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STATUTO
COMUNALE
Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 79 del
30.09.1999 resa esecutiva dal Co.Re.Co con nota n. 4497-4797 del 23.11. 1999
e n. 5087 del 07.12.1999
Successivamente modificato
con le deliberazioni:
·
Delibera Consiglio
Comunale n. 100 del 30.11.2000 resa esecutiva dal
Co.Re.Co con nota n.4378/005/2001 del
02.02.2001;
·
Delibera Consiglio
Comunale n. 53 del 11.11.2004;
·
Delibera
Consiglio
Comunale n. 2 del 27.02.2007.
TITOLO
I
PRINCIPI GENERALI
Articolo
1
Configurazione
Giuridica
1)
Il Comune di Sinnai è Ente Locale autonomo nell'ambito dell'ordinamento
istituzionale dello Stato, secondo i principi inderogabili fissati dalle Leggi
della Repubblica e nel rispetto delle norme dello Statuto Speciale della Regione
Autonoma della Sardegna e del presente Statuto.
Articolo
2
Territorio
del Comune
1)
Il territorio comunale comprende oltre al centro urbano di SINNAI, le
Frazioni di SOLANAS, SAN GREGORIO e TASONIS.
2) Il territorio comunale confina con quello dei Comuni di Settimo S.Pietro,
Maracalagonis, Burcei, Soleminis, Dolianova, Villasimius, Villasalto, Castiadas,
San Vito e Quartucciu.
Articolo
3
Sede
del Comune
1) La sede comunale è ubicata nel Palazzo Civico nel Parco delle
Rimembranze, dove normalmente siede il Sindaco e si riuniscono il Consiglio e la
Giunta. Il Consiglio comunale e la
Giunta possono riunirsi in sede diversa, previa delibera degli organi
competenti.
Articolo
4
Stemma
e Gonfalone
1) Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, adottati con
delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 10 luglio 1964.
Gli
stessi riassumono le ragioni naturali , storiche e culturali del Comune che
possono essere così riassunti:
- con le due torri si identificano le antiche ville di Santa Vittoria
e Segossini;
-
con la fontana e l’ulivo si identifica “ Funtane’olia” antica
piazzetta di Santa Vittoria l’agglomerato più antico di Sinnai;
-
con le sette cime d’argento il monte dei “Sette Fratelli”.
2) Con apposito regolamento viene disciplinato l’uso dello stemma e del
gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o
associazioni, operanti nel territorio comunale.
Articolo
5
Il
Comune di Sinnai e la Brigata Sassari
1) Il 1° marzo 1915 a Sinnai, nella allora periferia del paese dove ora
sorge l’omonima piazza fu costituito il 151° Reggimento fanteria che,
insieme al 152° reggimento costituitosi a Tempio Pausania formò la
gloriosa “Brigata Sassari”.
2) Questo forte legame sfociò in un caloroso abbraccio il 28 gennai 2003,
in occasione dell’86° anniversario della Battaglia dei Tre Monti, con il
conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Brigata da parte del Consiglio
Comunale con delibera n. 1 del 28/01/03.
3) Nel nome della Brigata Sassari il Comune di Sinnai sancì un patto di
gemellaggio con i Comuni di Asiago e Foza nei cui territori avvennero le più
cruente battaglie che videro i “Diavoli Rossi” protagonisti indiscussi e con
i Comuni di Tempio Pausania, Comune sede di costituzione del 152° Reggimento e
Armungia Comune che diede i natali ad Emilio Lussu.
4) Sinnai ripudia la violenza e la guerra come strumenti per la risoluzione
dei conflitti.
Articolo
6
Lingua
Sarda
1) La lingua Sarda, così come è usata nel territorio del Comune, secondo
la tradizione scritta e orale, è patrimonio della comunità. Ad essa deve
essere garantita la dignità che le compete. Le attività di tutela del Sardo
sono ispirate, oltre che all’articolo 6 della Costituzione, alla legge Statale
482/99 e alla L.R. n. 26/97.”
2) Nel Consiglio Comunale possono essere usate liberamente la lingua Sarda e
la lingua Italiana.
3) Le modalità dell'uso della lingua Sarda in Consiglio Comunale verranno
fissate con apposito regolamento, fermo restando che la lingua italiana
costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la
formulazione degli atti ufficiali del Consiglio.
4)
Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata
a quella in lingua italiana.
5) Ai fini della concreta attuazione del presente articolo nonché di una più
completa divulgazione l’Amministrazione Comunale provvede alla traduzione in
Sardo del presente Statuto.
Articolo
7
Autonomia
statutaria
1) Il Comune di Sinnai adotta il proprio statuto nell'ambito dell'autonomia
riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati.
2) Lo statuto è l'atto fondamentale che regola l'esercizio dell'autonomia
normativa ed amministrativa, nonché l’autonomia impositiva e finanziaria ed
organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3) Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con
il concorso delle rappresentanze della società civile, costituisce la fonte
normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia
locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i
procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
4) Concorre a promuovere e garantire la partecipazione libera e democratica
dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.
5) Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di
evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa
statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità
rappresentate.
6) Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili
dell’organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai
principi, alle finalità e norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti,
nell’ambito della legge, osservando i principi di equità, imparzialità e
buona amministrazione.
7)
Lo statuto si ispira ai principi dettati dalla Carta Europea
dell'Autonomia Locale.
8) Lo statuto è approvato dal Consiglio Comunale. La legge disciplina
modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello statuto e determina la
sua efficacia normativa.
Articolo
8
Potestà
regolamentare
1) Il Comune di Sinnai ha potestà regolamentare nei casi, secondo le
modalità e nel rispetto dei
principi previsti dalla legge e dallo
statuto.
2) I regolamenti comunali costituiscono lo strumento propulsivo
dell’attività del Comune. Essi sono formati ed approvati dal Consiglio al
quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli, fatti salvi
quelli per i quali la legge prevede la competenza della Giunta Comunale in
materia di adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Articolo
9
Il
Comune
a.
Il Comune di Sinnai ha competenza
generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il
proprio territorio, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti
da Leggi dello Stato o della Regione Autonoma della Sardegna.
b.
Esercita le proprie funzioni ed
attività secondo il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale.
c.
Rappresenta e cura unitariamente gli
interessi della propria Comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e
per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità
culturale e valorizzando l’originalità e la genuinità della tradizione
locale.
d.
Garantisce la partecipazione dei
cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche del Comune, il diritto
all’informazione ed alla trasparenza sull’attività amministrativa ed alla
consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.
e.
Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali anche partecipando allo sviluppo ed al
finanziamento della cooperazione sociale locale.
f.
Il Comune promuove e partecipa attivamente a forme associative con i
soggetti del terzo settore nel programmare, progettare e gestire gli interventi
alla persona e del sociale.
g.
L'azione del Comune si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della
vita umana, della pace, dell’ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del
rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più
deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori
fondanti della Comunità di Sinnai.
h.
Il Comune di Sinnai riconosce come parte fondante del suo patrimonio
storico culturale, l'apporto di pensiero e di esperienza proprio del modo di
essere delle donne. Si impegna a rafforzare nella coscienza sociale e nel vivere
civile il vero rispetto della parità tra uomo e donna, rimovendo ogni
discriminazione, diretta e indiretta, ed ogni ostacolo di fatto limitativo di
tale parità, conformando a tale principio il proprio ordinamento e la propria
organizzazione.
i.
Il Comune individua nel Parco naturale Regionale dei Sette
Fratelli - Monte Genis uno degli strumenti più idonei alla tutela
ed alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico, archeologico
ed artistico del territorio della Sardegna Sud Orientale, ne persegue
l'obiettivo dell'istituzione e si impegna a concorrere, col massimo grado di
partecipazione, alla sua realizzazione;
j.
Il
Comune ha la facoltà di gemellarsi con altre Città Italiane o straniere alle
quali risulta legata da
particolari rapporti culturali, sociali economici e geografici adottando
delibera del Consiglio Comunale motivata;
k.
Il Comune, con delibera motivata del Consiglio Comunale approvata da
almeno i 2/3 dei suoi componenti, può conferire la Cittadinanza Onoraria a
personalità che si sono distinte con le loro opere, nel campo della cultura,
della storia, della economia, del sociale e dello sport;
l.
Il Comune può chiedere con apposita delibera del Consiglio Comunale e
avendone i requisiti, il titolo di Città secondo le procedure dettate
all’art.18 della Legge 267/2000.
Articolo
10
Funzioni
1) Il Comune è titolare di funzioni proprie
e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2) Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni
proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa delle cittadine e dei
cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo
11
Funzioni
proprie
1) Spettano al
Comune tutte
le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori
organici dei
servizi sociali, scolastici,
dell'assetto ed uso
del territorio, dell’ambiente e dello
sviluppo economico.
2) Il Comune di Sinnai, uniformandosi ai principi che, secondo la
Costituzione della Repubblica devono ispirare i rapporti etici -sociali, si
impegna, nell'ambito degli specifici poteri di istituto, a promuovere i diritti
dell'individuo e quelli della famiglia, sostenendone la formazione e
l'adempimento dei compiti, a tutelare la salute quale fondamentale diritto del
cittadino, ad assicurare la libertà dell'insegnamento e dell'educazione e la
diffusione della cultura.
3) Adotta provvedimenti idonei a rendere l’organizzazione della Città e
dei suoi servizi meglio rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini.
