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(Allegato alla Delibera C.C. n° 24 del 29.04.2003)
REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO DELLA CASA PER ANZIANI
“FRATELLI VITTORIO ED EMANUELE PUGGIONI”
COMUNITA’ ALLOGGIO E CASA PROTETTA
Premessa.
La
Casa per Anziani, sorta come casa accoglienza,
è stata realizzata nel 1998 per
volontà dei fratelli Vittorio ed Emanuele Puggioni, nati e residenti a Sinnai,
che hanno donato al Comune l’immobile con l’obbligo di destinarlo
all’ospitalità degli anziani col nome di “Casa
di Accoglienza per Anziani Donazione dei Fratelli Vittorio ed Emanuele Puggioni”
ed al fine di utilizzarlo per assistere e mantenere i cittadini anziani nel
proprio territorio, evitando così di allontanarli dal loro ambiente di vita,
dagli affetti e dalle amicizie.
La
Casa Anziani è ubicata nella Via Trieste N° 52, in pieno centro abitato e
nelle vicinanze dei servizi sociali e sanitari pubblici.
In
esecuzione alla deliberazione del C.C. n.15 del 29.03.2001
e della deliberazione della G. C. n. 76 del 04.04.2001 la gestione della
casa di accoglienza è stata affidata in concessione a terzi per la durata di
cinque anni rinnovabili, con l’intesa che entro un anno dall’affidamento la
stessa sarebbe stata adeguata per il funzionamento anche come casa protetta.
Art.1 - TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA E FINALITÀ
La
Casa per Anziani Donazione dei
Fratelli Vittorio ed Emanuele Puggioni, di seguito, per brevità, chiamata
“Casa Anziani” è suddivisa in Comunità alloggio e casa protetta che si
caratterizza quale struttura residenziale tutelare di piccole dimensioni
destinata ad ospitare e assistere in via temporanea o stabile anziani che non
hanno la possibilità di vivere autonomamente presso la propria famiglia.
La
struttura si impegna ad assicurare all'anziano condizioni di vita adeguate alla
sua dignità garantendo e favorendo:
1.
il soddisfacimento delle esigenze primarie;
2.
il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle
capacità residue;
3.
il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione per il
mantenimento dell'anziano attivo e bene inserito nel tessuto sociale.
La struttura si impegna a conseguire gli scopi dichiarati anche con il
coinvolgimento dell’anziano nella gestione della Comunità, assicurando il
regolare accesso dell’anziano ai servizi territoriali nonché assicurando
all’anziano frequenti contatti con i familiari e la comunità circostante
mediante relazioni interpersonali significative, quali iniziative ricreative
e culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione.
Art.2
- DESTINATARI E CAPACITÀ RICETTIVA
La casa per anziani è un edificio di nuova costruzione donata dai Fratelli
Vittorio ed Emanuele Puggioni e ad essi intitolata che si articola in tre
livelli così come risulta dalla allegata planimetria.
Nella comunità è prevista la presenza massima di 16 anziani di ambo i
sessi che abbiano compiuto i
65 anni di età, di cui 12 autosufficienti o parzialmente
autosufficienti sia fisicamente che psichicamente ed al massimo 4 non
autosufficienti.
Tra le 16 disponibilità complessive 2 posti sono riservati gratuitamente
al comune di Sinnai, e per esso, vita natural durante, ai donanti la
struttura Fratelli Vittorio ed Emanuele Puggioni.
La casa anziani per il servizio di semiresidenza ha la capacità ricettiva
massima di 8 persone.
L’ammissione alla Casa Anziani è riservata, ai residenti di Sinnai,
ultrasessantacinquenni di ambo i sessi, ed in relazione alla disponibilità
dei posti ai non residenti, impossibilitati a soddisfare i bisogni primari
nel proprio domicilio, i cui familiari non siano in grado di provvedervi e
che non possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari o persone
singole.
In caso di disponibilità di posti possono essere ammessi anziani non
residenti la cui accettazione presso la casa anziani
non comporterà il cambio di residenza.
Art.3
- MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per l’ammissione di un ospite é necessario compilare il modulo di domanda
predisposto dall’amministrazione della società che gestisce il servizio.
Nel modulo di domanda si devono riportare:
A)
I dati anagrafici del richiedente;
B)
La situazione di famiglia;
C)
Luogo di residenza.
