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REGOLAMENTO
per la gestione del
PROTOCOLLO
INFORMATICO
E DEI FLUSSI
DOCUMENTALI
Approvato con deliberazione
della C.C. n° 57 del 30.09.2002
In attuazione ai
riferimenti normativi:
-
Legge 7 agosto 1990 n.241;
(Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi)
-
D.P.C.M. 28 ottobre 1999;
-
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
(Testo
unico delle in materia di documentazione amministrativa) |
INDICE
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
art. 1 Ambito di
applicazione
art. 2 Definizioni
CAPO II IL
DOCUMENTO
art. 3 Produzione dei
documenti
art. 4 Tipologia dei
documenti
art. 5 Documenti interni
art. 6 Documenti esclusi dalla
registrazione di protocollo
art. 7 Uso del telefax
art. 8 Uso della posta
elettronica
CAPO III IL
PROTOCOLLO
art. 9 Responsabile della
tenuta del protocollo
art. 10 Natura giuridica del
registro di protocollo
art. 11 Requisiti del sistema
di protocollo informatico
art. 12 Elementi obbligatori ed
elementi accessori della registrazione di protocollo
art. 13 Individuazione degli
elementi obbligatori della registrazione di protocollo
art. 14 Inalterabilità,
immodificabilità, validità, annullamento degli elementi obbligatori del
protocollo
art. 15 Individuazione degli
elementi accessori della registrazione di protocollo
art. 16 Tipologia degli
elementi accessori della registrazione di protocollo
art. 17 Unicità del numero di
protocollo
art. 18 Riservatezza temporanea
delle informazioni
art. 19 Il protocollo
unico
art. 20 Il protocollo
riservato
art. 21 Consultabilità
dell'archivio riservato
art. 22 Stampa del registro di
protocollo informatizzato
art. 23 Procedure di
salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
art. 24 Registro di
emergenza
art. 25 Segnatura di
protocollo
CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO
art. 26 Disposizioni
sull'apertura della corrispondenza in arrivo
art. 27 Protocollazione della
busta di una gara
art. 28 Protocollazione del
documento in arrivo
art. 29 Rilascio di ricevuta
del documento in arrivo
art. 30 Trasmissione dei
documenti e determinazione dell'unità organizzativa responsabile del documento
in arrivo
art. 31 Corrispondenza
Sindaco
art. 32 Protocollazione di un
documento informatico in arrivo
art. 33 Protocollazione di un
documento informatico in partenza e interno
art. 34 Protocollazione della
posta in partenza
art. 35 Affrancatura
corrispondenza in partenza
art. 36 Conteggi spedizione
corrispondenza
art. 37 Ritiro e
consegna posta all’Ufficio Postale
art. 38 Ritiro e consegna posta
agli uffici comunali
CAPO V NORME
TRANSITORIE E FINALI
art. 39 Personale
art. 40 Norme transitorie
CAPO
I
AMBITO DI APPLICAZIONE
E DEFINIZIONI
art.
1
Ambito di applicazione
Il presente
regolamento disciplina la gestione del sistema per la tenuta del protocollo
informatico e dei flussi documentali del Comune di Sinnai.
art. 2
Definizioni
Per documento
amministrativo si intende ogni rappresentazione informatica, grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, prodotti e acquisiti ai fini dell'attività
amministrativa.
Per gestione
documentale si intende l’insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione
e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall’amministrazione
comunale.
Per protocollo
si intende l’insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i
documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico-gestionale.
Per sistema
di protocollo informatico si intende l’insieme delle risorse di calcolo,
degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche
utilizzate dal comune per la gestione dei documenti.
Per segnatura
di protocollo si intende l’apposizione o l’associazione, all’originale
del documento, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Per protocollo
informatico interno si intende il sistema di registrazione informatico,
collegato al protocollo generale, con il quale i vari soggetti che nell’ambito
dell’amministrazione comunale intervengono nel procedimento amministrativo,
fanno constare della loro attività, ai fini della definizione del procedimento
nonché dell’accesso e della partecipazione allo stesso.
CAPO
II
IL DOCUMENTO
art.
3
Produzione dei documenti
I documenti,
secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto leg.vo 12 febbraio 1993, n. 39,
sono di norma prodotti tramite i sistemi informatici.
art. 4
Tipologia dei documenti
I documenti si
distinguono in documenti in arrivo, documenti in partenza, documenti interni
I documenti
vanno di norma protocollati e gestiti secondo le disposizioni e le eccezioni
previste nel presente regolamento.
