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REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo
I DISPOSIZIONI
GENERALI
Finalità
1
- Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed
i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto
delle norme vigenti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle
leggi 25 marzo 1993, n. 81; 15 ottobre 1993, n. 415, 3 agosto 1999 n.
265 e dei principi stabiliti dallo statuto.
Interpretazione
del regolamento
1
- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle
adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente
regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio
comunale.
2
- Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica
con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla
Conferenza dei Capi Gruppo.
3
- Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il
consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi Gruppo rappresentati,
la soluzione è rimessa al
Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4
- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza,
relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da
applicare per la trattazione d’argomenti iscritti nell'ordine del
giorno sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende
brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il
Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente,
ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto
dell'eccezione ad una successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la
procedura di cui al secondo comma.
5
- L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito
alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Durata
in carica
1
– La durata del Consiglio comunale è stabilita dalla legge. Il
Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti
devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa
necessaria l'adozione.
La
Sede delle adunanze
1
- Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede
comunale, in apposita sala.
2
- La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente
attrezzata, è destinata ai compiti del Consiglio comunale ed alla
segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando
allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del
Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi
d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole
espletamento della loro attività.
3
- Su proposta del Presidente la Conferenza dei Capi Gruppo può
stabilire, a maggioranza dei Consiglieri presenti, che l'adunanza del
Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso della sede comunale,
quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità
della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che
fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si
verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che
richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4
- La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere
sempre indicata nell'avviso di convocazione.
Capo
II IL
PRESIDENTE
Presidenza
delle adunanze
1 - La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un Consigliere, eletto dall’assemblea, a scrutinio segreto, immediatamente dopo la convalida dei neo Consiglieri, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio. 2 - Qualora nella prima votazione non si raggiunga detta maggioranza, l’elezione viene rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro quindici giorni, nella quale l’elezione avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio alla prima votazione ed a maggioranza assoluta, pari alla metà più uno dei componenti, alla seconda ed eventuali ulteriori votazioni. 3 - Fino all’elezione del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.
Presidente
- sostituzione
1
- Nel caso d’assenza, impedimento temporaneo, sospensione della carica
del Presidente del Consiglio, il Consigliere anziano lo sostituisce
nelle funzioni di Presidente. 2
- Quando anche il Consigliere Anziano è temporaneamente assente o
impedito alla sostituzione del Presidente provvede il Consigliere più
anziano reperibile.
Compiti
e poteri del Presidente
1
- Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la
dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso
attribuite dalla legge e dallo statuto.
2
– Convoca il Consiglio comunale, definendo con il Sindaco, e sentita
la Conferenza dei Capi Gruppo, l’Ordine del Giorno ed il calendario
dei lavori.
3 - Provvede al
proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione
degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il
presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il
termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per
le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne
controlla e proclama il risultato.
4
- Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per
assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
5
- Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s’ispira a criteri
di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio
e dei singoli Consiglieri.
6
- Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento
del lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività
consiliare, sentita la Conferenza dei capi gruppo.
7
- Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il
Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore
Civico, le Istituzioni ed Aziende Speciali e gli altri Organismi ai
quali il Comune partecipa.
Mozione
Di Sfiducia Presidente Del Consiglio
1
- Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. 2
- Nell'elezione del nuovo
Presidente si procede con le modalità stabilite all'art.5, convocando
il Consiglio per la prima votazione entro 15 giorni dall'esecutività
del provvedimento di sfiducia.
Capo
III I
Gruppi Consiliari
Costituzione
1
- I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari formati da più
componenti.
2
- Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che
una lista presentata alle elezioni sia rappresentato da un solo
Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la
rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
3
- I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto alla Segreteria del
Comune il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima
riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno
essere successivamente segnalate al Presidente le variazioni della
persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene
considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo "anziano"
secondo la legge.
4
- Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello
in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegando
la dichiarazione d’accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
5
- Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto, e
non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad
un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella
predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al
suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve
essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei
Consiglieri interessati.
6
- Ove non sia possibile costituire un Gruppo misto, anche al singolo
Consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza
spettanti ad un Gruppo consiliare.
7
- Ai Capi Gruppo consiliari, deve essere effettuata dal Segretario
comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
Conferenze
dei Capi Gruppo
1
- La Conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Presidente,
concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio ed a
stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento
dell'attività dell'Assemblea. La Conferenza dei Capi Gruppo
costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.
2
- Ogni Capo Gruppo esprime in seno alla Conferenza dei Capi Gruppo una
rappresentanza pari al numero di Consiglieri del Gruppo d’appartenenza.
3
- Il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio, può
sottoporre al parere della Conferenza dei Capi Gruppo argomenti di
particolare interesse o delicatezza, al fine di deciderne l'iscrizione
all'ordine del giorno del Consiglio.
4 - La Conferenza
dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo
statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi
incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al
Consiglio dal Presidente.
5
- La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente
o, nei casi previsti dal presente regolamento, dal Consigliere anziano
che lo sostituisce. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o il
suo sostituto ed assistono i Funzionari comunali richiesti dal
Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo
articolo.
6
- La Conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia
fatta richiesta scritta e motivata dai Capi Gruppo rappresentanti almeno
1/5 dei Consiglieri in carica.
7
- La riunione della Conferenza dei Capi Gruppo è valida quando dai
partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
8
- I Capi Gruppo hanno la facoltà di nominare un Consigliere del proprio
Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano nell’impossibilità
d’intervenire personalmente.
9
- Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi Gruppo, la
Giunta comunale assicura quanto necessario per l'esercizio delle
funzioni da parte dei Consiglieri.
10
- Delle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale,
nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di
un funzionario dallo stesso designato.
COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI
Costituzione
e composizione
1
- Le Commissioni Consiliari Permanenti che s’istituiscono ai sensi
dell'art. 22 dello Statuto Comunale sono quattro, descritte all'art. 18
del regolamento. Esse sono composte da cinque membri ciascuna e sono
elette dallo stesso Consiglio comunale, su proposta dei Capi Gruppo,
rispettando complessivamente il rapporto proporzionale del numero dei
componenti i gruppi consiliari, anche al fine di assicurare la presenza
dei Gruppi minori.
2
- Ogni Consigliere non può far parte di più di due Commissioni
Consiliari Permanenti.
3
- Il Sindaco e gli Assessori, per la durata del loro mandato, non
possono far parte delle Commissioni C. P..
4
- Le Commissioni C. P. debbono essere elette nella tornata successiva
all'approvazione degli indirizzi programmatici.
Durata
in carica
1
- Le Commissioni C. P. restano in carica per tutta la durata del mandato
del Consiglio comunale.
2
- I Commissari cessano il loro compito alla data di cessazione del loro
mandato. Insediamento
delle commissioni
1
- Le Commissioni vengono convocate, per la prima riunione di
insediamento, dal Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla
loro costituzione, per mezzo di avvisi scritti, regolarmente notificati
cinque giorni prima della data fissata.
Elezione
dei Presidenti delle Commissioni C. P.
