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REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo
I DISPOSIZIONI
GENERALI
Finalità
1
- Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed
i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto
delle norme vigenti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle
leggi 25 marzo 1993, n. 81; 15 ottobre 1993, n. 415, 3 agosto 1999 n.
265 e dei principi stabiliti dallo statuto.
Interpretazione
del regolamento
1
- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle
adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente
regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio
comunale.
2
- Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica
con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla
Conferenza dei Capi Gruppo.
3
- Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il
consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi Gruppo rappresentati,
la soluzione è rimessa al
Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4
- Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza,
relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da
applicare per la trattazione d’argomenti iscritti nell'ordine del
giorno sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende
brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il
Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente,
ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto
dell'eccezione ad una successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la
procedura di cui al secondo comma.
5
- L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito
alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Durata
in carica
1
– La durata del Consiglio comunale è stabilita dalla legge. Il
Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti
devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa
necessaria l'adozione.
La
Sede delle adunanze
1
- Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede
comunale, in apposita sala.
2
- La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente
attrezzata, è destinata ai compiti del Consiglio comunale ed alla
segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando
allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del
Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi
d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole
espletamento della loro attività.
3
- Su proposta del Presidente la Conferenza dei Capi Gruppo può
stabilire, a maggioranza dei Consiglieri presenti, che l'adunanza del
Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso della sede comunale,
quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità
della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che
fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si
verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che
richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4
- La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere
sempre indicata nell'avviso di convocazione.
Capo
II IL
PRESIDENTE
Presidenza
delle adunanze
1 - La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un Consigliere, eletto dall’assemblea, a scrutinio segreto, immediatamente dopo la convalida dei neo Consiglieri, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio. 2 - Qualora nella prima votazione non si raggiunga detta maggioranza, l’elezione viene rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro quindici giorni, nella quale l’elezione avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio alla prima votazione ed a maggioranza assoluta, pari alla metà più uno dei componenti, alla seconda ed eventuali ulteriori votazioni. 3 - Fino all’elezione del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.
Presidente
- sostituzione
1
- Nel caso d’assenza, impedimento temporaneo, sospensione della carica
del Presidente del Consiglio, il Consigliere anziano lo sostituisce
nelle funzioni di Presidente. 2
- Quando anche il Consigliere Anziano è temporaneamente assente o
impedito alla sostituzione del Presidente provvede il Consigliere più
anziano reperibile.
Compiti
e poteri del Presidente
1
- Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la
dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso
attribuite dalla legge e dallo statuto.
2
– Convoca il Consiglio comunale, definendo con il Sindaco, e sentita
la Conferenza dei Capi Gruppo, l’Ordine del Giorno ed il calendario
dei lavori.
3 - Provvede al
proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione
degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il
presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il
termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per
le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne
controlla e proclama il risultato.
4
- Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per
assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
5
- Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s’ispira a criteri
di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio
e dei singoli Consiglieri.
6
- Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento
del lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività
consiliare, sentita la Conferenza dei capi gruppo.
7
- Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il
Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore
Civico, le Istituzioni ed Aziende Speciali e gli altri Organismi ai
quali il Comune partecipa.
Mozione
Di Sfiducia Presidente Del Consiglio
1
- Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati
e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. 2
- Nell'elezione del nuovo
Presidente si procede con le modalità stabilite all'art.5, convocando
il Consiglio per la prima votazione entro 15 giorni dall'esecutività
del provvedimento di sfiducia.
Capo
III I
Gruppi Consiliari
Costituzione
1
- I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari formati da più
componenti.
2
- Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che
una lista presentata alle elezioni sia rappresentato da un solo
Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la
rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
3
- I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto alla Segreteria del
Comune il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima
riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno
essere successivamente segnalate al Presidente le variazioni della
persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene
considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo "anziano"
secondo la legge.
4
- Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello
in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegando
la dichiarazione d’accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
5
- Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto, e
non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad
un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella
predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al
suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve
essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei
Consiglieri interessati.