Sono oggetto di
registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione
e tutti i documenti informatici.
Il presente
regolamento individua i documenti esclusi dalla registrazione di protocollo.
art. 5
Documenti interni
I documenti
interni sono quelli scambiati tra uffici che afferiscono al medesimo protocollo.
Essi si
distinguono in:
a) documenti di preminente
carattere informativo;
b) documenti aventi
rilevanza giuridica.
I documenti
interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali,
appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra
uffici.
I documenti
interni aventi rilevanza giuridica sono quelli redatti dal personale
nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti
all'attività svolta e alla regolarità delle azioni amministrative o
qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri o
legittime aspettative di terzi.
art. 6
Documenti esclusi dalla registrazione
di protocollo
1. Sono escluse
dalla registrazione di protocollo le seguenti tipologie di documenti:
tutti i
documenti che, per loro stessa natura, non rivestono alcuna rilevanza
giuridico-amministrativa presente o futura come stampe pubblicitarie od
informative, inviti, note di ricezione delle circolari;
gazzette
ufficiali, bollettini ufficiali della regione, libri, giornali, riviste, e
ogni sorta di pubblicazione;
gli
allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione e, in genere, tutti i
lavori (studi, statistiche, ecc.) che, essendo accompagnati da lettera di
trasmissione, non necessitano di ulteriore protocollazione;
tutti i
documenti già soggetti a registrazione particolare su registri cartacei o
informatici autorizzati quali: annotazioni, trascrizioni, registrazioni
sugli atti dello stato civile, dell’anagrafe della popolazione e delle
liste elettorali; registrazioni sui ruoli matricolari; registrazioni degli
atti da notificare e da affiggere all’albo pretorio da parte del messo
comunale;
atti
relativi alle operazioni attinenti al censimento della popolazione o di
altri censimenti particolari;
documenti
non classificabili come corrispondenza. Se accompagnati da lettera di
trasmissione viene protocollata quest’ultima.
2. Gli atti
meramente interni con rilevanza giuridico-amministrativa sono esclusi dalla
registrazione di protocollo generale, ma sono soggetti a protocollazione interna
informatica, per fini organizzativi, di ricerca, di accesso e partecipazione ai
procedimenti amministrativi.
3. Sono altresì
esclusi dalla registrazione di protocollo:
a) gli atti riservati
personali;
b) lettere
indirizzate all’Ufficio Legale da avvocati o altri soggetti che a
qualunque titolo assumano la difesa di terzi nei procedimenti giudiziari,
amministrativi, disciplinari, ecc.;
art. 7
Uso del telefax
1. Il fax
ufficiale dell’ente, avente rilevanza giuridica, è gestito dall’ufficio
protocollo.
2. I documenti
pervenuti per mezzo di fax sono soggetti alla stessa procedura di
protocollazione degli altri documenti.
3. Gli addetti
all’Ufficio per la tenuta del protocollo provvedono affinché i fax e tutti
gli altri documenti aventi carattere di urgenza, o che rivestano particolare
importanza, siano consegnati in modo certo e rapido al destinatario mediante
consegna al personale di supporto o direttamente agli addetti dell’ufficio di
destinazione, avendo cura di far firmare, per ricevuta, copia del documento.
4. Fuori dell’orario
di lavoro degli addetti all’Ufficio per la tenuta del Protocollo, ed in
particolare nei giorni festivi, fax ufficiale dell’Ente per le comunicazioni
che rivestono carattere d’urgenza, è quello in dotazione al Comando di
Polizia Municipale presso il quale si provvede con le modalità di cui al
precedente 3° comma.
art.
8
Uso della posta elettronica
1. Al fine di
velocizzare lo scambio di informazioni tra uffici, con enti pubblici e privati
e cittadini, nonché per la funzionale gestione dei procedimenti
amministrativi, dell’accesso e della partecipazione agli stessi, gli uffici
fanno uso della posta elettronica. Allo scopo, i Responsabili di Settore
provvedono all’acquisizione delle necessarie dotazioni strumentali.
2. Il
documento pervenuto o trasmesso mediante posta elettronica viene trattato in
modo conforme alle tecniche ed alla normativa vigente.
3. E’
giuridicamente rilevante la corrispondenza pervenuta o inviata per posta
elettronica all’Ufficio per la tenuta del protocollo.
CAPO III
IL PROTOCOLLO
art.
