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(Allegato alla Delibera C.C. n° 49 del 14.07.2003)
Assessorato
Della Sicurezza dei Cittadini
Protezione Civile e Traffico, igiene e sanita'
REGOLAMENTO
COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
Titolo
I - I PRINCIPI
Art. 1
– Profili istituzionali.
- Il
Comune di Sinnai, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi
e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio
degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
- Il
Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad una esistenza
compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
- La
città di Sinnai, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà,
individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto
ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le
specie più deboli.
- Al
fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la
salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e
interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri
ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
- Le
modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli
habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
Art.
2 - Valori etici e culturali.
- Il
Comune di Sinnai, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica
Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo
singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura
degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e
in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione,
soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
- Il
Comune di Sinnai, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città
ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa
degli animali ed al principio della corretta convivenza con gli stessi.
Art.
3 - Competenze del Sindaco.
- Il
Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile,
esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel
territorio comunale.
- In
particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco
esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono
stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
- Il
Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà
verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti
stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
- Al
Sindaco, in base all’art. 3 del D.P.R.
31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle
norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle
disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione
di specifici provvedimenti applicativi.
Art.
4 - Tutela degli animali.
- Il
Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che
si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la
sopravvivenza delle specie animali.
- Il
Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 21/94, promuove e disciplina la
tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- Il
Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle
garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- Il
Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli
animali, ove necessita facendo ricorso a quanto previsto dal
codice penale.
Titolo II - DEFINIZIONI ED
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 -
Definizioni
- La
definizione generica di animale, di cui al presente regolamento, quando non
esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali
da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di
vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo,
anche in stato di libertà o semilibertà.
- La
definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della
comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche
di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è
comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e
regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come
specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della
Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
Art.
6 - Ambito di applicazione.
- Le
norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che
si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio
comunale di Sinnai.
- Le
norme previste dai successivi articoli 8, 11 e 12 (detenzione di animali,
maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna
selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi
animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.
- L’applicazione
del presente regolamento fa salva ogni disposizione di legge sovraordinata
vigente e l’applicazione delle disposizioni penali in materia.
Art.
7- Esclusioni.
- Le
norme di cui al presente regolamento non si applicano:
·
a)
alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad esso
connesse;
·
b)
alle attività di studio e sperimentazione sugli stessi animali;
·
c)
alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato
da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti
l’esercizio della caccia e della pesca;
·
d)
alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa
sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
·
e)
alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
Titolo
III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8 - Detenzione di animali.
- Chi
tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua
tutela.
- Gli
animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti
visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo
renda necessario.
- I
proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli
e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- A
tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere
garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie
fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche,
fisiologiche e comportamentali.
- E’
vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo
riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni
dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto
impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da
terra e al di sopra dovrà essere disposta un’adeguata tettoia; non dovrà,
infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua,
ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute
dell’animale.
Art. 9
- Detenzione di animali domestici.
1.
Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici
di affezione e non pericolosi nel rispetto di Leggi e Regolamenti citati nella
premessa.
2.
I detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti
igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo dei vicini, qualora
dovessero essere persistenti e dovuto ad incuria del proprietario.
3.
In caso di reclamo il personale del Servizio Veterinario dell’azienda
U.S.L. competente per territorio, in collaborazione con la polizia municipale,
ciascuno per le proprie incombenze, dovranno svolgere accertamenti che
evidenziano:
a.
La specie, taglia e numero di animali detenuti;
b.
I metri quadrati di spazio coperti e scoperti dell’abitazione nella
quale gli animali vengono detenuti;
c.
Gli apprestamenti e le condizioni igieniche di detenzione;
d.
Il tipo di danno igienico o le altre problematiche derivanti dalla
presenza degli animali, obiettivamente valutabili, ed i rimedi ai quali i
proprietari o detentori dovranno attenersi, nonché eventuali responsabilità
ascrivibili a carico degli stessi, verificabili con successive ispezioni da
parte del personale accertatore.
4.
Il Sindaco sentito il parere dell’Azienda U.S.L. locale, adotterà i
provvedimenti opportuni.
