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REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ARTICOLO
1 1.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera h) del D.L.vo n.504/92, i
terreni agricoli nel territorio comunale, in quanto ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L.
n. 984/77, sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili. ARTICOLO
2 1.
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 7 del D.L.vo n. 504/92 e
dall’art.59, c. 1, lettera h) del D.L.vo n. 446/97, si dispone
l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra
detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. 2.
I soggetti sopra elencati, per usufruire della suddetta esenzione,
entro il mese di giugno dell’anno di competenza, devono produrre al Comune
l’elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali, con l’indicazione, oltre che della destinazione, dei dati
catastali relativi alle singole unità immobiliari e di quant’altro
ritenuto necessario per l’individuazione di detti beni immobili. ARTICOLO
3 1.
Ai sensi dell’art.59, c. 1, lettera c) del D.L.vo n. 446/97, si
stabilisce che l’esenzione dell’ICI, prevista dall’art. 5, c. 1,
lettera e) del D.L.vo n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti
non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che
gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non
commerciale, secondo quanto previsto dall’art. 87, c. 1, lettera c) del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 n. 917/86. ARTICOLO
4 1.
Ai sensi dell’art. 59, c. 1, lettera d) del D.L.vo n.446/97, le
pertinenze dell’abitazione principale (cantine, box, posti macchina),
ancorché distintamente iscritte in catasto, si considerano parti integranti
dell’abitazione principale purché ci sia coincidenza nella titolarità
con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del
proprietario o titolare del diritto reale di godimento o comodatario;
usufruiscono pertanto dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, della
detrazione e dell’ulteriore detrazione prevista dall’art. 8, c. 2 bis
del D.L.vo n. 504/92, introdotto dall’art. 1, c. 5 della L. n. 244/07,
limitatamente alla quota non utilizzata in detrazione dall’imposta dovuta
per l’abitazione principale. ARTICOLO
5 1.
Ai sensi dell’art. 59, c. 1, lettera e) del D.L.vo .n. 446/97, le
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
entro il secondo grado civile di parentela, e affini entro
il 2° grado, esclusivamente in caso di vedovanza,
sono equiparate alle abitazioni principali se risultano regolarmente
accatastate, nelle stesse il parente o
affine in questione, con
proprio nucleo familiare,
abbia stabilito la residenza, vi dimori abitualmente, ed esista un contratto
di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato. 2.
A queste abitazioni è applicata l’aliquota ridotta prevista per le
abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse, limitatamente
all’importo stabilito dal comune; non si applica invece l’ulteriore
detrazione prevista dall’art. 8, c. 2 bis del D.L.vo n. 504/92, introdotto
dall’art. 1, c. 5 della L. n. 244/07. 3.
Per avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è
necessario produrre entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno in cui si verifica il requisito l’apposita
istanza prevista ai sensi del successivo art. 10 c. 3, corredata da
documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esistenza del comodato
d’uso gratuito regolarmente registrato, dalla cui registrazione decorre il
diritto all’agevolazione. 4.
E’ fatto obbligo di comunicare, entro il termine di presentazione
del modello unico relativo all’anno di riferimento, la perdita dei
requisiti richiesti per aver diritto all’agevolazione. 5.
L’amministrazione si riserva in ogni caso di appurare la veridicità
di quanto dichiarato e di chiedere eventuale documentazione integrativa. ARTICOLO
5 bis 1.
Ai sensi dell’art.8, c. 3, ultimo periodo del D.L.vo n. 504/92 così
come modificato dal D.L. n.50/97 convertito in Legge n. 122/97, si applica
alle abitazioni principali utilizzate come dimora abituale, un’aliquota
agevolata e/o una maggiore detrazione d’imposta, compatibilmente con le
esigenze di bilancio, a favore delle seguenti categorie di contribuenti: -
soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore
di handicap con invalidità del 100%, risultante dal certificato di
riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche, a condizione che: a)
l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà in tutto il territorio nazionale, ad
eccezione di eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal
nucleo familiare inferiori al 50%; b)
che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto
dell’imposta; c)
che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare
conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a
ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei
redditi, non sia superiore a euro 47.000, non tenendo conto di eventuali
redditi derivanti dallo status del portatore di handicap. 2.
