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REGOLAMENTO
PER Art.
1 1.
Le norme che seguono
costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura
tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di
efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 2.
Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito
dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle
norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8
giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro
successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il
regolamento comunale di contabilità. TITOLO
I Art.
2
Le entrate tributarie comunali
sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti
tributi: ·
imposta comunale sulla pubblicità ·
diritti sulle pubbliche affissioni; ·
imposta comunale sugli immobili; ·
tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani; ·
canoni raccolta e depurazione acque; ·
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; ·
Ogni altro tributo di nuova istituzione.
Fermi restando i
criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni
singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con
apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla
natura del tributo medesimo.
1.
La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete
al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel
rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge. 2.
Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate
entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di
ciascun esercizio finanziario. 3.
Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui
al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono
prorogate le tariffe in vigore.
1.
Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal
Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo
tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle tariffe di cui al precedente art. 4. 2.
Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei
regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano
eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono
applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con
specifica deliberazione consiliare. TITOLO
II
1.
La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al
funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta
comunale per un periodo non superiore a quattro anni. 2.
I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto
necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse,
trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla
quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21
e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i quindici giorni
successivi all'accertamento medesimo.
1.
In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da
norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può
essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante: a)
versamento diretto alla tesoreria comunale; b)
versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per
specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune -
Servizio di tesoreria; c)
disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità
similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria
comunale; d)
carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il
tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni
predette debbono essere previamente approvate dal Comune. 2.
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma
precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini
stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle
somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato
impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa
"valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a
quello di scadenza medesimo. 3.
Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che
coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei
tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al
D.P.R. 28.1.1988 n. 43.
1.
I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente
dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e
riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché
di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente
dalle leggi e dai regolamenti. 2.
Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche
mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri
stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. 3.
La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario
responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di
rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento
dell'entrata. Art.
9 1.
Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione
e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i
requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la
determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali
regolamenti locali specifico al tributo. 2.
Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari
mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa,
tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. 3. il tasso di interesse da applicare per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali è fissato nella stessa misura di quello fissato con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, per i tributi erariali, anche per i periodi d’imposta e i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della L. n.133/99. Art.
10 1.
Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento ,
con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il
provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità. 2.
Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento
illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si
tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella
liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere
agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato. 3.
Oltre ai casi previstisi nei precedenti commi, il funzionario può
revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga
l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente
esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi: ·
probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali
similari vicende fiscali conclusesi negativamente; ·
valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza. 4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre. Art.
11 1.
Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di
intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di
rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado. 2.
Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla
conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti
dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546. 3.
Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile
relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla
sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto. Art.
12 1.
Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più
favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti
locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui
al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere
concesse, a specifica e motivata domanda e prima dell'inizio delle procedure
di riscossione coattiva, salvo quanto previsto dal successivo comma 6,
rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: -
importo non inferiore a € 250,00, fatti salvi i casi di
gravi e comprovate situazioni di disagio economico; -
importo mensile di ciascuna rata non inferiore a € 50,00,
fatti salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di disagio economico con
decorrenza della prima rata entro 30 gg. dall’istanza; -
durata massima: ventiquattro mesi; -
decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato
pagamento alla scadenza anche di una sola rata; -
inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni. 2.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori
rateazioni nel pagamento di singole rate. 3.
In caso di debito della medesima natura per il quale è già in corso
una rateizzazione, può essere concesso sempre entro il termine dei 24 mesi
dalla prima richiesta, di accodare i pagamenti relativi ad ulteriori
annualità, ovvero di rideterminare le singole rate a partire da quella in
scadenza nei successivi 30 giorni dalla richiesta. 4.
Nessuna rateazione può
essere concessa senza l'applicazione degli interessi. 5.
Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a
€ 10.329,00 le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia
ritenuta idonea. 6.
Una volta scaduti i termini di pagamento delle entrate tributarie ed
in ogni caso prima che scadano i termini di pagamento previsti dall’atto
di ingiunzione per la riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono
essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma
1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle
somme complessivamente dovute. 7.
Non può essere concessa alcuna rateizzazione nel caso in cui il
richiedente sia debitore di altre entrate di qualsiasi natura nei confronti
dell’Ente.
-
viene introdotto l’art. 12 bis: Art
12 bis 1.
Il funzionario responsabile delle singole entrate tributarie provvede
al rimborso di somme non dovute o versate in eccedenza. 2.
Non si provvede al rimborso nel caso in cui l’utente risulti
debitore di somme di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente. Art.
13 1.
Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi
e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi
fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre
1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la
determinazione delle sanzioni tributarie amministrative. TITOLO
III
1.
La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola,
attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n.
602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al
concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2.
Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in
proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme
stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.
1.
Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate
soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per
l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9. 2.
Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste
fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti
dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della
notifica degli atti medesimi. Art.
16 1.
Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi al tributo dovuto comprensivi o costituiti
solo da sanzioni o interessi qualora l’ammontare dovuto per ciascun
credito con riferimento ad ogni periodo d’imposta non superi l’importo
fissato fino al 31.12.97 in Euro 17,00; 2.
Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si
fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo per l’intero
ammontare; 3.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito
tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o
interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli
obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. 4.
il citato importo di Euro 17,00 si considera automaticamente
modificato qualora il Ministero delle Finanze con apposito regolamento
previsto dall’art.16, comma2 della L. 23 agosto 1998 n.146 disponga
l’elevazione del suddetto.
Le norme di questo regolamento
entrano in vigore il 1° gennaio 1999.
Una volta divenuta esecutiva la
delibera consiliare di adozione, il regolamento: ·
è ripubblicato per 15
giorni all'albo pretorio; |