CAPO
III - I SOGGETTI
Articolo
3 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90
1. In
conformità dell’art. 22 della L. n. 241/90, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Possono
presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche, associazioni,
comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi
che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del
procedimento o del provvedimento finale per la cura e tutela di una
situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile
in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Articolo
4 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90
1. Allo
scopo di perseguire una
partecipazione effettiva alla vita del comune, in conformità all’art. 7
della L. n. 142/90, possono accedere agli atti amministrativi ed alle
informazioni in possesso della amministrazione comunale:
a)
tutti i cittadini residenti nel comune dotati della capacità di
agire;
b)
i
rappresentanti delle: associazioni ed istituzioni registrate per l’attività
di partecipazione che svolgono nel comuni;
c)
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’art. 6 della L. n. 266/91;
d)
associazioni
di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 18 della L. n.
349/86;
e)
associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e
che pur non rientrando fra quelle suindicate, svolgono nel territorio
comunale attività ricreativo-sportiva, sociale, culturale ed economica di
interesse generale;
f)
persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di
attività nel territorio comunale.
Articolo
5 Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
1.I
consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché
dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato,
secondo quanto dispongono il quinto comma dell’art.31 della L. n. 142/90 e
l’art. 24 della L. n. 816/85.
2.I
consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di
copie, agli atti dell’amministrazione di appartenenza ed ai documenti
amministrativi formati dall’amministrazione o dalla stessa stabilmente
detenuti, ai fini dell’espletamento del mandato.
3. I
consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante
richiesta al responsabile del
servizio dell’accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario
Comunale:
a)
per l’accesso alle informazione e la visione degli atti, mediante
richiesta formulata, anche verbalmente;
b)
per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante
formale richiesta contenente l’indicazione specifica degli atti e
documenti richiesti.
4. L’esercizio
del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.
5.I
consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e
non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli
istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per
lo svolgimento del mandato. È comunque consentita ai consiglieri comunali
la visione degli atti e dei documenti segretati.
6.Le
norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli
amministratori comunali nonchè ai revisori dei conti.
CAPO
IV - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo
6
Diritto
di informazione
1.
Il diritto di informazione è garantito ai singoli cittadini con
l’istituzione di un apposito ufficio di informazione, segnalazioni,
proposte e reclami che fa capo al settore Affari Generali.
2.
I funzionari responsabili degli altri settori organizzano al proprio
interno un ufficio di informazioni per le materie di propria competenza.
3..Detti
uffici devono essere aperti e rispondono telefonicamente al pubblico in
orari identici. Dei numeri telefonici e degli orari viene data ampia
diffusione.
4.Il
pubblico può rivolgersi all’ufficio Informazioni centrale per acquisire
notizie inerenti i singoli settori.
5.I
Regolamenti Comunali, le Deliberazioni Consiliari e di Giunta, nonché gli
atti aventi rilevanza generale ed esterna sono immediatamente resi
disponbili alla consultazione del pubblico su semplice richiesta dei
cittadini.
6.L’ufficio
informazioni centrale è tenuto, altresì a mettere immediatamente a
disposizione degli aventi titolo le raccolte del Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna e delle Gazzette Ufficiali.
Articolo
7 Ufficio relazioni con il pubblico.
1.
- Con successivo provvedimento sarà istituito ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs n. 29/93 l’Ufficio per le relazioni con il pubblico al fine di
garantire l’esercizio del diritto d’accesso di cui alla L. n. 241/90
secondo le modalità organizzative definite nella parte III del presente
Regolamento.
Articolo
8 Guida informativa.
1.L’Amministrazione
Comunale provvede alla pubblicazione,
in veste economica, di una guida amministrativa del comune contenente
l’organigramma delle unità organizzative
comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi
dei dirigenti/responsabili di servizio e dei responsabili dei procedimenti
di accesso, l’indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida
viene distribuita presso gli uffici ed i servizi comunali, le edicole, le
librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.
.Articolo
9 Pubblicazioni nell’albo pretorio
1.In
un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico,
l’albo pretorio del comune, in
modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme la
loro conservazione senza possibilità di alterazioni o sottrazioni.
2.Tutte
le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti in essi
allegati sono rese pubbliche mediante affissione nell’albo pretorio Le
ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi
di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio
di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia
giudiziaria in materia di violazione edilizia, l’albo dei beneficiari di
provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di
regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all’albo
pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni suindicate. Una
determinata sezione dell’albo è riservata alle pubblicazioni di
matrimonio.