6
- Ove non sia possibile costituire un Gruppo misto, anche al singolo
Consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza
spettanti ad un Gruppo consiliare.
7
- Ai Capi Gruppo consiliari, deve essere effettuata dal Segretario
comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
Conferenze
dei Capi Gruppo
1
- La Conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Presidente,
concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio ed a
stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento
dell'attività dell'Assemblea. La Conferenza dei Capi Gruppo
costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.
2
- Ogni Capo Gruppo esprime in seno alla Conferenza dei Capi Gruppo una
rappresentanza pari al numero di Consiglieri del Gruppo d’appartenenza.
3
- Il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio, può
sottoporre al parere della Conferenza dei Capi Gruppo argomenti di
particolare interesse o delicatezza, al fine di deciderne l'iscrizione
all'ordine del giorno del Consiglio.
4 - La Conferenza
dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo
statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi
incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al
Consiglio dal Presidente.
5
- La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente
o, nei casi previsti dal presente regolamento, dal Consigliere anziano
che lo sostituisce. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o il
suo sostituto ed assistono i Funzionari comunali richiesti dal
Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo
articolo.
6
- La Conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia
fatta richiesta scritta e motivata dai Capi Gruppo rappresentanti almeno
1/5 dei Consiglieri in carica.
7
- La riunione della Conferenza dei Capi Gruppo è valida quando dai
partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
8
- I Capi Gruppo hanno la facoltà di nominare un Consigliere del proprio
Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano nell’impossibilità
d’intervenire personalmente.
9
- Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi Gruppo, la
Giunta comunale assicura quanto necessario per l'esercizio delle
funzioni da parte dei Consiglieri.
10
- Delle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale,
nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di
un funzionario dallo stesso designato.
COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI
Costituzione
e composizione
1
- Le Commissioni Consiliari Permanenti che s’istituiscono ai sensi
dell'art. 22 dello Statuto Comunale sono quattro, descritte all'art. 18
del regolamento. Esse sono composte da cinque membri ciascuna e sono
elette dallo stesso Consiglio comunale, su proposta dei Capi Gruppo,
rispettando complessivamente il rapporto proporzionale del numero dei
componenti i gruppi consiliari, anche al fine di assicurare la presenza
dei Gruppi minori.
2
- Ogni Consigliere non può far parte di più di due Commissioni
Consiliari Permanenti.
3
- Il Sindaco e gli Assessori, per la durata del loro mandato, non
possono far parte delle Commissioni C. P..
4
- Le Commissioni C. P. debbono essere elette nella tornata successiva
all'approvazione degli indirizzi programmatici.
Durata
in carica
1
- Le Commissioni C. P. restano in carica per tutta la durata del mandato
del Consiglio comunale.
2
- I Commissari cessano il loro compito alla data di cessazione del loro
mandato. Insediamento
delle commissioni
1
- Le Commissioni vengono convocate, per la prima riunione di
insediamento, dal Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla
loro costituzione, per mezzo di avvisi scritti, regolarmente notificati
cinque giorni prima della data fissata.
Elezione
dei Presidenti delle Commissioni C. P.
1
- Ciascuna Commissione, nella prima seduta d’insediamento, procede
all'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente. Ogni Commissario
vota un solo nome, il più votato sarà il Presidente, chi lo segue
immediatamente il Vicepresidente. E’ fatto salvo quanto
specificatamente previsto per il Presidente ed il Vice presidente della Commissione di Controllo e Garanzia, per la cui
elezione si procederà senza che la maggioranza, pur contribuendo al
dibattito, possa determinare la scelta della minoranza. 2
- In situazione di parità di voti, le operazioni si ripetono
successivamente per altre due volte; qualora la parità permanesse si
procederà per sorteggio,
Ufficio
di Presidenza delle Commissioni Coordinamento
dell'Ufficio di Presidenza
1
– Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni C. P.,
sostituiti dai Vicepresidenti in caso di loro assenza o impedimento,
formano l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni consiliari Permanenti,
(U. di p.).
2
- Il Coordinamento dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni C. P. è
svolto dal Presidente del Consiglio.
