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REGOLAMENTO ART.
1 Al
fine di riqualificare e rivitalizzare l’artigianato Sinnaese sia artistico che
tradizionale, il Comune di Sìnnai, in attuazione di quanto previsto dall’art.
11, comma 4,lett. p) del vigente Statuto comunale, e in coerenza con le finalità
espresse attraverso l’utilizzo dei fondi della legge regionale n. 37/98,
istituisce numero dodici Botteghe Artigiane ubicate nell’area attrezzata
dell’ex campo sportivo di Sant’Isidoro da assegnare in locazione. La
concessione delle botteghe artigiane si ispira a principi di trasparenza e
pubblicità mediante procedure di evidenza pubblica.
1)
Le botteghe verranno concesse in locazione prioritariamente ai soggetti che
attuano una produzione artigianale di particolare interesse artistico legata
alla tradizione sinnaese in un’ottica di sviluppo economico che sia da stimolo
culturale per l’imprenditorialità artigianale e favorisca nuove iniziative
imprenditoriali di supporto anche all’offerta turistica. 2)
E’ demandata alla Giunta Comunale l’individuazione della tipologia delle
attività artigianali da ubicare nelle botteghe. 3)
E' consentita la commercializzazione dei prodotti realizzati dalla ditta
artigiana e la vendita al dettaglio di prodotti rientranti nella stessa
categoria merceologica a condizione che essa risulti strumentale ed accessoria
all'esercizio dell'impresa e non abbia, pertanto, carattere prevalente rispetto
all’attività principale. ART.
3 1)
Possono usufruire della concessione in locazione delle Botteghe Artigiane,
gli artigiani che svolgono
la
propria
attività
prevalentemente nel settore dell’artigianato e della tradizione tipica
locale. 2)
La Giunta Comunale nel fornire gli indirizzi dovrà tener conto della
partecipazione nell’impresa di giovani e donne. 3)
Particolare attenzione dovrà essere riservata a forme aggregative
imprenditoriali eterogenee (consorzi, etc.) ART.
4 1)
La Giunta comunale nella definizione dei criteri generali per la concessione
delle botteghe artigiane deve fornire gli
indirizzi, prevedendo tra gli altri i seguenti elementi: a)
requisiti e condizioni di partecipazione delle imprese alla concessione in
locazione delle Botteghe Artigiane; b)
tempi e modalità per la presentazione delle domande di concessione in locazione
delle Botteghe Artigiane; c)
parametri di valutazione e formazione della graduatoria di assegnazione delle
Botteghe Artigiane con particolare attenzione nei confronti delle imprese
giovanili e femminili. 2)
La
Giunta comunale nel fornire gli indirizzi sui criteri avrà cura di garantire la
massima partecipazione al procedimento di concessione in locazione. ART.
5 1)
L’assegnazione delle Botteghe Artigiane avverrà mediante predisposizione di
una graduatoria di merito che avrà la durata di tre anni. 2)
Nel caso in cui restino o rientrino nella disponibilità dell’amministrazione
comunale una o più botteghe e la graduatoria sia esaurita, si provvederà alla
loro concessione in locazione mediante esperimento di una nuova procedura di
evidenza pubblica. 3)
L’espletamento della procedura di valutazione è demandata ad una commissione
all’uopo nominata. 4)
Avverso la graduatoria provvisoria è consentita ai partecipanti la
presentazione di un ricorso gerarchico motivato da inoltrare al Sindaco
entro 15 giorni dalla pubblicazione. 5)
Entro i successivi trenta giorni si procederà all’approvazione della
graduatoria di merito definitiva. 6)
Sulla base della graduatoria definitiva si procederà alla stipula del contratto
di locazione dei locali, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti
ed a seguito del formale adempimento degli obblighi previsti. ART.
6 1)
I contratti di locazione delle Botteghe Artigiane dovranno essere stipulati
sotto forma di scrittura privata registrata ai sensi della Legge 392/78. 2)
Il contratto di concessione in locazione dovrà tener conto delle specificità
proprie delle attività da esercitare, nonché delle specificità aziendali dei
concessionari. ART.
7 1)
La durata della concessione della locazione non potrà essere inferiore a quella
minima prevista per le locazioni commerciali. 2)
La Giunta comunale ha la facoltà di stabilire un termine maggiore. ART.
8 1)
In sede di prima concessione verrà stabilito un canone annuo agevolato di
locazione. Detto importo verrà determinato in base allo stato di consistenza
dei locali al momento della consegna. 2)
Il canone di locazione non comprende i costi dovuti per altri servizi (acqua,
energia elettrica, telefono, gas) e tributi (TARSU, imposta pubblicità e TOSAP)
che rimangono esclusivamente a carico del concessionario. 3)
Alla scadenza del contratto di locazione in caso di rinnovo o di nuova
concessione in locazione il canone verrà rideterminato secondo il valore di
mercato. 4)
Il canone annuo, come sopra determinato, dovrà essere pagato in quattro rate
trimestrali anticipate. 5)
All’atto della stipula del contratto di locazione il concessionario dovrà
versare una somma corrispondente a tre mensilità del canone a titolo di
deposito cauzionale, in garanzia di eventuali danni che verrà restituita dopo
la regolare riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto
canoni. ART.