9
Responsabile della tenuta del protocollo
1. E’
responsabile delle attività connesse alla tenuta del protocollo con sistemi
informatici il funzionario del servizio amministrativo Affari Generali.
2. Il
responsabile della tenuta del protocollo, di concerto con l’amministratore di
sistema, provvede a:
a)
individuare gli utenti ed attribuire loro un livello di autorizzazione all’uso
di funzioni della procedura, distinguendo quelli abilitati alla mera
consultazione dell’archivio, o di parti di esso, da quelli abilitati anche
all’inserimento, modifica e aggiunta di informazioni;
b)
individuare gli utenti esterni che hanno accesso alle varie funzionalità;
c)
verificare che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro 24 ore dal fermo delle attività di protocollazione
informatica;
d)
controllare il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione
delle attività di protocollazione e le funzionalità di accesso sia interno
che esterno;
e)
autorizzare le operazioni di annullamento del protocollo;
f)
controllare l’osservanza delle presenti norme da parte del personale
addetto.
art. 10
Natura giuridica del registro di protocollo
1. Il registro
di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede della tempestività e
dell’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente
dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti
giuridici.
2. Il registro
di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti previste dalla normativa vigente.
3. Il registro
di protocollo, unico per tutto l’ente, si apre il 1° gennaio e si chiude il
31 dicembre di ogni anno.
art. 11
Requisiti del sistema di protocollo informatico
1. La
registrazione di protocollo dei documenti formati dal Comune o dallo stesso
utilizzati è effettuata, di norma, mediante sistemi informativi
automatizzati.
2. Il sistema
di protocollo informatico deve:
a)
garantire la sicurezza e l’integrità dei dati;
b)
garantire la puntuale e corretta registrazione dei documenti in entrata ed
in uscita;
c)
consentire l’identificazione ed il rapido reperimento delle informazioni
riguardanti il procedimento ed il relativo responsabile;
d) fornire
informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;
art. 12
Elementi obbligatori ed elementi
accessori della registrazione di protocollo
1. La
registrazione di protocollo contiene elementi obbligatori e elementi accessori.
2. La
registrazione degli elementi obbligatori del protocollo è rilevante sul piano
giuridico in quanto contiene le indicazioni necessarie e fondamentali per l’univoca,
certa, efficace ed immediata identificazione dei documenti.
3. La
registrazione degli elementi accessori del protocollo è rilevante sul piano
amministrativo, organizzativo e gestionale.
art. 13
Individuazione degli elementi
obbligatori
della registrazione di protocollo
1. Gli elementi
obbligatori del protocollo, cioè rilevanti sul piano giuridico-probatorio, sono
i seguenti:
1) numero
progressivo di protocollo del documento, generato automaticamente dal
sistema e registrato in forma non modificabile;
2) data di
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
3) mittente
per i documenti ricevuti, destinatari per i documenti spediti, registrati in
forma non modificabile, con indicazione del cognome e nome oppure della
ragione sociale, seguiti dal luogo di residenza o della sede;
4) oggetto
del documento, registrato in forma non modificabile;
5) ufficio
assegnatario per i documenti in arrivo, ufficio che ha prodotto il documento
per quelli in partenza.
2. Il numero
progressivo di protocollo è un numero ordinale costituito da almeno sette cifre
numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
3. Qualora i
destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il
destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari. In caso di
petizioni o documenti simili, il mittente sarà indicato con il nome del primo
firmatario e della dicitura " più altri".
4. L’oggetto
deve essere indicato in modo tale da rendere il documento distinguibile da altri
e che permetta l’individuazione della specifica pratica cui si riferisce o di
cui ne costituisce il presupposto per la creazione.
art. 14
Inalterabilità, immodificabilità, validità, annullamento
degli elementi obbligatori del protocollo
1. La
registrazione degli elementi obbligatori del protocollo, ad eccezione di quelli
di cui alla lettera e) dell’articolo precedente, non può essere modificata
né integrata, né cancellata, ma soltanto annullata mediante un'apposita
procedura.
2. È
consentito, indipendentemente dal supporto materiale del registro di protocollo
(cartaceo, informatico, ecc.), l'annullamento di una registrazione a protocollo
solo attraverso l'apposizione della dicitura "annullato".
