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Allegato
alla delibera di
Consiglio Comunale
Art.
1 1. Il presente Regolamento, nell’ambito dell’autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti (di seguito “ordinanze comunali”), con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell’art. 54, comma 2, del medesimo Testo Unico. 2.
La parte procedurale prevista nel regolamento si applica anche a tutte le
altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali
e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità
competente a irrogare sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi
organi. 3.
Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a
successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare
in modo esplicito l’importo della sanzione per la violazione, nonché il
termine e l’autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti
difensivi, richieste di audizioni
ed irrogare sanzioni. 4.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad
assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l’irrogazione
di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza
dell’azione amministrativa, con la previsione completa della procedura
sanzionatoria in tutte le sue fasi.
Art. 2 1.
All’accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze
comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n.
689 (di seguito L. 689/81) e
successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento. 2.
In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti
l’applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente
regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate. 3.
Le disposizioni contenute in precedenti ordinanze o regolamenti comunali
che prevedono sanzioni amministrative correlate agli art. 106 e seguenti del
R.D. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle
disposizioni del presente regolamento. Art.
3 1.
Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa
pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti
comunali consiste nel pagamento, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto
2000, n° 267, di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00
(cinquecento/00). 2.
Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti
normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro
gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti
minimo e massimo sopra stabiliti. 3.
Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una
sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il
rapporto tra gli importi edittali non deve essere inferiore a 1 su 6 e non
superiore a 1 su 10. 4.
Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali
attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si
applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00
(cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00). 5.
Qualora per violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali
attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al
comma 1, il limite minimo inferiore ad € 25,00 (venticinque/00) e/o quello
massimo eccedente € 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli
importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore
al decuplo del minimo, quest’ultimo è aumentato fino a ristabilire detto
rapporto. 6.
Quando l’infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà
comunale, l’eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a
seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del
danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia. Art. 4 1.
Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e
volontaria, sia essa dolosa o colposa. 2.
Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri
indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo
stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 3.
Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era
tenuto alla sorveglianza del minore o dell’incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto. 4.
Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell’adempimento
di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di
necessità o di legittima difesa. 5.
Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Art. 5 1.
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna
di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano
alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza
dell’apporto da esse arrecato al risultato finale. 2.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il
titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l’autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova
che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. 3.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di
un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la
persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con
l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. 4.
Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha
diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione. 5.
L’obbligo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si
trasmette agli eredi. Art.
6 1.
Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a
disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via
principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della L. 689/81. Resta
ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi
vigenti all’accertamento di illeciti amministrativi. 2.
Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale
dipendente dal Comune all’esercizio delle funzioni d’accertamento di cui al
comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate nell’atto di
nomina. 3.
Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e
dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei
casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie
nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione
vigente. 4.
I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito
documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio delle
funzioni loro attribuite. Art. 7 1.
Il dirigente che ha emesso l’ordinanza violata, ovvero il
dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all’attività 2.
In via residuale e se non altrimenti determinabile o nel caso di
ordinanze emesse direttamente dal sindaco la 3.
In ogni caso non potrà essere identificato, quale Autorità competente ad
emettere ordinanze ingiunzione o di Art.
8 1.
Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni
che comportano l’applicazione di sanzioni Art.
9 1.
La violazione di una disposizione di un’ordinanza o di un regolamento
comunale alla quale consegua l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria è accertata mediante la redazione di apposito verbale. 2.
il verbale di accertamento deve contenere: -
l’indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale; -
l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento della violazione in
caso di contestazione non immediata; -
le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché le generalità
dell’autore della violazione, dell’eventuale persona tenuta alla
sorveglianza dell’incapace e degli eventuali obbligati in solido; -
la descrizione del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle
norme o dei precetti che si assumono violate; -
le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall’autore della violazione o
dagli obbligati in solido; -
l’avvenuta contestazione della violazione o, nei casi di impossibilità, i
motivi della mancata contestazione; -
la sottoscrizione del verbalizzante; -
in caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto, per ricevuta dal
soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a
sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al
verbale stesso. 3.
Se non è avvenuta la
contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti
interessati con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di
90 (novanta) giorni dall’accertamento per i residenti nel territorio della
Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti
all’estero. 4.
In calce al verbale di
accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l’importo della sanzione
e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E’ inoltre
indicata l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le
modalità di cui all’art. 13 del presente regolamento.
5.
Nei casi in cui per l’accertamento delle violazioni siano compiute analisi di
campioni, si applicano le disposizioni dell’art. 15 della Legge n. 689/81 Art.
10 1.
Ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
per un importo pari alla terza
parte del massimo, ovvero se più favorevole al contravventore, pari al doppio
del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre
alle eventuali spese di procedimento e notificazione. 2.
Per le violazioni ai regolamenti e ordinanze sindacali, emesse al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica
e la sicurezza urbana – “ordinanze antidegrado”, la Giunta comunale,
all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista può
stabilire, per effetto dell’art. 16, comma 2, della L. 689/81, come modificato
dall’art. 6- bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L.
23.05.2008, n. 92, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga
alle disposizione del primo comma. 3.
Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha
effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l’obbligazione. 4.
Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma
1, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione.
In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione
dell’obbligazione. 5.
Quando
dal fatto non consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa
accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue
l’obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone
l’ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche
quando siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo art. 13. 6.
Il
pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai
regolamenti. Non è consentito il pagamento diretto nelle mani dell’agente
accertatore. Art.
11 1.
I
proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono
introitati dal Comune di Sinnai. Art.
12 1.