3.Entro
il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il
responsabile di servizio dell’unità organizzativa competente disporrà
l’installazione nel centro urbano e nelle frazioni o circoscrizioni, di un
quadro di dimensioni adeguate, al fine di assicurare ai cittadini, in tutto
il territorio comunale, dei luoghi di riferimento per prendere conoscenza dei più
importanti provvedimenti del comune. Tale quadro deve essere riservato
esclusivamente alle affissioni dei manifesti ed avvisi, bandi di concorso,
ordinanze, annunci, comunicazioni, programmi di manifestazioni organizzate
dall’ente o, per il suo tramite, dallo Stato e da altri enti pubblici.
PARTE
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
E TERMINI PROCEDIMENTALI
CAPO
I
Articolo
10 Fonti e finalità
1.Le
disposizioni che seguono sono
adottate in conformità ed in attuazione degli artt. 2, II c. e
4 della L. n. 241/90, al fine di garantire l’efficacia e la
trasparenza dell’attività amministrativa.
CAPO
II - L’UNITA’ ORGANIZZATIVA
Articolo
11 L’individuazione dell’unità organizzativa
1.
Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile,
una unità organizzativa interna.
2.
L’individuazione dell’unità organizzativa responsabile è
operata dal responsabile del servizio.
3.
L’unità organizzativa responsabile costituisce, all’interno
degli uffici comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti
attribuiti alla sua competenza.
4.
E’ individuata quale responsabile una unica unità organizzativa
per l’intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di
competenza e di strutture diverse. In
tal caso l’unità responsabile della fase iniziale risponde dell’iter
procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze, fino
all’acquisizione degli atti da parte dell’unità organizzativa
competente ad intervenire in successione temporale per portare a termine il
procedimento, che dovrebbe essere quella competente ad adottare il
provvedimento finale. In tali
casi il responsabile del servizio inizialmente competente deve comunicare
agli interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.
5.
Di norma è individuata quale responsabile l’unità organizzativa
competente ad adottare, secondo l’ordinamento interno, l’atto conclusivo
del procedimento.
6.
Possono essere individuate quali unità organizzative :
a)
i
servizi;
b)
le
strutture equiparate al servizio dall’ordinamento degli uffici;
c)
le unità operative complesse ed organiche.
Articolo
12
Responsabile del procedimento
1.E’
responsabile del procedimento amministrativo il responsabile di servizio che
è preposto all’unità organizzativa responsabile del procedimento.
2.Tale
funzionario può, con proprio ordine di servizio, nominare responsabile di
un singolo procedimento o di una intera categoria di procedimenti, altro
funzionario anche sottordinato, incardinato nella medesima unità
organizzativa, in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
3.L’unità
organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile
del procedimento, l’ubicazione dell’ufficio del responsabile e
l’orario in cui lo stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati
ai soggetti interessati ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/90.
Articolo
13
Compiti del responsabile del procedimento
1.Il
responsabile del procedimento o del sub-procedimento, iniziato il
procedimento d’ufficio od ad istanza di parte, pubblica o privata, ai fini
istruttori, valuta, le condizioni di ammissibilità
ed
i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l’adozione del
provvedimento finale; accerta d’ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne
è direttamente competente, il compimento e l’acquisizione di atti
necessari, in caso diverso ne promuove l’adozione presso gli uffici o i
servizi competenti ed adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata
istruttoria.
2
Può inoltre chiedere: il
rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti documenti depositati e
l’indizione della conferenza di servizi o promuoverla presso l’organo
competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua operatività.
3.In
tale ipotesi la comunicazione si da per avvenuta a far tempo dalla
affissione all’albo pretorio.
4.
.Provvede a curare la comunicazione dell’avvio
del procedimento ai soggetti indicati nell’art. 7 I c. della L. n. 241/90,
dalla quale devono risultare: l’informazione dell’inizio del
procedimento, la sua identificazione, la sua data di inizio, l’unità
organizzativa responsabile, l’indicazione del responsabile del
procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato il
provvedimento finale, i locali e gli orari in cui quest’ultimo riceve i
cittadini, l’avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti,
e quant’altro necessario. Se il numero dei destinatari è elevato, ovvero
concorrano particolari esigenze di celerità, può disporsi una
comunicazione in modo collettivo ed impersonale mediante affissione
all’albo pretorio e relativa affissione
di manifesti murali nonché la pubblicazione sui quotidiani a maggiore
diffusione
5.All’esito
della istruttoria , ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all’unità organizzativa competente.