3. L'apposizione
della dicitura "annullato" deve essere effettuata in maniera
tale da consentire la lettura delle informazioni originarie, nonché la data, l’identificativo
dell’operatore e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
art. 15
Individuazione degli elementi accessori
della registrazione di protocollo
1. La
registrazione di protocollo, in armonia con la normativa vigente, può prevedere
elementi accessori, rilevanti sul piano amministrativo, organizzativo e
gestionale, sempre che le rispettive informazioni siano disponibili.
2. Il
responsabile della tenuta del protocollo, con proprio provvedimento e al fine di
migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, può
modificare e integrare gli elementi accessori del protocollo.
art. 16
Tipologia degli elementi accessori
della registrazione di protocollo
1. Gli elementi
accessori del protocollo, gestiti e integrati in forma modulare con gli elementi
obbligatori, sono legati alle seguenti funzioni:
a) gestione
degli affari e dei procedimenti amministrativi;
b) gestione
dell'archivio;
c) gestione
delle banche dati.
2. Gli elementi
accessori del protocollo legati alla gestione degli affari e dei procedimenti
amministrativi sono i seguenti:
1) data del documento;
2) numero di protocollo del
documento ricevuto;
3) ora e minuto di
registrazione;
4) estremi del provvedimento
di differimento dei termini di registrazione;
5) tipo di spedizione
(ordinaria, espressa, corriere, raccomandata con ricevuta di ritorno,
telefax, ecc.);
6) collegamento a documenti
precedenti e susseguenti;
7) indicazione degli
allegati su supporto informatico;
8) nominativo del
destinatario di copia per conoscenza;
9) unità organizzativa
responsabile del procedimento amministrativo;
10) nominativo del
responsabile del procedimento amministrativo;
11) oggetto del procedimento
amministrativo;
12) termine di conclusione
del procedimento amministrativo;
13) stato e tempi parziali
delle procedure del procedimento amministrativo;
14) tipologia del documento
amministrativo, con indicazione esplicita di quello sottratto all'accesso o
con accesso differito;
15) immagine informatica del
documento amministrativo.
3. Gli elementi
accessori del protocollo legati alla gestione dell'archivio sono i seguenti:
1)
classificazione del documento attraverso il titolario (titolo, classe e
fascicolo; eventuale sottofascicolo e inserto);
2) data di istruzione del
fascicolo;
3) numero del fascicolo;
4) numero del
sottofascicolo;
5) numero dell'inserto
6) fascicolazione;
7) data di chiusura del
fascicolo;
8) repertorio dei fascicoli;
9) codice personalizzato di
riconoscimento del fascicolo e/o del documento;
10) numero di repertorio
della serie (delibere, determinazioni, verbali, circolari e contratti);
11)
tipologia del documento con l'indicazione dei termini di conservazione e di
scarto;
12) scadenzario;
4. Gli elementi
accessori del protocollo legati alla gestione delle banche dati sono i seguenti:
1) ulteriori
informazioni sul mittente (eventuale ragione sociale completa, maschio /
femmina, ecc.);
2) indirizzo
completo del mittente (via, numero, c.a.p., città, provincia, stato);
3) ulteriori
informazioni sul destinatario (eventuale ragione sociale completa, maschio /
femmina, ecc.);
4) indirizzo
completo del destinatario (via, numero civico, c.a.p., città, provincia,
stato);
5) numero di matricola (se
dipendente);
6) codice fiscale;
7) partita I.V.A.;
8) recapito telefonico;
9) recapito telefax;
10) indirizzo di posta
elettronica;
11) chiave pubblica della
firma digitale.
art. 17
Unicità del numero di protocollo
1. Ogni numero
di protocollo individua un unico documento e, di conseguenza, ogni documento
reca un solo numero di protocollo.
2. Non è
consentita la protocollazione né la trasmissione di un documento recante un
numero di protocollo già utilizzato, neppure se l'affare o il procedimento
amministrativo si esaurisce con un documento ricevuto e la risposta al medesimo
nello stesso giorno di registrazione di protocollo.
art. 18
Riservatezza temporanea delle informazioni
1. Per i
procedimenti amministrativi per i quali si renda necessaria la riservatezza
temporanea delle informazioni, cioè il differimento dei termini di accesso, è
prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico.
2. Il
responsabile dell'immissione dei dati deve indicare contestualmente alla
registrazione a protocollo anche l'anno, il mese e il giorno, nel quale le
informazioni temporaneamente riservate divengono soggette alle forme di
pubblicità previste dalla normativa vigente.
art. 19
Il protocollo unico
1. Gli uffici
afferiscono ad un protocollo unico generale per tutta la corrispondenza da e per
il Comune.
