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Allegato alla
deliberazione C.C. n. 59 del 13.12.2006
REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI
ALLE
IMPRESE DI
NUOVA
FORMAZIONE
L.R.
24 dicembre 1998, n. 37, Art. 19
Art.
1
Oggetto del Regolamento – Principi
1)
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli
interventi a sostegno delle nuove
imprese, per l’avvio di iniziative imprenditoriali locali tendenti
all’incremento dell’occupazione ed all’incremento delle attività
produttive per la valorizzazione di risorse locali e dei servizi funzionali allo
sviluppo.
2)
L’Amministrazione Comunale, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 7 e seguenti del vigente Statuto Comunale, riconosce la necessità
di formulare un programma di interventi diversificati tendenti a sostenere
l’iniziativa imprenditoriale, quale risorsa insostituibile per l’intera
Comunità e prioritaria referente per la cura degli interessi e dello sviluppo
economico della collettività.
3)
Il presente
regolamento, in attuazione dei programmi degli interventi finalizzati
all’occupazione ed allo sviluppo produttivo approvati annualmente dal Comune
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, disciplina in modo
specifico la concessione dei contributi alle imprese.
4)
L’assegnazione dei
contributi alle imprese si ispira a principi di trasparenza e pubblicità
mediante procedure di evidenza pubblica.
Art.
2
Programmazione
1)
L’Assessore alle attività produttive, di concerto con la Giunta
Comunale, definisce il programma esecutivo degli interventi a favore delle nuove
imprese nel rispetto della programmazione generale approvata annualmente dal
Consiglio Comunale.
2)
Lo stato di attuazione del programma è verificato trimestralmente da
parte del Responsabile dell’Area, che riferirà alla Giunta municipale ed alla
competente C.C.P.
Art.
3
Beneficiari
1)
Possono essere ammesse al beneficio le Imprese di nuova formazione
costituite sotto la veste giuridica di:
-
ditte individuali;
-
società di persone;
-
cooperative a r.l.
2)
Per essere ammessi al beneficio i titolari o i soci delle imprese di cui
al comma 1 non devono risultare lavoratori dipendenti (anche part–time o a
tempo determinato) o titolari di partita IVA in relazione ad altra attività di
impresa o di libera professione.
3)
Sono escluse dal beneficio:
·
le società di capitali;
·
i liberi professionisti.
4)
E’ richiesta la residenza a Sìnnai
da almeno 12 (dodici) mesi per il titolare della ditta individuale o, nel caso
di società di persone e di cooperative, per almeno i due terzi dei soci.
5)
Si
prescinde da tale obbligo per gli emigrati di ritorno, purché gli stessi
risultino residenti a Sìnnai alla data di pubblicazione del bando, e lo siano
stati per un periodo complessivo di 12 (dodici) mesi anche non continuativi.
6)
E’ altresì richiesto
l’obbligo della localizzazione delle attività produttive e della sede legale
nell’ambito territoriale del Comune di Sìnnai.
Art.
4
Tipologia dell’intervento
1)
È previsto il sostegno all’avvio di nuove iniziative produttive da
parte di soggetti imprenditoriali singoli o associati, attraverso la
concessione di contributi per investimenti di importo non superiore a €
25.000,00 (euro venticinquemila/00).
2)
Il contributo finanziario alle imprese viene disposto in favore di
piccole iniziative produttive, la cui piena operatività preveda
investimenti complessivi in conto capitale d’importo non superiore a €
100.000,00 (euro centomila/00).
3)
Il contributo, concesso in conto capitale, non potrà superare
l’80% (ottanta per cento) della spesa per gli investimenti ammissibili,
strettamente connessi con l’attività produttiva avviata, e comunque non
potrà superare il limite massimo di € 25.000,00 (euro
venticinquemila/00). Il finanziamento viene concesso per il 60% (sessanta
per cento) in forma di contributo a fondo perduto, e per il restante 40%
(quaranta per cento) in forma di prestito agevolato senza interessi da
restituire in otto rate semestrali posticipate.
