COMUNE DI SINNAI
Foto Sinnai
Gemellato con il Comune di Bovolone e,
nel nome della Brigata Sassari, con i
Comuni di Asiago, Foza, T. Pausania e Armungia.
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ALLEGATO alla deliberazione del C.C. N. 54 del 20 GIUGNO 2000

     

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

    


Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Finalità

 

1 - Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme vigenti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle leggi 25 marzo 1993, n. 81; 15 ottobre 1993, n. 415, 3 agosto 1999 n. 265 e dei principi stabiliti dallo statuto.

 

Art. 2

Interpretazione del regolamento

 

1 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale.

 

2 - Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.

 

3 - Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capi Gruppo rappresentati, la soluzione  è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

 

4 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione d’argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione ad una successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

 

5 - L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

 

Art. 3

Durata in carica

 

1 – La durata del Consiglio comunale è stabilita dalla legge. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

 

Art. 4

La Sede delle adunanze

 

1 - Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

 

2 - La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai compiti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

 

3 - Su proposta del Presidente la Conferenza dei Capi Gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri presenti, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso della sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

 

4 - La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

 

Capo II

IL PRESIDENTE

 

Art. 5

Presidenza delle adunanze

 

1 - La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un Consigliere, eletto dall’assemblea, a scrutinio segreto, immediatamente dopo la convalida dei neo Consiglieri, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio.

2 - Qualora nella prima votazione non si raggiunga detta maggioranza, l’elezione viene rinviata ad una seduta successiva da tenersi entro quindici giorni, nella quale l’elezione avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio alla prima votazione ed a maggioranza assoluta, pari alla metà più uno dei componenti, alla seconda ed eventuali ulteriori votazioni.

3 - Fino all’elezione del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere anziano.

 

Art. 6

Presidente - sostituzione

 

1 - Nel caso d’assenza, impedimento temporaneo, sospensione della carica del Presidente del Consiglio, il Consigliere anziano lo sostituisce nelle funzioni di Presidente.

2 - Quando anche il Consigliere Anziano è temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del Presidente provvede il Consigliere più anziano reperibile.

 

 

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

 

1 - Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

 

2 – Convoca il Consiglio comunale, definendo con il Sindaco, e sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, l’Ordine del Giorno ed il calendario dei lavori.

 

3 - Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

 

4 - Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

 

5 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s’ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

 

6 - Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento del lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei capi gruppo.

 

7 - Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le Istituzioni ed Aziende Speciali e gli altri Organismi ai quali il Comune partecipa.

 

Art. 8

Mozione Di Sfiducia Presidente Del Consiglio

 

1 - Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2 -  Nell'elezione del nuovo Presidente si procede con le modalità stabilite all'art.5, convocando il Consiglio per la prima votazione entro 15 giorni dall'esecutività del provvedimento di sfiducia.

 

Capo III

I Gruppi Consiliari

 

Art. 9

Costituzione

 

1 - I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari formati da più componenti.

 

2 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni sia rappresentato da un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

 

3 - I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto alla Segreteria del Comune il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere successivamente segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.

 

4 - Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione d’accettazione del Capo del nuovo Gruppo.

 

5 - Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto, e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

 

6 - Ove non sia possibile costituire un Gruppo misto, anche al singolo Consigliere sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

 

7 - Ai Capi Gruppo consiliari, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

Art. 10

Conferenze dei Capi Gruppo

 

1 - La Conferenza dei Capi Gruppo è organismo consultivo del Presidente, concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dell'Assemblea. La Conferenza dei Capi Gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare Permanente.

 

2 - Ogni Capo Gruppo esprime in seno alla Conferenza dei Capi Gruppo una rappresentanza pari al numero di Consiglieri del Gruppo d’appartenenza.

 

3 - Il Sindaco, per il tramite del Presidente del Consiglio, può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi Gruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza, al fine di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

 

4 - La Conferenza dei Capi Gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

 

5 - La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o, nei casi previsti dal presente regolamento, dal Consigliere anziano che lo sostituisce. Alla riunione partecipa il Segretario comunale o il suo sostituto ed assistono i Funzionari comunali richiesti dal Presidente. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo articolo.

 

6 - La Conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dai Capi Gruppo rappresentanti almeno 1/5 dei Consiglieri in carica.

 

7 - La riunione della Conferenza dei Capi Gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

 

8 - I Capi Gruppo hanno la facoltà di nominare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano nell’impossibilità d’intervenire personalmente.

 

9 - Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capi Gruppo, la Giunta comunale assicura quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri.

 

10 - Delle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario comunale o di un funzionario dallo stesso designato.

