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Allegato
alla deliberazione REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN
LOCAZIONE Art.
1 Oggetto
del Regolamento – Principi Al
fine di riqualificare e rivitalizzare l’artigianato sinnaese sia artistico che
tradizionale, il Comune di Sìnnai, in attuazione di quanto previsto dall’art.
11, comma 4, lett. p) del vigente Statuto comunale, e
in coerenza con le finalità
espresse attraverso l’utilizzo dei fondi della legge regionale n. 37/98,
istituisce numero dodici Botteghe Artigiane ubicate nell’area attrezzata
dell’ex campo sportivo di Sant’Isidoro da assegnare in locazione. La
concessione in locazione delle botteghe artigiane si ispira a principi di
trasparenza e pubblicità mediante procedure di evidenza pubblica. Art.
2 Destinazione
delle Botteghe Artigiane 1)
Le botteghe verranno concesse in locazione prioritariamente ai soggetti
che attuano una produzione artigianale di particolare interesse artistico legata
alla tradizione sinnaese in un’ottica di sviluppo economico che sia da stimolo
culturale per l’imprenditorialità artigianale e favorisca nuove iniziative
imprenditoriali di supporto anche all’offerta turistica. 2)
E’ demandata alla giunta comunale l’individuazione della tipologia
delle attività artigianali da ubicare nelle botteghe. 3)
E' consentita la sola commercializzazione dei prodotti artigianali
realizzati in proprio dalla ditta locataria. Art.
3 Beneficiari1)
Possono usufruire della concessione in locazione delle Botteghe
Artigiane, gli artigiani che svolgono la propria attività prevalentemente nel
settore dell’artigianato e della tradizione tipica locale. 2)
La giunta comunale nel fornire gli indirizzi dovrà tener conto della
partecipazione nell’impresa di giovani e donne. 3)
Particolare attenzione dovrà essere riservata a forme aggregative
imprenditoriali eterogenee (consorzi, etc.). Art.
4 Criteri
generali per la concessione in locazione delle Botteghe Artigiane 1)
La
Giunta comunale nella definizione dei criteri generali per la concessione delle
botteghe artigiane deve fornire gli indirizzi,
prevedendo tra gli altri i seguenti elementi: a)
requisiti e condizioni di partecipazione delle imprese alla concessione in
locazione delle Botteghe Artigiane; b)
tempi e modalità per la presentazione delle domande di concessione in locazione
delle Botteghe Artigiane; c)
parametri di valutazione e formazione della graduatoria di assegnazione delle
Botteghe Artigiane con particolare attenzione nei confronti delle imprese
giovanili e femminili. 2) La Giunta comunale nel fornire gli indirizzi sui criteri avrà cura di garantire la massima partecipazione al procedimento di concessione in locazione.
Metodologia
di attuazione della procedura 1) L’assegnazione delle Botteghe Artigiane avverrà mediante la predisposizione di una graduatoria di merito che avrà la durata di tre anni. 2) Nel caso in cui restino o rientrino nella disponibilità dell’amministrazione comunale una o più botteghe e la graduatoria sia esaurita, si provvederà alla loro concessione in locazione mediante esperimento di una nuova procedura di evidenza pubblica. 3) L’espletamento della procedura di valutazione è demandata ad una commissione all’uopo nominata. 4) Avverso la graduatoria di merito provvisoria è consentita ai partecipanti la presentazione di ricorso gerarchico motivato da inoltrare al Sindaco entro 15 giorni dalla pubblicazione. 5) Entro i successivi trenta giorni si procederà all’approvazione della graduatoria di merito definitiva. 6) Sulla base della graduatoria definitiva si procederà alla stipula del contratto di locazione dei locali, una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti ed a seguito del formale adempimento degli obblighi previsti. Art.
6 Contratti 1) I contratti di locazione delle Botteghe Artigiane dovranno essere stipulati sotto forma di scrittura privata registrata ai sensi della legge 392/78. 2) Il contratto di concessione in locazione dovrà tener conto delle specificità proprie delle attività da esercitare, nonché delle specificità aziendali dell’assegnatario. Art.
7 Durata
della locazione 1)
La durata della concessione della locazione non potrà essere inferiore a
quella minima prevista per le locazioni commerciali. 2)
La giunta comunale ha la facoltà di stabilire un termine maggiore. Art.
8 Canone di
locazione delle Botteghe Artigiane
1)
In sede di prima concessione verrà stabilito un canone annuo agevolato
di locazione. Detto importo verrà determinato in base allo stato di consistenza
dei locali al momento della consegna. 2) Il canone di locazione non comprende i costi dovuti per altri servizi (acqua, energia elettrica, telefono, gas) e tributi (TARSU, imposta pubblicità e TOSAP) che rimangono esclusivamente a carico dell’assegnatario. 3) Alla scadenza del contratto di locazione in caso di rinnovo o di nuova concessione in locazione il canone verrà rideterminato secondo il valore di mercato. 4)
Il canone annuo, come sopra determinato, dovrà essere pagato in quattro
rate trimestrali anticipate. 5)
All’atto della stipula del contratto di locazione il concessionario
dovrà versare una somma corrispondente a tre mensilità del canone a titolo di
deposito cauzionale, in garanzia di eventuali danni che verrà restituita dopo
la regolare riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto
canoni. Art. 9Condizioni
sulla tenuta delle Botteghe Artigiane
1) Prima della concessione in locazione dei locali verrà stilato apposito stato di consistenza in contraddittorio con il concessionario che successivamente provvederà al completamento delle opere a seguito di apposita richiesta di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata una planimetria, una relazione, nonché computo metrico che diano contezza dell’intervento da eseguire. 2) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare idonee verifiche per la corretta conduzione dei locali. Art.