Art. 10
- Detenzione di animali di bassa corte.
1.
E’ consentita, nell’ambito del centro abitato, la detenzione di un
numero limitato di animali di bassa corte (pollame, conigli, piccioni ed altri
animali simili), su autorizzazione del Sindaco previo parere dell’Azienda
U.S.L. locale.
Art.
11 - Maltrattamento di animali.
- E’
vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei
confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- E’
vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del
cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro
salute.
- E’
vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo
quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti
sociali tipici della loro specie.
- E’
vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore
giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori
o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
- E’
vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di
ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- E’
vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione
fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono
all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
- E’
vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie
selvatiche.
- E’
vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla
normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra
animali.
- Viene
vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati
artificialmente.
- E’
vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro
sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori
dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi
e rigirarsi.
- E’
vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in
movimento.
Art.
12- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- E’
fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e
commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto
stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia,
della pesca e delle normative sanitarie.
- In
particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per
la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia
che si tratti di individui adulti che di uova o larve e dei microhabitat
specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare
sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le
loro forme e tipologie.
Art.
13 - Abbandono di animali.
- E’
severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che
selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che
di quella esotica esotica, in qualunque parte del territorio comunale,
compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- E’
fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle
specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai
sensi delle leggi vigenti.
Art. 14 -
Avvelenamento di animali.
- E’
severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e
sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati
da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo
le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere
eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad
altre specie animali.
- I
medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria
Locale, sono obbligati a segnalare all’Amministrazione tutti i casi di
avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione
dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli
avvelenamenti si sono verificati.
- Qualora
si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone
destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della
salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di
limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività ad essa
collegate.
Art. 15
– Attraversamento di animali e cartellonistica.
- Nei
punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente
attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici
competenti , apposita cartellonistica con figura stilizzata indicante la
specie interessata all’attraversamento.
Art. 16 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
1.
E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto
pubblico operanti nel Comune di Sinnai.
- L’animale
dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi
titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
- Il
proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi
di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino
disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
- Non
potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali
appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità o comunque
considerati pericolosi.
Art. 17 - Divieto di offrire animali
in premio o vincita di gioco.
- E’
fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali,
sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi .
- La
norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste
e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli
enti giuridici) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.
Art. 18 - Esposizione di animali.
- E’
fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più
di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre
modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
- Gli
animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno
dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre
riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
- L’esposizione
di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi
deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e
dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano
collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo
art. 34 del presente regolamento.
- Le
attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o
l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in
esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e
dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che
l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al
successivo art. 35 relativo alle dimensioni delle gabbie.
- Nei
confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma
4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione
dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della
sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
Art.
19 – Uso degli animali negli spettacoli
- E’
consentito l’uso di animali negli spettacoli,
purché questi siano compatibili con la natura degli animali
impiegati e non causino loro sofferenze. Agli animali vanno garantite idonee
condizioni ambientali e microclimatiche e di benessere adottando tutti gli
interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Deve
inoltre essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza
per il pubblico e le persone.
- Spetta
al Servizio veterinario verificare lo stato di benessere degli animali
utilizzati negli spettacoli e nelle mostre itineranti.
Titolo
IV - CANI
Art. 20 - Attività motoria e rapporti
sociali.
- Chi
detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna
attività motoria.
- I
cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite
giornaliere.
- I
cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite
giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una
superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal
successivo art. 22.
Art. 21 -
Divieto di detenzione a catena.
- E’
vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, ove necessita, per
periodi di tempo non superiore alle otto ore nell’arco della giornata,
detenere i cani ad una catena di lunghezza minima di metri 5 oppure di metri
3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una
fune di scorrimento di almeno 5 metri.
Art.
22 - Dimensioni dei recinti.
- Per
i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere
inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due
cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni
cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati
6.
- La
superficie minima per ogni cane
detenuto in cortile e giardino
non deve essere inferiore a metri quadrati 6.
Art. 23 - Accesso ai giardini,
parchi ed aree pubbliche.
- Ai
cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito
l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini
e i parchi.