Saranno allegati alla domanda:
1)
Certificato del medico curante, che attesti l’assenza di malattie
infettive in atto, le condizioni generali di salute e il grado di
autosufficienza;
2)
Dichiarazione di impegno di corresponsione della retta, accettazione
del regolamento interno, pagamento delle spese sanitarie, funerarie e quelle
riguardanti il vestiario, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal
richiedente o da chi esercita la potestà parentale, la tutela o curatela;
3)
Copia di un documento di identità, del codice fiscale, la tessera di
assistenza sanitaria, il certificato di residenza, il tesserino di esonero
dal ticket sanitario.
L’amministrazione della società - gestore deve comunicare al
richiedente, per iscritto, l’accettazione o il diniego dell’inserimento
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il richiedente deve
confermare la sua volontà di inserimento nella comunità entro sette giorni
dall’accettazione. Trascorsi sette giorni, qualora l’interessato non si
presenti in comunità e non faccia pervenire una comunicazione scritta
giustificando il motivo, si intende l’utente rinunciatario.
Le domande saranno protocollate, registrate in ordine cronologico e
aggiornate a cura del responsabile della casa anziani.
In mancanza di posti disponibili, le richieste di ammissione accolte
positivamente saranno inserite in un apposito elenco cronologico valido un
anno e inteso come graduatoria dei richiedenti.
Art.4
- MISURAZIONE DELL'AUTOSUFFICIENZA
Il medico di base valuta l'autonomia generale dell'anziano per la
misurazione della condizione di autosufficienza, attraverso i seguenti
indici;
1)
Autonomia motoria;
2)
Abilità a svolgere alcune funzioni primarie;
3)
Struttura familiare.
Autonomia
Motoria
L'Autonomia Motoria è intesa come capacità dell'anziano di spostarsi
liberamente all'interno e all'esterno della propria abitazione, quindi di
svolgere alcune attività motorie indispensabili per la completa autonomia e
precisamente:
1)
Capacità di sdraiarsi e alzarsi autonomamente dal letto, ed anche di
sedersi e alzarsi da solo dalla sedia;
2)
Capacità di muoversi in casa senza aiuto;
3)
Capacità di salire e scendere le scale a piedi senza aiuto;
4)
Capacità di uscire di casa da solo.
Da questo schema derivano quattro livelli di autonomia motoria:
1)
Autonomia motoria nulla - degli anziani che non sono in grado di
svolgere nessuna delle funzioni personali definite indispensabili;
2)
Autonomia motoria bassa - degli anziani che conservano unicamente le
capacità motorie di cui al punto 1) della precedente definizione;
3)
Autonomia motoria medio bassa - degli anziani capaci di svolgere le
funzioni personali definite ai precedenti punti 1) e 2);
4)
Autonomia motoria medio alta – degli anziani capaci di svolgere le
funzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) della precedente definizione;
Autonomia
motoria alta - degli anziani capaci di svolgere autonomamente tutte le
quattro funzioni considerate.
Abilità a svolgere alcune funzioni primarie
Capacità dell’anziano di espletare le funzioni proprie della vita
quotidiana;
-
Funzioni personali (nutrirsi, lavarsi, vestirsi) le quali devono
ritenersi fondamentali per la qualità della vita e che dovrebbero poter
essere svolte autonomamente;
-
Funzioni utili (preparare i pasti, lavare la biancheria, pulire la
casa).
Struttura familiare
L'anziano/a:
-
Vive solo, in tal caso deve contare solo sulle proprie capacità per
espletare le funzioni di vita quotidiana;
-
Vive con il coniuge;
-
Vive con i familiari (figli, nipoti, fratelli o sorelle) per cui è
generalmente aiutato nella gestione quotidiana della vita domestica e extra
domestica.
Art.5
- MODALITÀ DI DIMISSIONI
L'anziano/a può essere dimesso:
-
A propria richiesta o a richiesta dei parenti e sempre con il
consenso dell'interessato. Le dimissioni dovranno essere presentate per
iscritto e consegnate al responsabile della comunità.
-
Su provvedimento del responsabile, in qualsiasi momento per i
seguenti motivi:
a)
accertata incompatibilità alla vita comunitaria e alle regole di
convivenza;
b)
recidiva nella trasgressione al presente regolamento, dopo tre
infrazioni;
c)
gravi motivi disciplinari o morali;
d)
morosità;
e)
assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni.