6.Il
responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di
adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
7.Il
responsabile del procedimento risponde dell’omissione o ritardo
nell’adozione del provvedimento finale nei confronti del responsabile di
servizio della struttura di appartenenza dell’unità organizzativa, il
quale può dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista
dell’applicazione delle
sanzioni disciplinari più
opportune e della valutazione di eventuali danni prodotti .
8.Inoltre
può essere soggetto alla richiesta di risarcimento danno od indennizzo da
parte dell’utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di
attuazione previsto dall’art.20 della L. n. 59/97
CAPO
III - DISCIPLINA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI
Articolo
14. Il termine iniziale
1.Il
termine iniziale dei procedimenti amministrativi di iniziativa
dell’amministrazione decorre dalla data di adozione dell’atto di impulso
da parte della stessa amministrazione comunale.
2.Il
termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di
parte pubblica decorre dalla data di ricevimento
dell’atto di iniziativa da parte degli uffici comunali.
3.Il
termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di
parte privata decorre dalla data di ricezione dell’atto di iniziativa da
parte degli uffici comunali.
4.Qualora
l’istanza di cui al comma precedente non sia regolare, il responsabile del
procedimento ne da comunicazione all’interessato nel termine di 15 giorni.
In tal caso il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento
dell’istanza regolarizzata.
Articolo
15
Certificazione del termine iniziale
1.Nell’ipotesi
in cui l’istanza è presentata dal privato direttamente agli uffici
dell’amministrazione comunale, il responsabile del procedimento rilascia
all’interessato
una
ricevuta da cui risulta la data di presentazione provvedendo alla
contestuale registrazione al protocollo generale dell’ente.
2.Se
l’istanza è inviata per il tramite del servizio postale raccomandato, la
certificazione della data di inizio del procedimento è quella apposta sulla
ricevuta di ritorno, sulla quale è riportata la data di ricevimento
dell’istanza stessa.
3.L’invio
dell’istanza a mezzo postale senza raccomandata con avviso di ricevimento,
la data di inizio del procedimento è certificata nella comunicazione che il
responsabile del procedimento invia all’interessato.
Articolo
16 - Termine finale
1.Tutti
i procedimenti di competenza dell’amministrazione comunale, devono
concludersi con un provvedimento espresso ed entro un termine prefissato.
2.I
termini sono fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi
comprensivi di tutte le fasi procedimentali.
3.Il
termine finale di ciascun procedimento è quello stabilito nell’allegato
al presente regolamento, nel quale è altresì individuata l’unità
organizzativa responsabile
4.Se
il provvedimento è di carattere ricettizio, il termine finale è quello
relativo alla comunicazione o notificazione dello stesso all’interessato.
5.In
ogni caso in cui sia necessario procedere all’acquisizione di
proposte o comunque atti di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, il decorso del termine resta sospeso fino a quando non perviene
l’atto richiesto.
6.Se
nel corso dell’istruttoria è necessaria l’acquisizione di un parere, il
termine rimane sospeso fino al ricevimento
dello stesso e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni
dalla comunicazione della relativa richiesta.
7.Per
i procedimenti complessi, da adottare insieme ad altre amministrazioni
pubbliche, il termine indicato nell’allegato si riferisce alla parte di
procedimento di competenza del comune.
8.I
procedimenti per i quali non sia indicato il termine finale all’allegato
si concludono in trenta giorni
PARTE
III
PROCEDIMENTO DI ACCESSO
CAPO I - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITA’ DI ACCESSO
Articolo
17. Il responsabile del procedimento di accesso
1.I
responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, provvedono,
per ciascuna unità organizzativa, a designare il dipendente di qualifica
professionale adeguata quale responsabile del procedimento di accesso alle
informazioni, agli atti e documenti amministrativi. Designano, inoltre, il
dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento in caso di
sua assenza o impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico
atto redatto in duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.