1
- Ciascuna Commissione, nella prima seduta d’insediamento, procede
all'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente. Ogni Commissario
vota un solo nome, il più votato sarà il Presidente, chi lo segue
immediatamente il Vicepresidente. E’ fatto salvo quanto
specificatamente previsto per il Presidente ed il Vice presidente della Commissione di Controllo e Garanzia, per la cui
elezione si procederà senza che la maggioranza, pur contribuendo al
dibattito, possa determinare la scelta della minoranza. 2
- In situazione di parità di voti, le operazioni si ripetono
successivamente per altre due volte; qualora la parità permanesse si
procederà per sorteggio,
Ufficio
di Presidenza delle Commissioni Coordinamento
dell'Ufficio di Presidenza
1
– Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni C. P.,
sostituiti dai Vicepresidenti in caso di loro assenza o impedimento,
formano l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni consiliari Permanenti,
(U. di p.).
2
- Il Coordinamento dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni C. P. è
svolto dal Presidente del Consiglio.
Indennità
di presenza
1
- Ciascun componente la Commissione C. P. avrà diritto, ai sensi della
legge n. 816 del 27.12.1985, ad una indennità di presenza per ogni
effettiva partecipazione alle riunioni della stessa Commissione, a
condizione che nella stessa giornata non abbia partecipato ad altre
riunioni convocate dall'Amministrazione comunale, per le quali sia
prevista la concessione di altre indennità di presenza.
Compiti
delle Commissioni C. P.
1
- Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno il compito:
a) Di esercitare funzioni di controllo e garanzia sull’attività
del Comune.
b) Di procedere, ai sensi dello Statuto comunale, all'esame di
ammissibilità d’istanze, petizioni, interrogazioni e progetti
amministrativi di iniziativa popolare ogniqualvolta la competenza a
deliberare è del Consiglio Comunale e di trasmettere, attraverso
l'Ufficio di Presidenza, al Sindaco le previste relazioni di
accompagnamento per la discussione delle proposte in Consiglio.
c) Di esaminare ed approfondire, in sede referente proposte di
deliberazioni in materia di propria competenza inviate dal Sindaco,
dagli Assessori o da singoli componenti l'Assemblea civica;
d) di esprimere, di propria iniziativa, proposte di deliberazioni
da sottoporre, a cura dell'Ufficio di Presidenza, al Consiglio o alla
Giunta nell'ambito delle competenze di legge. Tali proposte dovranno
essere giustificate da relazioni e dovranno indicare, se necessario, i
riferimenti alle fonti di finanziamento.
e) di esprimere, a richiesta del Consiglio, del Sindaco, della
Giunta, degli Assessori o dei singoli consiglieri, pareri preliminari
non vincolanti, in ordine ad iniziative e problemi sui quali si ritiene
opportuna un'istruttoria o parere preventivo.
Pareri
ed indagini conoscitive. Relazione
dell'Assessore alla Commissione C. P.
1
- Gli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale, debbono essere
corredati del preventivo parere della Commissione competente in materia
tutte le volte che questa ritenga opportuno formularlo ed adottarlo con
formale votazione. Le Commissioni, ove riterranno opportuno, e previa
richiesta al Sindaco inoltrata attraverso l'Ufficio di Presidenza,
possono convocare funzionari del Comune e rappresentanze sindacali dei
dipendenti e, ove si renda necessario, potranno effettuare sopralluoghi
in uffici, stabilimenti e strutture del Comune o quant'altro si renda
utile per una puntuale conoscenza delle problematiche in discussione.
2
- Il Sindaco, la Giunta o i singoli Assessori riferiscono alle
Commissioni, a loro richiesta, o su precisa decisione dell'Ufficio di
Presidenza, su tutti gli affari ed argomenti che riguardano l'attività
della Civica amministrazione.
3
- Ciascun Assessore dovrà riferire, una volta all’anno, alla
Commissione C. Permanente competente, sull'attività e sui programmi
operativi dell'assessorato. Il Presidente della Commissione
trasmetterà, attraverso l'Ufficio di Presidenza, a tutti i consiglieri,
copia della relazione e del verbale della discussione.
Competenze
1
- Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti.
1^
C.C.P.) La 1^ C.C.P. è
Commissione di Controllo e Garanzia del Comune, ad essa sono riservati:
-
l’esercizio dei compiti di
garanzia delle prerogative degli Organi istituzionali dell’Ente;
-
il controllo strategico dell’attività
del Comune, con il monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi
generali di governo, nonché con la verifica continua dell’adeguatezza
degli stessi indirizzi agli obiettivi perseguiti, in relazione al mutare
delle condizioni in cui l’Ente è chiamato ad operare;
-
il ruolo di referente preliminare,
nel campo delle competenze del Consiglio comunale, per l’attività del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, nonché per
i rapporti tra gli stessi. Il
Presidente della 1^ C.C.P. deve appartenere alla minoranza consiliare.
Pertanto, in sede di elezione, sarà nominato presidente di questa
Commissione il membro più votato appartenente alle minoranze.
2^ C.C.P.) Competente nelle materie relative agli Affari Generali ed Istituzionali,
alla Programmazione, alle Finanze ed al Bilancio, al Personale, alle
Attività produttive, al Lavoro, all’occupazione ed alla formazione
professionale.
3^ C.C.P.) Programmazione
Urbanistica, Ambiente e Forestazione, Frazioni, Terreni comunali, Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologici.
4^ C.C.P.) Interventi Culturali e Sociali, Pubblica Istruzione, Assistenza e
Sicurezza Sociale, Turismo, Sport, Spettacoli e Tempo Libero, Politiche
Giovanili e per le Pari Opportunità, Associazionismo e Volontariato,
Igiene e Sanità, Salute Pubblica, Protezione Civile, Vigilanza.
Documentazione
presenze
1
- La presenza dei Commissari alle riunioni di Commissione dovrà
risultare dalla firma posta sul registro delle presenze che verrà
istituito per ogni Commissione.
Funzioni
di Coordinamento delle C.C.P.
1
- Il Presidente del Consiglio, o il Presidente di Commissione più
anziano in caso di sua assenza o impedimento:
a) rappresenta le Commissioni nei rapporti con il Sindaco, la
Giunta Comunale e gli Assessori.
b) coordina l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni Permanenti
nella definizione del calendario dei lavori delle Commissioni e
nell'attribuzione alle
singole Commissioni, secondo le competenze specifiche, degli argomenti
da inserire negli ordini del giorno.
c) comunica ai Capi Gruppo, al Sindaco, alla Giunta comunale le
date e gli ordini del giorno delle convocazioni programmate dall'Ufficio
di Presidenza, in modo che i Gruppi, la Giunta o il Sindaco possano far
partecipare alle Commissioni un proprio rappresentante con diritto di
parola ma non di voto.
d) convoca e dirige i lavori di ogni Commissione quando, senza
giustificato motivo, non vi provvedano, nel rispetto del calendario dei
lavori, il Presidente o il Vicepresidente della Commissione.
Rapporti
con gli organi istituzionali
1
- Ogni proposta o richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta, dal
Sindaco, dai singoli Assessori o dai singoli consiglieri all'Ufficio di
Presidenza. Il
proponente non facente parte della Commissione può partecipare alle
riunioni ed alle discussioni senza diritto di voto.
2
- La Commissione può essere convocata, in via straordinaria, su
richiesta motivata di due Commissari, del Sindaco, della Giunta o di un
quinto dei Consiglieri in carica da inoltrare al Presidente della
Commissione competente e, per conoscenza, al Presidente del C.C.,
Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza. Entro sei giorni, il
Presidente della Commissione provvede alla sua convocazione dandone
immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza. In tal caso la seduta
deve essere fissata non oltre il 10° giorno successivo dalla data della
richiesta.