Si
intende moroso l’ospite che non abbia provveduto al pagamento di 2 rette
consecutive. L’allontanamento dell’ospite moroso dovrà essere preceduto
dalla messa in mora.
Art.6
- DETERMINAZIONE E FORMA DI CORRESPONSIONE DELLA RETTA
L'anziano/a
accolto presso la Casa Anziani dovrà versare all’atto dell’ingresso,
all'amministrazione della società gestore, una quota mensile obbligatoria,
così come stabilito dalla L.R. n° 4/88 e suo regolamento di attuazione
DPGR n° 12/88 art. 10 e successive modificazioni.
L’importo
è stabilito dall'amministrazione della società gestore sulla base di un
piano economico finanziario da comunicarsi all’amministrazione comunale
che potrà approvarlo o respingerlo con parere motivato.
La
retta mensile dà diritto all'alloggio, al vitto, alla pulizia della
biancheria anche personale, alla pulizia dell'ambiente, alla pulizia
personale, all'assistenza generica, al servizio di barberia (rasatura della
barba due volte alla settimana - taglio di capelli una volta al mese), al
servizio di parrucchiere (spuntatura e messa in piega dei capelli una volta
al mese) nonché ad usufruire di tutte le iniziative di carattere
socio-sanitario, di riabilitazione, di vita collettiva e di animazione che
verranno attivate in collaborazione con la Rappresentanza degli anziani, e
di tutti i servizi generali disposti dall'amministrazione.
La
retta mensile ha decorrenza dalla conferma di accettazione dell’anziano ad
usufruire dei servizi della struttura.
La
retta non è rimborsabile in nessun caso e dovrà essere corrisposta anche
in caso di assenza temporanea.
Nel
caso in cui il reddito e le disponibilità patrimoniali personali del
richiedente l’inserimento siano insufficienti a coprire l’importo
stabilito dall‘amministrazione della società gestore, sarà obbligo dei
parenti tenuti all’assistenza provvedere all’integrazione dovuta,
impegnandosi, a tale scopo, ad utilizzare anche eventuali cespiti
patrimoniali presenti e futuri del congiunto. Qualora un anziano/a
attualmente autosufficiente divenga non autosufficiente, potrà permanere
nella struttura, a condizione che provveda ad integrare la retta. La retta
mensile dovrà essere corrisposta anche in caso di assenza temporanea.
L’ospite
potrà depositare il libretto delle pensioni di cui e’ titolare,
rilasciando all’amministrazione - gestore delega per la riscossione della
pensione bimestrale o mensile.
L’amministrazione
- gestore dovrà essere autorizzata a trattenere l’importo della retta
convenuta, versando al titolare, o
in libretto di risparmio a lui intestato, il residuo suo credito.
Qualora
la pensione attribuitagli, tenuto conto della somma mensile per le esigenze
personali, non fosse sufficiente al pagamento della retta dovuta dovrà
sottoscrivere richiesta di
integrazione della somma occorrente, a mente delle L.L.R.R.44/87 e/o 4/88,
indirizzata alle Amministrazioni Regionale e Comunale competenti.
In
questo caso, l’ospite che non fosse in grado di integrare con fondi extra
l’ammontare della retta stabilita, non potrà essere accolto fino a quando
non pervenga l’impegnativa delle citate amministrazioni ovvero di un
qualsiasi altro ente o di uno o più familiari o benefattori.
L'anziano/a
è tenuto a comunicare al Responsabile della Casa Anziani qualsiasi
variazione del suo reddito e del suo stato patrimoniale ai fini della
revisione della retta da lui dovuta. La retta deve essere corrisposta
mensilmente e anticipatamente in coincidenza con il pagamento delle pensioni
o qualsiasi altra indennità da parte dell’INPS o altri Istituti,
effettuato non appena possibile.
Art.7
- GESTIONE
L'Amministrazione
Comunale provvede ad affidare la gestione della struttura per anziani al
privato sociale anche mediante affidamento in concessione
ai sensi dell’art.113 comma 1 lettera b del D.Lgs.267/2000.