2. I documenti
possono essere registrati su protocolli interni, preventivamente numerati e
vidimati dal dirigente competente, per finalità organizzative e gestionali
interne.
art. 20
Il protocollo riservato
1. Sono
previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l’accesso
al protocollo unico, a discrezione del Responsabile del Servizio
amministrativo Affari Generali, per:
a)
documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;
b)
documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possano
ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c)
documenti dalla cui conoscenza, anche da parte del personale dell’ente,
possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività
amministrativa;
d)
documenti riguardanti i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge
675/96 e relativi all’ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei
reati: in particolare la corrispondenza tenuta dai tribunali con l’Ufficio
Servizi Sociali e quella riguardante atti di polizia giudiziaria,
soprattutto di pertinenza del Comando di Polizia Municipale.
2. Il
responsabile della tenuta del protocollo dispone la registrazione riservata
informatica dei documenti di cui alle lettere a) e d) del precedente comma. La
registrazione è effettuata da personale all’uopo autorizzato, con strumenti
informatici opportunamente predisposti, in modo tale da renderli crittografati
nel registro di protocollo generale, sia informatico che cartaceo. Tali
documenti, dopo le operazioni di protocollazione, vengono reinseriti nella
busta opportunamente chiusa ed inviati agli uffici di destinazione
3. Il
Responsabile del Servizio del protocollo provvede alla registrazione sul
protocollo riservato, omettendone la registrazione sul protocollo generale dei
documenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente. Il Sindaco può
disporre la registrazione sul protocollo riservato, indicando anche le
modalità di conservazione e di eventuale consultazione.
art. 21
Consultabilità dell'archivio riservato
1. Il complesso
dei documenti per i quali sia stata attivata la registrazione a protocollo con
accesso riservato costituisce l'archivio riservato.
2. I documenti e
i fascicoli dell'archivio riservato sono soggetti all’accesso con le modalità
e nei termini previsti dalla normativa vigente.
art. 22
Stampa del registro di protocollo informatizzato
1. Si provvede
quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo relativo ad
ogni Settore.
2. Dal 15° al
20° giorno di ogni mese, si provvede alla stampa del registro di protocollo del
mese precedente.
art.
23
Procedure di salvataggio e
conservazione delle informazioni del sistema
1. Il
Responsabile della tenuta del protocollo dispone per la corretta esecuzione
delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. Le
informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il Responsabile
della tenuta del protocollo dispone, in relazione all’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, la riproduzione delle informazioni del
protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
art. 24
Registro di emergenza
1. Il
responsabile della tenuta del protocollo o, in caso di sua assenza, altro
incaricato, autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di
registrazione di protocollo sul registro di emergenza, mediante l’apposizione
della propria firma, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile
utilizzare la procedura informatica.
2. Il registro
di emergenza inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Sul registro
di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione
nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema.
4. Qualora l’impossibilità
di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, il
responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro
di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro
di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
Per ogni giornata di registrazione manuale è riportato sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
5. Nel registro
di emergenza sono protocollati in via prioritaria i documenti per i quali
riveste rilevanza l’effettiva data di ricevimento o di partenza. Per gli altri
documenti, il responsabile del protocollo ne può autorizzare il differimento
delle operazioni di registrazione, facendo constare ciò in apposito verbale.
6. Le
informazioni relative ai documenti protocollati manualmente sono inserite nel
sistema informatico utilizzando una apposita funzione di recupero dei dati,
entro dieci giorni dal ripristino della funzionalità del sistema..
art.
25
Segnatura di protocollo
1. Il
progressivo di protocollo, apposto o associato al documento mediante l’operazione
di segnatura di protocollo, è progressivo e costituito da almeno sette cifre
numeriche. Esso deve essere sempre indicato contestualmente alla data di
registrazione.
2. La
numerazione è rinnovata ogni anno solare.
CAPO
IV
SISTEMA INFORMATIVO DOCUMENTARIO
art. 26
Disposizioni sull'apertura
della corrispondenza in arrivo
1. La
corrispondenza in arrivo va aperta di norma nel medesimo giorno lavorativo di
ricezione e contestualmente protocollata.