4) In particolare opera per:
a.
garantire le libere attività della comunità, agendo per il superamento
degli squilibri economici e sociali esistenti nel
proprio territorio;
b.
promuovere iniziative mirate all'elevamento culturale e sociale delle
persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con
particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale;
c.
realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute,
attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per
l'igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
d.
rendere effettivi il diritto allo studio ed il diritto al lavoro,
favorendo l'obiettivo della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le
risorse umane e materiali;
e.
attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, operando con
particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai
minori, agli inabili ed invalidi e prestando una particolare attenzione alla
condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di
emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;
f.
riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del
cittadino, sostenendola nei casi di accertato effettivo bisogno;
g.
considerare le persone
“diversamente abili” come una risorsa della nostra comunità; creare
condizioni culturali, normative, urbanistiche, di servizi, di inserimenti
sociali e lavorativi che, riconoscendone concretamente la dignità, rendano
possibile la loro partecipazione al miglioramento qualitativo della convivenza;
h.
sviluppare e promuovere l’integrazione aiutando, valorizzando e
rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume,
promuovendone il radicamento e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e
amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che
risiedono stabilmente sul nostro territorio, nel segno di una società
multietnica e multirazziale;
i.
riconoscere i valori naturali, storici ed artistici come
patrimonio della collettività e delle generazioni che verranno;
j.
adottare misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando
piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di
inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
k.
promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio
storico, artistico culturale, ambientale e paesaggistico della Comunità,
garantendone la fruizione da parte della collettività e promuove ed incoraggia
attività volte a tal fine;
l.
promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue
espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
m.
incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e
giovanile;
n.
favorire l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali,
ricreative e sportive e promuovere la creazione di idonee strutture, servizi ed
impianti assicurandone l’utilizzo
agli enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni secondo quanto
stabilito dall’apposito regolamento;
o.
tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sostenere il
diritto di libertà e di organizzazione dei lavoratori;
p.
promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché
dell'industria ad esse collegata, adottando iniziative atte a stimolare e
sviluppare l'artigianato e l'impresa artigiana, con particolare riguardo a
quelle che esaltano le
caratteristiche e le peculiarità locali;
q.
adotta regolamenti specifici per tutelare gli animali;
r.
sviluppare le attività turistiche, promuovendo l'ordinata espansione
delle strutture ricettive nonché il potenziamento ed il rinnovamento dei
servizi e delle attrezzature;
s.
coordinare le attività commerciali e organizzare la rete di
distribuzione commerciale in funzione della valorizzazione della produzione
locale e della tutela del consumatore;
t.
promuovere e sostenere forme associative e di autogestione con
particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali giovanili;
u.
attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato
sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività
produttive;
v.
realizzare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine
di assicurare il diritto all'abitazione;
w.
governare e, per la parte di propria competenza, attuare la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e priorità
definite dagli strumenti urbanistici attuativi;
x.
predisporre strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di
pubbliche calamità;
y.
esercitare il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia
sanzionandone le violazioni con gli strumenti previsti dalle Leggi statali e
regionali;
z.
attuare un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di trasporto
urbano, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e
fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e
turistiche.
Articolo
12
Funzioni
per servizi di
competenza statale.
1) Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali, di
anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile
alternativo, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle
necessarie risorse finanziarie.
Articolo
13
Finalità
programmatiche
Il Comune di Sinnai realizza le proprie finalità adottando il metodo e
gli strumenti della programmazione; attua e valorizza ogni forma di
collaborazione con altri Enti Locali.
Il
Comune di Sinnai si impegna formalmente ad indirizzare la sua azione di governo
seguendo le linee generali tracciate dal Piano Strategico Comunale, nonché
degli ulteriori strumenti di programmazione adottati e approvati dal Comune, per
quanto riguarda le azioni locali, e dal Piano Strategico Intercomunale, per
quanto riguarda quelle relative all’area vasta.
Al
fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi
dello Stato, della Regione e della Comunità Europea, il Comune provvede ad
acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle organizzazioni
imprenditoriali, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel
suo territorio.
TITOLO II
ORGANI
DEL COMUNE
Articolo
14
Organi
di Governo
1)
Sono organi di Governo del
Comune il Consiglio, la Giunta, il
Sindaco.
CAPO
I
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Articolo
15
Elezione
del Consiglio Comunale
1)
L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata
in carica, il numero dei
Consiglieri, i requisiti di compatibilità
e di eleggibilità
e la
loro posizione giuridica
sono regolati dalla legge.
2)
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in
caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa
deliberazione.
3)
Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità ed opera ispirando
la propria azione ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza al fine
di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
Articolo
16
Prima
seduta del Consiglio Comunale
1) Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 c.1 e Titolo III Capo II del D.Lgs.
267/2000.
2) Tale seduta è presieduta dal Consigliere Anziano ed è convocata dal
Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è
effettuata con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La
seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3) La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta ed alla
votazione possono partecipare i Consiglieri della cui causa ostativa si discute.
4) E' Consigliere anziano colui o colei che ha ottenuto la maggior cifra
individuale come stabilito dalla legge.
5) Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza é assunta dal Consigliere che nella graduatoria di
anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
6) La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente neo-eletto per
l'elezione dei due Vice-Presidenti di cui uno espressione della minoranza.
Articolo
17
Presidente
del Consiglio Comunale
1) La presidenza del Consiglio comunale é assunta dal Presidente eletto nel
corso della prima seduta.
2) Il Presidente é eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno a
scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per i
primi due scrutini ed a maggioranza assoluta della metà più uno dei
Consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.
3) Spetta al Presidente:
a. la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste
dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale;
b. la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio in accordo con la
Conferenza dei capigruppo Consiliari;
c.
la spedizione degli avvisi di convocazione;
d.
la convocazione, il
coordinamento e la presidenza della Conferenza dei capigruppo;
e. la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da
sottoporre al Consiglio;
f. il coordinamento dell’Ufficio di presidenza delle Commissioni
Consiliari Permanenti;
g. curare i rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori
dei Conti che collabora
con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall’art. 239 comma 1) lett.
a) ed e) del Testo Unico;
h. promuovere la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo
quanto dispone l’art. 8 del Testo Unico ed in conformità allo Statuto ed
all’apposito regolamento;
4) Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri previste dagli artt.
43 e 44 del TUEL, dal presente Statuto e dal regolamento, garantendo l'esercizio
effettivo delle loro funzioni.
5) Il presidente del Consiglio cessa dalla carica anticipatamente in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione.
6) la ricezione delle dimissioni dei Consiglieri vanno presentate al
Presidente del Consiglio Comunale.
Articolo
18
Elezione
dei Vice - Presidenti del Consiglio Comunale
1)
I Vice - Presidenti del Consiglio comunale sono eletti dallo stesso nel
proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato ad un
solo nominativo, di cui uno deve essere espressione della minoranza Consiliare.
2) Il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti é nominato Vice -
Presidente vicario, con funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza
di quest'ultimo.
3)
Il Consigliere che ottiene
il numero di voti immediatamente inferiore è nominato Vice-Presidente, con
funzione di sostituzione del Vice-Presidente vicario in caso di assenza
dello stesso e del Presidente.
4)
In caso di parità di voti ottenuti
é Vice-Presidente vicario colui che in sede di
elezione del Consiglio
Comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.
5)
E’ istituito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, composto
dal Presidente e due Vice Presidenti, quale Commissione consiliare permanente;
in tale veste esso opera in deroga alle norme di composizione e funzionamento
previste dai successivi articoli. Ad esso sono garantite adeguate risorse
finanziarie per l’espletamento delle proprie funzioni.
Articolo
19
Competenze
del Consiglio Comunale
1)
1) Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e
di controllo politico amministrativo;
2)
Adotta gli atti fondamentali specificamente demandategli dalle Leggi
Statali, Regionali e dal presente Statuto;
3)
Esercita il controllo generale sull'attività politico-amministrativa del
Comune, attraverso la verifica dell'azione svolta dai soggetti destinatari degli
indirizzi, al fine di coordinarne l'attività e mantenere una unitarietà
d'azione per il raggiungimento degli obiettivi;
4)
Disciplina l'organizzazione delle attività comunali attraverso
l'adozione di specifici regolamenti ed è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa;
5)
Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo mediante
l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti
obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'Ente;
6)
Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per
esprimere sensibilità e orientamenti presenti nella comunità su temi ed
avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale;
7)
Stabilisce i criteri per l'esame dei rilievi e delle proposte del
Collegio dei Revisori, tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione;
8)
Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco
procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
9)
Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed individua forme di
collaborazione con esso per
l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria;
10)
Statuisce i termini e le modalità per la presentazione da parte del
Sindaco della relazione annuale sull'attività di gestione;
11)
Determina i criteri per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle
Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società
appartenenti al Comune;
12)
Fissa i principi direttivi per la disciplina delle forme e modalità di
controllo interno della gestione.
13)
Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi,
dopo l'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
14)
Il Consiglio comunale viene
sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
Articolo
20
Convocazione
e funzionamento del Consiglio Comunale
1)
Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente. Le
modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2)
Il Presidente procede alla convocazione del Consiglio Comunale entro un
termine di 20 giorni quando lo
richiede un quinto dei Consiglieri comunali assegnati o il Sindaco, con
inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da
trattare.
3)
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal
Regolamento del Consiglio Comunale.
4)
Il Regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del
Consiglio, prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello Statuto, ogni
deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la
maggioranza assoluta dei votanti..