Per
espressa volontà dei donanti, il Gestore si avvarrà anche della
collaborazione delle Associazioni di volontariato operanti presso le
Parrocchie esistenti nel Centro urbano del paese. Verrà inoltre richiesta
la collaborazione dei Sacerdoti per l’assistenza morale, spirituale e
religiosa degli anziani.
Il
Comune si riserva di effettuare tutti
gli accertamenti ed i controlli prescrittigli dalla legge nonché quelli che
comunque ritiene opportuno effettuare per assicurare che da parte del
concessionario siano osservata tutte le pattuizioni contrattuali attraverso
il Responsabile dei Servizi Sociali, la Competente Commissione Consiliare
Permanente per i Servizi Sociali, ed altri organismi istituzionali
competenti in materia. Le verifiche riguarderanno anche l’adeguatezza, dal
punto di vista umano, dei rapporti del personale con gli anziani ospiti
della struttura.
Art.8
- IL PERSONALE
Il
personale che opera nella struttura sarà composto dalle seguenti figure
professionali, e nella misura rapporto operatori / utenti, come da
disposizioni regionali vigenti:
1.
Responsabile;
2.
Animatore;
3.
Assistenti geriatriche e dei servizi tutelari;
4.
Cuoco;
5.
Tecnico della riabilitazione
6.
Assistenti generiche;
L’impiego
orario minimo del personale dovrà essere adeguato alle esigenze di una
ottimale gestione della struttura e sarà proporzionale al numero degli
anziani ospitati.
Le
prestazioni riferite a diverse figure professionali possono anche essere
svolte dallo stesso operatore a condizione che sia garantito il possesso dei
requisiti richiesti e tutte le
mansioni previste.
Art.9
- IL RESPONSABILE DELLA CASA ANZIANI
Il
Responsabile della comunità dovrà rispondere direttamente ed
immediatamente all’Amministrazione della società gestore, con particolare
riferimento a:
-
prestazioni professionali degli operatori ;
-
forniture, confezionamento e somministrazione quantitativa e
qualitativa dei pasti;
-
rispetto tabella dietetica;
-
rispetto regolamento;
-
rispetto contratto d'appalto;
-
regolare tenuta dell’archivio, dei registri delle presenze degli
anziani e del personale e di ogni registro o documento previsto dalla legge
e dai regolamenti;
-
mantenimento delle normali condizioni igieniche e di efficienza e
sicurezza della struttura
curando la tempestiva attuazione di tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria.
Inoltre,
il Responsabile della Casa Anziani dovrà:
-
Mantenere i rapporti con l’Ufficio Comunale di Servizio Sociale;
-
Predisporre tutti gli atti preliminari ai provvedimenti
amministrativi inerenti al funzionamento della struttura richiesti dagli
uffici del Comune;
-
Predisporre il programma di coordinamento delle eventuali attività
di volontariato (riconosciuto ai sensi di legge), da approvarsi da parte
dell’A.C.;
-
Espletare il servizio di Segretariato Sociale (nei confronti
dell'utente richiedente che sia privo di parenti);
-
Segnalare al Comune le eventuali necessità operative rientranti
nelle manutenzioni straordinarie;
-
Curare la presa in carico dei casi assegnati;
-
Tenere un fascicolo personale per ogni anziano, da aggiornare
periodicamente;
-
Gestire e governare il personale;
-
Curare la distribuzione dei compiti agli operatori e verificare la
congruenza dei risultati;
-
Ogni altra incombenza inerente l'attività di tale figura
professionale.
Art.10
- L’ANIMATORE
Il
personale in possesso della qualifica di animatore o titolo attinente, dovrà
svolgere tutte le mansioni inerenti la figura professionale ed in
particolare avrà il compito di predisporre programmi individualizzati in
favore degli anziani; i programmi saranno mirati al potenziamento delle
capacità della persona e ad agevolare le relazioni tra gli anziani, con gli
operatori, con famigliari e le istituzioni sociali. L’animatore dovrà
programmare e realizzare attività di tipo motorio (ginnastica di
mantenimento), ricreative e socio-culturali, atte a prevenire il disagio
dell’età senile.