Indennità
di presenza
1
- Ciascun componente la Commissione C. P. avrà diritto, ai sensi della
legge n. 816 del 27.12.1985, ad una indennità di presenza per ogni
effettiva partecipazione alle riunioni della stessa Commissione, a
condizione che nella stessa giornata non abbia partecipato ad altre
riunioni convocate dall'Amministrazione comunale, per le quali sia
prevista la concessione di altre indennità di presenza.
Compiti
delle Commissioni C. P.
1
- Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno il compito:
a) Di esercitare funzioni di controllo e garanzia sull’attività
del Comune.
b) Di procedere, ai sensi dello Statuto comunale, all'esame di
ammissibilità d’istanze, petizioni, interrogazioni e progetti
amministrativi di iniziativa popolare ogniqualvolta la competenza a
deliberare è del Consiglio Comunale e di trasmettere, attraverso
l'Ufficio di Presidenza, al Sindaco le previste relazioni di
accompagnamento per la discussione delle proposte in Consiglio.
c) Di esaminare ed approfondire, in sede referente proposte di
deliberazioni in materia di propria competenza inviate dal Sindaco,
dagli Assessori o da singoli componenti l'Assemblea civica;
d) di esprimere, di propria iniziativa, proposte di deliberazioni
da sottoporre, a cura dell'Ufficio di Presidenza, al Consiglio o alla
Giunta nell'ambito delle competenze di legge. Tali proposte dovranno
essere giustificate da relazioni e dovranno indicare, se necessario, i
riferimenti alle fonti di finanziamento.
e) di esprimere, a richiesta del Consiglio, del Sindaco, della
Giunta, degli Assessori o dei singoli consiglieri, pareri preliminari
non vincolanti, in ordine ad iniziative e problemi sui quali si ritiene
opportuna un'istruttoria o parere preventivo.
Pareri
ed indagini conoscitive. Relazione
dell'Assessore alla Commissione C. P.
1
- Gli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale, debbono essere
corredati del preventivo parere della Commissione competente in materia
tutte le volte che questa ritenga opportuno formularlo ed adottarlo con
formale votazione. Le Commissioni, ove riterranno opportuno, e previa
richiesta al Sindaco inoltrata attraverso l'Ufficio di Presidenza,
possono convocare funzionari del Comune e rappresentanze sindacali dei
dipendenti e, ove si renda necessario, potranno effettuare sopralluoghi
in uffici, stabilimenti e strutture del Comune o quant'altro si renda
utile per una puntuale conoscenza delle problematiche in discussione.
2
- Il Sindaco, la Giunta o i singoli Assessori riferiscono alle
Commissioni, a loro richiesta, o su precisa decisione dell'Ufficio di
Presidenza, su tutti gli affari ed argomenti che riguardano l'attività
della Civica amministrazione.
3
- Ciascun Assessore dovrà riferire, una volta all’anno, alla
Commissione C. Permanente competente, sull'attività e sui programmi
operativi dell'assessorato. Il Presidente della Commissione
trasmetterà, attraverso l'Ufficio di Presidenza, a tutti i consiglieri,
copia della relazione e del verbale della discussione.
Competenze
1
- Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti.
1^
C.C.P.) La 1^ C.C.P. è
Commissione di Controllo e Garanzia del Comune, ad essa sono riservati:
-
l’esercizio dei compiti di
garanzia delle prerogative degli Organi istituzionali dell’Ente;
-
il controllo strategico dell’attività
del Comune, con il monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi
generali di governo, nonché con la verifica continua dell’adeguatezza
degli stessi indirizzi agli obiettivi perseguiti, in relazione al mutare
delle condizioni in cui l’Ente è chiamato ad operare;
-
il ruolo di referente preliminare,
nel campo delle competenze del Consiglio comunale, per l’attività del
Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, nonché per
i rapporti tra gli stessi. Il
Presidente della 1^ C.C.P. deve appartenere alla minoranza consiliare.
Pertanto, in sede di elezione, sarà nominato presidente di questa
Commissione il membro più votato appartenente alle minoranze.