 

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

 

Art. 11

Costituzione e composizione

 

1 - Le Commissioni Consiliari Permanenti che s’istituiscono ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Comunale sono quattro, descritte all'art. 18 del regolamento. Esse sono composte da cinque membri ciascuna e sono elette dallo stesso Consiglio comunale, su proposta dei Capi Gruppo, rispettando complessivamente il rapporto proporzionale del numero dei componenti i gruppi consiliari, anche al fine di assicurare la presenza dei Gruppi minori.

 

2 - Ogni Consigliere non può far parte di più di due Commissioni Consiliari Permanenti.

 

3 - Il Sindaco e gli Assessori, per la durata del loro mandato, non possono far parte delle Commissioni C. P..

 

4 - Le Commissioni C. P. debbono essere elette nella tornata successiva all'approvazione degli indirizzi programmatici.

 

Art. 12

Durata in carica

 

1 - Le Commissioni C. P. restano in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale.

 

2 - I Commissari cessano il loro compito alla data di cessazione del loro mandato.

Art. 13

Insediamento delle commissioni

 

1 - Le Commissioni vengono convocate, per la prima riunione di insediamento, dal Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla loro costituzione, per mezzo di avvisi scritti, regolarmente notificati cinque giorni prima della data fissata.

 

Art. 14

Elezione dei Presidenti delle Commissioni C. P.

 

1 - Ciascuna Commissione, nella prima seduta d’insediamento, procede all'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente. Ogni Commissario vota un solo nome, il più votato sarà il Presidente, chi lo segue immediatamente il Vicepresidente. E’ fatto salvo quanto specificatamente previsto per il Presidente ed il Vice presidente  della Commissione di Controllo e Garanzia, per la cui elezione si procederà senza che la maggioranza, pur contribuendo al dibattito, possa determinare la scelta della minoranza.

2 - In situazione di parità di voti, le operazioni si ripetono successivamente per altre due volte; qualora la parità permanesse si procederà per sorteggio,

 

Art. 15

Ufficio di Presidenza delle Commissioni

Coordinamento dell'Ufficio di Presidenza

 

1 – Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni C. P., sostituiti dai Vicepresidenti in caso di loro assenza o impedimento, formano l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni consiliari Permanenti, (U. di p.).

 

2 - Il Coordinamento dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni C. P. è svolto dal Presidente del Consiglio.

 

Art. 16

Indennità di presenza

 

1 - Ciascun componente la Commissione C. P. avrà diritto, ai sensi della legge n. 816 del 27.12.1985, ad una indennità di presenza per ogni effettiva partecipazione alle riunioni della stessa Commissione, a condizione che nella stessa giornata non abbia partecipato ad altre riunioni convocate dall'Amministrazione comunale, per le quali sia prevista la concessione di altre indennità di presenza.

       

Art. 17

Compiti delle Commissioni C. P.

 

1 - Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno il compito:

 

    a) Di esercitare funzioni di controllo e garanzia sull’attività del Comune.

   

    b) Di procedere, ai sensi dello Statuto comunale, all'esame di ammissibilità d’istanze, petizioni, interrogazioni e progetti amministrativi di iniziativa popolare ogniqualvolta la competenza a deliberare è del Consiglio Comunale e di trasmettere, attraverso l'Ufficio di Presidenza, al Sindaco le previste relazioni di accompagnamento per la discussione delle proposte in Consiglio.

       

    c) Di esaminare ed approfondire, in sede referente proposte di deliberazioni in materia di propria competenza inviate dal Sindaco, dagli Assessori o da singoli componenti l'Assemblea civica;

    d) di esprimere, di propria iniziativa, proposte di deliberazioni da sottoporre, a cura dell'Ufficio di Presidenza, al Consiglio o alla Giunta nell'ambito delle competenze di legge. Tali proposte dovranno essere giustificate da relazioni e dovranno indicare, se necessario, i riferimenti alle fonti di finanziamento.

       

    e) di esprimere, a richiesta del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, degli Assessori o dei singoli consiglieri, pareri preliminari non vincolanti, in ordine ad iniziative e problemi sui quali si ritiene opportuna un'istruttoria o parere preventivo.

       

Art. 18

Pareri ed indagini conoscitive.

Relazione dell'Assessore alla Commissione C. P.