5)
Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati per la prima votazione e con
maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede
per la sua revisione.
6)
Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio
Comunale spetta, secondo le modalità
fissate dal Regolamento del Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni
consiliari, ai singoli Consiglieri comunali, nonché alle cittadine e ai
cittadini ai sensi dell'art. 62 del presente Statuto.
Articolo
21
Gruppi
consiliari
1)
I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità
stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2)
Ciascun gruppo esprime, secondo le modalità previste dal Regolamento del
Consiglio Comunale, il nominativo del Consigliere incaricato di esercitare le
funzioni di Capogruppo che esercita
i poteri previsti dalla legge dal presente Statuto e dal Regolamento del
Consiglio. Lo stesso Regolamento disciplina la Conferenza dei Capigruppo.
3)
I Consiglieri Comunali, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso
la sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio
delle loro funzioni, secondo le modalità fissate
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Articolo 22
Commissioni consiliari
1)
Il Consiglio Comunale, si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni,
di Commissioni consiliari
permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i
gruppi consiliari.
2)
Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero delle
Commissioni, la loro composizione,
i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto
ciò che attiene al loro funzionamento.
3)
Il Regolamento del Consiglio Comunale prevede altresì i casi in cui il
parere della Commissione è obbligatorio.
4)
Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi
previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5)
La prima commissione consiliare permanente è istituita in Commissione di
Controllo e garanzia; la presidenza di tale Commissione è attribuita alle
opposizioni consiliari.
6)
Alle Commissioni sono assicurati idonei ed adeguati mezzi strumentali e
strutture per l’espletamento dei compiti d’istituto.
Articolo
23
Commissioni
Speciali
1)
Speciali Commissioni possono essere costituite, su proposta della Giunta
Comunale od a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta, per l'esame di questioni di
carattere particolare che esulano dalle competenze delle Commissioni Permanenti.
2) La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione
della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti a disposizione ed il
termine per la conclusione dei lavori.
Articolo
24
Prerogative
e compiti dei Consiglieri comunali
1)
I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
2)
I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro
funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono
responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3) Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha
diritto di:
a.
Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza
del Consiglio;
b.
Presentare all'esame del Consiglio emendamenti, interrogazioni, mozioni e
proposte di risoluzioni;
c.
Chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste al
comma 2 dell’Articolo 20 del presente statuto;
d.
Ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, enti o istituti cui
partecipa il Comune o dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni
nonché documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nelle forme e nei
modi disciplinati dal regolamento;
e.
Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti
ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4) Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ai lavori del Consiglio e
delle Commissioni consiliari, un gettone di presenza, che potrà, a loro
richiesta, essere trasformato in indennità di funzione sempre che tale regime
comporti per l’Ente pari o minori costi. Il regolamento del Consiglio Comunale
stabilisce le modalità di applicazione comprese le riduzioni in caso di assenza
ingiustificata dalle sedute.
5) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del
Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino
alla nomina dei successori.
6) I Consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive e a sei
adunanze non consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
L’interessato ha diritto a far pervenire scritti difensivi oppure ad essere
sentito dal Consiglio Comunale.
7) I Consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni
patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.
8) Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati
rispondono, entro 30 giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai
Consiglieri. Le modalità di presentazione
di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Articolo
25
Dimissioni
del Consigliere
1)
Le dimissioni dalla carica del Consigliere sono presentate per
iscritto al Presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le
dimissioni possono, altresì, essere formalmente dichiarate nel corso di una
seduta consiliare.
2)
Le dimissioni, una volta presentate, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
3)
Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs.
267/2000.
CAPO
II
LA
GIUNTA
Articolo
26
Nomina
e composizione della Giunta
1)
La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero
massimo di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente
del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco. Il
numero effettivo degli Assessori viene stabilito dal Sindaco con gli atti di
nomina. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco
e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.
2) Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del
Consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità
richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di Consigliere comunale
e, nel rispetto
dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, opera per ottenere la presenza
paritaria dei due sessi nella compagine di Giunta.
3)
Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa
dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al
suo posto subentra il primo dei non eletti.
4)
Non possono far parte
della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini
fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del Comune.
5)
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale
ascendenti discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi
ed adottati;
6)
I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica,
di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da
essi amministrato.
Articolo
27
Organizzazione
della Giunta
1) La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità
di convocazione, la determinazione
dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle
sedute ed ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento.
2)
Compete al Sindaco, agli Assessori, al Segretario ed ai Funzionari
formulare le proposte di deliberazioni da sottoporre all'approvazione della
Giunta.
3)
Alla Giunta compete di compiere tutti gli atti di amministrazione che
per legge e per il presente statuto non siano riservati al Consiglio
Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore generale e ai
Dirigenti.
4)
La decadenza dalla carica di Assessore avviene per:
a. accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b. negli altri casi
previsti dalla legge.
5)
Al Sindaco ed agli Assessori è corrisposta una indennità mensile
fissata dalla Legge.
6)
Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di
voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze.
Sono tenuti agli adempimenti
previsti dall'art. 24, ottavo
comma del presente statuto.
Articolo
28
Competenze
della Giunta
1)
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed
opera attraverso delibere collegiali.
2)
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste
dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco,
degli organi di decentramento del segretario o dei funzionari
Dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio
sulla propria attività in occasione della discussione sul Conto Consuntivo
e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3)
Compete, in particolare, alla Giunta:
a)
predisporre il
bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
b)
predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del
Consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;
c)
approvare il piano esecutivo di gestione;
d)
provvedere alla gestione dei fondi
di riserva nei casi previsti
dalla legge;
e)
deliberare le
indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o
dipendenti o a terzi;
f)
attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere
atti di elevata importanza discrezionale
senza pregiudizio delle attribuzioni di
carattere gestorio riservate ai Dirigenti;
g)
deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni;
h)
definire e approvare convenzioni ed altri atti di collaborazione con
soggetti pubblici e privati concernenti opere pubbliche, servizi, materie
urbanistiche e attività amministrative, fatte salve le competenze del
Consiglio Comunale.
4)
Le delibere della Giunta sono affisse all’Albo Pretorio Comunale e
pubblicate sul sito Internet del Comune, salvo i casi previsti dalla legge.
L’elenco delle delibere viene trasmesso settimanalmente al Capi gruppo
consiliari.
5)
Le deliberazioni della Giunta Comunale riguardanti le materie di cui
all’art.127 del D.Lgs 267/2000 sono sottoposte al controllo nei limiti
delle illegittimità denunziate, quando almeno un quarto dei Consiglieri ne
facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio. Il
controllo viene effettuato dagli organi regionali preposti ovvero, se
istituito, dal Difensore Civico Comunale.
Articolo
29
Funzionamento
della Giunta
1)
La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne
faccia richiesta un terzo degli Assessori.
2)
Le sedute della Giunta
non sono pubbliche, salvo sua
diversa decisione.
3)
La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti
e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
4)
Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale ovvero il
Vice-Segretario in caso di suo impedimento o assenza. E' compito del
Segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del Sindaco o
della Giunta e curare la redazione del processo
verbale delle sedute.
Articolo
30
Decadenza
e sostituzione
della
Giunta e dei suoi membri
1)
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale.
2)
Il Sindaco a seguito della revoca provvede contestualmente alla
nomina dei sostituti e a darne comunicazione al Consiglio Comunale.
3)
La Giunta decade:
a. In caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del
Sindaco;
b. In caso di scioglimento
del Consiglio comunale;
c. In caso
di mozione
di sfiducia votata
con le
modalità previste
dalla legge.
4) La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui
al comma 3.
5) La decadenza dalla carica di Assessore avviene per:
a.
accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b.
negli altri casi previsti dalla legge.
CAPO
III
IL
SINDACO
Articolo
31
Il
Sindaco
1)
E’
l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;
2)
Esercita la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politico‑amministrativo del Comune, promuovendo e coordinando
l'attività degli Assessori in attuazione degli indirizzi e degli atti
fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della
Giunta.
3)
Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali secondo
quanto stabilito dall’art. 54 del TUEL,
e regionali attribuite e delegate al Comune.
4)
Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici Comunali ed
all'esecuzione degli atti ed emana istruzioni e direttive per indirizzare
l'azione gestionale dell'apparato amministrativo.
