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Regolamento
dell’Imposta
(EX
Art.59 del D.Lgs.15 dicembre 1997 N.446) ARTICOLO
1 (Esenzione
per i terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale)
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs.n.504/92,i
terreni agricoli nel territorio comunale, in quanto ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27
dicembre 1977 n.984, sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili. ARTICOLO
2 (Esenzione
Enti Pubblici) Ai
sensi del combinato disposto dall’art.7 del D.Lgs.n.504/92 e
dell’art.59, comma 1, lettera h) del D.Lgs.N.446/97, si dispone
l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra
detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. I
soggetti sopra elencati, per usufruire della suddetta esenzione, entro il
mese di giugno dell’anno di competenza, devono produrre al Comune
l’elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali, con l’indicazione, oltre che della destinazione, dei dati
catastali relativi alle singole unità immobiliari e di quant’altro
ritenuto necessario per l’individuazione di detti beni immobili. ARTICOLO
3 (Immobili
utilizzati da Enti non commerciali) Ai
sensi del comma 1 lettera c) dell’art.59 del D.Lgs.n.446/97, si stabilisce
che l’esenzione dell’ICI, prevista dall’art.5 comma 1 lettera e) del
D.Lgs.n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali,
compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre
che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale, secondo
quanto previsto dall’art.87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 N.917. ARTICOLO
4 (Estensione
delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali) Ai
sensi dell’art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs.n.446/97 le pertinenze
dell’abitazione principale (cantine, box, posti macchina), ancorché
distintamente iscritte in catasto, si considerano parti integranti
dell’abitazione principale purché ci sia coincidenza nella titolarità
con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del
proprietario o titolare del diritto reale di godimento o comodatario;
usufruiscono pertanto dell’aliquota ridotta prevista per la stessa e della
detrazione, limitatamente alla quota non utilizzata in detrazione
dall’imposta dovuta per l’abitazione principale. ARTICOLO
5 (Estensione
dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per le abitazioni
principali a quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea
retta entro il secondo grado civile di parentela)
1.
Ai sensi
dell’art. 59, comma 1, lettera e) del D.L.vo .n. 446/97, le abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il
secondo grado civile di parentela, sono equiparate alle abitazioni
principali se risultano regolarmente accatastate, nelle stesse il parente in
questione ha stabilito la propria residenza, vi dimori abitualmente, ed
esista un contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato. Per
avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario produrre
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui si verifica il requisito: -
dichiarazione da cui risulti che il parente abbia costituito un
nucleo familiare autonomo ed abbia stabilito nell’abitazione in comodato
la propria residenza e dimora abituale; -
documentazione idonea a dimostrare l’effettiva esistenza del
comodato d’uso gratuito regolarmente registrato, dalla cui registrazione
decorre il diritto all’agevolazione. E’
fatto obbligo di comunicare, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi, la
perdita dei requisiti richiesti per aver diritto all’agevolazione. L’amministrazione
si riserva in ogni caso di appurare la veridicità di quanto dichiarato e di
chiedere eventuale documentazione integrativa. ARTICOLO
5 bis (Agevolazioni
previste per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico – sociale) Ai
sensi dell’art.8 c3 ultimo periodo del D.Lgvo n.504/92 così come
modificato dal D.L. n.50/97 convertito in Legge N.122/97 si applica alle
abitazioni principali utilizzate come dimora abituale, un’aliquota
agevolata e/o una maggiore detrazione d’imposta, compatibilmente con le
esigenze di bilancio, a favore delle seguenti categorie di contribuenti: -
soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore
di handicap con invalidità del 100%, risultante dal certificato di
riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche, a condizione che: a)
l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà in tutto il territorio nazionale, ad
eccezione di eventuali quote ereditarie complessivamente possedute dal
nucleo familiare inferiori al 50%; b)
che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto
dell’imposta; c)
che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare
conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a
ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei
redditi, non sia superiore a euro 47.000, non tenendo conto di eventuali
redditi derivanti dallo status del portatore di handicap. Per
avere diritto alle agevolazioni del presente articolo è necessario
presentare entro il 31 luglio di ciascun anno: 1.
documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche idonea
a dimostrare lo stato e il grado di invalidità; 2.
autodichiarazione attestante che: a)
il soggetto portatore di handicap appartiene al nucleo familiare
del/i soggetto/i ICI usufruenti delle agevolazioni ; b)
l’abitazione oggetto di agevolazioni è l’unica in possesso, ad
eccezione di eventuali quote ereditarie possedute dal nucleo
complessivamente inferiori al 50%; c)
l’abitazione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di
riferimento; d)
il reddito complessivo annuo lordo comprendente eventuali redditi
soggetti a ritenuta alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione
dei redditi dell’anno precedente (ad eccezione di eventuali redditi
derivanti dallo status di invalido o portatore di handicap), è inferiore a
euro 47.000,00.