3.
In ogni caso per la formulazione dei pareri da parte delle Commissioni
Consiliari Permanenti occorre rispettare i termini previsti nel
successivo articolo 25.
Funzioni
del Presidente
1
- Il Presidente, o il Vicepresidente in caso di sua assenza o di
impedimento, convoca e dirige i lavori della Commissione, presenta
l'ordine del giorno, riassume le proposizioni deliberative e proclama i
risultati.
Validità
delle sedute - Deliberazione delle proposte
1
- Le sedute della Commissione non sono valide, se non sono presenti
almeno tre componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata le sedute
saranno valide se saranno presenti almeno due componenti. La Commissione
delibera a maggioranza relativa dei Commissari presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
2
- La discussione in Commissione di ogni argomento è preceduta da una
relazione. E' facoltà della Commissione medesima nominare i relatori
per la discussione davanti al Consiglio.
3.-
In caso di convocazione congiunta di due o più Commissioni, le stesse
saranno valide con la presenza dei 3/5 (6) dei
componenti, indipendentemente dalla C.C.P. di appartenenza. Trascorsa
un'ora da quella fissata, la seduta è valida con la presenza dei 2/5
(4) dei componenti, indipendentemente dalla C.C.P. d'appartenenza.
4.-
La riunione congiunta di due o più C.C.P. è presieduta da uno dei
Presidenti o Vicepresidenti delle Commissioni interessate, individuato
dall'Ufficio di Presidenza.
Termini
per le decisioni
1
- La Commissione dovrà esprimere il suo parere sugli argomenti e
proposte notificate, entro quindici giorni dalla comunicazione delle
stesse all'Ufficio di Presidenza, (entro otto giorni nel caso di
convocazione in via straordinaria che prevede la comunicazione diretta
al Presidente della Commissione competente della proposta da esaminare).
2
- Scaduto il termine senza che la Commissione si sia pronunciata, gli
atti vengono deliberati senza parere.
3
- Il Consiglio comunale, può sempre, anche su richiesta motivata della
Commissione stessa, concedere termini diversi. Segretario
1
- Svolge le funzioni di segretario della Commissione un impiegato del
settore interessato, individuato dal Presidente della C.C.P. sulla base
degli argomenti prevalenti trattati nella seduta convocata.
Processo
verbale
1
- Dei lavori della Commissione è redatto per ogni seduta un processo
verbale che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicare i nomi
di coloro che vi hanno partecipato e, se richiesto, riportare brevi
dichiarazioni dei Commissari.
2
- Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha
redatto. Copia del processo verbale sarà rilasciata ai componenti della
Commissione che ne facciano richiesta. Ciascun Consigliere può
prenderne visione presso l'ufficio competente.
Approvazione
processi verbali
1
- I processi verbali avranno una numerazione ordinativa per tutto il
periodo amministrativo barrando l'anno e verranno raccolti annualmente.
2.-
Il verbale, dopo apposita rilettura, s'intende approvato se nella seduta
successiva a quella alla quale si riferisce non vi siano osservazioni da
parte dei componenti la Commissione.
Forme
di pubblicità dei lavori
1
- Le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono le stesse
previste per i lavori del Consiglio comunale.
Adunanze
segrete
1
- Nei casi previsti dal successivo art. 63 le adunanze delle Commissioni
sono segrete.
Capo
V COMMISSIONI
SPECIALI E INCARICHI DI STUDIO
Commissioni
Speciali
1
- Su proposta della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un quinto
dei consiglieri in carica il Consiglio comunale, nell'esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può
costituire, nel suo interno, Commissioni Speciali per l'esame di
questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle
Commissioni Consiliari Permanenti.
2
- La deliberazione che, con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri, costituisce la Commissione Speciale, definisce
l'oggetto ed il termine per la conclusione dei lavori da trasmettere al
Consiglio comunale. Della Commissione S. fanno parte rappresentanti di
tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione
palese, è designato il Coordinatore.
3
- Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione,
adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso
diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle
deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
4
- Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la
Commissione conclude la propria attività ed
sciolta. Gli atti ed i verbali vengono, dal Coordinatore,
consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la
conservazione nell'archivio dell'ente.
Incarichi
di studio
1
- Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni C. Permanenti
incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria,
compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo
statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle
Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che
hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal
Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione
d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in
via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di
pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2
- Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio,
periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso,
alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che
costituiscono lo studio effettuato.
Capo
VI I
CONSIGLIERI SCRUTATORI
Designazione
e funzioni
1
- All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del
C.C. designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di
scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli
scrutatori.
2
- La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati
dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non
corrispondenza fra il numero dei presenti ed il numero dei votanti e
degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e
che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri
scrutatori.
3
- L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a
scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica
della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4
- Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni
l'esito della votazione stato verificato con l'intervento dei
consiglieri Scrutatori.
Titolo
II
I
CONSIGLIERI COMUNALI
Capo
I NORME
GENERALI
Riserva
di legge
1
- L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il
numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione
giuridica sono regolati dalla legge.
Capo
II INIZIO
E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Entrata
in carica
1
- I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione
della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale
preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo,
ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
2
- Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale,
prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione
degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte,
la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause
previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni,
procedendo alla loro immediata surrogazione.
3
- Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica
di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima
adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione
di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di
preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle
cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e
successive modificazioni.
Dimissioni
1
- Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri
con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio.
2
- Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da
motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera
chiara ed esplicita. 3
- Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente
nell’ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con l'adozione da parte
del Consiglio della relativa surrogazione che deve avvenire entro 10
(dieci) giorni dalla data di presentazione.
4 - Il Consiglio
Comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo
accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di
incompatibilità per il soggetto surrogante.
Decadenza
e rimozione della carica
1
- Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di
ineleggibilità preesistente
all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti
dall'art. 2 legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio Comunale
pronuncia la decadenza della carica del Consigliere interessato ai sensi
dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
2
- Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle
condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive
modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento
dell’elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni
di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui
l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui
all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la
condizione d’ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il
Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del
Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3
- I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando
compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti
violazioni di legge, o per gravi motivi d’ordine pubblico.
4
- I Consiglieri Comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui
al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o dalla data in cui
diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che
applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica
anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.
5
- Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai
precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio Comunale che prende
atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti. 6
- I Consiglieri che, senza
giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria
sono dichiarati decaduti.
7
- La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in
cui la sessione ordinaria si esaurisca in un'unica seduta. In tal caso
si applica quanto prevede il comma 6 dell'art. 47.
8
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su
istanza di qualunque elettore del Comune.
9
- Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale, il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni a decorrere dalla data della notificazione giudiziale
all'interessato della proposta di decadenza.
10
- Negli altri casi, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto
accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’Art. 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del
procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le
cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni
venti decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione d’avvio
del procedimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate, delibera in
merito.
11
- I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del
Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
12
- La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha
luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza,
previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità
od incompatibilità per il soggetto surrogante.
13
- L'intera sessione ordinaria, indicata dall'art. 26 dello statuto
comunale come il periodo in cui l'assenza ininterrotta ed ingiustificata
comporta il decadimento dalla carica di Consigliere, è intesa come
l'insieme delle
adunanze dell’Assemblea
dell'approvazione di un bilancio annuale di previsione fino
all'approvazione del relativo conto consuntivo.