5)
Nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
6)
Convoca e presiede la Giunta formando l'ordine del giorno dei lavori;
7)
Nomina o designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
8)
Nomina i componenti delle Commissioni Comunali ad eccezione della
Commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è
espressamente attribuita dalle Leggi alla Giunta o al Consiglio;
9)
Nomina il Segretario che dipende funzionalmente dal capo
dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui
all’art. 98 del D.Lgs. 267/2000;
10)
Revoca il Segretario con provvedimento motivato, previa deliberazione
della Giunta, per violazione dei doveri di
ufficio;
11)
Può conferire le funzioni di Direttore Generale al segretario quando
non risulta stipulata la convenzione prevista
dal c. 4 dell’art. 108 del
D.Lgs. 267/2000 e in ogni altro caso quando il Direttore non è stato
nominato;
12)
Stipula gli accordi di programma;
13)
Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione,
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti
delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli
uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare
l’espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli
utenti;
14)
Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali anche a tempo
determinato e quelli di
collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di
capacità
direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti
dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, da questo
Statuto e dal
regolamento comunale di organizzazione;
15)
Dispone, sentito il Segretario generale e i Dirigenti, i
trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli
uffici;
16)
Impartisce al Segretario Comunale e ai Dirigenti le direttive
generali per l’azione amministrativa e per la
gestione, indicando le
priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell’orario di
servizio e di apertura al
pubblico delle attività comunali;
17)
Firma gli atti generali;
18)
Vigila sul servizio di polizia municipale, emanando atti e
provvedimenti in materia di circolazione stradale;
19)
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Sindaco sono
esercitate dal Vice-Sindaco ed in mancanza
dall’Assessore anziano;
20)
Emana ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità fissate
dalla legge e dai regolamenti;
21)
Rappresenta il Comune in giudizio con esclusione dei giudizi in
materia di tributi locali e delle controversie in
materia di lavoro dinanzi
all’arbitro unico e dinanzi
al Collegio di Conciliazione dell’Ufficio Provinciale del
Lavoro e della
M.O. per le quali si applica la disposizione dell’art. 52 comma 5;
22)
Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al Comune;
23)
Indice il referendum consultivo e l’istruttoria pubblica;
24)
Nomina gli organismi di valutazione e controllo strategico e quelli
di valutazione della dirigenza;
25)
Quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più
Consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative
di sua competenza
inerenti a specifiche attività o servizi, conservandone la titolarità.
Articolo
32
Linee
programmatiche di mandato
1)
Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
nel corso del mandato;
2)
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche che ritiene utili, mediante presentazione di
appositi emendamenti nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio;
3)
Le linee programmatiche sono discusse ed approvate, con voto palese,
a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati;
4)
Nel corso del mandato è facoltà del Sindaco, sentita la Giunta,
proporre modifiche al documento relativo alle linee programmatiche. Le
modifiche devono essere approvate dal Consiglio Comunale.
5)
I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare degli emendamenti
alle modifiche delle linee programmatiche proposte dal Sindaco.
6)
Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l’attività del Consiglio,
del Sindaco, della Giunta, del Segretario generale e dei Responsabili di
Area. Gli indirizzi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta.
Articolo
33
Il
Vice-Sindaco
1)
Il Vice-Sindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente
delegategli, è organo vicario
del Sindaco a norma dell'art.
34 del presente Statuto.
2)
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-Sindaco lo
stesso viene sostituito dall'Assessore anziano identificato secondo l'età.
Articolo
34
Deleghe
del Sindaco
1)
Oltre a quanto previsto dalla Legge, il Sindaco può delegare al Vice
Sindaco ed ai singoli Assessori l’esercizio delle sue funzioni di
sovrintendenza e di quelle indicate nell’art. 31 ai numeri 12, 13, 16, 17,
18, 20, 24.
2)
L’atto di delega scritto indica l’oggetto specificando il gruppo
di materie delegate.
3)
L’atto di delega e della sua revoca è comunicato al Prefetto.
Articolo
35
Mozione
di sfiducia
1)
Il voto del Consiglio Comunale contrario ad
una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.
2)
Il Sindaco e la relativa giunta cessa dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri
assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3)
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4)
L’approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento
del Consiglio Comunale.
Articolo
36
Dimissioni,
impedimento permanente,
rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco
1)
Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale.
Decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione divengono
irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco
e allo scioglimento del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito
dall’art. 53 del D.Lgs. 267/2000. Lo stesso Articolo
disciplina i casi di impedimento permanente, decadenza o decesso del
Sindaco.
2)
La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:
a.
accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b.
negli altri casi previsti dalla legge.”
Articolo
37
Attribuzioni
del Sindaco nei servizi di competenza statale
1)
Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta
i provvedimenti espressamente indicati delle leggi vigenti ed in particolare
dall’art. 54 del Dlgs. 267/2000.
Articolo
38
Divieto
di incarichi e consulenze
1)
Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è
vietato ricoprire incarichi e
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo e alla vigilanza del Comune.
TITOLO
III
SERVIZI
PUBBLICI LOCALI
Articolo
39
Servizi
pubblici comunali
1)
Il comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:
a. La produzione di beni e servizi;
b. Attività rivolte a realizzare fini sociali;
c. La promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità
locale.
2)
La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi
di adeguatezza, collaborazione e di sussidiarietà verticale ed orizzontale.
3)
Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da
attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella
Comunità e di stabilire le modalità e le modifiche per la loro gestione.
Sono competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di
gestione dei servizi in atto.
Articolo
40
Forme
di gestione dei servizi comunali
1) Per la gestione dei servizi pubblici il comune adotta una delle forme
previste dalla legge.
2) Il comune gestisce i servizi pubblici: in economia, in concessione a
terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata, a mezzo di altre forme di
gestione previste dall’ordinamento o introdotte dalla consuetudine anche
mediante rapporti con soggetti privati determinati al conseguimento di
finalità pubbliche, oppure attraverso forme associative e di cooperazione
con i comuni.
3) La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento
della stessa, sulla base degli
indirizzi programmatici del Consiglio Comunale, segue i criteri della
economicità, efficacia, efficienza, funzionalità e trasparenza per i
servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità
sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale,
assistenziale, sportivo, culturale e ambientale. In ogni caso dovranno
altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio
e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei
migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli
scopi del servizio.
4) Per l’affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale,
sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata, di norma, la forma della
convenzione o della concessione.
5)
Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma
precedente, il comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale,
considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo
di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di
solidarietà.
6) Per la gestione dei servizi sociali ed in genere per i servizi alla
persona il comune può anche procedere all’affidamento diretto a
fondazioni, associazioni, cooperative sociali da esso stesso costituite o
partecipate su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi.
7)
Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il comune può
anche procedere all’affidamento diretto ad associazioni o fondazioni da
esso stesso costituite, su cui esercita un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
Articolo 41
Le
istituzioni
1)
Per l’esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza
economica il comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.
2)
L’istituzione è organismo strumentale del comune dotato di
autonomia gestionale.
3)
Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4)
Il consiglio comunale, dopo averne fissato il numero, determina gli
indirizzi per la designazione, da parte del sindaco, dei componenti del
consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla elezione del
nuovo consiglio comunale. Il regolamento può consentire la designazione nel
consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.
5)
Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di
amministrazione gli organi della istituzione adottano gli atti di
amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per
la proroga degli organi amministrativi.
6)
La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la
stessa procedura della designazione.
7)
In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per
qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell’organo
collegiale con le stesse procedure e criteri per la designazione.
8)
Il direttore dell’istituzione è incaricato dal sindaco che potrà
scegliere fra i dipendenti comunali di qualifica non inferiore all’ottava
oppure all’esterno con apposito contratto a tempo determinato di diritto
privato stipulato con soggetti dotati di specifiche competenze e
professionalità in relazione all’attività dell’istituzione.
9)
Il comune conferisce i mezzi finanziari e strumentali mobili ed
immobili.
10)
Il regolamento, approvato dal Consiglio Comunale disciplina
l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento
delle istituzioni, le
modalità di nomina e revoca del direttore, il regime della indennità degli
organi, nonché le
forme di vigilanza da parte dell’ente.
Articolo
42
Le
aziende speciali
1)
Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali
deliberate dal Consiglio Comunale.
2)
L’azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto
approvato dal consiglio comunale.
3)
Organi dell’azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione,
il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale.
4)
Alla designazione ed alla revoca degli amministratori in
rappresentanza del Comune provvede il Sindaco nel rispetto degli indirizzi
stabiliti dal consiglio comunale.
5)
Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di
amministrazione.
6)
Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il
capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli
atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7)
Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di
revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il Comune, con
propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per
azioni, secondo le procedure di legge.
8)
L’affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e
i provvedimenti gestionali.
Articolo
43
Le
convenzioni ed i consorzi
1)
Qualora il Comune ne ravvisi l’opportunità, la convenienza, la
economicità e l’efficacia, può intraprendere forme associative e di
collaborazione con altri enti locali per la gestione associata degli uffici
e dei servizi pubblici e per lo svolgimento di specifiche funzioni. In
particolare può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altri
comuni e province. Tra gli stessi Enti Locali
deve essere costituito un solo consorzio anche in caso di gestione di
più servizi, salva la costituzione di altri consorzi in cui partecipano
ulteriori enti.
2)
Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le
disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in
quanto compatibili.
3)
Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti
locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei
modi stabiliti dalla legge.
4)
Il comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la
gestione dei servizi sociali.
Articolo
44
Le società per azioni
1)
Per la gestione di servizi locali di rilevante importanza e
consistenza che richiedono anche investimenti finanziari elevati e
organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da
settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la
costituzione di società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico
locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per la
istituzione si fa riferimento alle procedure stabilite dagli articoli 113,
115 e 116 del D.Lgs. 267/2000 e si osservano i principi del presente
Statuto.
Articolo
45
Accordi
di programma
1)
Il comune può promuovere e stipulare accordi di programma per la
definizione e l’attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono
l’azione coordinata di comuni, province, regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i
soggetti predetti. Gli accordi di programma devono sancire i tempi, le
modalità di assunzione ed il finanziamento dei rispettivi impegni e ogni
altro requisito stabilito dalla legge.
2)
Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi
sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco, previa deliberazione
della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la
conclusione dell’accordo, convocando i rappresentanti delle
amministrazioni interessate.
3)
L’adesione ad accordi di programma promossi da altre
amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le
rispettive competenze, in relazione all’apposita richiesta rivolta al
Comune.
4)
E’ in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la
stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a
deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la
competenza del Consiglio medesimo.