4)
Il finanziamento diretto alle imprese, anche considerando ogni altra
agevolazione pubblica concessa alle medesime, dovrà rispettare
rigorosamente i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
“aiuti de minimis”, di cui ai vigenti regolamenti della Commissione
della Comunità Europea.
Art.
5
Metodologia di attuazione dell’intervento
1)
La Giunta Comunale, in attuazione del presente regolamento e nel
rispetto di quanto previsto negli atti di programmazione adottati dal
Consiglio Comunale, nella definizione dei criteri generali per la
concessione dei contributi alle imprese, deve fornire gli indirizzi,
prevedendo tra gli altri i seguenti elementi:
a)
Requisiti e condizioni di partecipazione delle nuove imprese
all’assegnazione dei contributi;
b)
Tempi e modalità per la presentazione delle domande di assegnazione
dei contributi;
c)
Parametri di valutazione e formazione della graduatoria per
l’assegnazione dei contributi.
2)
Il beneficio è rivolto alle nuove imprese, individuate in quelle
costituite in data successiva al 01/01/2006, la cui attività d’impresa
sia in fase di avviamento. In ogni caso non sono ammissibili le spese
sostenute anteriormente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
3)
Ai
fini dell’attuazione dell’intervento la Giunta Comunale avrà cura di
individuare, in via prioritaria, interventi a favore dei soggetti che
intendano intraprendere l’attività con localizzazione della stessa nel
territorio comunale costiero e montano finalizzato al suo sviluppo economico
e turistico.
4)
L’assegnazione dei contributi alle imprese avverrà mediante la
predisposizione di una graduatoria di merito che avrà la durata di anni 2
(due).
5)
L’espletamento della procedura di valutazione è demandata ad una
commissione all’uopo nominata.
6)
La Giunta Comunale nel fornire gli indirizzi sui criteri avrà cura
di garantire la massima partecipazione al procedimento di assegnazione.
7)
Avverso la graduatoria di merito provvisoria è consentita ai
partecipanti la presentazione di ricorso gerarchico motivato da inoltrare al
Sindaco entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione.
8)
Entro i successivi 30 (trenta) giorni si procederà
all’approvazione della graduatoria di merito definitiva.
9)
Sulla base della graduatoria definitiva si procederà
alla stipula del contratto di assegnazione dei contributi, una volta
accertato il possesso dei requisiti richiesti ed a seguito del formale
adempimento degli obblighi previsti.
Art.
6
Procedura per la concessione delle agevolazioni
1)
Per l’attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni,
il Comune provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito
contratto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica della
ammissione al beneficio, pena la decadenza dal beneficio.
2)
Successivamente alla stipula del contratto il Comune verserà in
rimessa diretta o con diversa modalità
richiesta per iscritto dal beneficiario un’anticipazione pari al 45%
(quarantacinque per cento) del contributo concesso (a fondo perduto e nella
forma di prestito agevolato).
3)
Le spese d’investimento per l’ammissione al contributo devono
essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva.
4)
Il Comune richiede al soggetto beneficiario tutti gli elementi o
documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo
sopralluogo e verifica dei beni acquistati, provvede, in un’unica
soluzione, all’erogazione a saldo del contributo in conto capitale.
5)
L’erogazione a saldo del contributo è, comunque,
subordinata alla presentazione delle fatture quietanzate relative ai beni
oggetto dell’investimento previsti nel progetto. La presentazione della
fatturazione va effettuata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla stipula del
contratto.
Art.
7
Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo
1)
E’ fatto obbligo ai soggetti beneficiari di utilizzare i beni
ammessi alle agevolazioni esclusivamente per l’attività produttiva
finanziata. Tale vincolo permane per almeno 5 (cinque) anni dalla data di
stipula del contratto. La sostituzione di qualche bene con altro avente le
medesime caratteristiche, in caso di obsolescenza degli stessi e/o
espansione dell’attività produttiva è consentita in via del tutto
eccezionale, previa approvazione da parte dell’Ente. In tal caso il
vincolo dei cinque anni si trasferisce, per la durata residua, al bene di
nuova acquisizione.