2.Il
responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i
soggetti che richiedono l’accesso e provvede a quanto necessario per
l’esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:
a)
riceve le richieste di accesso;
b)
procede alla identificazione del richiedente;
c)
provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
d)
valuta l’ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti,
come definiti dal presente regolamento;
e)
cura direttamente l’acquisizione della parte di informazioni e di atti di
cui non fosse in possesso presso l’unità competente, che è tenuta ad
evadere la richiesta con la massima celerità;
f)cura
la tenuta del protocollo sezionale sul quale registra le istanze di accesso,
la scadenza del termine di risposta, la data di esercizio del diritto o
della lettera di comunicazione, di esclusione
g)comunica
agli interessati il provvedimento di accoglimento o di rigetto,
l’esclusione od il differimento del diritto di accesso nei casi previsti
dalla legge e dal regolamento;
h)redige
la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli
esiti positivi e
negativi, le specificazione dei motivi di esclusione o di differimento.
3.Il
responsabile del procedimento di accesso dell’unità organizzativa
preposta all’archivio generale
del comune provvede, con la collaborazione del sostituto, al servizio di
accesso quando gli atti sono
ivi depositati ed il relativo procedimento è concluso.
Articolo 18 Modalità di accesso
1.L’esercizio
dei diritti di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi
essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri
di economicità e di efficacia, nell’interesse dei richiedenti.
2.Il
procedimento per l’accesso può iniziare
su istanza di una parte, privata
o pubblica.
3.La
richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli
atti e documenti amministrativi e l’estrazione di copia degli stessi, deve
essere presentata innanzi al responsabile del procedimento di accesso di
ciascuna unità organizzativa, ovvero innanzi al responsabile dell’U.R.P..
4.Le
istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi,
immediatamente trasmesse al responsabile del servizio di accesso dell’unità
organizzativa competente per materia o, se istituito,
al responsabile dell’ufficio relazioni per il pubblico.
5.L’accesso
può essere assicurato:
a)
con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese
quelle attuabili con strumenti informatici elettronici e telematici, dei
documenti cui sia consentito l’accesso;
b)
mediante l’accesso informale;
c)
attraverso l’accesso formale, nel caso ricorrano motivi che
ostacolano una ricerca rapida e completa del documento.
Articolo
19. Accesso telematico e protocollo informatizzato
1.L’amministrazione
comunale appronterà un servizio per consentire agli utenti, durante
l’orario di lavoro, l’esercizio del diritto di accesso in via
telematica. Nello svolgimento di tale servizio l’utente che con dolo o
colpa provochi danni al sistema di trasmissione telematica dei dati ne
risponderà civilmente e penalmente.
2.Altresì,
sarà cura dell’amministrazione comunale dotarsi del sistema di protocollo
generale informatizzato.
Articolo
20. Accesso informale
1.
Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante
richiesta, anche verbale, all’ufficio informazioni centrale o di settore,
competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a detenerlo
stabilmente.
2.
L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione,
specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto
della richiesta, far constatare la propria identità e ove occorra, dei
propri poteri rappresentativi.
3.
La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta
mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione
del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4.
Se l’istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere
specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di
esclusione, di limitazione e differimento dall’accesso deve tener conto
della normativa di cui agli artt. 24,
IV c. della L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e
del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per cui la
richiesta non può essere accolta così come proposta
5.
Se l’esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei
documenti richiesti,
possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia parzialmente) con
l’indicazione delle parti mancanti per l’operatività delle esclusioni o
limitazioni
6.
Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della
tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma
dell’art. 25 della L. n. 241/90.
Articolo
21. Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni
1.L’informazione
circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su
richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità
che l’ufficio proceda alla identificazione del richiedente.
Articolo
22.
Accesso
formale
1.
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta
in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente,
sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell’interesse sulla stregua delle informazioni e delle documentazioni
fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato
contestualmente a presentare istanza formale, in carta libera o su apposito
modello fornito dall’Amministrazione il cui fac simile si allega alla
lettera B.
2.
Al di fuori dei casi indicati al comma 1°, il richiedente può
sempre presentare richiesta formale che l’ufficio è tenuto a registrare
nell’apposito protocollo e
copia della stessa, completata della data di presentazione, del numero di
posizione, del timbro del Comune e della sottoscrizione del responsabile è
restituita all’interessato per ricevuta.
3.
La richiesta contenente i dati può anche essere inviata mediante
raccomandata A.R.
4.
La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella
competente sarà dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente.
Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
5.
Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2 e 4 dell’art. 19.
6.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni
a norma dell’art.25, comma 4, della L.n. 241/90, decorrenti dalla
presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione
della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 4.