Art.11
- L'ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI
Il personale in possesso della qualifica di assistente
domiciliare e dei servizi tutelari,assistente geriatrico o titolo
attinente dovrà svolgere tutte le mansioni
inerenti la sua figura professionale. Le mansioni sono di assistenza
diretta alla persona ed in particolare:
-
Prestare assistenza agli anziani nella cura giornaliera dell’igiene
personale e in
-
Tutte le esigenze;
-
Assicurare la sorveglianza sia diurna che notturna;
-
Alimentare gli anziani non autosufficienti;
-
Accompagnare gli anziani presso le strutture sanitarie, territoriali
e non, anche con conduzione diretta dell’ automezzo;
-
Collaborare con l’animatore nell’attività di animazione;
-
Somministrare i farmaci dietro indicazione del medico di base ( e in
sua assenza) segnalare tempestivamente qualunque sintomo di patologia
nell’anziano;
-
In caso d’urgenza e d’assenza del responsabile della comunità,
l’assistente provvede alla richiesta d’intervento di autoambulanza per
il trasporto dell’anziano presso il pronto soccorso;
-
Svolgere ogni altra eventuale mansione o attività inerente la sua
figura professionale.
Art.12
- IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI
Il
personale addetto ai servizi generali deve svolgere:
-
Aiuto nella preparazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda,
cena), secondo le disposizioni delle tabelle dietetiche rilasciate dal
servizio di igiene pubblica della azienda usl;
-
Accurata pulizia giornaliera dei locali interni ed esterni della
casa, comprese le attrezzature fisse e le cose mobili; degli ambienti
adibiti a cucina e delle relative stoviglie. Periodicamente dovranno essere
effettuate le pulizie straordinarie;
-
Lavaggio, eventuale rammendo e stiratura degli indumenti e della
biancheria;
-
Manutenzione e pulizia del giardino, piccole manutenzioni delle
strutture e degli impianti; disbrigo commissioni.
Queste
attività dovranno essere effettuate ogni qualvolta si renda necessario.
ART.13
- DIRITTI E DOVERI
All’atto
dell’ammissione ad ogni ospite verrà assegnato un posto letto con
relativo mobilio in dotazione della comunità.
Saranno
a carico dell’ospite la biancheria personale, l’abbigliamento in genere
e l’occorrente per la sua igiene personale.
L’ospite
potrà:
-
Arredare le pareti della stanza con fotografie e oggetti personali e
sistemare i propri soprammobili con l’assenso del responsabile della
comunità, gli oggetti, i soprammobili e gli effetti personali possono
essere disposti purché non arrechino danno alla struttura e non creino
pericolo per lo stesso anziano e per gli altri;
-
Usare apparecchi radio e tv, senza recare disturbo agli altri ospiti;
-
Soggiornare liberamente nella stanza da letto, fuorché nell’orario
delle pulizie.
L’ospite
dovrà:
-
Tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;
-
Fumare esclusivamente negli spazi consentiti;
-
Rispettare gli altri ospiti, ponendo attenzione a non far rumore e a
non parlare ad alta voce durante le ore di riposo;
-
Curare attentamente la propria igiene personale.
Art.14
- IL CUOCO
Il
cuoco dovrà espletare tutte la mansioni inerenti la propria qualifica
professionale per la
preparazione e confezionamento del vitto
che sarà a carattere familiare.
Il
menù giornaliero viene predisposto
secondo la tabella dietetica approvata dalla competente azienda USL.
ART.15
- ATTIVITÀ E TEMPO LIBERO
L’ospite
è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più
opportuno, occupando il tempo in attività ricreative culturali o sociali
spontaneamente scelte. Nella comunità sarà disponibile un animatore che
organizzerà libere attività nei locali preposti e secondo gli orari
stabiliti dal responsabile.
L’ospite,
rispettando gli orari stabiliti, può frequentare liberamente i diversi
ambienti a disposizione nella comunità (sala soggiorno, sala tv,
biblioteca, giardino) può utilizzare l’attrezzatura predisposta (riviste,
televisione, radio, giochi vari e libri).
ART.16
- LIBERTÀ RELIGIOSA
Gli
ospiti sono liberi di professare liberamente la propria
fede religiosa.
ART.17
-RAPPORTI CON L’AMBIENTE ESTERNO
L’ospite
è libero di ricevere nella comunità parenti ed amici, può uscire negli
orari stabiliti dal responsabile, e in casi particolari con deroghe
autorizzate da quest’ultimo.
