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Ruolo 1.
Il
Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed opera ispirando la
propria azione ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza al
fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. 2. Il
Consiglio Comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti, elegge,
a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dello stesso, il
Presidente dell’assemblea. Qualora nella prima votazione non si
raggiunga detta maggioranza, l’elezione viene rinviata ad una seduta
successiva da tenersi entro quindici giorni, nella quale l’elezione
avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del
Consiglio alla prima votazione ed a maggioranza assoluta della metà più
uno dei componenti alla seconda ed eventuali ulteriori votazioni. 3.
Fino
all’elezione del Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal
Consigliere anziano. Il Consigliere anziano, inoltre, sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4.
In
sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata
nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello
Statuto. 5.
Il Consiglio Comunale: a)
adotta gli atti fondamentali specificamente demandategli dalle Leggi
Statali, Regionali e dal presente Statuto. b)
esercita il controllo generale sull'attività
politico‑amministrativa del Comune, attraverso la verifica
dell'azione svolta dai
soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinarne l'attività e
mantenere una unitarietà d'azione per il raggiungimento degli obiettivi. 6. Disciplina
l'organizzazione delle attività comunali attraverso l'adozione di
specifici regolamenti ed è dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa. 7.
L'esercizio
delle attribuzioni e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
1.
Il
Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo mediante l'approvazione
di direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi,
principi e criteri informatori delle attività dell'Ente. 2. Stabilisce
i criteri per l'esame dei rilievi e delle proposte del Collegio dei
Revisori, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione. 3.
Il
Consiglio Comunale formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco
procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. A tale scopo il Consiglio
è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a
quelli di approvazione delle linee programmatiche di governo e qualora il
Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi in tale
seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con
lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.
1.
Il
Consiglio Comunale esercita funzioni di controllo e partecipa alla
definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori
mediante: a)
l'individuazione di forme di collaborazione con il Collegio dei Revisori
per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria;
b) la statuizione dei
termini e delle modalità per la presentazione da parte del Sindaco della
relazione annuale sull'attività di gestione;
c) la determinazione dei
criteri per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle Istituzioni,
Consorzi, Aziende e Società
appartenenti al Comune;
d) la fissazione di
principi direttivi per la disciplina delle forme e modalità di controllo
interno della gestione.
1.
Il
Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa,
pertanto, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto,
stabilisce con apposito Regolamento, da approvarsi e modificarsi a
maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune, la
propria organizzazione e funzionamento. 2.
Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina tra l'altro:
a) i poteri e le
attribuzioni della presidenza;
b) la costituzione dei
gruppi Consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la
istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni;
c) le modalità di
formulazione dell'ordine del giorno;
d) le procedure di
convocazione delle sessioni, il termine, la località ed il domicilio
eletto, per la consegna degli avvisi;
e) le forme e modalità
di discussione delle proposte e degli
eventuali emendamenti;
f) il numero di
consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in
ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati per legge all’ente senza computare a tal fine il Sindaco ;
g) le modalità e forme
di votazione, con previsione, per le segrete, di nomina degli scrutatori e
stabilendo il quorum funzionale
(astenuti e assenti);
h) le modalità della
presentazione della documentazione e della verbalizzazione;
i) i termini e le
modalità per il deposito degli atti del
Consiglio prima della seduta;
j) il diritto di
iniziativa deliberativa dei singoli Consiglieri
Comunali e la formulazione delle interrogazioni, interpellanze e
mozioni;
k) le modalità di
presentazione e sottoscrizione della mozione di sfiducia;
l) la gestione di tutte
le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti;
m) le modalità
attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse
finanziarie.
1.
Il
Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R.
16.5.1960 n. 570. 2.
Tale
seduta è presieduta dal Consigliere Anziano ed è convocata dal Sindaco
entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è
effettuata con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della
seduta. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 3.
La
seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta ed alla votazione
possono partecipare i Consiglieri della cui causa ostativa si discute.
1.
Entro
il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo
avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al
Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato. 2.
Ciascun
consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione
delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche che ritiene utili, mediante presentazione di
appositi emendamenti nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio; 3.
Le
linee programmatiche sono discusse ed approvate, con voto palese, a
maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati. 4.
Agli
indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco,
della Giunta, del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei
servizi. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni
richiedente. Pubblicità delle sedute1.
Le
sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. 2.
Le
eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal Regolamento
soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e
la riservatezza di persone e gruppi. 3.
Per
la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme
previste dalla Legge e dal Regolamento interno.
1. I Consiglieri Comunali rappresentano i cittadini del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato. 2.
La
carica di Consigliere è gratuita. 3.
Le
indennità spettanti ai Consiglieri, in relazione alle funzioni ed attività
svolte, sono stabilite dalla Legge. L’indennità è riconosciuta sotto
forma di gettone di presenza. A richiesta
il gettone di presenza può essere trasformato in una indennità di
funzione da riconoscersi nei modi previsti dalla legge.
1. I
Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del
Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari
Permanenti delle quali fanno parte. 2. I
Consiglieri che, senza giustificato motivo,
non intervengano ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati
decaduti. 3.
La
disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui la
sessione ordinaria si esaurisca in un'unica seduta. 4.
La
decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di
qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni
dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di
decadenza. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a
seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell’art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio
del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere
le cause giustificative delle assenze, nonchè di fornire al Presidente
eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque, non può essere inferiore a giorni
venti decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio
del procedimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio, tenuto
conto delle cause giustificative presentate, delibera in merito. 5.
I
Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del
Consiglio Comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 6.
I
Consiglieri Comunali hanno l'obbligo per tutta la durata del loro mandato,
di presentare entro il 30 giugno di ciascun anno copia della dichiarazione
dei redditi dell'anno precedente ai fini della pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune per almeno 30 giorni.
Il
Consigliere : a)
esercita
il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del
Consiglio Comunale ed ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. b)
ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè
dalle aziende ed enti
da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili
all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'espletamento
di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento. c)
è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla
Legge. Dimissioni del Consigliere1. Le dimissioni dalla carica del Consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni possono, altresì, essere formalmente dichiarate nel corso di una seduta consiliare. 2. Le
dimissioni, una volta presentate, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. 3.
Il
Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio a norma dell’art.39,c.1, lett.b), numero
2), della legge N.142/90.
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi politici formati da più componenti. Ove non sia possibile costituire un gruppo misto, è consentita la costituzione di un gruppo politico anche di un singolo Consigliere. 2. I
componenti di ciascun gruppo sono tenuti a far pervenire, nel termine
fissato dal Sindaco, la designazione scritta e sottoscritta del nominativo
del Consigliere incaricato di esercitare le funzioni di Capogruppo. 3.
Ai
gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni,
idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun
gruppo. 4.
È
istituita, presso il Comune, la Conferenza dei Capigruppo. 5. Le funzioni della Conferenza dei Capi gruppo, la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
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