7.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’amministrazione,
entro 10 giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente
utilizzando il fac.-simile di cui all’allegato b, con raccomandata A.R. od
altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento
ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Articolo
23. Termine ed esito dell’accesso formale
1.Il
provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato
entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il
medesimo termine, all’interessato.
2.La
comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l’invito a
presentarsi nei giorni e negli orari d’ufficio fissati per l’esercizio
del diritto di accesso, con l’indicazione del responsabile del
procedimento di accesso, l’ubicazione dell’ufficio presso cui
rivolgersi.Tale atto va compilato secondo il fac-simile allegato alla
lettera c.
3.Il
provvedimento di rigetto deve
essere motivato specificamente. La motivazione nei casi di esclusione o di
limitazione dall’accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt.
24 IV c. L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92,
del presente regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta
non può essere accolta così come proposta.
4.La
comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dall’accesso
agli atti, ai documenti amministrativi, ed alle informazioni, nei casi
previsti dagli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento, deve essere
effettuata mediante racc. a.r. o notificata entro il termine ordinario di
trenta giorni.
5.Se
l’esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei
documenti richiesti,
tali documenti possono essere esibiti in visione
o rilasciate in copia parzialmente, con l’indicazione delle parti
mancanti per l’operatività delle esclusioni o limitazioni.
6.Nel
provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela
giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell’art.
25 della L. n. 241/90
Articolo
24. Accesso agli atti del procedimento amministrativo
1.Nei
casi previsti dall’art. 10 della L. n. 241/90, la competenza per
l’ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento
di accesso è attribuito al responsabile del procedimento amministrativo per
il quale si chiede l’istanza di accesso.
2.E’
consentito l’accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei
procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso
dell’avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo
quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90.
3.L’informazione
e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad un procedimento
amministrativo in atto, devono essere resi nell’immediatezza
L’estrazione di copie degli atti procedimentali deve avvenire entro dieci
giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del
procedimento.
Articolo
25. Visione dei documenti
1.La
visione dei documenti, sia nell’accesso informale che formale, avviene nei
locali dell’ufficio del responsabile dell’unità organizzativa del
servizio di accesso.
2.La
visura avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata dal
responsabile del procedimento.
3.Se
la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali
appositamente predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di
accesso ai cittadini. Nel caso in cui la documentazione sia complessa e
voluminosa, la visione può essere ripartita in più giorni.
4.Il
soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi
correttamente. Deve astenersi da qualsiasi
attività volta ad alterare in qualsivoglia modo l’integrità del
documento ed è responsabile dell’eventuale danno ad esso arrecato; può
ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello stesso.
5.
Salva l’applicazione delle norme penali è vietato asportare i
documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di
essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
Articolo
26. Rilascio di copie
1.Il
rilascio di copie è effettuato previa autenticazione delle stesse. Può
essere rilasciata copia non autenticata su espressa richiesta
dell’interessato, con l’obbligo di utilizzarla sotto la propria
responsabilità per uso esclusivamente personale.
2.Con
deliberazione della giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo
di riproduzione da corrispondersi da parte di chi richiede la visura di atti
e documenti nella disponibilità dell’amministrazione comunale per
l’estrazione di copie.
3.
Nel caso di richiesta di trasmissione degli atti per via postale sono
dovuti i costi relativi alle spese previste dalle relative tariffe.
4.
I suddetti costi sono aggiornati ogni due anni con apposito
provvedimento che tenga conto dell’incremento dei dati ISTAT.
5.
I suddetti costi non sono dovuti se ad esercitare l’accesso agli
atti o a richiedere copie degli stessi sono i soggetti pubblici previsti
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
6.
I rimborsi stessi dovranno essere riferiti a ciascuna pagina e
dovranno prevedere una riduzione dell’importo al crescere del numero delle
pagine e non dovranno essere così elevati da rendere difficile l’accesso.
Per il rilascio di copie autenticate devono, inoltre, essere corrisposti i
diritti di segreteria.
7.
Le modalità di riscossione dei rimborsi ed i diritti di segreteria
verranno stabilite con delibera di G.C. che farà parte integrante
del presente regolamento.
8.
Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all’imposta di
bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è
effettuato in carta libera con l’indicazione dell’uso specifico
dichiarato dal richiedente.