L’ospite
che desideri assentarsi per qualche giorno dovrà comunicarlo
preventivamente al responsabile della comunità precisando il periodo
d’assenza. Nel caso in cui non possa rientrare nel tempo previsto ha il
dovere di avvisare lo stesso responsabile tempestivamente.
Al
ritorno dovrà presentarsi nell’ufficio della comunità e informare del
proprio rientro.
ART.18
- RAPPORTI CON IL PERSONALE
E’
vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti, non è ammesso
dare mance, compensi o regali d’alcun genere al personale che opera nella
comunità né da parte degli ospiti né dei loro congiunti.
Eventuali
reclami inerenti i servizi e il personale addetto devono essere presentati
direttamente al responsabile.
La
libertà d’azione di ciascun ospite trova il solo limite nella libertà
degli altri, per cui gli ospiti impronteranno il loro rapporto alla
reciproca comprensione e solidarietà. L’ospite deve osservare le norme
collettive secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
ART.19
- SERVIZI
MENSA
Nella
comunità opera un servizio mensa (colazione, pranzo, merenda, cena).
Il
trattamento alimentare deve rispondere per qualità e quantità alle
esigenze dietetiche delle persone ospitate. Il menù giornaliero è
determinato secondo tabelle dietetiche predisposte dall’asl e reso noto
agli ospiti mediante affissione. I pasti saranno consumati, negli orari
stabiliti, in sala pranzo. Il pasto verrà servito in camera solo in caso di
infermità o per altri motivi giustificati e previa autorizzazione del
responsabile.
Solo
per casi di particolari esigenze possono essere disposte particolari diete
secondo apposita prescrizione medica.
ASSISTENZA
MEDICA
All’interno
della comunità, in stretta collaborazione con il medico di base e delle
strutture dell’asl, è disponibile il servizio infermieristico per gli
ospiti che ne hanno necessità.
Le
prestazioni a carattere infermieristico verranno affidate a personale
all’uopo abilitato.
Sarà
obbligo del gestore:
-
Organizzare su ordine medico il trasporto di un ospite malato in
infermeria o in struttura sanitaria pubblica;
-
Curarsi che il malato segua le diete prescritte;
-
Avvertire immediatamente le persone di fiducia dell’ospite in caso
di gravità e di pericolo di vita,ovvero casi che richiedono provvedimenti
urgenti.
Tutte
le spese sanitarie non soggette a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale,saranno a carico dell’ospite.
SERVIZI
VARI
La
comunità mette a disposizione dell’ospite un servizio di guardaroba,
lavanderia, rammendo e stireria, che curerà i cambi della biancheria
personale, da bagno e da letto. Il cambio della biancheria personale avverrà
ogni qualvolta se ne renda l’esigenza; il cambio della biancheria da letto
ogni due settimane, salvo i casi che richiedono maggiore frequenza.
ART.20
- ORARI
E’ fatto obbligo rispettare gli orari di apertura e chiusura degli
ingressi, l’orario dei pasti, di silenzio e di riposo, gli orari saranno
stabiliti e ed affissi nel soggiorno. L’anziano che intende recarsi fuori
dal Comune di Sinnai o assentarsi oltre l’orario di chiusura degli
ingressi, è tenuto ad informare il Responsabile della Comunità per
ottenere l’autorizzazione.
Art.21
- DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO
La collaborazione dei volontari (Associazioni, Studenti, Privati
cittadini etc.) viene accettata purché, edotti dei compiti specifici cui
possono essere utilizzati, si attengano alle norme del presente regolamento
di cui devono prendere visione.
I
volontari saranno iscritti in apposito registro e dovranno attenersi ai
programmi e compiti loro assegnati, che saranno oggetto di specifici accordi
scritti.
L'offerta
di svolgere attività di volontariato dovrà risultare da richiesta scritta,
La prestazione volontaria non obbliga la Casa Anziani ad alcun impegno
economico, salvo eventuali rimborso spese.
I
volontari potranno interrompere la loro collaborazione quando lo riterranno
più opportuno, dandone avviso alla Direzione.
La
Direzione intratterrà coi volontari rapporti di collaborazione, di studio e
di ricerca, al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze
ed alle esigenze degli anziani.
Art.22
– COPERTURA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario del servizio di gestione è obbligato a stipulare
apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei
rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal
personale e dai volontari che collaborano.
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