Articolo
46
Conferenze
tra enti
1)
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari aspetti
di questioni coinvolgenti le competenze di enti diversi, il comune può
promuovere le conferenze di servizio tra enti.
2)
Ove formalmente indette tali conferenze producono gli effetti di
legge.
Articolo
47
Rappresentanti
del Comune in organismi, enti o società.
1)
La nomina e la cessazione degli amministratori di società a
partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità ed i criteri
previsti dall'Articolo 41 e 42, in quanto applicabili.
2)
I rappresentanti del Comune, eletti, nominati o designati dal Sindaco
o dal Consiglio comunale a rappresentare il Comune in organi di
amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano
al Sindaco una relazione annuale sull’andamento degli enti e delle società
stesse.
3)
Non possono essere eletti alle cariche di cui al comma 1 coloro che
nel mandato amministrativo in corso, al momento della nomina, ricoprano o
hanno ricoperto le seguenti cariche:
a.
Assessore;
b. Consigliere comunale o circoscrizionale;
c.
Revisore dei Conti;
d.
Dipendente del Comune o di altre aziende comunali.
TITOLO
IV
ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEL LAVORO
Articolo
48
Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
1)
Con apposito Regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, viene
disciplinato l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2)
I contenuti obbligatori del Regolamento sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi sono disciplinati dalla legge.
3)
In particolare il Regolamento stabilisce i rapporti tra il Segretario
Generale, il Vice Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti.
4)
Il Regolamento disciplina, altresì, lo stato giuridico ed economico
del personale, l'azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.
Articolo
49
Organizzazione
degli uffici e dei servizi
1)
L’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali si ispira a
principi di autonomia, programmazione, decentramento, flessibilità,
controllo dei risultati, economicità, trasparenza, produttività e
semplificazione amministrativa.
2)
Ai fini della migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini,
dovranno essere assicurate gestioni associate fra i vari enti pubblici,
anche territoriali, o, quando ciò non risulti possibile, dovrà essere
garantito il massimo coordinamento non solo della pianificazione e gestione
dei servizi stessi, ma anche delle attività burocratiche.
3)
L’ente valorizza, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo
e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale
di efficienza della propria azione.
4)
Il Comune favorisce, per le scelte fondamentali che attengono
all’organizzazione operativa dell’ente, i rapporti con le organizzazioni
sindacali.
5)
La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata
dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle
funzioni attribuite. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il
comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni
supera tali limiti.
6)
Il dipendente, nei rapporti con i cittadini, deve usare la massima
disponibilità e cortesia, non ostacolare l’esercizio dei loro diritti e
favorire l’accesso agli atti e alle informazioni di cui essi abbiano
titolo.
Capo II
IL
SEGRETARIO GENERALE
Articolo
50
Ruolo
e funzioni
1)
Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Sindaco ai sensi di
Legge;
2)
Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all’esercizio delle
funzioni dei Dirigenti, salvo che il Sindaco non abbia nominato il Direttore
Generale, dei quali coordina l’attività assicurando l’unitarietà
operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi,
direttive e obiettivi espressi dagli organi elettivi.
3)
Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione ed assistenza
giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti, secondo le direttive e con le modalità stabilite dal Sindaco.
4)
Il Segretario Generale, oltre ai compiti previsti da particolari
disposizioni di legge e/o regolamenti:
a)
partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle
riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura il verbale anche a mezzo di
funzionari da lui delegati;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente;
c) presiede, di regola, le Commissioni di Concorso per il reclutamento
del personale delle qualifiche dirigenziali;
d) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l’applicazione da
parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
e)
adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di
accesso dei Consiglieri Comunali e dei cittadini agli atti e alle
informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del
regolamento;
f)
sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione, la pubblicità
degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
g) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti
del Comune che non siano per legge, Statuto o regolamento, riservati alla
competenza del Sindaco o dei Dirigenti;
h) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi
all’esercizio delle sue competenze;
i)
dispone l’invio ai Dirigenti delle leggi, decreti, circolari ed
ogni altra documentazione giuridico amministrativa ritenuta utile per il
loro costante aggiornamento;
l)
vigila, anche in collaborazione con il Direttore Generale, ove
nominato, per assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dal
Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, adottando i provvedimenti
del caso ed esercitando, ove necessario, anche i poteri sostitutivi.
Articolo
51
Il
Vice Segretario Generale
1)
Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale e lo
sostituisce, esercitandone le funzioni, in tutti i casi di vacanza, assenza
o impedimento;
2)
Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco, con
incarico a tempo determinato, scegliendolo tra i dirigenti in servizio
presso l’Amministrazione Comunale aventi i requisiti di cui al Regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Capo
III
I
DIRIGENTI
Articolo
52
I
Dirigenti: funzioni
1)
I dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono
direttamente responsabili dell’attuazione dei programmi, dei progetti e
delle direttive generali fissate dagli organi di direzione politica;
2)
I dirigenti partecipano con attività istruttoria e di analisi e con
autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e
dei programmi per i settori di competenza ed alla definizione dei progetti
attuativi;
3)
I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, godono di
autonomia e sono direttamente responsabili in via esclusiva in relazione
agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa,
dell’efficacia e dei risultati della gestione;
4)
Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi definisce le
funzioni direzionali in coerenza con l’articolazione delle strutture. Con
delibera della Giunta Comunale possono essere individuate categorie di atti
da attribuire alla competenza dei dirigenti. Il regolamento stabilisce
inoltre le modalità di coordinamento tra il Direttore generale ove nominato
o, in sua assenza, tra il Segretario Generale e i Dirigenti, che devono
assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture
operative dell’ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la
unitaria coerenza dell’azione amministrativa;
5)
Il Dirigente del Servizio Tributario rappresenta il Comune nei
giudizi in materia di tributi locali della cui gestione è responsabile; il
Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione rappresenta il Comune
nelle controversie in materia di lavoro dinanzi all’arbitro unico e
dinanzi al Collegio di Conciliazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e
della M.O. Nelle materie di cui al presente comma il Dirigente, sentito il
Sindaco, promuove e resiste alle liti con ampi poteri di transigere,
conciliare e rinunciare agli atti, anche avvalendosi di consulenti esterni.
6)
Il Dirigente rappresenta il Comune
nelle Commissioni tecniche e in tutte le
altri sedi in cui gli organi comunali lo designino in rappresentanza
dell'ente.
7)
Salvo diversa disposizione regolamentare o legislativa, i dirigenti
hanno facoltà di delegare l’esercizio delle funzioni loro spettanti ai
responsabili degli uffici in cui si articolano le strutture a cui sono
preposti;
8)
Secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di dirigenza
nonché di alta specializzazione possono essere ricoperti da personale
dipendente dall’Amministrazione con contratto a tempo indeterminato, fermi
restando i requisiti della qualifica da ricoprire;
9)
Gli incarichi di dirigenza sono conferiti a tempo determinato dal
Sindaco, salvo rinnovo espresso. Il Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi definisce le modalità di conferimento degli incarichi,
nonché la loro durata.
10)
I Dirigenti sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
Sindaco o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno
finanziario, degli obbiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o
per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratto collettivi di lavoro.
11)
I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione
dei Dirigenti sono disciplinati dal Regolamento sull’Ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi.
12)
Il Sindaco contesta in contraddittorio al Dirigente l'eventuale
risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
13)
I Dirigenti sono tenuti, annualmente, alla stesura di un programma di
attività, che traduce, in termini operativi gli obbiettivi fissati dagli
organi di governo e viene approvato dalla Giunta Comunale. Sono tenuti a
fornire, altresì, secondo le modalità previste dalla Giunta,
periodici consuntivi dalla attività svolta.
Articolo
53
Conferenza
dei Dirigenti
e
conferenza di programma
1)
La conferenza dei Dirigenti è presieduta dal Direttore Generale ove
è nominato e in sua assenza dal Segretario Generale ed è costituita da
tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali. La conferenza coordina
l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le
semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute
necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del
lavoro, di concerto con il nucleo per il controllo di gestione e la
valutazione dei Dirigenti.
2)
Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti e iniziative che
richiedono l’intervento di più aree funzionali, il Direttore Generale o
il Segretario convoca una conferenza dei Dirigenti dei settori interessati,
nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per
attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi
collegiali del Comune.
3)
I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Direttore o dal
Segretario Generale al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale.
Articolo
54
Accesso
alle qualifiche dirigenziali
1)
L’accesso ai posti d’organico, inquadrati nelle qualifiche
dirigenziali, avviene, secondo quanto previsto dalla Legge e disciplinato,
in dettaglio, dal Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi.
2)
La copertura a tempo determinato dei posti delle qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, fermi i requisiti di legge, può
avvenire mediante stipulazione di contratto di diritto pubblico, ed
eccezionalmente, di diritto privato, secondo le modalità previste dalla
legge e disciplinate, in dettaglio, dal Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi.
Articolo
55
Il
Direttore Generale
1)
Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare
un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto
a tempo determinato, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente. Il Direttore
Generale, nominato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione, sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza.
2)
Le modalità di revoca e la durata del mandato del Direttore Generale
sono disciplinati dalla Legge.
3)
Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il Sindaco può
assegnare al Direttore Generale specifiche ulteriori funzioni.
4)
Qualora non sia nominato il Direttore Generale, il Sindaco può
attribuire le relative funzioni al Segretario generale.