2. La
corrispondenza non viene aperta nei seguenti casi:
a)
corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara
d'appalto", "concorso" o simili, o comunque
dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara;
b)
corrispondenza indirizzata nominativamente oppure riportante l'indicazione
"riservata", "personale", "confidenziale"
o simili, o comunque dalla cui confezione si evinca il carattere di
corrispondenza privata;
c) lettere
indirizzate all’Ufficio Legale da avvocati o altri soggetti che a
qualunque titolo assumano la difesa di terzi nei procedimenti giudiziari,
amministrativi, disciplinari, ecc.;
3. Sulla base
di quanto descritto nel precedente comma 2, la corrispondenza va inoltrata,
nel caso di una gara, direttamente all'unità organizzativa responsabile del
procedimento amministrativo oppure, nel caso di corrispondenza privata,
direttamente al destinatario.
4. Il
personale che si accorga di aver ricevuto tra la propria corrispondenza un
documento inerente a procedimenti amministrativi o affari di competenza
dell'Amministrazione comunale deve consegnarlo o farlo pervenire
tempestivamente all’ufficio protocollo, per la conseguente registrazione e
segnatura.
art. 27
Protocollazione della busta di una gara
1. La
corrispondenza riportante l'indicazione "offerta", "gara
d'appalto", "concorso" o simili o comunque dalla cui
confezione si evinca la partecipazione ad una gara, non viene aperta ma viene
protocollata in arrivo con l'apposizione del numero di protocollo e della data
di registrazione direttamente sulla busta (plico o simili).
2. Il
responsabile del procedimento amministrativo relativo ad una gara, ne comunica
all’Ufficio per la tenuta del protocollo la data e l’ora di scadenza della
presentazione delle offerte, avendo cura di far corrispondere quest’ultima con
l’ora di chiusura dell’ufficio Protocollo.
3. Aperta la
busta (plico o simili), il responsabile del procedimento amministrativo provvede
a riportare il numero di protocollo e la data di registrazione già assegnati al
documento, conservando la busta (plico o simili) come allegato.
4. Espletata la
gara e trascorsi i termini di legge per eventuali ricorsi, possono essere
eliminate le buste (plichi e simili).
art. 28
Protocollazione del documento in arrivo
1. L'ufficio
protocollo provvede alla registrazione del documento in arrivo, con
l'assegnazione degli elementi obbligatori del protocollo, descritti all'art.13,
nello stesso giorno di ricevimento, o nel giorno successivo.
2. Qualora dalla
mancata registrazione a protocollo del documento nel medesimo giorno lavorativo
di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento
del responsabile del servizio di protocollo si differiscono i termini di
registrazione a protocollo.
3. Per
differimento dei termini di registrazione si intende il provvedimento con il
quale vengono individuati i documenti da ammettere alla registrazione differita,
le cause e il termine entro il quale la registrazione a protocollo deve comunque
essere effettuata.
4. Qualora venga
erroneamente registrato un documento di competenza di terzi (altro ente, altra
persona fisica o giuridica), la registrazione va annullata con le procedure
descritte all'art.14, utilizzando un altro numero di protocollo per la
trasmissione a chi di competenza.
5. E’ fatto
assoluto divieto agli addetti dell’Ufficio per la tenuta del protocollo la
attribuzione del numero di protocollo a documenti che non sono presentati
materialmente all’ufficio stesso e quindi la sua comunicazione per mezzo del
telefono o con altri strumenti.
6. Le lettere
anonime vengono protocollate se intestate genericamente al Comune. Se
specificamente indirizzate, sono inviate al destinatario, il quale ne potrà
disporre la protocollazione.
7. Le lettere
con firma illeggibile vengono protocollate con la dicitura "firma
illeggibile" quale mittente.
art. 29
Rilascio di ricevuta del documento in arrivo
1. Qualora un
documento sia consegnato personalmente dal mittente o da altra persona
incaricata e venga richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta
consegna, gli addetti all’ufficio per la tenuta del protocollo provvedono all’apposizione
del timbro con la data di ricezione sulla copia della prima pagina del documento
stesso, debitamente firmato dall’operatore.
2. Nel caso in
cui è rilevata la precisa indicazione dell’ora e dei minuti della consegna
dei documenti e non vi sia concordanza tra il momento di presentazione e quello
della ricevuta, il personale addetto all’ufficio è autorizzato a indicare l’ora
ed i minuti effettivi di presentazione
3. Gli addetti
all’ufficio per la tenuta del protocollo non possono rilasciare ricevute per
documenti che non siano soggetti a regolare protocollazione e la semplice
apposizione del timbro datario dell’ufficio per la tenuta del protocollo sulla
copia, non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del
personale dell’ufficio in merito alla ricezione ed all’assegnazione del
documento.