2^ C.C.P.) Competente nelle materie relative agli Affari Generali ed Istituzionali,
alla Programmazione, alle Finanze ed al Bilancio, al Personale, alle
Attività produttive, al Lavoro, all’occupazione ed alla formazione
professionale.
3^ C.C.P.) Programmazione
Urbanistica, Ambiente e Forestazione, Frazioni, Terreni comunali, Lavori
Pubblici e Servizi Tecnologici.
4^ C.C.P.) Interventi Culturali e Sociali, Pubblica Istruzione, Assistenza e
Sicurezza Sociale, Turismo, Sport, Spettacoli e Tempo Libero, Politiche
Giovanili e per le Pari Opportunità, Associazionismo e Volontariato,
Igiene e Sanità, Salute Pubblica, Protezione Civile, Vigilanza.
Documentazione
presenze
1
- La presenza dei Commissari alle riunioni di Commissione dovrà
risultare dalla firma posta sul registro delle presenze che verrà
istituito per ogni Commissione.
Funzioni
di Coordinamento delle C.C.P.
1
- Il Presidente del Consiglio, o il Presidente di Commissione più
anziano in caso di sua assenza o impedimento:
a) rappresenta le Commissioni nei rapporti con il Sindaco, la
Giunta Comunale e gli Assessori.
b) coordina l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni Permanenti
nella definizione del calendario dei lavori delle Commissioni e
nell'attribuzione alle
singole Commissioni, secondo le competenze specifiche, degli argomenti
da inserire negli ordini del giorno.
c) comunica ai Capi Gruppo, al Sindaco, alla Giunta comunale le
date e gli ordini del giorno delle convocazioni programmate dall'Ufficio
di Presidenza, in modo che i Gruppi, la Giunta o il Sindaco possano far
partecipare alle Commissioni un proprio rappresentante con diritto di
parola ma non di voto.
d) convoca e dirige i lavori di ogni Commissione quando, senza
giustificato motivo, non vi provvedano, nel rispetto del calendario dei
lavori, il Presidente o il Vicepresidente della Commissione.
Rapporti
con gli organi istituzionali
1
- Ogni proposta o richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta, dal
Sindaco, dai singoli Assessori o dai singoli consiglieri all'Ufficio di
Presidenza. Il
proponente non facente parte della Commissione può partecipare alle
riunioni ed alle discussioni senza diritto di voto.
2
- La Commissione può essere convocata, in via straordinaria, su
richiesta motivata di due Commissari, del Sindaco, della Giunta o di un
quinto dei Consiglieri in carica da inoltrare al Presidente della
Commissione competente e, per conoscenza, al Presidente del C.C.,
Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza. Entro sei giorni, il
Presidente della Commissione provvede alla sua convocazione dandone
immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza. In tal caso la seduta
deve essere fissata non oltre il 10° giorno successivo dalla data della
richiesta.
3.
In ogni caso per la formulazione dei pareri da parte delle Commissioni
Consiliari Permanenti occorre rispettare i termini previsti nel
successivo articolo 25.
Funzioni
del Presidente
1
- Il Presidente, o il Vicepresidente in caso di sua assenza o di
impedimento, convoca e dirige i lavori della Commissione, presenta
l'ordine del giorno, riassume le proposizioni deliberative e proclama i
risultati.
Validità
delle sedute - Deliberazione delle proposte
1
- Le sedute della Commissione non sono valide, se non sono presenti
almeno tre componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata le sedute
saranno valide se saranno presenti almeno due componenti. La Commissione
delibera a maggioranza relativa dei Commissari presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
2
- La discussione in Commissione di ogni argomento è preceduta da una
relazione. E' facoltà della Commissione medesima nominare i relatori
per la discussione davanti al Consiglio.
3.-
In caso di convocazione congiunta di due o più Commissioni, le stesse
saranno valide con la presenza dei 3/5 (6) dei
componenti, indipendentemente dalla C.C.P. di appartenenza. Trascorsa
un'ora da quella fissata, la seduta è valida con la presenza dei 2/5
(4) dei componenti, indipendentemente dalla C.C.P. d'appartenenza.