TITOLO
V
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE
Articolo
56
La
partecipazione dei cittadini
1)
Il Comune attua il
principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i
cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini
dell’Unione Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di
formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla
programmazione dell’attività amministrativa, o su temi specifici aventi
interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme
disciplinate dal Regolamento della Partecipazione Popolare.
2)
Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai
successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire
direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro
proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno
assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della
attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per
la comunità.
Articolo
57
Diritto
di istanza, petizione o proposta.
1)
I cittadini, anche in forma associata, secondo le modalità stabilite
nel regolamento della partecipazione, hanno il diritto di presentare
istanze, petizioni e proposte all’Amministrazione comunale, in tutte le
sue articolazioni, per richiedere, precisandone i motivi, l’adozione, la
modifica o l’integrazione di atti e provvedimenti su materie di competenza
comunale; tali istanze, petizioni o proposte vengono trasmesse, senza
dilazioni, dal Presidente del Consiglio Comunale e/o dal Sindaco alle
Commissioni consiliari competenti.
2)
Il regolamento della partecipazione stabilisce anche i termini sia
per il tempestivo esame delle istanze, petizioni o proposte da parte degli
organi competenti, sia per assicurare le relative risposte ai cittadini.
Articolo 58
La
partecipazione delle libere forme associative. Le Consulte
1)
Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi
istituzionali e le libere forme associative, mediante l’istituzione di
organismi di partecipazione popolare denominate “Consulte”.
2)
Le Consulte, espressione delle esigenze e degli interessi delle
organizzazioni e
dei gruppi
portatori degli interessi diffusi, devono essere sentite
in vista dell'adozione
di provvedimenti di rilevante
rilievo sociale, economico ed
ambientale.
3)
A tal fine sono istituite le seguenti Consulte:
a. Consulta delle Frazioni;
b.
Consulta delle Pari Opportunità;
c.
Consulta dei Giovani.
4)
Altre Consulte possono essere istituite su richiesta motivata da
parte delle libere associazioni o aggregazioni operanti sul territorio
comunale, ad esclusione dei movimenti politici o settori ed organismi
territoriali di partiti politici. La richiesta viene portata
all’attenzione della Commissione Consiliare competente che, valutata la
richiesta, la propone al Consiglio Comunale per l’adozione della delibera
secondo quanto stabilito dall’art. 96 del Dlgs n.267/2000.
5)
L’Amministrazione comunale, su tutte le materie ritenute opportune,
deve, tramite i propri organi istituzionali, interpellare le Consulte, in
special modo quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di
interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività
amministrativa.
6)
Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare
istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale,
secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della
partecipazione.
7)
Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale devono disporre,
secondo le rispettive competenze, l’invio alle Consulte di atti o
documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono
atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione
propositiva nei confronti dell’Amministrazione comunale.
8)
Tutte le materie connesse con l’attuazione del presente Articolo
sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.
Articolo
59
Altri
organismi di partecipazione popolare
1)
La collaborazione tra gli organi istituzionali dell’ente, i
cittadini e le libere forme associative si attua anche attraverso
l’istituzione di organismi di partecipazione popolare diversi da quelli
previsti al precedente art. 56.
2)
Tali organismi sono costituiti su specifici temi deliberati dal
Consiglio comunale e con le modalità stabilite dal Regolamento, di volta in
volta parimenti adottato dal Consiglio comunale.
3)
L’Amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri
organi istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte
ed atti dell’attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i
quali tali organismi sono stati costituiti.
4)
Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono disporre,
secondo le rispettive competenze, l’invio a detti organismi di atti o
documenti; essi, inoltre, previa richiesta degli organismi stessi,
forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro
partecipazione propositiva nei confronti dell’Amministrazione comunale
Articolo 60
Albo
delle Associazioni
1)
Nell’ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito
l’Albo delle forme associative.
2)
I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati dal
Regolamento degli istituti di partecipazione.
3)
Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni e le altre
libere forme associative devono produrre esplicita richiesta, dichiarando il
possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della Costituzione accolto.
Articolo
61
Politiche
giovanili e Consiglio dei giovani
1)
Il Comune riconosce come principi generali delle politiche giovanili
la tutela del diritto dei giovani, sia come singoli sia nelle diverse
formazioni sociali anche a carattere temporaneo, all'autonoma partecipazione
alla vita della società e delle Istituzioni Democratiche.
2)
Per l'attuazione delle politiche giovanili sono istituiti il
Consiglio dei Giovani e la Consulta dei Giovani con la finalità di
coinvolgere la fascia adolescenziale e giovanile dei cittadini nella
elaborazione di proposte e nell' assunzione di iniziative di particolare
interesse per il mondo giovanile.
3)
La composizione, i metodi di elezione, i settori di intervento ed i
rapporti con gli organi istituzionali comunali sono disciplinati da un
apposito Regolamento.
4)
A supporto del Consiglio dei Giovani viene individuata la figura del
"tutor" con compiti di promozione, stimolo e coordinamento che
verranno meglio definiti nel Regolamento.
5)
Il "tutor" viene nominato dal Consiglio Comunale con voto
segreto ed a maggioranza dei due terzi in prima votazione ed in seconda
istanza a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
6)
Il Regolamento disciplinerà la formazione di un albo comunale del
"tutor" al quale sono iscritti, su domanda, cittadini in possesso
di requisiti comprovanti un'adeguata formazione in campo educativo ed
amministrativo. Il Regolamento disciplinerà altresì la durata del
Consiglio e le modalità di elezione dello stesso.
7)
Il Consiglio Comunale con l'istituzione del Consiglio dei Giovani,
prevede il riconoscimento al "tutor" di una indennità
stabilendone l'importo in misura a quella percepita dal Consigliere
Comunale.
Articolo
62
La
Carta dei Servizi ai Cittadini
1)
Il Comune adotta la Carta dei Servizi ai cittadini con le quali
vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si
fondano i rapporti fra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle
funzioni dei servizi pubblici comunali.
2)
La Carta dei Servizi ai Cittadini è elaborata o rivisitata anche su
proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle Consulte e
degli organismi di partecipazione popolare, dalla Commissione consiliare
permanente “Affari istituzionali”.
3)
La Carta dei Servizi ai Cittadini, disciplinata dal Regolamento della
Partecipazione, è redatta secondo principi di uguaglianza e di imparzialità;
garantisce il diritto ad un agevole accesso, ad una corretta informazione,
alla partecipazione dei cittadini; persegue il fine di verifica dei principi
di efficienza, efficacia e continuità ai quali di ispira l’azione della
Pubblica Amministrazione;
4)
La Carta dei Servizi al Cittadino dovrà essere a disposizione di
ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la
comunità sinnaese ed il suo territorio.
5)
Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità
per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Articolo e le forme di
tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.
Articolo
63
La
consultazione dei cittadini
1)
Il Consiglio Comunale e la Giunta, per propria iniziativa, tenuto
conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove
consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative
che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei
cittadini.
2)
Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione
di assemblee pubbliche convocate sotto forma di “Consiglio Comunale
Aperto” o di riunioni pubbliche definite “Forum dei Cittadini”,
convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza
periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed
Amministrazione. La convocazione dei “Consigli” e dei “Forum”
avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la
struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3)
I “Consigli” e i “Forum” sono convocati anche sulla base
della richiesta dei cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante
indicazione dei temi proposti alla discussione, secondo le condizioni di
ammissibilità e modalità indicate dal regolamento
.
4)
Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di
funzionamento dei “Consigli” e dei “Forum” assicurando agli stessi
la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione
delle loro proposte ed opinioni nonché le conseguenti iniziative che
l'Amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni
effettuate.
5)
La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai
residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere
effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi
specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti
ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell'Amministrazione.
Articolo
64
Diritto
di iniziativa
1)
L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e
dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante
la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente,
in articoli od in schemi di deliberazione.
2)
La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 3 per cento dei
cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell'anno precedente e
depositata con firma autenticata del presentatore, che attesta la veridicità
delle sottoscrizioni raccolte.
3)
Il diritto di iniziativa da parte delle Comunità di Solanas, San
Gregorio e Tasonis, su provvedimenti amministrativi di interesse generale
che riguardano ciascun nucleo abitato, viene esercitato attraverso la
Consulta con una proposta sottoscritta da un terzo dei cittadini elettori
delle Comunità risultanti al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4)
Sono esclusi dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti
materie:
a) Regolamenti
interni di organizzazione;
b) Tributi e
bilancio;
c) Espropriazioni
per pubblica utilità;
d) Designazioni e
nomine.
5)
Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento per la partecipazione
popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del
diritto di iniziativa prevedendo, tra l'altro, che i promotori delle
proposte possano essere assistiti, nella redazione del progetto di
regolamento o nello schema di deliberazione, dalla segreteria comunale.
6)
La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa
popolare viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della
proposta, presenta la sua relazione al Presidente del Consiglio Comunale
entro 30 giorni che per conoscenza la trasmette al Sindaco.
7)
Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la
proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione
della Commissione ed entro lo stesso termine alla convocazione del Consiglio
Comunale.
Articolo
65
Partecipazione
al procedimento amministrativo
1)
I soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato
a produrre effetti diretti e
quelli che per legge debbono intervenirvi hanno diritto di essere
informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le
modalità previste dalla legge.
2)
Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o
facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa
derivare pregiudizio dal provvedimento.
3)
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al
responsabile del procedimento, recante
indicazione del titolo di legittimazione.