9 1)
Prima della concessione in locazione dei locali verrà stilato apposito stato di
consistenza in contraddittorio con il concessionario che successivamente
provvederà al completamento delle opere a seguito di apposita richiesta di
autorizzazione alla quale dovrà essere allegata una planimetria, una relazione,
nonché computo metrico che diano contezza dell’intervento da eseguire. 2)
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare idonee verifiche
per la corretta conduzione dei locali. ART.
10 1)
Il concessionario deve: a)
destinare le Botteghe artigiane alle finalità indicate nel contratto di
locazione; b)
non apportare modifiche strutturali che non abbiano avuto il necessario
benestare del Comune:
tali modifiche, ove richiesto dall’Amministrazione, verranno rimosse al
termine del contratto, sempre a cura del concessionario; c)
effettuare il trasferimento dell'attività produttiva preesistente nel
territorio comunale entro il termine di 12 mesi dalla data di stipula del
contratto di locazione; d)
il termine di cui al precedente punto c) potrà essere prorogato, in caso di
giuste e documentate motivazioni, quali impedimenti non dipendenti dalla volontà
del concessionario; e)
nei locali possono svolgere attività lavorativa e di vendita solo il
concessionario e il personale dipendente; nei locali dovrà essere garantita la
lavorazione dei prodotti; 2)
Il concessionario non può a nessun titolo fare uso diverso rispetto
all’attività artigianale dichiarata nella domanda di partecipazione
all’assegnazione, né modificare, anche temporaneamente, la destinazione
contrattuale dell’immobile, o cedere, anche parzialmente ad altri il
contratto. 3)
I locali non possono essere sublocati o essere sede o posto di lavoro per altre
società o artigiani che non risultino assegnatari attraverso l’apposito bando
istituito dal Comune di Sinnai. 4)
Sono a carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui
agli articoli 1576 e 1609 del C.C. 5)
Restano a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri di manutenzione
straordinaria dei locali affittati. 6)
Il concessionario si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni
responsabilità che dovesse derivare dall’uso del locale, nonché a risarcire
a proprio carico i danni a persone e/o cose che si dovessero verificare durante
l’utilizzo del locale stesso. 7)
A tale scopo, il concessionario deve, quale garanzia nei confronti del Comune di
Sinnai, stipulare apposita polizza assicurativa per il locale, sia per le
strutture interne che per quelle esterne,
secondo
le modalità previste nel contratto. 8)
L’uso degli spazi esterni alle botteghe sono disciplinati da specifica
normativa nonché dal regolamento comunale sull’utilizzo degli spazi pubblici
comunali. ART.
11 Al
fine di garantire la continuazione nel tempo e di favorire lo sviluppo delle
attività artigianali insediate nelle Botteghe Artigiane assegnate, è
consentito la continuazione della concessione in locazione ad altro soggetto
imprenditoriale, persona fisica o giuridica, limitatamente ai seguenti casi: 1.
subentro,
nell’iniziativa produttiva, al titolare o ai soci dell’impresa che ha
conseguito il diritto alla concessione in locazione delle Botteghe Artigiane, di
parenti e/o affini fino al terzo grado civile, anche mediante costituzione di
nuova società purché della stessa questi rappresentino, complessivamente,
almeno il 30% (trenta percento) delle partecipazioni; 2.
trasformazione
giuridica del soggetto imprenditoriale assegnatario della Bottega Artigiana, con
la conferma o il potenziamento dell’iniziativa produttiva e con la
conservazione in capo al titolare o a uno o più soci dell’Impresa originaria
di una quota di almeno il 30% (trenta percento) della nuova Impresa; In
ogni caso, l’Impresa subentrante dovrà possedere tutti i requisiti per
accedere all’assegnazione delle Botteghe Artigiane, inoltre, il legale
rappresentante dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione scritta nella quale
si dichiara disposto ad accettare, senza condizione alcuna, i contenuti e le
norme del presente Regolamento. ART.
12 L'Amministrazione
si riserva la facoltà di revocare la concessione in locazione qualora
riscontri: -
gravi
inadempienze sulla tenuta dei locali; -
esercizio
da parte dell’artigiano di attività diverse da quelle stipulate nel
contratto; -
il
mancato versamento del canone di locazione, entro i termini previsti, da parte
dell’artigiano; -
per
inattività lavorativa continua o per chiusura dei locali per due mesi
consecutivi a partire dalla lettera di chiarimenti in merito, spedita dagli
uffici competenti con raccomandata con ricevuta di ritorno. -
In
relazione agli inadempimenti di cui ai commi precedenti, il concessionario dovrà
fornire all’Amministrazione i necessari chiarimenti entro 30 giorni dalle
comunicazioni spedite dagli uffici competenti con raccomandata con ricevuta di
ritorno; sulla base di tali chiarimenti e solo per gravi motivi comunque
documentati, l’Amministrazione si riserva di concedere eventuali proroghe. -
Nel
caso in cui l’Amministrazione non ritenesse validi i motivi giustificativi di
cui al comma precedente, il concessionario ha trenta giorni di tempo dalla data
di spedizione della lettera di risposta inviata dagli uffici competenti con
raccomandata con ricevuta di ritorno, per ristabilire tutte le condizioni
previste dal bando e sottoscritte con la stipula del contratto. |