. L’Amministrazione
si riserva in ogni caso di verificare la veridicità di quanto dichiarato e
di chiedere eventuale documentazione integrativa, comprovante quanto
dichiarato. ARTICOLO
6 (Rimborso
per dichiarata inedificabilità di aree già edificabili) Ai
sensi dell’art.59, comma 1, lettera f) del D.Lgs.n.446/97, per le aree
divenute in edificabili in relazione all’adozione di nuovo strumento
urbanistico o di variante all’esistente, definitivamente approvati secondo
le norme vigenti in materia, si stabilisce il rimborso della maggiore somma
versata fra l’imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del
comma 7 dell’art.5 del D.Lgs.n.504/92 e l’imposta dichiarata, dovuta e
versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell’art.5 del
medesimo D.Lgs. quale area edificabile. Il
rimborso suddetto compete per gli anni a partire dal 1994. Condizione
indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di
qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo
sia intrapresa azione, ricorso o quant’altro avverso la deliberazione
sopra richiamata. Il
rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con
accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e le
prescrizioni dell’art.13 del D.Lgs.n.504/92.
ARTICOLO 7 (Determinazione
dei valori venali per le aree fabbricabili) Ai
sensi dell’art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs.n.446/97, si stabilisce
che il valore delle aree fabbricabili collocate all’interno delle zone
individuate nelle allegate planimetrie del territorio comunale (allegato
A1-centro urbano di Sinnai; allegato A2-zona turistico residenziale di
Solanas; allegato A3-zona
turistico residenziale di S. Barbara e Cuili Murvoni; allegato A4-zona
turistico residenziale di Genn’e Mari; allegato A5-zona agricolo
residenziale di Tasonis; allegato A6-zona agricolo residenziale di S.
Basilio, S. Paolo, Villaggio delle Mimose; allegato A7-zona residenziale di
S. Gregorio), è definito in riferimento alla classificazione di ciascuna
zona. Al
fine di ridurre l’insorgenza del contenzioso, si determinano ogni anno i
valori venali delle aree fabbricabili, sulla base delle stime effettuate dal
responsabile del servizio urbanistico, così da ritenere congruo il valore
dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quello fissato dal
Comune. Qualora
i suddetti valori non vengano fissati entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione, si intendono confermati quelli dell’anno
precedente. ARTICOLO
8 (Riduzione
dell’Imposta per i fabbricati diventati fatiscenti) Ai
sensi dell’art.59 del D.Lgs.n.446/97, comma 1, lettera h), si dispone che
le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di
imposta, ai fini della riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per il periodo dell’anno
d’imposta nel quale sussistono tali condizioni (comma 1 dell’art.8 del
D.Lgs.n.504/92, come sostituito dall’art.3 comma 55 della legge 662/96),
sono accertate dall’ufficio tecnico comunale, in base alle vigenti norme
edilizie del Comune, con perizia i cui oneri sono posti a carico del
proprietario richiedente la riduzione ovvero dichiarate con
autocertificazione, da allegarsi alla comunicazione di variazione, il cui
termine di presentazione è stabilito dall’art.10 del presente
regolamento. La
riduzione è concessa qualora l’ufficio tecnico comunale accerti che il
ripristino delle condizioni per il rilascio dell’abitabilità o
dell’agibilità richieda interventi diversi da quelli puramente
manutentivi, compresi la sostituzione o l’adeguamento dei rivestimenti,
infissi, impianti tecnologici ed elettrico, quali: ·
Consolidamento
delle strutture, con demolizioni e ricostruzioni o con ripristino
sostanziale di elementi portanti o murali e/o di copertura, valutato
indispensabile a garantire la staticità e la sicurezza dell’immobile; ·
Modifiche
strutturali necessarie a creare locali di servizio indispensabili al
rispetto delle prescrizioni in materia di igiene. ARTICOLO
9 (Modalità
di esecuzione del versamento) Ai
sensi dell’art.59 del D.Lgs.n.446/97, comma 1, lettere i) ed h), si
stabilisce quanto segue: 1.