Per avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è
necessario presentare entro il 31 luglio di ciascun anno: -
documentazione
rilasciata dalle competenti strutture pubbliche idonea a dimostrare lo stato
e il grado di invalidità; -
autodichiarazione
attestante che: a)
il soggetto portatore di handicap appartiene al nucleo familiare
del/i soggetto/i ICI usufruenti delle agevolazioni ; b)
l’abitazione oggetto di agevolazioni è l’unica in possesso, ad
eccezione di eventuali quote ereditarie possedute dal nucleo
complessivamente inferiori al 50%; c)
l’abitazione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di
riferimento; d)
il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi
soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione
dei redditi dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi
derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), è inferiore a
euro 47.000,00. 3.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso di verificare la
veridicità di quanto dichiarato e di chiedere eventuale documentazione
integrativa, comprovante quanto dichiarato. ARTICOLO
6 1.
Ai sensi dell’art. 59, c. 1, lettera f) del D.L.vo n.446/97, per le
aree divenute inedificabili in relazione all’adozione di nuovo strumento
urbanistico o di variante all’esistente, definitivamente approvati secondo
le norme vigenti in materia, si stabilisce il rimborso della maggiore somma
versata fra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi
dell’art.5, c. 7 del D.L.vo n. 504/92 e l’imposta dichiarata, dovuta e
versata sul valore determinato ai sensi dell’art.5, c. 5 del medesimo
D.L.vo quale area edificabile. 2.
Il rimborso suddetto compete per gli anni a partire dal 1994. 3.
Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata
opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del
soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso la
deliberazione sopra richiamata. 4.
Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo,
con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e le
prescrizioni dell’art. 13 del D.L.vo n. 504/92. ARTICOLO
7
1.
Ai sensi dell’art. 59, c. 1, lettera g) del D.L.vo n. 446/97, si
stabilisce che il valore delle aree fabbricabili collocate all’interno
delle zone individuate nelle allegate planimetrie del territorio comunale
(allegato A1-centro urbano di Sinnai; allegato A2-zona turistico
residenziale di Solanas; allegato A3-zona turistico residenziale di S. Barbara e Cuili
Murvoni; allegato A4-zona turistico residenziale di Genn’e Mari; allegato
A5-zona agricolo residenziale di Tasonis; allegato A6-zona agricolo
residenziale di S. Basilio, S. Paolo, Villaggio delle Mimose; allegato
A7-zona residenziale di S. Gregorio), è definito in riferimento alla
classificazione di ciascuna zona. 2.
Al fine di ridurre l’insorgenza del contenzioso, si determinano
ogni anno i valori venali delle aree fabbricabili, sulla base delle stime
effettuate dal responsabile del servizio urbanistico, così da ritenere
congruo il valore dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a
quello fissato dal Comune. 3.
Qualora i suddetti valori non vengano fissati entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione, si intendono confermati quelli
dell’anno precedente. ARTICOLO
8 1.
Ai sensi dell’art. 59, c. 1, lettera h), del D.L.vo n. 446/97, si
dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato
oggetto di imposta, ai fini della riduzione del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per il periodo
dell’anno d’imposta nel quale sussistono tali condizioni (art 8, c. 1
del D.L.vo n. 504/92, come sostituito dall’art.3, c. 55 della L. n.
662/96), sono accertate dall’ufficio tecnico comunale, in base alle
vigenti norme edilizie del Comune, con perizia i cui oneri sono posti a
carico del proprietario richiedente la riduzione ovvero dichiarate con
autocertificazione, da allegarsi alla dichiarazione di variazione, il cui
termine di presentazione è stabilito dall’art. 10, c 3 del presente
regolamento. 2.
La riduzione è concessa qualora l’ufficio tecnico comunale accerti
che il ripristino delle condizioni per il rilascio dell’abitabilità o
dell’agibilità richieda interventi diversi da quelli puramente
manutentivi, compresi la sostituzione o l’adeguamento dei rivestimenti,
infissi, impianti tecnologici ed elettrico, quali: -
Consolidamento
delle strutture, con demolizioni e ricostruzioni o con ripristino
sostanziale di elementi portanti o murali e/o di copertura, valutato
indispensabile a garantire la staticità e la sicurezza dell’immobile; -
Modifiche
strutturali necessarie a creare locali di servizio indispensabili al
rispetto delle prescrizioni in materia di igiene. ARTICOLO
9 1.
Ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.L.vo n. 446/97 si stabilisce
quanto segue: a)
I versamenti in autotassazione devono essere effettuati sul conto
corrente n. 19558097 intestato al Comune di Sinnai, Servizio di Tesoreria
ICI, o a seguito di accertamenti, sul conto corrente n. 13576087 intestato
al Comune di Sinnai, Violazioni ICI, o direttamente presso il Tesoriere. b)
E’ consentito, secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 37, c.
55 del D.L. n. 223/06, il versamento con il modello F24, il modello di
pagamento per il versamento dell’imposta, già utilizzato per i versamenti
unitari di cui al capo III del D.L.vo n. 241/97, escludendo la possibilità
di compensare i debiti ICI o di altra natura con i crediti ICI e il
pagamento di ICI derivante da provvedimenti di accertamento e di
liquidazione emessi dall’Ente. 2.
Come consentito ai sensi dell’art. 59, c. 1, lettera i) i
versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si
considerano regolarmente effettuati, purché l’ICI relativa all’immobile
in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento. ARTICOLO
10 1.
Ai sensi dell’art. 37, c. 53 del D.L. n. 223/06, come modificato
dall’art. 1, c. 174 della L n.
296/2006 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai
fini ICI di cui all’art. 10, c. 4 del D.L.vo n. 504/92, ovvero della
comunicazione di cui all’art. 59, c. 1, lettera l), n. 1 del D.L.vo n.
446/97. Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione
dell’imposta. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione
nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da
atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste
dall’art. 3 bis del D.L.vo n. 463/97, concernente la disciplina del
modello unico informatico.
2.
Le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando i modelli
ufficiali.
3.
Per avere diritto al riconoscimento delle agevolazioni e riduzioni
previste dal presente regolamento, è fatto obbligo ai contribuenti di
presentare apposita istanza sui modelli predisposti dall’Ente, corredati
dalla documentazione richiesta, entro il termine di scadenza del modello
unico per l’anno di riferimento.
4.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del D.L.vo n. 504/92,
come sostituito dal D.L.vo n. 473/97 e dall’art. 13 del D.L.vo n. 471/97,
si applica il seguente sistema sanzionatorio:
a)
Per l’omessa o tardiva trasmissione della dichiarazione è prevista
una sanzione dal 100% al 200% dell’ammontare del tributo, con un minimo di
€ 51,00 per ogni unità immobiliare. Per la tardiva trasmissione (entro 90
giorni) la sanzione è pari al 12,50 % dell’imposta con un minimo di €
6,00. b)
Per la dichiarazione infedele è prevista la sanzione dal 50% al 100%
dell’imposta. Se la violazione non comporta modifiche all’imposta si
applica la sanzione da un minimo di € 51,00 ad un massimo di € 258,00. c)
Per l’omesso o tardivo versamento ICI si applica la sanzione pari
al 30% calcolato sull’ammontare d’imposta non versata in autotassazione. d)
Per la mancata risposta ai questionari, o l’omesso invio di atti e
documenti si applica una sanzione compresa fra € 51,00 e € 258,00. e)
L’’istituto del ravvedimento operoso è applicabile
limitatamente
alle lettere a) e b) dell’art.13 del D.L.vo n.472/97. ARTICOLO
11 1.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di
accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il
contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di
accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto
della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso
edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi
di accertamento. ARTICOLO
12 1.
Ai sensi dell’Art.59, comma primo, lettera o) del D.Lgs.446/’97
il sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può
stabilire con proprio provvedimento motivato: -
il
differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in
scadenza,nel caso di calamità naturali di grave entità; -
il
differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza, entro il
termine massimo di 12 (dodici) mesi, nel caso di gravi e compravate
situazioni di disagio economico che vengono individuate sulla base dei
criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale per la concessione dei
sussidi di assistenza sociale. ARTICOLO
13 1.
Ai sensi dell’art.3, c. 57 della L. n.662/96 una percentuale del
gettito di imposta comunale sugli immobili può essere destinata al
potenziamento degli uffici tributari del Comune. Ai
sensi dell’art.59, c. 1, lettera p) del D.L.vo n. 446/’97, ai fini del
potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi del succitato art.
3, c. 57 della L. n. 662/96 possono essere attribuiti compensi incentivanti
al personale addetto all’ufficio tributi, così come disciplinato da
apposito regolamento deliberato dalla Giunta Comunale. |