- E’
fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’
apposita museruola qualora si tratti di cani di grande mole, di indole
aggressiva o che comunque possano
determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
Art.
24 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Nell’ambito
di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere
individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai
cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
- Negli
spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare
liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità
degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture
presenti.
Art. 25 - Accesso negli esercizi
pubblici.
- I
cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero
accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli
esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Sinnai salvo quelli
per cui è previsto il divieto da specifiche
leggi e regolamenti.
- I
proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli
esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola,
avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno
alcuno.
- Viene
concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a
quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco,
predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla
custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno
dell’esercizio stesso.
Art. 26 -
Obbligo di raccolta degli escrementi.
- I
proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo
di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in
modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
- L’obbligo
di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso
pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
- I
proprietari e/o detentori di cani con l’esclusione di animali per guida
non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso
pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto
o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli
escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l’igiene del
luogo.
Titolo
V - GATTI
Art. 27 -
Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Per
"gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di
solito insieme ad altri gatti.
- Per
"colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in
libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- La
persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti
che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".
Art. 28 - Proprietà dei gatti
liberi.
- I
gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio
Indisponibile dello Stato.
Art.
29 - Compiti dell’Azienda Sanitaria.
- Il
servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale, provvede ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della legge Regionale n. 21/94, alla cura e
sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno
della colonia di provenienza.
- La
cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere
effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e
le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale
appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 30 - Cura delle colonie feline
da parte dei/delle gattai/e.
- Il
Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e,
si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e
promuove corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a
seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito
tesserino di riconoscimento.
- Al
gattaio/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e
della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero
territorio comunale.
- L’accesso
dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso
del proprietario.
Art. 31 - Colonie feline.
- Le
colonie feline sono tutelate dal Comune di Sinnai che, nel
caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a
querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma
dell’articolo 638 del Codice Penale.
- Enti
o associazioni iscritte all’albo regionale possono, in accordo con le Unità
sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che
vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di
sopravvivenza.
- Le
colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro “habitat”,
eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previa autorizzazione del
servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale.
Art. 32 - Alimentazione dei gatti.
- I/le
gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione
Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di
avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad
altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere
successivamente istituite allo stesso scopo.
- I/le
gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo
pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia
della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
Titolo
VI - VOLATILI
Art. 33 -
Detenzione di volatili.
- I
volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti
possibilmente in coppia.
- Per
i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a
condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo
all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
Art. 34 -
Dimensioni delle gabbie.
- Al
fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle
caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni
minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
a)
per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di
cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del
volatile più grande;
b)
per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del
30%.
- Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti
viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per
esigenze sanitarie.
Titolo
VII - ANIMALI ACQUATICI
Art. 35 -
Detenzione di specie animali acquatiche.
- Gli
animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti
possibilmente in coppia.
L’inosservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 ad
€ 200,00.
Art. 36 - Dimensioni e
caratteristiche degli acquari.
- Il
volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per
centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni
caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
- E’
vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di
materiale trasparente.
3. In
ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e
l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di
temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie
ospitate
Titolo
VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art.
37- Inumazione
di animali.
1.
E’ consentita l’inumazione,
in aree preventivamente autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale scopo
destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione
di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta
l’esecuzione.
Art. 38 -
Vigilanza.
1.
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento:
a.
gli appartenenti al servizio di polizia
municipale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 e della legge 7
marzo 1986, n. 5;
b.
il personale del servizio
veterinario dell’azienda U.S.L. locale;
c.
gli agenti del corpo di vigilanza
ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;
d.
le guardie volontarie delle
associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall’articolo 19
della legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21.
Art.
39- Sanzioni.
- Ai
sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle
prescrizioni del presente Regolamento, quando non comportino infrazioni
penali o violazioni diversamente sanzionate dalla normativa statale o
regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a
€ 500,00, pagamento in misura ridotta
€ 50,00 pari al doppio del minimo.
- In
caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della
sanzione.
- L’accertamento,
la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la
opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla
normativa vigente (L. 689/1981)
Art.
41- Incompatibilità ed abrogazione di norme.
Dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con
esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
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