4)
I soggetti di cui al
primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma
del terzo comma hanno diritto:
a.
di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
b.
di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia
dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti
all'oggetto, l'Amministrazione
ha l'obbligo di valutare;
c.
di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal
responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal
Regolamento di Partecipazione popolare;
d.
di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento,
dell'avvenuta consultazione e
delle ragioni dell'eventuale
rigetto delle osservazioni formulate.
5)
La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra
l'Amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in
sostituzione di questo.
6)
La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla
legge e dal regolamento.
Articolo
66
Attività
degli uffici e dei servizi – Semplificazione
1)
Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo effettuando
periodicamente la revisione dei regolamenti comunali sia per
l’aggiornamento dei procedimenti negli stessi previsti, sia per la
costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo
tutte le misure agevolative applicabili nell’interesse dei cittadini,
consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed
informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le
integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione
all’interessato dell’esito del procedimento.
2)
Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione
amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di
certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole,
rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l’Amministrazione
comunale, tenuto conto di quanto disposto
dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.Lgs.
445/2000 e dalle leggi annuali di semplificazione. Dispone l’adozione di
misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività
istruttorie in ogni settore di attività. Riduce e regola i tempi di attesa
e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza
dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove
accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse
pubblico generale.
3)
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, i Dirigenti
procedono alla revisione dei regolamenti che per l’oggetto prevalente
rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei
dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure,
vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e
provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli
indispensabili per gli stessi e per l’organizzazione della comunità.
Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una
documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al
Sindaco che entro 30 giorni lo trasmette al Presidente del Consiglio
Comunale per gli adempimenti di competenza.
4)
Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti
perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di
facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’Ente, adottando ogni
misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella
comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in
ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da
ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell’operato del
Dirigente o del Responsabile di servizio.
CAPO
II
REFERENDUM
Articolo 67
Referendum
consultivo
1)
E' ammesso il
referendum consultivo su questioni a rilevanza generale su materie di
esclusiva competenza locale, interessanti l'intera comunità.
2)
Oltre che per espressa deliberazione consiliare, assunta a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune, il referendum può
essere richiesto dall'otto per cento dei cittadini elettori residenti al 31
dicembre dell'anno precedente.
3)
Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a.
le norme statutarie;
b.
i tributi comunali;
c.
le tariffe dei pubblici servizi;
d.
l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del
personale;
e.
il piano regolatore generale e le relative varianti generali;
f.
le designazioni e nomine di rappresentanti;
g.
tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla
tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana.
h.
proposte già sottoposte
a consultazione referendaria
quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
i.
oggetti sui
quali il
Consiglio deve
esprimersi entro termini stabiliti dalla
legge.
4)
Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia
urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano Regolatore
Generale.
5)
La deliberazione adottata d'iniziativa dal Consiglio comunale
stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve
essere chiaro ed univoco, e stanzia i fondi necessari per l'organizzazione
del referendum. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6)
I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo
procedono, con la sottoscrizione di almeno centocinquanta elettori del
Comune, alla costituzione di un Comitato promotore, composto da cinque di
essi, conferendo allo stesso l'incarico di proporre al Sindaco il tema del
referendum. Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta, con l'indicazione
del tema e l’illustrazione delle finalità.
7)
Il Sindaco convoca entro i quindici giorni successivi alla
presentazione della proposta di cui al precedente comma, la Commissione
consiliare competente che per l’occasione viene allargata al Segretario
Generale e al Difensore Civico. La Commissione si pronuncia, entro trenta
giorni, sull’ammissibilità del referendum, udito il Comitato promotore,
il quale apporta al tema proposto modifiche e adeguamenti ritenuti necessari
dalla Commissione. La decisione viene notificata dal Sindaco al
rappresentante del Comitato promotore, con atto motivato, entro cinque
giorni da quello di adozione della decisione. Se la richiesta viene
dichiarata dalla Commissione non ammissibile, il Comitato dei cittadini può,
entra trenta giorni, richiedere il pronunciamento del Consiglio Comunale,
che decide in via definitiva.
8)
Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato promotore
procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore
all’otto per cento dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre
dell'anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con
l'osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle
sottoscrizioni ed il deposito dei relativi atti presso il Segretario del
Comune deve avvenire entro novanta giorni da quello di notifica della
decisione di ammissione della Commissione o del Consiglio comunale. Il
regolamento disciplina anche le modalità per lo svolgimento delle
operazioni di voto.
9)
Gli Uffici Comunali verificano il numero e la validità delle firme
poste sotto la richiesta di referendum. Qualora il Segretario Comunale
accerta che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello
prescritto, lo comunica al Sindaco, al Comitato promotore ed al Presidente
del Consiglio Comunale che procede alla convocazione del Consiglio per
l’adozione della consequenziale deliberazione.
10)
Dopo la decisione del Consiglio Comunale il Sindaco indice il
referendum fissandone l'effettuazione nella data
dallo stesso prescelta
secondo quanto stabilito dal regolamento.
11)
Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni
di voto comunali o provinciali, nonché in
concomitanza con altre
consultazioni elettorali.
12)
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune.
Articolo
68
Sospensione
e revoca del referendum
1)
Il Sindaco, sentita la Commissione di cui al comma 7 del precedente
Articolo e il Comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
a)
Sia stata promulgata legge che
disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria;
b)
Sia intervenuto lo scioglimento
del Consiglio comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
c)
Sia stata accolta
dall'Amministrazione comunale la proposta referendaria.
Articolo
69
Svolgimento
del referendum: effetti
1)
Per la validità dei risultati del referendum è necessaria la
partecipazione del 50 per cento dei cittadini elettori.
2)
Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in
cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla
maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
3)
L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i
mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga
a conoscenza.
4)
Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del
referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un
provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
5)
Il referendum non può essere indetto nel periodo dal 15 Luglio al 15
Settembre.
CAPO
III
IL
DIFENSORE CIVICO
Articolo
70
Istituzione
ed attribuzioni
1)
E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico con i compiti previsti
dall'art. 11 del D.lgs
267/2000.
2)
In particolare, il Difensore Civico rileva irregolarità, negligenze
e ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa
dell’Amministrazione comunale, di enti, istituzioni e aziende dipendenti e
partecipate dal Comune, valutando anche la legittimità ed il merito dei
provvedimenti e degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi.
Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcun rapporto di subordinazione
gerarchica e funzionale ed esercita la sua funzione in piena autonomia.
3)
Il Difensore Civico è eletto, con voto segreto, in prima e seconda
istanza dai due terzi dei componenti il Consiglio Comunale e in terza
istanza dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. tra
cittadini aventi i requisiti previsti nell’apposito regolamento.
4)
Il Difensore Civico decade dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto dei due terzi
dei Consiglieri assegnati al Comune. La mozione, adeguatamente motivata,
deve essere presentata almeno da due quinti dei Consiglieri assegnati al
Comune o, in alternativa, sottoscritta da almeno il 5 per cento degli
elettori residenti nel Comune e depositata nella segreteria comunale. Essa
viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dal
deposito, previa notifica in via giudiziale all'interessato.
5)
Il Difensore Civico relaziona al Consiglio Comunale, entro il mese di
marzo, sull’attività svolta nell’anno precedente.
6)
Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e comunque fino
all'elezione del successore e non può essere immediatamente rieleggibile.
7)
Il Difensore Civico decade di diritto quando vengono meno i requisiti
per la sua eleggibilità.
8)
Le procedure di elezione del Difensore Civico, i requisiti, le
modalità di intervento, il diritto di accesso ai documenti e alle
informazioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con gli uffici, i
mezzi e la dotazione organica dell’Ufficio del Difensore Civico e
quant'altro non espressamente previsto dal presente Articolo, sono stabiliti
dal Regolamento.
Articolo
71
Ambiti
di intervento
1)
Il Difensore Civico interviene:
a.
D'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a
qualunque atto o procedimento amministrativo;
b.
Su iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a
diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'azione
amministrativa;
2)
Il Difensore Civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti
a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella
popolazione.
3)
Il Difensore Civico esercita i suoi poteri di iniziativa d’ufficio,
anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri
compiti con umanità, sollecitudine ed equità.
4)
Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali
disfunzioni o inefficienze nell’attività delle pubbliche amministrazioni,
il Difensore Civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle
associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e
di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo
consideri opportuno, le Commissioni Consiliari Permanenti.
5)
Non possono ricorrere al Difensore Civico i dipendenti comunali per
far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.
6)
Il ricorso al Difensore Civico è indipendente dall'esperimento di
ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
7)
Il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il
proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.
Articolo
72
Uffici
e mezzi del Difensore civico
1)
Il Difensore Civico si avvale, per l'espletamento delle proprie
funzioni, di uffici, personale e mezzi dell'Amministrazione, secondo le
modalità previste dal Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del
Difensore Civico.
2)
Al Difensore civico compete l'indennità di carica prevista per il
Presidente del Consiglio Comunale.
TITOLO VI
FINANZA
E CONTABILITA'
CAPO
I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Articolo
73
La
programmazione di bilancio
1)
La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle
risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con
la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione
annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da
consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi,
servizi ed interventi.
2)
Lo schema di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili
di cui al precedente comma sono predisposti e approvati dalla Giunta
comunale, la quale esamina e valuta previamente, sentita la Commissione
consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. Prima della sua
conclusione la Giunta sottopone il bilancio e gli altri documenti contabili
all’attenzione della Commissione consiliare competente. La Giunta può
accogliere eventuali integrazioni o/e variazioni pervenuti durante la
riunione.
