COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA


(Allegato alla Delibera C.C. n° 49 del 14.07.2003)



Assessorato Della Sicurezza dei Cittadini
Protezione Civile e Traffico, igiene e sanita'

 

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

 


 

Titolo I -  I PRINCIPI

Art. 1 – Profili  istituzionali.

  1. Il Comune di Sinnai, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
  2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
  3. La città di Sinnai, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
  4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
  5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

 

Art. 2 - Valori etici e culturali.  

  1. Il Comune di Sinnai, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
  2. Il Comune di Sinnai, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali ed al principio della corretta convivenza con gli stessi.

 

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

  1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
  2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
  3. Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
  4. Al Sindaco, in base all’art. 3 del  D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

 

Art. 4 - Tutela degli animali.

  1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.     
  2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 21/94, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
  3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
  4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali, ove necessita facendo ricorso a quanto previsto dal  codice penale.



Titolo II -  DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 5 - Definizioni

  1. La definizione generica di animale, di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
  2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

 

Art. 6 - Ambito di applicazione.

  1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Sinnai.
  2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 11 e 12 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.
  3. L’applicazione del presente regolamento fa salva ogni disposizione di legge sovraordinata vigente e l’applicazione delle disposizioni penali in materia.

 

Art. 7- Esclusioni.

  1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

·        a) alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali o ad esso connesse;

·        b) alle attività di studio e sperimentazione sugli stessi animali;

·        c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;

·        d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

·        e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

 

Titolo III -  DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 8 - Detenzione di animali.

  1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
  2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
  3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
  4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
  5. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un’adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.

 

Art. 9 - Detenzione di animali domestici.

1.       Nelle abitazioni urbane è consentita la detenzione di animali domestici di affezione e non pericolosi nel rispetto di Leggi e Regolamenti citati nella premessa.

2.       I detentori devono comunque curare che essi non determinino inconvenienti igienici o problemi di disturbo per la quiete ed il riposo dei vicini, qualora dovessero essere persistenti e dovuto ad incuria del proprietario.

3.       In caso di reclamo il personale del Servizio Veterinario dell’azienda U.S.L. competente per territorio, in collaborazione con la polizia municipale, ciascuno per le proprie incombenze, dovranno svolgere accertamenti che evidenziano:

a.       La specie, taglia e numero di animali detenuti;

b.       I metri quadrati di spazio coperti e scoperti dell’abitazione nella quale gli animali vengono detenuti;

c.       Gli apprestamenti e le condizioni igieniche di detenzione;

d.       Il tipo di danno igienico o le altre problematiche derivanti dalla presenza degli animali, obiettivamente valutabili, ed i rimedi ai quali i proprietari o detentori dovranno attenersi, nonché eventuali responsabilità ascrivibili a carico degli stessi, verificabili con successive ispezioni da parte del personale accertatore.

4.       Il Sindaco sentito il parere dell’Azienda U.S.L. locale, adotterà i provvedimenti opportuni.

 

Art. 10 - Detenzione di animali di bassa corte.

1.       E’ consentita, nell’ambito del centro abitato, la detenzione di un numero limitato di animali di bassa corte (pollame, conigli, piccioni ed altri animali simili), su autorizzazione del Sindaco previo parere dell’Azienda U.S.L. locale.

 

Art. 11 - Maltrattamento di animali.

  1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
  2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
  3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
  4. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento.
  5. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
  6. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
  7. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
  8. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
  9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
  10. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
  11. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

 
Art. 12- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

  1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
  2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e dei  microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

 

Art. 13 - Abbandono di animali.

  1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona  che di quella esotica esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
  2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 14 - Avvelenamento di animali.

  1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
  2. I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all’Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
  3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

 

Art. 15 – Attraversamento di animali e cartellonistica.

  1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti , apposita cartellonistica con figura stilizzata indicante la specie interessata all’attraversamento.


Art. 16 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1.    E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Sinnai.

  1. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
  2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità o comunque considerati pericolosi.


Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio o vincita di gioco.

  1. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi .
  2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione.


Art. 18 - Esposizione di animali.

  1. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
  2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
  3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 34 del presente regolamento.
  4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 35 relativo alle dimensioni delle gabbie.
  5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. 

 

Art. 19 – Uso degli animali negli spettacoli

  1. E’ consentito l’uso di animali negli spettacoli,  purché questi siano compatibili con la natura degli animali impiegati e non causino loro sofferenze. Agli animali vanno garantite idonee condizioni ambientali e microclimatiche e di benessere adottando tutti gli interventi atti ad evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Deve inoltre essere garantito il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per il pubblico e le persone.
  2. Spetta al Servizio veterinario verificare lo stato di benessere degli animali utilizzati negli spettacoli e nelle mostre itineranti.  

 

Titolo IV - CANI

   
Art. 20 - Attività motoria e rapporti sociali.

  1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria.
  2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
  3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 22.


Art. 21 - Divieto di detenzione a catena.

  1. E’ vietato detenere cani legati o a catena. E’ permesso, ove necessita, per periodi di tempo non superiore alle otto ore nell’arco della giornata, detenere i cani ad una catena di lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.   


Art. 22 - Dimensioni dei recinti.

  1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
  2. La superficie minima per ogni  cane detenuto  in cortile e giardino  non deve essere inferiore a metri quadrati 6.

   
Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

  1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
  2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’ apposita museruola qualora si tratti di cani di grande mole, di indole aggressiva o che comunque  possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.


Art. 24 - Aree e percorsi destinati ai cani.

  1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
  2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.


Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici.

  1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Sinnai salvo quelli per cui è previsto il divieto da  specifiche leggi e regolamenti.
  2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
  3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso.


Art. 26 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

  1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
  2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
  3. I proprietari e/o detentori di cani con l’esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l’igiene del luogo.

   

Titolo V - GATTI

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

  1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
  2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
  3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".


Art. 28 - Proprietà dei gatti liberi.

  1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

 

Art. 29 - Compiti dell’Azienda Sanitaria.  

  1. Il servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale, provvede ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge Regionale n. 21/94, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
  2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.


Art. 30 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

  1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
  2. Al gattaio/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
  3. L’accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

 
Art. 31 - Colonie feline.

  1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Sinnai che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.
  2. Enti o associazioni iscritte all’albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
  3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro “habitat”, eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previa autorizzazione del servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale.  


Art. 32 - Alimentazione dei gatti.

  1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
  2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
     

Titolo VI - VOLATILI

 Art. 33 - Detenzione di volatili.

  1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
  2. Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 34 - Dimensioni delle gabbie.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
     

Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI

 Art. 35 - Detenzione di specie animali acquatiche.

  1.  Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 25,00 ad € 200,00.


Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

  1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
  2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3.  In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37- Inumazione di animali.

1.       E’ consentita l’inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.


Art. 38 - Vigilanza.

 1.     Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento:

a.     gli appartenenti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;

b.     il personale del servizio veterinario dell’azienda U.S.L. locale;

c.     gli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

d.     le guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall’articolo 19 della legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21. 


Art. 39- Sanzioni.

  1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non comportino infrazioni penali o violazioni diversamente sanzionate dalla normativa statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, pagamento in misura ridotta  € 50,00 pari al doppio del minimo.
  2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.
  3. L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative, o la opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentate in via generale, dalla normativa vigente (L. 689/1981)


Art. 41- Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.