CAPO
II Limitazioni, esclusioni e differimento del diritto di accesso
Articolo
27. Atti dell’amministrazione comunale
1.Tutti
gli atti formati dall’amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli
considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria
di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese
2.Non
può essere oggetto di richiesta l’esame diretto dei protocolli generali o
speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti,
salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla
estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli
atti.
3)E’
possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad
un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di
ricerche storiche, documentati mediante atti di incarico o di richieste di
istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed
amministrazioni pubbliche. L’accoglimento della richiesta deve indicare
modalità tali da non alterare il consueto iter dell’attività dell’unità
organizzativa competente.
4)La
consultazione è esente dai diritti di segreteria; per l’estrazione di
copie è dovuto solo il rimborso del costo di riproduzione, secondo le
tariffe comunali.
Articolo 28. Esclusione
dell’accesso
1.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti suscettibili di
recare pregiudizio agli interessi indicati nell’art.24 della L.n.241/90,
nonché nell’art.8 del D.P.R. n. 352/92. L’esclusione deve essere
disposta unicamente in connessione con l’effettiva sussistenza degli
interessi richiamati.
2.
Nell’ambito dei criteri fissati nell’art.8 del D.P.R.n.352/92
sono sottratti all’accesso:
a)
documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla vita
privata dei dipendenti, ad eccezione dell’informazione circa la qualifica
e la struttura di appartenenza e dei collaboratori professionali anche
esterni, aventi a qualsiasi titolo rapporto di lavoro con il Comune, nonché
di soggetti estranei all’amministrazione, membri di organi collegiali e
commissioni presso il Comune, resta salvo il diritto di accesso del
dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente;
b)
documenti
relativi a gare per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e
servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell’impresa in
ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e
commerciali; per un’adeguata tutela degli interessi richiamati,
l’accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara
esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente,
l’elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche,
l’indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione
dell’aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale
svolgimento delle operazioni di gara, l’accesso ai relativi documenti è
differito al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, salvi i casi
di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali;
c)
documenti relativi a procedure concorsuali, ad eccezione degli atti,
o della parte di essi, che riguardino l’istante, dei giudizi sintetici
attribuiti ai candidati, ovvero degli atti dei quali è prevista per legge
la pubblicità; l’accesso è in ogni caso differito al momento
dell’emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;
d)
documenti
e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei
competenti organi amministrativi;
e)
documenti in possesso dell’amministrazione in relazione allo
svolgimento da parte dei propri
dipendenti di attività professionale socio-assistenziale, legale o di altra
attività per la quale sia previsto dall’ordianmento il rispetto del
segreto professionale;
f)
documenti relativi ad atti stipulati dall’amministrazione secondo
la disciplina privatistica, ove ciò sia di pregiudizio agli interessi
indicati nell’art.24 della L.n.241/90 e nell’art.8 del D.P.R.n.352/92;
g)
documenti relativi all’attività del servizio sociale, ai sensi
dell’art.4, comma 2, della L.R.n.4/88, lo stato ed il tipo di bisogno su
cui si interviene, nonché le prestazioni assistenziali richieste e ricevute
dai cittadini;
h)
documenti relativi a studi e ricercheper la salvaguardia del diritto
all’inversione;
i)
ogni altro documento, comunque, in possesso dell’amministrazione,
riguardante la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi
di imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale
di cui siano in concreto titolari, ancorchè, i relativi dati siano forniti
all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
3.
I documenti formati o detenuti dall’ammnistrazione sono inoltre
sottratti al diritto di accesso:
a)
quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica
ed individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché
all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla
correttezza delle relazioni internazonali, con particolare riferimento alle
ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b)
quando
possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e
di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c)
quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alla tecniche investigative, alla identità delle
fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle
indagini;
d)
in
ogni altra ipotesi in cui l’ordinamento vigente limiti l’accesso ai
documenti amministrativi.
4.
Non è consentito in ogni caso, la riproduzione, diffusione o
comunque utilizzazione a fini commerciali delle informazioni ottenute
mediante l’esercizio del diritto di accesso.
Articolo
29 Differimento dell’accesso
1.Il
responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento
dell’accesso agli atti, documenti ed informazioni al fine di garantire per
un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui agli artt. 24 della L.
n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92.
2.Il
differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza
dell’amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
3.
Il differimento dei termini per l’esercizio dei diritti di accesso può
essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per
l’acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze
eccezionali, che determinano un flusso tale di richieste cui non può darsi
esito nei termini prescritti, oppure nei mesi di Luglio ed Agosto, in
considerazione del personale ridotto in servizio.