10
Oneri a carico
del concessionario
1)
Il concessionario deve: a)
destinare le Botteghe artigiane alle finalità indicate nel contratto di
locazione; b)
non apportare modifiche strutturali che non abbiano avuto il necessario
benestare del Comune: tali modifiche, ove richiesto dall’Amministrazione,
verranno rimosse al termine del contratto, sempre a cura del concessionario; c)
effettuare il trasferimento dell'attività produttiva preesistente nel
territorio comunale entro il termine di 12 mesi dalla data di stipula del
contratto di locazione; d)
il termine di cui al precedente punto c) potrà essere prorogato, in caso di
giuste e documentate motivazioni, quali impedimenti non dipendenti dalla volontà
del concessionario. e)
nei locali possono svolgere attività lavorativa e di vendita dei prodotti
lavorati in loco, solo il concessionario e il personale dipendente; nei locali
dovrà essere garantita la lavorazione di prodotti. 2)
Il concessionario non può a nessun titolo fare uso diverso rispetto
all’attività artigianale dichiarata nella domanda di partecipazione
all’assegnazione, né modificare, anche temporaneamente, la destinazione
contrattuale dell’immobile, o cedere, anche parzialmente ad altri il
contratto. 3)
I locali non possono essere sublocati o essere sede o posto di lavoro per
altre società o artigiani che non risultino assegnatari attraverso l’apposito
bando istituito dal Comune di Sinnai. 4)
Sono a carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione
di cui agli articoli 1576 e 1609 del C.C. 5)
Restano a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri di
manutenzione straordinaria dei locali affittati. 6)
Il concessionario si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune da
ogni responsabilità che dovesse derivare dall’uso del locale, nonché a
risarcire a proprio carico i danni a persone e/o cose che si dovessero
verificare durante l’utilizzo del locale stesso. 7)
A tale scopo, il concessionario deve, quale garanzia nei confronti del
Comune di Sinnai, stipulare apposita polizza assicurativa per il locale, sia per
le strutture interne che per quelle esterne, secondo le modalità previste nel
contratto. 8)
L’uso degli spazi esterni alle botteghe sono disciplinati da specifica
normativa nonché dal regolamento comunale sull’utilizzo degli spazi pubblici
comunali. Art. 11Continuazione
e trasferimento della concessione delle Botteghe Artigiane Al
fine di garantire la continuazione nel tempo e di favorire lo sviluppo delle
attività artigianali insediate nelle Botteghe Artigiane assegnate, è
consentito la continuazione della concessione in locazione ad altro soggetto
imprenditoriale, persona fisica o giuridica, limitatamente ai seguenti casi: 1.
subentro,
nell’iniziativa produttiva, al titolare o ai soci dell’impresa che ha
conseguito il diritto alla concessione in locazione delle Botteghe Artigiane, di
parenti e/o affini fino al terzo grado civile, anche mediante costituzione di
nuova società purché della stessa questi rappresentino, complessivamente,
almeno il 30% (trenta percento) delle partecipazioni;
2.
trasformazione
giuridica del soggetto imprenditoriale assegnatario della Bottega Artigiana, con
la conferma o il potenziamento dell’iniziativa produttiva e con la
conservazione in capo al titolare o a uno o più soci dell’Impresa originaria
di una quota di almeno il 30% (trenta percento) della nuova Impresa;
In ogni caso, l’Impresa subentrante dovrà possedere tutti i requisiti per accedere all’assegnazione delle Botteghe Artigiane, inoltre, il legale rappresentante dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione scritta nella quale si dichiara disposto ad accettare, senza condizione alcuna, i contenuti e le norme del presente Regolamento. Art.
12 Revoca delle
concessioni in locazione
L'Amministrazione
si riserva la facoltà di revocare la concessione in locazione qualora
riscontri: -
gravi inadempienze sulla tenuta dei locali; -
esercizio da parte dell’artigiano di attività diverse da quelle
stipulate nel contratto; -
il mancato versamento del canone di locazione, entro i termini previsti,
da parte dell’artigiano; -
per inattività lavorativa continua o per chiusura dei locali per due
mesi consecutivi a partire dalla lettera di chiarimenti in merito, spedita dagli
uffici competenti con raccomandata con ricevuta di ritorno. -
In relazione agli inadempimenti di cui ai commi precedenti, il
concessionario dovrà fornire all’Amministrazione i necessari chiarimenti
entro 30 giorni dalle comunicazioni spedite dagli uffici competenti con
raccomandata con ricevuta di ritorno; sulla base di tali chiarimenti e solo per
gravi motivi comunque documentati, l’Amministrazione si riserva di concedere
eventuali proroghe. -
Nel caso in cui l’Amministrazione non ritenesse validi i motivi
giustificativi di cui al comma precedente, il concessionario ha trenta giorni di
tempo dalla data di spedizione della lettera di risposta inviata dagli uffici
competenti con raccomandata con ricevuta di ritorno, per ristabilire tutte le
condizioni previste dal bando e sottoscritte con la stipula del contratto.
Regolamento
per la concessione in locazione delle Botteghe Artigiane, formulato a cura della
Seconda Commissione Consiliare. Aggiornato alla data del 25/05/2007. |