Sospensione
dalla carica - sostituzione
1
- I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando
sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo
comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, 55, modificato dall'art. 1
della legge 19 gennaio 1992, n. 16, sempre che non si verifichi una
della cause di decadenza di cui al comma 4 quinquies del predetto art.
15.
2
- La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere comunale
consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure
coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia
cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del
codice di procedura penale.
3
- Il Prefetto, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della legge 19 marzo
1990, n. 55, sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30,
accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai
precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio
comunale, in persona dello stesso Presidente. Il Presidente dispone la
notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e procede
alla convocazione del Consiglio comunale.
4
- Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla
notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre
trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea
sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per
l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa
lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La
supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
5
- Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle
funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune,
sia in altri Enti, Istituzioni ed Organismi.
Capo
III DIRITTI
DEI CONSIGLIERI
Diritto
d'iniziativa
1
- I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto
a deliberazione del Consiglio comunale.
2
- I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni
concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale
stabilita dalla legge e dallo statuto.
3
- La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da
una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere
proponente, è inviata al Presidente del C.C. il quale la trasmette al
Segretario Comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa il Sindaco e la Giunta. Il
Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio
a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata
dall'istruttoria amministrativa, viene, nei casi previsti dagli artt. 17
e 21, trasmessa alla Commissione C. Permanente competente per materia,
che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta
risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva
della copertura finanziaria, il Sindaco ne informa il Presidente dell’Assemblea
che comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere
sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per
conoscenza ai Capi Gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa
favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere
proponente.
4 - I Consiglieri
hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione
iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5
- Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni,
integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di
deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al
Presidente del C.C., entro il secondo giorno precedente quello
dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata
entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso
della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti,
modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un
altro Consigliere.
6
- Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito
trasmesse dal Presidente al Sindaco ed al Segretario Comunale che ne
cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di
emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale,
su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue
competenze. Su richiesta del Segretario Comunale di sospensione
dell'esame per acquisire i necessari elementi di valutazione, nonché
gli eventuali pareri ai sensi dell’Art. 53 della L. n. 142/90,
l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a
dopo l'ultimo
punto all'ordine del giorno. Quando tali
elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione
viene rinviata all'adunanza successiva.
Attività
ispettiva - interrogazioni e mozioni
1
- I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo
di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e
mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consigliere comunale e
le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2
- Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco, nei
termini previsti dal comma 6 dell'art. 69, e sono sempre formulate in
forma scritta, nonchè debitamente firmate dai proponenti.
3
- Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde oralmente, entro
venti giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato
ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma,
nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui
sopra, previsto dall'art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Nel caso
in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio,
la risposta è data per iscritto. Se il Consigliere interessato lo
richiede, o il Sindaco lo ritiene opportuno, l'interrogazione e la
risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima
adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
4
- L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere
informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o
per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato
un provvedimento.
5 -
L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco circa i
motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su una
determinata questione. E' ammessa una breve replica del Consigliere
interpellante, il quale, se non si ritiene soddisfatto può trasformare
l'interpellanza in una mozione che verrà iscritta all'o.d.g..
6
- Quando l'interrogazione o l'interpellanza hanno carattere urgente
possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la
trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere
interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne da diretta
lettura al Consiglio. Il Sindaco può dare risposta immediata se dispone
degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta
scritta all'interrogante entro venti giorni da quello di presentazione.
7
- Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco,
sottoscritte dal Consigliere proponente e sono poste all'ordine del
giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro
presentazione.
8 - La mozione
consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio
comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla
legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di
iniziative e di interventi da
parte del
Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e
degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
La mozione si conclude con una risoluzione ed è
sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste
per la votazione delle deliberazioni.
Richiesta
di convocazione del Consiglio
1
- Il Presidente del C.C. è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine
non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Sindaco o almeno un
quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti
dagli stessi richiesti.
2
- Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale
perviene al Comune la richiesta, che viene immediatamente registrata al
protocollo generale dell'ente.
3
- Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da
iscrivere all'ordine del giorno, il Consiglio comunale dovrà effettuare
soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni
o risoluzioni, per ciascuno di essi, i Consiglieri richiedenti debbono
allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che
venga proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di
interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere
osservato quanto stabilito dagli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
4
- Nel caso d’inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio,
di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in
conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
Diritto
d'informazione e d’accesso agli atti amministrativi
1
- I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del
Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato
elettivo.
2
- I Consiglieri Comunali hanno diritto d’accesso e di consultazione di
tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati
per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ai sensi di quanto previsto nel D.lgs n. 135/99.
3
- L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma, è
effettuato, dai Consiglieri comunali, nel rispetto del regolamento per
l'accesso e la consultazione degli atti amministrativi approvato ai
sensi delle leggi citate nel comma precedente.
4
- I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge.
Diritto
al rilascio di copie di atti e documenti
1
- I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le
specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato,
hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio e
della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti, di
verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, e di bandi
e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco da suoi delegati,
di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate
dagli organismi di partecipazione dei nastri magnetici in cui sono
registrate le sedute del Consiglio Comunale.
2
- la richiesta ed il rilascio delle copie di atti e documenti sono
effettuate nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento comunale per
l'accesso agli atti amministrativi.
3
- Le copie vengono rilasciate con espressa indicazione che il loro uso
è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di
Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642 ed in esecuzione dei diritti di segreteria, per lo
stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla
legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni;
4
- Per le copie di atti documenti di cui al presente articolo non sono
addebitabili al Consigliere Comunale rimborsi di costi di ricerca,
visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di
accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il
richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso
privato dei documenti così acquisiti.
5
- Sulle copie di atti e documenti di cui al precedente comma sarà
apposta apposita dicitura attestante che il rilascio è avvenuto ai
sensi del presente articolo oltre che le generalità del Consigliere
richiedente.
Diritto
di sottoporre le deliberazioni della Giunta
a controllo di legittimità Comunicazione
al Consiglio dei provvedimenti di annullamento.
1
- Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono comunicate
ai Capi Gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. I
relativi testi sono, contemporaneamente, messi a disposizione dei
Consiglieri negli spazi appositamente predisposti presso la sala dei
Gruppi consiliari.
2
- Le deliberazioni della Giunta sono sottoposte al controllo nei limiti
delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in
carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle
norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo
pretorio, e quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti ed affidamento di servizi o
forniture d’importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b)
assunzioni del personale, piante
organiche e relative variazioni.
3
- Nei casi di cui al comma
precedente, il controllo è esercitato, dalla data dell’istituzione,
dal Difensore Civico del Comune nei modi previsti dalla legge. Fino all’istituzione
del Difensore Civico il controllo è esercitato dal Comitato Regionale
di Controllo.
4
- Le richieste di cui ai
commi precedenti, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei
Consiglieri, la data, il numero e l’oggetto della deliberazione, e l’indicazione
esatta delle norme violate, devono essere indirizzate al Segretario
comunale e, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed
al Comitato di controllo. Il Segretario comunale provvede all’invio
dell’atto entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui
perviene la richiesta.
5 - All'inizio
delle sedute, il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da
questo adottate, che sono state annullate dal Comitato di Controllo,
precisandone l'oggetto, le date di adozione e di annullamento e le
motivazioni di quest'ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo
discussione. Un Consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento
sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il
Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.