I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri si considerano regolarmente effettuati purchè l’ICI relativa
all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di
riferimento. 2.
I versamenti, in autotassazione devono esse essere effettuati sul
conto corrente n.19558097 intestato al Comune di Sinnai, Servizio di
Tesoreria ICI, o a seguito di accertamenti, sul conto corrente n.13576087
intestato al Comune di Sinnai, Violazioni ICI, o direttamente presso il
Tesoriere, nonché tramite il sistema bancario, non appena tali servizi
verranno regolamentati; ARTICOLO
10 (Semplificazione
e razionalizzazione del procedimento di accertamento) Ai
sensi dell’art.59 del D.Lgsn.446/97, comma 1, lettera l), al fine di
semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di
potenziare l’attività di controllo sostanziale, si dispone quanto segue: 1.
E’attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni
di controllo. Per l’espletamento del compito attribuito la Giunta Comunale
opera, anche ricorrendo ad appositi progetti finalizzati che potranno
prevedere l’apporto di professionalità esterne all’Ente, il
potenziamento dell’attività degli uffici tributari del Comune da attuarsi
mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero
delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione,
nonché, ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento, con
l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. 2.
Sono eliminate le operazioni di controllo formale (liquidazione)
sulla base dei dati ed elementi dichiarati ed è conseguentemente soppresso
l’obbligo della presentazione della dichiarazione o denuncia annuale. 3.
Per le annualità pregresse, in accordo con quanto previsto
dall’art.59 comma 3 del D.Lgs.n.446/97, il Comune procederà al controllo
formale delle dichiarazioni mediante indagine a campione. 4.
E’ introdotto l’obbligo della comunicazione al Comune, da parte
del contribuente, dell’acquisto, variazione o cessazione della soggettività
passiva, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno in cui ha avuto inizio o è cessato il possesso, ovvero
sono intervenute modificazioni”. 5.
Lo schema di comunicazione
è libero purchè contenga tutti gli elementi necessari
all’identificazione dell’immobile e del/i contribuenti. Le dichiarazioni
ICI presentate sui modelli ufficiali verranno equiparate alle
comunicazioni”. 6.
a) Per l’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione è
prevista una sanzione amministrativa non inferiore a £.200.000 e non
superiore a £.1.000.000, riferita a ciascuna unità immobiliare da
determinare all’atto
dell’irrogazione.
b)
Per l’omesso o tardivo versamento ICI si applica la sanzione pari al 30%
calcolato sull’ammontare d’imposta non versata in autotassazione. c)
Per la mancata risposta ai questionari, o l’omesso invio di atti e
documenti si applica una sanzione compresa fra £.100.000 e £.500.000. Alle
sanzioni amministrative di cui alle lettere a) b) e c) non è applicabile la
definizione agevolata (riduzione ad un quarto). d)L’istituto
del ravvedimento operoso è applicabile limitatamente alle lettere a) e b)
dell’art.13 del D.L.vo n.472/97. ARTICOLO
11 (Riduzione
della sanzione a seguito di omessa impugnazione)
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di
accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il
contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di
accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto
della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso
edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi
di accertamento. ARTICOLO
12 (Differimento
dei termini e versamenti rateali dell’imposta)
Ai sensi dell’Art.59, comma primo, lettera o) del D.Lgs.446/’97 il
sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può
stabilire con proprio provvedimento motivato: ·
il
differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in
scadenza,nel caso di calamità naturali di grave entità; ·
il
differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza, entro il
termine massimo di 12 (dodici) mesi, nel caso di gravi e compravate
situazioni di disagio economico che vengono individuate sulla base dei
criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale per la concessione dei
sussidi di assistenza sociale. ARTICOLO
13 (Incentivi
per il personale addetto)
Ai sensi dell’art.3 comma 57 della L.
n.662 del 23.12.1996 una percentuale del gettito di imposta comunale
sugli immobili
Ai sensi dell’Art.59, primo comma, lettera p) del D.Lgs.446/’97, ai fini
del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi del succitato
art. 3 comma 57 della L. n.662/96 possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi, così come verrà
disciplinato da apposito regolamento deliberato dalla Giunta Comunale.
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