 

1 - Gli argomenti da sottoporre al Consiglio comunale, debbono essere corredati del preventivo parere della Commissione competente in materia tutte le volte che questa ritenga opportuno formularlo ed adottarlo con formale votazione. Le Commissioni, ove riterranno opportuno, e previa richiesta al Sindaco inoltrata attraverso l'Ufficio di Presidenza, possono convocare funzionari del Comune e rappresentanze sindacali dei dipendenti e, ove si renda necessario, potranno effettuare sopralluoghi in uffici, stabilimenti e strutture del Comune o quant'altro si renda utile per una puntuale conoscenza delle problematiche in discussione.

 

2 - Il Sindaco, la Giunta o i singoli Assessori riferiscono alle Commissioni, a loro richiesta, o su precisa decisione dell'Ufficio di Presidenza, su tutti gli affari ed argomenti che riguardano l'attività della Civica amministrazione.

 

3 - Ciascun Assessore dovrà riferire, una volta all’anno, alla Commissione C. Permanente competente, sull'attività e sui programmi operativi dell'assessorato. Il Presidente della Commissione trasmetterà, attraverso l'Ufficio di Presidenza, a tutti i consiglieri, copia della relazione e del verbale della discussione.

       

Art. 19

Competenze

 

1 - Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti.

 

   1^ C.C.P.) La 1^ C.C.P. è Commissione di Controllo e Garanzia del Comune, ad essa sono riservati:

-          l’esercizio dei compiti di garanzia delle prerogative degli Organi istituzionali dell’Ente;

-          il controllo strategico dell’attività del Comune, con il monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi generali di governo, nonché con la verifica continua dell’adeguatezza degli stessi indirizzi agli obiettivi perseguiti, in relazione al mutare delle condizioni in cui l’Ente è chiamato ad operare;

-          il ruolo di referente preliminare, nel campo delle competenze del Consiglio comunale, per l’attività del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, nonché per i rapporti tra gli stessi.

Il Presidente della 1^ C.C.P. deve appartenere alla minoranza consiliare. Pertanto, in sede di elezione, sarà nominato presidente di questa Commissione il membro più votato appartenente alle minoranze.

   2^ C.C.P.) Competente nelle materie relative agli Affari Generali ed Istituzionali, alla Programmazione, alle Finanze ed al Bilancio, al Personale, alle Attività produttive, al Lavoro, all’occupazione ed alla formazione professionale.

 

   3^ C.C.P.) Programmazione Urbanistica, Ambiente e Forestazione, Frazioni, Terreni comunali, Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici.

       

   4^ C.C.P.) Interventi Culturali e Sociali, Pubblica Istruzione, Assistenza e Sicurezza Sociale, Turismo, Sport, Spettacoli e Tempo Libero, Politiche Giovanili e per le Pari Opportunità, Associazionismo e Volontariato, Igiene e Sanità, Salute Pubblica, Protezione Civile, Vigilanza.

 

Art. 20

Documentazione presenze

 

1 - La presenza dei Commissari alle riunioni di Commissione dovrà risultare dalla firma posta sul registro delle presenze che verrà istituito per ogni Commissione.

 

Art. 21

Funzioni di Coordinamento delle C.C.P.

 

1 - Il Presidente del Consiglio, o il Presidente di Commissione più anziano in caso di sua assenza o impedimento:

       

    a) rappresenta le Commissioni nei rapporti con il Sindaco, la Giunta Comunale e gli Assessori.

       

    b) coordina l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni Permanenti nella definizione del calendario dei lavori delle Commissioni e nell'attribuzione  alle singole Commissioni, secondo le competenze specifiche, degli argomenti da inserire negli ordini del giorno.

       

    c) comunica ai Capi Gruppo, al Sindaco, alla Giunta comunale le date e gli ordini del giorno delle convocazioni programmate dall'Ufficio di Presidenza, in modo che i Gruppi, la Giunta o il Sindaco possano far partecipare alle Commissioni un proprio rappresentante con diritto di parola ma non di voto.

       

    d) convoca e dirige i lavori di ogni Commissione quando, senza giustificato motivo, non vi provvedano, nel rispetto del calendario dei lavori, il Presidente o il Vicepresidente della Commissione.

        

 

Art. 22

Rapporti con gli organi istituzionali

 

1 - Ogni proposta o richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta, dal Sindaco, dai singoli Assessori o dai singoli consiglieri all'Ufficio di Presidenza.

Il proponente non facente parte della Commissione può partecipare alle riunioni ed alle discussioni senza diritto di voto.

 

2 - La Commissione può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta motivata di due Commissari, del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri in carica da inoltrare al Presidente della Commissione competente e, per conoscenza, al Presidente del C.C., Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza. Entro sei giorni, il Presidente della Commissione provvede alla sua convocazione dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Presidenza. In tal caso la seduta deve essere fissata non oltre il 10° giorno successivo dalla data della richiesta.

