COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA



(Allegato alla deliberazione C.C. n. 15 del 08.04.2003 )

 

REGOLAMENTO  PER
L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

 

Art. 1
Oggetto

 

1.    Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2.   Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

 

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

 

Art. 2
Individuazione

       Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

·    imposta comunale sulla pubblicità

·    diritti sulle pubbliche affissioni;

·    imposta comunale sugli immobili;

·    tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

·    canoni raccolta e depurazione acque;

·    Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

·    Ogni altro tributo di nuova istituzione.


Art. 3

Regolamenti specifici

         Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.


Art. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1.   La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2.   Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3.   Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.


Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1.   Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2.   Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

 

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE



Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

1.    La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale per un periodo non superiore a quattro anni.

2.    I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i quindici giorni successivi all'accertamento medesimo.


Art. 7

Modalità di pagamento

1.   In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a)    versamento diretto alla tesoreria comunale;

b)   versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;

c)   disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d)   carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2.   Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3.    Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.



Art. 8

Attività di riscontro

1.   I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2.   Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3.   La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

 

Art. 9
Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1.   Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2.   Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3.   il tasso di interesse da applicare per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali è fissato nella stessa misura di quello fissato con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, per i tributi erariali, anche per i periodi d’imposta e i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della L. n.133/99.

 

Art. 10
Autotutela

1.   Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento , con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2.   Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3.   Oltre ai casi previstisi nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

·     probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;

·     valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4.    Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni  semestre.

 

Art. 11
Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1.   Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2.   Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

3.   Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

 

Art. 12
Rateizzazioni di pagamento

1.   Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica e motivata domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

 

-    importo non inferiore a € 250,00, fatti salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di disagio economico;

-    importo mensile di ciascuna rata non inferiore a € 50,00, fatti salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di disagio economico con decorrenza della prima rata entro 30 gg. dall’istanza;

-    durata massima: ventiquattro mesi;

-    decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

-    inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni.

2.   E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.

3.   In caso di debito della medesima natura per il quale è già in corso una rateizzazione, può essere concesso sempre entro il termine dei 24 mesi dalla prima richiesta, di accodare i pagamenti relativi ad ulteriori annualità, ovvero di rideterminare le singole rate a partire da quella in scadenza nei successivi 30 giorni dalla richiesta.

4.   Nessuna  rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

5.   Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.329,00 le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

6.   Una volta scaduti i termini di pagamento delle entrate tributarie ed in ogni caso prima che scadano i termini di pagamento previsti dall’atto di ingiunzione per la riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.  

7.   Non può essere concessa alcuna rateizzazione nel caso in cui il richiedente sia debitore di altre entrate di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente.

     -    viene introdotto l’art. 12 bis:

 

Art 12 bis
Rimborsi

 

1.   Il funzionario responsabile delle singole entrate tributarie provvede al rimborso di somme non dovute o versate in eccedenza.

2.   Non si provvede al rimborso nel caso in cui l’utente risulti debitore di somme di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente.

 

Art. 13
Sanzioni

1.    Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

  

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA


Art. 14

Forme di riscossione

 1.   La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n.       602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

  2.  Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.



Art. 15

Procedure  

1.   Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.

2.   Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

 

Art. 16
Abbandono del credito

1.   Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo dovuto comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito con riferimento ad ogni periodo d’imposta non superi l’importo fissato fino al 31.12.97 in Euro 17,00;

2.   Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo per l’intero ammontare;

3.   La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4.   il citato importo di Euro 17,00 si considera automaticamente modificato qualora il Ministero delle Finanze con apposito regolamento previsto dall’art.16, comma2 della L. 23 agosto 1998 n.146 disponga l’elevazione del suddetto.



Art. 17

Vigenza

       Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.



Art. 18

Formalità

       Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

·     è  ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.