3)
Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria
sono sottoposti a consultazione delle Consulte e degli altri organi di
partecipazione popolare, che esprimono su di essi proposte e pareri con le
modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4)
Il bilancio annuale di previsione, corredato degli atti prescritti
dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine e
secondo i principi fissati dalla legge, osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e
finanziario.
5)
Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto
favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di
seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo
corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al
momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
Articolo
74
Il
programma delle opere pubbliche e degli investimenti
1)
Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al
Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è
riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per
anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2)
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende
l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel
piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne
l’attuazione.
3)
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le
opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario
che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4)
Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle,
espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni
apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al
programma e viceversa.
5)
Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci
annuale e pluriennale approvati.
6)
Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed
approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto
del precedente Articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
CAPO
II
L’AUTONOMIA
FINANZIARIA
Articolo
75
Le
risorse per la gestione corrente
1)
Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà
impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed
attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva
autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai
mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei
procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2)
Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese
pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe
delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il
carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun
cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. I
corrispettivi dei servizi a domanda individuale sono determinati tenendo
conto anche della effettiva fruizione dei servizi stessi.
3)
La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le
dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per
disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le
finalità di cui al precedente comma.
Articolo
76
Le
risorse per gli investimenti
1)
La Giunta comunale, con l’ausilio degli uffici comunali, predispone
gli atti e attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali,
statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse necessarie
per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune aventi titolo
per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2)
Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per
il finanziamento del programma d’investimenti del Comune, secondo le
priorità nello stesso stabilite.
3)
Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste
dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi
d’investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti
comma.
CAPO
III
LA
CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Articolo
77
La
gestione del patrimonio
1)
La Giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione e
gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio,
la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante
aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione,
nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun
esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli
inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica
generale.
2)
La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per
assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi,
l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e
conservazione dei beni dell’ente. Per i beni mobili tale responsabilità
è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3)
La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni
immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su
proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più
elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in
locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.
Al responsabile della gestione dei beni compete l’attuazione delle
procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi
relative.
4)
I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere
concessi in comodato ad uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da
motivi di pubblico interesse, devono essere approvate dalla Giunta sulla
scorta di criteri previamente stabiliti.
5)
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di
deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla
Giunta per i mobili, oltre ché nell’ipotesi di cui all’art. 72 comma 2,
quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti
la opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili o idonee ai fini
del Comune, o infine sia comunque necessario provvedere in tal senso per far
fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’Ente.
6)
L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta
pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal
regolamento.
CAPO
IV
LA
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Articolo
78
Il
Collegio dei Revisori dei Conti
1)
Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il
Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, di cui uno
espressione della minoranza.
2)
La scelta dei candidati
è fatta tra gli iscritti nel
ruolo e negli albi, previsti dalla legge,
che risultino risiedere
o esercitare la professione nella Provincia di Cagliari.
3)
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola
volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di
legge e di statuto, al loro incarico.
4)
Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in
conformità a quanto previsto dall’art. 19 del presente statuto. Esercita
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
5)
Per l’esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di
accesso agli atti e documenti dell’ente.
6)
I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove
riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono
immediatamente al Consiglio comunale.
7)
Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione,
secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo Articolo, con la
quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto
consuntivo.
Articolo
79
Il
rendiconto della gestione
1)
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità
economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio
ed il conto del patrimonio.
2)
La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto
consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia
dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
3)
Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e
nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4)
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30
giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della
maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione
il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente,
al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.
CAPO
V
APPALTI
E CONTRATTI
Articolo
80
Procedure
negoziali
1)
Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e
servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli
affitti, relativi alle propria attività istituzionale, con l’osservanza
delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per
la disciplina dei contratti.
2)
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3)
Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della
Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento
giuridico.
4)
Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del
Comune, il Dirigente individuato con le modalità stabilite dal regolamento.
CAPO
VI
IL
CONTROLLO DELLA GESTIONE
Articolo
81
Finalità
1)
Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il
Consiglio comunale, sentito
il Collegio dei Revisori dei Conti, definisce le linee-guida dell’attività
di controllo della gestione e dispone gli indirizzi secondo i quali la
Giunta provvederà ad attuarli.
2)
Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati
rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni
sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della
gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i
risultati prefissati.
3)
Il controllo di
gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse
finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e
servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e
qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’ente tutti gli
elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il
processo di sviluppo dell’organizzazione.
4)
Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino
squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono
determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al
Consiglio comunale i provvedimenti necessari.
5)
Apposito ufficio è istituito per lo svolgimento delle funzioni
relative al controllo di gestione attraverso il quale il Comune procede a
verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6)
Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di
attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l’analisi delle risorse
acquisite e della comparazione fra i costi e la quantità e qualità dei
servizi erogati, è valutata la funzionalità dell’organizzazione
dell’ente, l’efficacia, efficienza e l’economicità dell’attività
effettuata per la realizzazione degli obiettivi.
7)
Il controllo della gestione è effettuato per l’intera attività
amministrativa e gestione del Comune ed è svolto con cadenza periodica non
superiore ad un trimestre. Si articola nelle seguenti fasi:
a)
predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
b)
rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi;
c)
rilevazione dei risultati raggiunti;
d)
verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in
rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione
misurando l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità
dell’azione intrapresa.
8)
L’ufficio redige trimestralmente distinte relazioni sui risultati
delle analisi effettuate relative sia al controllo strategico di attuazione
del programma, sia al controllo di gestione rimettendone copia, entro i
primi dieci giorni successivi al trimestre, al Sindaco, al Presidente del
Consiglio comunale ed al Presidente della Commissione consiliare di
controllo e garanzia, ove costituita. Il Sindaco e la Giunta,
collegialmente, e la Commissione consiliare, pure collegialmente, possono
effettuare presso l’ufficio ogni approfondimento utile per il
miglioramento della funzionalità dell’organizzazione comunale. La
commissione riferisce al Consiglio le risultanze degli atti trasmessi
dall’ufficio, insieme con le proposte ed il Sindaco e la Giunta comunicano
le loro valutazioni e indicazioni.
CAPO
VII
IL
SERVIZIO DI TESORERIA
Articolo
82
Tesoreria
e riscossione delle entrate
1)
Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad uno o
più istituti di credito che dispongano di una sede operativa nel Comune.
2)
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata
minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, non tacitamente, ma a
seguito di nuova deliberazione del Consiglio comunale.
3)
Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del
Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di
pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa
disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite
dalla legge.
4)
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al
servizio di tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano maneggio di
denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
TITOLO
VII
ATTIVITÀ
NORMATIVA
Articolo
83
Regolamenti
1)
Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, adotta
regolamenti di organizzazione, di esecuzione ed indipendenti:
a)
sulla propria organizzazione;
b)
nelle materie ad esso demandate dalle Leggi e dallo Statuto;
c)
nelle materie di competenza in cui manchi la disciplina di Legge e di
atti aventi forza di Legge;
d)
nelle materie di cui esercita funzioni.
Articolo
84
Ambito
di applicazione dei regolamenti
1)
La disciplina regolamentare incontra i seguenti limiti:
a)
non può contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i
principi costituzionali, con i principi fissati dalle Leggi, con i
Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
b)
l'efficacia è limitata all'ambito comunale;
c)
non può contenere norme a carattere particolare;
d)
non può avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga
espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
e)
non può essere abrogata che da Regolamenti posteriori per
dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo Regolamento regola
l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.
2)
Spetta ai singoli Assessori preposti ai vari settori
dell'Amministrazione Comunale oltre che al Sindaco adottare le ordinanze per
l'applicazione dei Regolamenti.
Articolo
85
Procedure
per la formazione dei regolamenti
1)
L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun
Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed all'iniziativa
popolare.
2)
I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ed entrano in
vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio
da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta
esecutiva.
3)
Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in
dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato e dalla
Regione recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune
le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza
esclusiva del Comune stesso.
4)
I Regolamenti e le disposizioni di applicazione, oltre che nelle
forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed
agevole conoscenza ai cittadini e da chiunque ne abbia interesse secondo le
modalità del Regolamento previste dall'art. 70 del presente Statuto.
TITOLO
VIII
REVISIONE
DELLO STATUTO
Articolo
86
Modalità
1)
Le deliberazioni di revisione statutaria sono approvate dal Consiglio
Comunale, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs.267/2000.
2)
Nessuna revisione del presente Statuto può essere deliberata se non
sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima
modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio Comunale non possono essere
riproposte se non sia trascorso almeno un anno dalla deliberazione di
diniego.
3)
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se
non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca
il precedente. Il nuovo Statuto diviene operante dal giorno della sua
entrata in vigore.
4)
L’entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei
comuni abroga le norme statutarie incompatibili con i principi fissati dalle
stesse.
5)
Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore delle leggi suddette.
Articolo
87
Disposizioni
finali e transitorie
1)
Il Regolamento interno del Consiglio Comunale ed i Regolamenti di
competenza sono deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente modifica allo Statuto.
2)
Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora
adottati devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore della
presente modifica allo Statuto.
3)
Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle
materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente
Statuto, in quanto con esso compatibili.
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente modifica allo
Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme
regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore della presente modifica
allo Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle o
adattarle al nuovo ordinamento Comunale.
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