 

3. In ogni caso per la formulazione dei pareri da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti occorre rispettare i termini previsti nel successivo articolo 25.

 

Art. 23

Funzioni del Presidente

 

1 - Il Presidente, o il Vicepresidente in caso di sua assenza o di impedimento, convoca e dirige i lavori della Commissione, presenta l'ordine del giorno, riassume le proposizioni deliberative e proclama i risultati.

 

Art. 24

Validità delle sedute - Deliberazione delle proposte

 

1 - Le sedute della Commissione non sono valide, se non sono presenti almeno tre componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata le sedute saranno valide se saranno presenti almeno due componenti. La Commissione delibera a maggioranza relativa dei Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

2 - La discussione in Commissione di ogni argomento è preceduta da una relazione. E' facoltà della Commissione medesima nominare i relatori per la discussione davanti al Consiglio.

 

3.- In caso di convocazione congiunta di due o più Commissioni, le stesse saranno valide con la presenza dei 3/5 (6) dei componenti, indipendentemente dalla C.C.P. di appartenenza. Trascorsa un'ora da quella fissata, la seduta è valida con la presenza dei 2/5 (4) dei componenti, indipendentemente dalla C.C.P. d'appartenenza.

 

4.- La riunione congiunta di due o più C.C.P. è presieduta da uno dei Presidenti o Vicepresidenti delle Commissioni interessate, individuato dall'Ufficio di Presidenza.

 

Art. 25

Termini per le decisioni

 

1 - La Commissione dovrà esprimere il suo parere sugli argomenti e proposte notificate, entro quindici giorni dalla comunicazione delle stesse all'Ufficio di Presidenza, (entro otto giorni nel caso di convocazione in via straordinaria che prevede la comunicazione diretta al Presidente della Commissione competente della proposta da esaminare).

 

2 - Scaduto il termine senza che la Commissione si sia pronunciata, gli atti vengono deliberati senza parere.

 

3 - Il Consiglio comunale, può sempre, anche su richiesta motivata della Commissione stessa, concedere termini diversi.



Art. 26

Segretario

 

1 - Svolge le funzioni di segretario della Commissione un impiegato del settore interessato, individuato dal Presidente della C.C.P. sulla base degli argomenti prevalenti trattati nella seduta convocata.

 

Art. 27

Processo verbale

 

1 - Dei lavori della Commissione è redatto per ogni seduta un processo verbale che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicare i nomi di coloro che vi hanno partecipato e, se richiesto, riportare brevi dichiarazioni dei Commissari.

 

2 - Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto. Copia del processo verbale sarà rilasciata ai componenti della Commissione che ne facciano richiesta. Ciascun Consigliere può prenderne visione presso l'ufficio competente.

       

Art. 28

Approvazione processi verbali

 

1 - I processi verbali avranno una numerazione ordinativa per tutto il periodo amministrativo barrando l'anno e verranno raccolti annualmente.

 

2.- Il verbale, dopo apposita rilettura, s'intende approvato se nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce non vi siano osservazioni da parte dei componenti la Commissione.

       

Art. 29

Forme di pubblicità dei lavori

 

1 - Le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono le stesse previste per i lavori del Consiglio comunale.

 

Art. 30

Adunanze segrete

 

1 - Nei casi previsti dal successivo art. 63 le adunanze delle Commissioni sono segrete.

 

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI E INCARICHI DI STUDIO

 

Art. 31

Commissioni Speciali

 

1 - Su proposta della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni Speciali per l'esame di questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti.

 

2 - La deliberazione che, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, costituisce la Commissione Speciale, definisce l'oggetto ed il termine per la conclusione dei lavori da trasmettere al Consiglio comunale. Della Commissione S. fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, è designato il Coordinatore.

 

3 - Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

 

4 - Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed  sciolta. Gli atti ed i verbali vengono, dal Coordinatore, consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

 

Art. 32

Incarichi di studio

 

1 - Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni C. Permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

 

2 - Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

 

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

 

Art. 33

Designazione e funzioni

 

1 - All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del C.C. designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori.

 

2 - La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti ed il numero dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

 

3 - L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

 

4 - Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione stato verificato con l'intervento dei consiglieri Scrutatori.

 

 

Titolo II

 

I CONSIGLIERI COMUNALI

 

 

Capo I

NORME GENERALI

 

Art. 34

Riserva di legge

 

1 - L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

 

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

 

Art. 35

Entrata in carica

 

1 - I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

 

2 - Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

 

3 - Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

 

Art. 36

Dimissioni