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REGOLAMENTO Art.
1 1.
Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina
generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali
non aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo
principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2.
Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito
dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle
norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8
giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro
successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di
contabilità. TITOLO
I Art.
2 Le
entrate comunali sono costituite da:
rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
proventi dei servizi pubblici;
corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
canoni di uso;
qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi,
regolamenti o a titolo di liberalità. Art.
3 Fermi
restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni
singola entrata può essere ulteriormente Art.
4 1.
La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle
concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei
limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il
Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell’art. 32
della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione
annuale appartiene alla Giunta. 2.
Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio
finanziario. 3.
Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al
precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto,
nell’esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in
vigore. Art.
5 1.
Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio
Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in
mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote,
dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4. 2.
Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti
specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori
agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto
previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la
sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo
immediato. TITOLO
II Art.
6 1.
La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante
il piano esecutivo di gestione, ai funzionari responsabili dei servizi
generatori delle singole risorse di entrata. 2.
I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario,
in diritto e in fatto, all’acquisizione delle risorse, trasmettendo al
servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è
proceduto all’accertamento dell’entrata come previsto dagli artt. 21 e 22
del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i quindici giorni successivi
all’accertamento medesimo. 3.
Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la
documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine,
al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di
provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune. 4.
Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come
previsto dall’art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull’osservanza della relativa
convenzione di affidamento.
1.
In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità
eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola
entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini
stabiliti, mediante: a)
versamento diretto alla tesoreria comunale; b)
versamento nei conti
correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto
corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria; c)
disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità
similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria
comunale; d)
mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il
Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata
dal Comune. 2.
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma
precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini
stabiliti, indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle
somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato
impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa
“valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di
scadenza medesimo. Art.
8 1.
I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente
dall’Ente provvedono all’organizzazione delle attività di controllo e
riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di
qualsiasi altro adempimento posto a carico dell’utente o del contribuente
dalle leggi e dai regolamenti. 2.
Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante
affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti
all’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. 3.
La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può
affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei
presupposti necessari all’eccertamento dell’entrata. Art.
9 1.
La contestazione riguardante sia l’omissione totale o parziale che il
ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con
atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al
destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli
interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l’ulteriore termine assegnato per
l’adempimento. 2.
Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari
mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite
il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 3.
Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei
soggetti inadempienti. Art.
10 1.
Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura
tributaria, possono essere concesse, a specifica e motivata domanda presentata
prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, salvo quanto
previsto dal successivo comma 6, rateazioni dei pagamenti dovuti, alle
condizioni e nei limiti seguenti:
Importo non inferiore a € 250,00 fatti
salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di disagio economico;
Importo mensile di ciascuna rata non
inferiore a € 50,00, fatti salvi i casi di gravi e comprovate situazioni di
disagio economico, con decorrenza della prima rata entro 30 gg. dall’istanza; -
Durata massima di 24 mesi; -
Decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento
alla scadenza anche di una sola rata; -
Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni. 2.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori
rateazioni nel pagamento di singole rate. 3.
In caso di debito della medesima natura per il quale è già in corso una
rateizzazione, può essere concesso sempre entro il termine dei 24 mesi dalla
prima richiesta, di accodare i pagamenti relativi ad ulteriori annualità,
ovvero di rideterminare le singole rate a partire da quella in scadenza nei
successivi 30 giorni dalla richiesta. 4.
Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli
interessi. 5.
Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo superi € 10.329,00 le
dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta
idonea. 6.
Una volta scaduti i termini di pagamento delle singole entrate ed in ogni
caso prima che scadano i termini di pagamento previsti dall’atto di
ingiunzione per la riscossione coattiva, eventuali rateazioni possono essere
concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto
previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme
complessivamente dovute. 7.
Non può essere concessa alcuna rateizzazione nel caso in cui il
richiedente sia debitore di altre entrate di qualsiasi natura nei confronti
dell’Ente. Art.
10 bis 1.
Il funzionario responsabile delle singole entrate provvede al
rimborso di somme non dovute o versate in eccedenza. 2.
Non si provvede al rimborso nel caso in cui l’utente risulti
debitore di somme di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente. TITOLO
III Art.
11
La riscossione coattiva delle entrate
comunali, non aventi natura tributaria, avviene:
quando la gestione dell’entrata è svolta interamente in proprio dal
Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97: con
la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; -
quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione:
con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Art.
12 1.
In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto
dopo che sia decorso inutilmente l’ulteriore termine assegnato per
l’adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia,
le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di
insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell’atto di
contestazione. Art.
13 1.
Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi
debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori,
sia inferiore all’importo di L. 30.000 complessive. 2.
Il funzionario responsabile ne fa annotazione specifica agli atti. 3.
Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente
con cadenza inferiore all’anno, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo
degli importi dovuti nell’anno solare, compresi interessi, spese ed accessori,
risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1. Art.
14
Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999. Art.
15 1.
Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione il
regolamento è ripubblicato nell’albo pretorio per 15 giorni successivi.
Copia del regolamento è nel frattempo consegnata a cura della segreteria
comunale a tutti i responsabili dei servizi, al collegio dei revisori ed al
tesoriere comunale.
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