4. Per certe
tipologie di documenti in arrivo si può prevedere la loro preventiva visione
dall'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo al fine
di rilevarne la completezza e la regolarità.
art. 30
Trasmissione dei documenti e determinazione dell'unità
organizzativa responsabile del documento in arrivo
1. Dopo essere
stato protocollato, il documento in arrivo viene trasmesso in originale e per
competenza all’unità organizzativa responsabile del procedimento
amministrativo .
2. Qualora un
documento tratti più argomenti, imputabili a procedimenti amministrativi
diversi, è possibile farne il necessario numero di copie per l’inoltro di
ciascuna di esse ai corrispondenti Responsabili di Settore.
art.
31
Corrispondenza Sindaco
1. Viene
trasmessa al Sindaco la corrispondenza relativa a:
a) atti concernenti
questioni generali o di particolare rilevanza riguardanti il Comune di
Sinnai;
b) atti politici;
c) atti inerenti la politica
del personale e la materia finanziaria;
d) richieste di contributi
particolarmente onerosi;
e) atti riguardanti in
generale i rapporti con altri enti, istituzioni, aziende, ecc.;
f) proposte di punti da
inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. La
corrispondenza di cui al comma precedente, prima della consegna al Sindaco,
viene visionata dal responsabile per la tenuta del protocollo oppure, in caso di
sua assenza, dagli addetti della segreteria del medesimo.
3. La
corrispondenza di cui ai precedenti commi, che il responsabile per la tenuta del
protocollo o il Sindaco ritengono di dover assegnare per competenza ad altro
destinatario, viene riconsegnata all’Ufficio per le variazioni dei destinatari
nel protocollo informatico ed il conseguente inoltro. Il sistema di protocollo
informatico deve poter registrare e dare indicazioni in merito alla cronologia
delle suddette operazioni.
art. 32
Protocollazione di un documento informatico in arrivo
1. Il documento
informatico in arrivo va protocollato mediante l'apposizione contestuale della
firma digitale del responsabile del servizio di protocollo, con le procedure
stabilite dalla normativa vigente.
art. 33
Protocollazione di un documento informatico
in partenza e interno
1. Il documento
informatico in partenza e il documento informatico interno vanno protocollati
mediante l'apposizione contestuale della firma digitale dell'autore, cioè del
responsabile del procedimento amministrativo, con le procedure stabilite dalla
normativa vigente.
art. 34
Protocollazione della posta in partenza
1. La
protocollazione della posta in partenza viene effettuata dall’Ufficio per la
tenuta del protocollo. Allo scopo i Responsabili di Settore, fanno pervenire a
tale ufficio il documento da protocollare, congiuntamente alla busta ed alla
eventuale ricevuta di ritorno debitamente compilate. E’ assolutamente vietato
da parte degli addetti all’Ufficio per la tenuta del protocollo, attribuire
telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo numeri di protocollo, essendo tenuti
essi stessi alle operazioni di registrazione e di segnatura che abbisognano
della materiale disponibilità del documento.
2. Ogni
documento in partenza deve trattare un unico argomento, indicato in modo tale
che esso risulti sempre distinguibile da altri e ne risulti certa l’individuazione
della specifica pratica cui si riferisce, e riportato, a cura dell’autore,
nello spazio riservato all’oggetto.
3. Le firme e le
sigle necessarie alla redazione e alla perfezione giuridica del documento in
partenza vanno apposte prima della sua protocollazione
4. La confezione
(busta, plico o simili) del documento in partenza deve riportare l'ufficio cui
afferisce il responsabile del procedimento amministrativo
5. Qualora i
destinatari siano più di due, la registrazione a protocollo potrà riportare il
destinatario primo nominato ed il numero degli ulteriori destinatari oppure, per
i documenti particolarmente rilevanti, rinviare all'elenco dei destinatari che
deve essere conservato in allegato alla minuta a cura del responsabile del
procedimento relativo.
6. Per gli
inviti a gare pubbliche può utilizzarsi, per indicare i destinatari, la dizione
"Varie ditte loro sedi". L’ufficio che ha indetto la gara
conserva, in allegato alla copia del documento spedito, l’elenco dei
destinatari
art. 35
Affrancatura corrispondenza in partenza
1. L’Ufficio
per la tenuta del protocollo provvede alle operazioni di affrancatura della
corrispondenza in partenza comprensive di:
a) affrancatura lettere
ordinarie;
b) pesatura ed affrancatura
corrispondente delle lettere soprappeso;
c) affrancatura lettere
fuori formato;
d) pesatura, timbratura ed
affrancatura posta prioritaria;
e) ricezione e verifica
delle distinte di raccomandate compilate ed etichettate dagli uffici;
f) pesatura, affrancatura e
registrazioni raccomandate estere.
