|
||||||||||||||||||||
|
REGOLAMENTO Art.
1 1.
Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina
generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali
non aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo
principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2.
Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito
dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle
norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8
giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro
successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di
contabilità.
Art.
2 Le
entrate comunali sono costituite da: Art.
3
Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la
gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel
dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici
connessi alla natura dell’entrata stessa. Art.
4 1.
La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle
concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto
dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il
Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell’art.
32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione
annuale appartiene alla Giunta. 2.
Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun
esercizio finanziario. 3.
Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui
al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto,
nell’esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe
in vigore.
1.
Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal
Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola
entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di
approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente
comma 4. 2.
Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei
regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano
eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono
applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica
deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la
previsione di legge abbia carattere imperativo immediato. TITOLO
II Art.
6 1.
La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita,
mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei
servizi generatori delle singole risorse di entrata. 2.
I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto
necessario, in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse,
trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla
quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata come previsto dagli
artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i quindici
giorni successivi all’accertamento medesimo. 3.
Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la
documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo
termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il
compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori
del Comune. 4.
Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi,
come previsto dall’art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull’osservanza
della relativa convenzione di affidamento. Art.
7 1.
In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità
eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni
singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata,
entro i termini stabiliti, mediante: 2.
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma
precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini
stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità
delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia
stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola
espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo
a quello di scadenza medesimo. Art.
8 1.
I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente
dall’Ente provvedono all’organizzazione delle attività di controllo e
riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché
di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del
contribuente dalle leggi e dai regolamenti. 2.
Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche
mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri
stabiliti all’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. 3.
La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario
responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di
rilevazione materiale dei presupposti necessari all’eccertamento
dell’entrata. Art.
9 1.
La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che
il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è
effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli
elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del
debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché
l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento. 2.
Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari
mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa,
tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. 3.
Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei
soggetti inadempienti. Art.
10 1.
Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura
tributaria, possono essere concesse, a specifica e motivata domanda
presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva,
salvo quanto previsto dal successivo comma 6, rateazioni dei pagamenti
dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: 2.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori
rateazioni nel pagamento di singole rate. 3.
In caso di debito della medesima natura per il quale è già in corso
una rateizzazione, può essere concesso sempre entro il termine dei 24 mesi
dalla prima richiesta, di accodare i pagamenti relativi ad ulteriori
annualità, ovvero di rideterminare le singole rate a partire da quella in
scadenza nei successivi 30 giorni dalla richiesta. 4.
Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione
degli interessi. 5.
Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo superi € 10.329,00
le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia
ritenuta idonea. 6.
Eventuali rateizzazioni possono essere concesse alle condizioni e nei
limiti indicati nei precedenti commi anche una volta scaduti i termini di
pagamento delle entrate ordinarie ed in ogni caso prima che scadano i
termini di pagamento previsti dall’atto di ingiunzione per la riscossione
coattiva. 7.
Non può essere concessa alcuna rateizzazione nel caso in cui il
richiedente sia debitore di altre entrate di qualsiasi natura nei confronti
dell’Ente. Art.
10 bis 1.
Il funzionario responsabile delle singole entrate provvede al
rimborso di somme non dovute o versate in eccedenza. 2.
Non si provvede al rimborso nel caso in cui l’utente risulti
debitore di somme di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente. TITOLO
III
La riscossione coattiva delle entrate
comunali, non aventi natura tributaria, avviene:
Art. 12 1.
In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate
soltanto dopo che sia decorso inutilmente l’ulteriore termine assegnato
per l’adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9.
Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato
rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica
dell’atto di contestazione. Art.
13 1.
Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi
debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri
accessori, sia inferiore all’importo di L. 30.000 complessive. 2.
Il funzionario responsabile ne fa annotazione specifica agli atti. 3.
Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute
periodicamente con cadenza inferiore all’anno, salvo il caso in cui
l’ammontare complessivo degli importi dovuti nell’anno solare, compresi
interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui
al comma 1. Art.
14
Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.
Art. 15 1.
Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione il
regolamento è ripubblicato nell’albo pretorio per 15 giorni successivi. 2.
Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della
segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei
revisori ed al tesoriere comunale. |