Capo
IV ESERCIZIO
DEL MANDATO ELETTIVO
Diritto
di esercizio del mandato elettivo
1
- I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno
diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei
limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816
come modificata dalla Legge n. 265 del 03 Agosto 1999 nonchè dal
Decreto attuativo previsto dall'art. 23 comma 9 della stessa L.N. 265/99
per la partecipazione ai Consigli Comunali nonchè alle Commissioni
Consiliari formalmente istituite ed alle Conferenze dei Capi Gruppo.
2
- I permessi retribuiti spettano anche ai lavoratori dipendenti non
consiglieri facenti parte dell'organo esecutivo.
3
- Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza, sotto
forma di gettone, per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del
Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si
protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata,
spetta ai Consiglieri il gettone di
presenza anche per il giorno successivo. A richiesta, il gettone di
presenza può essere trasformato in una indennità di funzione da
riconoscersi nei modi stabiliti dalla legge.
4
– Il gettone di presenza è dovuto, nella stessa misura prevista per
le adunanze del Consiglio dall'art. 10 della legge n. 816\1985 e
successive modificazioni, anche per le sedute delle Commissioni
Consiliari Permanenti formalmente istituite, nonchè per le sedute di
altre commissioni comunali previste da leggi statali o Regionali.
5
– I Gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle
ipotesi in precedenza non sono cumulabili nell'ambito della stessa
giornata. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da
un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità
massima prevista per il rispettivo Sindaco in base al Decreto di cui al
comma 9 dell'art. 23 della Legge Nazionale n. 265/99.
6
- Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica
prevista dalla legge n. 816/1985 e dalla L.N. 265/99 non è dovuta
l'indennità di presenza, sotto forma di gettone o d’indennità di
funzione, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e
delle Commissioni Consiliari Permanenti.
7
- Il Presidente del C.C. ha diritto, oltre ai permessi retribuiti
previsti nei precedenti commi, di assentarsi dal posto di lavoro per un
massimo di 24 ore lavorative al mese. Tali assenze dal servizio sono
retribuite.
8
- I gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con
delibera di Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dal
comma 11 dell'art. 23 della L.N. 265/99 e dal Decreto Interministeriale
previsto dal comma 9 dell'art. 23 della Legge prima citata.
9
- L'indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio
Comunale, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della L.N. 265/99, viene
stabilita con delibera della Giunta Comunale come prevede il c.11, art.
23, L.N. 265/99, nel rispetto dei parametri previsti dal decreto
Interministeriale citato nel precedente comma.
10
- I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune -
definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno
diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute,
entro i limiti del territorio Provinciale, per la partecipazione alle
sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e
delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate.
11
- I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal
Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori
del territorio Comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al
rimborso delle spese di pernottamento e di soggiorno documentate,
secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento
comunale. Tali norme, si applicano anche per la partecipazione alle
riunioni degli Organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli
Enti locali che hanno rilevanza nazionale.
12
- Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 23 della
legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi
componenti ed i rappresentanti dello stesso nominati o designati ai
sensi dei successivi articoli del presente regolamento, contro i rischi
conseguenti all'espletamento del mandato.
Divieto
di mandato imperativo
1
- Ogni Consigliere comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
2
- Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha
pertanto piena libertà d'azione, d’espressione e di voto.
Partecipazione
alle adunanze
1
- Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze
del Consiglio.
2
- Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante
motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne da
notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche
mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del Gruppo
al quale appartiene il Consigliere assente.
3
- Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di
essere considerato in congedo per un periodo non superiore a tre mesi,
senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente da comunicazione
della richiesta al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4
- Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5
- Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve,
prima di lasciare la sala, avvertire la Segreteria perché sia presa
nota a verbale.
6
- Il Consigliere che si assenta senza giustificato motivo per tre sedute
consecutive è dichiarato decaduto, fermo restando quanto previsto
all'art. 37, c. 6.
Astensione
obbligatoria
1 - I Consiglieri
Comunali, al fine di evitare il verificarsi di condizioni di
incompatibilità con la carica, devono astenersi dal prendere parte
direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e
somministrazioni, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi,
incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le
istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a
controllo politico-amministrativo.
2
- Nell'esame, adozione o approvazione di provvedimenti anche di natura
diversa da quanto indicato al 1° comma, in cui siano direttamente o
indirettamente interessati sia i Consiglieri sia i loro congiunti od
affini fino al 4° grado civile, il Consigliere comunale ha l'obbligo di
astenersi dalla discussione e dalla votazione delle relative
deliberazioni.
3
- I Consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il Segretario
comunale che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4 - L'obbligo di
assentarsi di cui al 2° comma non sussiste per le deliberazioni di
approvazione di provvedimenti normativi di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado.
Responsabilità
personale - esonero
1
- Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, sia dei voti
espressi in favore e contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio,
sia dalle relative astensioni.
2
- E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato
dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla
deliberazione.
3
- E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un
provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima
della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario,
chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4
- Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di
responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della
legge 8 gennaio 1990, n. 142.
Capo
V NOMINE
ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Nomine,
designazione e revoca di Consiglieri comunali - divieti
1
- Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti lo prevedono
espressamente la nomina, la designazione e la revoca di un Consigliere
comunale in un determinato organo, collegio o commissione è sempre di
competenza del Consiglio comunale.
2
- Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge
23 aprile 1981, n. 154.
3
- Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del
Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto
espresso con scheda segreta.
4
- Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per
designazione dei Gruppi consiliari, compete a ciascun Capo Gruppo
comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in
forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio
approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della
rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente
comma.
5
- Si osservano le disposizioni stabilite dallo Statuto per assicurare
condizioni di pari opportunità.
Funzioni
rappresentative
1
- I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni
e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2
- Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o
celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare,
composta da un rappresentante per ciascun Gruppo politico. Essa
interviene assieme al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed alla
Giunta Comunale.
3 - La delegazione
viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza
dei Capi Gruppo.
Deleghe
del Sindaco
1
- Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le
funzioni previste dall'art. 10 e dall'art. 38, primo comma, della legge
8 giugno 1990, n. 142, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio di
tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
2
- Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della
delega che intende conferire.
3
- Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la
delimitazione dell'ambito
territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad
esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione
dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco
in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle
funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del
provvedimento di revoca.
Titolo
III
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo
I CONVOCAZIONE
Competenze
La
convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente. Nel
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione
viene effettuata dal Consigliere anziano. In conformità a
quanto dispone il comma 2 bis dell'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n.
81, nella stessa inserito dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1993, n.
415, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni,
deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di
dieci giorni dalla convocazione. In caso d’inosservanza dell'obbligo
di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
Avviso
di convocazione
1
- La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi,
con le modalità di cui al presente regolamento.
2
- L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora
dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai
Consiglieri comunali a parteciparvi. Inoltre deve contenere
l'indicazione dell'ufficio e dell'orario di consultazione degli atti
relativi agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3
- Il Consiglio comunale, è normalmente convocato in adunanza ordinaria
per l'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati e
per l'approvazione del conto consuntivo
4
- Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria negli altri casi.
5
- In Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti
ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6
- Nell'avviso, contenente gli argomenti all'o.d.g., deve essere sempre
precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o
d'urgenza.
7
- L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce
del bollo del Comune e firmati dal Presidente o, in caso di sua assenza
od impedimento, dal Consigliere anziano.