4.L’atto
che dispone il differimento dell’accesso ne
indica la durata.
PARTE IV
DIRITTO
DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY
Articolo
30. Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento
1.Ai
fini dell’applicazione della l. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è
titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati
automatizzate o cartacee del Comune stesso.
Gli
adempimenti previsti dalla l. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto
rappresentante dell’ente o da persona da questi delegata.
2.Ai
fini dell’attuazione della l. 675/96, nell’ambito del Comune, con
riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del
trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune
3.Il
titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può’
comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del
trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi
dell’art. 8 della l. 675/96.
4.In
sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad
effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio
ufficio o servizio e a comunicarne i risultati all’Ufficio.
Articolo
31. Circolazione dei dati all’interno del comune
1.Nell’ambito
del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati
designa gli incaricati del trattamento.
2.Ogni
richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi
dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, dev’essere
soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.
Articolo
32. Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati
e da altri enti
pubblici
1.Ogni
richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il
trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche
contenuti in banche di dati dev’essere scritta e motivata.
In
essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere
indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale
sono richiesti.
La
richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base
alle quali è avanzata.
2.Il
Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la
comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini
istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla l. 675/96 e, in
particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all’identità
personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione
dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie
a soddisfare la richiesta.
3.Le
richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti
pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma
di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini
istituzionali del richiedente, che quest’ultimo avrà cura di indicare,
oltre che dei fini istituzionali del Comune.
Articolo
33. Richieste di accesso ai documenti amministrativi
11.Le
richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le
condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte
nella misura strettamente necessaria a garantire l’esercizio del diritto
di accesso, nel rispetto delle disposizioni della l. 675/96.
In
particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi
che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso
Articolo
34. Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei
consiglieri comunali
1.
Le richieste di accesso dei consiglieri comunali
devono essere presentate per iscritto e si presumono effettuate per
l’espletamento del loro mandato.
Nel
caso in cui le richieste risultano presentate per ragioni diverse si
applicherà l’articolo precedente.
PARTE
V
Concessionari di pubblici servizi,
aziende
speciali, istituzioni
Articolo
35 . Concessionari di servizi pubblici
1.In
conformità all’art. 23 della L. n. 241/90 ed all’art. 2 del D.P.R. n.
352/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della
visione, dell’informazione e del rilascio di copie è esercitato da
chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti.
2.Costituiscono
oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni relativi
all’espletamento del servizio che il concessionario gestisce per conto del
comune, tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le norme
regolatrici dell’affidamento del servizio e del suo esercizio; le tariffe
di allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni accessorie e
complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla
fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere,
lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo relativo
all’esecuzione del servizio comunale in concessione.
3.Le
future convenzioni/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del
concessionario l’assicurazione del diritto di accesso in conformità della
disciplina del presente regolamento.
Articolo
36. Aziende speciali comunali
1.Le
aziende speciali predispongono entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, con specifica deliberazione del consiglio di
amministrazione, la disciplina per l’esercizio del diritto di accesso in
conformità del presente regolamento.
2.La
deliberazione di cui al precedente comma è
atto fondamentale e come tale è soggetta ad approvazione del
consiglio comunale, sensi dell’art. 23 VI c. della L. n. 142/90.
Articolo
37. Istituzioni comunali
1.Alle
istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente
regolamento.
Articolo 38 Società per azioni per
l’esercizio di servizi pubblici comunali
1.Le
disposizioni dell’art. 31 si applicano, con gli adeguamenti necessari
riferiti alla natura del rapporto con l’amministrazione, alla gestione dei
servizi pubblici comunali effettuata dalle società per azione con
prevalente capitale pubblico locale, di cui all’art. 22 III c. lett.e)
della L. n. 142/90.
Parte VI
Disposizioni
finali
Articolo
39 Ambito di efficacia
1.Il
presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi di
competenza del comune.
2.Lo
stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di pubbliche
amministrazioni e sia infine a quelli che procedono ad impulso d’ufficio.
Articolo
40 Entrata in vigore
1.Il
presente regolamento entra in vigore dopo l’esito favorevole del controllo
di legittimità da parte del Coreco, esperite le procedure previste dallo
statuto.
2.Copia
del regolamento sarà trasmessa dal sindaco, alla Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n. 241/90.