2)
E’ fatto obbligo, altresì, ai soggetti beneficiari di rispettare
il piano delle assunzioni così come indicato nel piano di impresa
dell’attività produttiva finanziata.
3)
In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo il
Comune provvederà alla revoca del beneficio concesso ed al conseguente
recupero, nei modi di legge, delle somme erogate.
4)
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite indagini di
mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i
preventivi ed i contratti d’acquisto dei beni strumentali oggetto degli
investimenti sorretti dal contributo.
5)
I beni per i quali sono concessi i contributi (a fondo perduto
e prestito agevolato) dovranno essere assicurati contro i danni (furto,
incendio, ecc.), per un importo almeno pari al contributo assegnato e
per la durata dei cinque anni che costituiscono il vincolo di utilizzo dei
beni di cui al precedente comma 1.
6)
Il contributo è concesso dal Comune subordinatamente
all’acquisizione di idonee garanzie sull’investimento finanziato.
7)
La Giunta Comunale potrà prevedere nella forma che riterrà più
opportuna l’erogazione di un’anticipazione della somma necessaria alla
stipula della polizza fidejussoria nel caso di motivata richiesta da parte
del beneficiario che si trovi in particolare situazione di disagio
economico, a condizione che venga rispettato il termine di 60 (sessanta)
giorni per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e per il
formale adempimento degli obblighi previsti al fine della stipula del
contratto. Tale somma verrà decurtata dall’ammontare dell’anticipazione
del 45% (quarantacinque per cento) del contributo concesso.
Art. 8
Requisiti professionali richiesti
1)
E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio per
l’esercizio della specifica attività d’impresa dichiarata.
2)
Per la partecipazione al concorso è stabilito sufficiente il
possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività produttiva da
svolgere. In tal caso l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà essere
formalizzata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diritto al
contributo. Decorso inutilmente tale termine si decade dal beneficio.
Art. 9
Ammissibilità della proposta. Valutazione dei titoli al fine della
formazione
della graduatoria di merito per la concessione dei benefici.
1)
Per l’ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento dovrà
essere dimostrata, con la presentazione di apposito piano d’impresa, la
validità economica dell’iniziativa imprenditoriale proposta. La verifica
sarà effettuata considerando le grandezze fondamentali e significative del
piano d’investimenti presentato e sottoscritto dal concorrente.
2)
Ai fini della formazione della graduatoria di merito si procederà
all’assegnazione del punteggio determinandolo, in relazione a:
-
grado di autofinanziamento delle spese d’investimento;
-
livello di formazione ed esperienza lavorativa del titolare
dell’iniziativa. Nei casi di società
di persone e di società cooperativa, è sufficiente l’esperienza
formativa e lavorativa di un solo socio, scelto tra quelli in possesso dei
requisiti personali per l’accesso alle agevolazioni richiesti ai titolari
di ditte individuali.
Art. 10
Spese d’investimento ammissibili
1)
Per la realizzazione del progetto sono ammesse a contributo
esclusivamente le spese d’investimento, al netto di IVA, relative
all’acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad
utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente
collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che
non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano
idonee e comprovate garanzie di funzionalità. I beni usati possono essere
acquistati esclusivamente da venditori che non siano e non siano stati nel
passato legati al beneficiario (o a soci della società) da rapporti di
controllo o di compartecipazione ad impresa o da rapporto di parentela
e/o affinità fino al 4° grado civile.
2)
Nei casi di acquisto di beni nel rispetto del comma 1 condizione
essenziale per l'ammissione alle agevolazioni è garantire e documentare il
trasferimento all'impresa della piena proprietà del bene nei modi previsti
dalla legge in relazione alla loro natura.
3)
Non
sono ammessi al contributo investimenti per l’acquisto, l’edificazione e
la ristrutturazione di immobili. Le spese
effettivamente sostenute per tali voci
d’investimento, con oneri esclusivamente a carico dell’impresa, se
documentate,
possono essere considerate ai soli fini
dell’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria di
merito.
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