Le sanzioni amministrative accessorie, possono riguardare: -
obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; -
obbligo di rimozione di opere abusive; -
obbligo di sospendere una determinata attività. 2.
Nell’ipotesi che dalla violazione di un regolamento
o di ordinanza comunale derivi un’alterazione
dello stato dei luoghi, si applica la misura dell’obbligo del
ripristino e rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal
caso l’agente accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solidi,
mediante intimazione nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei
luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un
termine proporzionato all’entità dell’opera di eliminazione del danno
prodotto. Analogamente si procede nel caso dell’obbligo di sospensione di una
determinata attività. 3.
Qualora il trasgressore e/o gli obbligati in solido non adempiano alla
diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d’ufficio dal
Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono
posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con
l’ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura
ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo. 4.
L’applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando
previste, sono effettuate nel rispetto della L. 689/81 e successive modifiche ed
integrazioni e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 29.07.1982 n°
571. Art.
13 1.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o
notificazione del verbale di accertamento, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
proporre ricorso, in esenzione di bollo, all’autorità competente individuato
ai sensi del precedente art. 7. Con il ricorso possono essere presentati i
documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Il
ricorso deve essere sottoscritto a pena di
nullità. 2.
Qualora sia richiesta l’audizione personale, al ricorrente vengono
comunicati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data
e l’ora in cui avverrà l’audizione avanti al responsabile del procedimento,
da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell’audizione viene redatto
apposito verbale. Qualora l’interessato, senza giustificato motivo, non si
presenti per l’audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da
essa. 3.
La richiesta di audizione
personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto
dall’art. 15, comma 1, 4.
Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo generale del
Comune, ovvero inviato con raccomandata con Art.
14 1.
Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 24 della legge n. 689/81
(connessione obiettiva con un reato), qualora non venga effettuato nei termini
il pagamento in misura ridotta, il comando o l’ufficio da cui dipende il
verbalizzante trasmette, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il
pagamento, all’Autorità competente, ai sensi del precedente art. 7: a)
l’originale del verbale di
accertamento; b)
la prova dell’avvenuta
contestazione o notificazione della violazione; c)
le proprie deduzioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente
presentati; d)
quant’altro ritenuto necessario ai fini dell’adozione dei successivi
provvedimenti. Art.
15 1. Qualora sia stato presentato ricorso, l’Autorità competente, provvede nei modi previsti dall’art. 18 della legge n. 689/81, adottando il provvedimento finale nel termine di 180 giorni della proposizione del ricorso medesimo. 2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazione che, ad avviso del responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all’ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell’istruttoria sulla base degli atti in suo possesso. 3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad applicare la sanzione, sulla base del rapporto di cui all’art.14 del presente regolamento, emette entro 2 anni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento della sanzione ovvero ordina l’archiviazione degli atti. 4. Nell’ordinanza ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l’avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere. 5. Con l’ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie. Art.
16 1. In
sede d’irrogazione della sanzione l’autorità amministrativa competente,
come individuata dal precedente art. 7, se 2. Nel
caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell’art. 8 -
bis della L. 689/81, la sanzione amministrativa
1. Il
trasgressore e gli obbligati in solido che si trovano in condizioni
economiche disagiate, documentabili attraverso 2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta. 3. Sulla richiesta di rateazione provvede l’autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda. 4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a 10; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 30,00 (trenta/00). 5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante unico pagamento. 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso. 7. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall’art. 26 della L. 689/81. Art.
18 1.
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che
dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al
Giudice di pace entro 30 giorni dalla notificazione della stessa mediante
deposito presso la cancelleria del giudice. 2.
L’opposizione di cui al
comma precedente deve essere proposta, entro 30 giorni dalla data di notificazione, mediante deposito in cancelleria, al
Tribunale Ordinario, quando la sanzione è stata applicata per una violazione
concernente le disposizioni in materia di: -
urbanistica ed edilizia; -
di tutela dell’ambiente, dell’inquinamento, della flora, della fauna
e delle aree protette; -
di igiene degli alimenti e delle bevande; -
tributaria. 3.
L’opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando
è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, solo o
congiunta a quest’ultima. 4.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che
il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente
con ordinanza inoppugnabile.
1.
La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla
rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti
dall’art. 3, comma 1. 2.
Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore
afflittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere
all’aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire ogni due anni, nella misura
percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi
dell’art. 195, comma 3, del D.Lvo 285/1992 (Codice della strada) per
l’aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.
1.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell’ordinanza
ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 2.
In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un
decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta
esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall’art.
17, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.
1.
La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli articoli 20 e 21
della legge n. 689/81 e delle altre norme in materia. 2.
Fatte salve le
disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e delle altre
norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione,
non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all’uso
cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad
associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore
non superiore ad Euro 250,00, con i criteri di rotazione. 3.
Qualora le cose
confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2,
sono vendute dall’Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge. Art.
22 1.
Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 85 dello Statuto comunale,
entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio
comunale sia divenuta esecutiva. 2.
Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono
conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero
il giorno stesso dell’avvenuta notifica all’interessato, salvo diversa
esplicita disposizione contenuta nell’atto stesso. 3.
Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative
pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente
regolamento contenute in atti normativi del Comune. 4.
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento saranno
adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all’art. 15 relative
ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del
presente regolamento. In caso di ingiunzione la sanzione amministrativa
pecuniaria sarà irrogata con
riferimento alle norme vigenti al momento dell’accertamento della violazione. 5.
E’ comunque fatto salvo, in relazione ai termini previsti al comma 2,
l’eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad
evitare la prescrizione ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/81. 6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge n. 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili. 7.
Eventuali
modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle
materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo
automatico. |