le strutture, i veicoli e le attrezzature in genere non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3- Il Sindaco, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell’area interessata.

 

Articolo 40
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1- Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati motivati da cause di forza maggiore, e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci.

2- Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

3- Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore e devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a metri 2,00 nella parte più bassa.

4- E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

5- Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché‚ il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

6- Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

7- L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, che inseriti in idonei sacchetti, devono essere depositati negli appositi contenitori.

8- Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

 

TITOLO V
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

  

Articolo 41
MERCATO SU AREE PUBBLICHE, ITINERANTI, FESTE, SAGRE LOCALI E FIERE

1- La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2- In ogni caso è vietato tenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm 50 dal suolo.

3- L'operatore deve tenere sul proprio posteggio un estintore a polvere di kg 6,00 omologato e regolarmente revisionato.

 

  

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 42
VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1- Al fine dell’applicazione del presente regolamento, si considerano valide a tutti gli effetti le presenze maturate alla data in entrata in vigore dello stesso.

2- Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza, su delega, di collaboratori familiari (art.230 bis del C.C) di dipendenti (collocamento ordinario), di lavoratori interinali (Legge n° 196/1997), dell'associato in partecipazione (artt. 2549-2554 del C.C.) del collaboratore coordinato continuativo (art. 2 Legge 335/1995) e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Tali soggetti delegati dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, Legge Regionale 5/2006.

 

Articolo 43
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1- I concessionari di posteggi sono tenuti al pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP) temporanea la cui misura è determinata dal regolamento apposito tenendo conto della superficie assegnata.

2- Il pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovrà avvenire obbligatoriamente per:

- i mq stabiliti dall'ente per ciascun posteggio;

- tutti i giorni della festa.

3- Il pagamento della TOSAP deve essere fatto anticipatamente tramite bollettino di conto corrente postale entro i termini stabiliti dal regolamento sulla TOSAP o dalle convenzioni predisposte.

4- In assenza di convenzioni i pagamenti dovranno essere effettuati:

- Secondo quanto previsto dal regolamento comunale, e comunque anticipatamente per i titolari di posteggio decennale e temporaneo;

- quotidianamente per gli spuntisti.

 

Articolo 44
SANZIONI

1- Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 18 della Legge Regionale n° 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni e per le parti non in contrasto dall’art. 29 del D.Lgs. 114/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2- Per le violazioni non sanzionate dalle su citate norme si applica il “Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali”.

 

Articolo 45
ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.