Ordine
del giorno
1
- L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del
Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2
- Spetta al Presidente, sentito il Sindaco ed eventualmente la
conferenza dei Capi Gruppo, stabilire, rettificare o integrare l'ordine
del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere
le proposte di cui al successivo quarto comma.
3
- L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta
al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4
- Per le proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze e
interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto
stabilito dagli art. 16 – 1° comma lettera d), 38 e 39.
5
- Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi
irregolarità rilevate sulla gestione é iscritto dal Presidente
all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi
entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità
dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini
d'urgenza.
6
- Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la
necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da
consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7
- Sono elencati distintamente, nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto
l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali
ricorrono le condizioni di cui all'art. 63. Tutti gli altri argomenti
elencati sono trattati in seduta pubblica.
8
- L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione
del quale costituisce parte integrante.
Avviso
di convocazione - consegna - modalità
1
- L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve
essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo
comunale.
2
- Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta
consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la
stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di
avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente
più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del
messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti
dell'adunanza consiliare. Nel caso di irreperibilità dei Consiglieri o
di loro familiari il messo deve recapitare la convocazione
nell'eventuale secondo recapito indicato dal Consigliere stesso.
3
- I Consiglieri residenti e quelli non residenti nel Comune
rispettivamente possono o devono designare, entro dieci giorni dalla
proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel
Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il
nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere
consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla
carica, ed esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel
caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente
tali documenti.
4
- Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente
comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al
domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare le altre
particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine
previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione
si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna
dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e
dal regolamento.
Avviso
di convocazione - consegna - termini
1
- L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere
consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di
quello stabilito per la riunione.
2
- Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire
almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la
riunione.
3
- Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi
ricorrenti per calendario, nei quali dovrà essere garantita apposita
assistenza.
4
- Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato
almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5
- Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si
debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e
straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso
scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando
l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6
- I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei
provvedimenti aggiuntivi all'ordine del giorno di cui al comma 5°
possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può
stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia
rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del
rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza
nel momento in cui questo stato
deciso.
7
- L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione, è sanata
quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio
alla quale era stato invitato.
Ordine
del giorno - pubblicazione e diffusione
1
- L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e
straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei
cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione e vi
restano affissi fino alla data dell'adunanza. Il messo comunale
attesterà l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione
contenente l'o.d.g..
2
- L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza,
e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle
adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale
almeno 24 ore prima della riunione.
3
- Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali,
copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle
adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della
segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
- al Collegio dei Revisori dei Conti in adempimento all'obbligo
previsto dal secondo comma dell'art. 105 del D.L.gs 25 febbraio 1995, n.
77;
- al Difensore civico;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo
statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili dei settori dell'Ente;
- agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - che
hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.
4
- Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti
di particolare importanza per la Comunità, può disporre la
pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di
convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti
all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.
Capo
II ORDINAMENTO
DELLE ADUNANZE
Deposito
degli atti
1
- Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere
depositati presso la segreteria comunale od altro ufficio indicato
nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni
precedenti. Gli atti relativi alle adunanze straordinarie o convocate
d'urgenza, o ad argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno, sono
depositati, rispettivamente almeno 48 ore prima per le adunanze
straordinarie e almeno 24 ore prima della riunione nel caso di urgenza o
di argomenti aggiunti.
2
- L'ufficio e l'orario di consultazione degli atti viene stabilito
periodicamente dal Presidente, sentita la conferenza dei Capi gruppo ed
il Segretario comunale e sono indicati in ciascun avviso di convocazione
delle sedute del Consiglio Comunale.
3 - Nessuna
proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio
se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi,
nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra,
dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno
1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentire
l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio
richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque
direttamente attinenti alle proposte depositate.
4
- All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere
depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere
può consultarli.
5
- Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti
devono essere comunicate ai Capi gruppo consiliari almeno dieci giorni
prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la
comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni
concernenti gli argomenti suddetti.
6
- Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente
comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi Gruppo, dandone
avviso ai Consiglieri.
7
- Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore ai
15 giorni anteriore alla riunione prevista per l'esame del Consiglio,
entro il quale sono approvati dalla Giunta, gli schemi del bilancio
annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e
del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione
dell'organo di revisione. Tali atti vengono presentati alla competente
Commissione C. P. e depositati a disposizione dei Consiglieri i quali
possono presentare al Presidente emendamenti entro il sesto giorno
precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci. Il
bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato
dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal secondo comma
dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
8
- Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a
20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame,
entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri
comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la
relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal
Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo
stesso si riferisce.
9
- Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri.
Adunanze
1
- Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene almeno un
terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune senza computare a
tal fine il Sindaco,salvo i casi previsti per legge.
2
- Le adunanze si tengono nei giorni e nelle ore fissate nell'avviso di
convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello
nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono
annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente
presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi
l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3
- Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di
convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero
dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne
fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4
- Dopo l'appello si da inizio ai lavori. I Consiglieri che entrano e che
si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al
Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni
accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal
primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i
Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità,
disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti
che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il
Presidente dispone la sospensione dell'adunanza, a sua discrezione fino
a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei
presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è
inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa
viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da
trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei
Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5
- I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si
computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6
- Quando l'urgenza lo richieda, nel caso di riconvocazione di adunanza
andata deserta, all'ordine del giorno della stessa possono essere
iscritti argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta
andata deserta. Per la comunicazione ai consiglieri dei punti aggiuntivi
all'ordine del giorno e per il deposito degli atti delle relative
proposte di deliberazione vigono gli stessi criteri previsti per le
convocazioni urgenti del Consiglio Comunale.
Partecipazione
dell'Assessore non Consigliere
1
- L'Assessore non Consigliere di cui al quarto comma dell'art. 33 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipa alle adunanze del Consiglio
comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento relativamente
alle problematiche di propria competenza, ma senza diritto di voto.
2
- La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale, non è
computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la
legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.
Capo
III PUBBLICITA'
DELLE ADUNANZE
Adunanze
pubbliche
1
- Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto
stabilito dall'art. 63.
2
- Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere
alle adunanze. Adunanze
segrete
1
- L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando
vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità,
moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che
richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali
di persone.
2
- Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati
nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3
- Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano
introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e
comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla,
senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno
tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in
seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di
autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al
Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula. 4
- Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai
componenti del Consiglio, ed al Segretario comunale, il Vice Segretario
ed il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, vincolati al segreto
d'ufficio.
Adunanze
"aperte"
1
- Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto
o rilevanti motivi d'interesse della Comunità lo fanno ritenere
necessario il Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, può
convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella
sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4
del presente regolamento.
2
- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i
Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari,
rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli
organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali,
politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, nonchè singoli
cittadini.
3
- In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena
libertà di
espressione dei
membri del
Consiglio comunale,
consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che
portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e
illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle
parti sociali rappresentate.
4
- Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non
possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche
di massima, a carico del bilancio comunale.
Capo
IV DISCIPLINA
DELLE ADUNANZE
Comportamento
dei consiglieri
1
- Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più
ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure,
ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti
politico-amministrativi.
2
- Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita
privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto
entro i limiti dell'educazione, e del civile rispetto. Non è consentito
fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere
l'onorabilità di persone.