4.-
La riunione congiunta di due o più C.C.P. è presieduta da uno dei
Presidenti o Vicepresidenti delle Commissioni interessate, individuato
dall'Ufficio di Presidenza.
Termini
per le decisioni
1
- La Commissione dovrà esprimere il suo parere sugli argomenti e
proposte notificate, entro quindici giorni dalla comunicazione delle
stesse all'Ufficio di Presidenza, (entro otto giorni nel caso di
convocazione in via straordinaria che prevede la comunicazione diretta
al Presidente della Commissione competente della proposta da esaminare).
2
- Scaduto il termine senza che la Commissione si sia pronunciata, gli
atti vengono deliberati senza parere.
3
- Il Consiglio comunale, può sempre, anche su richiesta motivata della
Commissione stessa, concedere termini diversi. Segretario
1
- Svolge le funzioni di segretario della Commissione un impiegato del
settore interessato, individuato dal Presidente della C.C.P. sulla base
degli argomenti prevalenti trattati nella seduta convocata.
Processo
verbale
1
- Dei lavori della Commissione è redatto per ogni seduta un processo
verbale che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicare i nomi
di coloro che vi hanno partecipato e, se richiesto, riportare brevi
dichiarazioni dei Commissari.
2
- Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha
redatto. Copia del processo verbale sarà rilasciata ai componenti della
Commissione che ne facciano richiesta. Ciascun Consigliere può
prenderne visione presso l'ufficio competente.
Approvazione
processi verbali
1
- I processi verbali avranno una numerazione ordinativa per tutto il
periodo amministrativo barrando l'anno e verranno raccolti annualmente.
2.-
Il verbale, dopo apposita rilettura, s'intende approvato se nella seduta
successiva a quella alla quale si riferisce non vi siano osservazioni da
parte dei componenti la Commissione.
Forme
di pubblicità dei lavori
1
- Le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono le stesse
previste per i lavori del Consiglio comunale.
Adunanze
segrete
1
- Nei casi previsti dal successivo art. 63 le adunanze delle Commissioni
sono segrete.
Capo
V COMMISSIONI
SPECIALI E INCARICHI DI STUDIO
Commissioni
Speciali
1
- Su proposta della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un quinto
dei consiglieri in carica il Consiglio comunale, nell'esercizio delle
sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può
costituire, nel suo interno, Commissioni Speciali per l'esame di
questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle
Commissioni Consiliari Permanenti.
2
- La deliberazione che, con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri, costituisce la Commissione Speciale, definisce
l'oggetto ed il termine per la conclusione dei lavori da trasmettere al
Consiglio comunale. Della Commissione S. fanno parte rappresentanti di
tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione
palese, è designato il Coordinatore.
3
- Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione,
adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso
diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle
deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
4
- Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la
Commissione conclude la propria attività ed
sciolta. Gli atti ed i verbali vengono, dal Coordinatore,
consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la
conservazione nell'archivio dell'ente.
Incarichi
di studio
1
- Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni C. Permanenti
incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria,
compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo
statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle
Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che
hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal
Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione
d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in
via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di
pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2
- Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio,
periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso,
alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che
costituiscono lo studio effettuato.
Capo
VI I
CONSIGLIERI SCRUTATORI
Designazione
e funzioni
1
- All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del
C.C. designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di
scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli
scrutatori.
2
- La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati
dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non
corrispondenza fra il numero dei presenti ed il numero dei votanti e
degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e
che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri
scrutatori.
3
- L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a
scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica
della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4
- Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni
l'esito della votazione stato verificato con l'intervento dei
consiglieri Scrutatori.
Titolo
II
I
CONSIGLIERI COMUNALI
Capo
I NORME
GENERALI
Riserva
di legge
1
- L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il
numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione
giuridica sono regolati dalla legge.
Capo
II INIZIO
E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Entrata
in carica
1
- I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione
della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale
preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo,
ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
2
- Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale,
prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione
degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte,
la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause
previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni,
procedendo alla loro immediata surrogazione.
3
- Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica
di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima
adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione
di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di
preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle
cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e
successive modificazioni.
Dimissioni |