2. Al fine di
consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente,
la corrispondenza in partenza deve essere conferita all’Ufficio per la tenuta
del protocollo entro le ore 9,00 del giorno di spedizione, opportunamente
confezionata ed in busta chiusa (se non deve essere effettuata la
protocollazione).
art.
36
Conteggi spedizione corrispondenza
1. L’Ufficio
per la tenuta del protocollo provvede ad effettuare i conteggi relativi alle
spese per la posta in partenza nel modo che segue:
a) conteggio
giornaliero delle spese per l’affrancatura e calcolo saldo di deposito
residuo;
b)
compilazione modello da inviare all’Ufficio postale con la distinzione in:
-
posta ordinaria;
-
stampe in città e fuori città;
-
raccomandate;
- atti
giudiziari;
e con
indicazione del relativo numero complessivo di atti e della spesa
corrispondente;
c) conteggio
mensile e compilazione modello delle spese complessive e saldo del deposito
residuo;
art.
37
Ritiro e consegna posta all’Ufficio Postale
1. Gli addetti
di supporto ai servizi generali assicurano il ritiro e la consegna della
corrispondenza presso gli uffici postali.
2. Il ritiro
della corrispondenza deve essere effettuato al momento dell’apertura al
pubblico degli uffici postali.
3. Il
ricevimento della corrispondenza raccomandata ordinaria e di atti giudiziari
comporta anche:
-
riscontro distinte;
-
firma delle cartoline di ritorno;
-
firma delle distinte.
4. Terminato il
confezionamento della posta in partenza, dall’Ufficio per la tenuta del
protocollo, il personale di supporto di cui al 1° comma, assicurano la consegna
presso gli uffici postali.
art.
38
Ritiro e consegna posta agli uffici comunali
1. Un addetto
incaricato di ogni Settore provvederà al ritiro dei documenti protocollati ed
alla consegna della corrispondenza in partenza dall’ufficio del protocollo
entro le ore 9,00 di ogni giorno.
2. Gli addetti
all’Ufficio per la tenuta del protocollo provvedono affinché i fax e tutti
gli altri documenti aventi carattere di urgenza o di particolare importanza
siano consegnati celermente al destinatario per mezzo del personale di supporto
o direttamente ritirati dagli addetti dell’ufficio di destinazione. L’avvenuta
trasmissione è fatta constare mediante firma, per ricevuta del consegnatario,
su copia del documento ricevuto.
CAPO
V
NORME TRANSITORIE E FINALI
art.
39
Personale
1. Il personale
assegnato all’Ufficio per la tenuta del protocollo deve possedere le seguenti
competenze:
conoscenza
approfondita dell’organizzazione comunale;
conoscenza
di base di strumenti e tecniche per la raccolta, la registrazione e l’archiviazione
delle informazioni;
conoscenza
adeguata per l’uso di strumenti informatici e telematici;
conoscenza
giuridico-amministrativa di base.
2. La formazione
e l’aggiornamento del personale deve assicurare:
a)
conoscenza relativa ai processi di semplificazione ed alle innovazioni
procedurali inerenti la protocollazione ed archiviazione dei documenti,
introdotti nelle amministrazioni pubbliche;
b)
conoscenza di base delle dinamiche relazionali;
c)
conoscenza di strumenti e tecniche per la costruzione di supporti di
comunicazione (cartacei, video, telematici).
3. Il personale
dell’ufficio, in quanto addetto alla gestione dei rapporti con l’utenza, è
direttamente identificabile mediante esposizione del cartellino personale in
dotazione.
art.
40
Norme transitorie
Le norme del
presente regolamento, relative all’adozione di strumenti informatici di
lettura ottica e di posta elettronica, nonché l’utilizzo del sistema di
protocollo interno, collegato al protocollo generale, per le finalità di
gestione dei procedimenti amministrativi, dell’accesso e della partecipazione
agli stessi, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, si intendono vincolanti se
ed in quanto tale strumentazione risulta acquisita ed operante all’interno
dell’ente. La vincolatività di tali disposizioni è fatta constare e quindi
resa operante con provvedimento del Direttore Generale.
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