3
- Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede
i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama,
ammonendolo.
4
- Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere
nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni
rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla
conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la
decisione, il Consiglio, su richiesta dal Consigliere, senza ulteriore
discussione, decide con votazione in forma palese la revoca del
provvedimento del Presidente di interdizione della parola.
Ordine
della discussione
1
- I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula Consiliare con il
Gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo l'attribuzione
iniziale dei posto viene effettuata dal Presidente, sentita la
conferenza dei Capi Gruppo.
2
- I Consiglieri e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei
posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al
Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà,
per particolari motivi, di parlare seduti.
3
- I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente
all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4
- Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a
tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al
Consigliere iscritto a parlare.
5
- Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per
richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo
stesso stabiliti.
6
- Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e,
ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a
parlare.
7
- Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal
regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione
nell'adunanza successiva.
Comportamento
del pubblico
1
- Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare
nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento
corretto, astenersi da ogni manifestazione d’assenso o dissenso dalle
opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal
Consiglio.
2
- Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di
qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni
del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3
- I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala
destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li
esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal
fine, due di essi possono sempre essere comandati di servizio per le
adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente. 4
- La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del
Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5
- Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato
turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente
dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a
quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla
sala fino al termine dell'adunanza.
6
- Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano
vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver
dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo
posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il
Presidente, udito il parere dei Capi Gruppo, la dichiara definitivamente
interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite
dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7
- Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente,
d'intesa con la conferenza dei Capi Gruppo, fa predisporre
l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal
presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle
adunanze allo stesso riservato.
Ammissione
di funzionari e consulenti in aula
1
- Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più
Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché
effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti
necessario.
2
- Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti
incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per
fornire illustrazioni e chiarimenti.
3
- Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti
dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti
vengono congedati e lasciano l'aula. Restano a disposizione se in tal
senso richiesti.
Capo
V ORDINE
DEI LAVORI
Comunicazioni
- interrogazioni
1
- All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il
Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie, o concede la parola
al Sindaco o agli Assessori
per eventuali loro comunicazioni al Consiglio sull'attività del Comune
e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2
- Dopo detti interventi, un Consigliere per ciascun gruppo può
effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al
precedente comma.
3 - Le
comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del
Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo
non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4
- Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un
Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore ai cinque
minuti.
5
- L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato
nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte
all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è
presente al momento in cui deve illustrare la sua
interrogazione/interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il
presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
6
- L'interrogazione/interpellanza è sinteticamente illustrata al
Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa
depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli
atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare
direttamente risposta o demandare all'Assessore incaricato di
provvedere. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute
complessivamente nel tempo di dieci minuti.
7
- Alla risposta può replicare solo il Consigliere
interrogante/interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e
per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque
minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve
intervento del Sindaco o dell'Assessore. Qualora il Consigliere non si
ritenga soddisfatto può richiedere quanto previsto nel c. 5 dell'art.
40.
8
- Nel caso che l'interrogazione/interpellanza sia stata presentata da
più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno
solo di essi, di regola al primo firmatario.
9
- Le interrogazioni/interpellanze relative a fatti strettamente connessi
tra loro vengono trattate contemporaneamente.
10
- Le interrogazioni/interpellanze riguardanti un particolare argomento
iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento
della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
11
- Esaurita la trattazione delle interrogazioni/interpellanze iscritte
all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al
successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni e/o
interpellanze urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il
testo presso la presidenza. Il Sindaco o l'Assessore incaricato, ove
dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta
all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare
immediatamente risposta, il Sindaco assicura il Consigliere interrogante
che la stessa gli sarà inviata entro i venti giorni successivi
all'adunanza.
12
- Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della
trattazione delle interrogazioni/interpellanze, il Presidente fa
concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e
rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta
del Consiglio comunale.
13
- Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio
preventivo, il rendiconto, il piano urbanistico e le sue varianti
generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle
interrogazioni/interpellanze.
14
- Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa
viene data dal Sindaco entro venti giorni dalla richiesta, salvo i casi
d'urgenza, e l'interrogazione e/o interpellanza non viene iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio.
15
- Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente
l'iscrizione dell'interrogazione/interpellanza all'ordine del giorno del
Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta
scritta.
Ordine
di trattazione degli argomenti
1
- Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione
delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine
del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere
modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un
Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel
caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza,
senza discussione.
2
- Il Consiglio non può discutere ne deliberare su argomenti che non
risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto
stabilito dai commi seguenti.
3
- Per le proposte di carattere eccezionale che abbiano per fine quello
di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del
Consiglio non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del
giorno, sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, nè
modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune.
Le stesse sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i
termini di tempo previsti dal quattordicesimo comma del precedente
articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene
rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del
giorno.
4
- Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta
incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione
della proposta principale.
5
- Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni
estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti
di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a
seduta iniziata.
Discussione
- norme generali
1
- Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti
iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta
della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato.
Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2
- Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il
Presidente da, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto
d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino
Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il
Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda
la parola, la proposta viene messa in votazione.
3
- Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo
Gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il
Gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici
minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere
all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
4
- Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una
sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5 - Il Sindaco od
il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando
quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo
richiesto dalla loro natura e numero.
6
- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i
Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del
Sindaco o del relatore e le eventuali controrepliche, dichiara chiusa la
discussione.
7
- Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per
la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per
la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o
più Consiglieri di un medesimo Gruppo dissentano dalla posizione
dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire,
precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi
devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8
- I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per
le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo,
al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani urbanistici e loro varianti
generali. In ogni
altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla
conferenza dei Capi Gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della
seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
Questione
pregiudiziale o sospensiva
1
- La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un
argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione
pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della
deliberazione, proponendone il ritiro.
2
- La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della
trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione,
richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3
- Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della
discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di
procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative
proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso
che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere
per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a
maggioranza dei presenti, con votazione palese.
Fatto
personale
1
- Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla
propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od
opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2
- Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve
precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussista o meno.
Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del
Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3
- Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale
unicamente il Presidente o i Consiglieri che l'hanno provocato. Gli
interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso,
per più di dieci minuti.
4
- Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di
fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far
nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre
membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5
- La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6
- Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza
votazioni.
Termini
dell'adunanza
1
- L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita
periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente,
udita la conferenza dei Capi Gruppo.
2
- Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di
continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per
concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o
di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3
- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del
giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
Capo
VI PARTECIPAZIONE
DEL SEGRETARIO COMUNALE IL
VERBALE
La
partecipazione del Segretario all'adunanza
1
- Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, ed
esercita le sue funzioni, richiedendo al Presidente di intervenire sia
per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame
dell'argomento in discussione, sia per esprimere il proprio parere in
sede istruttoria, secondo quanto previsto dal precedente art.38
Il
verbale dell'adunanza - redazione e firma
1
- Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà
espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2
- Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o il Vice
Segretario coadiuvati eventualmente da altro dipendente comunale dagli
stessi designato.
3
- Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta
Consiliare e riporta ordinariamente i motivi principali delle
discussioni, oltre al testo integrale delle deliberazioni ed al numero
dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve
risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la
votazione avvenuta a
scrutinio segreto.
