COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
AREA RISERVATA



(Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 08.04.2003 )

 

REGOLAMENTO
PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE ORDINARIE

 

 

Art.  1
Oggetto

 1.      Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali non aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2.      Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

 

 

TITOLO I
ENTRATE COMUNALI

 

Art.  2
Individuazione

Le entrate comunali sono costituite da:

     rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;

     proventi dei servizi pubblici;

     corrispettivi per concessioni di beni demaniali;

     canoni di uso;

     qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

 

Art.  3
Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente
disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell’entrata stessa.

 

Art.  4
Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1.   La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

2.    Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3.   Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell’esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

 

Art.  5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1.      Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4.

2.      Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

 

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

 

Art.  6
Soggetti responsabili delle entrate

1.   La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2.   I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i quindici giorni successivi all’accertamento medesimo.

3.   Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

4.   Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall’art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull’osservanza della relativa convenzione di affidamento.


Art.  7
Modalità di pagamento

1.   In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a)    versamento diretto alla tesoreria comunale;

b)    versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;

c)    disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d)   mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

2.      Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

 

Art.  8
Attività di riscontro

1.   I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall’Ente provvedono all’organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2.   Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

3.   La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all’eccertamento dell’entrata.

 

Art.  9
Omissione e ritardo dei pagamenti

1.      La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento.

2.   Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3.   Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

 

Art. 10
Rateizzazioni di pagamento

1.    Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica e motivata domanda presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, salvo quanto previsto dal successivo comma 6, rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

Importo non inferiore a € 250,00 fatti salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di disagio economico;

Importo mensile di ciascuna rata non inferiore a € 50,00, fatti salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di disagio economico, con decorrenza della prima rata entro 30 gg. dall’istanza;

-    Durata massima di 24 mesi;

-    Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

-    Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni.

2.   E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.

3.   In caso di debito della medesima natura per il quale è già in corso una rateizzazione, può essere concesso sempre entro il termine dei 24 mesi dalla prima richiesta, di accodare i pagamenti relativi ad ulteriori annualità, ovvero di rideterminare le singole rate a partire da quella in scadenza nei successivi 30 giorni dalla richiesta.

4.   Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.

5.   Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo superi € 10.329,00 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

6.   Una volta scaduti i termini di pagamento delle singole entrate ed in ogni caso prima che scadano i termini di pagamento previsti dall’atto di ingiunzione per la riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

7.   Non può essere concessa alcuna rateizzazione nel caso in cui il richiedente sia debitore di altre entrate di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente.

 

Art. 10 bis
Rimborsi

1.   Il funzionario responsabile delle singole entrate provvede al rimborso di somme non dovute o versate in eccedenza.

2.   Non si provvede al rimborso nel caso in cui l’utente risulti debitore di somme di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente.

 

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

 

Art. 11
Forme di riscossione

         La riscossione coattiva delle entrate  comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

    quando la gestione dell’entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;

-    quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

 

Art. 12
Procedure

1.   In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l’ulteriore termine assegnato per l’adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell’atto di contestazione.

 

Art. 13
Esonero dalle procedure

1.   Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all’importo di L. 30.000 complessive.

2.   Il funzionario responsabile ne fa annotazione specifica agli atti.

3.   Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all’anno, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo degli importi dovuti nell’anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

 

Art. 14
Entrata in vigore

           Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

 

Art. 15
Formalità

1.    Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione il regolamento è ripubblicato nell’albo pretorio per 15 giorni successivi.

            Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al tesoriere comunale.