4
- I motivi principali delle discussioni, assieme alle interrogazioni,
possono essere riportati in altro apposito verbale distinto. In
particolari casi stabiliti dal Presidente, sentiti i Capi Gruppo, il
resoconto sommario degli interventi può essere sostituito dalla
trascrizione completa degli interventi da affidarsi a personale esterno
specializzato.
5
- Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri
nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente,
con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da
ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al
Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale,
purché il relativo testo scritto, previa lettura al Consiglio, sia
fatto pervenire al Segretario.
6
- Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie
non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale
provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene
offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse
sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
7
- Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la
sintesi delle discussione, senza scendere in particolari che possano
recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere
necessariamente giudizi sul loro operato.
8
- Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali
del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non
compromettere gli interessi rispetto ai terzi.
9
- Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente, dal Segretario
comunale e dal Funzionario che ne ha curato la redazione.
10
- E' prevista la registrazione magnetica degli interventi.
Verbale
- deposito - rettifiche - approvazione
1
- Ogni singolo Consigliere può chiedere modifiche o integrazioni al
verbale delle sedute del Consiglio comunale. Tali richieste devono
essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto s’intende che sia
cancellato o inserito nel verbale.
2
- Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in
alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente
interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla
rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s’intende
approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un
Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di
cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per
alzata di mano, la proposta di rettifica.
3
- Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della
adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione
a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la
rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario
comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le
rettifiche sono state approvate.
4
- I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale
sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
5
- Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti
registri è disposto dal Segretario comunale.
Titolo
IV
LE
DELIBERAZIONI
Capo
I LE
DELIBERAZIONI
Forma
e contenuti
1
- L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere
tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed
efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2
- Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in
ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del
responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.
I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di
spesa non possono essere assunti senza attestazione della copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza
tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3
- L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario
comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro,
univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli
elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo
stesso comportano. 4
- Quando il testo della deliberazione proposta, depositato nei termini
stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del
Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura,
salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere
comunale, precisandone i motivi.
5
- Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso
del dibattito, viene letto al Consiglio prima della votazione insieme
con il parere espresso dal Segretario. Nel caso il Segretario comunale
ritenga necessaria l'acquisizione preventiva dei pareri di regolarità
tecnica e/o contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e
questi non possono essere acquisiti seduta stante, il Presidente per
consentire l'acquisizione di quei pareri rinvia l'approvazione della
proposta emendata alla fine della seduta o, se necessario, all'adunanza
successiva.
6
- Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento
deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a
cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere
meramente letterale.
7
- Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate
le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i
pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8
giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari,
si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli
estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo
decorso.
Approvazione
- revoca - modifica
1
- Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al
successivo capo II, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario
od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2
- Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il
potere discrezionale di procedere alla revoca, modifica, integrazione e
sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si
accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati
valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3
- Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma
deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di
revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione gi
adottata, richiamandone gli estremi.
4
- Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche,
integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive
comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od
acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi
diretti a disciplinare i relativi rapporti.
Capo
II LE
VOTAZIONI
Modalità
generali 1
- L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata,
normalmente, in forma palese.
2
- Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di
cui ai successivi articoli 81 e 82.
3
- Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte
espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio
deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle
qualità e dei comportamenti di persone.
4
- Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge
disponga diversamente.
5
- La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i
Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale
l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal
presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6
- Su ogni argomento l'ordine delle votazioni il seguente:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima
di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione
relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene
sollevata;
b) Le proposte d’emendamento si votano nell'ordine di cui
appresso:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od
articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano
votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale
sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse
costituiscano lo schema dell'atto deliberativo;
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti
vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo
schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza
deciso.
7
- Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8
- Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti
modalità:
a) per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far
conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e
soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte,
il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo
complesso in forma palese;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano
le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti,
presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in
votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre
determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le
modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti
all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9
- Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di
effettuare interventi, nè di allontanarsi dall'aula, fino alla
proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami
alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle
modalità della votazione in corso.
Votazioni
in forma palese
1
- Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima
a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli
astenuti.
2
- Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del
Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
3
- La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta
anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua
effettuazione. In tale caso assistono al controllo del risultato della
votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
4
- I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengano e che
intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale,
debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o
l'astensione.
Votazione
per appello nominale
1
- Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta
dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il
Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei
Consiglieri.
2
- Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si",
favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla
stessa contrario.
3
- Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri
rispondono votando
ad alta
voce ed il risultato della votazione
riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli
scrutatori e del Segretario stesso.
4
- Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello
nominale è annotato a verbale.
Votazioni
segrete
1
- La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda
dei casi, a mezzo di schede, prevedendo appositi spazi logistici che
garantiscano la riservatezza del voto.
2
- Nelle suddette votazioni a mezzo di scheda si procede come appresso:
a) le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in
bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che
intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione
sottoposto al Consiglio.
3
- Sono da considerare nulle le schede di voto qualora si scrivano
nominativi in numero maggiore al numero di persone da eleggere o
rispetto al numero di nominativi da esprimere stabiliti dalle modalità
di votazione.
4
- Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i
nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della
maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le
norme che disciplinano l'elezione, il Presidente propone le modalità
della votazione in modo da assicurare che il rappresentante di minoranza
venga effettivamente espresso da quest'ultima, restando eletti coloro
che riportano il maggior numero di voti.
5
- Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6
- I Consiglieri che si astengano dalla votazione sono tenuti a
comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7
- Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli
scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al
computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando
coloro che sono stati eletti.
8
- Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei
Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli
astenuti.
9
- Nel caso d’irregolarità, e quando il numero dei voti validi risulti
diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne
dispone l'immediata ripetizione.
10
- Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal
verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono
state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
Esito
delle votazioni
1
- Si definisce "quorum funzionale" il numero minimo di voti
richiesto per l'approvazione di una delibera - Il "quorum" è
espressamente previsto dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti ed è
riferito al numero dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine
il Sindaco.
2
- Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o
dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di
maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende
approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei
votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più
uno dei votanti: se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è
data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero
superiore di una unità al totale dei votanti.
3
- I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero
necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4
- Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza
dei votanti.
5
- In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione
infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto
all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto
nella stessa adunanza.
6
- Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo
statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o
respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere
ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Pu essere
riproposta al Consiglio solo in adunanza successiva.
7
- Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il
suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato"
oppure "il Consiglio non ha approvato".
8
- Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e
contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con
schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo,
inclusi i non eletti.
Deliberazioni
immediatamente eseguibili
1
- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della
maggioranza dei votanti.
2
- La dichiarazione d’immediata eseguibilità, ha luogo dopo l'avvenuta
approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in
forma palese.
3
- La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate
immediatamente eseguibili per i motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque
giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
Titolo
V
DISPOSIZIONI
FINALI
Entrata
in vigore - Diffusione
1
- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta
esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2
- Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato
all'albo comunale per quindici giorni.
3
- Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti
regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio
Comunale.
4
- Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio
ai Consiglieri Comunali in carica.
5
- Copia del regolamento deve essere depositate nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei
Consiglieri.
6
- Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la
proclamazione dell'elezione.
7
- Il Presidente del Consiglio dispone l'invio di copia del regolamento
agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al
Collegio dei revisori dei Conti, al Difensore Civico, agli Enti,
Aziende, istituzioni, Società, Consorzi, Dipendenti od ai quali il
Comune partecipa e dai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio,
attualmente in carica.
8 - Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.
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